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Disciplina generale dei contratti

Il contratto

Il quadro normativo

Un intero titolo (il II) del libro quarto del codice civile è dedicato alla disciplina del contratto in generale (artt. 1321-1469). Si tratta di una serie di disposizioni con cui il legislatore ha inteso dettare principi generali e regole specifiche applicabili ai contratti (e ai patti contrattuali) nonché, in quanto compatibili con la loro natura, agli atti unilaterali (art. 1324). Alla domanda se le regole contenute nel titolo II, che valgono per il contratto in generale, valgano per tutti i contratti si trova risposta, in parte, nello stesso codice: l'art. 1323 definisce, infatti, l'area di applicazione di questo titolo, e dispone che queste regole valgono per tutti i contratti, sia per i tipi cui si riserva una disciplina particolare (c.d. contratti tipici), sia per quelli che le parti hanno ideato, coniando un nuovo tipo (c.d. contratti atipici) in virtù del potere loro riconosciuto dallo stesso codice (art. 1322).

Il codice, invece, non precisa in che rapporto stiano tra loro le regole generali e le regole speciali sui contratti tipici; in prima applicazione, e per alcuni decenni, la dottrina aveva risolto la questione in modo semplicistico: le regole generali si applicano prima delle regole speciali, e queste costituiscono una deroga alle regole generali dettate per singoli contratti. Di recente, tuttavia, la soluzione si è rovesciata. L'interprete deve applicare dapprima le regole speciali ai contratti speciali cui esse sono rivolte, e solo in caso di lacune si ricorre alla disciplina generale. Resta fermo, in ogni caso, il principio che rende applicabile le regole generali ai contratti atipici.

Il legislatore si è preoccupato di dare una definizione di contratto, intendendo il contratto come "accordo" (per l'appunto "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale", ex art. 1321) ma anche come "vincolo" ("il contratto ha forza di legge tra le parti", ex art. 1372). Ha precisato che le parti sono libere di concludere contratti anche diversi da quelli regolati dalla legge (art. 1322); ha precisato altresì che gli effetti del contratto riguardano solo le parti che lo hanno concluso e non possono dispiegarsi nei confronti di terzi (ex art. 1372 comma 2), salvi i casi stabiliti dalla legge (art. 1411, che regola il contratto a favore di terzi); ancora, ha stabilito che le parti possono sciogliersi volontariamente dal vincolo contratto solo in casi di eccezione, o perché hanno deciso di comune accordo di estinguere il rapporto (art. 1321) o perché una parte ha consentito all'altra di recedere, o entrambe si sono attribuite reciprocamente questo diritto potestativo; infine si è stabilito che le parti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede sia al momento in cui pongono in essere il contratto sia nel corso della sua esecuzione.

Dalla disciplina del codice emergono quindi alcuni principi generali, e cioè il principio di vincolatività del contratto, il principio di relatività del contratto, il principio di autonomia (o libertà) contrattuale, il principio di buona fede.

La nozione di contratto

Il contratto può essere inteso come "atto" e come "rapporto": l'atto riguarda l'incontro delle volontà dei contraenti, il rapporto riguarda le conseguenze giuridiche che derivano dall'atto.

a) L'accordo

L'accordo - che non è definito dal codice - è definito dalla dottrina come un'espressione generica che allude all'incontro di due o più volontà: ne sono esempio gli accordi collettivi di lavoro; può avere ad oggetto un rapporto giuridico patrimoniale, ovvero un interesse morale; nel secondo caso, siamo quindi al di fuori della definizione di contratto. Due esempi di accordi non contrattuali sono emblematici, al riguardo: il matrimonio e il gentlemen agreement.

Il matrimonio è classificato come negozio giuridico bilaterale, è un accordo tra due persone di sesso diverso rivolto alla convivenza e all'assistenza reciproca; non ha contenuto patrimoniale, anche se a tale atto la legge ricollega conseguenze di carattere patrimoniale. Il gentlemen agreement è un accordo che vincola moralmente due soggetti a comportarsi secondo correttezza: essi non intendono ancora vincolarsi patrimonialmente, ma tracciano le linee per un futuro contratto.

Ancora, il codice torna ad usare il termine "accordo", ma questa volta in senso più restrittivo, là dove enumera gli elementi o requisiti del contratto (art. 1325). Qui l'accordo indica l'incontro delle volontà effettuato secondo la procedura di conclusione descritta dalle norme successive.

b) Le parti

Il contratto si distingue dall'atto unilaterale perché è dato dall'incontro delle volontà di due o più soggetti.

c) La finalità

Le funzioni del contratto, accolte nella definizione, sono molteplici: ad es. le parti possono concludere un contratto per costituire un rapporto o per modificarlo.

d) L'oggetto

Il contratto ha ad oggetto un rapporto giuridico di contenuto patrimoniale e questa precisazione distingue il contratto dalle altre categorie di accordi o convenzioni. Questa precisazione significa che le parti non possono impiegare il contratto per concludere operazioni che non abbiano contenuto patrimoniale. L'interesse che può spingere una parte a concludere un contratto può essere semplicemente morale (art. 1174), ma il rapporto che si conclude deve avere un contenuto patrimoniale.

Contratto, patto, clausola

Spesso si usa l'espressione "patto", anziché quella di contratto. Il ricorso a questo termine si può giustificare nel senso che spesso il patto riguarda solo un aspetto, un dettaglio, un elemento, contenuto in un contratto, oppure, riguarda una modifica di un contratto preesistente, o un'aggiunta, una lieve modificazione. Il patto, giuridicamente, è un contratto; se esso è contenuto in un testo più ampio, è un contratto che si aggiunge al contratto-base, ma conserva la sua fisionomia e autonomia.

Diverso è invece il ruolo della clausola: la clausola è semplicemente un frammento della volizione delle parti, che è articolata per comodità in espressioni tra loro separate, ma strettamente connesse e interdipendenti. Le clausole sono interpretate le une a mezzo delle altre (art. 1363), proprio perché il contratto è un atto unitario e non può essere smembrato. Vi sono due eccezioni a questo principio: l'una riguarda la legge applicabile al contratto; l'altra, la clausola compromissoria (o clausola arbitrale).

Secondo la convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni, le parti possono stabilire che alcuni aspetti del contratto siano assoggettati ad una legge nazionale, ed altri ad altre leggi nazionali. Qualora le parti stabiliscano che in caso di controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione del contrasto tra loro posto in essere non si rivolgeranno all'autorità giudiziaria ordinaria, bensì ad arbitri, la clausola che contiene questa volizione (per l'appunto clausola arbitrale) si considera autonoma, e quindi non è travolta dalla invalidità del contratto che la contiene.

I principi generali in materia di contratti

a) Il principio di vincolatività del contratto

L'art. 1372 enuncia il principio secondo il quale il contratto ha forza di legge tra le parti. Una volta concluso, il contratto è vincolante, e le parti non possono sciogliersi dal vincolo se non a determinate, precise, eccezionali condizioni (art. 1373 e ss.).

b) Il principio di relatività del contratto

Ogni soggetto assume vincoli solo se vi sia il consenso: non è consentito a terzi di vincolare un soggetto senza il suo consenso, né le parti possono, con il contratto tra loro concluso, vincolare soggetti che non abbiano partecipato all'accordo. Questo principio soffre qualche eccezione: ad esempio, il contratto a favore di terzi produce effetti a favore di un soggetto che non è parte del contratto; ciò è consentito perché l'effetto è vantaggioso, in quanto il contratto produce l'acquisto di un diritto a vantaggio del terzo; il terzo può tuttavia rifiutare (artt. 1411 e ss.).

c) Il principio di buona fede

Le parti devono comportarsi con lealtà e correttezza sia nella fase delle trattative (art. 1337), sia nella fase di conclusione del contratto, sia nel momento di interpretazione (art. 1336), sia nella fase di esecuzione (art. 1375).

d) Le corti non possono riscrivere il contratto per le parti

La volontà espressa dalle parti nel contratto non può essere alterata dal giudice. Il giudice ha il compito di interpretare e qualificare il contratto, ma non può riscrivere il contratto o parte di esso arrogandosi il compito di contraente o di controllore della logica economica del contratto. Ciò non esclude che, applicando la clausola generale di buona fede, il giudice ritenga che il contratto prevede obblighi accessori a carico di una parte e a vantaggio dell'altra, e disponga, nella sua decisione, che la parte obbligata doveva adempiere e, in caso non l'avesse fatto, debba rispondere del danno verso la controparte.

Si discute oggi, se le corti, ancorché non siano legittimate a modificare gli accordi conclusi dalle parti, autolimitino i loro poteri senza interferire nell'operazione conclusa dalle parti. Vi sono comunque modi più o meno occulti di interferire nell'operato dei privati. In materia di causa del contratto, il giudice, individuata la causa concreta tenendo conto del testo del contratto e di eventuali documenti integrativi o allegati, del comportamento delle parti, e della natura del rapporto, può stabilire se determinati rischi rientrino nella causa e siano quindi accollati alle parti, oppure se non vi rientrino e siano a carico di una sola di esse.

e) Il principio di autonomia (o libertà) contrattuale

L'autonomia contrattuale è una specificazione dell'autonomia privata, la quale si esplica in tutti i settori che riguardano le attività umane e sono rilevanti per il diritto, come l'attività commerciale o i rapporti familiari. Nel settore che interessa i rapporti economici, l'autonomia contrattuale rappresenta il modo in cui si esplica, nella conclusione dei negozi, la libertà economica. Di qui la questione, se, al di là della disciplina del codice, che riconosce alle parti questa autonomia (art. 1322), il nostro ordinamento assicuri ai privati una tutela più forte, cioè di rango superiore alla legge ordinaria.

Secondo l'orientamento della Corte costituzionale, l’autonomia contrattuale trova la sua tutela nel dettato dell'art. 41 Cost., che riconosce e garantisce la libertà di iniziativa economica privata. Si tratta però di una tutela indiretta, in quanto non prevista specificamente, ma ricollegabile a valori che la Costituzione protegge. Concretamente, libertà contrattuale significa, in positivo, libertà di: scegliere se concludere o non il contratto, scegliere la controparte, scegliere le modalità di formazione, scegliere il tipo contrattuale, il contenuto, la forma, la legge applicabile; in negativo, significa che le parti possono operare liberamente entro i limiti stabiliti dall'ordinamento.

I limiti alla libertà contrattuale

I limiti fondamentali sono i seguenti:

  • Scelta di concludere il contratto, e obbligo di contrarre. Dispone l'art. 2597 che l'imprenditore che esercita la sua attività in condizioni di monopolio legale ha l'obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento: è il caso ad esempio dell'erogazione di energia elettrica. Vi sono poi contratti che possono essere conclusi solo da determinati soggetti: ad esempio, i contratti di assicurazione possono essere conclusi solo da società di assicurazione. Normalmente questo limite è collegato con la riserva di attività a determinati soggetti.
  • Scelta della controparte. Chi intenda concludere un contratto non è obbligato a giustificare il rifiuto di contrattare con un altro soggetto, a meno che il contratto non ricada nella disciplina del monopolio legale, di cui sopra.
  • Scelta della formazione del contratto. Il codice fissa regole dirette a disciplinare la formazione del contratto (art. 1326 ss.); le parti, tuttavia, sono libere di stabilire deroghe a tale disciplina.
  • Scelta del tipo contrattuale. Le parti possono scegliere di adottare un tipo disciplinato dall'ordinamento, oppure scegliere un tipo non disciplinato (es. franchising). In quest'ultimo caso l'interesse perseguito deve essere meritevole di tutela. Vi sono però operazioni economiche che non possono compiersi in maniera difforme dai tipi regolati: è il caso, ad es., dei contratti agrari.
  • Scelta del contenuto. Le parti possono assegnare al contratto il contenuto che credono. Tuttavia, vi sono patti vietati dalla legge, come: il patto commissorio (art. 2274); il patto successorio (art. 458). La sanzione prevista per la conclusione di patti o la redazione di clausole oggetto del divieto è la nullità. Vi sono poi clausole e patti tollerati dall'ordinamento, che tuttavia applica la sanzione della nullità se non sono osservate le condizioni e i limiti stabiliti dallo stesso.
  • Modalità del contenuto. Le parti possono, di regola, articolare il contenuto del contratto come meglio ritengono. Tuttavia, vi sono contratti, i cui contenuti minimi sono stabiliti in via imperativa: è il caso, ad es. dei contratti ad oggetto informatico conclusi dalla pubblica amministrazione.
  • Integrazione del contratto. La legge, gli usi, l'equità, sono fonti di integrazione del contratto. La legge può stabilire che le lacune contenute in un contratto siano colmate secondo i dettami di una disposizione, e ciò anche in contrasto con la volontà delle parti.
  • Determinazione del contratto da parte di terzi. Le parti possono affidare ad un terzo la determinazione dell’oggetto del contratto (art. 1349). Tuttavia, se il terzo si rifiuta, l'oggetto del contratto è determinato dal giudice.
  • Rappresentanza. Una parte può scegliere di conferire il potere di concludere un contratto ad un soggetto (rappresentante), avvalendosi quindi di terzi nell'attività negoziale.
  • Forma. La forma è vincolata dalla legge solo in casi di eccezione, e comunque indicati tassativamente (artt. 1350, 1351). Le parti possono scegliere di vincolarsi ad una forma.

Gli atti unilaterali

Si intende per atti (negozi) unilaterali atti idonei a far sorgere effetti di contenuto obbligatorio a carico del soggetto che li pone in essere. La disciplina del contratto vale pure per gli atti unilaterali, in quanto compatibile (art. 1324): per la verità, la disposizione citata fa riferimento agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Le regole sul contratto sono perciò suscettibili di interpretazione analogica.

La giurisprudenza esclude che la disciplina del contratto, applicabile nei limiti suddetti, agli atti unilaterali, sia estensibile anche agli atti giuridici in senso stretto (ad es. ricognizione del debito), in quanto ciò che si rende applicabile è la normativa sostanziale, cioè quella dispositiva di interessi, non quella che attiene a profili processuali. Quanto agli effetti, il codice dispone, all'art. 1334, che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. In altri termini, non è sufficiente la semplice manifestazione (unilaterale) di volontà occorrendo che essa raggiunga la persona alla quale è destinata (c.d. dichiarazione recettizia); dal momento in cui la dichiarazione è stata indirizzata al destinatario e questi è in grado di conoscerla usando l'ordinaria diligenza, la dichiarazione non può più essere revocata o esser posta nel nulla.

I requisiti del contratto

Negozio giuridico e contratto

Il codice non menziona la figura del negozio giuridico. Per negozio giuridico si intende una manifestazione di volontà del privato diretta alla produzione di effetti giuridici, che in tanto si producono in quanto sono da esso voluti e anche dichiarati. Come si è detto, il codice italiano non ha previsto la figura del negozio giuridico. Tuttavia, nella sede della disciplina "dei contratti in generale" (art. 1321 ss.), ha previsto che tale disciplina possa applicarsi, in quanto compatibile, anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (art. 1324). Ci si è domandati che cosa deve intendersi per "atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale" e quale la ragione dell'estensione ad esso delle norme sui contratti.

Parte numerosa della dottrina si è affrettata a ravvisare in tale disposizione il segno rilevatore che la figura del negozio giuridico non è ignota al nostro sistema. Coloro che invece si oppongono a tale visuale, contestando che la figura del negozio giuridico sia una categoria normativa, così come il contratto, affermano che proprio l'applicazione non diretta ma analogica delle norme sui contratti anche agli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale denota che il negozio non esiste come categoria normativa. Ché altrimenti quella applicazione dovrebbe avvenire in via diretta e non analogica.

Sicuramente gli atti non aventi contenuto patrimoniale incontrano difficoltà ad essere ricondotti al comune denominatore del negozio. Ad essi per definizione non sono applicabili, almeno in via diretta, le norme sui contratti (art. 1324). Restano così solo gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale cui ha riguardo l'art. 1324. Ad essi sono ritenute, come si è visto, applica...

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle obbligazioni e dei contratti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Carboni Bruno.
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