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Parte I: Minori e diritto

Cap.1: Un diritto per i minori

Il diritto minorile, che non è altro che “il diritto dei diritti del minore”, nasce da un’esigenza d’attribuire al minorenne delle prime forme di partecipazione. Il minore viene così considerato non solo suddito ma anche cittadino. La Società delle Nazioni approvò, nel 1924, una Dichiarazione dei diritti del fanciullo che, per la prima volta, enunciava alcuni fondamentali diritti che impegnava le comunità nazionali a provvedere ad un adeguato sviluppo umano. Nel 1959, l’ONU elaborò una più puntuale nuova Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Il 20 Novembre 1989 viene approvata in sede ONU la Convenzione sui diritti del fanciullo: delinea in modo organico e sufficientemente completo uno statuto dei diritti del minore, e consente anche che i principi e le norme della Convenzione divengano parte integrante del diritto interno e pienamente operanti nei vari paesi.

Anche la Costituzione Italiana, al contrario dello Statuto Albertino, s’è impegnata a far fronte ai problemi dei minorenni.

  • La Repubblica s’impegna a proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù (Art. 31 comma 2).
  • I genitori hanno prima un dovere e poi un diritto all’educazione dei figli (Art. 30 comma 1).
  • La Repubblica s’impegna ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi (Art. 31 comma 1).
  • Art. 30 comma 1 stabilisce che, anche se nati fuori del matrimonio, i figli hanno pari diritti ed è inaccettabile ogni discriminazione tra figli.
  • In caso d’incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti e riconosce l’obbligo dello stato d’intervenire (Art. 30).
  • Art. 34 diritto allo studio, ricevere adeguate prestazioni educative, diritto a ricevere un determinato contenuto che sia coerente alle promesse di libertà, dignità ed autonomia della persona dalla quale esso scaturisce.
  • S’impone alla Repubblica la cura della formazione dei lavoratori (Art. 35).
  • Stabilire un limite minimo d’età per il lavoro salariato e la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce il diritto alla parità di retribuzione (Art. 37).
  • Diritto all’educazione e all’avviamento professionale degli inabili e dei minorati (Art. 38).

Il diritto può intervenire solo quando le difficoltà del processo di crescita si rendono evidenti, mentre per prevenire tali difficoltà è l’ambiente ordinario di vita del ragazzo che deve sorreggere il processo maturativo, evitando che incomprensioni o fraintendimenti o disimpegni, o peggio sfruttamenti, possano negativamente condizionare, interrompendolo o deviandolo, l’itinerario costruttivo della personalità.

Cap.2: I diritti del minore e la loro tutela

I bisogni dei soggetti in formazione sono essenziali per lo sviluppo della personalità minore, in quanto il loro non appagamento può gravemente compromettere un regolare sviluppo umano. Vi sono vari diritti:

  • Alla vita
  • All’identità
  • Di libertà
  • Alla famiglia
  • Alla propria privacy
  • All’istruzione
  • Alla salute
  • A vedere riconosciuta e rispettata la propria identità
  • Al e nel lavoro
  • Al riposo ed allo svago
  • All’assistenza

Il Novecento è stato definito il secolo dei diritti. L’ossequio alla legge non ci rende schiavi, ma ci consente d’essere tutti autenticamente liberi. Il soggetto in età evolutiva non ha la capacità di percepire chiaramente quali sono i suoi diritti e di pretenderne l’attuazione ma ha anche il bisogno di trovare qualcuno che garantisca e promuova i suoi diritti.

Il ruolo che devono assumere gli operatori dei servizi della comunità non può essere quello di puro sostegno all’utente adulto che chiede spontaneamente aiuto per il figlio, ma deve essere un ruolo assai più pregnante di controllo e di superamento di conflitti intergenerazionali anche nell’ambito familiare e sociale.

Anche il giudice dei minori deve profondamente rivisitare la funzione che è chiamato dall’ordinamento a svolgere e quindi il suo ruolo: le sue metodologie d’intervento e le tipologie dei provvedimenti da adottare non possono non distaccarsi sensibilmente da quelle proprie del giudice che opera in altri settori del diritto.

Anche il bambino è titolare e portatore di diritti e tali diritti sono soggettivi perfetti. Il potere dei genitori non è sui figli ma per i figli. Per realizzare un’efficace tutela e promozione dei diritti dei soggetti in formazione è essenziale una precoce individuazione di tutte quelle situazioni deficitarie o rischiose che possono rendere impossibile un pieno godimento dei diritti che l’ordinamento riconosce.

  • Il rischio non nasce solo da specifiche situazioni d’evidente carenza economica o culturale.
  • Non è accettabile una meccanicistica trasposizione di certe situazioni sociali in situazioni di rischio per il bambino.
  • Si ricordano inoltre le emarginazioni sociali tra cui:
    • I fenomeni immigratori
    • Le culture alternative
  • Tra le relazioni familiari deficitarie ci sono:
    • La famiglia conflittuale
    • La famiglia disgregata
    • La famiglia nevrotica
    • La famiglia centripeta
    • La famiglia centrifuga
    • La famiglia ricattante
    • La famiglia disorientante
    • La famiglia perfezionista
    • La famiglia dell’accumulazione dei beni
    • La famiglia violenta
  • Tra le esperienze fallimentari troviamo:
    • Il fallimento scolastico
    • Il fallimento delle prime esperienze lavorative
    • Il fallimento delle relazioni con l’adulto
    • Il fallimento delle prime esperienze d’inserimento nella comunità dei pari
    • Il fallimento del rapporto con le istituzioni assistenziali

Non è astratto il pericolo che la cultura del rischio produca disadattamento e devianza. Occorre inoltre tener presente che il rischio non può essere espunto totalmente dalla vita del ragazzo perché costituisce uno strumento fondamentale di crescita.

Per l’ordinamento giuridico, la minore età comprende tutti i soggetti tra lo zero ed i diciotto anni. Sempre per l’ordinamento giuridico, la capacità giuridica s’acquista al momento della nascita. L’uomo non dalla natura ma per via del diritto è persona. Una particolare tutela è prevista anche per il soggetto che ha compiuto diciotto anni ma che si ritiene meritevole di un trattamento di protezione e di sostegno differito. Sul piano della responsabilità penale, è previsto che tra i 18 ed i 21 anni il giudice possa applicare la legislazione minorile se una valutazione globale della personalità di vita, rivela che egli, per il suo sviluppo morale ed intellettuale è assimilabile ad un minore.

Pur permanendo la minore età, l’ordinamento consente al minore, in alcuni settori del diritto, la capacità d’autodeterminarsi in alcune scelte della sua vita. L’ordinamento giuridico ha sempre distinto l’attitudine e l’idoneità ad essere soggetto di diritto, ossia la capacità giuridica riconosciuta a tutti perché attributo inseparabile della personalità umana, e ad acquisire ed esercitare da sé i riconosciuti diritti soggettivi o d’assumere col proprio volere doveri giuridici, ossia la capacità d’agire.

Attualmente è prevista la possibilità d’emancipazione del minore solo nel caso di matrimonio: in questo caso l’emancipazione ex lege è automatica. Il curatore sarà il coniuge, se il minore è sposato con persona di maggiore età; se entrambi i coniugi sono minori viene nominato un unico curatore scelto preferibilmente tra i genitori.

L’ordinamento italiano tende ad assicurare eguali diritti ed un’identica promozione e tutela a tutti i cittadini italiani d’età minore. Riconosce anche che esistono situazioni specifiche di particolare debolezza e difficoltà che impongono una tutela rafforzata o comunque più articolata.

L’ordinamento italiano riconosce ai bambini disabili propri diritti, specifiche forme di tutela e condizioni di pari opportunità per lo sviluppo della loro personalità, autonomia e partecipazione sociale. Inizialmente questa normativa s’è sviluppata come risposta ai bisogni d’assistenza delle persone disabili, ma in seguito ha sempre più preso in considerazione le crescenti esigenze connesse al loro inserimento sociale. Nel corso degli ultimi decenni, le condizioni di vita complessive dei bambini disabili sono progressivamente migliorate. Le disposizioni in favore dei bambini disabili trovano la loro magna charta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 104: Legge-quadro per l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

Ai bambini disabili sono assicurate specifiche forme d’assistenza sanitaria:

  • Trattamenti riabilitativi domiciliari, ambulatoriali semiresidenziali o residenziali
  • Assistenza protesica
  • Assistenza farmaceutica
  • Assistenza specialistica
  • Cure all’estero

Alle famiglie dei disabili vengono assicurati dall’ordinamento alcuni interventi socio-assistenziali:

  • Assegni familiari d’importo maggiore in presenza di figli disabili
  • Permessi retribuiti ai genitori lavoratori con figli disabili da 0 a 3 anni (due ore di permesso giornaliero o prolungamento fino a tre anni del periodo d’astensione facoltativa)
  • Permessi retribuiti di tre giorni mensili, anche frazionabili, ai genitori lavoratori con figli disabili d’età superiore a tre anni
  • Benefici fiscali per l’acquisto d’auto, protesi e per il superamento delle barriere nelle abitazioni

Il vero problema è valutare la reale autonomia del soggetto e su questa disegnare modalità d’interventi che ne consentano uno sviluppo ulteriore. Appare giusto riconoscere che questa legge fa fare un significativo passo avanti nella tutela dei minori disabili.

L’ordinamento giuridico riconosce che una particolare attenzione e protezione deve essere assicurata ai minori, specie in età infantile, in caso di detenzione dei loro genitori ed in particolare della madre. Non è del tutto irrilevante il numero di bambini di 0-3 anni che crescono a seguito della madre in strutture carcerarie. Già da alcuni anni l’ordinamento aveva cercato d’affrontare questo problema grave tentando di tutelare il soggetto in formazione. Di recente è stata approvata la legge 8 Marzo 2001, n.40 che in modo assai significativo porta il titolo Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori, che cerca d’individuare e tutelare i diritti del bambino che ha una madre sottoposta ad una misura restrittiva della libertà personale.

Riconosce così il diritto alla necessità di assicurare anche al bambino il godimento d’alcuni diritti fondamentali, ossia quello al mantenimento della sua relazione primaria e quello di poter avere un’educazione ed una socializzazione in ambienti normali di vita. Anche per i bambini, appartenenti a gruppi di nomadi, appare indispensabile una più adeguata politica d’intervento per assicurare uno sviluppo umano ed evitare una devianza che dia luogo solo a risposte di tipo sanzionatorio e di custodia. Il minore zingaro è profondamente lacerato, da un’appartenenza che costruisce la sua identità sociale e l’esigenza d’acquisire alcuni modelli emergenti nella cultura maggioritaria. Particolarmente delicato è il tema della cosiddetta devianza dei minori nomati (piccoli furti): una simile condotta può essere considerata illegale ma non deviante, poiché è coerente con i codici comportamentali della propria comunità.

L’ordinamento italiano riconosce come meritevole di tutela anche il minore che, non essendo cittadino, si trovi comunque in territorio italiano, prevedendo un particolare sostegno al minore straniero che è fuori della sua normale comunità di vita e conseguentemente ha inevitabili problemi d’inserimento e difficoltà d’esistenza che impongono una particolare protezione.

  • Il nostro ordinamento riconosce che la tutela non può essere limitata al solo cittadino, ma deve essere estesa anche agli stranieri. Nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 afferma che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in maniera civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore in Italia, ed il presente testo unico, dispongano diversamente.
  • Per gli stranieri in genere, l’ordinamento giuridico italiano detta alcune norme di carattere generale in maniera di tutela. La legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (legge 31 Maggio 1995, n.218) ha portato notevoli innovazioni in questa disciplina.
  • Significativa è anche la tutela che nei confronti dello straniero in genere, l’ordinamento dispiega per realizzare una certa garanzia contro atteggiamenti discriminatori che possano essere posti nei suoi confronti. La legge 6 Marzo 1998 chiarisce che costituisce discriminazione ogni comportamento che comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
  • Per lo straniero che vive in Italia, è prevista una tutela particolare per il recupero internazionale dei crediti alimentari.
  • Nessuna distinzione di trattamento è prevista nel sistema penale italiano per il minore straniero: è solo da rilevare che per i minori italiani è prevista una nullità del procedimento ove il compimento di un qualsiasi atto processuale non sia preceduto dall’avviso di procedimento all’esercente la potestà. Per i minori stranieri che pongono in essere comportamenti rilevanti penalmente diviene estremamente difficile adottare gli strumenti alternativi alla carcerazione che servono, nei confronti dei minori italiani, per non operare una ghettizzazione e per tentare di realizzare un recupero sociale.

Una particolare attenzione il nostro ordinamento rivolge al fenomeno della massiccia immigrazione nel nostro paese ed alla conseguente necessità di regolamentarla. La disciplina giuridica per un’adeguata tutela della personalità del minore immigrato si sviluppa nell’ambito di settori diversi.

  • Nella Convenzione ONU, l’art.28, nel riaffermare il diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, precisa che in tutti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art.3 della Convenzione sui diritti del fanciullo.
  • Per agevolare il recupero di persone soggetto a sfruttamento da parte di terzi, s’è previsto quando nel corso d’operazioni di polizia, d’indagini o di un procedimento per taluni dei delitti di cui all’art.3 della legge 20 Febbraio 1958, n.75 (legge sulla prostituzione). Il questore rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale, e di partecipare ad un programma d’assistenza ed integrazione sociale.
  • La nuova legge non consente l’espulsione del minore d’anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. Sempre per tutelare il concepito, si prevede che non sia consentita l’espulsione della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede. È in proposito da rilevare che l’art.31 del T.U. dispone che, qualora debba essere disposta l’espulsione del minore, il provvedimento sarà adottato, su richiesta del Questore, dal Tribunale per minorenni e quindi dal giudice specializzato.
  • A parte il diritto al lavoro, si prevedono:
    • Fino al quattordicesimo anno il figlio minore convivente con lo straniero regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o entrambi i genitori, ma al compimento dei quattordici anni gli è rilasciato un permesso per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età (art.31).
    • Al minore straniero che sia stato in affidamento in Italia, ai sensi della legge del 1983 sull’affidamento e l’adozione, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro o sanitari al compimento della maggiore età (art.32).
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BalboFonseca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Musello Margherita.
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