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VINCOLI, UNILATERALI E BILATERALI, NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Le trattative e la culpa in contrahendo

La conclusione del contratto può essere preceduta da vincoli di vario tipo e natura. Dovrà parlarsi in primo luogo della responsabilità derivante dalle trattative contrattuali.

La conclusione di un contratto può essere preceduta da trattative ossia da una complessa attività diretta a negoziare i singoli termini del contratto. Solo ove questa attività sortisca esito positivo, il contratto potrà ritenersi concluso. È, in primo luogo, da escludere che le trattative, le più avanzate possibili, possano vincolare alla conclusione del contratto. Se ciò fosse, non saremmo più di fronte a una trattativa ma ad un pactum de contrahendo. Assai esplicito al riguardo è l'art. 2:301 dei Principi di diritto contrattuale europeo che così statuisce: "Le parti sono libere di negoziare e non possono incorrere in."

responsabilità qualora non raggiungano un accordo". Le trattative debbono svolgersi secondo buona fede e correttezza e cioè in spirito dilealtà. La regola è oggi espressamente codificata dall'art.1337: nello svolgimento delle trattative, le parti, reciprocamente debbono essere leali e sincere nel loro intento di nutrire reale interesse a raggiungere un accordo e, a tal fine, debbono scambiarsi le necessarie informazioni su ciò che discutono e tutto quanto necessario perché i termini della trattativa risultino trasparenti. Ove tale lealtà e correttezza vengano meno si avrà una responsabilità dell'una parte per violazione appunto del dovere di correttezza. In una forma tipica di tale responsabilità incorre l'una parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne abbia dato notizia all'altra parte (art.1338). A queste ipotesi sono daaggiungere quelle in cui il contratto sia stato validamente concluso ma a condizioni "sgradite" per la controparte e ciò sia da mettere in relazione con il comportamento "scorretto" dell'una parte (c.d. contratto sgradito). E' infine da osservare che in tale responsabilità può incorrere anche la p.a., la quale, al di là della propria discrezionalità, non è certo esonerata dall'obbligo di correttamente comportarsi verso il privato contraente. Può discutersi della natura della responsabilità in cui incorre il contraente scorretto nonché della sua misura. In relazione a questo secondo aspetto giurisprudenza e dottrina sono pressoché unanimi nel riconoscere che tale responsabilità è limitata a risarcire la controparte delle spese a vuoto sostenute nonché del tempo e delle occasioni perdute e non anche del profitto che, attraverso il contratto essa avrebbe conseguito. Si trattadi ciò che viene comunemente definito il risarcimento del c.d. interesse negativo, ossia dell'interesse che avrebbe avuto il contraente a non concludere il contratto. La misura del risarcimento potrà eguagliare, ma non superare, quello dell'interesse positivo. Quanto alla natura della responsabilità, è viva discussione se trattasi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale o di un tertium genus. La tesi della natura contrattuale appare preferibile, non solo perché il nuovo codice l'avrebbe espressamente codificata nella sede della disciplina del contratto (art. 1337-1338), ma anche perché solo essa è in grado di spiegare perché si possa rispondere, ove appunto in mala fede, anche di un contratto che risulti "sgradito" alla controparte, cioè concluso secondo termini oggettivamente ad essa sfavorevoli. In tal caso, ove non esistano gli estremi per impugnare il contratto per errore, soccorrerà.laresponsabilità per violazione del dovere di correttezza nelle trattative e nella conclusione del contratto (art.1337). E' da osservare altresì come, almeno in taluni settori, l'aspetto della responsabilità incontrahendo è andato perdendo d'importanza, perché assorbito da altre forme di tutela: si può dire che invalidazione (di clausole o di contratti) e risarcimento rappresentano tecniche diverse di tutela del contraente nella fase della negoziazione. Accordi preparatori ed intese Muovendo dalle trattative e/o nel corso di esse non è escluso che possano essere singoli momenti o passaggi fonti di vincoli e/o di impegni per le parti: è il fenomeno, codesto, che va sotto il nome di "accordi preparatori". Trattasi di quelle ipotesi in cui le parti, proprio per agevolare la trattativa fissano o puntualizzano con carattere impegnativo singoli aspetti (c.d. accordi di puntuazione o minuzioni). Generalmente, trattasi diaccordati. In tal caso, si tratta di accordi preliminari che non vincolano le parti alla conclusione del contratto. Tuttavia, tali accordi possono comunque generare obblighi per quanto riguarda gli aspetti definiti. Pertanto, se una delle parti minaccia di recedere dal contratto per rinegoziare tali aspetti, potrebbe incorrere in responsabilità contrattuale. Questo vale anche per le cosiddette lettere di intento, ovvero le manifestazioni di disponibilità che una parte rivolge all'altra. Se tali manifestazioni sono serie e concrete, possono costituire fonte di responsabilità se vengono ignorate senza una giustificazione plausibile. Tuttavia, se le parti si riservano esplicitamente o implicitamente di discutere ulteriori punti oltre a quelli accordati, tali accordi preliminari non possono generare un vincolo definitivo al contratto.sui quali si è già raggiunto l'accordo. Ove tale riserva non vi sia, occorrerà sempre verificare se le parti del futuro contratto abbiano manifestato, sia pure tacitamente, la volontà di considerarsi ormai vincolate anche quanto all'anno di esso (e in ciò richiamandosi all'art.1362). Se ciò fosse, il contratto dovrà ritenersi concluso, con l'integrazione di esso ad opera delle norme dispositive di legge o degli usi o in base all'equità (art.1374). Dagli accordi così definiti debbono infine tenersi distinte quelle vere e proprie "intese" con le quali le parti predispongono un regolamento contrattuale, più o meno dettagliato, destinato a valere per la conclusione di futuri ed eventuali contratti tra di loro o anche nei riguardi dei terzi. Nella prassi si parla in tal caso di "contratto normativo" o di "contratto tipo". Ma la espressione "contratto" è daevitare perché datali intese non sorge l'obbligo di contrarre ma di inserire nei futuri contratti le regole contenute nell'intesa; l'unico effetto che sorge è che, se una delle parti si rifiutasse di contrattare alle condizioni pre-fissate, sarebbe responsabile di culpa in contrahendo. L'opzione Con l'opzione l'una parte rimane vincolata alla propria dichiarazione mentre l'altra ha la facoltà di accettarla o meno entro un certo termine. Opzioni ricorrenti sono quelle con le quali l'una parte concede all'altra la facoltà di acquistare un bene e/o di averlo a titolo di locazione. Generalmente l'attribuzione di un'opzione costituisce oggetto di una clausola che è parte di un altro e più ampio contratto (esemplare è il caso del leasing). La concessione dell'opzione è dunque "contrattata" perché fa parte di una negoziazione più ampia. La figuradell'opzione compare nell'art.1331 che così dispone: "Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile ai sensi dell'art.1329". Con tale norma il legislatore ha preteso di estendere all'opzione quella parte della disciplina che riguarda la proposta irrevocabile. L'opzione è il risultato di un accordo e/o di una convenzione che interviene tra colui che concede l'opzione e il c.d. opzionario. Tale accordo tuttavia non ha per oggetto il rapporto finale che potrà sorgere tra le parti, ma solo la situazione strumentale (diritto potestativo) il cui esercizio potrà determinare la nascita di tale rapporto. Risulta dunque radicale la differenza con la proposta irrevocabile: mentre quest'ultima costituisce un atto unilaterale del proponente e non può dunqueavere carattere oneroso, l'opzione è un contratto che, come tutti i contratti, può essere a titolo oneroso. Ancora, l'opzione è irrevocabile perché deriva da un contratto intercorso con l'opzionario e non perché il vincolo di irrevocabilità sia stato assunto unilateralmente dal proponente. Anche la ricostruzione della fase che conduce alla conclusione del contratto che solitamente si definisce finale va specificata. Se l'opzione consiste nell'attribuzione di un diritto, che si definisce potestativo, perché è in potestà dell'opzionario concludere il contratto finale, mentre l'altra parte è "soggetta" al potere del primo, il contratto finale si concluderà all'atto stesso in cui l'opzionario deciderà di esercitare in forma positiva il proprio diritto. In tal caso si dovrà riconoscere che il contratto finale si conclude quale risultato di una vicenda chevede l’un soggetto vincolato alla propria proposta contrattuale e l’altro libero di accettarla o meno attraverso l’esercizio dell’opzione: il risultato pratico viene dunque ottenuto attraverso un contratto preparatorio di un contratto finale. Le conseguenze giuridiche sono facilmente intuibili. Se l’opzione è un diritto, esso potrà essere ceduto anche a terzi, con il consenso del concedente, ove sempre naturalmente sia cedibile il contratto finale. Ove l’accettazione dell’opzionario non sia del tutto conforme alla proposta del concedente, l’opzionario non decadrà dall’opzione. Nell’opzione il termine non costituisce elemento necessario della stessa, ma solo un termine relativo all’esercizio di un diritto onde, in mancanza, esso potrà essere stabilito dal giudice (art.1331, comma 2). Problema pratico di grande rilievo è in quale misura debba stabilirsi la responsabilità del concedente là dovel'esercizio dell'opzione risulti in qualche modo impedito o reso impossibile. L'alternativa è tra la res
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A.A. 2007-2008
46 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle obbligazioni e dei contratti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Carboni Bruno.