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ATTIVITA' SVOLTA DAL PERSONALE ISPETTIVO:
Arresto e reclusione: sanzioni di carattere detentivo, tra le due non c'è nessuna differenza
concretamente perchè consiste sempre in una privazione della libertà personale.
Delitto e contravvenzione li differenzio in base a quello che hanno portato come fine.
Il delitto in generale è un fatto più grave della contravvenzione. I delitti sono tutti dolosi, salvo
eccezioni, le contravvenzioni possono essere dolosi o colposi, ma non è importante.
I delitti hanno tempi di prescrizione (decorso del tempo) più lunghi. Per le contravvenzioni è
sempre uguale fissata a 4 anni e al massimo può essere allungata a 5.
art 13 del D.Leg 81/08 e art DPR 19 marzo 1955, n 520
<<affida la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio>>
Gli ispettori hanno la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte
un'azienda, quindi hanno grandissima libertà.
Hanno la libertà di visitare ogni parte dell'azienda, compresi i dormitori. Gli ispettori possono avere
la collaborazione dell'ufficiale sanitario.
I due articoli sopra riportati ci dicono tutte le libertà degli ispettori e rispettivi obblighi del datore.
Gli ispettori possono fare attività di natura amministrativa, quindi non è prevesta l'osservanza di
norme del processo penale:
ispezionare i luoghi
– intervistare il datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratori, ecc
– esame dei documenti relativi alla sicurezza e igiene del lavoro
– potere di eeguire attività di carattere tecnico scentifico: prelievi, campioni, analisi
–
Se viene trovata una violazione di legge bisogna capire se questa è di natura amministrativa o
penale e questo trasforma l'organo di vigilanza in ufficiale di polizia giudiziaria (in caso di reato).
Se c'è un illecito penale quindi cambia tutto e i funzionari di polizia giudiziaria devono rispettare
tutte le regole prescritte dal codice di procedura penale. In particolare sono tenuti a riconoscere
certe garanzie difensive. L'art 220 delle norme di attuazione del cod penale: quando da un ispezione
emergono indizi di reato, il funzionario è tenuto a raccogliere tutte le prove che servono per
applicare la legge penale.
D. lgs 81/08 - Art 302 bis Potere di disposizione: gli organi di vigilanza danno dei suggerimenti ai
datori di lavoro in modo che egli possa applicare meglio le leggi e migliorare quello che
dall'ispezione è stato valutato come non corretto.
Per es: nei D. Lgs nella parte dei cantieri temporanei o mobili - Art 157 sanzioni per i committenti e
i responsabili dei lavori: è punito con sanzione amministrativa pecuniaria --> questa parola significa
che non costituisce reato, ma illecito amministrativo. La sanzione mi permette di capire in che
ambito mi trovo. La norma dice che è punito il committente o il responsabile dei lavori e quindi è
importante sapere chi sono queste due figure. Proprio per questo nella legge vi sono le definizioni di
questi due ruoli.
Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata.
I due sono puniti per la violazione dell'art 90 commi 7 e 9.
Art 90 comma 7: il committente o il responsabile dei lavori deve comunicare alle imprese affidatarie
il nominativo del coordinatore per la progettazione e dell'esecutore dei lavori. Tali nomi sono
indicati nel cartello di cantiere.
Art 301 bis prevede l'estinzione agevolata in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con
illecito amministrativo. Il trasgressore deve pagare la somma minima (500 euro) entro il termine
assegnato dall'organo di vigilanza.
Art 301: quando viene riscontrata una contravvenzione che è punita con l'arresto o ammenda, allora
bisogna applicare gli art 20 e seguenti d.lgs. 758/94 a proposito di prescrizione e estinzione del
reato. prescrizione:
Art 20 del D.lgs 758/94 + art 301 d.lgs 81/08: ci dice che cosè la l'organo di vigilanza
dice al contravventore che cosa è necessario fare entro un certo periodo di tempo e quindi egli
agisce nelle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Il termine non può superare i 12 mesi, ma
può essere prolungato, su richiesta del contravventore, per altri 6 mesi massimo. Questo tempo è
deciso dall'ufficiale ed è comunicata al rappresentante legale. L'organo di vigilanza deve sempre
comunque riferire il reato al pubblico ministero.
Quando un ufficiale di polizia giudiziaria viene a conoscenza di un reato, egli deve riferire al
pubblico ministero, con tempestività, il reato per iscritto con gli elementi essenziali del fatto e gli
altri elementi raccolti. Nel rapporto deve indicare il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia. In
caso questa comunicazione non venga fatta, l'ufficiale sarà punito. L'organo di vigilanza non decide
se fare la prescrizione, ma deve farla.
Nel caso in cui vi è l'inadempimento della prescrizione, l'organo di vigilanza dà la possibilità al
contravventore di pagare in sede amministrativa entro 30 giorni una somma pari a 1/4 del massimo
dell'ammenda stabilita per la sua contravvenzione commessa. A questo punto l'ufficiale comunica
tutto questo al pubblico ministero e sucessivamente gli comunicherà se il contravventore ha pagato
la quota fissata.
Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia del reato
fino a quando l'ufficiale dice al pubblico ministero se vi è stato adempimento o meno di quello detto
nella prescrizione. Se c'è stato adempimento tutto viene chiuso. In caso contrario il pubblico
ministero porterà avanti il procedimento.
Come si estingue la sanzione amministrativa, si estingue anche il procedimento penale. Il pubblico
ministero chiede l'archiviazione, se la sanzione è estinta e quindi se il contravventore ha pagato e
sistemato tutto quello che gli è stato detto nella prescrizione. In questo modo si evita di fare inziare
un processo penale in tribunale.
Ci sono anche contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto. In questo caso il giudice può
sistituire la pena irrogata (inflitta) con il pagamento di una somma determinata con criteri del codice
penale. La sostituzione non è consentita quando la violazione ha contribuito a determinare un
infortunio sul lavoro da cui è derivata la morte.
OMICIDI e LESIONI
Omicidio: cagiona la morte di una persona.
Lesione: è il risultato di una condotta aggressiva nei confronti di una persona.
Entrambi quando sono dolosi negli articoli della legge prendono in considerazione il fatto che ci
possano essere variabili che aggravano o meno l'atto compiuto.
Le aggravanti sono date dalla violazione delle norme della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La lesione colposa può essere grave o gravissima e comportano pene diverse.
Art 583 cod penale ci dà la differenza.
Grave: reclusione da 3 a 7 anni. Dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona offesa; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Gravissima: reclusione da 6 a 12 anni. Malattia certamente o probabilmente insanabile; perdita di
un senso; perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile (perdita dell'uso di un
organo, capacità di procreare); deformazione cioè lo sfregio permanente del viso.
Il delitto di lesione colposa è punibile a querela della persona offesa solo quando le lesioni sono
state commesse con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Denuncia: atto formale con il quale una notizia di reato viene portata a conoscenza dell'autorità
giudiziaria. Un privato non è obbligato a farla, un pubblico ufficiale sì.
Querela: la fa la persona che ha subito il danno e se questa non viene fatta il reato non può essere
punito e il procedimento non inizia. Quindi alcuni reati possono essere puniti solo a querela della
persona offesa. Altri invece sono procedibili da ufficio, cioè il pubblico ministero può procedere
anche di sua iniziativa.
È un atto che può essere orale o scritto, ma ha dei termini massimi normalmente di 3 mesi dal
momento che è avvenuto il fatto.
La querela può essere revocata.
La responsabilità in materia di infortuni sul lavoro, nella maggior parte dei casi, ha natura omissiva
in quanto si imputa il mancato impedimento di un evento che si aveva l'obbligo giuridico di
impedire.
Tale obbligo era affidato ad un soggetto che ne faceva capo (garante) e questa persona va
individuata. Solitamente nella normativa antinfortunistica il garante è il datore di lavoro, come
definito all'art 2 b) d.lgs. 81/08
Il datore lo è per legge il responsabile, ma possono esserci delle deleghe.
Per le lesioni personali si deve leggere l'art 582 cod penale: <<Chiunque cagiona ad alcuno una
lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata superiore ai venti giorni e non occorre
alcuna delle circostanze aggravanti previste negli art 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel
numero 1 e nell'ultima parte dell'art 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.>>
La Cassazione ha deciso che in tema di lesioni personali volontarie, per malattia si intende
qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo localizzata e di lievi entità e non
influente sulle condizioni generali. Le alterazioni che non interferiscono in alcun modo con la
funzionalità della persona non fanno parte della malattia.
Cassazione: è l'organo giudiziario massimo in Italia. Ha il compito di far sì che l'interpretazione del
giudizio sia uniforme ed è anche l'ultimo grado di giudizio.
Dal codice penale: TITOLO VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica:
Art 437 "Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro":
<< Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. >>
Art 451 "Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro":
<< Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuover