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ESERCIZIO DI UN DIRITTO ART. 51 C.P.
“L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine”.
L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO ESCLUDE LA PUNIBILITÀ AD ESEMPIO IL DIRITTO DI SCIOPERO (tutela di rango costituzionale). Anche l’esercizio del diritto di cronaca del giornalista tutelato dall’art. 21 cost. Ovviamente ci sono dei limiti, la notizia dovrà essere d’interesse pubblico, verità oggettiva,
Continente cioè deve rimanere nei limiti del ragionevole inerire la verità ed evitare notizie superflue oltre a limitarsi nel linguaggio.
Adempimento di un dovere: L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica esclude la punibilità. L'art. 605 c.p. punisce il sequestro di persona ma c'è una norma del codice di procedura penale (art. 380) che obbliga ad arrestare il delinquente in flagranza di reato (anche il privato cittadino per il tempo necessario che arrivi la polizia può trattenere un delinquente colto in flagrante).
Adempimento di un dovere su ordine legittimo della Pubblica Autorità: se il poliziotto su ordine del questore, perquisisce un soggetto sospettato di spaccio, se non trova la droga non viene punito poiché ha adempiuto ad un dovere su ordine di un'autorità pubblica.
I problemi sorgono se l'ordine non è legittimo, a volte i soggetti sovraordinati eccedono i poteri e danno ordini.
Che non possono dare.. l'art.51.2 reca che risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine illegittimo, ma art.51.2 pone "risponde del reato chi ha eseguito l'ordine, salvo errore per cui abbia ritenuto di eseguire ordine legittimo"
Art.51.3 – non punibile chi non può sindacare su legittimità dell'ordine
Esempio: nell'ambito militare l'ordine va eseguito immediatamente senza potersi opporre
Negli altri casi il soggetto subordinato può manifestare contrarietà, per legge chi non la manifesta verrà punito al pari di chi ha dato l'ordine illegittimo! (vedi art. 25 c.2 dpr 86)
LEGITTIMA DIFESA:
Nel 2006 è stata introdotta la legittima difesa domiciliare.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere(1) un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale(2) di un'offesa ingiusta(3), sempre che la difesa sia
proporzionata all'offesa. Innanzitutto, è necessario che esista una aggressione "ingiusta", intendendosi con tale espressione quella aggressione che, nel ledere l'altrui diritto, non è in alcun modo autorizzata dall'ordinamento giuridico. In secondo luogo, la reazione della vittima deve essere "legittima", ovvero necessaria ed inevitabile e non sostituibile con altra meno gravosa e che possa comunque condurre alla salvezza o alla tutela del diritto esposto a pericolo di aggressione. Per quanto attiene, per la persona offesa, alla possibilità di "fuga", la giurisprudenza ritiene che essa escluda la invocabilità della legittima difesa allorquando sia configurabile e praticabile un commodus discessus, ovvero un modo diverso ma comunque risolutivo di mettere in salvo i propri diritti. Purtuttavia, sarà sempre necessario operare un doveroso bilanciamento degli interessi, grazie al quale è possibile.comprendere che la vittima non sarà costretta a fuggire quando anche la fuga potrebbe creargli pregiudizio, esponendo i suoi beni personali a rischi ancora maggiori di quelli derivanti da una legittima reazione. Il pericolo a cui viene esposto il bene, che ovviamente non deve essere stato cagionato volontariamente dalla vittima, deve essere "attuale", ovvero porsi necessitato dall'imminenza dell'offesa, alla quale è necessario reagire in modo pronto e sollecito. Per questo motivo, la dottrina esclude la possibilità di porre in essere una "difesa anticipata" o comunque "preventiva", che si ponga come una tutela non richiesta dall'imminenza del pericolo, ma determinata da una volontà del soggetto di proteggersi per il potenziale e futuro rischio di vedere il suo diritto esposto a pericolo. Il sacrificio della sfera giuridica dell'aggressore non sarebbe infatti giustificato alla luce di una reazione nonnecessitata nell'immediato, per nonEssersi ancora verificato un pericolo incombente o comunque perdurante chePonga in pericolo i diritti della persona offesa. Pur essendo la involontarietà delPericolo requisito per l'applicazione della scriminante in oggetto, la giurisprudenzaHa affermato che c'è compatibilità tra la legittima difesa e l'attenuante dellaProvocazione, allorquando il provocato abbia una reazione eccessiva in seguitoAll'offesa altrui. Allo stesso modo, si ritiene in modo abbastanza pacifico, sia inDottrina che in giurisprudenza, che la causa di giustificazione della legittima difesaSia compatibile con il reato della rissa, nel momento in cui ci sia la reazione diAlcuno dei partecipanti alla rissa del tutto sproporzionata ed imprevedibileRispetto all'offesa subita, costituendo quindi un'azione autonoma e svincolata daiPresupposti della rissa stessa. Altra parte della giurisprudenza, diversamenteOpinando, haViceversa ritenuto che l'attenuante della provocazione sia del tutto incompatibile con l'istituto della legittima difesa, poiché è da notare che chi provoca, si pone volontariamente nella condizione di esporsi ad una situazione di pericolo che, per definizione, può esporre ad esiti imprevedibili a anche più gravi di quanto immaginato dal provocatore. In altre parole, chi si pone volontariamente in una situazione di pericolo, che può configurarsi in una sfida o in altre competizioni per loro natura aggressive e violente, accetta in qualche modo i rischi che da queste situazioni derivano, più o meno imprevedibili, e che comunque devono essere stati preventivamente "accettati" da colui che invoca la legittima difesa, non bastando l'esposizione a potenziali comportamenti aggressivi di altre persone, se non si è in prima persona animati da volontà di aggressione.
5. Infine, altro requisito indispensabile ai fini
dell'applicabilità della scriminante della legittima difesa è quello della proporzionalità tra l'offesa e la difesa. Questo, che è forse il requisito di più difficile apprezzamento in sede processuale, deve essere svolto secondo una valutazione "ex ante", che tenga conto principalmente di due circostanze: i mezzi utilizzati da parte dell'aggressore, e quelli a disposizione dell'aggredito per difendersi; i beni giuridici in conflitto. LEZIONE 9 La colpevolezza ricomprende tutti gli elementi che costituiscono il 3° pilastro fondamentale di ogni reato: fatto tipico + antigiuridico + colpevolezza che corrisponde alla fatto contrario implica un giudizio di rimproverabilità ("nulla pena sine culpa" = nessuna pena senza colpevolezza). Secondo il diritto penale ogni consociato può agire come meglio crede, attraverso il compimento delle proprie.Scelte funzionale all'autodeterminazione, ma nel momento in cui viola la norma deve accettare le conseguenze che derivano dall'inosservanza e essere rimproverato. La libertà di scelta implica il rimprovero personale.
Il principio di colpevolezza è stato introdotto dall'illuminismo penale (reminder), oggi invece ha rango costituzionale, l'art. 27 della nostra Carta fondamentale reca: "la responsabilità penale è personale". Costituisce il fondamento del principio di colpevolezza si risponde davanti al giudice penale solo per il compimento di fatti propri, ascrivibili al soggetto agente, i genitori ad esempio, non risponderanno per i fatti commessi dal figlio minore, non si configurerà mai la responsabilità penale per fatto altrui!
L'art 27. Cost. Esprime la funzione della pena: Non deve esser contraria al senso di umanità e deve essere rieducativa, serve per far capire al reo l'errore, il disvalore.
La rieducazione penale ha lo scopo di reintegrare il condannato nella società, promuovendo il cambiamento del suo comportamento e dei suoi valori. Questa funzione rieducativa contribuisce a definire il principio di colpevolezza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 364 del 1988, ha stabilito che "non avrebbe senso la rieducazione di chi non è almeno in colpa, non ha bisogno di essere rieducato", quindi non ha senso punire chi non ha fatto nulla. Ad esempio, punire dei presunti delinquenti che non hanno commesso reati e applicare loro una pena non servirebbe a nulla. L'articolo 25 della Costituzione afferma che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso". Questa disposizione è collegata all'articolo 27, poiché stabiliscono che il fatto deve essere stato commesso durante la validità di una norma che lo vieti e deve essere personale. Esistono diverse teorie sulla colpevolezza, tra cui la concezione psicologica elaborata da alcuni studiosi.
per mantenere i suoi vizi decide di sottrarre soldi dalla cassa, e lo compariamo ad un altro cassiere che invece sottrae soldi dalla cassa per far fronte ai bisogni della famiglia poiché il suo stipendio non è sufficiente a garantirgli un'esistenza libera e dignitosa. In questi due casi entrambi sicuramente andranno rimproverati, ma non allo stesso modo, poiché il fatto compiuto dal cassiere single diciamo è diverso da quello compiuto dal cassiere padre, dunque la rimproverabilità non potrà essere la stessa per entrambi, poiché la gravità è diversa il cassiere single.meriterà una pena più grave. La conce