Abolitio criminis
Art. 2 c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.”
Nuova incriminazione e abolitio criminis
Il primo comma dell’art. 2 c.p. allude al fenomeno della “nuova incriminazione”, che si ha quando una legge introduce una figura delittuosa prima inesistente. Il secondo comma, invece, allude al fenomeno di “abolitio criminis”, cioè dell’abolizione di incriminazioni prima esistenti.
Se l’abrogazione di un illecito penale costituisce il risultato di una valutazione di compatibilità tra il comportamento incriminato e l’interesse collettivo, sarebbe contraddittorio e irragionevole continuare a punire l’autore di un fatto ormai tollerato dall’ordinamento giuridico. Quindi, in questo caso, si ha valore retroattivo della legge penale; in quanto, come enunciato nel comma 2 dell’art. 2 c.p., anche se vi è stata sentenza passata in giudicato, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.