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NOTE:
1) RESPONSABILITÀ OGGETTIVA = si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità, per cui si risponde al danno cagionato come conseguenza diretta e immediata della propria condotta (a prescindere da dolo o colpa)
2) PERSONE GIURIDICHE = complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, cui la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto
Parte Seconda – Il reato commissivo doloso
Capitolo 1 – Tipicità
Premessa: la fattispecie e i suoi elementi costitutivi
- FATTISPECIE = insieme di elementi che caratterizzano una determinata tipologia di reato, legislativamente tipizzata
- se sussistono elementi NON rientranti nella categoria tipica della 'fattispecie' non possono essere utili per inquadrare illecito penalmente rilevante
- FATTISPECIE = assimilabile a FATTO TIPICO come elemento (insieme a 'antigiuridicità' e 'colpevolezza') per caratterizzare illecito penale
- fattispecie =
vari elementi a) di natura descrittiva (entrambi nel senso già indicato) di natura oggettiva b) di natura normativa (x il principio di tassatività) - fattispecie = anche elementi di natura soggettiva (quando reato ad es. è strettamente connesso con volontà di soggetto agente) 2. Concetto di azione - presupposto x inquadrare la disciplina del 'reato commissivo doloso' = verificare natura e determinazione che può assumere AZIONE UMANA (elemento che dà impulso a realizzazione del reato (senza azione umana reato NON è configurabile come tale) - varie teorie x considerare azione umana: 2.1) TEORIA CAUSALE = postula l'azione come fenomeno in grado di realizzare AZIONE UMANA (teorie): CFS concretamente la modificazione della realtà esterna; il dolo qui NON = elemento Causale Finalistica che contribuisce a specifica la struttura dell'azione, MA = ELEMENTO DI Sociale COLPEVOLEZZA (il fatto di reato si realizza al dilà della volontà dell’agente;- se esiste la volontà rileva SOLO COME CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEL FATTO AL SUO AUTORE)2.2) TEORIA FINALISTICA = cfr Hans Welzel = postula l’azione come riferita allo scopo che l’essere umano si prefigge come realizzabile (in base a proprie obiettive possibilità);- il dolo qui NON costituisce criterio di colpevolezza, MA = attiene alla specificazione della struttura dell’azione stessa (il fatto di reato si realizza in virtù del fatto che l’essere umano agisce concretamente x realizzare scopo dannoso, puntando tutto sulla propria volontà di agire nel modo determinato;- il fatto SI REALIZZA SOLO IN QT. CIRCOSTANZE)2.3) TEORIA SOCIALE = postula l’azione come la possibilità di ogni singolo individuo di reagire in un determinato modo (non imposto dall’esterno) agli stimoli della realtà sociale;- qt concezione è APPLICABILE A TUTTI I TIPI DI REATO3. Azione
La forza maggiore è disciplinata dall'articolo 45 del codice penale e si riferisce a un'energia esterna alle circostanze che costringe un individuo a compiere determinati atti delittuosi. Non può essere considerata forza maggiore se c'è un minimo margine di scelta e non viene attribuito alcun valore al dolo o alla colpa.
Il costringimento fisico è disciplinato dall'articolo 46 del codice penale e si riferisce a un'azione di violenza fisica che un individuo compie contro un altro essere umano per strumentalizzarne la condotta a propri scopi e costringerlo a commettere un reato. Non si configura costringimento fisico se il soggetto costretto può evitarlo, ovvero se non è un costringimento assoluto e impossibile. In tal caso si parla di coazione morale, disciplinata dall'articolo 54 del codice penale.
CASO FORTUITO: disciplinato da art. 45 cp come evento costituito da accadimenti naturali e imprevedibili per l'uomo (ma anche accadimenti determinati dalla sua specifica volontà se cerca di evitarli) - uomo non punibile per eventi che esulano dai suoi poteri di signoria e controllo, che non può evitare (anche se lo vorrebbe) - l'accadimento esula quindi dal normale svolgimento delle cose e costituisce un fatto eccezionale non prevedibile o eliminabile per l'uomo 294. Presupposti dell'azione - per la categoria di "reato commissivo doloso" = PRESUPPOSTI dell'azione (non ignorabili per l'azione sono elementi che devono preesistere o essere concomitanti allo svolgimento della condotta criminosa se la si vuole considerare tale) - presupposti: 1) oggetto materiale 2) evento. 5. Oggetto materiale dell'azione 1) OGGETTO MATERIALE: persona o cosa su cui ricade materialmente l'azione del reo (OM subisce quasi fisicamente azione criminosa del reo) - OGGETTO GIURIDICO: sinonimo di BG penalmente.protetto (come inquadrato prima)- SOGGETTO PASSIVO del reato: colui che subisce perdita del BG protetto da OG di cui era titolare- OM = unico o plurimo (es. furto di + cose o delitto di rapina – ricade sia su 1 persona che su 1 cosa -)6. Evento2) EVENTO: risultato lesivo che sempre si riconnette a realizzazione di azione criminosa da parte dell’agente- evento = evento naturalistico (come in risalto nei cd reati di evento manifestazioni criminose non inquadrabili come tali se non danno vita ad un evento lesivo della condotta)- dottrina = SEMPRE evento che causa danno o mette in pericolo BG protetto- EVENTO quindi GIURIDICO (elemento sempre presente nella configurazione del reato anche se nella struttura tipica del reato stesso = non prevista realizzazione di evento)- NO evento se reati di condotta (non rileva realizzazione di evento lesivo, poiché reato si completa e esaurisce nella stessa condotta lesiva)- ERGO: binomio AZIONE-EVENTO non sempre giuridicizzato (x
essere compreso in OGNI determinazione di reato) - evento quindi = evento naturalistico da ravvisare solo in fattispecie di reato che lo prevedono espressamente come conseguenza dell'azione- reati a distanza = reato che si realizza in un luogo diverso da quello in cui è realizzata l'azione criminosa
7. Rapporto di causalità: premessa
Caso 12 – Dirigenti della Grünenthal mettono in commercio il talimoide che, se ingerito da gestanti, porta a malformazioni congenite (ma prima di commercializzazione non si sapeva)
Caso 13 – Gli abitanti intorno a una fabbrica di alluminio hanno manifestazioni morbose cutanee a carattere epidemiologico (macchie blu) e danni a bestie/colture (stesso danno anche 30 anni prima all'apertura della fabbrica); non si riesce però a stabilire nesso di causalità
Caso 14 – C fa saltare la casa di campagna del sindaco ostile; la casa sarebbe comunque stata distrutta da un contemporaneo incendio di vaste proporzioni scoppiato
x cause naturali
Caso 15 – A e B, all’insaputa l’uno dell’altro, versano veleno nel bicchiere di birra di C che muore
Caso 16 – Uno spacciatore spinge tossico disintossicato a riprendere l’eroina: il tossico muore x 1 dose non mortale, ma x colpa di preesistenti alterazioni organiche accertate in perizia
Caso 17 – S colpisce Z con un pugno; Z cade in strada; passa una macchina e uccide Z.- azione + evento in DP = connessi tramite NESSO DI CAUSALITA’ (necessario collegamento tra azione e evento, che permette conclusione che NON SOLO azione = voluta e attuata da agente, MA ANCHE risultato lesivo connesso – equindi evento - = voluto da agente) - evento quindi riconducibile ad agente e se sussistono presupposti di natura psicologica effettiva imputazione alsoggetto che lo ha provocato; quindi:- imputazione oggettiva del fatto di reato al suo autore, senza possibilità di fraintendimento (cfr. art. 40 e 41 cp)
8. La tradizionale
eliminazione mentale, l'evento dannoso non si sarebbe verificato) ma in questo caso entrambe le azioni di A e B sono necessarie per causare il danno, quindi entrambi hanno responsabilità penale- caso 16 = causalità cd concausale (entrambe le azioni di A e B contribuiscono al verificarsi del danno) entrambi hanno responsabilità penale- caso 17 = causalità cd concorrente (entrambe le azioni di A e B concorrono al verificarsi del danno) entrambi hanno responsabilità penaleeliminazione–mentale xò fatto rimane) solo uso acritico porterebbe a non avere nessun responsabile (in realtà = entrambi!)- causa successiva o causa sopravvenuta da sola sufficiente = sopraggiungere di causa da sola idonea a provocare–evento dannoso (art. 41 cpv) potrebbe far cadere importanza 1° azione (senza cui 2° = non prodotta); ma 2° azioneproduce danno 309. Segue: correttivi– correttivo di dolo o colpa = vengono usate solo le cause connesse direttamente a reato (il giudice non userebbe mairegresso all’infinito) – es. se venditore vende arma a cliente insospettabile legittimato a usarla nessun rilievo se arma poi usata x omicidio– teoria dell’equivalenza (azione=evento) = troppo rigida soprattutto nei casi di responsabilità oggettiva (dove mancapossibilità di ricorrere a correttivo di dolo o colpa)– x determinare nesso causale tra azione e evento = necessario determinare che quel determinato antecedente
(l'azione) sia idoneo a determinare quel preciso conseguente (l'evento dannoso) 2 strumenti x qt.:10. La teoria condizionalistica orientata secondo il modello della‘sussunzione sotto leggi scientifiche’
- TEORIA INDIVIDUALIZZANTE = si considera ogni singolo accadimento come connesso a un soloconseguente (il giudice stabilisce se sussiste connessione causale tra azione e evento) azione unica e si realizza unasola volta
- TEORIA GENERALIZZANTE = giudice non può porre arbitrio su nesso causale azione-evento, x’azione = NON è un unicum ma si ripresenta tutte le volte che si presentano le condizioni della prima volta- nesso causale deve essere definito con rigore scientifico ( )
SUSSUNZIONE SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE- leggi scientifiche = ‘norme di copertura’ del nesso causale: utilizzabili con ricorso a:
- LEGGI UNIVERSALI = a ogni evento realizzato si accompagna la realizzazione di un eventoconnesso
- LEGGI STATISTICHE = un evento
dannoso verificatosi concretamente prod