Diritto penale: introduzione e norme
Norma: Regola di comportamento la cui inosservanza comporta una sanzione.
Norma giuridica: Regola di comportamento munita da sanzione che può essere applicata coattivamente (contro la volontà di chi ha violato la norma, con la forza).
Norma giuridica penale: Rispetto alle altre norme giuridiche distingue la particolarità della sua sanzione coattiva che prende il nome di Pena.
Diritto e diritto penale
Diritto: Insieme sistematico di norme giuridiche.
Diritto penale: Non si individua per la materia trattata quanto per la natura della sanzione. Se la sanzione è una pena in senso tecnico allora è una norma giuridico penale. La Pena è la sanzione più forte dello Stato in confronto dei suoi cittadini/consociati. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità oggigiorno, mentre nel passato era così. La pena però continua ad essere la sanzione più afflittiva, la pena va a colpire i beni fondamentali dell’individuo (libertà e dignità, in alcuni casi anche la vita).
La pena di morte in Italia
- Persa per la prima volta nel Gran Ducato di Toscana nel 1786 sotto l’influenza dell’illuminismo, poi tornò.
- Nel 1889 il Codice Zanardelli (Codice dell’Italia Unita) fa sì che essa scompaia di nuovo ma solo in modo provvisorio, viene ripristinata nel 1927.
- In epoca fascista infatti si creò un nuovo codice penale, Codice Rocco (1930) dove compare in modo abbondante la pena di morte.
- Nel 1944 con la caduta del fascismo come simbolo di cambiamento cade la pena di morte tranne per un intervallo fra il 1945-1946.
- Solennemente nel 1948 con l’Art. 27 della Costituzione comma 3 viene espulsa la pena di morte. Essa poteva essere conservata nel caso militare ma anche esso venne meno con la riforma Costituzionale del 2007.
Uno stato che non ricorre alla pena di morte si dimostra uno stato efficiente dal punto di vista penale. Non esiste statistica, informazione empirica che affermi che la pena di morte sia la sanzione più repellente di tutte. Esistono statistiche che affermano il contrario: Negli USA ci sono alcuni stati che hanno la pena di morte e altri no, le statistiche affermano che ci sono meno omicidi nei paesi dove non è prevista la pena di morte. Le statistiche riguardano grandi linee temporali.
Considerazioni sulla pena di morte
La pena di morte non è la pena più efficace. Un detenuto tipo probabilmente infatti ha più paura di una pena detentiva per un lungo tempo con privazione di diritti rispetto alla privazione assoluta in breve tempo. Lo stato poi che per proteggere la vita minaccia la pena di morte è contraddittorio. Lo stato assume ed emana un messaggio contraddittorio ai propri concittadini. Nel caso di errore giudiziario poi non c’è risarcimento.
Tipologie di pene
Ci sono diverse tipologie di pene. Ci sono pene che incidono sul bene libertà personale. Le pene che incidono sulla libertà si chiamano pene detentive visto che coincidono con una detenzione. Esse sono:
- Ergastolo: a vita. Pena detentiva perpetua. Per i crimini più gravi; insurrezione armata, omicidi più odiosi (patricidio, figlicidio, omicidio premeditato), attentato al Presidente. Dal 1946 è subentrato come pena in tutti i quei casi in cui era prevista la pena di morte. Essa però è tendenzialmente perpetua, non è concepito come detenzione a vita, esiste la Liberazione Condizionale, essa consente al condannato che sta espiando la pena detentiva, dopo un certo numero di anni, se il suo comportamento è corretto, può uscire dal carcere sempre che si comporti ancora bene. La liberazione condizionale è prevista dopo 26 anni per l’ergastolo. Le porte possono aprirsi prima dei 26 anni per Permessi premio (possibilità di poter uscire per tot. giorni per un evento) o per semi-libertà (alcune ore del giorno possono essere passate fuori dal carcere). Quindi ergastolo non è a vita ma è tendenzialmente perpetuo. Questo perché creare la speranza di libertà è uno stimolo per creare un percorso rieducativo. Permessi premi e semi-libertà non sono per tutti, alcuni ergastolani (Es. associazioni mafiose in ruoli di vertici) vengono privati della possibilità di accedere a certi beni, quindi Ergastolo Ostativo.
- Reclusione medio-lunga: Detentiva a tempo. Può avere durata, Art. 23 c.p., compresa fra i 15 giorni e i 24 anni (Es. omicidio minimo 21 anni quindi massimo 24). Il legislatore può uscire dal limite degli anni con previsione espressa. Reato Delitto.
- Arresto: breve. Detentiva a tempo. Art. 25 c.p. afferma che lo spazio temporale è pari a 5 giorni a 3 anni. Reato contravvenzione.
Reclusione e arresto a parte la durata non prevedono alcune differenze sostanziali. La condizione del detenuto è identica sia nel caso di reclusione sia in quello di arresto, ma a monte sono diverse. Il legislatore conserva due nomi diversi per i motivi legati alla disciplina applicabile ad una o all’altra. Se la pena è la reclusione allora di è davanti a un Delitto. Se la pena invece è l’arresto allora il reato è una Contravvenzione. Disciplina dei delitti e quella delle contravvenzioni sono diverse.
Pene pecuniarie
Altre pene che incidono sul bene patrimonio. Esse si chiamano pene pecuniarie, ed esse sono divise in:
- Multa: medio-alta. Da 50 a 50.000€. Art. 24.
- Ammenda: bassa. Da 20€ a 25.000€. Art.26.
Esse hanno entrambe il medesimo contenuto, pagare una somma di denaro, con differenza di numeri. A monte però se la pena prevista è una multa allora si è di fronte a un Delitto mentre se la pena è l’ammenda allora si è davanti a una Contravvenzione. Esse possono trasformarsi in pene detentive, in conclusione tutte le pene incidono sul bene libertà, in via diretta con le pene detentive e in via indiretta con le pene pecuniarie. La maggior parte dei reati è punita con la pena detentiva. Il legislatore italiano aveva sino a dieci anni fa una predilezione per la Pena Detentiva che veniva considerata come pena per eccellenza mentre la pecuniaria aveva un ruolo ancillare. In altri paesi è diverso.
Problemi con la pena pecuniaria
Sino al 1981 è sempre stata prediletta la pena detentiva in quanto potrebbero esserci difficoltà nel momento in cui la pena pecuniaria dovrebbe essere eseguita (esecuzione coattiva è più lunga e complessa e potrebbe concludersi con un nulla di fatto quando il reo è un nulla tenete). Indubbiamente la pena pecuniaria fa meno paura di una detentiva, la pena detentiva ha una maggiore efficacia detergente. Pena pecuniaria ha problemi nei momenti di incasso e deve quindi risolvere i problemi nel caso di insolvibilità del condannato. Una pena che incide sulla libertà incide a pari modo per tutti perché è un bene uguale per tutti mentre i patrimoni non sono uguali. Una pena pecuniaria può essere di peso diverso a seconda della persona. In nome del Principio di Uguaglianza si è dato maggior risalto alla pena detentiva. Sempre a livello filosofico la pena detentiva esaudisce meglio l’intento della pena cioè formare il condannato affinché rientri in società, essa si può arricchire con corsi e studi, è rieducativa, la pena pecuniaria non può esaudire un compito rieducativo.
Conversione della pena pecuniaria
Molti degli ostacoli presentati sarebbero evitabili, esiste un rimedio, se si passasse da una pena pecuniaria a una Pena Pecuniaria per Tassi Giornalieri. Insolvibilità (permanente capacità di non pagare, nulla tenente) viene risolta grazie alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva (Multa-Reclusione, Ammenda-Arresto) con metodo di ragguaglio. Questo metodo presenta però un inconveniente, a rischio di conversione sono più i poveri che i ricchi, viene meno il principio di uguaglianza. Nel 1981 ha quindi previsto sì la conversione ma che colpiscano in modo più omogeneo i destinatari;
- Libertà controllata: Rispetto di certe prescrizioni (Es. Non ci si può allontanare o rientrare entro un certo orario). Restrizioni della libertà.
- Lavoro sostitutivo: Prestazioni non retribuite sia da parte di pubblici che da privati convenzionati.
Esse attaccano un bene omogeneo a tutti. Nel caso esse non vengano rispettate, inadempimento, però c’è una conversione di secondo grado in una pena detentiva.
Pene principali e accessorie
Ergastolo, arresto, reclusione, multa, ammenda sono dette pene principali, immancabilmente presenti, almeno una delle cinque, se si tratta di una norma giuridico-penale. Esse però non esauriscono il catalogo delle conseguenze in ambito penale. Possono esserci in aggiunta altre pene.
Nel 2000 il legislatore ha individuato reati di rilevanza medio-bassa fra i rapporti personali (Es. percossa, lesioni lievi, ingiuria, diffamazione) la cui indagine è affidata al Giudice di Pace, il quale alla fine dell’operato deve decidere nel caso di condanna su delle pene che limitano la libertà del soggetto:
- Pena di permanenza domiciliare: condannato non può lasciare il luogo di residenza nel fine settimana e nei giorni concordati con il giudice.
- Pena di lavoro di pubblica utilità: nome diverso ma contenuti identici al lavoro sostitutivo.
Il catalogo poi si è arricchito dalle cosiddette pene accessorie, pene che si aggiungono a una pena principale. Non esistono condanne alle pene accessorie. Esse quindi presuppongono una pena principale. Può esserci o anche no, non segue obbligatoriamente a una condanna. Esse sono quindi anche eventuali. L’elenco è nell’Art. 19 c.p. e sono:
- Interdizione pubblici uffici
- Interdizione da una professione o all’arte
- Interdizione legale
- Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- Incapacità di contrarre con pubblica amministrazione
- Decadenza/sospensione attività genitoriale
Esse hanno quasi sempre un contenuto interdittivo cioè che il destinatario della pena non può fare qualche cosa (Es. interdizioni dei pubblici uffici, non posso ricoprire ruoli pubblici quindi). In alcuni casi al contenuto interdittivo si aggiunge il contenuto stigmatizzante (infamante), unica pena accessoria non a contenuto interdittivo è la pena della pubblicazione della sentenza di condanna. Nel caso che le pene accessorie non vengano accettate allora c’è reclusione per reato di inadempimento delle pene accessorie.
Effetti penali
Non c’è articolo che li elenca, essi sono gli ulteriori effetti negativi conseguenti da una condanna oltre alle pene principali e accessorie. Essi sono ope legis, non dipendono dal legislatore, essi sono automatici. Riconducibili a due ambiti:
- Preclusione a godere di determinati benefici in ambito penale
- Preclusione a determinati vantaggi in ambito extra-penale (Es. incandidabilità alle elezioni, impossibilità di partecipare a concorsi pubblici).
Reato e definizione
Una volta individuata la pena si può definire il reato. Il reato è il comportamento che viola norma giuridico-penale, illecito. Reato è illecito colpito da pena. La natura di reato non dipende da dove deriva esso dipende da un criterio nominalistico, se un illecito è colpito da pena allora è reato. Bisogna vedere le sanzioni. Art. 724 c.p. Bestemmia è un illecito per l’ordinamento, la sanzione predisposta sino al 1999 era predisposta una pena poi per scelta del legislatore si è colpiti da sanzione amministrativa. Art. 594 c.p. Ingiuria dal 2016 ha cambiato tipologia di sanzione e quindi non si è davanti a un reato. Art 2621 c.c. descrive illecito la cui sanzione è la reclusione, anche se si trova nel codice civile si tratta di un reato perché c’è la pena.
Distinzione fra delitti e contravvenzioni
- Delitti: pena reclusione, ergastolo o multa. Disciplina: tentativo punito, recidiva (soggetto già condannato che ritorna condannato per altri reati e si aumenta la pena) è possibile, la prescrizione è lunga.
- Contravvenzioni: pena arresto o ammenda. Disciplina: tentativo non punito, no recidiva, prescrizione meno lunga del delitto.
Questa distinzione è ancora importante a monte, poiché la disciplina è diversa in più punti. Fondamentale sapere quindi il reato in che disciplina è entrato. Truffa delle etichette; il legislatore potrebbe sanzionare un comportamento che non rientra nel genus delle pene con la finalità non dichiarata per raggirare la disciplina garantistica per i reati, non nomina la sanzione come pena anche se le conseguenze si equivalgono (Es. illecito civile, illecito amministrativo). Per evitare quella frode delle etichette si può far riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che impone una definizione di materia Penale/Reato che prescinde da criteri nominalistici, un criterio che guarda alla sostanza dei fatti.
Teorie della pena
Lo stato deve punire per diversi scopi. Le teorie della pena si distinguono in due filoni:
- Teoria assoluta della pena: riconosce alla pena una funzione di tipo retributivo. La pena serve a far pagare il bene commesso. Si punisce perché il male della pena va a ripagare il male realizzato, teoria retributiva. Si ristabilisce l’equilibrio di giustizia (al male segue il male e al bene segue il bene). Essa si può manifestare con modalità diverse, la più antica è la Vendetta che però può essere smisurata e sanguinaria essa non ha limiti. Successivamente c’è Legge del Taglione, è un livello più evoluto della vendetta (presente nella Bibbia) si reca lo stesso danno che si è subito, idea di proporzione. Oggigiorno infatti la teoria retributiva ha volto garantistico, Garanzia, una persona verrà punita con pena se è autore del reato e verrà punita in termini proporzionali al male commesso.
- Teoria relativa della pena: si punisce in funzione di uno scopo. Scopo di prevenzione, si punisce per prevenire che certi reati vengano commessi, si punisce affinché non si commettano reati in futuro. Si scindono in:
- Teorie di prevenzione generale: la generalità dei consociati non commetteranno reati in futuro, per ciò si punisce. Si esplica in due canali:
- Intimidazione/Deterrenza: fa paura la punizione di una persona e allora si ha paura di essere puniti e non si svolgono crimini.
- Orientamento culturale: il cittadino assimila nel tempo quali sono i valori protetti dall’ordinamento giuridico (non si ruba perché si rispetta la proprietà altrui, si è assimilato il valore dell’ordinamento) la pena è indicatore di ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Il livello di gravità della pena non è rilevante in questa teoria, qui la condizione prioritaria per l’effetto di prevenzione generale è la certezza della pena, la crudeltà non è deterrente, la infallibilità di essa che deterre, la certezza di un castigo moderato fa più impressione di un castigo più terribile ma con la speranza di farla franca.
- Teorie di prevenzione speciale: si punisce al singolo autore, si punisce una persona affinché quella stessa persona non commetta più reati. Anche qui più canali:
- Intimidazione/Deterrenza: sempre per paura ma non è principale canale.
- Rieducativo: con la pena si rieduca, fa capire al soggetto che era sbagliato. Art. 27 comma 3 “pene devono tendere alla rieducazione”, non è unica funzione ma è quella più centrale. Rieducare vuol dire risocializzare, far sì che il soggetto dopo la pena rientri nella società rispettandone le leggi. Tutto ciò deve avvenire senza calpestare la dignità dell’uomo (Art. 3) e senza far avvenire trattamenti disumani (Art. 27). Nella realtà ciò è difficile da applicare: pena destinata al fallimento in quanto le strutture non sono abilitate con occasioni rieducative, no offerte rieducative (offerte di studio, lavoro, aggregazione, etc) e poi anche perché la pena detentiva è in contraddizione con la finalità rieducativa (vivere in condizioni di degrado dove non c’è rispetto). Destinata a fallire anche a causa del contagio criminale, in carcere si sta con altri autori di reati, e quindi c’è rischio che i contatti si concentrino in quell’ambito. Altra causa di fallimento della pena è il fatto che il fatto di essere stati detenuti è uno stigma sociale.
- Neutralizzazione: isolarlo dalla realtà e rendendolo innocuo, in modo più definitivo con la Pena di Morte, sennò con l’Isolamento. La neutralizzazione avviene quando la intimidazione non fa effetto (Es. vertici della mafia). I contatti del detenuto sono limitati nel cosiddetto Carcere Duro articolato dall’Art. 4 bis e Art. 41 bis.
- Teorie di prevenzione generale: la generalità dei consociati non commetteranno reati in futuro, per ciò si punisce. Si esplica in due canali:
La vicenda penitenziaria passa da vari livelli e per questo a seconda del livello in cui ci si trova allora si ha una diversa finalità della pena. Non si può dire che ci sia una sola funzione quindi, si ha un’unione di tutti i piani analizzati il che corrisponde al fatto che la pena viene gestita da più livelli, persone e poteri.
Fonti del diritto
Fonte di produzione del diritto. Sono fonti del diritto: Costituzione, Fonti Internazionali (UE + CEDU), Legge Statale, Legge Regionale, Regolamenti, Usanze. Sono poste in ordine gerarchico. Per quando riguarda le fonti dell’ordine giuridico-penale è dalle Leggi Statali in su. Le leggi sono prodotte dalla Legge Statale. Delle leggi statali la più rilevante è il Codice Penale/Codice Rocco, 1930. Il codice Rocco dal punto di vista formale è un ottimo prodotto.
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