Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 91
Diritto penale - Appunti Pag. 1 Diritto penale - Appunti Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 91.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale - Appunti Pag. 91
1 su 91
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Capitolo II - Antigiuridicità e cause di giustificazione

L'antigiuridicità viene meno se una norma, diversa dalla incriminatrice, autorizza o impone quel comportamento che costituisce reato. Tali situazioni sono definite scriminanti o cause di giustificazione, esse sono desumibili da ogni branca del diritto e si estendono a tutti i rami dell'ordinamento. Le cause di esclusione della colpevolezza, invece, lasciano intatta l'antigiuridicità ma fanno venir meno la colpevolezza. Per spiegare il fondamento sostanziale delle cause di giustificazione la dottrina ha adottato due modelli esplicativi: uno monistico (tutte le scriminanti vanno ricondotte allo stesso principio ad es. bilanciamento degli interessi o beni in conflitto etc. a seconda di quello prescelto) ed uno pluralistico verso cui propende la dottrina dominante (le esimenti sono riconducibili a principi diversi che sono o l'interesse prevalente o quello mancante). Gli artt. 59 e...

55 c.p dettano regole comuni a tutte le scriminanti, l'art.59 c.p. stabilisce, in primo luogo, che le scriminanti si applicano oggettivamente ossia a prescindere dalla conoscenza che il soggetto ne abbia, l'ultimo comma attribuisce rilevanza alla sciminante putativa ossia all'errore circa la sussistenza di una scriminante, purché l'errore investa o i presupposti di fatto o una norma extrapenale, mentre non è rilevante l'errore di diritto. Tale assunto è il frutto dell'estensione alle scriminanti della disciplina dettata dall'art.47 c.p. Infine l'art.59 c.p. stabilisce che se l'errore è dovuto a colpa non vi è una esclusione della punibilità perché, ove il codice lo preveda, al soggetto sarà contestata la fattispecie colposa (tale principio vale tanto per i delitti quanto per le contravvenzioni). L'art.55 c.p., invece, tratta dell'eccesso colposo che si verifica quando

il soggetto deve agire con il consenso valido e legittimo della persona che può disporre del diritto leso o messo in pericolo. Questo principio si applica quando il consenso dell'avente diritto è sufficiente a rendere non punibile l'azione compiuta. LESIONE DI UN DIRITTO DI TERZI - l'art. 51 c.p. prevede che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto altrui per salvare un diritto proprio o altrui, purché sussista un rapporto di proporzionalità tra il diritto salvato e il diritto leso. In questo caso, il soggetto agisce per salvaguardare un diritto proprio o di un'altra persona, ma deve rispettare il principio di proporzionalità. STATA DI NECESSITÀ - l'art. 54 c.p. stabilisce che non è punibile chi commette un fatto per scongiurare un pericolo attuale, grave e inevitabile per sé o per altri, quando non vi è altra possibilità di evitare il pericolo. In questa situazione, il soggetto agisce per evitare un pericolo immediato e grave, senza altre alternative possibili. LESIONE DI UN DIRITTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - l'art. 55 c.p. prevede che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto altrui per causa di forza maggiore, ossia per un evento imprevedibile e irresistibile che rende impossibile l'osservanza delle norme. In questo caso, il soggetto agisce a causa di un evento imprevedibile e irresistibile che gli impedisce di rispettare le norme. ESERCIZIO DI UN DIRITTO O DI UNA FUNZIONE - l'art. 56 c.p. stabilisce che non è punibile chi commette un fatto nell'esercizio di un diritto o di una funzione, quando l'azione è conforme alla legge e all'interesse pubblico o privato che si intende tutelare. In questa situazione, il soggetto agisce nell'ambito dei suoi diritti o delle sue funzioni, rispettando la legge e tutelando un interesse pubblico o privato. In conclusione, le scriminanti sono delle circostanze che possono escludere la punibilità di un fatto, quando sono presenti determinati presupposti e si rispettano determinati limiti.È necessario che sussistano determinati presupposti:
  1. Il consenso deve essere libero e spontaneo, può anche essere tacito purché sussista al momento del fatto, si parla invece di consenso presunto qualora si possa ritenere che il titolare del diritto avrebbe prestato il consenso se fosse stato a conoscenza della situazione di fatto. La dottrina dà rilievo anche a questa situazione mentre la giurisprudenza ha un atteggiamento più restrittivo.
  2. Deve sussistere la legittimazione a prestare il consenso, che spetta in primo luogo al titolare del diritto ma anche al rappresentante purché tali soggetti abbiano la capacità di agire.
  3. Deve trattarsi di diritti disponibili, tale scriminante, quindi, incontra il limite dei diritti indisponibili individuabili nell'art. 5 c.c.
ESERCIZIO DI UN DIRITTO- l'art. 51 c.p. stabilisce che l'esercizio di un diritto esclude la punibilità, la ragione di tale scriminante è la

Vi sia un interesse a conoscere il fatto da parte dell'opinione pubblica e l'esposizione del fatto sia serena), dal diritto di sciopero (che incontra il limite del picchettaggio cioè si può scioperare ma non si può impedire ad altri di recarsi a lavoro), dallo ius corrigendi (diritto di educare i figli) e dagli offendicela (mezzi di tutela della proprietà).

ADEMPIMENTO DI UN DOVERE - l'art.51 c.p. stabilisce che l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità, in quest'ultima ipotesi deve trattarsi di un ordine che un superiore rivolge ad un subordinato. Occorre, inoltre, che l'ordine sia legittimo e perché ciò accada sono necessari due presupposti: uno formale (il superiore può impartire l'ordine ed il subordinato lo deve eseguire) ed uno sostanziale (esistono i presupposti per l'emanazione dell'ordine).

Il subordinato ha la possibilità di sindacare la legittimità dell'ordine (fatta eccezione per i casi in cui la legge non gli consente alcun sindacato), egli quindi dovrà operare un controllo nei casi in cui questo gli è concesso e lo stesso non versi in una situazione di errore. Se tale controllo sarà omesso del fatto reato risponderà chi ha dato l'ordine e chi lo ha eseguito.

LEGITTIMA DIFESA - l'art.52 c.p. stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta purché la difesa sia proporzionata all'offesa. Presupposti della legittima difesa, quindi, sono: 1) una condotta umana che può essere commissiva o omissiva 2) che tale condotta corrisponda ad un'aggressione (cioè anche nel caso in cui l'aggressore sia una persona che goda di immunità).

Per offesa ingiusta si intende l'offesa contro il diritto (quindi non deve consistere in un'azione che l'ordinamento consente) e la reazione si intende giustificata qualora risulti necessaria (per quanto concerne il problema circa la scelta tra la fuga e la reazione il problema va risolto attraverso il bilanciamento degli interessi). Tra offesa e difesa deve esserci proporzione ed il bilanciamento va fatto in relazione ai beni e agli interessi in conflitto tenendo conto dei rispettivi gradi di lesione o messa in pericolo. All'articolo 52 sono stati aggiunti altri due commi, infatti, in caso di violazione di domicilio è possibile utilizzare un'arma legalmente detenuta quando 1) vi è aggressione all'incolumità fisica, 2) vi sia un'aggressione ai beni purché non vi sia

desistenza e vi sia il pericolo di aggressione. Tale disciplina si estende anche agli esercizi commerciali ed agli studi professionali. La riforma di cui sopra è stata fortemente criticata dal Fiandaca che l'ha definita la riforma del far west, infatti l'autore ritiene che l'aggredito userà con più facilità l'arma che detiene mentre l'aggressore, conscio del pericolo, potrebbe usare mezzi ancora più offensivi per non correre rischi.

USO LEGITTIMO DELLE ARMI- tale scriminante è prevista dall'art.53 c.p. quando non ricorrono i presupposti della legittima difesa e dell'adempimento del dovere e scrimina il pubblico ufficiale che fa uso delle armi o di altro mezzo di coazione quando vi si trova costretto dalla necessità di vincere una resistenza o di respingere una violenza all'autorità ed in ogni caso per impedire la consumazione dei delitti di omicidio, strage naufragio etc. questa scriminante

Opera sia per il pubblico ufficiale che per qualsiasi persona la quale su sua richiesta gli presta assistenza. La violenza da vincere deve consistere in un comportamento attivo, mentre per quanto attiene alla resistenza deve esserci proporzione tra i mezzi di coazione adoperati ed il tipo di resistenza da vincere nonché tra i beni in conflitto.

STATO DI NECESSITÀ - l'art.54 c.p. scrimina chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona purché il pericolo non sia stato causato volontariamente da lui e non sia altrimenti evitabile, inoltre il fatto deve essere proporzionato al pericolo. A differenza della legittima difesa, il soggetto compirà il fatto nei confronti di un terzo estraneo, inoltre il pericolo dovrà essere attuale e non altrimenti evitabile, infine l'art.54 fa riferimento solo ad un grave danno alla persona e secondo il Fiandaca.

è tale qualsiasi lesione minacciata ad un bene personale giuridicamente rilevante. Tra fatto e pericolo deve esserci proporzione valutata in relazione ai diversi beni in conflitto mediante un esame comparativo dei rispettivi rischi in base ad un accertamento ex ante. Infine, ricorre l'ipotesi di coazione morale qualora lo stato di necessità sia determinato dall'altrui minaccia, ma in questo caso, del fatto reato risponderà chi ha costretto il soggetto a commetterlo. In ogni caso è prevista un'indennità a favore del danneggiato.

SINTESI CAPITOLO II

L'antigiuridicità consiste in un comportamento contra ius, ossia in un comportamento che non trova giustificazione non solo all'interno del sistema penale ma alla luce dell'intero ordinamento giuridico. Infatti, in ossequio al principio di non contraddizione un fatto per costituire reato non deve essere considerato lecito o doveroso da nessun altro ramo.

dell'ordinamento giuridico. L'antigiuridicità si sostanzia nell'assenza di cause di giustificazione, queste ultime sono anche dette discriminanti. Le discriminanti sono disciplinate da regole generali stabilite dagli artt.

Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
91 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Scienze giuridiche Prof.