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L'ASSEMBLEA
Gli organi della S.p.A.
La S.p.A. si caratterizza per la necessaria presenza di tre organi, ciascuno investito per legge di proprie specifiche funzioni e di proprie competenze:
- Assemblea dei soci, organo con funzioni esclusivamente deliberative le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni sociali di maggior rilievo. Non è di sua competenza l'attività deliberativa in merito alla gestione dell'impresa sociale.
- Organo amministrativo, cui è devoluta la gestione dell'impresa sociale e che nello svolgimento di tale funzione ha per legge ampi poteri decisionali. Gli amministratori hanno per legge la rappresentanza legale della società, e ad essi spetta il compito di dare attuazione sotto la propria responsabilità, alle deliberazioni dell'assemblea.
- Organo di controllo interno con funzioni di controllo sull'amministrazione della società.
L'assemblea: nozioni e
distinzioni L'assemblea è l'organo composto dall'insieme dei soci avente la funzione di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo. È un organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario, e le sue decisioni vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, purché siano state rispettate le norme che regolano il procedimento assembleare. A seconda dell'oggetto delle deliberazioni, ovvero delle competenze, l'assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria. In seguito alla riforma del 2003 le competenze dell'assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione e di controllo adottato. Assemblea ordinaria: - Nelle società prive del consiglio di sorveglianza (sistema tradizionale e monistico), l'assemblea in sede ordinaria: 1) Approva il bilancio 2) Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e ilpresidente del collegio sindacale
Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci se non è stabilito nell'atto-costitutivo
Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci nella società con consiglio di rappresentanza (sistema dualistico)
L'assemblea in sede ordinaria:
- Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza
- Determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto
- Delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
- Delibera sulla distribuzione degli utili
- Nomina il revisore
Rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria tutte le deliberazioni che non sono di competenza dell'assemblea straordinaria.
Assemblea straordinaria delibera:
- Sulle modificazioni dello statuto
- Sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori
- Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza
Trasferimento di competenze agli
- amministratoriL'attuale disciplina amplia la possibilità che lo statuto attribuisca alla competenza dell'organo amministrativo (o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione) specifiche materie riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria. Infatti, oltre ai casi già previsti dalla disciplina precedente (aumento del capitale sociale a pagamento ed emissione di obbligazioni convertibili), il trasferimento statuario di competenza è possibile anche nei seguenti casi:
- Fusione tra società controllante e controllata se la seconda è interamente posseduta o posseduta al 90%.
- Indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società.
- Istituzione e soppressione di sedi secondarie.
- Trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- Riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio.
- Assemblea generale e assemblea speciale:
L'assemblea è unica e generale se la
La società ha emesso solo azioni ordinarie. Quando invece sono state emesse diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, all'assemblea generale si affiancano le assemblee speciali di categoria. In mancanza di diversa disciplina, all'assemblea speciale si applicano le norme dettate per l'assemblea straordinaria, se le azioni non sono quotate; se le azioni sono quotate si applica la disciplina degli azionisti di risparmio.
Il procedimento assembleare
La convocazione dell'assemblea è di regola decisa dall'organo amministrativo (o dal consiglio di gestione) che possono disporre la stessa ogni volta che lo ritengono opportuno. La convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori è tuttavia obbligatoria in una serie di casi:
- Almeno una volta all'anno per consentire l'approvazione del bilancio
- Su richieste dei soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale e nella
domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare per le società aperte. 10% per quelle chiuse.
Se gli amministratori (o il consiglio di gestione) oppure in loro vece i sindaci non provvedono, la dell'assemblea è ordinata con decreto dal tribunale, il quale designa anche la persona che convocazione dovrà presiederla. Il tribunale deve però preventivamente sentire l'organo amministrativo e di controllo della società e potrà convocare l'assemblea solo se il rifiuto degli stessi risulti ingiustificato.
Nelle società quotate la convocazione dell'assemblea deve essere disposta dal collegio sindacale ogniqualvolta la convocazione sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto. Inoltre il collegio sindacale può convocare l'assemblea quando ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia necessità di urgenza.
Procedura di convocazione:
- L'assemblea è convocata
quali non si può andare
Assemblea totalitaria
Pur in assenza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Agli assenti deve tuttavia essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte. È questa la c.d. assemblea totalitaria, essa può deliberare su qualsiasi argomento, ma la sua competenza è instabile e precaria. Infatti ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, impedendo così che si arrivi a deliberare su quel punto.
Presidenza
Una volta costituita l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente:
- Assicura che l'assemblea si svolge in modo ordinato
- Accerta l'identità e la legittimazione dei presenti
- Regola lo svolgimento dell'assemblea
- Accerta i risultati delle votazioni
Ai soci intervenuti, che raggiungono il terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea, è riconosciuto il diritto di chiedere (e ottenere) il rinvio dell'adunanza di non oltre 5 giorni, dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli argomenti oggetto dell'assemblea. Per evitare comportamenti ostruzionistici da parte della maggioranza, il diritto di rinvio può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.
VerbalizzazioneLe delibere assembleari devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. I verbali devono essere poi trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, tenuto a cura degli amministratori. Inoltre il
- La data dell'assemblea
- L'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno
- Le modalità e il risultato delle votazioni
- L'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti
- Le dichiarazioni dei soci, su loro richiesta, purché pertinenti con l'ordine del giorno
Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni:
- Quorum costitutivo: parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori. Non si tiene conto delle azioni prive di diritto di voto nell'assemblea (es: azioni di risparmio), mentre si tiene conto delle azioni per le quali il voto sia occasionalmente sospeso (es: azioni del socio moroso).
- Quorum deliberativo: parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata.
Assemblea ordinaria → in prima
convocazione:- Quorum costitutivo: almeno metà del capitale sociale con diritto di voto- Quorum deliberativo: maggioranza assoluta dei presenti, ovvero la metà più una delle azioni che hanno preso parte alla votazione per quella determinata delibera. Sono ammessi quorum diversi per nomina a cariche sociali.seconda convocazione:- Quorum costitutivo: qualsiasi percentuale del capitale sociale presente- Quorum deliberativo: maggioranza delle azioni che hanno preso parte alla votazioneAssemblea straordinaria in prima convocazione:- Quorum costitutivo:
Società chiuse: non è espressamente previsto, ma è desumibile indirettamente dal fatto che il quorum deliberativo è rappresentato da aliquote dell’intero capitale sociale con diritto di voto e come invece stabilito per l’assemblea ordinaria non del solo capitale intervenuto in assemblea,
Società aperte: almeno la metà del capitale sociale o la maggiore
La percentuale prevista è un valore che indica la stima di una percentuale futura. Può essere calcolata utilizzando dati storici, modelli matematici o previsioni esperte.