Diritto costituzionale
Capitolo 1 – Nozioni e riflessioni preliminari
Diritto oggettivo: insieme delle norme giuridiche di comportamento la cui violazione della norma giuridica comporta una sanzione giuridica (sono le regole legali).
Diritto soggettivo: pretesa di un soggetto riconosciuta e garantita dall’ordinamento giuridico che implica il dovere di tutti a rispettare quella pretesa (si tratta di una posizione di vantaggio garantita da una regola legale).
Il concetto di diritto corrisponde ad un insieme di leggi, intese in senso materiale e come sinonimo di norme giuridiche. La giuridicità della norma è stata ricondotta al suo rapporto con l’organizzazione e con il potere dello Stato. Codesta tesi è denominata della statualità del diritto e sancisce che le norme poste dallo Stato e imposte dalla sua forza d’imperio dovrebbero considerarsi giuridiche, mentre non sarebbero tali quelle, pur efficaci, operanti all’interno di ogni organizzazione societaria diversa. Immediato riferimento va alle norme che regolano la vita della Chiesa, certamente non uno Stato, alle quali perciò si negava la giuridicità. Da parte sua la canonistica ha sempre respinto siffatta tesi, riconducendo invece la giuridicità della norma alla sua appartenenza ad una perfecta, e di conseguenza non solo allo Stato ma anche alla Chiesa.
L’assioma della statualità del diritto non era respinto solo in ambito canonistico, bensì anche da certi orientamenti della dottrina “laica” che di contro alla tesi di modello unitario del diritto oggettivo sostenevano la concezione pluralistica delle organizzazioni societarie portatrici di normazione.
La natura del diritto canonico è caratterizzata da una sua specificità rispetto a quella dello Stato, poiché il diritto canonico è sospeso non alla ragione, ma al dogma; ciò comporta pure una certa difficoltà nell’identificazione delle norme che lo compongono.
Scienza del diritto: procedere logico che possiede propri strumenti convenzionali, in parte omnivalenti, perché razionale in sé, in parte correlati alla diversa realtà in considerazione. Codesta scienza del diritto risulta essere strumento essenziale tanto per la “comprensione” quanto per la “realizzazione” del sistema ecclesiale e delle sue stesse peculiarità.
Ordinamento giuridico: universo di regole di diritto, che formano un insieme unitario e ordinato perché sono prodotte in conformità ad un apparato di fonti “legittimato” da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all’organizzazione di un gruppo sociale.
Ordinamento giuridico primario: a tale concetto vanno ricondotti, senza negare la loro specificità, sia lo Stato sia la Chiesa. Se invece parliamo di ordinamento giuridico “originario”, intendiamo che l’ordinamento è suscettibile di trovare in se stesso le ragione della propria vigenza, ovvero la valenza del suo essere e la logica del suo divenire.
Nel concetto di ordinamento giuridico si identifica perciò una società politicamente e socialmente organizzata attraverso un sistema di potere politico e un sistema di norme; tutto ciò richiede il concorso di almeno tre fattori, costituiti da una pluralità di soggetti, da una normazione e da una organizzazione. Tali tre componenti possono essere considerate quali valori dell’ordinamento e sono la causa costituente dell’ordinamento stesso che viene tradotta in principi costitutivi, o in “costituzione giuridica” dello stesso. Siffatta costituzione corrisponde alle regole prime che determinano l’ordine o il “dover essere” essenziale del sistema.
Origine dell'ordinamento
Attraverso il comportamento di uno o più soggetti, che non trova giustificazione in alcuna norma, che non è giuridico, ma deriva dalla forza di una imposizione.
Continuità dell'ordinamento
Ogni ordinamento giuridico trova perpetuatio del suo essere se mantiene la continuità necessaria che raccorda le parti alla sua costituzione sostanziale, cioè al dover essere che ne deriva.
Cessazione dell'ordinamento
Si determinerà incoerenza, o non effettività, laddove venga mutato l’equilibrio originariamente volto a definire l’essenzialità funzionale che le parti hanno rispetto alla sua ontologia; ovvero laddove vengano negati i suoi principi supremi e la sua costituzione sostanziale.
Pluralismo degli ordinamenti
I valori cui gli ordinamenti si conformano hanno giuridicità relativa, cioè per ciascuno di essi; agli stessi ordinamenti è riconosciuta la possibilità di darsi reciproco riconoscimento di giuridicità e le norme di un ordinamento possono avere efficacia nell’ambito di un altro.
Una regola è una proposizione la cui funzione è quella di prescrivere un comportamento: sostanzialmente di qualificarlo come obbligatorio, vietato o lecito.
- Individuale: riguarda il comportamento di uno o più individui determinati.
- Concreta: la prescrizione vale in una o più situazioni concretamente determinate.
- Generale: riguarda il comportamento di chi si trovi in una determinata situazione.
- Astratta: la prescrizione vale in ogni situazione che sia eguale a quella prevista.
Le norme nel tempo
Le norme possono risultare inefficaci e quindi trovare anche ab origine non-applicazione o successiva disapplicazione per svariati motivi, come ad esempio la loro irrilevanza sociale; tuttavia tale loro inefficacia non ne comporta la cessazione o cancellazione dal complesso ordinamentale per desuetudine, bensì una loro sopita vigenza. Anche questa viene invece meno quando interviene una norma contrastante, prodotta da fonte superiore o paritaria, che ne determina l’abrogazione.
- Espressa,
- Tacita,
- Implicita (o per nuova disciplina dell’intera materia).
Le norme nello spazio
Le norme dello Stato non regolano soltanto rapporti giuridici situati entro il territorio dello Stato stesso, ma hanno efficacia anche per i cittadini situati oltre lo Stato. Nel caso specifico si parla di extra-territorialità delle norme. Quest’ultima caratteristica di incidenza spaziale è propria e naturale delle norme canoniche, poiché l’ordinamento della Chiesa non ha una sovranità territoriale e non conosce, di conseguenza, confini ma una sovranità diretta, sia pure diversificata per efficacia di espansione, dalle persone. Per lo Stato non si ha assoluta territorialità del diritto, per la Chiesa d’altra parte non si può parlare di assoluta personalità del diritto, nel senso che le norme canoniche trovano spesso riferimenti di efficacia ad ambiti territoriali, pur se i medesimi non sono oggetto di sovranità ordinamentale diretta.
Capitolo 2 – La costituzione della Chiesa
L’ordinamento canonico va studiato e analizzato, come ogni altro, con riferimento tanto al suo “dover essere” quanto al suo “essere”. Il dover essere riguarda la possibilità di qualificare in termini di conformità o di anomalia i dati giuridici che si determinano all’interno del sistema; l’essere riguarda la realtà attraverso la quale questi si sono dispiegati divenendo indici di continuità e coerenza, oppure di contraddizioni, rispetto all’ontologia del sistema medesimo: un’ontologia che finiscono comunque per enucleare.
Primi concili ecumenici
- Concilio ecumenico di Nicea, 325 d.C.: viene fissato il principio che il Figlio (Cristo) è della stessa sostanza del Padre. Questo rappresenta il primo dogma di fede e porta ad importanti conseguenze sul piano politico/religioso, determinando l’anatema di due movimenti quali l’arianesimo e il monofisismo.
- Concilio di Costantinopoli, 381 d.C.: viene stabilito che anche lo Spirito Santo è della stessa sostanza del Padre, venendo così a completare la raffigurazione della Trinità.
Questi concili sono anche ricordati per aver delineato e formalmente esposto nel “Credo”, atto di fede, ma anche “Simbolo” della Chiesa ordinamento, le qualificazioni della societas Christi.
Il Credo apostolico (Simbolo degli Apostoli)
Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo Figlio unigenito, Signore nostro; il quale fu concepito di Spirito Santo, nato dalla vergine Maria; soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò dai morti; ascese al cielo; siede alla destra di Dio Padre onnipotente; da dove verrà per giudicare i vivi ed i morti. Io credo nello Spirito Santo; la santa Chiesa universale; la comunione dei santi; la remissione dei peccati; la risurrezione della carne; la vita eterna. Amen.
Il Credo niceno-costantinopolitano (Simbolo niceno-costantinopolitano)
«Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. E in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, [Dio da Dio, luce da luce,] Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create; per noi uomini e per la nostra salvezza discese [dal cielo] e si è incarnato per opera dello Spirito Santo e della Vergine Maria e si è fatto uomo fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, [morì] e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato [secondo le Scritture], è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà, con gloria, a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. E nello Spirito Santo, che è Signore e datore di vita, e procede dal Padre, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. E nella Chiesa, una, [santa,] cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.»
Simbolo Il primo a meritare completamente il nome di “credo cristiano” è il cosiddetto “degli Apostoli”. Si narra che esso sia stato espresso dai dodici Apostoli riuniti in assemblea, e che ciascuno di essi abbia formulato una delle frasi che lo compongono. Si tratta ovviamente di una descrizione improbabile, tuttavia il “Simbolo degli Apostoli” è molto vecchio; esso potrebbe esser stato derivato dal catechismo utilizzato nel battesimo degli adulti, nella quale forma può essere fatto risalire al secondo secolo. Pare che sia stato scritto al fine di opporsi al docetismo ed allo gnosticismo; esso mette l’accento sulla nascita, sulla morte e sulla resurrezione corporea di Gesù.
Il credo di Nicea deriva dal Simbolo degli Apostoli, di cui costituisce un’elaborazione successiva (con particolare attenzione ai temi della cristologia e della trinità). Esso rispecchia i contenuti del primo concilio di Nicea dell’anno 325, finalizzato tra l’altro ad opporsi all’arianesimo, giudicato un’eresia. Nella liturgia della Chiesa cattolica il credo di Nicea viene ripetuto durante la celebrazione di ogni Messa.
La Chiesa, per i cristiani, è da sempre una, santa, cattolica, apostolica. L’unità della Chiesa è un concetto che trova specificazione nella costruzione teologica, ad essa relativa, secondo la quale tutto il culto e la vita cristiana trovano fondamento nel Corpo di Cristo, cioè nell’Eucarestia che produce l’unità del popolo di Dio. Il concetto può trovare anche una proiezione giuridica, poiché la Chiesa è una in quanto dotata di un ordine suo proprio che determina la correlazione funzionale delle sue strutture.
La santità della Chiesa dà un tempo l’origine dell’ordinamento ed il fine che lo connota. L’origine della Chiesa è un fatto storico che non può essere posto in discussione: la Chiesa è realmente derivata dalla volontà del Cristo, uomo-Dio, e circa la medesima l’ordinamento ha sempre proclamato il proprio riferimento.
Cattolicità della Chiesa significa universalità, indipendenza da limiti e anche da riferimenti d’ordine territoriale; si tende dunque a specificare ulteriormente l’ordine proprio e il fine della Chiesa, essendo il suo fine specifico (la salvezza delle anime) rivolto, almeno tendenzialmente, a tutti gli uomini.
Apostolicità della Chiesa significa infine riconduzione dei Pastori (dei Vescovi) che guidano la Chiesa nella posizione giuridico-costituzionale che fu degli Apostoli e che da loro è derivata per ininterrotta successione tramite successivi atti di cooptazione con significato e valenza tanto sacramentale quanto giuridica. La chiesa di fatto identifica se stessa in una societas che in principio fu organizzata sugli Apostoli, ai quali il Cristo ha affidato la missione della stessa Chiesa. La Chiesa è, allora, apostolica “per la sua origine, essendo costruita sul fondamento degli Apostoli; per il suo insegnamento che è quello stesso degli Apostoli; per la sua struttura, in quanto istruita, santificata e governata, fino al ritorno di Cristo, dagli Apostoli, questo grazie ai loro successori, i Vescovi, in comunione col successore di Pietro”.
Quinto carattere della Chiesa
La Chiesa si qualifica anche come inderogabilmente romana. Infatti i quattro caratteri enunciati nel Credo “si riscontrano solo nella Chiesa che riconosce per capo il Vescovo di Roma, successore di Pietro”, stando alle parole di S. Pio X. Il Cristo ha infatti proclamato “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa” e conferendo “il potere delle Chiavi”, ha fondato la sovranità del sistema.
La trasformazione delle forme istituzionali della Chiesa è stata profonda: da un sistema che si potrebbe ritenere democratico, poiché era prevista la partecipazione del popolo all’elezione del Pontefice (dopo Nicea, del solo clero), ad un sistema piuttosto aristocratico, che riservava la competenza a compiere l’atto costitutivo che determinava l’identificazione del Pontefice a certi soggetti. Un sistema al quale si giunse dopo la normativa dettata da Nicola II, che sancì appunto la competenza del “Conclave”. Ciononostante secondo l’ecclesiologia le diverse forme di elezione del Pontefice risultano conformi, poiché tutte ugualmente presuppongono l’intervento della divinità che risulta essere “l’attore principale dell’elezione”. La sovranità di Pietro viene quindi ricondotta non al popolo, al clero, ai missi dominici o al Conclave, ma direttamente al Cristo.
Lex fundamentalis
Durante il pontificato di Paolo VI si prese in considerazione la possibilità e l’opportunità di assegnare alla Chiesa una “Lex fundamentalis”, ovvero un complesso di disposti, coordinati in un unico documento, che avrebbe dovuto riflettere, e soddisfare, l’esigenza sentita dai moderni ordinamenti di strutturarsi con riferimento ad una Carta costituzionale. Questa legge avrebbe dovuto sintetizzare i principi essenziali della Chiesa: parte, di quelli propri della costituzione sostanziale e altri particolarmente rilevanti nel momento storico e perciò costituzionalmente sovraordinati nel contesto del sistema normativo.
La Chiesa, fondata dal Cristo, formata dagli Apostoli e guidata da Pietro è sempre esistita nella prospettiva di una specifica missione. Alla Chiesa è stata attribuita la missione di salvezza e le riforme normative della Chiesa stessa risultano fedeli alla volontà del Fondatore coniugandosi appunto con la salus animarum suprema lex. Quest’ultima è “suprema lex” dell’ordinamento canonico.
Le norme che concorrono all’organizzazione costituzionale della Chiesa vanno ricondotte a due generi diversi: nel primo stanno le regole poste dal Fondatore, nell’altro quelle “aggiunte” dalla stessa Chiesa. Le prime sono immodificabili, mentre le seconde vengono suggerite dalle esigenze dei tempi e possono essere sostituite.
È possibile in sintesi evidenziare come l’ordinamento della Chiesa si sia articolato e trasformato sulla base di questo assioma: le sue norme vanno classificate secondo una summa divisio, poiché alcune di esse sono risalenti allo stesso divino Fondatore ed altre sono poste dalla volontà del sistema. Le prime corrispondono al diritto (canonico) divino, le seconde al diritto (canonico) ecclesiastico. Per la sua derivazione e per la sua immodificabilità, il diritto divino resta sovraordinato al diritto ecclesiastico.
La costituzione sostanziale della Chiesa (la parte immodificabile dell’ordinamento canonico) risulta dunque riconducibile a tutte le norme del diritto divino e soltanto a queste.
Capitolo 3 – Vigenza e interpretazione del diritto divino
Tesi della “canonizatio”: pro e contra
Soffermiamoci sulla specificità del fatto storico che ha dato origine all’ordinamento e sulle conseguenze giuridiche che è necessario trarre. In particolare, si deve chiarire il significato della qualificazione normativa inerente al diritto divino; ciò affrontando la problematica della sua conoscibilità, interpretazione e applicazione diretta o relazionale con le altre norme poste dal legislatore ecclesiastico. Su tale argomento si contrappongono due tesi che vanno ora esaminate.
Prima tesi: nega la vigenza della normativa divina per sé all’interno dell’ordinamento canonico
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto Canonico, prof. Miele, libro consigliato Diritto Canonico (nozioni e riflessioni), Gherro -…
-
Riassunto esame Diritto Canonico, prof. Stefanì, libro consigliato Manuale di Diritto Canonico, Tedeschi, Musselli
-
Riassunto esame diritto canonico, prof Zuanazzi, libro consigliato Storia del diritto canonico, Musselli
-
Riassunto esame Diritto canonico, prof Camassa, libro consigliato Lezioni di diritto canonico, Dalla Torre