Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Art 597: QUERELA DELLA PERSONA OFFESA ED ESTINZIONE DEL REATO:
Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa. Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti [307], l'adottante e l'adottato [291 ss.]. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.
Art 599: PROVOCAZIONE:
[Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori (1) (2).]
È punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (2).
[La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.](3)
Le offese devono essere reciproche ovvero tra loro deve sussistere un rapporto di dipendenza. Quindi è sufficiente che l'una sia conseguenza dell'altra e non dunque che siano tra loro contestuali.(2)
Viene qui richiamato l'istituto della provocazione, ovvero la stessa figura prevista dall'art. 62 n. 2, che però non attenua la pena, ma la esclude. Si tratta di un'esimente dalla natura giuridica controversa, identificata da alcuni in una causa di giustificazione, da altri in una causa speciale di non colpevolezza.
CAPO III—DELITTI CONTRO LA LIBERTà INDIVIDUALE.
SEZIONE I DELITTO CONTRO LA PERSONALITà INDIVIDUALE:
ART:
600=> RIDUZIONE E MANTENIMENTO IN SCHIAVITù:Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del DIRITTO DI PROPRITàovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di SOGGEZIONECONTINUATIVA, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovveroall'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino losfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto aventi anni (2) .La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta èattuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di unasituazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, omediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi haautorità sulla persona(3) .[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui
Al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. La norma in esame è stata introdotta e successivamente modificata al fine di tutelare maggiormente la persona umana, intesa nella sua personalità individuale, sebbene alcuni autori ritengano che si debba invece guardare alla generale libertà dell'uomo.
ESERCIZIO DI UN POTERE di fatto Sulla vittima come diritto di proprietà Riduzione in schiavitù o mantenimento in stato di soggezione: momento finale della condotta COSTRINGENDOLA: connotazione modale dello condotto costrittiva orientata al compimento da parte della vittima di: prestazioni lavorative, sessuali, accattonaggio, attività comunque illecite che ne comportano lo sfruttamento, a sottoporsi al prelievo di organi. Connotazione modale della condotta del soggetto attivo del reato; il mantenimento
dellasoggezione.Mediante violenza: minaccia, inganno od abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica, o psichica di una situazione di necessità, o mediante la promessa di azione di somme di denaro o altre utilità a chi ha autorità sullapersona.
Art 600 bis: prostituzione minorile=>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
- recluta o induce alla prostituzione (2) una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato (3), chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è
Punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Lo sfruttamento della prostituzione è punito anche se la persona indotta, reclutata o sfruttata è maggiore di età (legge Merlin 75/1958).
Bene tutelato: fine di garantire l'integrità fisica e psichica del minore. Trattasi di reato comune, in cui il soggetto passivo può essere solamente un minore.
L'articolo prevede la punibilità per diverse condotte: al n.1 viene punita l'induzione alla prostituzione, che si concreta nella persuasione, nella determinazione, nel convincimento a prostituirsi. Data la maggiore arrendevolezza del soggetto passivo, non è richiesta una particolare condotta fraudolenta o ingannatoria, essendo per contro sufficiente anche una mera promessa implicita di un beneficio, per quanto dotato di scarsa persuasività agli occhi di un soggetto adulto. Per contro, la mera promessa di denaro integra la meno grave fattispecie di cui.
al comma due. Il reclutamento, inteso come comportamento diretto a far conseguire la disponibilità della vittima a colui che trarrà vantaggio dalla prestazione sessuale. Al n.2 si punisce invece il favoreggiamento, ovvero qualsiasi apporto che faciliti l'esercizio della prostituzione; lo sfruttamento, ovvero l'attività lucrativa ottenuta grazie al mercimonio altrui; la gestione, l'organizzazione, il controllo ed il conseguimento in altro modo di profitto, nozioni di chiusura che in realtà paiono ripetere le connote precedenti. Vi è rilevante penalistica del "cliente" che compie atti sessuali con persona minore. Si richiede espressamente che l'atto sessuale sia compiuto tra "cliente" e vittima. Non si richiede MAI L'ABITUALITÀ DELLA CONDOTTA, BASTA UN SINGOLO EPISODIO. La norma in esame rappresenta un'ipotesi di reato di pura condotta. Il secondo comma prevede invece la punibilità di chi compia.Attenzione: il testo fornito contiene riferimenti a comportamenti illegali e inappropriati che violano i diritti dei minori. Non è consentito promuovere o sostenere tali attività.
Articolo 600 ter: pornografia minorile:
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici;
- ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto;
- fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, sarà soggetto alla stessa pena.
primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma (7), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si
attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. La pornografia è considerata oscena perché consiste in manifestazioni e sollecitazioni dell'istinto sessuale, con la rappresentazione o l'esibizione di organi sessuali. Tuttavia, non ogni forma di nudo è considerata pornografica. La natura pornografica di rappresentazioni di minori che lasciano integralmente o parzialmente scoperti gli organi sessuali deve essere valutata tenendo conto della capacità di eccitare la sessualità altrui. Questa definizione è stata introdotta nel 2012 nel comma 7 dell'articolo 600 ter del codice penale.attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di diciotto anni per scopi sessuali.
BENE TUTELATO: La norma è stata introdotta al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli impegni presi in seno agli organi internazionali, al fine di garantire l'integrità fisica e psichica del minore.
Il reato si consuma nel momento dell'esibizione del minore, senza che assuma alcuna rilevanza la produzione del materiale pornografico.
Il secondo comma punisce invece il commercio del materiale pornografico, in cui il momento consumativo coincide con il raggiungimento di un quantitativo di materiale venduto tale da potersi descrivere come un vero e proprio commercio.
Al terzo comma si disciplina la diffusione di materiale pedopornografico e la diffusione di notizie atte all'adescamento di minori.
ART 600 TER. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o
detiene (2) materiale pornografico realizzato utilizzando