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Delitti Politici
I delitti politici sono le trasgressioni alle norme di polizia, alle regole di diligenza nell'esercizio di professioni pericolose, alle regole di decoro e morale sociale. Da un lato la lista dei delitti criminali colloca il codice Giuseppino nella linea di tendenza thomasiana, volta a depenalizzare molti comportamenti tradizionalmente considerati maleficia, peccata, crimina (eresia, adulterio ecc.) ma non necessariamente atti a ledere l'utile dello Stato. Dall'altro la lista dei delitti politici colloca il codice Giuseppino nella linea wolffiana del controllo penetrante ispirato dall'assolutismo pedagogico. I delitti criminali tendono ad essere visti come crimini di diritto naturale e quelli politici come trasgressioni di diritto arbitrario. A questo profilo della distinzione si connette la separazione delle procedure. Quantunque identici gli organi giudicanti, differiva la istruttoria, che nel caso dei delitti politici era interamente affidata a Intendenza Politiche.
Il codice penale di Giuseppino si apre con un primo capo, dedicato al soggetto penale, al delitto in generale, alle forme di responsabilità penale, alle condizioni di imputabilità e alle scriminanti. Questo capo primo costituisce il modello delle successive "parti generali" che aprono i codici penali. Tra le tendenze del codice viene dato uno scarso peso alle circostanze afferenti sia all'elemento oggettivo sia all'elemento soggettivo, ovvero al delitto e al delinquente. Data la rigorosa delimitazione del margine di individuazione lasciato al giudice, il principio proporzionalistico non gioca qui un ruolo potente. In secondo luogo troviamo il principio dell'imprescrittibilità della pena.
Progressi della codificazione civile. Carl Anton Martini: Al progetto di una codificazione completa del diritto civile alla morte di G.II fu ripreso dal nuovo imperatore Leopoldo II il quale nel 1790 nominò una nuova commissione per il codice.
la“Hofkommission in Gesetzgebungsachen”, presieduta da Carl Anton Martini. Il Martini rielaborò ilmateriale raccolto dalla vecchia commissione, diviso nelle stesse tre parti. Questo nuovo progetto dicodice civile divenne legge vigente. Venne promulgato il 13 febbraio 1797 per la Galizia occidentale econ un decreto la sua validità fu estesa anche alla provincia della Galizia orientale.
f) Il Progetto Martini o “Westgalizisches Gesetzbuch”, e l’ideologia implicita:
Il Progetto Martini è per certi versi un codice moderno e per altri una raccolta settecentesca. Si tratta di un codice che mira sostituire e non ad integrare la precedente legislazione. Le leggiprovinciali e gli statuti cittadini cessano di avere vigenza. La codificazione era codificazione di undiritto comune ma mentre il Landrecht prussiano è aggiuntivo rispetto ai diritti particolari e agli statutie consuetudini locali, secondo il Pr. M. il codice è di
“diritto comune” perché costituisce la legge ordinaria, cui potranno derogare future leggi particolari per la forza congiunta dei principi secondo cui “lex posteriore derogat lex priori”. Martini progettava un codice consistente in una riforma del vecchio sistema giuridico tale da troncare ogni problema di rapporti fra diritto comune e particolari. Sotto questo profilo si tratta di un progetto di codice moderno. Per quanto riguarda le materie il progetto si apre con una serie di generalità intorno a “i diritti e le leggi in generale”. Tutta la parte I è dedicata alla teoria del soggetto di diritto, dei rapporti matrimoniali e di famiglia, dell'afilazione e patria potestà, delle incapacità, tutele e curatele; la parte II è dedicata ai diritti reali, alle successioni, alle obbligazioni e ai contratti; e la parte III diviene il ricettacolo in cui vanno tutte le norme che non stanno bene in una delle due parti. Ma da
queste norme sono escluse:
- le norme processuali;
- le norme penali e processuali;
- le norme che si consideravano appartenenti al diritto pubblico.
A differenza di quanto di era verificato nel Landrecht prussiano, il P. M. esprime la tendenza allaindividuazione di un campo specifico come oggetto di codificazione, che è costituito dal dirittoprivato generale, cioè il diritto del Burgerstand, escluso il diritto speciale commerciale. Il P.M.prefigura un moderno codice civile manifestando la tendenza alla identificazione di "diritto generale", "diritto comune", "diritto privato" e "diritto civile" o "borghese".
Se ci si pone dal punto di vista della formulazione dei paragrafi è piuttosto discontinuo. Mentrealcuni paragrafi sono chiari e inambigui, altri sono fraseggiati in modo generico ed ambiguo e talvoltasembrano espressioni di un credo filosofico. Per cui sotto questo profilo il P.M. appare più legato
aimodi stilistici delle raccolte settecentesche di quanto non lo sia il Landrecht prussiano.
Se ci si pone dal punto di vista dei rapporti tra codice e giudice il P.M. non si discosta dalla maggior parte delle raccolte del settecento, poiché era ben lungi dal sancire qualunque divieto di interpretazione o qualunque divieto di eterointegrazione. Al contrario in esso sono comprese espressioni tali da invitare alla integrazione del sistema mediante ricorso a fonti esterne.
Se il P.M. fosse divenuto codice austriaco, si sarebbero sviluppati intorno ad esso movimenti di pensiero giuridico e prassi effettive di operatori giuridici assai inclini all’inserimento di materiali normativi esterni nelle valvole lasciate aperte dal sistema.
Ciò che costituisce una novità rispetto al Landrecht prussiano è il fatto che si realizzi la unificazione del soggetto di diritto, nella persona del suddito austriaco. Il P. contiene bensì delle disposizioni particolari relative
alla nobiltà o relative ai contadini, ma tali disposizioni non vengono tecnicamente a configurare una pluralità di tipi di soggetto e appaiono invece come istituti particolari di diritto speciale o eccezionale o come norme che disciplinano, piuttosto che particolari soggetti, dei beni particolari. La pluralità soggettiva viene eliminata trasportando il fondamento della pluralità dei regimi giuridici dalla sede costituita da una classificazione dei soggetti delle proposizioni giuridiche ad un'altra sede, costituita da una classificazione degli oggetti o beni che formano il contenuto dei predicati giuridici (diritti ed obblighi). I caratteri della presenza di espressioni vagamente filosofiche e l'apertura a processi di eterointegrazione hanno la loro sede principale nella serie dei paragrafi che aprono la parte del progetto sotto il titolo "dei diritti e delle leggi in generale". Il Progetto dice che l'uomo soggetto giuridico haIl diritto privato consiste nella disciplina di quelle relazioni intersoggettive, i cui termini sono soggettigiuridicamente eguali;
delle libertà naturali e quando l'uomo-soggetto naturale si associa al fine di stare nell'ordinato Stato austriaco che persegue il bene comune, diventa soggetto del diritto austriaco e le leggi austriache gli restituiscono, sotto forma di diritti, le sue libertà naturali.
Dopo questa giustificazione teorica di un codice di leggi positive, il P. delimita il proprio oggetto. Questa delimitazione viene fatta attraverso i seguenti gradi successivi:
- si circoscrivono concettualmente i rapporti disciplinati dalle leggi contenute nel codice;
- si procede stabilendo quando i menzionati rapporti trovano una disciplina al di fuori del codice stesso e dove la trovano;
- si circoscrive la legittimità del ricorso a norme estranee al codice;
- si enunciano i principi generali della libertà naturale garantita dalle leggi dello Stato.
Si trattava di naturalizzare le leggi positive, mostrandole come garanzie pubbliche dei diritti naturali privati. Il diritto naturale di godere e disporre della proprietà poi rende naturale anche tutta la legislazione sui contratti e sulle obbligazioni e sulle successioni testamentarie: trattandosi di leggi che esplicitano il potere di disposizione della proprietà tutta la codificazione viene elevata a diritto naturale.
Per rafforzare l'idea della codificazione viene data per tutelare il diritto naturale: se attraverso l'uso della libertà naturale di disporre si creano disuguaglianze economiche le quali si aggiungono a quelle naturali, le leggi tuttavia moderano queste disuguaglianze confermando i diritti innati della persona. Comunque, proprio perché i diritti naturali sono conosciuti e garantiti dalle leggi, ma circoscritti e governati in modo che il loro esercizio non leda i diritti naturali di altri, e più deboli, il ricorso del giudice ai
storia di un paese, che portano alla formazione di norme e regole che vengono accettate e riconosciute dalla società come leggi valide. Queste leggi possono essere interpretate o integrate solo se si dimostra che non intendevano limitare i diritti naturali invocati.