T.M.L'annullamento per difetto di veridicità del riconoscimento
5) effettuato dal padre comporta, anche senza domanda di parte, l'attribuzione del cognome della madre dalla quale sia stato pure riconosciuto; lo stesso avviene nel caso di disconoscimento di paternità.
Il minore adottato assume il cognome dell'adottante6) e lo trasmette ai suoi discendenti (art.27 legge n.184/1983).
7) Il minore adottato in situazioni particolari è sottoposto ad un diverso regime per l'attribuzione del cognome.
Mantenimento o mutamento del cognome. La Corte Costituzionale (7 Febbraio 1994, n.13) ha esattamente affermato che "accanto alla tradizionale funzione del cognome, quale segno identificativo della discendenza familiare, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona". S'è dichiarato illegittimo che il soggetto possa ottenere dal
giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognomeoriginariamente attribuitogli, ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segnodistintivo della sua identità personale (il caso in esame riguarda un minoredenunciato come figlio legittimo, e quindi portante il cognome del padre, cheavrebbe dovuto abbandonare, dopo che l'atto di nascita era stato dichiarato falso,perché non era mai stato contratto matrimonio tra i suoi genitori).
Per quanto riguarda la possibilità di mutamento del cognome, deve rilevarsi che l'art.6 del C.C.afferma che non sono ammessi cambiamenti, aggiunte e rettifiche del cognome, se non nei casi edalla legge. L'art.153 dell'Ordinamento dello stato civile dispone checon le formalità stabilite "chiunque vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farnedomanda al Capo dello Stato per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia esponendo le ragionidella domanda".
Fondamentale,
Per un'identità, è anche l'appartenenza ad una comunità sociale e politica e quindi l'acquisto, per ogni ragazzo che viene al mondo, dello status di cittadino. Per il bambino straniero, c'è l'automatica acquisizione della cittadinanza italiana. È anche nato in Italia, non esiste la possibilità da notare che l'ordinamento 5 Febbraio 1992, n.91 prevede la possibilità per lo straniero d'acquisire la cittadinanza italiana se il padre o la madre, o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado, sono stati cittadini italiani per nascita e lo straniero presta servizio militare o assume un pubblico impiego o risiede al momento del raggiungimento della maggiore età da almeno due anni nel territorio della Repubblica (art.4). L'art.45 del C.C. specifica che il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio annullato o sciolto o ne sonocessati gli effetticivili o comunque i genitori non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. Per la residenza, che è il luogo ove la persona ha dimora abituale, è stato ritenuto dalla giurisprudenza che, nel caso di trasferimento della residenza operata dal genitore affidatario in del divieto contenuto nel provvedimento d'affidamento, il luogo di residenza del minore, violazione ai fini della competenza, è da ritenersi quello dell'attuale residenza del minore. Il minore può ovviamente avere propri beni ed un proprio patrimonio: l'incapacità d'agire gli impedisce d'amministrare direttamente tali beni fino al raggiungimento della maggiore età, salva l'ipotesi, ormai del tutto marginale, di un'emancipazione per matrimonio dopo il compimento dei sedici anni. Nel campo patrimoniale, la potestà genitoriale, e la conseguente rappresentanza legale del minore.è assoluta, al contrario di quanto avviene nell’ambito d’altri diritti di personalità del minore, in cui è largamente prevista dall’ordinamento una capacità anticipata. L’incapacità d’agire non implica un’assoluta preclusione per il minore di compiere atti giuridici: gli atti, anche patrimoniali, posti in essere dal minore, sono sempre produttivi d’effetti giuridici.
La capacità negoziale del minore negli atti minuti della vita quotidiana. La dottrina ha ampiamente riconosciuto che possono essere ritenuti come validi tutta una serie di “atti minuti della vita quotidiana” che il minore pone in essere, anche attraverso disposizioni aventi valore economico: si fa riferimento all’utilizzazione dei pubblici servizi, all’acquisto di beni d’uso quotidiano, all’attività di svago…
possibilità d’utilizzo del risparmio. S’è venuto
Progressivamente riconoscendo anche al minore la possibilità di costituire un proprio risparmio e di poter liberamente disporne. Da qualche tempo, alcuni istituti di credito hanno istituito un particolare rapporto con i minori d'età, costituendo conti correnti giovanili con l'adesione dell'esercente, la potestà e quindi con l'effetto di convalidare il negozio che, pur se contratto da persona incapace, non è nullo, ma solo annullabile.
L'ordinamento consente al minore di ricevere per successione, ma solo con beneficio d'inventario (art. 471). Il problema sorge quando il minore concorre nella successione con altre persone, perché l'eguaglianza delle quote può risolversi in una disuguaglianza sostanziale quando i bisogni sono assai diversi.
Esercizio d'imprese commerciali e partecipazione a società. Il minore non emancipato non può avviare una nuova impresa,
ma può soltanto continuare un'impresa già avviata. La può iniziare partecipazione del minore non emancipato a società è possibile solo se si tratti di società già esistenti. La cultura corrente ed il diritto non hanno avvertito con chiarezza che anche il minore è titolare di quei diritti di libertà riconosciuti ad ogni essere umano, perché indispensabili al proprio sviluppo e, al tempo stesso, alla piena esplicazione della propria personalità sociale. Il tema della libertà del minore è certamente assai delicato, perché strettamente connesso con il tema della funzione educativa del genitore, con il problema dell'estensione della potestà genitoriale, della sua sindacabilità e dell'inevitabile permanenza di poteri coercitivi in capo al genitore in funzione di un adeguato sviluppo del figlio. Il riconoscimento costituzionale dei diritti fondamentali della persona, e lePrecise applicazioni che emergono dalla Convenzione dei diritti del bambino, costituiscono un ulteriore criterio interpretativo nel caso di contrasto tra diritti di libertà del minore e diritto educativo del genitore.
La libertà personale. Appare evidente che anche al minore deve essere garantita in pieno la libertà personale: e non solo nei confronti di membri estranei alla sua famiglia (e tutti i reati a tutela della libertà personale valgono anche per i minori), ma anche nei confronti degli stessi genitori che non possono dilatare i loro poteri di vigilanza ed educazione, fino a comprimere la globale libertà del soggetto in evoluzione.
L'unico problema relativo al diritto alla segretezza della corrispondenza riconosciuto anche al minore, è se tale diritto trovi dei limiti nel contrapposto diritto di vigilanza, di guida e di sostegno, affidato ai genitori. Riteniamo che esista un diritto
Del minore alla segretezza della sua corrispondenza anche nei confronti del genitore.
La libertà di circolazione. Anche al minore è riconosciuta la libertà di circolazione. In particolare è prevista la possibilità d'espatrio, assicurata a tutti i cittadini. Una disciplina anche temporaneo, del minore. È innanzitutto da rilevare che il minore, al compimento dei dieci anni, può avere jure proprio un passaporto individuale: unica cautela, ma solo a garanzia della funzione di protezione e di sostegno che è propria del genitore e finalizzata alla realizzazione d'interessi che sono propri del minore, è che il passaporto non può essere rilasciato al minore senza l'assenso della persona che esercita la potestà e, nel caso d'affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa. Più complessa è la situazione, quando i genitori del minore, legittimi o naturali, sono separati.
e si richieda l'iscrizione del minore sul passaporto di uno dei genitori.d'associazione; libertà di coscienza e di religione.
Libertà di riunione e Il minore ha anche diritto di partecipare ad associazioni, d'essere iscritto a sindacati quando svolga un'attività lavorativa, d'aderire ad un partito politico e di riunirsi con altri cittadini sulla base dei principi costituzionali validi per tutti. I problemi sorgono nell'ambito del rapporto genitore-figlio e quindi nel rapporto, che può diventare antinomico, educazione-libertà. Il genitore deve rispettare le scelte religiose compiute dal figlio senza potergli imporre in modo coercitivo la propria visione religiosa. La giurisprudenza e la dottrina sono state chiamate anche a risolvere i contrasti tra genitori, quando uno dei due intende facilitare un'educazione religiosa del figlio e l'altro no. La nostra Costituzione prevede, in via generale, che tutti hannodiritto di manifestare liberamente il loro pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Nell'ambito familiare, il dovere d'ascolto del minore, e la doverosa adeguata considerazione delle sue opinioni, non è espressamente affermato. L'ordinamento, che esige nel genitore una capacità d'ascolto, prevede anche che la violazione di quest'obbligo può comportare interventi del giudice limitativi o ablativi della potestà genitoriale, quando l'insensibilità alle esigenze del ragazzo comporti per lui conseguenze pregiudizievoli al suo completo sviluppo. L'attuale giurisprudenza sta cercando di valorizzare le opinioni che il minore esprime. Il tema è stato particolarmente affrontato in relazione alla separazione o al divorzio della coppia genitoriale, ed al diritto di visita del genitore non affidatario. Sono certamente molto importanti queste decisioni che riconoscono il diritto del ragazzo di
Potere esprimere la propria opinione e di veder valutato attentamente il suo giudizio sulla
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