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IL RAPPORTO DI CAUSALITA'
Analizziamo il penultimo elemento del fatto tipico.
E' un elemento che troviamo solo nei reati caratterizzati da un evento naturalistico. In questi reati
costituisce elemento essenziale il nesso di causalità tra la condotta e l'evento. Il nesso di causalità in
ambito penale si traduce in un problema di imputazione di un evento ad una condotta umana.
Il rapporto di causalità è il requisito minimo ma non sufficiente per imputare un reato ad un soggetto
(presupposto indefettibile per garantire il rispetto dell'art.27 Cost: la resp.penale personale/ divieto di
responsabilità per fatto altrui). Poi è necessario accertare anche l'elemento soggettivo (il dolo o la
colpa).
Il fondamento codicistico sta negli artt. 40 e 41 c.p. L'art.40 si limita a richiedere il nesso di causalità
nei reati ad evento ma non indica il criterio in base al quale un evento dannoso o pericoloso sia
provocato da una condotta.
L'art.41 parla di cause sopravvenute le quali escludono il rapporto di causalità se sono state da sole
sufficienti a determinare l'evento, perché significa che sono state l'unica causa determinante. Ad
esempio Tizio procura una dose mortale di veleno a Caio, il quale però muore da un colpo di fucile
sparato da Sempronio).
La dottrina ha elaborato varie teorie del rapporto di causalità.
La teoria condizionalistica
Rappresenta la base di partenza per accertare il rapporto di causalità. Le altre impostazioni non sono
teorie alternative ma sono dei correttivi.
Secondo questa teoria, causa è l'insieme delle condizioni necessarie e sufficienti per la
produzione/verificazione dell'evento dannoso o pericoloso. Ai fini dell'accertamento della
resp.penale è sufficiente che la condotta umana costituisca una delle condizioni dell'evento.
Affinché si possa valutare che quella condotta sia causa di un evento devo far ricorso alla c.d
eliminazione mentale: se io mentalmente elimino la condotta e l'evento non si verifica allora qui c'è
il rapporto di causalità, invece se si verifica non c'è rapporto di causalità.
Una delle critiche che viene mosso a questa teoria è il c.d regresso all'infinito , cioè un'eccessiva
dilatazione dell'area penalmente rilevante: se causali sono tutte le condizioni dell'evento, saranno a
loro volta causali anche le condizioni delle condizioni e così via. Questa obiezione però non tiene
conto del fatto che la responsabilità penale non si fonda solo sugli elementi oggettivi della fattispecie
ma richiede anche l'accertamento della colpevolezza.
Più consistente è invece l'obiezione della c. causalità alternativa ipotetica, ossia dell'intervento di un
fattore causale che avrebbe comunque prodotto l'evento all'incirca nello stesso momento. Tizio
incendia la casa per lucrare il premio dell'assicurazione; si accerta però che la casa si sarebbe cmq
distrutta per effetto di un incendio che si è sviluppato nel medesimo tempo nel bosco vicino alla
casa. In questo esempio il procedimento di eliminazione mentale pare non funzionare perché pur
escludendo mentalmente la condotta di Tizio la casa sarebbe stata ugualmente distrutta a causa
dell'incendio del bosco. Però questa obiezione imposta l'accertamento del nesso di causalità partendo
da una nozione di evento in astratto. La casa è andata distrutta per effetto della condotta di Tizio e
poco importa che l'incendio del bosco l'avrebbe cmq distrutta. Se partiamo da questo presupposto, la
teoria condizionalistica supera le obiezioni della causalità alternativa ipotetica.
L'altra critica consiste nella causalità addizionale: quando l'evento deriva da azioni congiunte, tali
che, se anche una venisse meno non verrebbe meno l'evento, il procedimento dell'eliminazione
mentale dovrebbe escludere il nesso di causalità.
Di fronte a queste critiche sono stati elaborati dei correttivi
Teoria della causalità adeguata
Questa teoria accoglie il principio della causalità condizionalistica secondo la quale la condotta
umana deve costituire conndizione dell'evento, ma limita la responsabilità penale esclusivamente alle
condotte che si presentano come idonee a produrlo.
La valutazione di idoneità va effettuata secondo un giudizio ex ante non attraverso la prognosi
postuma (alla verificazione dell'evento): si accerta se al momento della condotta questa costituiva un
fattore probabile di determinazione dell'evento. Questa teoria finisce per restringere eccessivamente
la resp.penale che dovrebbe essere esclusa quando una condotta che appariva ex ante inidonea a
produrre un certo evento lo abbia poi di fatto prodotto. Poi questa teoria non ha una base normativa,
non vi è alcun riferimento al requisito di idoneità.
Di fronte a queste critiche sono state elaborate altre due teorie che si propongono come correttivi
della causalità condizionalistica.
Teoria della causalità umana
E' un'impostazione ampiamente accettata dalla giurisprudenza. Secondo questa teoria l'uomo, grazie
ai propri poteri volitivi-conoscitivi, può dominare una serie di circostanze ma ci sono anche dei
fattori eccezionali del tutto imprevedibili che fuoriescono dalla sfera di dominio dell'uomo e non
possono essergli imputati. Pertanto la sussistenza del rapporto di causalità richiede due elementi: uno
positivo, cioè è necessario che la condotta costituisca condizione delle evento (teoria
condizionalistica), e l'altro negativo, è necessario che non sia intervenuto un fattore eccezionale il
quale interrompe il nesso di causalità. Si supponga che Caio ferito da Tizio venga portato in ospedale
e lì muoia a causa di un incendio: qui è intervenuto un elemento eccezionale che ha interrotto il
nesso causale fra la condotta di Tizio e la morte di Caio.
Diversamente dalla causalità adeguata, questa teoria trova un suo fondamento normativo nell'art.4,
secondo comma (che prevede i fattori eccezionali), che detta la disciplina delle concause, ovvero
cause che a date condizioni possono interrompere il nesso di causalità oppure non influire. Invece il
1° e il 3° comma vanno coordinati e rappresentano un ulteriore fondamento della teoria
condizionalistica.
La norma prevede solo le cause sopravvenute, e le cause precedenti o concomitanti? Ci sono due
interpretazioni:
è possibile applicare analogicamente l'art.41, secondo comma, e questo è permesso
–
perché si tratta di un analogia in bonam partem (favorevole). Questa impostazione è stata la più
accolta. Prof.Mantovani si basa sull'art.45 (caso fortuito). Quindi le cause eccezionali
–
preesistenti e concomitanti, o si accolgono analogicamente o attraverso l'art.45. La giurisprudenza ha
accolto questa impostazione ma in modo molto rigoroso.
La Cassazione ha escluso l'errore del medico come fattore eccezionale. Io sparo a qualcuno il quale
muore per un errore del medico ma questo non è un fattore eccezionale in grado di spezzare il
rapporto di causalità. E' stato invece riconosciuto carattere eccezionale alla condotta della vittima
che abbia attraversato improvvisamente la strada con il semaforo rosso.
Teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento
Anche questa teoria si configura come un correttivo della teoria condizionalistica. Affinché un
evento possa essere imputato ad una condotta sono necessari tre requisiti:
a) la condotta deve essere condizione dell'evento
b) la condotta deve aver creato un pericolo riprovato dall'ordinamento (alcune condotte presentano di
per sé una pericolosità ma sono consentite dal legislatore). Si consideri l'esempio del nipote che
conduce lo zio ricco a fare un viaggio in aereo sperando che muoia durante un disastro aereo che
puntualmente avviene: secondo la teoria dell'imputazione oggettiva l'evento morte non può essere
imputato al nipote perché la condotta del nipote non ha aumentato il rischio di verificazione
dell'evento (rientra nell'ambito del rischio consentito). Si avrebbe una diversa conclusione se il
nipote fosse a conoscenza di un avaria dell'aereo.
c)l'evento deve essere la realizzazione del rischio non consentito (nell'esempio del soggetto ferito
portato in ospedale e morto a causa di un incendio, il decesso non costituisce la concretizzazione del
rischio prodotto dal ferimento).
La teoria dell'imputazione oggettiva sposta sul piano oggettivo la soluzione di un problema
di imputazione che la maggior parte della dottrina risolve sul piano dell'elemento soggettivo
(si confondono il piano oggettivo, cioè la causa, con quello soggettivo, dolo o colpa). Ai fini
dell'affermazione della responsabilità penale non basta accertare il nesso di causalità ma è
necessaria anche la presenza di una componente psichica, in termini di dolo o di colpa. Nel
noto esempio del nipote non c'è ne dolo ne colpa.
Torniamo alla teoria condizionalistica, i cui principi costituiscono la base del rapporto di causalità
giuridica. Come fa il giudice a valutare che una certa condotta è condizione necessaria e sufficiente?
Il procedimento di eliminazione mentale, di cui questa teoria si avvale, funziona nella misura in cui
si conosca la legge di copertura che spiega che ad un certo fattore ne segue un altro. La
giurisprudenza afferma che il giudice, nel procedimento dell'eliminazione mentale, deve utilizzare le
leggi scientifiche di copertura, in base alle quali generalmente da una condotta di tipo AA deriva un
evento di tipo B. , nella spiegazione causale (la legge di gravità: se io lancio un sasso, l'evento che
segue si sa, e questa è una legge scientifica di copertura).
Talvolta le leggi scientifiche di copertura sono universali (la legge di gravità) ma altre volte sono
statistiche perché consentono di affermare che B segue A solo in una certa percentuale di casi. Il
giudice può avvalersi anche delle leggi statistiche anche perché le leggi universali sono poche e
considerare solo quelle si arriverebbe ad escludere il nesso di causalità nella maggior parte dei casi.
E' possibile ricorrere anche alle c.d assunzioni tacite, ossia a principi che si assumono per dimostrati.
La causalità omissiva e la giurisprudenza delle Sezioni unite (sentenza Franzese)
Il giudizio sulla causalità nei reati d'azione è reale. Invece nei reati omissivi il giudizio del rapporto
di causalità è ipotetico: Se.... allora, non si basa su un giudizio di realtà, sull'azione.
Di fronte a questa diversa natura, si è chiesto se il grado di certezza richiesto nella causalità omi