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Manuale di diritto penale Fiandaca-Musco

Introduzione

Parte prima

Capitolo I: Caratteristiche e funzione del diritto penale

 Capitolo II: Funzione di garanzia della legge penale

 Capitolo III: L'interpretazione delle leggi penali

 Capitolo IV: Ambito di validità spaziale e personale della legge penale

 Capitolo V: Nozioni di teoria generale del reato

Parte seconda: Il reato commissivo doloso

Capitolo I: Tipicità

 Capitolo II: Antigiuridicità e cause di giustificazione

 Capitolo III: Colpevolezza

 Capitolo IV: Circostanze del reato

 Capitolo V: Delitto tentato

 Capitolo VI: Concorso di persone nel reato

Parte terza: Il reato commissivo colposo

Capitolo I: Il reato colposo

Parte quarta: Il reato omissivo

Capitolo I: Il reato omissivo

Parte quinta: Responsabilità oggettiva

Capitolo I: La responsabilità oggettiva

Parte sesta: Concorso di reati e concorso di norme

Capitolo I: Concorso di reati

 Capitolo II: Concorso apparente di norme

Parte settima: Le sanzioni

Capitolo I: I presupposti teorici e politico-criminali del sistema sanzionatorio vigente

 Capitolo II: Le pene in senso stretto

 Capitolo III: La commisurazione della pena

 Capitolo IV: Le vicende della punibilità

 Capitolo V: Le misure di sicurezza

 Capitolo VI: Le sanzioni civili

Parte ottava: Gli strumenti amministrativi di controllo sociale

Capitolo I: Il diritto penale amministrativo

 Capitolo II: Le misure di prevenzione

Introduzione

Origine ed evoluzione del diritto penale

1. Origine del diritto penale

Il pensiero illuministico ha segnato la matrice politico-culturale del diritto penale, infatti, fino alla metà del XVIII secolo il mondo dei delitti e delle pene appariva assolutamente confuso. Ciò era dovuto ad un’assenza di codificazione ed alla continua confusione tra delitto e peccato, dal punto di vista delle sanzioni penali si assisteva ad una esasperazione della spettacolarità (si pensi all’esecuzione della pena di morte) ed il processo era modellato sul sistema inquisitorio (ossia ad una prevalenza dell’accusa sulla difesa). Un contributo decisivo alla modernizzazione del diritto penale è dovuto al pensiero illuministico, si pensi al Voltaire, al Beccaria ed al Pagano, il cui comune obbiettivo era la razionalizzazione del sistema penale al fine di renderlo utile per prevenire i reati, equilibrare il processo e mitigare le pene. La concezione illuminista fonda su due concezioni del diritto penale: contrattualistica (lo Stato trae la propria legittimazione da un accordo stipulato con i privati finalizzato alla salvaguardia del diritto naturale del singolo) ed utilitaristica.

Per quanto concerne il contrattualismo assume un ruolo fondamentale il principio di legalità (si pensi al Dei delitti e delle pene di Beccaria in cui si sottolinea l’esigenza di certezza del diritto al fine di tutelare le aspettative individuali), i giudici secondo il Montesquieu devono essere ridotti a bocche della legge al fine di limitare il loro eccessivo potere discrezionale. Il pensiero illuminista influenzò la futura evoluzione della legislazione e della scienza criminale, si pensi alla riforma Leopoldina del 1786 (che comportò una mitigazione delle pene) alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo, etc. in ogni caso il modello illuministico non si realizzò mai completamente, ad esempio, il codice Napoleonico era un compromesso tra la filosofia illuministica e la politica autoritaria di Napoleone. Nel diciannovesimo secolo si mostrano le prime reazioni anti-illuministiche e questo a causa della riemersione di tendenze spiritualistiche, lo stesso atteggiamento politico cambia in quanto lo Stato mirava più a difendere se stesso che il singolo consociato.

2. La scuola classica

La nascita della moderna scienza del diritto penale italiano si fa risalire alla scuola classica sorta nella seconda metà dell’800 ed il cui massimo esponente fu il Carrara. Tale scuola nasce sulla matrice illuministica ma concede spazio anche allo spiritualismo cattolico, la teoria del reato che ne consegue si sviluppa, dunque, intorno ad un dualismo tra il piano astrattamente teorico (relativo alla verità di ragione) e quello tecnico giuridico del diritto penale positivo. Il reato viene concepito come un ente giuridico e consiste in un’azione umana che scaturisce dalla libera volontà del soggetto che è moralmente responsabile e penalmente imputabile. Tale concezione postula quindi l’assunto del libero arbitrio, inoltre distingue l’elemento materiale (l’azione) da quello psicologico (la morale). Dal punto di vista sanzionatorio non abbiamo una vera e propria unitarietà di pensiero, secondo il Carrara la pena deve ristabilire l’ordine esterno turbato dal delitto.

3. La scuola positiva

Tale scuola sorge nell’ultimo trentennio del diciannovesimo secolo ed affonda le sue radici nella filosofia positivista. Per quanto concerne il reato esso diventa un fenomeno naturale, cioè un’azione reale di un uomo concreto esposto all’influenza di fattori fisici, antropologici e sociali. Tali fattori esterni influenzerebbero talmente tanto l'uomo da annullare il libero arbitrio, affiora dunque il concetto di pericolosità sociale del reo e la sanzione diventa uno strumento di difesa: l’uomo che delinque è tale perché socialmente pericoloso e ciò a causa di fattori antropologici e sociali.

All’interno della scuola positiva possiamo distinguere diversi orientamenti: uno facente capo a Lombroso, il quale sottolineò il ruolo decisivo dei fattori fisici e biologici sulla genesi e sullo sviluppo del comportamento criminale, il delinquente era assimilato ad un ammalato o ad un pazzo, in realtà non esiste nessuna prova scientifica che attesti una relazione tra il delinquente ed una determinata struttura fisica; un altro orientamento faceva capo al Garofalo il quale sottolineava l’importanza del fattore psicologico riportando l’attenzione sulla personalità del reo e sulle sue presunte anomalie psichiche, anche tale assunto è difficilmente dimostrabile dal punto di vista scientifico, da ultimo abbiamo un orientamento che fa capo al Ferri che pose l’accento sui fattori sociali, egli sosteneva che il contesto sociale influenzava la capacità a delinquere, egli quindi suggeriva rimedi a carattere sociale che potessero modificare il contesto esterno ed è questa l’unica teoria che trova un appiglio nella realtà.

3. Indirizzo tecnico giuridico

Negli ultimi anni dell’800 emersero delle scuole di pensiero che miravano a creare un compromesso tra il pensiero della scuola classica e quello della scuola positiva e ciò non avveniva solo nel nostro Paese. Le posizioni teoriche erano assai eterogenee ma la tendenza ad integrare diritto penale e scienze sociali regredisce e nel nuovo secolo si assiste alla nascita dell’indirizzo tecnico-giuridico. Il maggior esponente di tale pensiero è il Rocco secondo cui il delitto e la pena vanno esaminati esclusivamente sotto il profilo giuridico, la pena è conseguenza del reato. Il Rocco non escludeva comunque l’esigenza di uno studio interdisciplinare dei fenomeni criminali anche se finiva con il “chiudere” il diritto penale, infatti, oggetto dello studio del diritto penale dovevano essere le norme in vigore valide in quanto espressione della volontà dello Stato. Durante il fascismo si palesò il risvolto autoritario del tecnicismo e si pensi al codice del ’30, tale modello di pensiero dominò fino agli anni ’60.

4. Il movimento della nuova difesa sociale

Il movimento della nuova difesa sociale affonda le sue radici nel positivismo ma mira all’ammodernamento del trattamento punitivo. Esponente di tale pensiero era il Grammatica secondo cui bisognava completamente superare il diritto punitivo, la misura di sicurezza, poi, aveva una funzione terapeutica, secondo Ancel, altro esponente di tale scuola, bisognava umanizzare il diritto penale agendo sull’esecuzione della pena. A tale scuola si riconosce il merito aver svecchiato il diritto penale, anche se il diritto penale moderno vero e proprio affiora a partire dalla metà degli anni ’60 fondando sulla Costituzione Repubblicana ed in modo particolare sugli artt. 25 e 27 Cost.

Sintesi introduzione

La modernizzazione del diritto penale affonda le proprie radici nel pensiero illuministico, tra i cui maggiori esponenti ricordiamo il Beccaria, Voltaire e Montesquieu, proprio nel pensiero illuministico trova fondamento la scuola classica il cui maggiore esponente è il Carrara che attribuisce al reato il valore di un’azione umana liberamente scelta tra le possibili. Si contrappone alla scuola classica la scuola positiva, che pone l’accento sui fattori esterni che influenzano la condotta umana al punto di escludere il libero arbitrio, i maggiori esponenti di questa scuolasono: Garofalo, Lombroso e Ferri. Negli ultimi anni dell’800 nasce l’indirizzo tecnico-giuridico che trova il suo massimo esponente in Arturo Rocco, tale scuola di pensiero tende a dare valore solo al diritto vigente. Infine, negli ultimi anni assistiamo alla nascita del movimento della nuova difesa sociale che mira ad una modernizzazione del diritto penale dal punto di vista sanzionatorio, i maggiori esponenti sono: Ancel e Grammatica.

Questionario

  • Cosa afferma il pensiero illuministico rispetto al diritto penale?
  • Chi è il maggiore esponente della scuola classica e cosa pensa sia il reato?
  • Come definisce il reato la scuola positiva?
  • Chi erano i maggiori esponenti della scuola positiva?
  • In cosa differiva il pensiero del Ferri, quello del Lombroso e quello del Garofalo?
  • Cosa afferma l’indirizzo tecnico-giuridico?
  • Chi è il maggior esponente dell’indirizzo tecnico-giuridico?
  • Cosa afferma il movimento della nuova difesa sociale?

Capitolo I: Caratteristiche e funzione del diritto penale

1. Caratteristiche del diritto penale

Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato, il concetto e l’idea di diritto penale ruota intorno a tre principi cardine: materialità, offensività e colpevolezza. Il ricorso al diritto penale si rende necessario laddove altri rami del diritto non risultano idonei a prevenire fatti socialmente dannosi. Le sanzioni penali hanno una spiccata attitudine preventiva sia rispetto alla c.d. prevenzione generale (il diritto penale svolge un ruolo deterrente per i consociati che spaventati dalla sanzione si dovrebbero astenere dal commettere reati) sia rispetto alla c.d. prevenzione speciale (la pena viene inflitta al reo affinché non continui a delinquere).

Per quanto attiene alla definizione di bene giuridico (ossia di bene tutelato) essa è tutt’altro che pacifica, ciò su cui è bene porre l’attenzione è che si tratta di un concetto dinamico che non è possibile rinchiudere in una sola definizione. Storicamente il concetto di bene giuridico nasce con il Birbaum che definisce il reato come la violazione di un diritto soggettivo, tale definizione però appare ambigua e dispersiva, il Litz invece identifica il bene giuridico con degli interessi preesistenti quindi la norma non crea beni da tutelare ma li trova.

Il Rocco compie una tripartizione del bene giuridico, egli distingue un oggetto giuridico formale (diritto dello Stato all’obbedienza) un oggetto giuridico sostanziale generico (interesse dello Stato alla propria sicurezza) ed un oggetto giuridico sostanziale specifico (diritto del privato). La scuola metodologica identifica il bene giuridico con la volontà del legislatore, mentre nel pensiero nazional-socialista il bene giuridico coincide con il dovere di fedeltà nei confronti dello Stato. Con l’affiorare dello Stato democratico il problema della definizione di bene giuridico riaffiora e secondo la concezione liberale i beni giuridici potevano essere solo entità materiali, da ultimo onde evitare arbitri da parte del legislatore si è ritenuto che un punto di riferimento potesse essere costituito dalla Costituzione ed in particolare facendo riferimento agli articoli 25 e 27 in combinazione con il 13. in quest’ottica la pena è giustificata se mira alla tutela di beni di rilevanza costituzionale, tale definizione abbraccia sia i beni che trovano un riferimento esplicito sia quelli di rilevanza implicita e proprio quest’ultimo tipo di rilevanza permette la tutela di beni non ancora emersi nel momento in cui la Costituzione è entrata in vigore. Una volta stabilito che il bene è di rilevanza costituzionale bisognerà scegliere se e come punire ed ecco che subentrano i criteri di sussidiarietà e meritevolezza della pena. Ci si domanda, infine, se il riferimento a beni di rilevanza costituzionale permetta un sindacato di legittimità costituzionale sulle norme penali da parte della Corte Costituzionale. Bisogna tener conto che alla Corte non è concesso il sindacato sulle scelte politiche operate dal Parlamento quindi il controllo di legittimità costituzionale è ammesso nei soli casi di macroscopica inconsistenza del bene protetto. Tale tipo di controllo ha generato tre diverse tipologie di sentenze: di rigetto, manipolative e di accoglimento.

2. Sussidiarietà e meritevolezza

Quando si parla di sussidiarietà del diritto penale si intende che esso va applicato come extrema ratio, l’utilizzo della sanzione penale deve risultare idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito, tale principio costituisce una specificazione del principio di proporzione. Il principio di sussidiarietà può avere una interpretazione più ampia o più ristretta la prima riconosce alla pena la funzione di incidere sul comportamento dei cittadini la seconda privilegia l’utilità pratica del ricorso alla pena. La meritevolezza della pena mira a punire solo gli attacchi al bene giuridico che sia intollerabili per l’ordinamento.

3. Frammentarietà

Tale principio opera su tre livelli: 1) il diritto penale interviene solo contro specifiche forme di aggressione, 2) il concetto di penalmente rilevante è molto più ristretto rispetto a ciò che è considerato antigiuridico dall’intero ordinamento, 3) il penalmente rilevante non coincide con il moralmente riprovevole.

4. Autonomia

Secondo il Binding la sanzione penale serve da rafforzamento alla sanzione non penale, tale teoria è generalmente respinta anche se è comunque vero che il diritto penale interviene solo successivamente agli altri settori dell’ordinamento. Il diritto penale è il più antico tra i diritti ed è autonomo rispetto agli altri settori dell’ordinamento, infatti, anche quando il diritto penale richiama concetti propri di altro rami del diritto tali concetti vengono ridefiniti in chiave autonoma.

5. Partizioni del diritto penale

Il codice penale si compone di una parte generale e una speciale, quest’ultima attiene alle singole figure di reato, tale suddivisione risponde ad esigenze di razionalità e completezza. La parte generale è un risultato recente e consiste in un processo di astrazione teorica delle caratteristiche comuni a tutti i tipi di reato. Il vigente codice Rocco per quanto emanato in epoca fascista non appare completamente conformato a tale ideologia almeno per quanto attiene alla parte generale, esso introduce il c.d sistema del doppio binario cioè pena per il reo e misura di sicurezza per il socialmente pericoloso.

Sintesi capitolo I

Il diritto penale è un ramo del diritto pubblico che mira alla tutela di beni giuridici. Il concetto di bene giuridico ha subito diverse evoluzioni nel corso del tempo, con l’affiorare dello Stato democratico e l’avvento della Costituzione è considerato bene giuridico ogni bene di rilevanza costituzionale. Il diritto penale è caratterizzato dai seguenti caratteri: meritevolezza, sussidiarietà, frammentarietà, autonomia. Il codice penale si compone di due parti, una generale applicabile a tutte le fattispecie ed una speciale in cui sono contenute le singole ipotesi delittuose.

Questionario

  • Cosa intendeva Lits per bene giuridico?
  • Come ripartiva Rocco il bene giuridico?
  • Cosa intendiamo oggi per bene giuridico?
  • Cosa significa autonomia?
  • Cosa significa meritevolezza?
  • Cosa significa frammentarietà?
  • Cosa significa sussidiarietà?
  • Come è suddiviso il codice penale?

Capitolo II: Funzione di garanzia della legge penale

1. Principio di legalità

Il principio di legalità ha una genesi squisitamente politica, esso nasce con il pensiero illuministico che mira ad evitare soprusi da parte dello Stato. Gli illuministi ritenevano fondamentale che venisse fissato un divieto di retroattività della norma penale altrimenti la pena risulterebbe inutile ed arbitraria. Il principio di legalità subisce la sua traduzione in termini giuridico penali con Feuerbach cui dobbiamo il brocardo “nulla poena sine lege”, infatti, secondo questo filosofo l’inosservanza di tale principio la pena non assolverebbe alla funzione di prevenzione generale. Il principio di legalità ha trovato riconoscimento nella nostra Costituzione all’art. 25 co.2 nonché all’art. 1 c.p., la diversa formulazione non deve trarre in inganno poiché la ratio è la stessa. Il principio di legalità si articola in quattro sottoprincipi: riserva di legge, irretroattività, tassatività e divieto di analogia che saranno oggetto della trattazione dei paragrafi seguenti.

2. Il principio della riserva di legge

La riserva di legge vieta di punire un fatto reato senza che una legge preesistente configuri quella condotta come fatto reato. La riserva di legge nel sistema penale va intesa come assoluta anche se a tale proposito incontriamo due...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Scienze giuridiche Prof.
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