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CAPITOLO III – LO STATUS DI FIGLIO LEGITTIMO

1-I diversi tipi di status di filiazione

Filiazione naturale, legittima o adottiva.

  Legittima è basata sulla procreazione anche assistita + matrimonio

 Naturale no matrimonio ma riconoscimento paternità e maternità

In mancanza suddetti requisiti bambino si trova in stato di abbandono e di adattabilità

 Art 30 Costituz. Dovere genitori mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori dal

 matrimonio. Stesso diritto hanno i figli non riconosciuti.

Lo status di filiazione muta quando:

  Attraverso la legittimazione

 Attraverso il disconoscimento di paternità

 Attraverso l’annullamento del matrimonio

Ripercussione negativa di tali mutamenti su personalità minore, tali procedim sono di

 competenza del tribunale ordinario e no TM.

2-Lo status di figlio legittimo: presunzioni e possesso di stato

 Figlio legittimo concepito durante il matrimonio, dopo 180 giorni dalla celebrazione e prima

di 300 gg da annullam, separaz, cessaz effetti civili dello stesso.

 Casi di prematuri sono comunque figli legittimi.

 Data di nascita risulta dall’atto di nascita redatta anche da un solo genitore

 In mancanza genitori ufficiale stato civile provvede alla registrazione e inizia procedura

adozione.

 In mancanza di atto di nascita assume valore possesso di stato(aver portato cognome

padre, trattato come figlio in ogni occasione).

3-Il disconoscimento di paternità

 Ammesso riconoscimento del figlio naturale anche se genitori già uniti in matrimonio con

altra persona.

 La presunzione di paternità deriva da atto di nascita

 Prima della riforma del diritto di famiglia disconoscimento attribuita solo a marito.

 Ora possibile anche per moglie e figlio(se minore nomina curatore speciale)

 Utilità: evitare il protrarsi di rapporti indesiderati e squilibri familiari

rancori

 Presupposto per disconoscimento: litisconsortio di padre,madre e figlio.

 Termini per il marito: un anno dalla nascita o da quando è venuto a conoscenza della

stessa o dell’adulterio o della sua impossibilità a procreare.

 Termini per la madre: sei mesi dalla nascita(più breve xchè madre + certa del marito)

 Azione del curatore per minore no scadenza

4-Il disconoscimento in caso di fecondazione artificiale

 Inseminazione artificiale

Omologa: si afferma filiazione legittima se marito ha dato consenso

o Eterologa: se prevale il concetto di verità(corrispondenza tra realtà formale e

o certezza dei rapporti di filiazione) si ammette il disconoscimento. Secondo concetto

di responsabilità marito ha assunto resp.tà e poi manca adulterio!

Ovulo di altra donna: si ammette azione di disconoscimento.

o

5-Le altre azioni di stato

Lo status di figlio legittimo può mutare, oltre che per disconoscimento:

  Ipotesi di supposizione di parto, quando la vera madre non è quella che risulta

dall’atto di nascita

 Ipotesi sostituzione del neonato.Gravi conseguenze psicologiche per entrambi i

minori coinvolti nella sostituzione

 Altre situazioni: mancanza atto di nascita, iscrizione sotto falso nome.

Azione di contestazione può essere presentata da chiunque possa avervi interesse.

CAPITOLO IV – LA FILIAZIONE NATURALE

1-Riconoscimento: ambito di ammissibilità

 La filiazione naturale avviene fuori dal matrimonio, ha rilevanza giuridica con atto di

riconoscimento(che presuppone capacità di intendere e di volere).

La filiazione naturale non genera, come quella legittima, un solo rapporto con entrambi i

 genitori ma rapporti separati con entrambi.

 Divieto del riconoscimento dei figli incestuosi, purchè genitori a conoscenza del legame di

parentela al momento del concepimento.

Occorre comunque sempre autorizzaz. Giudice che valuta conseguenze per minore il cui

 status di figlio incestuoso potrebbe creare problemi.

2-La forma del riconoscimento e il valore dei consensi richiesti

Il riconoscimento può essere effettuato:

 Congiuntamente atto di nascita

 Testamento

 Di fronte a ufficiale stato civile

 Parroco

No effetto se manca consenso del figlio di 16 anni(preservata sua autonomia). In tal caso si

 ritiene non sia importante per lui.

3-Gli effetti del riconoscimento e il rapporto con i parenti dei genitori(o genitore)

Assunzione di tutti i doveri e diritti, no efficacia retroattiva

 Assume cognome del primo genitore che lo riconosce

 Acquisizione rapporto di parentela con parenti dei genitoripreclusioni matrimoniali!

Profilo economico: equiparaz a figli legittimi

4-Affidamento dei figli naturali ed esercizio della potestà parentale

Potestà parentale spetta ai genitori anche se minorenni salvo immaturità accertata dal TM.

 Se genitori vivono separati spetta al genitore con cui vive.

 I poteri del giudice sono più intensi sulla famiglia di fatto(sottrazione potestà parentale) pur

 essendo diffusa.

caso di separazione famiglia di fatto e mancanza di accordo tra i genitori, sempre in primo

 piano interessi del minore.

Assegno per mantenimento figli

 Diritto di successione nel contratto di locazione.

 Se riconosciuto dal genitore adulterino può essere inserito nella sua famiglia se ciò compatibile

 con interessi figli legittimi. Ai sedicenni richiesto consenso(discriminante perché in caso di

adozione non si chiede).

5-L’impugnativa del riconoscimento e le conseguenze

Il riconoscimento può essere impugnato :

 Se chi lo ha effettuato ha subito violenza

 Per non veridicità(anche dal figlio stesso)

 Dal marito

 D’ufficio se da indagini risultassero fondati motivi(metodo spesso usato per eludere

 l’adozione)

Fecondazione eterologa

L’invalidaz del riconoscimento fa decadere lo status di figlio naturale, problema se bambino già

 affezionato alla famiglia.

6-La dichiarazione giudiziaria di maternità ò di paternità

Il riconoscimento deve essere atto libero, altrimenti meglio dichiarazione di stato di

 abbandono.

In ogni caso esiste responsabilità penale in caso di abbandono e lesioni causate da esso.

 dichiaraz giudiziaria di patern/matern presso TM, può anche essere esercitata dal

 tutore/genit che esercita potestà.

Azione può esercitarsi anche vs eredi presunto genitore

 Da dopo rif. Dir famiglia 1975 le prove possono essere cercate con qsiasi mezzo.

 Azione promossa da genitore di minore di 16 è ammessa solo se finalizzata

 all’arricchimento della sfera affettiva.

Il giudice accerta l’ammissibilità e se ragazzo > 16 anni l’interesse del figlio stesso

 Indagini precluse in caso di filiazione incestuosa.

 Se già esiste status di legittimità si può chiedere mantenimento, educazione e istruzione.

7-La legittimazione

Il figlio naturale può essere riconosciuto e poi legittimato

 La prima condizione è essenziale per la legittimazione

 Possono essere riconosciuti anche i figli premorti a fav dei loro discendenti

 Può essere di 2 tipi

 Matrimonio

 Provvedimento del giudice(figli adulterini). Ammesso solo x interesse del figlio. Occorre

 consenso figlio legittimando ma non dei figli già legittimati >di 16 della famiglia.

Impedimento al matrimonio per cause oggettive o soggettive(mancanza di volontà di

uno dei genitori).

presentata dal genitore interessato, in caso di morte dal figlio se la sua volontà risulta da

 atto o testamento.

Cognome: del genitore legittimante.

 La legittimazione non comporta necessariamente affidamento al genitore legittimante,

 giudice può decidere affidamento all’altro per interesse del minore.

CAPITOLO V – L’AFFIDAMENTO DEL MINORE E L’ISTITUTO DELLA

TUTELA

1-Considerazioni generali. Affidamento e adozione

Art 30 Costituz: genitori hanno dovere di allevare, istruire, educare figli, in caso di

 incapacità interviene lo stato.

L’interruzione del rapporto con la famiglia come rimedio estremo.

 Intervento pubblico deve mirare ripristino condiz ideali famiglia, spesso causate da

 mancanza di interventi per rimoz. problemi socio-economici

 .

La legge 184/83 inizia : Il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia Lo

spirito di ciò non è ergere a mito intoccabile la famiglia ma affermare che qs istituti sono

alternativi ad essa ma non devono diventare alibi alle sue inadeguatezze.

 Lo spirito della legge 184/83 considera minore titolare di un diritto e non oggetto di

assistenza caritativa.

Per famiglia sin intende fino ai parenti di quarto grado

 Differ tra affidamento e adozione:

 Affidamento temporaneo

 Non comporta rottura rapporti con famiglia di origine

 Presupposto è temporanea inidoneità della famiglia, mentre per l’adozione è

 l’abbandono soprattutto morale.

Adozione preferibile entro i 3 anni, meglio se nel primo. Dovrebbe essere un caso

 eccezionale per bambini sup. 3 anni.

2-L’art 403 del codice civile

 Quando minore abbandonato moralmente e materialm , luoghi insalubri, persone negligenti,

immorali, pubblica autorità lo colloca in luogo sicuro.

La norma ha carattere provvisorio e urgente

 Trattasi di provvedim tutelari urgenti che esulano da quelli emessi dal presidente del TM durante procedim

 adozione

3-Affidamenti extra legge184/83: criterio della ‘fonte’ dai quali essi traggono origine

Privati

Distacchi dalla famiglia a scopo educativo(studio, turismo) hanno carattere emancipatorio.

L’affidamento a parenti entro quarto grado non ha vincoli temporali.

In caso non si tratti di parenti, se periodo 6 mesi, genitore e affidatari devono avvisare giudice

>

tutelare. In caso contrario genitore può perdere potestà su figlio.

Giurisdizionali

Proposta di affidamento del tutore

Sentire minore se ha compiuto 10 anni

Delibera giudice tutelare che stabilisce luogo dove minore deve essere allevato.

Viene preferito parente o altra famiglia. In caso di famiglia conflittuale il collegio o realtà di tipo

familiare è da preferirsi perché affettività bambino si indirizza vs compagni e educatori.

4-Il primo comma dell’art.2 l184/83

 Il minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo può essere temporaneamente

affidato a famiglia preferibilmente con altri bambini(per evitare che i genit affidatari tendano a

sostituirsi alla fam d’origine), persona singola o comunità(con figura masch e femm) in attesa

del reinserimento nella famiglia di origine.

Mai interrompere rapporti con famiglia d’origine

 Normativa non indica limiti nella durata. Non troppo lungo per non pregiudicare reinserimento.

 Fino a sei mesi affido gestito liberamente da genitori

 Fino tre anni disposto dal servizio e reso esecutivo da giudice tutelare

 Oltre si ricorre a quello giudiziario disposto dal TM

Comunità familiare preferibilmente nello stesso quartiere, in appartamento normale.

5-Il ricovero in istituto

 Soluzione estrema .

Spesso anche strutture di piccole dimensioni conservano modelli organizzativi degli istituti.

 Istituto soddisfa necessità materiali ma non di costruzione della personalità e autonomia.

 Ambiente anonimo che non permette rapporti affettivi strutturanti. Non sviluppa spirito critico

ma passività eccessiva o aggressività. Ragazzo lo vive come emarginazione.

6-L’affidamento consensuale

 Se c’è consenso scritto dei genitori è disposto dal servizio locale (sindaco o assessore

comunale all’assistenza, direttore ASL), reso esecutivo da giudice tutelare.

Si sente minore se ha compiuto 12 anni o anche meno se opportuno. Sempre meglio

 sentirlo visto che il provvedimento è a suo favore.

 Selezione degli affidatari e loro costante formazione.

Il giudice tutelare non entra nel merito della scelta effettuata dai servizi sulle modalità e

 programma di affidamento ma si limita a verificarne la regolarità(consenso, temporaneità

dell’inidoneità, parere del minore).

7-L’affidamento non consensuale

Se manca consenso genitori o tutore provvede TM.

 Le caratteristiche dell’istituto sono le stesse, il provvedimento del TM sostituisce solo il

 consenso mancante.

8-La cessazione dell’affidamento: scadenza del termine e proroga

3 cause per la cessazione:

 cessazione della difficoltà temporanea

o la prosecuzione reca pregiudizio al minore, es cattivi rapporti con la famiglia

o superamento del periodo di tempo presumibilmente previsto entro il quale le

o difficoltà dovrebbero risolversi.

Se alla naturale scadenza sussistono difficoltà nella fam di origine? Proroghe indiscriminate

 fam origine, desiderio degli affidatari di espropriare figli ai genitori.

deresponsabilizzazione

di disimpegno per giudici e servizi locali rispetto al dovere di attivarsi nelle loro

Causa

competenze.

Praticamente a scadenza non vi è proroga ma nuovo affidamento anche se alle stesse

persone.

9-I poteri degli affidatari e relative responsabilità

Cura, mantenimento ed educazione dell’affidato

 No gestione patrimonio e rappresentanza legale .

Ai genitori spetta dare indicazioni e decisioni fondamentali per la vita del figlio(interventi

 medici, scelta scuola,lavoro, espatrio, religione)

In caso di disaccordo tra famiglia e affidatari su problemi importanti si rivolge al TM.

Fam affidataria può usufruire di assegni familiari e prestazioni previdenziali, detrazioni di imposta.

10-L’istituto della tutela

Giudice tutelare sovrintende tutela minori con genitori morti o che non possono esercitare

 potestà.

Può convocare tutore e dare istruzioni su interessi morali e patrimoniali minore.

 Cosa fa giudice tutelare?

 Nomina tutore nel caso non vi siano parenti in grado di farlo. Tutore può essere

o anche ente di assistenza.

Emette provvedimenti urgenti per cura minore e patrimonio

o Nomina curatore speciale se minore in conflitto di interessi con tutore.

o Rimuove tutore dall’ufficio se negligente, abuso di poteri contro interessi minore

o

CAPITOLO VI – L’ADOZIONE DEL MINORE

1-L’adozione piena o legittimante:considerazioni generali

 Istituto volto a garantire una famiglia al minore, non il contrario!

 rottura ogni precedente rapporto di filiazione, acquisiz status figlio legittimo.

 genitori soddisfano in primo luogo una loro esigenza, ecco perchè vanno attentamente valutate

le famiglie sotto profilo psicologico e FORMATE.

 compito dei genitori adottivi non è sostituirsi a quelli biologici ma offrire un’alternativa di vita

migliore al minore.

2-L’aspetto formale della situazione di abbandono: le persone tenute ad assistere

 Individuazione della situazione di abbandono è tema centrale adozione.

 La procedura di adozione si articola in

Fase sostanziale(stato di abbandono)

o Fase processuale(dichiaraz di adottabilità)

o

 Stato di abbandono materiale e morale da parte genitori o parenti tenuti a provvedervi.

 Sussiste anche quando bambino assistito da genitori che non lo hanno riconosciuto.

 Caso a sé, figlio adottivo abbandonato dagli adottanti; la revoca dell’adozione legittimante non

è ammessa dalla legge

3-Fase sostanziale di abbandono

 Privazione morale e materiale che compromette in modo grave lo sviluppo psico fisico del

bambino, non derivante da forza maggiore transitoria(es. tossicodipendenza, malattia mentale)

 Valutazione di esperti psicologi e delle relazioni familiari.

 L’interesse del minore al primo posto, l’adozione non ha scopo sanzionatorio vs famiglia con

comportamento pregiudizievole.

 Per stato di abbandono si intende anche situazione nell’ambito della famiglia(no abbandono

materiale) che nuoce allo sviluppo psico fisico del pupo.

 Privilegiare famiglia origine, modeste condiz economiche culturali, disordine caratteriale,

rapporto educativo non completo, non sono motivo per dichiaraz stato di abbandono.

 Art 30 costituz. Se fam non può stato interviene, ma non levando bambino!

 Alcuni studiosi affermano che per quanto disastrata una famiglia è per il bambino un punto di

riferimento.

 Attenzione al giudizio, a volte i modelli educativi sono differenti e possono indurre il giudicante

a pensare che non siano idonei quando è solo una questione culturale: Italia ricca di culture

diverse.

4-I requisiti degli adottanti

Coniugi sposati o conviventi da almeno 3 anni

 Idonei all’educazione, importante valutazione delle persone effettuata da psicologi.

 Età almeno 18 anni maggiore e non più di 40.

 Corte costituzionale intervenuta, sentenza 1988, dichiara illegittimo limite 40 anni.

 Utile in caso di adozione di più fratelli.

 Convenzione di Strasburgo 1967 ratificata in Italia permette adozione anche a persona

 singola.

Su qs ultimo punto, poiché le coppie richiedenti superano i minori disponibili, si preferisce

 favorire le coppie per offrire famiglia completa a minore.

Viene attribuita stabilità anche alla coppia convivente anche se si presume che il

 matrimonio sia una situazione + stabile. Meglio di una coppia sposata ma conflittuale.

Importante salute genitori adottivi, no malattie infettive.

 Capacità di mantenimento del minore, l’adozione non deve garantire una famiglia ricca al

 minore.

5-Il consenso e l’audizione del minore

Abolito limite di età per l’adottando

 Minore che ha compiuto 14 anni deve esprime consenso a adozione.

 Consenso è presupposto necessario ma

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione minorile e diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bonfiglioli Antonio.
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