SAGGI DI STORIA DEL DIRITTO MODERNO
PRESENTAZIONE
Domenico Alfeno Vario,Giuseppe Maria Galanti,Luigi de’Medici sono tre autorevoli giuristi che
operarono sullo sfondo dell’epilogo dell’antico regime pur avendo scenari politici e funzioni
diverse.
“NISI UTILE EST QUOD AGIMUS,STULTA EST GLORIA” LE INSTITUTIONES JURIS
NEAPOLITANI DI DOMENICO ALFENO VARIO (se non è utile ciò che facciamo,non esiste la gloria).
1.La storia e l'utile
Tale massima fu posta dal giurista campano in apertura di un’importante RAPPRESENTANZA e sintetizzava il
suo pensiero.La memoria scritta dal giurista campano durante la sua permanenza a Pavia come professore
delle pandette e diritto feudale è datata 7 marzo 1783 e fu rivolta a Wilzech ministro dello Stato di Milano.
e' conservata in copia nel fondo Vario-Pappafico,presso la Biblioteca comunale di Sala Consilina. Fu lettore
di Pandette e di diritto feudale presso la “Regio-Imperiale Università” di Pavia, la sua nomina fu dovuta a
Wilzeck mentre era ambasciatore a Napoli e da Firmian ministro di Milano. Prese servizio nel 1783 con tre
autorevoli docenti pavesi circa la validità scientifica dell'Editto perpetuo e di un corso di lezioni fondato su
di esso, il principe Ritberg richiese a Vario delle spiegazioni sugli strumenti didattici e sui relativi contenuti
nel 1783 argomentò la difesa per illustrare le linee metodologiche sviluppate nelle sue lezioni , il
documento fu anche la risposta alla disputa scientifica insorta con alcuni docenti pavesi che avevano
criticato l'originale impostazione storico-pratica del suo insegnamento il giurista campano indicava il
carattere pragmatico della sua cultura e missione di docente. Egli pensava che per preparare meglio gli
studenti al foro era necessario lo studio della codificazione adrianea dello jus praetorium e non l’opera di
“Einecio”( il piano scientifico di riforma dello studio pavese datato 1773 prevedeva indicazioni dettagliate
per le varie materie soffermandosi sui programmi generali d'insegnamento sulle singole tematiche da
affrontare e sui criteri interpretativi da seguire. Il cancelliere di Stato suggeriva ai docenti di abbandonare la
spiegazione delle glosse e di seguire le interpretazioni di
Gotofredo,Cuiacio,Noodt,Voet,Vinnio,Eineccio,Binkershook,Averanio.Vario assunse una posizione critica
intendendo dimostrare l'inefficacia sostanziale di tali prescrizioni. Incentrando lo studio dello ius civile
sull’analisi delle diverse actiones si riusciva a proiettarlo più direttamente sul piano fattuale. Ma questo tipo
di approccio alle fonti romane,che si presentava meno austero apparve un’opzione troppo distante dalle
forme ufficiali,e fu ostacolato a tutti più livelli. La formazione culturale e ideologica dei futuri giuristi e
interpreti del diritto,anche in virtù dell’esperienza personale,secondo Vario,doveva essere completa. Dalla
filosofia ai commentari de pontefici, dalla scienza delle cose allo ius belli. La preparazione universitaria
dovava dotare gli operatori del diritto anche di strumenti idonei ad una conoscenza profonda dell’attività
giudiziaria e forense della vera giurisprudenza. Senza porre fratture nette con gli schemi consolidati
l’orientamento storicistico appariva a Vario una scelta razionale e insime prudenti d’ispirazione leibniziana.
Vario del giurista tedesco apprezzava l’idea secondo cui il diritto romano poteva compendiarsi in un solo
foglio che contenga tutte le regole generali in modo che dalla loro combinazione tutti i casi possano essere
letti in una specie di nuovo editto perpetuo in un modo completamente cuovo e mai scritto prima. Vario si
soffermava sul sistema vigente tentando di migliorarlo senza stravolgimenti. Un analogo interesse per
l’opera di Leibniz fu manifestato a Napoli da Niccolò Fraggiani che ne curò un’edizione critica con sue
annotazioni. Era l’unica strada per riavvicinare scientia juris all’agire pratico. Il giurista avvertiva l’esistenza
del divario teoria-prassi e pensava di riavvicinare i 2 versanti della giurisprudenza puntando sul
rinnovamanto dell’istruzione romanistica che doveva fondarsi su schemi più confacenti all’attualità. Sul
finire del 1786 inviarono a Napoli il piano in stampa dell’Università. A Pavia Vario era interpellato per
fornire informazioni sullo statuto universiatario pavese e si augurava che sotto la direzione di re Ferdinando
e del marchese Caracciolo a Napoli si procedesse ad una più valida riforma dello Studio. Tale formazione
doveva partire dall’università:il vero giurista,per differenziarsi dagli squallidi pratici o “decisionanti”,non
doveva utilizzare le “brevissime somme delle leggi”,né la molteplicità delle opinioni dottrinali,egli piuttosto
avrebbe dovuto acquisire le RATIONES profonde,i principi generali su cui s’incarnava tutto il sistema
ordinamentale;ma questo processo di apprendimento doveva svilupparsi mediante metodi induttivi e non
deduttivi. Di qui la preferenza per l’editto perpetuo,che era,tra le fonti romane,quella più permeata di
concretezza e la più adatta a fornire i “lumi” per intraprendere una sana e corretta attività nei tribunali. Lo
stesso carattere pratico fu presente nella metodologia didattica di Vario: egli affermò la necessità che,dopo
la dettatura il latino,il docente spiegasse la lezione in lingua italiana. Già nei primi decenni del 600 l’uso
della lingua italiana costituì un elemento caratterizzante e di successo della facoltà legale di Salerno. Solo
attraverso dispute verbali svolte “nell’ordinario idioma” gli studenti avrebbero potuto decodificare i testi e
coglierne appieno il messaggio. La proposta era di chiara matrice illuministica e già collaudata nelle scuole
meridionali. L’importanza dell’uso della lingua volgare fu un’idea continuamente ribadita da Genovesi e dei
suoi 10.000 discepoli. Conferme dirette emergono da Galanti. I Francesi sono la nazione più culta e polita di
Europa perché parlano la lingua volgare. Genovesi perciò desiderava che la nostra Italia prescrivesse l’uso
della lingua latina. Vario infatti apprezzava molto i giuristi che nell’esercizio dell’attività forense utilizzavano
la lingua italiana. Secondo il giurista campano,l’innovazione mirava a combattere l’ignoranza dei discenti,e
talvolta anche dei docenti;tuttavia non si creava così una completa rottura con la tradizione tardo
umanistica,perché si realizzava una combinazione mista e quindi per molti aspetti ancora moderata. Nel XVI
secolo la lingua ‘nazionale’ si rivelò uno strumento efficacissimo che agevolò la diffusione di importanti
svolte ideologiche e religiose,fondamentali anche nella definizione degli equilibri tra le potenze del
continente. Lo stesso Vario aveva avuto modo di sperimentarla in prima persona,quando era studente,e di
apprezzarne l’utilità grazie alle riforme di Carlo di Borbone che avevano introdotto anche nello Studio
napoletano l’uso del volgare. Il programma culturale enunciato dallo studioso di Sala Consilina,se
coincideva nelle linee generali con le vedute e con il piano scientifico elaborato dal conte Firmian per la
ristrutturazione dell’università pavese,rilevava anche una notevole indipendenza intellettuale ed un
temperamento irruento,elementi che pesarono molto nei suoi rapporti con l’ambiente lombardo e sui
successivi sviluppi di carriera. Letta in questo contesto,risulta chiaro che la RAPPRESENTANZA,concepita
come strumento di autodifesa contro le incomprensioni le animate critiche rivoltegli,ebbe un significato
ben più rilevante. La memoria,elaborata a Pavia negli anni della piena maturità,rappresenta il manifesto dei
traguardi intellettuali raggiunti da Vario. Era ispirata all’UTILITAS e riusciva a conciliare razionalismo
cartesiano e classicismo. Per correggere i difetti della giurisprudenza,il giurista di Sala era convinto che
bisognasse operare all’interno del diritto comune,conservando intatto il sistema ed invertendo
specialmente sull’insegnamento delle discipline giuridiche in modo da influire sulla formazione tecnica dei
futuri giuristi.
2.Un genovesiano neoumanista
Il documento era una testimonianza preziosa ai fini della ricostruzione dell’eclittica personalità del giurista-
letterato campano e volgare delle sue opera giuridiche. Alle affilate critiche rivolte contro un sistema
epistemologico ingombrante e improduttivo,il professor Vario ancorava la sua esplicita e decisa
propensione antigesuitica. Egli intendeva porsi sulla scia di Costantino Grimaldi e di Gian Vincenzo Gravina.
L’adesione al razionalismo e la condanna del metodo aristotelico-scolastico furono ribadite nel periodo
pavese,tuttavia non portarono mai Vario ad immaginare una svolta complessiva,che superasse i confini
della cultura e della scientia. Il suo orientamento ideologico,segnato dalla fiducia nel sistema giuridico-
politico e nella possibilità di risolvere gli squilibri dall’interno,fu tipico dei giuristi che operarono nell’ambito
del diritto comune. L’ideologia giuridica di Vario appare moderata,si muoveva in un risanamento del regime
di diritto comune,secondo questi bisognava intervenire sulla formazione dei giuristi.Se i contatti con la
cultura genovesiana lo aprirono agli sviluppi del pensiero cartesiano,le circostanze di vita e di carriera lo
riportarono sulle vie della moderazione e ad inquadrarsi,in qualche maniera,nei binari tracciati dalla
tradizione. Nell’ampia schiera degli allievi di Genovesi,Vario non raggiunse quel risalto che avrebbe
meritato e che ebbero altri giuristi d’indirizzo illuministico. Comunque quella di Vario fu una personalità
poliedrica,in cui si mescolavano la passione neoumanistica per gli studi storico-filosofici e di letteratura
classica con quella non meno forte per le scienze naturali. Divenne una componente significativa nella
formazione giovanile il segno di un legame forte con la scuola genovesiana. Dopo la metà del secolo lo
studioso di Sala concorse presso lo studio napoletano alla cattedra di Fisica sperimentale e seppe molto
contraddistinguersi tra concorrenti anche se non risultò vincitore. Data del concorso 1759. NELL’ANNO
ACCADEMICO 1758-1759 la cattedra fu affidata a Filangieri che la sostenne fino al Natale del 1758. La
catedra di Fisica sperimentale sarebbe provveduta se non vi fosse stato narrato impedimento del nuovo
libro che è già sul finire di stamparsi. La data di nomina di Filangieri ad arcivescovo di Matera che è 22
novembre 1758 emerge chiaramente. Successivamente a tale evento svoltosi nel settembre 1759 la
cattedra fu assegnata a Fasano. Nel 1780 sotto il nome di Landi difese i cattedratici napoletani dalle
provocazioni che Vario aveva formulato in un’Epistula indirizzata a Durini il cardinale nel 1780. Lo spirito
scientifico manifestato da Vario era di stampo cartesiano. Di d’Andrea Vario stimava il problematicismo
oltremondano. A d’Andrea inoltre era stimato il suo pensiero cartesiano. Il realismo critico conosciuto da
Vario rappresentò una costante anche nella sua attività d’interprete e di storico del diritto. Quando nel
periodo pavese gli fu attribuita la cattedra delle Pandette,divenne primaria l’esigenza di approfondire
ed’inquadrare le tematiche giuridiche tradizionali in una prospettiva più generale. L’impianto teorico del
discorso doveva oltrepassare gli schemi di una disciplina specialistica e circoscritta,quale lo IUS REGNI
NEAPOLITANI,in cui Vario era assai ferrato,per incentrarsi sulle strutture portanti e sui principi del diritto.
Se gli interessi dell’intellettuale salese,con il trasferimento nella Lombardia austriaca,si polarizzavano
prevalentemente sulle fonti giuridiche romane,in particolare pregiustinianee,la singolarità degli argomenti
trattati(EDITTO PERPETUO) e l’impostazione del metodo prescelto (latino-italiano) confermarono
pienamente il pragmatismo critico della sua formazione intellettuale. Il diritto del passato aveva la sua
ragion d’essere nella possibilità di congiungersi all’esperienza giuridica del presente,senza paralizzarla,e di
offrire sani criteri di razionalità agli operatori,nell’applicazione delle norme. Creando un continuo
collegamento tra le vicende della società antica e di quella coeva,la storia del diritto diventava funzionale
alla comprensione e al miglioramento dell’attualità giuridica.
3.”Ius Regni” e gerarchia delle fonti
Vario,mentre era a Napoli,aveva profuso il suo impegno nello studio del diritto patrio e della sua storia
istituzionale. Per motivi professionali l’erudita salese s’incamminò nell’impresa non facile di esplorare le
origini dello IUS REGNI e di farne emergere le profonde RATIONES. In tale prospettiva,la sua prima opera
pubblicata,le ISTITUTIONES IURIS NEAPOLITANI(1767),merita attenzione,perché permeata da un approccio
storico che apriva una stagione fiorente di trattazioni manualistiche,sviluppatasi a Napoli nei successivi
anni’70 e’80 e collegata all’insegnamento privato.Vario si mostrava attento agli atteggiamenti sociali e di
governo. Nella sua ricostruzione,il giurista tentava di rintracciare le peculiarità delle strutture che avevano
conferito una precisa identità all’ordinamento statuale e che continuavano a caratterizzarlo.inserito in un
progetto più ampio nel 1767 fu pubblicato presso Raimondo il primo e l’unico libro delle istitutiones iuris
napoletani. Egli tracciava una sorta di snella e moderna storia delle istituzioni giuridiche del Regno. Che il
diritto,oltre che con i percorsi della SCIENTIA,s’intrecciasse con le scelte operate dalla società e dalla
politica,fu uno dei principi-guida del lavoro intrapreso. Lo schema generale dell’opera era mutato dalle
Iatituzioni civili giustinianee ma riproposto in una versione aggiornata e originale. Secondo il disegno
iniziale il lavoro avrebbe dovuto essere strutturato in 4 libri in realtà dopo l’uscita del primo libro l’opera
rimase incompiuta.Le tematiche affrontate dallo storico,però,si discostano dal progetto enunciato,che
attribuiva al primo libro la trattazione degli IURA PERSONARUM,per privilegiare più direttamente la parte
plubbicista dello IUS REGNI. E’ chiaro che per Vario la vita delle situazioni giuridiche e delle istituzioni non
godeva di un’autonomia propria,ma era fortemente condizionata dai fattori esterni,in particolare dalle
scelte sociali e politiche,per cui l’interprete era tenuto a storicizzare e contestualizzare i fenomeni. Per
quanto riguarda il riferimento al divino,Vario preferisce interpretarlo sul piano dei contenuti materiali e non
metafisici e ne dà un significato espositivo,riferendo che erano UTILITER comprese nello IUS REGNI anche
disposizioni riguardanti le chiese e i suoi ministri e largamente quelle contro le eresie. Appare imperniato su
un criterio non meno sostanziale l’esame del delicato e vastissimo argomento delle fonti giuridiche e della
loro attuale gerarchia. Il primato della VOLUNTAS PRINCIPIS e delle sue SANCTIONES era indiscusso. Il
REGIUM IUS,accanto alla produzione giuridica di diretta emanazione del sovrano,aveva recepito e conferito
validità a molte norme consuetudinarie traducendole in atti scritti e formali. L’importanza riconosciuta da
Vario ai MORES,veri pilastri dell’ordinamento giuridico napoletano,emerge anche da altre considerazioni di
seguito formulate. Al secondo posto della scala egli collocava proprio le consuetudini,ed in particolare quei
corpi normativi corpi normativi derivati AB EXTERARUM GENTIUM,ossia quelle consuetudini feudali di
origine longobarda e a quelle marittime di origine spagnola. Vario,però,riconosceva il valore legislativo
delle sentenze del Sacro Regio Consiglio:operava,a questo punto,una difficoltà oggettiva. Mentre l’intento
di Vario era di rafforzare,mediante l’analisi filologica,la MENS LEGIS,ossia la VOLUNTAS del legislatore o del
sistema,egli non poteva trascurare un dato di fatto assai evidente:il magistrato godeva di larghi spazi di
discrezionalità interpretativa,e diventava,in concreto,creatore del nuovo diritto.
4.Diritto romano e “ius langobardorum”
Per delineare la fisionomia e le peculiarità dello IUS REGNI,nella sua matrice consuetudinaria,bisognava
volgere lo sguardo indietro di oltre un millennio,soffermarsi sulle vicende che avevano segnato la fine di
un’epoca florida,quella giustinianea,governata con AEQUIS LEGIBUS. A seguito delle invasioni
barbariche,specialmente da parte dei longobardi,si era verificato un profondo sconvolgimento politico e
sociale che,oltre ad infrangere l’unità politica della Penisola,aveva spezzato quel solido vincolo di
appartenenza che legava le popolazioni italiche alla più raffinata civiltà e cultura romana. Che il diritto dei
longobardi ,al confronto di quello romano,risultasse rozzo era dimostrato da una delle più significative
innovazioni introdotte dagli invasori:IL DUELLO GIUDIZIARIO. Come sistema probatorio non forniva alcuna
garanzia promuoveva la forza fisica. Bisognò attendere Federico II per dare una svolta al sistema
interdicendo il duello e conferendo validità alle prove testimoniali e documentali. Considerando che la
giustizia ufficiale era affidata a soluzioni violente e private,emergeva -secondo Vario-un’altra grave
conseguenza:l’assenza del giudice pubblico impediva che si pervenisse a una soluzione imparziale,e
l’autorità del potere costituito ne usciva largamente sminuita e delegittimata. Intanto,proprio quella
cesura,creata dall’avvento dello IUS LANGOBARDORUM,diede l’avvio nel Mezzogiorno alla formazione di un
ordinamento nazionale specifico,con una sua particolare ed autonoma fisionomia. Lo IUS
ROMANORUM,sempre secondo Vario,aveva subito una lunga fase di declino,iniziata con l’età longobarda,e
solo più tardi aveva riassunto vitalità e prestigio. A seguito del crollo di effettività,quel diritto si era
tramandato attraverso i franchi in maniera esigua e mar
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