L'errore e la rappresentazione della realtà
L'errore è una falsa rappresentazione della realtà. È la divergenza tra quello che il soggetto si rappresenta e quello che in realtà viene realizzato. Chi ha una falsa rappresentazione della realtà pone in essere un atto, ma in realtà, qualora non ci fosse stato il vizio della volontà, non lo avrebbe posto in essere. Il dubbio presuppone l'ignoranza pura.
Ignoranza che esclude il dolo: Es. Il cacciatore che spara credendo che dietro alla siepe ci sia una lepre invece che un uomo. Il cacciatore si trova in uno stato di errore (falsa rappresentazione della realtà) sul fatto, in quanto il soggetto si rappresenta che c'è una lepre mentre invece c'è un uomo. Però, nel momento in cui il soggetto si rappresenta che c'è una lepre, implicitamente ignora che c'è un uomo, quindi in questo caso c'è un'ignoranza che, però, non è un'ignoranza pura ma un'ignoranza che accompagnando l'errore esclude il dolo.
Tipi di errore
L'errore può essere:
- Di fatto: consiste nello scambio, l'agente non si rappresenta, per errore di fatto, il requisito dell'altruità della cosa (Tizio si impossessa di un oggetto scambiandolo con uno simile di cui è proprietario).
- Di diritto: si può avere perché il soggetto ignora totalmente la norma oppure perché interpreta in modo errato i limiti di applicabilità della norma.
Il dubbio e la colpa
Dubbio: è rappresentazione della possibilità, esempio del cacciatore, vede un cespuglio muoversi e a livello mentale si rappresenta sia la possibilità che dietro la siepe ci sia un uomo sia che ci sia una lepre, ma nonostante ciò spara, non supera questo stato di dubbio e in questo caso non ci sarà errore ma dolo. La colpa inizia quando c'è errore e cioè falsa rappresentazione della realtà.
Bipartita e tripartita
- Bipartita: fatto, elemento soggettivo-volontà colpevole.
- Tripartita: fatto, antigiuridicità obiettiva, elemento soggettivo-volontà colpevole.
L'elemento oggettivo normalmente è costituito da tre componenti: la condotta; l'evento; il rapporto di causalità.
Delitti e contravvenzioni
L'Art. 39 dice che delitto e contravvenzioni si distinguono a seconda della sanzione prevista, la sanzione è prevista all'articolo 17.
- Le pene principali per i delitti sono: ergastolo; multa; reclusione.
- Le pene principali per le contravvenzioni sono: arresto; ammenda.
Dal punto di vista della struttura del fatto di reato, l'elemento principale che ci permette di distinguere i delitti dalle contravvenzioni è il livello di imputazione. I delitti sono imputati a titolo di dolo, colpa e preterintenzione; le contravvenzioni sono imputate a titolo di dolo e colpa.
Fatto di reato e articoli del codice
Il termine fatto di reato negli articoli 1 e 2 viene inteso come intero fatto di reato al completo di tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi. Nell'Art. 47, quando si parla di errore sul fatto che costituisce il reato, deve essere inteso come sinonimo di fatto oggettivo di reato.
Reati propri e reati omissivi
- Reati propri: sono quei reati per la cui commissione è necessaria una particolare qualifica personale.
- Reati propri di mano propria: sono quelli che senza qualifica non costituirebbero reato.
- Nell'incesto: "in modo che ne derivi pubblico scandalo", questa è una condizione obiettiva di punibilità.
- Reati omissivi propri
- Reati omissivi impropri
Evento giuridico: è l'offesa all'interesse penalmente tutelato dalla norma incriminatrice. Evento naturalistico: è la modificazione della realtà esterna percepibile tramite i sensi e materialmente causata da una condotta umana.
Leggi penali in bianco
Le leggi penali in bianco si hanno quando la norma penale si limita a stabilire la sanzione mentre la descrizione del fatto di reato si incontra in un'altra disposizione. È una legge che individua una sanzione rinviando il contenuto e quindi il precetto della norma a un'altra legge.
Questo è uno dei problemi che si pongono a riguardo perché bisogna vedere innanzitutto qual è la fonte della norma a cui la legge penale in bianco rinvia. Se rinvia a un atto con forza di legge, non è la stessa cosa che se rinvia a un atto regolamentare perché nell'ordinamento penale vige il principio di riserva assoluta di legge e quindi un rinvio a una fonte regolamentare dovrebbe essere ritenuto illegittimo stando per l'appunto a questo principio di riserva di legge.
Quando si tratta di norma penale in bianco, salvo pochissimi autori, anche coloro che ammettono entro certi limiti la rilevanza dei regolamenti ai fini dell'individuazione della norma penale incriminatrice dicono che quando si tratta di legge penale bianco è sicuramente illegittima e cioè quando l'intero precetto viene individuato da un'altra norma non di rango primario.
Il principio della riserva assoluta di legge lo troviamo nell'articolo 25 della Costituzione (la riserva di legge in materia penale assolve a una ratio non solo di certezza ma anche di garanzia del cittadino). L'oggetto della riserva è la legge dello Stato. La legge regionale non può intervenire in materia penale.
Un ulteriore norma la ricaviamo dall'articolo 13 della Costituzione che prevede come la libertà personale sia inviolabile e possa essere compressa o limitata soltanto attraverso disposizioni di legge penale.
L'Art. 13 si occupa della materia penale perché la sanzione penale ha un contenuto in grado di limitare questa libertà personale. Quando invece si tratta di pene pecuniarie principali come per esempio multa e ammenda, potremmo ritenerla come una forma di limitazione implicita perché nel momento in cui il soggetto che deve adempiere alla multa piuttosto che all'ammenda risulta invece inadempiente sarà possibile passare a una sanzione che in concreto limiti la libertà personale (libertà controllata).
Successione delle leggi penali nel tempo
Se vi è un rinvio a una norma di legge, si può porre un problema di successioni di leggi in quanto nell'ordinamento penale vige il principio di irretroattività della legge (la norma vale da quel momento in poi e cioè non va a qualificare fatti realizzati prima), questo lo ricaviamo soprattutto nell'ambito penale dall'Art. 1 del c.p. ma anche da altri Art. come il 2 ma c'è anche un rilievo costituzionale nell'Art. 25.
Più in particolare dall'Art. 2 cp che dice che nessun soggetto può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato.
Domanda del professore
Poniamo che il legislatore utilizzi una formula di questo tipo: "è punito con la reclusione da-a chiunque non osserva le disposizioni che saranno emanate con una legge successiva inerente a questo argomento", interviene quindi questa legge. Chi ha commesso il fatto previsto da questa legge, quando già era entrata in vigore la legge penale c.d. in bianco e la legge successiva che prevede quali sono questi comportamenti, può essere punito o non punito chi ha realizzato i fatti che dopo sicuramente costituiranno reato dal momento in cui entrerà in vigore la legge che farà corpo con la legge penale in bianco?
Penso i fatti realizzati tra l'entrata in vigore della legge penale in bianco e l'entrata in vigore della legge successiva che riempie la legge penale in bianco. Il soggetto non potrebbe essere punito perché mancando il precetto, mancando quindi l'individuazione della condotta, l'individuazione dell'evento, il soggetto non può essere punito perché in quel momento vige ancora la norma di liceità generale prevista nel nostro ordinamento per cui il fatto non costituendo reato deve essere considerato come lecito.
Articoli della Costituzione e codice penale
ART. 25/ART. 2 COMMA 2
L'articolo 25 2° comma prevede l'irretroattività della legge penale: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". L'importanza che la regola della irretroattività della legge presenta in diritto penale è dimostrato dalla disciplina dettata nel codice penale all'articolo 2 (successioni di leggi penali nel tempo). Nel comma 1 ribadisce l'irretroattività della regola incriminatrice, ma diversamente stanno le cose per quanto riguarda i commi seguenti.
Il comma 2 dispone l'applicabilità di una regola successiva in forza della quale il fatto concreto non è più riconducibile alla qualifica di illecito penale derivante da una situazione precedente. In questo caso si ha una deroga al principio di irretroattività. Però se questo valesse incondizionatamente la regola successiva non potrebbe in alcun modo modificare la situazione di chi ha commesso un fatto che in base alla norma del tempo costituiva reato.
Il 2° comma dell'articolo 2 però NON esige che la legge posteriore abroghi una fattispecie incriminatrice, quello che rileva è che secondo una legge posteriore, che può essere anche una legge diversa da quella penale, il fatto da qualificare non risulti più costitutivo di reato.
A differenza di quanto disposto dal 2 comma che stabilisce l'applicabilità della legge posteriore a spese della precedente che prevedeva un fatto come reato, nel 4 comma il rapporto tra legge del tempo in cui fu commesso il reato e leggi posteriori è risolto nel senso della applicabilità della legge le cui disposizioni sono più favorevole al reo salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
2° e 4° comma dell'Art. 2 prevedono la retroattività della legge più favorevole (la norma darà i suoi effetti verso il passato. Per quanto riguarda il rapporto tra l'articolo 25 2° comma Cost. e l'articolo 2 c.p., letteralmente il dettato costituzionale stabilisce un'irretroattività assoluta che è in contrasto con le ipotesi di applicazione retroattiva della legge più favorevole prevista del codice.
Un contrasto del genere riguarderebbe soltanto la disciplina posta dalla articolo 2 comma 4 e non quella del 2 comma. L'articolo 25 2° comma della Costituzione esclude l'applicazione retroattiva della legge in forza della quale taluno è punito. La legittimità del 2° dell'articolo 2 dispone l'efficacia retroattiva di una regola che non punisce ma al contrario assicura la non punibilità del fatto.
Quanto detto però non vale per il 4° comma perché in questo caso è prevista la retroattività di regola in forza della quale si perviene sempre alla punibilità.
Ambito di validità nel tempo
Per verificare fino a che punto ci sia questo contrasto bisogna fare riferimento alla ratio dell'articolo 25 della Costituzione nella parte in cui è costituzionalizzato il principio di irretroattività della legge penale incriminatrice. NON c'è punibilità tra Art. 2 comma 2 e Art. 25.
[l'articolo 2 comma 2 non prevede esclusivamente l'ipotesi dell'abolitio criminis ma prevede anche il caso in cui per una modifica di una norma quel determinato fatto non è più riconducibile a una norma incriminatrice, calunnia].
La norma penale incriminatrice si caratterizza, innanzitutto, per le fonti di produzione. Non tutte le fonti del diritto sono legittimate secondo il nostro ordinamento costituzionale, a produrre norme penali. Il nostro ordinamento prevede infatti, agli articoli 13 Cost (che fa riferimento alla libertà personale, il quale rappresenta contenuto diretto di qualunque pena criminale) e all'art 25 Cost 2° comma che unica fonte del diritto penale, di norme penali incriminatrici, può essere:
- La legge formale dello Stato;
- Un atto del Governo con forza di legge.
Art 13 Cost 1° comma: "La libertà personale è inviolabile [289 bis, 605, 606, 607, 608, 609, 630 c.p.]" Art 25 Cost 2° comma: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"
In materia penale vige il principio della riserva assoluta di legge statale ed esprime il divieto di punire una determinata condotta in assenza di una legge preesistente che la configuri come reato (art. 25 comma II Cost.).
Riserva assoluta di legge: per assoluta si intende che nessuna altra fonte, oltre la legge e gli atti del Governo equiparati alla legge, può intervenire, neppure marginalmente, come pure una parte della dottrina ritiene, a delineare la fattispecie di reato o ad individuare la pena criminale riferibile per quel reato. Cioè regolamenti dell’esecutivo, nuovi regolamenti governativi, regolamenti ministeriali, fonti secondarie e terziarie non possono intervenire nella formazione della norma incriminatrice.
La riserva assoluta della legge statale si ricava dall’art 117 Cost lettera L che, nello stabilire le competenze dello Stato, ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa. Questo per quanto riguarda le fonti di produzione delle norme incriminatrici.
L’art 13 2° comma Cost dice: “La libertà personalepuò essere limitata nei soli casi e modi previsti dalla legge” e l'Art 1 Cp a sua volta stabilisce che "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite”.
Anche qui c’è una riserva di legge solo che, essendo contenuta in un decreto legislativo, potrebbe di per sé sola essere derogata da un altro atto normativo con valore di legge. Il principio che si ricava dall’avverbio “espressamente” di cui all’art 1 Cp e dall’art 13 co 2 Cost “nei soli casi e modi previsti dalla legge” è il principio di tassatività. Il legislatore deve descrivere nella maniera più precisa possibile qual è il fatto di reato e deve individuare, in un certo modo, qual è la sanzione applicabile per ciascun fatto di reato. Tale principio significa che non è ammesso in diritto penale il procedimento di analogia.
La dottrina dominante dice che è vietata solo l’analogia in malam parte cioè contro l’imputato mentre sarebbe ammissibile l’analogia in bonam partem cioè a favore dell’imputato. Non può essere ammessa l’analogia perché se il legislatore deve tassativamente prevedere nel modo più chiaro e preciso quale è il fatto di reato, qual è la sanzione per quel reato, è evidente che non si può applicare il procedimento analogico cioè creare una nuova fattispecie di reato che presenti una struttura analoga ad una fattispecie di reato esistente.
La riserva di legge è funzionale alla garanzia del cittadino nel senso che le sue libertà fondamentali, in primo luogo la libertà personale che è inviolabile, non possono essere toccate se non attraverso provvedimenti normativi in via diretta o indiretta, come decreti legge.
In via diretta perché la legge è fatta dal Parlamento; in via indiretta perché decreto legge deve essere convertito entro 60 giorni dal Parlamento e decreto delegato perché è il Parlamento a stabilire, con legge delega, i principi, i criteri direttivi e quindi limitare la delega del Governo. La tassatività è funzionale a garantire ai cittadini la certezza del diritto. La certezza è un principio giuridico e serve affinché il cittadino sia posto in grado di conoscere, prima di tenere un certo comportamento, quale sarà la valutazione che l’ordinamento giuridico opererà del comportamento da lui realizzato.
Principio di irretroattività
Nell’Art 25 2 co Cost, vige un altro principio. “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” detto altrimenti: la norma incriminatrice deve esistere prima della commissione del fatto di reato dalla stessa norma incriminatrice prevista. Se oggi si commette un fatto che non è previsto da nessuna norma incriminatrice, ma domani c’è una norma incriminatrice che lo prevede, questa nuova norma incriminatrice può valere solo per il futuro, non ha effetto retroattivo.
Viceversa, in ragione della garanzia del principio di giustizia dietro il quale c’è la garanzia dell’uguaglianza fra cittadini, se io oggi commetto un fatto costitutivo di reato e domani c’è una nuova norma che abroga la norma incriminatrice, per cui quel fatto non è più costitutivo di reato, la norma che esclude quel fatto dal novero dei reati, si applica retroattivamente, cioè non è punibile un soggetto, che avendo commesso un fatto che al momento della realizzazione della condotta era costitutivo di reato, se successivamente una norma abroga la norma incriminatrice.
Principi fondamentali in materia penale
In materia penale esistono quindi due principi fondamentali:
- Irretroattività della norma sfavorevole: la norma vale da quel momento in poi, non vale a qualificare fatti realizzati prima.
- Retroattività della norma favorevole: la norma darà i suoi effetti verso il passato.
Sono due principi equi ordinati perché rispondono tutti e due a un principio superiore che si trova nella costituzione. Questo principio superiore è quello del favor libertatis, non il favor rei. Favor libertatis significa che in materia penale, o comunque laddove ci sono limitazioni della libertà personale, il principio è quello dell'inviolabilità della libertà personale quindi tutto ciò che va a favore della libertà personale è espressione di questo principio. Quindi, una norma che cancella un fatto dal novero di reati o prevede un trattamento diverso rispetto a quanto stabilito in precedenza.
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