Diritto penale
A cura di Mauro Pagliasso
Lezioni del prof. Dassano
Prima lezione – 26.02.2013
Concezione del testo
Il manuale deve essere l’ausilio per sapere leggere correttamente il codice e le leggi speciali, quindi viene ridotta la parte puramente teorica. Conta come il diritto viene applicato nelle aule di giustizia. La presentazione dell’interpretazione della giurisprudenza è molto evidenziata, al fondo di molti capitoli vi sono le diverse interpretazioni giurisprudenziali e le motivazioni delle sentenze. Al contrario, le massime sono grandi sintesi di una sentenza e possono essere mal fatte, impedendo di cogliere il messaggio.
Il diritto penale pone al centro della sua costruzione il reato. Parimenti centrale nell’analisi del diritto penale è lo studio della pena. La pena è la sanzione criminale conseguente alla realizzazione di un fatto di reato. Tutto il diritto penale è realizzazione di uno o più reati da parte di un soggetto che trasgredisce a regole poste da norme giuridiche penali; trasgredendo può essere sottoposto ad una sanzione → pena.
Le pene si bipartono in pene principali e pene accessorie, ci sono anche sanzioni chiamate misure di sicurezza, perché il nostro sistema è dualistico:
- Pene sono pene in senso stretto: si applicano solo ai soggetti imputabili, cioè capaci di intendere e di volere.
- Misure di sicurezza sono misure sanzionatorie volte a neutralizzare la pericolosità soggettiva, e si applicano indifferentemente ai soggetti imputabili e non imputabili.
Fonti del diritto penale
Il sistema del diritto penale trova come fonte principale il codice penale, ma vi è una fonte sovraordinata: la Costituzione repubblicana. La Costituzione contiene due articoli, il 25 e il 27 (il 13 ci importa marginalmente), che dettano i famosi principi penali costituzionali. Sono regole di fonte costituzionale che mettono le fondamenta del diritto penale nell’ottica del costituente, del legislatore costituzionale. Il codice che noi studiamo è del 1930 ed è entrato in vigore nel 1931. Precede la Costituzione, doppia sfasatura:
- Ratione temporis: normalmente quello che viene prima viene abrogato da quello che viene dopo.
- La Costituzione repubblicana è tale da superare sempre le norme diverse o incompatibili del codice penale.
L’attuale sistema normativo subisce l’influenza delle pronunce della Corte che hanno a volte dichiarato l’incostituzionalità di alcune norme del codice penale. Es. art 5 cod. pen. Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale. È una norma di salvaguardia assoluta di tenuta del sistema. È comunque una norma un po’ troppo forte: nessuno potrà mai dire che uccidere qualcuno non sapeva fosse reato, ma esistono comunque casi in cui persone potrebbero dire che non sapevano dell’esistenza che alcune norme che implichino un reato artificiale di pura creazione legislativa. Un sistema senza eccezioni come quello dell’articolo 5 era troppo rigido.
Con la sentenza 364 del 1988 la C.C. ha dichiarato l’incostituzionalità parziale dell’art. 5 dicendo che la norma era incostituzionale nella parte in cui nel delineare la disciplina dell’ignoranza della legge penale come sempre inescusabile non considerava l’ignoranza cosiddetta inevitabile, in cui chiunque potrebbe cadere in quanto situazione limite. Tendenza a giustificare casi molto particolari.
Il diritto penale è il complesso delle norme contenute nel codice penale, nella legislazione speciale, in alcuni principi della Costituzione che hanno un carattere diverso da ogni altra norma:
- Precettività
- Inderogabilità
Extrema ratio della tutela degli interessi fondamentali di una società organizzata
- Regola le offese più significative rispetto ai beni protetti.
In altri termini il diritto civile regola normalmente i rapporti intrasoggettivi, ed è ispirato moltissime volte dalla derogabilità delle norme e degli istituti. Il diritto amministrativo è il collegamento tra cittadino e pubblica amministrazione per la realizzazione di interessi pubblici ma non ha l’efficacia sanzionatoria del diritto penale. Le norme penali applicano una pena limitativa della libertà personale. Tipicamente la pena più importante è la pena carceraria. La pena limitativa, la reclusione, la pena custodiale per eccellenza, si ha solo nel diritto penale. È una pena severa ed estremamente grave, e bisognerebbe fare molta economia di carcere: esistono anche pene sostitute a quella detentiva.
Storia del diritto penale
È una parte che mette anche le premesse logiche di certi istituti. Bisogna considerare la storia non solo come fenomeno da eruditi. La storia insegna come nascono le idee, come vengono sviluppate, e spesso anche i fallimenti. Nella storia del diritto penale vedremo i collegamenti tra gli istituti del codice penale attraverso le diverse scuole di pensiero nel Codice Penale Rocco. In molti casi il legislatore ha usato i canoni della scuola classica e della scuola positiva per modellare gli istituti un po’ da una e un po’ dall’altra.
I principi contenuti nella costituzione sono il principio di legalità di cui all’articolo 25, secondo e terzo comma. Il principio della personalità responsabilità penale, contenuto nell’articolo 27 al primo e al secondo comma, e il principio di rieducatività della pena contenuto al terzo comma dell’art. 25.
Personalità della responsabilità penale
Rapporto di soggettivizzazione nel fatto di reato. Responsabilità come frutto di una partecipazione psichica del soggetto rispetto alla realizzazione del fatto di reato. La componente psicologica del fatto di reato (dolo o colpa) giustifica la dimensione soggettiva del fatto di reato.
- Divieto di responsabilità del fatto altrui. Il soggetto risponde solo per un fatto proprio e non risponde per un fatto commesso dal terzo. Ad esempio, il direttore di giornale: secondo una normativa precedentemente in vigore rispondeva “per ciò solo”, per il solo fatto di essere direttore, degli illeciti commessi dal giornale. Ora fuori dalle ipotesi di concorso il direttore che omette per colpa di esercitare il controllo necessario ad evitare che siano realizzati reati attraverso la pubblicazione è punito con... → condotta omissiva colposa. Risponde perché non ha esercitato un controllo sulla pubblicazione del giornale evitando che attraverso la pubblicazione medesima si cagioni un fatto di reato.
La responsabilità oggettiva prescinde tra un collegamento psichico tra il soggetto e il fatto di reato, quella soggettiva osta il collegamento psicologico tra il soggetto e un evento costitutivo di reato. Si dice responsabilità dell’agente.
Dolo e colpa
Il dolo è la forma più intensa di elemento soggettivo. È la vera volontà colpevole. È costituita da due elementi fondamentali:
- Struttura rappresentativa. Il dolo è rappresentazione quindi consapevolezza del fatto di reato. Quindi dell’evento che il soggetto intende realizzare.
- Struttura volitiva. La volontà del soggetto agente. Si ha dolo quando il soggetto si rappresenta l’evento e vuole realizzarlo. La rappresentazione dell’evento è il dato di consapevolezza anticipato che rende intellegibile nella psiche un certo evento, una certa possibilità di verificazione degli eventi. La volontà colpevole è il voler cagionare quell’evento.
Ci sono forme più e meno intense di dolo:
- Dolo intenzionale: Il soggetto agisce perseguendo un obbiettivo che è la realizzazione di un certo evento. Io ho intenzione di uccidere Tizio.
- Dolo diretto: Il soggetto agisce con la rappresentazione della certezza della realizzazione dell'evento, ma il contenuto della sua volontà non è coincidente con la realizzazione di quell'evento. Il soggetto agisce rappresentandosi in termini di certezza che la propria azione cagionerà un certo evento ma non agisce con il fine di cagionare proprio quell'evento. Ad esempio, Tizio vuole attentare alla vita del capo dello stato che sta sfilando: tira una bomba sulla macchina. È in dolo intenzionale sulla morte del capo dello stato, in dolo diretto sulla morte dell’autista, delle guardie del capo dello stato.
- Dolo eventuale: È caratterizzato dalla rappresentazione della possibilità o anche della probabilità di verificazione di un certo evento e dall'accettazione del rischio della sua realizzazione. Il soggetto prevede che tenendo una certa condotta potrà verificarsi un certo evento, non ha la volontà specifica di cagionare quell'evento però la rappresentazione di quell'evento collaterale non lo fa desistere dalla condotta rischiosa. Ad esempio, Tizio vuole per fini dimostrativi fare un attentato, ma puramente teorico. Mette una bomba in mezzo a una piazza alle cinque del mattino. Si rappresenta che essendo al centro di una piazza di una città non di minima popolazione possa verificarsi un elemento lesivo, magari mortale. Però il suo fine dimostrativo è così forte da non farlo desistere. Pur essendo le cinque di mattina qualcuno rimane ferito, qualcuno muore. Risponderò di lesioni e omicidio realizzate con dolo eventuale.
Un caso che si sta celebrando in questo periodo è quello sul rogo della Tissen: l’amministratore delegato è imputato di omicidio volontario di sette operai che hanno perso la vita cercando di domare le fiamme in fabbrica. Un punto è particolarmente nuovo, almeno nella sentenza di primo grado: l’addebito della morte a titolo di omicidio volontario per dolo eventuale.
Il dolo eventuale è la forma più leggera, ma sempre di volontà colpevole. Rappresentazione: prefigurarsi lo scenario futuro. Volizione: l’atto del volere una decisione di un certo tipo che innesca una sentenza causale che porta a un certo evento.
La colpa non esprime più una volontarietà di evento, ma è il contrario: è l’involontarietà della realizzazione dell’evento. Il grande discrimen è la volontà, non la rappresentazione. Si ha colpa quando il soggetto realizza involontariamente un evento (neanche a titolo di dolo eventuale) e che ha una caratteristica peculiare: dipende da negligenza, imprudenza, imperizia ovvero da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline (art. 43 cod. pen.). Il delitto colposo è definito contro l’intenzione.
Diversamente dal dolo, la colpa non indica uno stato psicologico effettivo (tranne che nella colpa cosciente, con previsione dell’evento, molto vicina alla categoria del dolo eventuale). La colpa non è una storia di un fatto psichico, ma un rimprovero di condotta, il non aver tenuto una condotta prudente e diligente. Alla base della colpa pertanto stanno sempre le cosiddette regole preventivo-cautelari. La colpa può essere:
- Generica: Trasgressione di un dovere di imprudenza, negligenza, imperizia.
- Specifica: Violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Queste norme devono però avere una particolare natura: una natura preventivo-cautelare, dettate per evitare, prevenire eventi dannosi o pericolosi.
Il soggetto doveva rispettare per impedire la realizzazione di fatti lesivi socialmente pericolosi.
Seconda lezione 27.02.2013
Storia del diritto penale nelle grandi scuole
Il diritto penale moderno nasce con l’illuminismo nella metà del 700. Alcuni principi come quello di retroattività, responsabilità della personalità penale, il divieto di pene disumane, costituiscono ancora i cardini delle legislazioni penali moderne ed erano contenuti nella Dichiarazione dei diritti.
La scuola classica
Con l’affermazione dello stato moderno, la Rivoluzione Francese, si instaura il principio di Stretta Legalità, intimamente connesso con la tripartizione dei poteri. Il passaggio dall’illuminismo alle legislazioni liberali trova riscontro nella scuola classica. Il suo maggiore esponente è Francesco Carrara, oltre a lui ricordiamo il Carminiana e il Pessini. Francesco Carrara scrisse Corsi di diritto criminale, parte generale. La scuola classica ha come punto di partenza il reato inteso come ente di ragione. Questo ente di ragione, ponendo al centro il fatto di reato e non tanto la persona del delinquente, presuppone il principio di colpevolezza come fondante la responsabilità. Il principio di colpevolezza si collega alla rimproverabilità morale e come tale al principio del libero arbitrio (in antitesi con il determinismo meccanicistico di Leibnitz).
Il principio del libero arbitrio postula che essendo l’uomo libero di agire e avendo una sua piena possibilità di volere, quando decide di trasgredire i dettami dell’ordinamento giuridico lo fa volontariamente rendendosi conto del disvalore della propria azione od omissione. Perché avendo la possibilità di scegliere tra una condotta conforme ed una contraria agli imperativi categorici dell’ordinamento giuridico decide di trasgredire le regole poste dal sistema penale. Il Bettiol (autore relativamente moderno, capo della scuola Padovana) ha scritto uno dei tanti manuali di diritto penale che ha come sua peculiarità che l’etica è il fondamento di tutte le costruzioni che l’autore fa. Domina la libertà di volere, il principio di autodeterminazione del reo e conseguentemente la pena è di carattere retributivo.
- Pena punitiva retributiva: viene punito un illecito fatto secondo una regola di proporzionalità tra la gravità del fatto di reato e l’entità della pena irrogata per effetto della violazione. Una pena è riservata ai soggetti imputabili in quanto capaci di intendere e di volere. Proprio se andiamo a vedere nelle radici della scuola classica i soggetti non imputabili non dovrebbero essere puniti perché non hanno la consapevolezza di trasgredire i precetti penali.
Il pensiero della scuola classica ha influenzato molto l’elaborazione del codice penale Zanardelli del 1889, il codice che ha preceduto il Rocco ed è intriso di precetti illuministico-liberali.
Scuola positiva
Si contrappone alla scuola classica. Uno dei suoi più famosi esponenti fu Cesare Lombroso, famoso per le teorie che partivano da dati antropologici, da misurazione del cranio. Il sistema pone al centro non il fatto di reato ma la persona del delinquente. La persona del reo. Metodo tutto sperimentale, che analizzando i fenomeni naturalistici della pericolosità sociale parte dal principio opposto al libero arbitrio, ma dal determinismo psichico, della causalità. Il delitto in sostanza non è un ente astratto di ragione, ma il prodotto di tre ordini di cause:
- Cause antropologiche
- Cause fisiche
- Cause sociali
Nella scuola positiva domina il principio della responsabilità sociale. Il diritto è frutto di una manifestazione di pericolosità individuale. La pena non è proporzionale alla gravità del fatto di reato, ma deve essere orientata a prevenire la pericolosità sociale del soggetto criminale. Le pene non si chiamano più pene retributive, ma misure di sicurezza e sono applicabili ai soggetti se socialmente pericolosi. Cioè a quei soggetti che si presume possiedano una rilevante attitudine al crimine, una rilevante capacità criminale. A differenza delle pene, le misure di sicurezza non hanno una data determinata, e soprattutto determinata in partenza. Diversamente dalla pena determinata, la pena è indeterminata ab origine. In teoria la misura di sicurezza potrebbe durare tutta la vita, a seconda di quanto la persona resta pericolosa.
Scuola del socialismo giuridico
Si riferisce a un diverso modo di intendere il diritto penale in un momento di lotte sindacali e di lotte di classe.
Scuola del tecnicismo giuridico
Nuovo indirizzo che permea l’impostazione del codice Rocco, che già dal 1910 si era affermata almeno nei suoi esordi. Nel 1925 il ministro Rocco presentò un disegno per modificare la legge in materia penale. L’idea di fondo consisteva in una maggiore severità verso la delinquenza in nome della difesa degli interessi individuali e collettivi ritenuti dallo stato meritevoli di istituti, ed all’inserimento di nuovi istituti come le misure di sicurezza. Vi fu una commissione ministeriale, composta anche dal fratello del guardiasigilli Rocco, Arturo Rocco. Già nel 1910 Arturo Rocco aveva posto le premesse del tecnicismo giuridico con uno scritto all’università di Sassari.
Nasce la dottrina tecnica del diritto penale. È una scuola importante perché in effetti continuiamo a credere nel tecnicismo giuridico, fuori da premesse di carattere dogmatico che vanno bandite il più possibile. Il progetto preliminare del Codice Rocco è del 1927. Al testo definitivo si giunse nell’ottobre del 1930, entrato in vigore nel luglio del 1931. È esattamente il codice che studiamo ancora ora. È ovvio che il codice ha avuto aggiornamenti legislativi, delle modifiche, degli interventi della corte costituzionale, come quello citato sull’art.5. È comunque un codice che fondamentalmente continua a reggere a distanza di 80 anni. L’ispirazione è tendenzialmente fascista, come era l’ideologia dell’epoca che lo ha caratterizzato. Le trame portanti sono:
- Il fatto di reato
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