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ABUSO DI ALCOOL O STUPEFACENTI NELLA MINORE ETA' (ART.97/98 del c.p)

I minori non sono imputabili. Per i minori è previsto un tribunale speciale che comprende 4 giudici:

  • 2 giudici onorari esperti in materia minorile
  • 2 giudici di carriera (TOGATI, cioè con la TOGA), laureati in giurisprudenza

Bisogna distinguere due fasce di età:

  1. Da 0 a 13 vige la PRESUNZIONE ASSOLUTA DI NON IMPUTABILITÀ, ovvero di capacità di intendere e di volere (art.97 c.p.)
  2. Il minore non imputabile viene prosciolto, cioè non è assoggettato a PENA; ma se risulta socialmente pericoloso il giudice ordina:

    • il ricovero in un riformatorio giudiziario (se la pena non è maggiore di 3 anni): art.223 del c.p.
    • la libertà vigilata (art.224 del c.p.)
  3. Da 14 a 18 - ACCERTAMENTO CASO PER CASO DEL GRADO DI MATURITÀ DEL MINORE
  4. La legge domanda al giudice l'accertamento caso per caso per capire se il minore è capace di intendere e di volere.

giudice dispone una perizia da parte di un NEUROPSICHIATRA. Va valutata la MATURITÀ, ovvero il grado di consapevolezza della gravità del fatto commesso, del minore (il minore si è reso conto di quello che ha fatto?). Il giudice valuta il comportamento del minore in relazione a tre parametri:
  • Consapevolezza del disvalore del reato commesso, gravità del fatto commesso
  • Modalità di esecuzione
  • Comportamento davanti all'autorità
In seguito all'accertamento da parte del C.T.U. (consulente tecnico d'ufficio), nominato d'ufficio dal giudice, della capacità o incapacità sono previste diverse conseguenze e provvedimenti. La decisione finale spetta al GIUDICE (peritus peritorum), il quale non è vincolato da quanto scrive il C.T.U. (le sue conclusioni devono essere motivate razionalmente e convincenti). Se il giudice ritiene non motivate le sue conclusioni esso può discostarsi da esse e decidere diversamente.

Termine di questa valutazione il giudice può ritenere il minore:

o INCAPACE MA PERICOLOSO SOCIALMENTE: In questo caso è previsto il riformatorio o la libertà vigilata.

o INCAPACE: trattamento sanzionatorio più blando rispetto a quello che spetterebbe ad un adulto. In questo caso il soggetto è imputato, ma è prevista una sanzione speciale che consiste in un CIRCUITO RIEDUCATIVO. Secondo l’art.98 la pena viene diminuita almeno della metà.

- Se la pena detentiva inflitta è inferiore a 5 anni o solo pecuniaria allora non seguono mai pene accessorie.

- Se la pena detentiva è maggiore a 5 anni potranno seguire solo alcune pene accessorie che sono: interdizione pubblici uffici per massimo 5 anni, in più sospensione potestà genitoriale se il giudice lo ritiene opportuno.

Se il soggetto è MAGGIORENNE, per le pene maggiori a 5 anni, non vi sono tali limitazioni, le pene accessorie sono vari e più importanti.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA Per i SOGGETTI INCENSURATI si applica tale beneficio. È un istituto che serve ai soggetti incensurati ad evitare il contatto con l'ambiente carcerario e anche come incentivo a non delinquere più. Il giudice condanna, il soggetto non va in carcere subito, la pena viene sospesa. Se nel periodo di tempo, uguale alla pena inflitta, il soggetto non commette reati, il fatto non viene considerato; se invece commette un altro reato uguale o diverso si prende la condanna precedente più quella attuale. Tale beneficio si applica quando: - la condanna non supera i 3 anni se il soggetto ha meno di 18 anni - la condanna non supera i 2 anni se il soggetto ha più di 18 anni PERDONO GIUDIZIARIO Se il reato commesso non è grave il giudice può perdonare il minore estinguendo il reato. Il reato è considerato NON GRAVE quando: - la pena detentiva non è maggiore a 2 anni - la pena pecuniaria non supera 1.549 euro Deve

essere richiesta.- SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO(Art.27 D.P.R. 448 dell’88)

Se il fatto commesso è ritenuto non offensivo, il giudice può emettere una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto è irrilevante (es. furto di una merendina). Non deve essere espressamente richiesta.

Per il minore si cerca in tutti i modi di evitare l’esperienza del carcere. Quando ciò non è possibile o si fa in modo che ci stia il meno possibile o lo si manda in un carcere minorile.

L’imputabilità può avvenire per altri due motivi:

INFERMITÀ MENTALE (art.88/89)

È il vizio di mente:, ovvero un importante difetto nei procedimenti di cognizione e volizione. Deve essere conseguenza del vizio di mente uno stato patologico che turba la psiche del soggetto.

Si divide in:

- Vizio di mente totale: assoluta mancanza di capacità di intendere e di volere. Il soggetto non è imputabile.

Ciò prevede una sentenza di PROSCIOGLIMENTO e il ricovero in un OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO (art.222 c.p.) o Vizio di mente parziale: il soggetto non è del tutto incapace di intendere e di volere; è una capacità che è venuta gradatamente scemando, quindi per questo è parzialmente imputabile. In questo caso è prevista una condanna con pena diminuita più l'assegnazione a una casa di cura e custodia dopo aver scontato la pena (art.219 c.p.). Il neuropsichiatra ha il compito di verificare la percentuale di consapevolezza del soggetto. In quanto la percentualizzazione del grado di consapevolezza condiziona la percentualizzazione della pena. ABUSO DI ALCOOL O STUPEFACENTI - Accidentale (art.91): in quanto la perdita (totale o parziale) della capacità di intendere e di volere è determinata da CASO FORTUITO. Il soggetto in stato di UBRIACHEZZA PIENA non è imputabile. Il soggetto in stato di UBRIACHEZZA PARZIALE

è imputabile parzialmente e quindi gode di una diminuzione della pena. In ogni caso non si applicano le misure di sicurezza.

- Volontaria o colposa (art.92): il soggetto si è ubriacato intenzionalmente o per imprudenza o negligenza. In questo caso è considerato IMPUTABILE e quindi non gode di nessuna diminuzione di pena.

- Preordinata (art.92): preordinata al fine di commettere il reato o per procurarsi una scusa. In questo caso il soggetto è IMPUTABILE e in più è previsto un aumento della pena.

- Intossicazione cronica (art.95): l’intossicazione cronica comporta DANNI PERMANENTI; in questo caso il soggetto non è imputabile e si applicano le norme sul vizio di mente.

Sono imputabili le persone e non le istituzioni.

La persona giuridica

La persona giuridica consiste in un centro di interessi ulteriore e diverso dai soggetti che la compongono e comprende:

- Persone private: distinte in base alla finalità che perseguono che possono

essere:finalità lucrative (società commerciali) o finalità ideali (associazioni e fondazioni).- Persone pubbliche: che a loro volta possono essere Territoriali (stato, regioni, province, comuni, comunità montane...) o Non territoriali (inps, inail...). Nel 2001 è stato introdotto il PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ PENALE anche DELLA PERSONA GIURIDICA. Prima la persona giuridica non era soggetta a sanzioni penali. La persona giuridica ritenuta responsabile penalmente secondo D.Leg. del 2001 per i reati commessi per il suo interesse o a suo vantaggio da sospetti o in posizione apicale subordinata, chi commette il fatto sono due persone fisiche, vi sono due tipi di responsabilità: della persona giuridica (dell'ente a favore e a vantaggio dell'ente) e della persona fisica. Come si sanziona la persona giuridica? Non con misure DETENTIVE: - Confisca dei mezzi con i quali è commesso il reato - Pubblicazione della sentenza dicondanna su uno o più quotidiani di diffusione locale o nazionale- Sanzioni interdittive: interdetto dall'esercizio di determinate attività- Sanzioni pecuniarie: il decreto introduce la responsabilità per quote. Ogni quota ha un determinato valore che varia da 258,00 euro a 1549,00 euro. Le quote possono essere da 100 a 1000. Parte della giurisprudenza ha sollevato un problema di incostituzionalità del decreto rispetto al principio di legalità ed in particolare, rispetto al sotto-principio di tassatività (eccessivo range, sanzione indeterminata, troppa discrezionalità al giudice) L'altra parte della giurisprudenza sostiene il contrario in base al principio di ragionevolezza. Il range è ampio così come l'arco di discrezionalità del giudice, perché è estremamente variegata la tipologia delle persone giuridiche, quindi deve essere ampia la possibilità di sanzionare (sanzioni piccole per

realtà piccole/ sanzioni grandi per realtà grandi). La corte costituzionale non si è ancora pronunciata: DIBATTITO APERTO.

Un altro problema è: come si individuano i soggetti fisici la cui azione fa scattare la duplice responsabilità?

  • CRITERIO FORMALE: è responsabile la persona fisica che ha la rappresentanza formale dellapersona giuridica (POTERE DI SPENDERE IL NOME DELLA PERSONA GIURIDICA)
  • CRITERIO SOSTANZIALE: è responsabile la persona fisica che amministra di fatto l’ente.

Responsabile delegato: in un’organizzazione imprenditoriale molto estesa è difficile sapere e controllare tutto. La legge quindi ammette le figure del DELEGATO a cui vengono delegate, ovvero affidate delle responsabilità.

Delega delle funzioni e quindi delle responsabilità penali a determinate condizioni elaborate dalla giurisprudenza e poi codificate dal T.U. D. LEG. N 81 del 2008:

  • L’impresa deve essere di grandi dimensioni;
  • impossibile per il dirigente controllare tutto- Il delegato deve avere competenze tecnico-professionali adeguate a godere di effettiva autonomia senza possibilità di interferenze da parte del delegante: soggetto capace, preparato, professionale, disporre di fondi adeguati e avere la possibilità di incidere concretamente sulla realtà (no interferenza)- Delega adeguatamente pubblicizzata all'interno dell'azienda: conoscibilità da parte dei collaboratori in tutte le forme possibili- Della delega deve essere data prova in forma scritta- La delega deve essere espressamente accettata dal delegato Lezione 3 Cap. 7 GLI ELEMENTI OGGETTIVI DEL REATO LA CONDOTTA Principio di materialità Il principio di materialità è inserito nell'Art.25 comma 2 della costituzione che parla di "fatto commesso". Il principio di materialità sostiene che può essere reato solo il compo
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A.A. 2012-2013
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tonia_la di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Zampini Giovanni.