Diritto matrimoniale
Capitolo 1 – Nozioni e riflessioni introduttive
Il termine “matrimonio” deriva da madre e indica come nella coscienza diffusa in ogni tempo il medesimo si riferisca ad un’organizzazione che ha una propria funzionalità: quella di provvedere ai figli, anzitutto alla loro procreazione. Il rilievo risulta anche dal derivativo di padre, cioè da “patrimonio” che indicava, originariamente, il “complesso di beni appartenenti ad una singola persona”, detto dai romani anche “res familiares”, il cui evidente scopo era di soddisfare alle necessità degli stessi figli e della madre, in pratica della “famiglia”.
Il matrimonio non può essere considerato, e mai lo è stato, una semplice unione fisica o sentimentale in tutto lasciata alla libera disponibilità dei coniugi, ma al contrario, richiede una regolamentazione che lo traduca in istituto giuridico qualificato da caratteristiche vincolanti di fronte alla comunità (la prima delle quali pare essere la stabilità).
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha indicato le finalità del matrimonio:
- La procreazione
- Il bene singolare e mutuo dei coniugi
La relazione matrimoniale deriva da una scelta individuale privata e intercorre tra chi la compie tramite il consenso matrimoniale e i loro figli. Sostanzialmente realtà di un sistema o, ancor meglio, di un’istituzione originariamente composta dai soli coniugi che non muta di caratteristiche qualitative quando viene completata dai figli. Questi ultimi, infatti, si inseriscono in un processo dinamico già qualificato di essenzialità che tramite loro trova la sua pienezza.
Il negozio matrimoniale che determina il vincolo può essere ricondotto alla figura del sinallagma in termini relativi, perché il consenso matrimoniale comporta conseguenze ulteriori rispetto al duale dei coniugi e allo stesso plurale della famiglia. Il Concilio ha precisato che la comunione coniugale è stata fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie volte a disegnare un istituto ispirato al modello dell’unione di Cristo con la Chiesa. La regola esige che il matrimonio sia monogamico, indissolubile e fondato sulla piena fedeltà dei coniugi.
Negli ordinamenti giuridici diversi da quello canonico è possibile distinguere le norme di diritto matrimoniale secondo la loro natura ed in ragione della forma secondo la quale sono prodotte. Mediante il primo criterio si individueranno delle norme che, a differenza delle altre, sono componente sostanziale di un sistema, poiché la loro presenza o assenza incide sui principi primi.
Con il secondo criterio si distinguono le norme di diritto matrimoniale per essere alcune di esse informate da peculiare posizione giuridica gerarchica in un dato momento storico, pur restando suscettibili di declassamento o di promozione.
Le norme canoniche relative al matrimonio sono caratterizzate dalla presenza di punti fermi voluti dalla Divinità e sono perciò suscettibili di una sola distinzione, poiché alcune di esse vanno annoverate nell’ambito del diritto divino e altre in quello del diritto ecclesiastico. Le prime sono assolutamente inderogabili per la fonte da cui promanano e una loro negazione comprometterebbe la continuità dello stesso ordinamento ecclesiale. Le seconde sono, invece, suscettibili di riforma o di abrogazione in dipendenza da valutazioni rimesse al prudente apprezzamento del legislatore umano.
Risulta allora evidente, come, in materia matrimoniale, la sovranità del legislatore ecclesiastico conosca dei limiti che sono peculiari rispetto alla logica di ogni altro ordinamento. Le norme matrimoniali ecclesiastiche vanno considerate quasi un completamento di quelle d’origine divina: tale completamento non può incidere, tuttavia, sul nucleo essenziale dell’istituto matrimoniale.
Il matrimonio canonico affonda le sue radici nel diritto divino, sia naturale che positivo, dal quale ripete le note distintive e le condizioni di validità essenziali. Proprio al rispetto di tali norme e condizioni è legata l’evoluzione del diritto ecclesiastico. È necessario procedere ad una demarcazione tra le diverse disposizioni, qualificandole secondo le indicate fonti. In proposito si sono formulate tre ipotesi:
- L’interprete può trovarsi di fronte ad un intervento dell’autorità ecclesiastica diretto a porre una disposizione cogente il cui contenuto sia chiaramente fatto discendere dalla volontà divina. In questo caso la qualificazione e la gerarchizzazione della norma non presenteranno particolari difficoltà.
- Laddove l’autorità della Chiesa procede nella ricognizione e nell’interpretazione della volontà divina, senza tradurla, almeno compiutamente, in una norma giuridica vera e propria, l’interprete dovrà considerare se a tal genere di pronunce vada attribuito valore ed eventualmente quale tipo di valore. Il problema sta, in pratica, nella possibilità di annoverare tali pronunce tra le fonti del diritto.
- La terza ipotesi prevede la mancanza di interventi autoritativi riguardo una materia ritenuta oggetto di regolamentazione per opera della volontà divina. A tal proposito si dovrà stabilire se e come l’interprete possa ricevere tale volontà, traendone le conseguenze necessarie per la soluzione dei casi concreti.
Diritti soggettivi dei fedeli cristiani: la Chiesa ha ritenuto e ritiene di procedere alla ricognizione di tali diritti, ovvero la capacità giuridica matrimoniale che questi comportano, disciplinandone l’espansione o l’esercizio nei contorni, variabili, di una capacità d’agire specificata dal diritto ecclesiastico. Non è facile procedere alla qualificazione degli interventi operati dalla Chiesa: questi possono essere collocati nell’ambito del diritto ecclesiastico o in quello meramente dichiarativo del diritto divino. Da parte sua il Codex prescrive la necessità di procedere all’interpretazione e all’applicazione del diritto matrimoniale senza disattendere lo ius vetus. Sostanzialmente l’analisi dei diversi interventi ecclesiali sul matrimonio dovrà essere orientata alla ricognizione e all’applicazione della normativa vigente.
La funzione della Romana Rota: a questa compete di essere “costantemente vigilante nel riconoscimento degli aspetti umani, sempre più emergenti nello sviluppo della convivenza sociale, versi i quali l’astratta applicazione della norma giuridica si tempera e si nobilita con la saggezza di più complesse e accurate indagini e di più equi e talvolta perfino indulgenti procedimenti”.
I risultati di quest’opera, e specialmente quelli delineati dalla Rota, nella sua funzione di Tribunale Apostolico, significano interpretazione del diritto vigente nei riferimenti alle indicate radici dello ius vetus e alle sue evoluzioni; per questo motivo tali interventi vanno annoverati tra le fonti di cognizione delle quali il canonista deve attingere con scrupolosa attenzione.
De matrimonio
Can. 1055 - §1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.
Can. 1056 - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.
«Tria bona» (= tre fini):
- «Bonum prolis»: disponibilità dei coniugi alla procreazione, quindi agli atti coniugali fecondi;
- «Bonum fidei»: totale donazione reciproca dei coniugi;
- «Bonum sacramenti»: principio dell’indissolubilità del vincolo.
Il bene dei coniugi e la procreazione ed educazione dei figli costituiscono i fini del matrimonio.
«Matrimonium in fieri»: sta ad indicare l’atto mediante il quale i nubenti pongono in essere il loro rapporto di coniugo e danno vita alla famiglia. Tale atto si rende concreto nello scambio del consenso espresso secondo una forma determinata e in assenza di impedimenti previsti dal diritto. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un «matrimonium in facto»: can. 1055 §2. - valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento. Il citato canone lo qualifica come contratto.
La correlazione matrimonio-contratto può risultare opportuna per evidenziare come il rapporto matrimoniale trovi fonte essenziale ed insostituibile nello scambio del consenso degli sposi, senza che, in merito, abbia a rilevare il concorso della volontà ordinamentale. Il «matrimonium in facto» risulta essere lo svolgimento del “foedus”, cioè la protezione nell’esistente relazionale del matrimonium in fieri, dello scambio del consenso e delle relative peculiarità. Il matrimonium in fieri dei non battezzati non ha la caratteristica dell’elevazione soprannaturale operata dal Cristo tra i mezzi di grazia, ma è privo, per la Chiesa, di rilevanza giuridica: non è sacramento, ma non per questo è privo di sacertà.
In contrapposto al matrimonium sacramentum la tradizione canonistica definisce il matrimonio degli infedeli “legitimum quod legitimo consensu contrahitur”. Infatti tale matrimonio, oltreché dal diritto divino, trova regolamentazione nelle leggi poste in essere dai diversi ordinamenti giuridici cui gli infedeli appartengono.
«Matrimonium ratum» e «matrimonium ratum et consummatum»
Can. 1057 - §1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.
Can. 1061 - §1. Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne.
Viene ribadito come l’unione coniugale sia essenzialmente perfetta (“legalmente valida”), e per i battezzati già sacramento, al momento dello scambio del consenso, indipendentemente dalla “consumazione”. Il matrimonio viene anche qualificato come “valido e lecito” o soltanto “valido” per indicare come il vincolo possa, alcune volte, sorgere di contro a prescrizioni ecclesiastiche, le quali vanno ricondotte nella categoria delle norme imperfette, essendo poste, soltanto per la liceità (vedi can. 1066).
Il matrimonio valido è poi contrapposto al matrimonio “invalido” o “nullo”, cioè alle diverse ipotesi in cui il fenomenico atto della celebrazione non determina il sorgere del vincolo. Il matrimonio nullo può a sua volta essere contrapposto al matrimonio “putativo”, se sia celebrato in buona fede da almeno uno dei coniugi. Tale resta il vincolo fino a che entrambi non vengano ad avere certezza della nullità (can. 1062, 53).
Il Codex, per ultimo, disciplina l’ipotesi di “matrimonio segreto”, al quale va contrapposto il “matrimonio pubblico”.
Si suole individuare elementi essenziali, naturali ed accidentali del negozio giuridico del matrimonio.
-
Riassunto esame Diritto Canonico, prof. Miele, libro consigliato Diritto Canonico (nozioni e riflessioni), Gherro -…
-
Riassunto esame diritto canonico, prof Zuanazzi, libro consigliato Storia del diritto canonico, Musselli
-
Riassunto esame Diritto Canonico, prof. Stefanì, libro consigliato Manuale di Diritto Canonico, Tedeschi, Musselli
-
Riassunto esame Diritto canonico, prof Camassa, libro consigliato Lezioni di diritto canonico, Dalla Torre