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Capitolo primo: il diritto della navigazione

Definizione e caratteri

Il diritto della navigazione è quella parte dell’ordinamento giuridico che si riferisce al fenomeno della navigazione per mare, per acque interne (laghi, fiumi, canali) e per aria. Dunque il diritto della navigazione ha per oggetto tutto quanto, giuridicamente rilevante, sia attinente al trasporto su acqua o per aria. Riguarda:

  • Il trasporto di persone e cose (trasporto in senso stretto, o commerciale);
  • Qualsiasi attività si svolga spostandosi con mari o aerei per finalità non militari quali di porto, pesca, esperimenti scientifici ecc. (trasporto in senso lato, o tecnico).

Caratteri tipici del diritto della navigazione sono:

Specialità: in quanto disciplina in modo organico una particolare categoria di rapporti giuridici che non possono essere ricondotti nell’ambito di norme generali.

Autonomia: il diritto della navigazione è dotato di:

  • Autonomia legislativa: in quanto la sua disciplina particolare ed organica è contenuta nel Codice della Navigazione, approvato con r.d.n°327/1942, che ne costituisce la fonte principale.
  • Autonomia giuridica: in quanto è costituito da fonti normative autonome che non si inseriscono nell’ordinaria gerarchia delle fonti, ma ne prevedono una a sé stante. Infatti, l'art. 1 e. nav. stabilisce che, in materia di navigazione, si applicano il codice della navigazione, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa materia relativi e, ove queste fonti non siano suscettibili di applicazione né diretta né analogica, si applica il diritto comune.

La normativa generale o comune viene ad assumere collocazione ed efficacia subordinate rispetto alla disciplina propria della materia. L'integrazione normativa attraverso il diritto generale si esplica dopo l'esaurimento del ricorso a tutte le fonti interne (proprie) della navigazione e ai principi speciali (tramite l'analogia) che da esse si desumono: si tratta dunque di un ordinamento autonomo rispetto all'ordinamento generale. Quanto ora detto non vale con riguardo alle fonti costituzionali e comunitarie, che hanno una posizione gerarchica superiore allo stesso art. 1 c. nav. Esse, dunque, si applicano alla materia della navigazione in via prioritaria, anche quando non si pongano come fonti specifiche della materia stessa.

Autonomia scientifica: in quanto ha ad oggetto lo studio specifico dei problemi che derivano dai fatti della navigazione. In quanto forma oggetto di specifico insegnamento universitario che ha avuto riconoscimento concreto nel 1942, col suo inserimento nelle tabelle degli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio e con la prima attribuzione della cattedra di diritto della navigazione nell'università di Roma ad Antonio Scialoja. Seguí l'inserimento di apposite cattedre nella disciplina statutaria degli insegnamenti di tutte le università italiane, nonché la previsione come materia di esame orale in numerosi concorsi per l'accesso al pubblico impiego.

Unitarietà: in quanto tratta sia il trasporto marittimo che quello aereo, accomunandone gli istituti.

Cenni storici, normativi e bibliografici

Il diritto della navigazione nasce, sostanzialmente, dal diritto marittimo, ossia dal complesso di norme inizialmente regolanti i rapporti giuridici inerenti al traffico marittimo e principalmente a quello commerciale. Una prima fonte normativa di tale diritto è il codice Hammurabi del XVIII secolo a.C., consistente in una raccolta di leggi mesopotamiche. Nel tempo, dall'epoca romana a quella delle repubbliche marinare, si sono avute varie fonti normative, formatesi sulla base delle consuetudini e di pronunce giurisprudenziali.

Il primo vero testo di leggi marittime fu la Ordonnance de Luis XIV del 1681, che diede un decisivo impulso alla formazione di leggi nazionali che andassero a sostituire le norme consuetudinarie. Anche in Italia si ebbero diverse manifestazioni normative tra le quali:

  • L’Editto di marina e di navigazione marittima Toscana, emanato da Francesco di Lorena nel 1748;
  • Il Reale editto, ossia Regolamento per la navigazione dei bastimenti mercantili, emanato da Carlo III di Napoli nel 1741 seguito dal Reale editto del 1759;
  • Il Codice per la Veneta mercantile marina del 1786 considerato il principale complesso normativo di diritto marittimo italiano del XVIII secolo.

A tali manifestazioni normative si sovrappose, con l’avvento di Napoleone, il Codice di Commercio Francese. Con l'unificazione del Regno d'Italia venne approvato il codice di commercio del 1865, regolante anche il commercio marittimo, cui fece seguito l'apposito codice della marina mercantile.

A questo si aggiunsero varie altre norme, anche di natura regolamentare, che andarono ad ampliare ed arricchire lo speciale ordinamento regolante la materia, tra le quali:

  • L.938/1925 in tema di assistenza, salvataggio e urto di mari.
  • L.3055/1928 sui privilegi marittimi e l’ipoteca navale.
  • L.868/1939 sulle limitazioni delle responsabilità dei proprietari di navi.

Fu, infine, Antonio Scialoja a dare una decisiva impostazione alla disciplina della materia affermandone l'unitarietà e l'autonomia, stimolando la formazione di un codice della navigazione che, dopo vari interventi legislativi, venne in ultimo approvato col regio decreto 30 marzo n.327/1942; il provvedimento legislativo approvava, in pratica, i lavori svolti da un'apposita commissione presieduta dallo stesso Scialoja. Il codice, coordinato col codice civile, regolava non solo la navigazione marittima ma anche quella interna e quella aerea. Esso è tuttora in vigore.

Il codice della navigazione non era, tuttavia, autosufficiente: esso stesso prevedeva un regolamento di completamento la cui entrata in vigore avrebbe avuto effetto abrogativo di tutte le previgenti norme in materia di navigazione marittima, interna ed aerea. Un regolamento unico non ha mai visto la luce mentre sono stati realizzati i regolamenti in materia di navigazione marittima e di navigazione nelle acque interne; la realizzazione di un regolamento riguardante la navigazione area deve ormai ritenersi definitivamente abbandonata, sicché in materia trova ancora applicazione il regio decreto n. 356 del 1925, perché quest'ultimo è stato sì abrogato dal codice della navigazione ma subordinatamente all'emanazione dell'apposito regolamento.

Le fonti di origine internazionale

Il complesso ordinamento del diritto della navigazione è caratterizzato dalla maggiore ricorrenza della "estraneità dei rapporti giuridici", ossia dal fatto che i rapporti da esso regolati riguardano soggetti appartenenti a stati diversi o ricadono nell'ambito di operatività di ordinamenti di stati diversi. Per questo motivo il diritto della navigazione è notevolmente arricchito dalle norme internazionali, ossia da norme definite nell’ambito di convenzioni applicabili agli stati che vi aderiscono e che, pertanto, vanno ad integrare il diritto interno.

Alla formazione di queste numerosissime norme hanno contribuito organismi privati ed organizzazioni internazionali, quali:

  • Il Comité maritime international (CMO), costituito a Bruxelles nel 1897, che ha operato ufficialmente per 70 anni prima di entrare a far parte di altri organismi internazionali;
  • La International maritime organization (IMO), costituita a Ginevra nel 1948;
  • L'UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) e l’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law);
  • La International Labour Organization (ILO), nata con la convenzione di Versailles del 1919, che si occupa dei diritti di lavoro dei marittimi.

Di fondamentale importanza in tale ambito è la Convenzione di Montego Bay del 1982, regolante i rapporti internazionali in materia, di sovranità sui mari. Il regime delle convenzioni riguarda anche la navigazione interna e quella aerea e non mancano organismi internazionali, anche specializzati, che si dedicano alla preparazione dei relativi progetti. La disciplina della materia, attesi i suoi aspetti internazionalistici, non è estranea all'attività della Comunità Europea.

Le convenzioni internazionali in materia di navigazione riguardano gli aspetti più vari: urto tra navi, assistenza e salvataggio marittimi, responsabilità dei proprietari delle navi, privilegi e ipoteche, polizze di carico, immunità delle navi di stato, sequestro di navi, trasporto marittimo di passeggeri, responsabilità per navi nucleari, protezione cavi sottomarini, regime dei porti, inquinamento, sicurezza e prevenzione, ricerca e salvataggio di marittimi, immatricolazione delle navi, repressione degli illeciti, arruolamento e collocamento dei marittimi, disoccupazione dei marittimi per naufragio, rimpatrio dei marittimi, incidenti di lavoro, ecc.

Il Codice delle leggi sulla navigazione (curato da Pescatore e Tullio) costituisce l'unica raccolta sistematica delle norme regolanti la materia. Dopo la riforma della Costituzione, la competenza legislativa in materia di navigazione è demandata alle Regioni e l'intervento dello Stato è di tipo sussidiario, nel rispetto dei principi di adeguatezza e differenziazione. La competenza amministrativa segue lo stesso criterio.

Le fonti e l'interpretazione

L'art. 1 del Codice della navigazione (RD n. 327 del 1942) stabilisce che “in materia di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative, gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogici, si applica il diritto comune”.

Tale art. non determina la gerarchia delle fonti in esso indicate, cioè l’ordine di applicazione, che va pertanto desunta dal sistema delle disposizioni sulla legge in generale. L’art. 1 disp. prel. C.C. afferma che, sono fonti del diritto:

  • Le leggi;
  • I regolamenti;
  • Le norme corporative;
  • Gli usi.

Leggi: Fonti primarie sono le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato (art. 2 disp. prel.). Distinte da questi secondo il criterio della competenza sono le leggi regionali, espressione dell'autonomia che l'ordinamento riconosce alle Regioni. Queste ultime hanno potestà legislativa esclusiva in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato e hanno potestà legislativa concorrente in una serie di materie specificamente individuate. La materia della navigazione non è riservata allo Stato e sono pertanto le Regioni che hanno in tale materia potestà legislativa esclusiva. Soltanto per quanto riguarda la disciplina dei porti e degli aeroporti civili nonché delle grandi reti di trasporto e di navigazione le Regioni hanno potestà legislativa concorrente.

È comunque riservata allo Stato la disciplina dei rapporti privati e quella di profili che, pur appartenendo alla materia della navigazione, rientrano in settori più generali di competenza statale (rapporti internazionali, tutela della concorrenza, sistema tributario e doganale, organizzazione amministrativa, ordine pubblico e sicurezza, ordinamento processuale e penale, tutela dell'ambiente, ecc.).

Regolamenti: Subordinati alle leggi in materia di navigazione e operanti nell'ambito di esse sono i regolamenti in materia di navigazione. Essi sono espressione di un potere normativo, attribuito dalla legge alla pubblica amministrazione. Le norme regolamentari sono emanate dal governo (con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato) nonché, in quanto espressamente autorizzati dalla legge e nelle materia di competenza, dai ministri (con decreti ministeriali e interministeriali) e da autorità ad essi sottordinate (per esempio, il comandante di porto e il direttore di aeroporto, con ordinanze). I regolamenti si pongono fra loro stessi in posizione gerarchica, a seconda dell'autorità amministrativa che li emana. Competenza regolamentare è altresì attribuita, nei limiti delle rispettive competenze, alle Regioni e a enti pubblici, territoriali (Comuni, Province) e non (Ente nazionale per l'aviazione civile, autorità portuali, ecc.).

Usi: Hanno efficacia soltanto nelle materie non regolate in modo espresso da leggi o da regolamenti. Nelle materie regolate da leggi o regolamenti, l'uso, per avere efficacia, deve essere da essi richiamato. Nel caso in cui la posizione gerarchica dell'uso non sia determinata, bisogna distinguere due ipotesi:

  • Quando il richiamo all'uso è operato da una norma di legge, l'uso prevale sul regolamento;
  • Quando il richiamo è operato da un regolamento, l'uso prevale soltanto sulle norme regolamentari subordinate.

In mancanza di disposizioni espresse del diritto della navigazione, deve farsi ricorso all'analogia. L'analogia legis è un procedimento di applicazione del diritto, che consente di reperire la norma applicabile a un caso concreto non direttamente regolato. Si fa allora ricorso all'applicazione di una norma che regola una fattispecie simile, la cui ratio sia comprensiva anche del caso non regolato. Il ricorso all'analogia delle norme del diritto della navigazione ha la precedenza nei riguardi dell'applicazione diretta del diritto comune, dato che la norma ricavata col procedimento analogico è una norma di diritto speciale, che deve prevalere su quelle di diritto generale. Quando le lacune non si possano colmare con l'analogia del diritto speciale, deve farsi ricorso, in base all’art. 1 c. nav., al «diritto civile».

L'espressione «diritto civile» designa in realtà il diritto comune, cioè il complesso delle norme e dei principi di diritto amministrativo, privato, processuale, internazionale, penale, che costituiscono la normativa generale. L'ordinamento delle fonti fin qui esposto è espressione dell'autonomia del diritto della navigazione, in quanto è caratterizzato dalla prevalenza che il legislatore ha inteso dare, nella materia speciale, al diritto della navigazione rispetto al diritto comune. Viene, così, sancito il principio che i regolamenti, gli usi e l'applicazione analogica delle norme stabilite in materia di navigazione prevalgono sulle fonti, anche gerarchicamente sovraordinate, del diritto comune.

Capitolo secondo: l'organizzazione amministrativa della navigazione

Premessa

In materia di navigazione la funzione amministrativa è ripartita tra Stato e Regioni. Le Regioni hanno competenza esclusiva per la navigazione nelle acque interne mentre in materia di navigazione marittima ed aerea la funzione amministrativa è di competenza dello Stato. Le funzioni amministrative in materia di navigazione sono svolte da:

  • Una serie di uffici statali e regionali aventi competenza territoriale (Amministrazione diretta della navigazione);
  • Enti e soggetti privati, avente carattere pubblico, ai quali l’ordinamento giuridico prescrive l’adempimento, l’integrazione o l’attuazione di compiti che lo Stato o la Regione persegue in materia di navigazione (Amministrazione indiretta della navigazione).

Amministrazione centrale della navigazione

A livello centrale, l’amministrazione della navigazione è svolta dal “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, nell’ambito del quale la materia è trattata dal “Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo”. In particolare quest’ultimo si occupa di:

  • Indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione;
  • Infrastrutture portuali;
  • Vigilanza sui porti;
  • Demanio marittimo;
  • Sicurezza della navigazione;
  • Aviazione civile e trasporto aereo;
  • Rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo e aereo;
  • Indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) per le materie di competenza.

I SIIT sono nove organi decentrati del Ministero, che assicurano, in sede decentrata, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale.

Organo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto. Esso svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

  • Ricerca e soccorso in mare;
  • Gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
  • Esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o passeggeri;
  • Rapporti con organismi nazionali e internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
  • Coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
  • Impiego del personale delle capitanerie di porto.

Articolazione del corpo delle capitanerie di porto è la Guardia costiera, alle dirette dipendenze organiche ed operative del Comando generale, istituita con d.m. del 1989 allo scopo di coordinare gli interventi in materia di assistenza, di sicurezza della navigazione, di soccorso, di polizia marittima e demaniale, nonché di vigilanza in mare, anche ai fini della prevenzione e della repressione degli inquinamenti e della tutela delle aree marine di interesse storico, artistico od archeologico.

Amministrazione locale

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Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto alla Navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carnimeo Nicolò.
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