Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 14
Riassunto esame Diritto Canonico, prof. Miele, libro consigliato Diritto Canonico (nozioni e riflessioni), Gherro - seconda parte Pag. 1 Riassunto esame Diritto Canonico, prof. Miele, libro consigliato Diritto Canonico (nozioni e riflessioni), Gherro - seconda parte Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Canonico, prof. Miele, libro consigliato Diritto Canonico (nozioni e riflessioni), Gherro - seconda parte Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto Canonico, prof. Miele, libro consigliato Diritto Canonico (nozioni e riflessioni), Gherro - seconda parte Pag. 11
1 su 14
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO LEGITTIMO

Cristo ha attribuito al Capo della Chiesa il potere di applicare, nell'ambito indicato dall'Apostolo Paolo, l'eccezione alla regola dell'indissolubilità e questo potere è stato esercitato tramite la specificazione di norme che comportano l'automatismo dello scioglimento, senza la necessità di ulteriori interventi decisori dell'autorità ecclesiastica.

I presupposti di fatto, di cui al canone 1143, consistono:

  1. nella conversione e nel battesimo di uno dei coniugi
  2. in un comportamento determinato dell'altro coniuge

A questi presupposti devono poi aggiungersi quelli prescritti nei cann. 1144 e ss.

Il can. 1144 delinea precise indicazioni quanto al comportamento del coniuge che non si converte e così provoca la separazione.

Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata: 1) se

voglia essa purericevere il battesimo;

2) se almeno voglia coabitare con la parte battezzata pacificamente, senza offesa al Creatore. Non si rientra, invece, nell'ambito del privilegio se è il battezzato a provocare la separazione secondo quanto previsto dalle altre disposizioni legislative dettate in materia (can. 1151). I coniugi hanno il dovere e il diritto di osservare la convivenza coniugale, Can. 1151 - eccetto che ne siano scusati da causa legittima.

La parte battezzata ha diritto a contrarre nuove nozze con una parte cattolica:

Can. 1146 - 1) se l'altra parte rispose negativamente all'interpellazione, o se questa fu legittimamente omessa; 2) se la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverante nella pacifica coabitazione senza offesa al Creatore, in seguito si sia separata senza una giusta causa, ferme restando le disposizioni dei cann. 1144 e 1145. ⇒ ⇒ Tuttavia l'Ordinario del luogo, per una grave causa, può concedere

la parte riguardante la poligamia, il Codex disciplina ulteriori fattispecie di scioglimento del matrimonio legittimo.

Prima è disciplinata (can. 1148-1149) la situazione giuridica attinente allo status di chi (uomo o, più raramente, donna) essendo soggetto di rapporti poligamici, si converte e riceve il battesimo. Al convertito è concesso, per opera di una norma priva di limitazioni territoriali, il diritto di contrarre nozze canoniche con qualsiasi delle persone già conviventi senza che ciò comporti lo scioglimento di un vincolo, ma la sua perpetuazione.

Laddove la scelta cada sulla prima delle conviventi (o sul primo dei conviventi) non si avrebbe scioglimento di un vincolo, bensì sua perpetuatio.

Scioglimento per "prigionia" o per "persecuzione"

Il non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l'altra parte avesse ricevuto il battesimo.

fermo restando il disposto del can. 1141 .⇒La conversione ed il battesimo, ricevuto nella Chiesa cattolica vengono collegati all'impossibilità di ricomporre la coabitazione con il coniuge legittimo a causa della prigionia o della persecuzione. Il convertito può contrarre nuove nozze, anche se ad identica conversione abbia ricevuto il coniuge involontariamente separato. Nel disciplinare la fattispecie, il canone 1149 rinvia alla regola del can. 1141, relativa all'indissolubilità del vincolo "rato e consumato" per ribadire come lo scioglimento non possa avvenire se alla conversione faccia seguito anche soltanto un atto coniugale. In proposito bisogna ricordare che la ricezione del battesimo per opera di ambedue i coniugi determina, secondo l'opinione prevalente, la trasformazione del matrimonio legittimo in matrimonio sacramento. Altri casi di scioglimento. Il "privilegio petrino" Il Pontefice opera lo scioglimento del vincolo< p >coniugale per speciale concessione, anche in relazione ad un singolo matrimonio legittimo, senza che sia avvenuta la conversione e il battesimo di uno dei coniugi.

Ipotesi tipica è relativa all'esistenza di un legame civilmente rilevante di cui siano parte un cattolico (o pagano desideroso di conversione) e un pagano legato da precedente vincolo legittimo in ordine al quale sia sopraggiunta sentenza civile di divorzio. Il Pontefice dispone quasi recependo siffatta sentenza anche in ambito canonico e ciò per eliminare l'impedimento del vincolo che impedisce le giuste nozze del cattolico.

Il Codex non disciplina neppure un'ulteriore situazione in ordine alla quale può darsi la gratia pontificia dello scioglimento che aveva trovato una regolamentazione normativa ad hoc. Il Santo Ufficio, infatti, aveva previsto, con un disposto del I maggio 1934, la causa gravissima possibilità, per " ", di tale gratia circa il matrimonio del battezzato.

cattolico con un infedele nelle due diverse eventualità in cui quest'ultimo rimanga tale per tutto il tempo della convivenza. È possibile dare scioglimento anche per il matrimonio contratto dal cattolico con l'infedele cultus disparitas previa la concessione della dispensa per . Il privilegio inerente alle ipotesi da ultimo considerate viene detto "petrino".

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

La sacramentalità del vincolo matrimoniale è sempre stata accostata all'amore inesauribile che il Cristo porta verso la Chiesa, sua "sposa indivisibile". contratto) e Il Magistero pontificio ha ripetuto che il matrimonio sacramentale rato (=consumato) non può mai essere sciolto, nemmeno dalla potestà del Romano Pontefice e né la Scrittura né la Tradizione conoscono una facoltà del Romano Pontefice per lo scioglimento del matrimonio rato e consumato.

Per quanto riguarda il principio

Relativo alla dissolubilità del matrimonio rato e non consumato, invece, la regolamentazione è diversa. Come per il privilegio paolino, si possono ipotizzare due specie di interventi autoritativi pontifici: la generale ed astratta suscettibile di trovare attuazione, più o meno automatica, nella concretezza della casistica provvedere caso per caso; oppure il . Per cui la regola prevedeva lo scioglimento del vincolo laddove la mancanza di consumazione si fosse accompagnata alla solenne professione religiosa posta in essere dai pso iure uno dei coniugi dopo lo scambio del consenso. Questa operava (automaticamente) al momento della professione religiosa solenne.

Consumazione del matrimonio

Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una delle due, anche se l'altra fosse contraria.

Dispensa

super rato” in relazione ad un singolo matrimonio,Il Pontefice può concedere la “se richiesto da entrambe le parti, o da una soltanto, quando esistano due presupposti:inconsumazione giusta causal’ e la “ ”. eiaculatio intra vaginamSi tende a ricondurre l’atto consumativo alla “ ”. Vi è tuttavia la tesiche assegna all’atto consumativo ulteriori elementi rispetto al dato fisico-biologico, cioèpenetratio et eiaculatio in vaginam copulaalla “ ”. In pratica, sulla base di queste tesi, laconiugalepotrà essere ritenuta solo se realizzata con la partecipazione della coscienza, insituazioni di libertà e come conseguenza di volontaria determinazione. La stessa, quindi,non deve dipendere da costrizioni fisiche, minacce, errore o dolo; deve, inoltre, essereesente dai condizionamenti che vengono dall’uso di sostanze (alcol, droga, eccitanti)idonee ad annichilire, o diminuire con apprezzabile compromissione,

la facoltà intellettiva è quella volitiva. In definitiva, perché si possa considerare la consumazione è necessario che i coniugi abbiano presenziato al rapporto con spirito di libera volontà e con "umano", cioè autenticamente personale, coinvolgimento. Il secondo presupposto che rende possibile lo scioglimento del vincolo, consiste nella giusta causa, previsto dal can. 1142. La separazione dei coniugi è disciplinata dai seguenti canoni: - Can. 1152 - §1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.uno dei coniugi compromette gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure rende altrimenti troppo dura la vita comune, dà all'altro una causa legittima per separarsi, per decreto dell'Ordinario del luogo e anche per decisione propria, se vi è pericolo nell'attesa. In questi canoni viene riconosciuto al coniuge innocente il diritto all'interruzione della convivenza, laddove l'altro commetta adulterio, oppure concretizzi un comportamento vessatorio, che risulti quindi pericoloso per il bene spirituale e corporale del consorte. L'interruzione della convivenza è decretata allo scopo di ritrovare la situazione di fatto che super ratogiustifica il provvedimento di divorzio nel quale consiste la dispensa. La "dispensa" rappresenta
Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
14 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Miele Manlio.