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GLI ATTI DI STATO CIVILE IN CASO DI NAVIGAZIONE

8. Atti di stato civile in corso di navigazione marittima

In corso di navigazione il comandante è anche ufficiale di stato civile; egli svolge tale funzione anche quando la nave è in porto e non possa intervenire la competente autorità.

Nello svolgimento di tale funzione il comandante redige gli atti di morte e di nascita, che sono atti di stato civile, nonché le dichiarazioni di scomparsa in mare di una persona, e può celebrare matrimoni in extremis, ossia quando uno dei due che intendono sposarsi sia in pericolo di vita.

9. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea

Il comandante dell'aereo svolge funzioni di ufficiale di stato civile solo per la celebrazione di matrimoni in extremis (art. 834 c. nav.); tutti gli altri eventi rilevanti ai fini dello stato civile sono solo annotati sul giornale di bordo e dichiarati al primo aeroporto toccato successivamente, ovvero all'autorità.

consolare (art. 835 c. nav.). TITOLO VLE INCHIESTE TECNICHE 10. Le inchieste in ambito di navigazione marittima Abbiamo: L'inchiesta sommaria e formale viene disposta dall'autorità marittima o a) consolare competente ogni qualvolta si verifichino eventi straordinari connessi alla navigazione ed in conseguenza dei quali derivino danni a persone o cose. Le autorità competenti devono procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro, inoltre devono adottare i provvedimenti occorrenti al fine di evitare la dispersione dei documenti e notizie utili per le controversie civili e penali derivanti dai sinistri. Dei rilievi e delle indagini viene compilato un Processo Verbale, del quale viene trasmesso copia all'autorità competente a disporre inchiesta formale. L'inchiesta per infortuni sul lavoro, non deve essere confusa con l'inchiesta b) sulle cause del sinistro marittimo (sommaria e formale). Infatti, il sinistro marittimoè quello che incide sull'attività di navigazione, mentre l'infortunio sul lavoro (morte o inabilità superiore a 30 giorni) è connesso a un rischio che incide sul prestatore del lavoro.
  1. Le inchieste in ambito di navigazione aerea.
Per la navigazione aerea si distingue tra:
  1. Incidente: è quello che determina un sinistro:
    • una persona riporti lesioni gravi o mortali
    • l'aereo sia danneggiato, scomparso o inaccessibile ecc.
    Ogni pubblica autorità, quando abbia notizia di un incidente, ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, all'agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'ENAC.
  2. Inconveniente: è riferibile ad una situazione di mancato sinistro.
    • Il direttore di aeroporto e l'ENAV che ne abbiano notizia, ne danno comunicazione immediata all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'ENAC.
L'inchiesta tecnica su ogni incidente e su ogni inconveniente viene svolta dall'ENAC.

Inconveniente grave accaduto nel territorio italiano è condotta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L'Agenzia svolge l'inchiesta anche su incidenti e inconvenienti gravi occorsi all'estero, quando l'inchiesta stessa non sia effettuata da un altro Stato e gli aeromobili coinvolti siano immatricolati in Italia o l'esercente abbia sede legale in Italia.

L'esito dell'attività ispettiva dell'Agenzia viene esternato mediante una relazione, nelle inchieste sugli incidenti, e mediante un rapporto, in quelle sugli inconvenienti.

Le inchieste aeronautiche hanno carattere esclusivamente tecnico-amministrativo, in quanto sono dirette ad accertare le cause del sinistro. Esse, a differenza delle inchieste marittime, non fungono come mezzo di istruzione preventiva agli effetti penali, né esplicano alcuna efficacia nel giudizio civile; sono circoscritte nell'ambito dell'amministrazione, con un'efficacia prevalentemente tecnica.

e con una finalità di prevenzione di futuri incidenti, a tutela della sicurezza della navigazione.

CAPITOLO OTTAVO

IL REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE E DELL'AEROMOBILE

Navi ed aeromobili devono avere una loro qualificazione e classificazione ai fini della determinazione della disciplina applicabile.

TITOLO I

DEFINIZIONI E DISTINZIONI
  1. Concetto, definizione e distinzione di nave e galleggiante

Nave: Si qualifica Nave ogni mezzo galleggiante e mobile idoneo al Trasporto di persone e cose per acque marittime o interne (art.136 c. nav).

Dunque requisito essenziale per la qualificazione di nave è la "destinazione al trasporto". Per questo non sono da considerare nave i veicoli che sono privi dell'attitudine a navigare (per i quali non si configura la destinazione al trasporto), quali:

  • I veicoli in costruzione
  • I relitti ecc...

Le navi si distinguono in:

  • Maggiori e minori.

a) Le prime sono quelle utilizzate per la navigazione in alto mare;

Le seconde...

a un altro. Le aeromobili possono essere di diversi tipi, come ad esempio aerei, elicotteri, droni, mongolfiere, ecc. Sono soggette a una disciplina specifica che regola la loro costruzione, manutenzione, utilizzo e sicurezza. Le aeromobili possono essere utilizzate per scopi civili o militari. Nel caso delle aeromobili civili, vengono impiegate per il trasporto di passeggeri e merci, per scopi commerciali o privati. Le aeromobili militari, invece, sono utilizzate dalle forze armate per scopi di difesa e sicurezza nazionale. Le aeromobili sono soggette a regole e normative internazionali, nazionali e locali che ne disciplinano l'utilizzo e la circolazione. Queste norme riguardano aspetti come la registrazione dell'aeromobile, le licenze di volo per i piloti, le procedure di sicurezza, le restrizioni di volo, ecc. In conclusione, le aeromobili sono strumenti fondamentali per il trasporto aereo di persone e merci, sia a fini civili che militari, e sono soggette a una disciplina specifica per garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto aereo.

All'altro e, pertanto, non si considerano aeromobili ipalloni aerostatici e simili.

Gli aeromobili si distinguono in:

  1. aerostati a sostentamento prevalentemente statico (mongolfiere),
    a) eventualmente muniti di un mezzo propulsore (dirigibili);
  2. le aerodine, apparecchiature a sostentamento dinamico, per lo più muniti di un
    b) mezzo propulsore.

Gli aeromobili si distinguono poi in:

  1. aeromobili di stato sono quelli militari, di polizia, della guardia di finanza, del
    a) corpo dei vigili del fuoco, ecc., nonché quelli appartenenti allo stato.
    Sono soggetti ad una speciale disciplina ma solo in ambito nazionale; in ambito
    internazionale, infatti, anche gli aerei di stato non militari sono soggetti alla
    disciplina valida per gli aeromobili privati.
  2. aeromobili privati, essi si distinguono in:
    b) aeromobili adibiti al trasporto di persone e cose;
    aeromobili destinati ad usi commerciali;
    aeromobili da turismo o sportivi.

TITOLO II
L'ISCRIZIONE DELLA NAVE E

DELL'AEROMOBILE NEL REGIME AMMINISTRATIVO

3. Individuazione, nazionalità, iscrizione, abilitazione e cancellazione della nave

Individuazione

Elementi di delle navi sono:

  • La stazza: indica la capacità interna della nave e si misura in "tonnellate di stazza" ognuna delle quali equivale a 2,83 metri cubi.
  • Essa si distingue in:
    • Stazza lorda: indica l'intera capacità della nave
    • Stazza netta: Indica l'effettiva capacità di carico.
  • il nome per le navi maggiori, ed il numero per le navi minori ed i galleggianti;
  • il nome deve essere unico, tale, cioè, da non determinare casi di omonimia;
  • la sede di iscrizione, che è la sede dell'ufficio presso il quale viene effettuata l'iscrizione;
  • la nazionalità, collegata alla nazionalità del proprietario ovvero, nel caso di più proprietari, alla nazionalità dei detentori di almeno 12 dei 24 carati in cui si suddivide la proprietà della nave.
Convenzione di Montego Bay del 1982 ha imposto il cosiddetto "Genuine Link", che è il requisito in base al quale viene registrata la nazionalità dell'​anave. Tale requisito è quello della effettiva proprietà della nave ovvero della proprietà del maggior numero di carati della stessa, in quanto la nazionalità di iscrizione della nave deve essere quella degli effettivi proprietari e non di proprietari minoritari o di comodo. Il principio del genuine link è finalizzato ad evitare la registrazione delle navi presso paesi come il Panama e la Liberia che hanno regole molto meno rigide, specialmente in materia di sicurezza e di trattamento dei lavoratori di bordo, e quindi è finalizzato ad evitare registrazioni di comodo effettuate al solo scopo di eludere le regole. La nave, infatti, è considerata territorio fluttuante dello stato del quale essa porta la bandiera e quindi a bordo di essa si applicano le relative norme.

regola del genuine link, come tutte le regole internazionali di natura convenzionale, se da un lato pone un principio dell'altro non può essere imposta ad alcuno.

La nave può anche portare temporaneamente un nazionalità diversa da quella del proprietario, se questa viene presa a nolo da un soggetto avente un'altra nazionalità, secondo il sistema del "Bareboat Charter Registration" (Registrazione di Scafo nudo a noleggio).

Questo è un sistema di registrazione della nave o dell'aeromobile con la nazionalità dell'utilizzatore anziché del proprietario ed è, in buona sostanza, l'unico caso in cui la nave o l'aeromobile reca una doppia nazionalità: una di immatricolazione e l'altra di utilizzo. Questa doppia registrazione non determina la cancellazione della nave dai registri di immatricolazione ma la sola temporanea sospensione di tale sua registrazione.

La nazionalità cambia, ovviamente,

col trasferimento della proprietà dell'anave. L'iscrizione in Affinché la nave possa essere ammessa alla navigazione occorrono pubblici registri abilitazione alla navigazione e l'. Per quanto riguarda l'iscrizione in pubblici registri: Le navi maggiori sono iscritte in registri denominati matricole, tenuti dalle a) direzioni marittime (art, 146 e. nav.). Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nel registro apposito tenuto dagli b) uffici compartimentali e circondariali e dagli uffici locali marittimi nonché dalle delegazioni di spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessità dal direttore marittimo. Successivamente alla loro iscrizione, le navi sono abilitate alla navigazione; le navi maggiori sono abilitate dall'atto di nazionalità.
Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
98 pagine
14 download
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto alla Navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carnimeo Nicolò.