Saggi di storia del diritto moderno
Presentazione
Domenico Alfeno Vario, Giuseppe Maria Galanti, Luigi de’ Medici sono tre autorevoli giuristi che operarono sullo sfondo dell’epilogo dell’antico regime pur avendo scenari politici e funzioni diverse.
“Nisi utile est quod agimus, stulta est gloria”
Le Institutiones Juris Neapolitani di Domenico Alfeno Vario (se non è utile ciò che facciamo, non esiste la gloria).
La storia e l'utile
Tale massima fu posta dal giurista campano in apertura di un’importante rappresentanza e sintetizzava il suo pensiero. La memoria scritta dal giurista campano durante la sua permanenza a Pavia come professore delle pandette e diritto feudale è datata 7 marzo 1783 e fu rivolta a Wilzech, ministro dello Stato di Milano. È conservata in copia nel fondo Vario-Pappafico, presso la Biblioteca comunale di Sala Consilina.
Fu lettore di Pandette e di diritto feudale presso la “Regio-Imperiale Università” di Pavia, la sua nomina fu dovuta a Wilzeck mentre era ambasciatore a Napoli e da Firmian ministro di Milano. Prese servizio nel 1783 con tre autorevoli docenti pavesi circa la validità scientifica dell'Editto perpetuo e di un corso di lezioni fondato su di esso. Il principe Ritberg richiese a Vario delle spiegazioni sugli strumenti didattici e sui relativi contenuti nel 1783.
Argomentò la difesa per illustrare le linee metodologiche sviluppate nelle sue lezioni, il documento fu anche la risposta alla disputa scientifica insorta con alcuni docenti pavesi che avevano criticato l'originale impostazione storico-pratica del suo insegnamento. Il giurista campano indicava il carattere pragmatico della sua cultura e missione di docente. Egli pensava che per preparare meglio gli studenti al foro era necessario lo studio della codificazione adrianea dello jus praetorium e non l’opera di “Einecio”.
Il piano scientifico di riforma dello studio pavese datato 1773 prevedeva indicazioni dettagliate per le varie materie soffermandosi sui programmi generali d'insegnamento, sulle singole tematiche da affrontare e sui criteri interpretativi da seguire. Il cancelliere di Stato suggeriva ai docenti di abbandonare la spiegazione delle glosse e di seguire le interpretazioni di Gotofredo, Cuiacio, Noodt, Voet, Vinnio, Eineccio, Binkershook, Averanio. Vario assunse una posizione critica intendendo dimostrare l'inefficacia sostanziale di tali prescrizioni.
Incentrando lo studio dello ius civile sull’analisi delle diverse actiones si riusciva a proiettarlo più direttamente sul piano fattuale. Ma questo tipo di approccio alle fonti romane, che si presentava meno austero, apparve un’opzione troppo distante dalle forme ufficiali, e fu ostacolato a tutti più livelli. La formazione culturale e ideologica dei futuri giuristi e interpreti del diritto, anche in virtù dell’esperienza personale, secondo Vario, doveva essere completa. Dalla filosofia ai commentari de pontefici, dalla scienza delle cose allo ius belli. La preparazione universitaria doveva dotare gli operatori del diritto anche di strumenti idonei ad una conoscenza profonda dell’attività giudiziaria e forense della vera giurisprudenza.
Senza porre fratture nette con gli schemi consolidati l’orientamento storicistico appariva a Vario una scelta razionale e insieme prudente d’ispirazione leibniziana. Vario del giurista tedesco apprezzava l’idea secondo cui il diritto romano poteva compendiarsi in un solo foglio che contenga tutte le regole generali in modo che dalla loro combinazione tutti i casi possano essere letti in una specie di nuovo editto perpetuo in un modo completamente nuovo e mai scritto prima. Vario si soffermava sul sistema vigente tentando di migliorarlo senza stravolgimenti.
Un analogo interesse per l’opera di Leibniz fu manifestato a Napoli da Niccolò Fraggiani che ne curò un’edizione critica con sue annotazioni. Era l’unica strada per riavvicinare scientia juris all’agire pratico. Il giurista avvertiva l’esistenza del divario teoria-prassi e pensava di riavvicinare i due versanti della giurisprudenza puntando sul rinnovamento dell’istruzione romanistica che doveva fondarsi su schemi più confacenti all’attualità.
Sul finire del 1786 inviarono a Napoli il piano in stampa dell’Università. A Pavia Vario era interpellato per fornire informazioni sullo statuto universitario pavese e si augurava che sotto la direzione di re Ferdinando e del marchese Caracciolo a Napoli si procedesse ad una più valida riforma dello Studio. Tale formazione doveva partire dall’università: il vero giurista, per differenziarsi dagli squallidi pratici o “decisionanti”, non doveva utilizzare le “brevissime somme delle leggi”, né la molteplicità delle opinioni dottrinali, egli piuttosto avrebbe dovuto acquisire le rationes profonde, i principi generali su cui s’incarnava tutto il sistema ordinamentale; ma questo processo di apprendimento doveva svilupparsi mediante metodi induttivi e non deduttivi.
Di qui la preferenza per l’editto perpetuo, che era, tra le fonti romane, quella più permeata di concretezza e la più adatta a fornire i “lumi” per intraprendere una sana e corretta attività nei tribunali. Lo stesso carattere pratico fu presente nella metodologia didattica di Vario: egli affermò la necessità che, dopo la dettatura in latino, il docente spiegasse la lezione in lingua italiana.
Già nei primi decenni del '600 l’uso della lingua italiana costituì un elemento caratterizzante e di successo della facoltà legale di Salerno. Solo attraverso dispute verbali svolte “nell’ordinario idioma” gli studenti avrebbero potuto decodificare i testi e coglierne appieno il messaggio. La proposta era di chiara matrice illuministica e già collaudata nelle scuole meridionali. L’importanza dell’uso della lingua volgare fu un’idea continuamente ribadita da Genovesi e dei suoi 10.000 discepoli. Conferme dirette emergono da Galanti. I Francesi sono la nazione più colta e polita di Europa perché parlano la lingua volgare. Genovesi perciò desiderava che la nostra Italia prescrivesse l’uso della lingua latina.
Vario infatti apprezzava molto i giuristi che nell’esercizio dell’attività forense utilizzavano la lingua italiana. Secondo il giurista campano, l’innovazione mirava a combattere l’ignoranza dei discenti, e talvolta anche dei docenti; tuttavia non si creava così una completa rottura con la tradizione tardoumanistica, perché si realizzava una combinazione mista e quindi per molti aspetti ancora moderata. Nel XVI secolo la lingua ‘nazionale’ si rivelò uno strumento efficacissimo che agevolò la diffusione di importanti svolte ideologiche e religiose, fondamentali anche nella definizione degli equilibri tra le potenze del continente.
Lo stesso Vario aveva avuto modo di sperimentarla in prima persona, quando era studente, e di apprezzarne l’utilità grazie alle riforme di Carlo di Borbone che avevano introdotto anche nello Studio napoletano l’uso del volgare. Il programma culturale enunciato dallo studioso di Sala Consilina, se coincideva nelle linee generali con le vedute e con il piano scientifico elaborato dal conte Firmian per la ristrutturazione dell’università pavese, rilevava anche una notevole indipendenza intellettuale ed un temperamento irruente, elementi che pesarono molto nei suoi rapporti con l’ambiente lombardo e sui successivi sviluppi di carriera. Letta in questo contesto, risulta chiaro che la rappresentanza, concepita come strumento di autodifesa contro le incomprensioni le animate critiche rivoltegli, ebbe un significato ben più rilevante.
La memoria, elaborata a Pavia negli anni della piena maturità, rappresenta il manifesto dei traguardi intellettuali raggiunti da Vario. Era ispirata all’utilitas e riusciva a conciliare razionalismo cartesiano e classicismo. Per correggere i difetti della giurisprudenza, il giurista di Sala era convinto che bisognasse operare all’interno del diritto comune, conservando intatto il sistema ed investendo specialmente sull’insegnamento delle discipline giuridiche in modo da influire sulla formazione tecnica dei futuri giuristi.
Un genovesiano neoumanista
Il documento era una testimonianza preziosa ai fini della ricostruzione dell’eclittica personalità del giurista-letterato campano e volgare delle sue opere giuridiche. Alle affilate critiche rivolte contro un sistema epistemologico ingombrante e improduttivo, il professor Vario ancorava la sua esplicita e decisa propensione antigesuitica. Egli intendeva porsi sulla scia di Costantino Grimaldi e di Gian Vincenzo Gravina. L’adesione al razionalismo e la condanna del metodo aristotelico-scolastico furono ribadite nel periodo pavese.
Tuttavia non portarono mai Vario ad immaginare una svolta complessiva, che superasse i confini della cultura e della scientia. Il suo orientamento ideologico, segnato dalla fiducia nel sistema giuridico-politico e nella possibilità di risolvere gli squilibri dall’interno, fu tipico dei giuristi che operarono nell’ambito del diritto comune. L’ideologia giuridica di Vario appare moderata, si muoveva in un risanamento del regime di diritto comune, secondo questi bisognava intervenire sulla formazione dei giuristi. Se i contatti con la cultura genovesiana lo aprirono agli sviluppi del pensiero cartesiano, le circostanze di vita e di carriera lo riportarono sulle vie della moderazione e ad inquadrarsi, in qualche maniera, nei binari tracciati dalla tradizione.
Nell’ampia schiera degli allievi di Genovesi, Vario non raggiunse quel risalto che avrebbe meritato e che ebbero altri giuristi d’indirizzo illuministico. Comunque quella di Vario fu una personalità poliedrica, in cui si mescolavano la passione neoumanistica per gli studi storico-filosofici e di letteratura classica con quella non meno forte per le scienze naturali.
Divenne una componente significativa nella formazione giovanile il segno di un legame forte con la scuola genovesiana. Dopo la metà del secolo lo studioso di Sala concorse presso lo studio napoletano alla cattedra di Fisica sperimentale e seppe molto contraddistinguersi tra i concorrenti anche se non risultò vincitore. Data del concorso 1759. Nell’anno accademico 1758-1759 la cattedra fu affidata a Filangieri che la sostenne fino al Natale del 1758. La cattedra di Fisica sperimentale sarebbe provveduta se non vi fosse stato narrato impedimento del nuovo libro che è già sul finire di stamparsi.
La data di nomina di Filangieri ad arcivescovo di Matera che è 22 novembre 1758 emerge chiaramente. Successivamente a tale evento svoltosi nel settembre 1759 la cattedra fu assegnata a Fasano. Nel 1780 sotto il nome di Landi difese i cattedratici napoletani dalle provocazioni che Vario aveva formulato in un’epistula indirizzata a Durini il cardinale nel 1780. Lo spirito scientifico manifestato da Vario era di stampo cartesiano.
Di d’Andrea Vario stimava il problematicismo oltremondano. A d’Andrea inoltre era stimato il suo pensiero cartesiano. Il realismo critico conosciuto da Vario rappresentò una costante anche nella sua attività d’interprete e di storico del diritto. Quando nel periodo pavese gli fu attribuita la cattedra delle Pandette, divenne primaria l’esigenza di approfondire ed inquadrare le tematiche giuridiche tradizionali in una prospettiva più generale.
L’impianto teorico del discorso doveva oltrepassare gli schemi di una disciplina specialistica e circoscritta, quale lo ius regni Neapolitani, in cui Vario era assai ferrato, per incentrarsi sulle strutture portanti e sui principi del diritto. Se gli interessi dell’intellettuale salese, con il trasferimento nella Lombardia austriaca, si polarizzavano prevalentemente sulle fonti giuridiche romane, in particolare pregiustinianee, la singolarità degli argomenti trattati (editto perpetuo) e l’impostazione del metodo prescelto (latino-italiano) confermarono pienamente il pragmatismo critico della sua formazione intellettuale.
Il diritto del passato aveva la sua ragion d’essere nella possibilità di congiungersi all’esperienza giuridica del presente, senza paralizzarla, e di offrire sani criteri di razionalità agli operatori, nell’applicazione delle norme. Creando un continuo collegamento tra le vicende della società antica e di quella coeva, la storia del diritto diventava funzionale alla comprensione e al miglioramento dell’attualità giuridica.
"Ius Regni" e gerarchia delle fonti
Vario, mentre era a Napoli, aveva profuso il suo impegno nello studio del diritto patrio e della sua storia istituzionale. Per motivi professionali l’erudita salese s’incamminò nell’impresa non facile di esplorare le origini dello ius regni e di farne emergere le profonde rationes. In tale prospettiva, la sua prima opera pubblicata, le Institutiones Iuris Neapolitani (1767), merita attenzione, perché permeata da un approccio storico che apriva una stagione fiorente di trattazioni manualistiche, sviluppatasi a Napoli nei successivi anni ’70 e ’80 e collegata all’insegnamento privato.
Vario si mostrava attento agli atteggiamenti sociali e di governo. Nella sua ricostruzione, il giurista tentava di rintracciare le peculiarità delle strutture che avevano conferito una precisa identità all’ordinamento statuale e che continuavano a caratterizzarlo. Inserito in un progetto più ampio nel 1767 fu pubblicato presso Raimondo il primo e l’unico libro delle Institutiones Iuris Neapolitani. Egli tracciava una sorta di snella e moderna storia delle istituzioni giuridiche del Regno.
Che il diritto, oltre che con i percorsi della scientia, s’intrecciasse con le scelte operate dalla società e dalla politica, fu uno dei principi-guida del lavoro intrapreso. Lo schema generale dell’opera era mutato dalle Istituzioni civili giustinianee ma riproposto in una versione aggiornata e originale. Secondo il disegno iniziale il lavoro avrebbe dovuto essere strutturato in quattro libri, in realtà dopo l’uscita del primo libro l’opera rimase incompiuta.
Le tematiche affrontate dallo storico, però, si discostano dal progetto enunciato, che attribuiva al primo libro la trattazione degli iura personarum, per privilegiare più direttamente la parte pubblicista dello ius regni. È chiaro che per Vario la vita delle situazioni giuridiche e delle istituzioni non godeva di un’autonomia propria, ma era fortemente condizionata dai fattori esterni, in particolare dalle scelte sociali e politiche, per cui l’interprete era tenuto a storicizzare e contestualizzare i fenomeni.
Per quanto riguarda il riferimento al divino, Vario preferisce interpretarlo sul piano dei contenuti materiali e non metafisici e ne dà un significato espositivo, riferendo che erano utiliter comprese nello ius regni anche disposizioni riguardanti le chiese e i suoi ministri e largamente quelle contro le eresie. Appare imperniato su un criterio non meno sostanziale l’esame del delicato e vastissimo argomento delle fonti giuridiche e della loro attuale gerarchia.
Il primato della voluntas principis e delle sue sanctiones era indiscusso. Il regium ius, accanto alla produzione giuridica di diretta emanazione del sovrano, aveva recepito e conferito validità a molte norme consuetudinarie traducendole in atti scritti e formali. L’importanza riconosciuta da Vario ai mores, veri pilastri dell’ordinamento giuridico napoletano, emerge anche da altre considerazioni di seguito formulate.
Al secondo posto della scala egli collocava proprio le consuetudini, ed in particolare quei corpi normativi derivati ab exterarum gentium, ossia quelle consuetudini feudali di origine longobarda e a quelle marittime di origine spagnola. Vario, però, riconosceva il valore legislativo delle sentenze del Sacro Regio Consiglio: operava, a questo punto, una difficoltà oggettiva. Mentre l’intento di Vario era di rafforzare, mediante l’analisi filologica, la mens legis, ossia la voluntas del legislatore o del sistema, egli non poteva trascurare un dato di fatto assai evidente: il magistrato godeva di larghi spazi di discrezionalità interpretativa, e diventava, in concreto, creatore del nuovo diritto.
Diritto romano e "ius langobardorum"
Per delineare la fisionomia e le peculiarità dello ius regni, nella sua matrice consuetudinaria, bisognava volgere lo sguardo indietro di oltre un millennio, soffermarsi sulle vicende che avevano segnato la fine di un’epoca florida, quella giustinianea, governata con aequis legibus. A seguito delle invasioni barbariche, specialmente da parte dei longobardi, si era verificato un profondo sconvolgimento politico e sociale che, oltre ad infrangere l’unità politica della Penisola, aveva spezzato quel solido vincolo di appartenenza che legava le popolazioni italiche alla più raffinata civiltà e cultura romana.
Che il diritto dei longobardi, al confronto di quello romano, risultasse rozzo era dimostrato da una delle più significative innovazioni introdotte dagli invasori: il duello giudiziario. Come sistema probatorio non forniva alcuna garanzia, promuoveva la forza fisica. Bisognò attendere Federico II per dare una svolta al sistema interdicendo il duello e conferendo validità alle prove testimoniali e documentali.
Considerando che la giustizia ufficiale era affidata a soluzioni violente e private, emergeva - secondo Vario - un’altra grave conseguenza: l’assenza del giudice pubblico impediva che si pervenisse a una soluzione imparziale, e l’autorità del potere costituito ne usciva largamente sminuita e delegittimata. Intanto, proprio quella cesura, creata dall’avvento dello ius langobardorum, diede l’avvio nel Mezzogiorno alla formazione di un ordinamento nazionale specifico, con una sua particolare ed autonoma fisionomia.
Lo ius romanorum, sempre secondo Vario, aveva subito una lunga fase di declino, iniziata con l’età longobarda, e solo più tardi aveva riassunto vitalità e prestigio. A seguito del crollo di effettività, quel diritto si era tramandato attraverso i franchi in maniera esigua e mar.
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