Estratto del documento

Legittimazione e compiti del diritto penale

Legittimazione della pena

Cosa legittima lo Stato a ricorrere alla pena? La pena statale si legittima come un male inflitto dallo Stato per

Teoria retributiva

Compensare (retribuire) il male che un uomo ha inflitto ad un altro uomo o alla società (è una teoria assoluta, svincolata cioè dal raggiungimento di un qualsiasi fine).

Teoria general-preventiva

Legittima la pena come il mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari; il contenuto afflittivo della pena ha infatti la funzione di creare una controspinta psicologica capace di neutralizzare le spinte a delinquere dei consociati. (Art. 27.3 Cost.: "Le pene (minacciate) non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato").

Teoria special-preventiva

La pena è lo strumento per prevenire che l'autore di un reato commetta in futuro altri reati; tale funzione può essere raggiunta in tre forme:

  • Con la risocializzazione (aiutando cioè il condannato a reinserirsi nella società nel rispetto della legge)
  • Con l'intimidazione (quando è vano il tentativo di risocializzare)
  • Con la neutralizzazione (quando a e b non sono sufficienti, l'unico scopo della pena è di renderlo inoffensivo)

Potere legislativo: seleziona i comportamenti penalmente rilevanti e minaccia le pene ai trasgressori;

Potere giudiziario: accerta la violazione delle norme legislative e infligge le pene adeguate;

Potere esecutivo: cura l'esecuzione delle pene inflitte dal giudice.

Criteri guida per la selezione dei fatti penalmente rilevanti

Principio di effettività

Il legislatore può reprimere con la pena soltanto fatti offensivi di beni giuridici; il legislatore può reprimere con la pena solo le offese

Principio di colpevolezza

Recate colpevolmente, cioè le offese che siano personalmente rimproverabili al suo autore (principio di personalità della responsabilità penale, art. 27.1 Cost.: "La responsabilità penale è personale"). Un comportamento penalmente sanzionabile può essere imputato ad un soggetto (personalmente) solo quando sia da lui voluto (dolo) o quantomeno sia a lui rimproverabile al titolo di colpa; sono quindi incostituzionali tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il fatto penalmente rilevante è addebitato al soggetto solo sulla base di un rapporto di causalità materiale, senza che possa essere ricondotto, direttamente o indirettamente, alla sua volontà;

Principio di proporzione

Solo offese sufficientemente gravi colpevolmente recate a questo o a quel bene giuridico "meritano" il ricorso alla pena;

Principio di sussidiarietà

Dev'essere minacciata la pena solo quando nessun altro strumento sia in grado di assicurare al bene giuridico una tutela altrettanto efficace nei confronti di una determinata forma di aggressione (extrema ratio).

Il giudice deve accertare la conformità del fatto concreto dal modello di reato desunto dal legislatore: tale accertamento avviene tramite l'interpretazione della norma incriminatrice. Il principio di legalità dei reati (art. 25.2 Cost.: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso") impone al giudice un'interpretazione letterale della norma; inoltre, il giudice è tenuto ad un'interpretazione letterale della norma perché l'art. 1 c.p. (e art.14 Preleggi) vieta esplicitamente il ricorso all'analogia a sfavore del cittadino (art. 1 c.p.: "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite"). Il giudice, tra più tipi di pena previsti per una certa figura di reato, deve scegliere la più idonea a prevenire il rischio che "egli" delinqua nuovamente, intimidendolo o promuovendone (rieducando) il reinserimento nella società.

Una volta che il giudice abbia commisurato la pena da applicare, può aprirsi un'ulteriore fase dove lo stesso giudice può disporre che la pena non venga eseguita, o può sostituirla con pene diverse e meno gravose di quella inflitta. Tale possibilità riguarda i reati di bassa gravità, i cui autori possono essere ammessi alla sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p., la condanna inflitta per il reato commesso però non deve essere superiore a 2 anni di arresto o reclusione) o alla sostituzione della pena detentiva breve (cioè, non eccedente i 2 anni): il giudice fa questo quando ritiene che il soggetto non commetterà in futuro altri reati.

Accessorietà del diritto penale

Vi sono norme incriminatrici in rapporto di accessorietà con gli altri rami dell'ordinamento. Si tratta di norme incriminatrici che disciplinano materie in parte già giuridicamente regolate dal diritto civile o amministrativo, alle cui regole il giudice penale dovrà quindi necessariamente fare riferimento (quindi, il giudice penale dovrà applicare anche quelle regole giuridiche extra-penali).

Per es. nei delitti contro il patrimonio (es., nel furto, art. 624 c.p.), l'altruità della cosa sta a denotare che la cosa non è di proprietà dell'autore di quei delitti, e il relativo accertamento richiede, appunto, l'applicazione al caso concreto delle regole civilistiche sui modi d'acquisto della proprietà.

Le regole probatorie

L'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di un reato incombe sull'accusa: vi è infatti il principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. L'art. 27.2 Cost. recita infatti quanto segue: "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

Va pronunciata sentenza di assoluzione non solo quando vi è la prova che "il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione, ma anche quando vi è il dubbio che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona non imputabile", perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova. Inoltre, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa di non punibilità ovvero vi è il dubbio sull'esistenza delle stesse.

Gli interventi della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha valorizzato i principi costituzionali di colpevolezza: con una sentenza ha messo al bando la responsabilità oggettiva, individuando nella colpa il limite invalicabile per l'attribuzione della responsabilità penale.

Le parti

Principio di legalità

Principio in forza del quale vi è una riserva di legge per quanto riguarda l'individuazione dei reati, delle pene e delle misure di sicurezza, così da mettere il cittadino al sicuro dagli arbitri del potere esecutivo e del potere giudiziario. Art. 25 Cost. comma 2: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge (che sia entrata in vigore prima del fatto commesso)". Notiamo, appunto, il principio di legalità dei reati e delle pene, che viene ribadito all'art. 1 c.p. È quindi la legge a prevedere il tipo, i contenuti e la misura delle pene: per ogni figura di reato vi è la predeterminazione legale di una cornice di pene, cioè di un minimo e un massimo entro il quale il giudice, utilizzando i criteri indicati dall'art. 133 c.p., dovrà scegliere la pena adeguata ad ogni singolo caso concreto.

Comma 3: "Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge". Notiamo, appunto, il principio di legalità delle misure di sicurezza, che viene ribadito dall'art. 199 c.p. "Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti". Le misure di sicurezza sono sanzioni (personali o patrimoniali) applicabili in aggiunta alla pena nei confronti di soggetti imputabili o semi imputabili, ovvero in luogo della pena nei confronti di soggetti incapaci di intendere e di volere. Presupposti per l'applicazione delle misure di sicurezza sono: la commissione di un reato (o, eccezionalmente, di un quasi reato: ad es. quando si agisce per commettere un delitto che poi non verrà commesso), la pericolosità sociale dell'agente (cioè la probabilità che egli commetta nuovamente reati).

Art. 133 c.p.

Comma 1: "Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'art. 132, il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta: dalle modalità dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, Comma 2: dall'intensità del dolo e dal grado della colpa”. "Il giudice deve altresì tener conto della capacità a delinquere del colpevole desunta: dal carattere del reo, dalla condotta contemporanea o susseguente al reato”.

Per mettere al sicuro il cittadino dagli arbitri del potere giudiziario, il principio di legalità ex art. 25.2 Cost. impone al legislatore tre principi che sono parte integrante del principio di legalità e che trovano quindi loro fondamento nell'art. 25.2 Cost. (violare questi tre principi equivale a violare l'art. 25 Cost.):

Principio di precisione

Il legislatore deve formulare le norme penali nella forma più chiara possibile ("il cittadino, solo in leggi chiare e precise può trovare in ogni momento cosa gli è lecito che cosa gli è vietato"). Leggi imprecise non consentono di muovere all'agente un rimprovero di colpevolezza: la Corte Costituzionale ha infatti affermato che si possa invocare a propria scusa l'erronea interpretazione della legge penale, che abbia determinato l'erronea convinzione di realizzare un fatto finalmente irrilevante, quando l'errore sia stato provocato dall'assoluta oscurità del testo legislativo.

Principio di determinatezza

Il legislatore deve incriminare solo fatti suscettibili di essere provati nel processo.

Principio di tassatività

Il legislatore deve imporre al giudice il divieto di estensione analogica delle norme incriminatrici. Il principio di tassatività si concretizza quindi nel divieto di analogia a sfavore del reo (quindi, il divieto di analogia non si estende alle norme che escludono o attenuano la responsabilità, come per es. norme sulle cause di giustificazione); il divieto di analogia (art. 14 Preleggi) interessa anche le norme eccezionali, di conseguenza la norma di favore non deve avere carattere eccezionale. Le cause di esclusione della punibilità non sono applicabili per analogia per il loro carattere di norme eccezionali; le norme che prevedono circostanze attenuanti non ammettono estensione analogica.

La riserva di legge come riserva alla legge formale dello Stato

Il fondamento politico (evitare gli arbitri del potere esecutivo e giudiziario) della riserva di legge in materia penale impone di interpretare la formula "legge" nell'art. 25.2 Cost. come "legge formale", escludendo quindi i decreti-legge e i decreti legislativi dalle fonti del diritto penale. Opposto è però l'orientamento della prassi parlamentare e governativa, visto che il Governo ha fatto spesso ricorso al decreto-legge in materia penale: gran parte della dottrina approva gli orientamenti della prassi, interpretando la riserva di legge ex art. 25.2 Cost come riserva di legge in senso materiale (comprensiva quindi dei decreti-legge e dei decreti legislativi). Secondo il nostro testo, invece, non si può intendere la riserva di legge ex art. 25.2 Cost in senso materiale, infatti:

  • Il decreto-legge non può essere fonte di norme penali, in quanto, in caso di mancata conversione, risultano non più reversibili gli effetti sulla libertà personale prodotti da un decreto-legge che preveda nuove incriminazioni o inasprisca un preesistente trattamento sanzionatorio;
  • Anche il D.lgs. è escluso dalle fonti del diritto penale perché la prassi è lontana dagli standard di rigore, analiticità e chiarezza auspicati dalla dottrina per la legittimità della delega; inoltre, la determinazione di principi e criteri direttivi circoscrive ma non elimina la discrezionalità dell'esecutivo nell'esercizio della delega.

I decreti governativi in tempo di guerra

L'unica deroga alla riserva di legge formale ex art. 25.2 Cost. è rappresentata dai decreti governativi in tempo di guerra che, in base all'art. 78 Cost ("Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari") possono essere fonte di norme penali su delega espressa del Parlamento.

Riserva di legge e atti del potere esecutivo

Riserva di legge assoluta, relativa o tendenzialmente assoluta? La Legge formale dello Stato è l'unica fonte di norme incriminatrici. Bisogna stabilire se l'esclusione degli atti del potere esecutivo sia totale o parziale: cioè, se la riserva di legge ex art. 25.2 Cost sia assoluta, relativa o tendenzialmente assoluta. Per quanto riguarda i rapporti tra legge penale e atti normativi generali del potere esecutivo (regolamenti, decreti ministeriali...):

  • Un primo orientamento, che si dichiara favorevole alla riserva assoluta ma in realtà patrocina una lettura della riserva come relativa, ritiene legittima ogni forma di rinvio da parte della legge a una fonte subordinata: considera quindi legittima, ad esempio, una norma di fonte legislativa che si limiti a prevedere una sanzione penale per la violazione di un precetto che, successivamente all'emanazione della legge, verrà interamente individuato da un regolamento;
  • Un secondo orientamento, a favore del carattere relativo della riserva, riconosce che le norme generali e astratte emanate da fonti subordinate alla legge, sulla base di un rinvio contenuto nella norma legislativa, integrano il precetto, concorrendo quindi a definire la figura del reato;
  • Un terzo orientamento, che utilizza la formula di riserva tendenzialmente assoluta, ritiene legittimo il rinvio della legge ad atti generali e astratti del potere esecutivo solo se quegli atti si limitano a specificare sul piano tecnico elementi già descritti dal legislatore (es. è il caso della legge in materia di sostanze stupefacenti che rinvia al Ministro della sanità l'individuazione con decreto ministeriale delle sostanze stupefacenti delle quali è vietata la produzione). Questo orientamento è stato accolto dalla Corte Costituzionale.

Quanto ai rapporti tra legge penale e provvedimenti individuali e concreti del potere esecutivo, non violano la riserva di legge le norme penali che sanzionano l'inottemperanza a classi di provvedimenti della P.A.: il singolo provvedimento amministrativo del quale la legge punisce l'inottemperanza è infatti estraneo al precetto penale, perché non aggiunge nulla all'astratta previsione legislativa: è solo un accadimento concreto che va ricondotto nella classe di provvedimenti descritta dalla norma incriminatrice.

Norme penali in bianco

È tale la lacuna il cui precetto è formulato in modo generico, dovendo perciò essere completato da atti normativi di grado inferiore (regolamenti) aventi carattere puramente tecnico, mentre la sanzione è specificamente e precisamente determinata.

Legge regionale e diritto penale

Legge regionale: non può essere fonte di norme incriminatrici: infatti, l'art. 117.2 lettera e Cost stabilisce che "lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di ordinamento penale". Comunque, la competenza delle Regioni a dettare norme penali (art. 117.2 e 25.2 Cost) riguarda solo le norme incriminatrici, e non le norme scriminanti (cioè le norme che costituiscono causa di giustificazione del reato) che non sono, appunto, norme penali.

Diritto comunitario e diritto penale

Lo sviluppo delle Comunità europee, culminato con la creazione dell'Unione Europea, ha acuito i problemi inerenti ai rapporti tra diritto comunitario e diritto penale degli Stati membri. Un primo problema riguarda l'esistenza di una potestà sanzionatoria penale dell'Unione Europea. Esso va risolto in senso negativo. Nessuno dei trattati istitutivi delle Comunità attribuisce in forma espressa a istituzioni comunitarie la potestà di creare norme incriminatrici. Ed anche se vi fosse una previsione di questo tipo, le norme incriminatrici eventualmente emanate dalle fonti comunitarie non potrebbero avere ingresso nel nostro ordinamento: il principio costituzionale della riserva di legge in materia penale attribuisce infatti al solo Parlamento nazionale la competenza a emanare norme incriminatrici. Gli organi dell'Unione Europea in definitiva quindi possono tutelare direttamente gli interessi comunitari soltanto con sanzioni amministrative. L'Unione Europea può, però, imporre al legislatore degli Stati membri l'obbligo di emanare norme penali a tutela di determinati interessi. Per ciò che concerne il primo pilastro, il diritto comunitario ha sinora evitato di imporre agli Stati obblighi di criminalizzazione espliciti; ma l'esistenza di tali obblighi è stata affermata più volte dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Anteprima
Vedrai una selezione di 22 pagine su 103
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 1 Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 2
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 6
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 11
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 16
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 21
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 26
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 31
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 36
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 41
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 46
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 51
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 56
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 61
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 66
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 71
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 76
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 81
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 86
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 91
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 96
Anteprima di 22 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof. Mucciarelli, libro consigliato Manuale di diritto penale, Marinucci, Dolcini Pag. 101
1 su 103
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Mucciarelli Francesco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community