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AEQUITAS CANONICA

In principio l'aequitas, pretesa dai giuristi nei confronti dei loro ordinamenti, era intesa come relaxatio del rigor iuris come nel caso concreto per dare spazio ad un concetto di giustizia sostanziale che prevalga su quella di derivazione legalista, piuttosto astratta. Tale relaxatio dovrebbe trovare ispirazione nelle valutazioni del giudice, nella sua ponderazione.

Anche l'ordinamento canonico conosce l'equitas, ma questa ha caratteri del tutto peculiari e non va confusa con quella, generica fin qui considerata.

L'aequitas canonica ha certo valore di "norma di ermeneutica giuridica" conforme a quella degli altri ordinamenti, nonché di "fonte suppletiva del diritto", per colmare le lacune del sistema.

Insomma, l'aequitas canonica è "fonte conoscitiva" che si trasforma in "fonte produttiva del diritto" in quanto conferisce a chi è chiamato a dare applicazione alla normativa di diritto.

ecclesiastico un potere correttivo, ed, eventualmente, integrativo, dei precetti di fonte umana, che si identifica in un provvedere in diretta derivazione dalla normativa divina. Il diritto divino pone dei precetti che sono giusti in sé: per gli uomini di tutti i tempi, in qualsivoglia condizione essi siano vissuti, vivano e vivranno. Tali precetti sono generali ed astratti ed in quanto applicabili realizzano una giustizia sostanziale indubitabile. Anche il diritto ecclesiastico tende ad avere una giustizia sostanziale, determinata alla soddisfazione delle necessità singolari nella concretezza delle situazioni, con variabilità di determinazioni e di adattamenti che devono essere valutati di volta in volta attingendo dai criteri ispiratori conformi all'ideale della giustizia cristiana. Da ciò deriva come la normativa ecclesiastica non possa garantire, come invece garantisce il diritto divino, l'indicata giustizia procedendo sempre ad individuarla condisposti generali ed astratti. La giustizia sostanziale della Chiesa, non può essere confusa con la giustizia formale che altri sistemi giuridici offrono definendo come dogma il primato della legge. FONTI "STORICHE" DI COGNIZIONE DEL DIRITTO CANONICO
  1. primo periodo del diritto antico
Corrispondono ai documenti nei quali sono raccolte le norme, tanto di diritto divino quanto di diritto ecclesiastico. È necessario distinguere tre grandi periodi nello studio del diritto antico: il primo periodo arriva fino al dodicesimo secolo, quando per le trasformazioni politiche che determinarono l'epoca d'oro della Chiesa-istituzione, il diritto canonico trovò sistemazioni nuove per originalità metodologica e per valenza scientifica. In questo secondo periodo si svilupparono sistemazioni e produzioni normative che costituiranno poi il fondamento del sistema sino al ventesimo secolo, in cui ha inizio il terzo periodo ed entro il quale il diritto canonico.

incontrò l’esperienza della codificazione. 10Nei primi secoli la Chiesa venne ad organizzarsi e a determinare la propria figura costituzionale attorno agli insegnamenti evangelici e al dettato divino trasmesso dalla Tradizione. A tal proposito vanno ricordate oltre alla Patristica, sia le Collezioni che fin dal I secolo sintetizzano, a volte con aggiunte apocrife, le regole essenziali della dottrina cristiana, sia le norme liturgiche e disciplinari che la Chiesa puntualizzava e applicava. Di quest’epoca si trova testimonianza in numerosi documenti dell’attività normativa che la Chiesa svolgeva tramite i due organi cui essenzialmente compete il potere di governo sui fedeli cristiani, ovvero il Pontefice ed il Collegio dei Vescovi. Dapprima in oriente, poi anche in occidente, apparvero numerose collezioni di canoni dei Concili, e tanto di quelle ecumenici quanto delle assise episcopali.

b) il “Decretum” di GrazianoLa costante e continua produzione

normativa del primo millennio indubbiamente non trovava nelle citate raccolte una ricezione volta a testimoniare la realtà viva dell'ordinamento; quest'opera di sistemazione fu tentata e svolta con successo da Graziano che nella metà del XII secolo fu maestro di teologia pratica, a Bologna, in un monastero, per poi divenire Magister per antonomasia del diritto canonico.

Graziano realizzò un'opera dal titolo "Concordia discordantium canonum" (1140), la quale intendeva raccogliere il diritto vigente della Chiesa, eliminando tutto quanto pareva abrogato.

Essendo docente, Graziano, si preoccupava di porre in essere uno studio che potesse essere utilizzato dalla scuola. Proponeva dei problemi generali di diritto, quindi li affrontava articolandoli in questioni più particolari e per risolverli faceva riferimento alle fonti normative allegate e commentate con considerazioni proprie; si tratta dei cosiddetti "Dicta Graziani". Questo

apparato normativo fu poi accresciuto dal discepolo di Graziano, Paucapalea, con ulteriori aggiunte (paleae). La Concordia discondatium canonum non ci è giunta nella sua struttura originaria; ora la consultiamo nella divisione in tre parti, a loro volta suddivise in entità minori (causae, questiones, distinctiones, canones o capitula). La correlazione tra le diverse norme che si trovano nella Concordia deve essere perseguita adottando i principi usuali dell'interpretazione come quello sulla base del quale "posterior derogat priori ius particolare prevale sulla norma generale" o quello per cui lo ,ma cede di fronte a quello singulare. La raccolta ebbe enorme successo e diffusione e il suo carattere privato non le impedì di ottenere la denominazione di "Decretum", con cui è giunta a noi.

c) il Corpus iuris canonici

La grandezza della Chiesa favoriva una notevole produzione normativa e questa, di conseguenza, determinava l'esigenza

Di strumenti tecnici idonei ad esprimere la realtà viva dell'ordinamento, che, come si è detto sopra, mancavano. Inizialmente due papi Innocenzo III e Onorio III promulgarono due rispettive raccolte canoniche, le quali, però, furono subito rimpiazzate dalla poderosa raccolta preparata dal canonista spagnolo Raimondo di Pennaforte per ordine di Gregorio IX e promulgata il 5 settembre 1234, con la bolla "Res pacificus". Si trattava di una compilazione normativa esaustiva del diritto vigente nella quale trovavano collocazione decretali dello stesso Gregorio IX, ma anche auctoritates dei Pontefici precedenti e canoni conciliari. Il carattere ufficiale della compilazione comportò l'abrogazione implicita del diritto ecclesiastico primo vigente.

La compilazione, definita "Liber Extra", rispetto all'opera di Graziano (per la sua successione cronologica), costituiva un essenziale punto di riferimento per la vita giuridica della Chiesa.

In realtà la sua denominazione ufficiale fu “Decretalium D. Gregorii Papae IXiudex –compilatio” ed era contraddistinta da una suddivisione per materie in cinque libri:iudicium – clerus – connubia – crimen. La suddivisone dei libri era in titoli e questi, a lorovolta, nella stessa unità minima di Graziano, cioè in canoni o capitoli.

E’ chiaro che successivamente si rese necessario procedere a degli aggiornamenti diquesta fonte di cognizione, che avrebbe costituito il nucleo essenziale del diritto canonicosino al ventesimo secolo.

A questo proposito provvide Bonifacio VIII pubblicando, il 3 marzo 1298, una raccolta dinorme che si aggiungeva a quella gregoriana, la quale restava comunque vigente. Talecompilazione, per il suo carattere integrativo, fu intitolata “Liber Sextus Decretalium D.Bonifacii Papae VIII”. In realtà non si trattava di un sesto libro rispetto ai cinque del LiberExtra di Gregorio IX,

Poiché la materia ordinata da Bonifacio VIII, ovvero le decretali successive all'Extra e i canoni di due concili ecumenici del 1245 e del 1247, trovava suddivisione in cinque libri, quindi in titoli e, infine, in canoni. Successivamente al Sextus comparve un'altra raccolta: "Clementinae", dal nome del Pontefice, Clemente V, che la commissionò. Tale raccolta, denominata anche "Liber Septimus" in riferimento alla precedente raccolta di Bonifacio VIII, venne promulgata dal successore di Clemente V, Papa Giovanni XXII, il 25 ottobre 1317.

A questo complesso di raccolte che andarono a costituire il "Corpus iuris canonici", il quale, assieme al "Corpus iuris civilis", costituì l'essenziale fonte di cognizione e di studio del diritto vigente nelle due componenti ordinamentale della Respublica christianorum, vanno aggiunte le decretali pontificie posteriori al Corpus, dette "extravagantes", rispetto

Il Corpus iuris canonici trovò una revisione ed una sistemazione conforme all'attuale nell'edizione ufficiale pubblicata nel 1582 da Gregorio XIII.

Per semplificare tutto ciò che si è fin qui detto a proposito della più importante fonte di conoscenza della Chiesa sino al ventesimo secolo (Corpus iuris canonici), possiamo schematizzare così la composizione del Corpus:

DECRETUM di Graziano, all'incirca del 1140.

LIBER EXTRA emanato nel 1234 da Gregorio IX, anche se l'autore è in realtà Raimondo da Pennaforte, canonista spagnolo, con la bolla Rex Pacificus; la sua denominazione ufficiale è un'altra, ma si parla di "Liber Extravagantium", poi abbreviato, rispetto il Decretum.

LIBER SEXTUS emanato da Bonifacio VIII nel 1298; è diviso a sua volta in 5 libri (iudex, iudicium, clerus, connubia, crimen). La denominazione ha come riferimento il precedente, cioè l'Extra.

CLEMENTINAE di

Clemente V (da qui il nome), ma emanate dal suo successore Giovanni XXII nel 1316; siamo nel periodo della cattività Avignonese durata 70 anni. EXTRAVAGANTES: sono un insieme di canoni e decretali posteriori al Corpus, di fine '300 e inizio '400, emanate da papi posteriori e di contenuto piuttosto vario. Non si tratta di una vera e propria raccolta. La prima codificazione: Le decretali raccolte dai Pontefici rappresentarono il nucleo essenziale del diritto canonico per un periodo di tempo lunghissimo, nel corso del quale le trasformazioni politiche e sociali della cristianità furono notevoli. I canonisti ("Decretalisti") si trovarono a dover affrontare problemi di interpretazione sempre più difficili; la produzione normativa di questi secoli trovò ricezione in opere private, come i "Bullaria", che riportavano gli interventi dei Pontefici e le collezioni di canoni conciliari, di decisioni della Curia Romana o del Tribunale.Apostolico della Rota. All'inizio del secolo, nel 1909, c
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A.A. 2012-2013
30 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Miele Manlio.