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L'emissione del documento del trasporto
Una serie di principi, possono ritenersi comuni alla regolamentazione di tutti i titoli del trasporto. Per la formazione del titolo del trasporto, in ogni caso, al presidente di emissione del documento partecipano ambedue le parti del contratto, con la collaborazione del mittente o caricatore per quanto riguarda le caratteristiche delle merci da trasportare. Generalmente il documento del trasporto, viene emesso in più esemplari: una conservata dal vettore, l'altro invece consegnato al mittente o caricatore. Nel caso della lettera di trasporto aereo e della lettera di vettura internazionale, è prevista l'emissione di un terzo esemplare del documento, destinata ad accompagnare le merci. Il rilascio del documento di trasporto e poi, obbligatoria, quando ne sia stata fatta richiesta da parte del mittente o caricatore.
Il contenuto del documento del trasporto
Anche le disposizioni che disciplinano le indicazioni che debbono...
Le informazioni da riportare nel titolo sono in larga misura analoghe, così il documento deve contenere:
- Il nome del vettore, con la sua sottoscrizione;
- Il nome del mittente o caricatore;
- Il luogo di destinazione e il nome del destinatario;
- La natura, la quantità ed il numero delle cose da trasportare.
Specificamente, la polizza di carico enuncia il nome col numero, l'ufficio d'iscrizione e la nazionalità della nave, mentre la Convenzione di Ginevra del 1980 prevede che il documento del trasporto multimodale contenga l'indicazione dell'itinerario convenuto, dei modi di trasporto e dei luoghi di trasporto, se già conosciuti. Indispensabili sono la sottoscrizione del vettore e la descrizione delle merci.
La circolazione del documento
Per i titoli del trasporto è ammessa l'emissione del titolo in forma negoziabile. L'unica eccezione si ha per la lettera di trasporto ferroviario. Nel nostro ordinamento, mentre la lettera di vettura
può circolare unicamente se emessa all'ordine per i titoli di trasporto marittimo all'aereo, gli artt. 464 e 962, non richiedono la trascrizione del trasferimento nel registro dell'emittente, ma si limitano a rendere necessaria l'autenticità della girata. La girata, contrariamente a quanto avviene in materia cambiaria in caso di inadempimento da parte dell'emittente, non determina la responsabilità solidale dei giranti. Titoli del trasporto negoziabili e non negoziabili Il carattere negoziabile o non negoziabile del documento di trasporto alla circolazione, incide sulla qualificazione giuridica. Per la dottrina (dal combinato disposto degli artt. 464 3° comma e 467 c.n.) si può desumere che la polizza di carico nominativa non è riconducibile alla categoria dei titoli di credito nominativi delineata dal codice civile, ma costituisce semplicemente un "documento intestato a un nome". Più complesso si presenta il problema.Per i documenti del trasporto non negoziabili. Essi non integrano gli estremi né di un documento di legittimazione, né di un titolo improprio. Qualunque tesi si accoglia, è certo che la sua emissione tende a facilitare una trasferibilità del diritto alla prestazione che si vuole al contrario escludere. Sembra quindi doversi proporre la qualificazione come semplici documenti probatori della conclusione del contratto di trasporto e della consegna delle merci al vettore.
Incidenza dell'emissione del documento sul diritto di contrordine e sulla struttura del contratto di trasporto
Il rilascio da parte del vettore di un titolo di trasporto, negoziabile o non negoziabili, condiziona l'esercizio da parte del mittente del diritto di contrordine. "Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente il duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate nel trasporto, se non esibisce al vettore il
"duplicato con la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni". Tale disposizione mira evidentemente a tutelare la posizione del destinatario-acquirente della merce trasportata che abbia ottenuto dal mittente la consegna del documento lui rilasciato.
La polizza di carico
Generalità
Tra i titoli del trasporto la polizza di carico si colloca in posizione eminente. La nascita della polizza di carico risale all'epoca medievale.
I caratteri propri dei titoli di credito e la polizza di carico: la letteralità
Per il Protocollo di Bruxelles del 1968, si riconosce alle indicazioni contenute conclusive evidenza nella polizza di carico il valore di nei confronti del terzo portatore del titolo. Tale previsione, consente al vettore la possibilità di fornire la prova contraria solo nei confronti del caricatore, ed è stata riportata anche nella Convenzione di Amburgo.
La rappresentatività della polizza di carico
La polizza di carico, viene ricompresa nei titoli
rappresentativi di merci comportando non solo che il possessore della polizza al possesso delle merci in essa indicate. Ma egli può, cedendo il documento, trasmettere il possesso delle merci medesime. Pacifico sembra, che il possesso delle merci da parte del portatore del titolo può essere riconosciuto solo finché perdura la detenzione di esse da parte del vettore. A partire da tali stanchi del documento può soltanto costituire supporto per l'esercizio delle azioni che l'ordinamento riconosce a favore del caricatore in base al contratto di trasporto. Problemi particolari imposti dalle indicazioni contenute nella polizza di carico: individuazione dell'emittente È unanimemente affermato, in dottrina e giurisprudenza, che il soggetto responsabile del trasporto marittimo va individuato in colui che ha emesso, o il nome del quale è stata emessa, la polizza di carico. Recentemente, la giurisprudenza di merito si è mostrata propensa a ritenereche l'intestazione della polizza di carico perda rilevanza, ai fini dell'individuazione del vettore, solo ove sussista contrasto tra intestazione e sottoscrizione del titolo. "identity of the carrier clause" La Sovente nelle polizze di carico, per l'individuazione del soggetto responsabile 49 identity of the carrier clause del trasporto, è contenuta una porta previsione ( ). In tale clausola, si afferma che chiunque sia l'intestatario o il sottoscrittore della polizza di carico, vettore deve in ogni caso essere considerato l'armatore della nave con cui il trasporto è effettuato, di cui l'emittente si qualifica agent. sempre La reale funzione della previsione, sembra essere quella di sottrarre l'emittente la polizza di carico, da qualificarsi vero e proprio transporteur ai sensi della Convenzione di Bruxelles, e quindi all'applicazione del regime di responsabilità ivi previsto. L'antidatazione della polizza di caricoriferimento alla prassi, non è infrequente nel trasporto di linea, l'emissione del titolo in un momento antecedente alla collocazione della merce a bordo della nave. Si è osservato che, l'indicazione della data di consegna o di caricazione non è elemento essenziale della polizza di carico. L'unica conseguenza è un anticipo trasferimento sul vettore dei rischi inerenti alle merci, cui si aggiunge il rischio della negoziazione del titolo in frode allo stesso vettore da parte del caricatore che, dopo aver ricevuto la polizza di carico, non consegna merce. Discende, poi, la responsabilità solidale di vettore e caricatore nei confronti del terzo portatore del titolo per i danni che ne siano derivati. Valore di richiami al "charter-party" Frequente è la previsione, all'interno della polizza di carico, di clausole di rinvio a pattuizioni contenute in un contratto di charter-party. In genere si è ritenuto necessario cheil polizza siano contenuti elementi che consentano l'identificazione del contratto richiamato. In caso di contrasto tra il documento charter-party della polizza di carico e quello del richiamato, le previsioni del charter-party debbono senza altro ritenersi le uniche valide nei confronti del terzo portatore del titolo. Le riserve Allorché il vettore si trovi nell'impossibilità di verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal caricatore (natura, quantità e qualità delle merci consegnate, numero dei colli e marche di contrassegno) ovvero sospetti che dette indicazioni non siano conformi, la Convenzione di Bruxelles gli consente di inserire nella polizza di carico le proprie riserve al riguardo. La polizza di carico, di conseguenza, perde nei confronti del vettore la propria efficacia probatoria ai fini di individuare le caratteristiche della merce trasportata e, in caso di contestazioni, il possessore della polizza di carico dovrà inaltro modo fornire la prova della difformità tra quanto consegnato al vettore al momento della caricazione e quanto da lui riconsegnato a destino. Affinché le riserve possano ritenersi validamente inserite, il vettore e i suoi dipendenti e preposti debbono essere nella ragionevole impossibilità di effettuare le necessarie verifiche dei carico (controversa è però l'individuazione del soggetto su cui grava l'onere di provare la possibilità o l'impossibilità della verifica). La lettera di garanzia Le difficoltà che il caricatore incontra nel negoziare una polizza di carico, letter of hanno determinato l'insorgere della prassi della lettera di garanzia (guarantee), una dichiarazione che il caricatore rilascia al vettore (sovente con la garanzia di 1/3) allorché si verifichino condizioni che potrebbero indurre quest'ultimo ad inserire proprie riserve nella polizza di carico. Con tale dichiarazione il caricatore siimpegna a tenere indenne il vettore dalle conseguenze patrimoniali che potrebbero derivargli dall'eventuale difformità tra quanto indicato in polizza e lo stato e la quantità effettivi delle merci. La prevalente dottrina ha sottolineato come per propria natura, possa esplicare propri effetti solo tra le parti, non incidendo quindi, il titolo sulla posizione del terzo possessore di esso. La lettera di garanzia è stata per la prima volta oggetto di specifica disciplina nella Convenzione di Amburgo del 1978 tendendo a penalizzare la posizione del vettore che abbia fraudolentemente concordato l'emissione di una polizza netta col caricatore, facendosi poi da questi rilasciare una lettera di garanzia. In tale ipotesi si prevede, l'impossibilità per il vettore di utilizzare la lettera di garanzia anche nei confronti dello stesso caricatore e la non applicabilità del beneficio della limitazione.