Estratto del documento

Capitolo III – Lo status di figlio legittimo

I diversi tipi di status di filiazione

Filiazione può essere naturale, legittima o adottiva.

  • Legittima: basata sulla procreazione anche assistita e matrimonio.
  • Naturale: avviene senza matrimonio ma con riconoscimento di paternità e maternità.

In assenza di suddetti requisiti, il bambino si trova in stato di abbandono e di adattabilità.

Art 30 Costituzione: dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Stesso diritto hanno i figli non riconosciuti.

Lo status di filiazione muta quando:

  • Attraverso la legittimazione.
  • Attraverso il disconoscimento di paternità.
  • Attraverso l’annullamento del matrimonio.

Ripercussioni negative di tali mutamenti sulla personalità del minore; tali procedimenti sono di competenza del tribunale ordinario e non del TM.

Lo status di figlio legittimo: presunzioni e possesso di stato

  • Figlio legittimo: concepito durante il matrimonio, dopo 180 giorni dalla celebrazione e prima di 300 giorni dall'annullamento, separazione o cessazione degli effetti civili dello stesso.
  • Casi di prematuri sono comunque figli legittimi.
  • Data di nascita risulta dall’atto di nascita redatto anche da un solo genitore.
  • In mancanza di genitori, l'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione e inizia la procedura di adozione.
  • In mancanza di atto di nascita, assume valore il possesso di stato (aver portato il cognome del padre e essere trattato come figlio in ogni occasione).

Il disconoscimento di paternità

  • Ammesso il riconoscimento del figlio naturale anche se i genitori sono già uniti in matrimonio con altra persona.
  • La presunzione di paternità deriva dall’atto di nascita.
  • Prima della riforma del diritto di famiglia, il disconoscimento era attribuito solo al marito.
  • Ora possibile anche per moglie e figlio (se minore, nomina curatore speciale).
  • Utilità: evitare il protrarsi di rapporti indesiderati e squilibri familiari.
  • Presupposto per disconoscimento: litisconsortio di padre, madre e figlio.
  • Termini per il marito: un anno dalla nascita o da quando è venuto a conoscenza della stessa, dell’adulterio o della sua impossibilità a procreare.
  • Termini per la madre: sei mesi dalla nascita (più breve perché la madre è più certa del marito).
  • Azione del curatore per minore: nessuna scadenza.

Il disconoscimento in caso di fecondazione artificiale

  • Inseminazione artificiale omologa: si afferma filiazione legittima se il marito ha dato consenso.
  • Eterologa: se prevale il concetto di verità (corrispondenza tra realtà formale e certezza dei rapporti di filiazione) si ammette il disconoscimento. Secondo il concetto di responsabilità, il marito ha assunto responsabilità e poi manca adulterio. Ovulo di altra donna: si ammette azione di disconoscimento.

Le altre azioni di stato

Lo status di figlio legittimo può mutare, oltre che per disconoscimento:

  • Ipotesi di supposizione di parto, quando la vera madre non è quella che risulta dall’atto di nascita.
  • Ipotesi di sostituzione del neonato. Gravi conseguenze psicologiche per entrambi i minori coinvolti nella sostituzione.
  • Altre situazioni: mancanza di atto di nascita, iscrizione sotto falso nome. Azione di contestazione può essere presentata da chiunque possa avervi interesse.

Capitolo IV – La filiazione naturale

Riconoscimento: ambito di ammissibilità

La filiazione naturale avviene fuori dal matrimonio, ha rilevanza giuridica con atto di riconoscimento (che presuppone capacità di intendere e di volere).

La filiazione naturale non genera, come quella legittima, un solo rapporto con entrambi i genitori, ma rapporti separati con entrambi.

Divieto del riconoscimento dei figli incestuosi, purché genitori a conoscenza del legame di parentela al momento del concepimento. Occorre comunque sempre autorizzazione del giudice che valuta le conseguenze per il minore il cui status di figlio incestuoso potrebbe creare problemi.

La forma del riconoscimento e il valore dei consensi richiesti

Il riconoscimento può essere effettuato:

  • Congiuntamente all'atto di nascita.
  • Testamento.
  • Di fronte a un ufficiale di stato civile.
  • Parroco.

Non ha effetto se manca il consenso del figlio di 16 anni (preservata sua autonomia). In tal caso si ritiene non sia importante per lui.

Gli effetti del riconoscimento e il rapporto con i parenti dei genitori (o genitore)

  • Assunzione di tutti i doveri e diritti, ma senza efficacia retroattiva.
  • Assume il cognome del primo genitore che lo riconosce.
  • Acquisizione del rapporto di parentela con i parenti dei genitori, con preclusioni matrimoniali.
  • Profilo economico: equiparazione ai figli legittimi.

Affidamento dei figli naturali ed esercizio della potestà parentale

  • Potestà parentale spetta ai genitori anche se minorenni, salvo immaturità accertata dal TM.
  • Se i genitori vivono separati, spetta al genitore con cui vive.
  • I poteri del giudice sono più intensi sulla famiglia di fatto (sottrazione della potestà parentale) pur essendo diffusa.
  • In caso di separazione della famiglia di fatto e mancanza di accordo tra i genitori, sempre in primo piano gli interessi del minore.
  • Assegno per il mantenimento dei figli.
  • Diritto di successione nel contratto di locazione.
  • Se riconosciuto dal genitore adulterino, può essere inserito nella sua famiglia se ciò è compatibile con gli interessi dei figli legittimi. Ai sedicenni è richiesto il consenso (discriminante perché in caso di adozione non si chiede).

L’impugnativa del riconoscimento e le conseguenze

Il riconoscimento può essere impugnato:

  • Se chi lo ha effettuato ha subito violenza.
  • Per non veridicità (anche dal figlio stesso).
  • Dal marito.
  • D’ufficio se da indagini risultano fondati motivi (metodo spesso usato per eludere l’adozione).
  • Fecondazione eterologa.

L’invalidazione del riconoscimento fa decadere lo status di figlio naturale, creando problemi se il bambino è già affezionato alla famiglia.

La dichiarazione giudiziaria di maternità o di paternità

  • Il riconoscimento deve essere un atto libero, altrimenti è meglio la dichiarazione di stato di abbandono.
  • Esiste responsabilità penale in caso di abbandono e lesioni causate da esso.
  • Dichiarazione giudiziaria di paternità/maternità presso TM, può anche essere esercitata dal tutore/genitore che esercita potestà.
  • Azione può essere esercitata anche contro gli eredi del presunto genitore.
  • Da dopo riforma del diritto di famiglia 1975 le prove possono essere cercate con qualsiasi mezzo.
  • Azione promossa dal genitore di minore di 16 anni è ammessa solo se finalizzata all'arricchimento della sfera affettiva.
  • Il giudice accerta l’ammissibilità e se ragazzo > 16 anni l’interesse del figlio stesso. Indagini precluse in caso di filiazione incestuosa.
  • Se già esiste status di legittimità si può chiedere mantenimento, educazione e istruzione.

La legittimazione

  • Il figlio naturale può essere riconosciuto e poi legittimato.
  • La prima condizione è essenziale per la legittimazione.
  • Possono essere riconosciuti anche i figli premorti a favore dei loro discendenti.
  • Può essere di 2 tipi: matrimonio e provvedimento del giudice (figli adulterini). Ammesso solo per interesse del figlio.
  • Occorre il consenso del figlio legittimando ma non dei figli già legittimati > 16 anni della famiglia.

Impedimento al matrimonio per cause oggettive o soggettive (mancanza di volontà di uno dei genitori). Presentata dal genitore interessato, in caso di morte dal figlio se la sua volontà risulta da atto o testamento. Cognome: del genitore legittimante.

La legittimazione non comporta necessariamente affidamento al genitore legittimante, il giudice può decidere l’affidamento all’altro per interesse del minore.

Capitolo V – L’affidamento del minore e l’istituto della tutela

Considerazioni generali. Affidamento e adozione

Art 30 Costituzione: genitori hanno il dovere di allevare, istruire ed educare i figli, in caso di incapacità interviene lo stato. L’interruzione del rapporto con la famiglia come rimedio estremo. Intervento pubblico deve mirare al ripristino delle condizioni ideali della famiglia, spesso causate da mancanza di interventi per rimozione di problemi socio-economici.

La legge 184/83 inizia: Il minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia. Lo spirito di ciò non è ergere a mito intoccabile la famiglia ma affermare che questi istituti sono alternativi ad essa, ma non devono diventare alibi alle sue inadeguatezze. Lo spirito della legge 184/83 considera il minore titolare di un diritto e non oggetto di assistenza caritativa. Per famiglia si intende fino ai parenti di quarto grado.

Differenza tra affidamento e adozione:

  • Affidamento temporaneo: non comporta rottura dei rapporti con la famiglia di origine.
  • Presupposto è temporanea inidoneità della famiglia, mentre per l’adozione è l’abbandono soprattutto morale.

Adozione preferibile entro i 3 anni, meglio se nel primo. Dovrebbe essere un caso eccezionale per bambini superiori ai 3 anni.

L’art 403 del codice civile

Quando un minore è abbandonato moralmente e materialmente, in luoghi insalubri, con persone negligenti o immorali, la pubblica autorità lo colloca in un luogo sicuro. La norma ha carattere provvisorio e urgente. Trattasi di provvedimenti tutelari urgenti che esulano da quelli emessi dal presidente del TM durante il procedimento di adozione.

Affidamenti extra legge 184/83: criterio della ‘fonte’ dai quali essi traggono origine

  • Privati: distacchi dalla famiglia a scopo educativo (studio, turismo) hanno carattere emancipatorio. L’affidamento a parenti entro il quarto grado non ha vincoli temporali. In caso non si tratti di parenti, se il periodo è superiore a 6 mesi, genitore e affidatari devono avvisare il giudice tutelare. In caso contrario il genitore può perdere la potestà sul figlio.
  • Giurisdizionali: proposta di affidamento del tutore, sentire il minore se ha compiuto 10 anni. Delibera del giudice tutelare che stabilisce il luogo dove il minore deve essere allevato. Viene preferito un parente o un'altra famiglia. In caso di famiglia conflittuale, il collegio o una realtà di tipo familiare è da preferirsi perché l'affettività del bambino si indirizza verso compagni ed educatori.

Il primo comma dell’art.2 della legge 184/83

Il minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo può essere temporaneamente affidato a una famiglia preferibilmente con altri bambini (per evitare che i genitori affidatari tendano a sostituirsi alla famiglia d’origine), persona singola o comunità (con figura maschile e femminile) in attesa del reinserimento nella famiglia di origine. Mai interrompere i rapporti con la famiglia d’origine. La normativa non indica limiti nella durata. Non troppo lungo per non pregiudicare il reinserimento.

  • Fino a sei mesi l'affido è gestito liberamente dai genitori.
  • Fino a tre anni disposto dal servizio e reso esecutivo dal giudice tutelare.
  • Oltre si ricorre a quello giudiziario disposto dal TM.

Comunità familiare preferibilmente nello stesso quartiere, in appartamento normale.

Il ricovero in istituto

Soluzione estrema. Spesso anche strutture di piccole dimensioni conservano modelli organizzativi degli istituti. L’istituto soddisfa necessità materiali ma non di costruzione della personalità e autonomia. Ambiente anonimo che non permette rapporti affettivi strutturanti. Non sviluppa spirito critico ma passività eccessiva o aggressività. Il ragazzo lo vive come emarginazione.

L’affidamento consensuale

Se c’è consenso scritto dei genitori, è disposto dal servizio locale (sindaco o assessore comunale all’assistenza, direttore ASL), reso esecutivo dal giudice tutelare. Si sente il minore se ha compiuto 12 anni o anche meno se opportuno. Sempre meglio sentirlo visto che il provvedimento è a suo favore.

Selezione degli affidatari e loro costante formazione. Il giudice tutelare non entra nel merito della scelta effettuata dai servizi sulle modalità e programma di affidamento ma si limita a verificarne la regolarità (consenso, temporaneità dell’inidoneità, parere del minore).

L’affidamento non consensuale

Se manca il consenso dei genitori o del tutore provvede il TM. Le caratteristiche dell’istituto sono le stesse, il provvedimento del TM sostituisce solo il consenso mancante.

La cessazione dell’affidamento: scadenza del termine e proroga

Tre cause per la cessazione:

  • Cessazione della difficoltà temporanea.
  • Se la prosecuzione reca pregiudizio al minore, per esempio cattivi rapporti con la famiglia.
  • Superamento del periodo di tempo presumibilmente previsto entro il quale le difficoltà dovrebbero risolversi.

Se alla naturale scadenza sussistono difficoltà nella famiglia di origine? Proroghe indiscriminate causano dereponsabilizzazione di disimpegno per giudici e servizi locali rispetto al dovere di attivarsi nelle loro competenze. Praticamente a scadenza non vi è proroga ma nuovo affidamento anche se alle stesse persone.

I poteri degli affidatari e relative responsabilità

  • Cura, mantenimento ed educazione dell’affidato. No gestione patrimonio e rappresentanza legale.
  • Ai genitori spetta dare indicazioni e decisioni fondamentali per la vita del figlio (interventi medici, scelta scuola, lavoro, espatrio, religione).
  • In caso di disaccordo tra famiglia e affidatari su problemi importanti si rivolge al TM.

La famiglia affidataria può usufruire di assegni familiari e prestazioni previdenziali, detrazioni di imposta.

L’istituto della tutela

Il giudice tutelare sovrintende alla tutela dei minori con genitori morti o che non possono esercitare la potestà.

  • Può convocare il tutore e dare istruzioni su interessi morali e patrimoniali del minore.
  • Nomina un tutore nel caso non vi siano parenti in grado di farlo. Il tutore può essere anche un ente di assistenza.
  • Emette provvedimenti urgenti per la cura del minore e del patrimonio.
  • Nomina un curatore speciale se il minore è in conflitto di interessi con il tutore.
  • Rimuove il tutore dall’ufficio se negligente o in caso di abuso di poteri contro gli interessi del minore.

Capitolo VI – L’adozione del minore

L’adozione piena o legittimante: considerazioni generali

  • Istituto volto a garantire una famiglia al minore, non il contrario!
  • Rottura di ogni precedente rapporto di filiazione, acquisizione dello status di figlio legittimo.
  • I genitori soddisfano in primo luogo una loro esigenza, ecco perché vanno attentamente valutate le famiglie sotto il profilo psicologico e formate.
  • Il compito dei genitori adottivi non è sostituirsi a quelli biologici ma offrire un’alternativa di vita migliore al minore.

L’aspetto formale della situazione di abbandono: le persone tenute ad assistere

  • Individuazione della situazione di abbandono è tema centrale nell'adozione.
  • La procedura di adozione si articola in: fase sostanziale (stato di abbandono) e fase processuale (dichiarazione di adottabilità).
  • Stato di abbandono materiale e morale da parte dei genitori o parenti tenuti a provvedervi.
  • Sussiste anche quando il bambino è assistito da genitori che non lo hanno riconosciuto.
  • Un caso a sé è il figlio adottivo abbandonato dagli adottanti; la revoca dell’adozione legittimante non è ammessa dalla legge.

Fase sostanziale di abbandono

  • Privazione morale e materiale che compromette in modo grave lo sviluppo psicofisico del bambino, non derivante da forza maggiore transitoria (es. tossicodipendenza, malattia mentale).
  • Valutazione di esperti psicologi e delle relazioni familiari.
  • L’interesse del minore è al primo posto, l’adozione non ha scopo sanzionatorio verso la famiglia con comportamento pregiudizievole.
  • Per stato di abbandono si intende anche situazione nell’ambito della famiglia (no abbandono materiale) che nuoce allo sviluppo psicofisico del minore.
  • Privilegiare la famiglia di origine, modeste condizioni economiche culturali, disordine caratteriale, rapporto educativo non completo, non sono motivo per la dichiarazione dello stato di abbandono.
  • Art 30 costituzione: se la famiglia non può, interviene lo stato, ma non levando il bambino!
  • Alcuni studiosi affermano che per quanto disastrata una famiglia è per il bambino un punto di riferimento.
  • Attenzione al giudizio, a volte i modelli educativi sono differenti e possono indurre il giudicante a pensare che non siano idonei quando è solo una questione culturale: l'Italia è ricca di culture diverse.

I requisiti degli adottanti

  • Coniugi sposati o conviventi da almeno 3 anni.
  • Idonei all’educazione, importante valutazione delle persone effettuata da psicologi.
  • Età almeno 18 anni maggiore e non più di 40.
  • La Corte costituzionale è intervenuta, sentenza 1988, dichiarando illegittimo il limite di 40 anni.
  • Utile in caso di adozione di più fratelli.
  • Convenzione di Strasburgo 1967 ratificata in Italia permette adozione anche a persona singola.
  • Su questo ultimo punto, poiché le coppie richiedenti superano i minori disponibili, si preferisce favorire le coppie per offrire una famiglia completa al minore.
  • Viene attribuita stabilità anche alla coppia convivente anche se si presume che il matrimonio sia una situazione più stabile. Meglio di una coppia sposata ma conflittuale.
  • Importante la salute dei genitori adottivi, no malattie infettive.
  • Capacità di mantenimento del minore, l’adozione non deve garantire una famiglia ricca al minore.

Il consenso e l’audizione del minore

  • Abolito limite di età per l’adottando.
  • Minore che ha compiuto 14 anni deve esprimere consenso all'adozione.
  • Il consenso è presupposto necessario ma...
Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 34
Legislazione  minorile e diritto di famiglia - Diritto minorile Pag. 1 Legislazione  minorile e diritto di famiglia - Diritto minorile Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legislazione  minorile e diritto di famiglia - Diritto minorile Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legislazione  minorile e diritto di famiglia - Diritto minorile Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legislazione  minorile e diritto di famiglia - Diritto minorile Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legislazione  minorile e diritto di famiglia - Diritto minorile Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legislazione  minorile e diritto di famiglia - Diritto minorile Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Legislazione  minorile e diritto di famiglia - Diritto minorile Pag. 31
1 su 34
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione minorile e diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bonfiglioli Antonio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community