Capo primo: Nozioni preliminari e caratteri generali
Il Codex iuris canonici del 1983
Con la Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae legis, Giovanni Paolo II promulgava, il 25 gennaio 1983, il Codex iuris canonici, in sostituzione di quello Pio-Benedettino del 1917. A differenza di quest’ultimo, nel nuovo Codice si decise di non proporre le leggi liturgiche, i processi di beatificazione e canonizzazione, le relazioni internazionali della Chiesa. Si pervenne così all’attuale struttura del Codex in sette libri: Le norme generali, il Popolo di Dio, la funzione di santificare della Chiesa, i beni temporali della Chiesa, le sanzioni nella Chiesa, i processi.
L'ordinamento canonico e gli ordinamenti confessionali e statali
La Chiesa cattolica è l’unica tra le grandi religioni ad essersi data un corpo organico di norme, e ciò la pone in posizione di grande vantaggio rispetto alle altre confessioni, conferendole una maggiore apertura e trasparenza. Il fatto poi che tali norme appaiano con caratteri diversi rispetto a quelle dei singoli ordinamenti statali attribuisce loro caratteristiche e natura particolari, di maggiore astrattezza ed elasticità, anche in ragione del fine perseguito, quello della salus animarum, che costituisce una peculiarità dell’ordinamento canonico, mai perseguita da altri ordinamenti giuridici.
Definizione di diritto canonico. La giuridicità delle norme canoniche
Il diritto canonico, che riguarda tutto l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, è dato quindi dall’insieme di norme che regolano l’organizzazione della Chiesa stessa e che hanno come destinatari i christifideles. L’ordinamento canonico è volontario, con un fine etico, e non ha natura sanzionatoria, coattiva, come quelli statali. Nessuno oggi ritiene più che lo Stato sia l’unica fonte possibile del diritto, ma che ogni istituzione sociale, e la Chiesa lo è sicuramente da due millenni, possa produrre diritto secondo il principio, caro a Santi Romano, dell’ubi societas ibi ius. Le norme giuridiche canoniche sono pertanto quelle poste dalla Chiesa cattolica.
Il concetto di Chiesa
Per Chiesa deve intendersi la comunità dei fedeli, cioè del Popolo di Dio, così denominato prima dal Concilio Vaticano II e poi dal Codex del 1983, della quale fanno parte tutti i battezzati che professano una stessa fede. La società ecclesiastica si è organizzata ripartendo le proprie funzioni in tre potestà aventi carattere generale, la potestà d’ordine, di magistero e di giurisdizione. Tali potestà, autonome e originarie, presuppongono la configurazione della Chiesa quale società indipendente da quella civile. La potestà di magistero spetta ai vescovi, rimanendo i fedeli semplici destinatari del loro insegnamento; quella d’ordine spetta a quei membri del Popolo di Dio insigniti dell’ordine sacro; e quella di giurisdizione è stata invece attribuita da Cristo ai suoi apostoli e ai loro successori per il governo dei fedeli, quali sudditi, nelle questioni ecclesiastiche. Non spetta quindi ai fedeli tale giurisdizione, della quale sono anzi destinatari; essi possono solo cooperare al suo esercizio. Tale potestà può essere ordinaria, cioè annessa a un ufficio, o delegata. La potestà di governo va distinta, a sua volta, in potestà legislativa, esecutiva e di giurisdizione.
Capo secondo: Le fonti storiche
Le fonti di cognizione del primo millennio
Le fonti di cognizione del diritto canonico sono sia di diritto divino positivo sia di diritto umano. Tra le prime vanno ricompresse la Sacra Scrittura, il Vecchio e il Nuovo Testamento, e la Tradizione, divina se risalente agli insegnamenti del Cristo, apostolica o umana, a quella dei Padri della Chiesa. Le collezioni di diritto umano del primo millennio di vita della Chiesa, cioè anteriori al Decretum Gratiani, sono particolarmente numerose e tra queste vanno ricompresse, innanzi tutto, le collezioni riconducibili agli apostoli e le Collezioni orientali, che testimoniano la diffusione del cristianesimo dei primi secoli non solo in Europa ma anche in Africa e in Oriente.
Il Corpus iuris canonici
Il Corpus iuris canonici risulta formato dalle seguenti parti: Decretum Gratiani; Liber Extra; Liber Sextus; Clementinae. Il Decretum Gratiani è distinto in tre parti e raccoglie circa 4000 fonti di varia provenienza e natura. I commenti di Graziano sono detti dicta Gratiani. Questi espone prima le singole causae, cioè casi pratici, che tenta di dirimere attraverso riferimenti testuali alle fonti, quaestiones. I commentatori al Decretum sono detti decretisti. Il Liber Extra di Gregorio IX è distinto in 5 libri. I libri sono divisi in titoli, e questi a loro volta in capitoli. Anche il Liber Sextus di Bonifacio VIII è diviso in libri, titoli e capitoli e comprende le decisioni dei due Concili di Lione. Le Clementinae di Clemente V, infine, sono divise sempre in 5 libri, titoli e capitoli, con in fine la vita di Clemente V. Annesse alle Clemantinae, concludono il Corpus iuris canonici, le collezioni di decretali dette Extravagantes, di molto successive (1500). I commentatori delle decretali sono detti decretalisti.
Capo terzo: Le fonti giuridiche
Premessa
La gerarchia delle fonti si ripropone, oltre che nel rapporto tra legge divina e legge umana, in quello tra norme di diritto universale, emanate dal Pontefice o, insieme a questi, dai Concili Ecumenici, e di diritto particolare, provenienti, nell’ordine, o dallo stesso Pontefice o dalle Conferenze Episcopali, dai Concili particolari e dai Vescovi. Le norme universali si distinguono in generali o speciali, quelle particolari in territoriali o personali.
Le leggi ecclesiastiche
Il can. 7 stabilisce che: “la legge è istituita quando è promulgata”. Quanto all’efficacia della legge nel tempo, in genere essa non ha carattere retroattivo. Il can. 9 dispone infatti che: “le leggi riguardano le cose future, non le cose passate, a meno che non si disponga nominativamente in esse delle cose passate”. La legge cessa per abrogazione espressa o tacita, o quando tutta la materia trattata è riordinata. In nessun caso però la legge universale può derogare al diritto particolare o speciale, a meno che non sia esplicitamente disposto. La legge può essere abrogata da chi l’ha posta in essere o da un suo superiore. Quanto all’efficacia della legge nello spazio, il can. 11 stabilisce che ad essa “sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti”. Essa ha quindi carattere universale. Le leggi, nel caso di dubbio di diritto, non obbligano; nel caso di dubbio di fatto, possono essere dispensate dagli Ordinari diocesani. Il principio “ignorantia legis non excusat”, avente carattere generale, vale per le leggi irritanti, riguardanti la nullità di un atto o inabilitanti, riguardanti l’inabilità di una persona. Tale ignoranza si presume nei confronti di un fatto non notorio, a meno che non si provi il contrario; non si presume nei confronti di un fatto personale o di un fatto notorio di altri.
L’interpretazione e la consuetudine
Quanto all’interpretazione, secondo il can. 17: “Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto”, consentendo, nel caso di dubbio, il ricorso “ai luoghi paralleli”, cioè un’interpretazione di tipo estensivo, o “al fine e alle circostanze della legge” o “all’intendimento del legislatore”, cioè alla ratio e alla mens legis. L’interpretazione restrittiva è riservata alle norme penali, o che “restringono il libero esercizio dei diritti”, o a quelle eccezionali. L’interpretazione proveniente dallo stesso legislatore, attraverso un’altra legge interpretativa, è considerata autentica. Nel diritto canonico assume una particolare importanza la consuetudine, che si sostanzia nei due classici elementi della diuturnitas e dell’opinio iuris ac necessitatis. Il can. 23 dice innanzi tutto che ha forza di legge solo quella consuetudine che sia stata approvata dal legislatore e sottolinea anche che: “Nessuna consuetudine, che sia contraria al diritto divino, può ottenere forza di legge”. Accanto alla consuetudine secundum legem, in diritto canonico è possibile configurare una consuetudine praeter o contra legem. Questa, però, per avere forza di legge, va osservata legittimamente per 30 anni.
Gli atti amministrativi
A parte vengono trattati i decreti generali, le istruzioni, gli atti amministrativi, tra cui i decreti e i precetti singolari, i rescritti, i privilegi e le dispense, gli statuti e gli ordinamenti. I decreti generali e le istruzioni sono assimilati alle leggi. Con i primi “vengono date disposizioni comuni per una comunità capace di ricevere una legge”; le seconde “rendono chiare le disposizioni delle leggi”. Gli atti amministrativi tipici sono i decreti e i precetti singolari, i rescritti, i privilegi e le dispense. “Il decreto singolare è un atto amministrativo emesso dalla competente autorità esecutiva, mediante cui è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione”. “Il precetto singolare è un decreto mediante cui si impone direttamente e legittimamente a uno o più persone determinate qualcosa da fare o da omettere”. “Per rescritto si intende l’atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva attraverso cui, di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un’altra grazia”. Il privilegio, invece, è una “grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto peculiare, che può essere concesso dal legislatore come pure dall’autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà”. La dispensa, infine, “ossia l’esonero dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare, può essere concessa da quelli che godono di potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza”, o da altri da essi delegati. A parte, vanno considerati gli statuti e gli ordinamenti, “per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modi di agire”. Essi non sono pertanto atti amministrativi ma fonti di secondo grado.
Capo quarto: Il popolo di Dio
Le disposizioni del Concilio Vaticano II e quelle del Libro I del Codex iuris canonici
Il Codex del 1983 anticipa nel Libro I alcune disposizioni concernenti la condizione canonica delle persone fisiche, le persone giuridiche e gli uffici ecclesiastici. Si afferma che l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo con il battesimo, che la maggiore età si consegue a 18 anni, anche se dopo i 7 anni si presume che il minorenne abbia l’uso della ragione. Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono anche le persone giuridiche, soggetti di obblighi e di diritti. Accanto alla Chiesa cattolica e alla Sede Apostolica, le altre persone giuridiche sono costituite ex lege o per concessione dell’autorità competente. Il Libro I riguarda poi gli uffici ecclesiastici, cioè “qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale”. Il Codex, dopo le premesse del Libro I, riprende, nel Libro II, la ripartizione conciliare, trattando nella Parte I dei fedeli, siano essi laici, ministri sacri o chierici, della Prelature personali e delle associazioni di fedeli.
Fedeli, laici e chierici. Diritti e doveri
Il Libro II, Il Popolo di Dio, inizia con una prima parte riguardante i fedeli, i loro obblighi e diritti, e quelli dei fedeli laici. “I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio”. Essi possono essere sia chierici che laici. In realtà, tutti i fedeli hanno il dovere di condurre una vita santa, di diffondere il loro credo, di obbedire e di collaborare con i loro Vescovi, ricevendo da questi aiuti spirituali. Ad essi è garantito il diritto di culto, di associazione, di apostolato, di educazione, di investigazione e manifestazione del pensiero, come di altre libertà che in capo ad un ordinamento secolare si chiamerebbero costituzionali, anche se: “spetta all’autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l’esercizio dei diritti dei fedeli”. I laici vengono presi in considerazione nell’ambito matrimoniale e familiare, impegnandoli all’educazione cristiana dei figli. Una novità è quella configurata nel can. 288, che consente ai laici idonei di essere utilizzati dai Pastori negli uffici ecclesiastici e di prestare loro aiuto. Quanto ai chierici, la loro formazione ed educazione, in genere, avviene presso un seminario per la durata di 4 anni. Per il diaconato permanente tale durata è minore, 3 anni.
Le prelature personali e le associazioni dei fedeli
Una nuova figura è quella della prelatura personale, eretta dalla Sede Apostolica, che provvede anche ad approntare gli statuti, retta da un prelato come proprio Ordinario, che si incarica della formazione degli alunni dei seminari, con una presenza sia di laici che di diaconi o presbiteri. Come detto, a tutti i fedeli è riconosciuto il diritto di associarsi. Le associazioni possono essere erette, lodate o semplicemente raccomandate; queste ultime private, le altre pubbliche se approvate dalla Sede Apostolica. I loro statuti vanno comunque approvati dall’autorità competente, quindi esse hanno una limitata autonomia privata. Negli statuti vengono “definiti il fine dell’associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi”.
Capo quinto: I beni temporali
L’acquisto e l’amministrazione dei beni temporali. I contratti. Gli atti di liberalità e le pie fondazioni
I beni temporali della Chiesa sono riguardati dal Libro V del Codex. Le previsioni del Libro V concernono: l’acquisto e l’amministrazione dei beni; i contratti; le pie volontà e le pie fondazioni. L’acquisto dei beni ha come primi referenti i fedeli che devono contribuire alle necessità della Chiesa. Il vescovo ha il diritto di richiedere il contributo in rapporto ai redditi di ciascuno. In tutte le chiese si possono disporre questue in favore di determinate iniziative. Le offerte non possono essere rifiutate e vanno destinate per un determinato fine. “La Chiesa percepisce per i beni temporali la prescrizione” di 100 o di 30 anni, a seconda che appartengano alla Sede Apostolica o a qualsiasi altra persona giuridica. L’amministrazione dei beni spetta innanzi tutto al Pontefice, anche se è evidentemente esercitata da vari istituti o organi. Quanto ai contratti, v’è un rinvio alle “norme di diritto civile vigenti nel territorio a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro”. I contratti presi in considerazione sono in particolare l’alienazione, la locazione e i contratti di lavoro. I beni possono essere acquistati in seguito a donazioni, testamenti, legati, atti di liberalità, accomunati dal vincolo di destinazione, quello di una causa pia. L’esecutore delle pie volontà è il vescovo, che vigila al loro adempimento. Il fiduciario deve informarlo, mettere al sicuro i beni ed assicurarne la destinazione. La massa dei beni destinati a tali fini ed eretti in persona giuridica dall’autorità ecclesiastica competente, dà luogo alle pie fondazioni autonome; non autonome sono quelle in cui i beni sono devoluti ad una persona giuridica pubblica con l’onere di destinarli alla celebrazione delle messe o ad altre specifiche funzioni ecclesiastiche. Per quanto riguarda il clero, lo Stato interviene poi attraverso l’otto per mille, la quota che, in seguito agli impegni concordatari, i fedeli destinano alla propria Chiesa.
Il patrimonio ecclesiastico
Il patrimonio della Chiesa si è formato attraverso vari tipi di offerte, collette, donazioni, lasciti testamentari, legati, o in seguito a particolari tributi, come quelli di stola bianca (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni), o nera (funerali), e di altri tributi, come quelli diocesani o il seminaristico, e di tasse giudiziarie e amministrative. L’amministrazione di questi beni richiede oggi dei rendiconti e dei bilanci e il controllo dell’Ordinario e di vari organismi e Congregazioni della Curia romana. Si tratta di un’amministrazione complessa, non finalizzata certo al profitto ma con fini caritativi e di assistenza verso il prossimo. L’immagine di una Chiesa ricca ed opulenta contrasterebbe, infatti, con la natura stessa della Chiesa, comunità di anime, volta alla povertà.
I luoghi e i tempi sacri
Secondo il Codex: “sono sacri quei luoghi che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione. Occorre dunque la destinazione al culto da parte del Vescovo diocesano, e la benedizione. Se i luoghi sacri vengono profanati, essi possono perdere la loro destinazione. I luoghi sacri sono: le chiese, gli oratori, le cappelle private, i santuari ed i cimiteri. Accanto ai luoghi sacri sono stabiliti i tempi sacri, riguardanti le festività e i periodi di penitenza, di competenza dei Vescovi e delle Conferenze Episcopali. Si tratta in genere di previsioni non rigide e in parte derogabili, alle quali anche la società civile è in parte conformata, avendo adottato il calendario gregoriano.
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