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CAPO OTTAVOL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DELLA CHIESA

1.) I Tribunali Pontifici.

Premessa.

I principali tribunali pontifici sono due: la Rota Romana ed il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

1.1.) La Rota Romana.

Tribunale pontificio per eccellenza, la Rota Romana può giudicare, in diritto ed in fatto, ogni tipo di causa, in ogni istanza e grado.

La Rota Romana consta di giudici nominati dal Pontefice tra esperti canonisti e posti sotto la direzione di un Decano. Essi decidono, riuniti in turni rotali e cioè in collegi di tre giudici, anche se la Rota, nelle cause più complesse, può giudicare con collegi di cinque giudici, o "videntibus omnibus", e, cioè, al completo; tali turni sono determinati secondo l'anzianità di nomina.

Ovviamente esistono presso la Rota Romana il Promotore di giustizia ed il Difensore del vincolo.

Annesso alla Rota è lo Studio Rotale che organizza i corsi di formazione per accedere al titolo.

di giudicare viene esercitato in nome della Chiesa e ha come scopo la tutela dei diritti e dei doveri dei fedeli, nonché la salvaguardia della verità e della giustizia. Il giudice deve essere una persona competente, imparziale e integra, che applica le norme del diritto canonico nel rispetto dei principi di equità e giustizia. 2.2.) Il Promotore di giustizia. Il Promotore di giustizia è una figura importante all'interno del tribunale ecclesiastico. È il responsabile dell'accusa e ha il compito di difendere l'ordine pubblico e la disciplina della Chiesa. Il suo ruolo è quello di garantire che le norme del diritto canonico vengano rispettate e che vengano perseguite eventuali violazioni. 2.3.) Il Difensore del vincolo. Il Difensore del vincolo è invece la figura che rappresenta gli interessi della Chiesa e si assicura che i diritti delle parti coinvolte nel processo siano adeguatamente tutelati. Il suo compito è quello di difendere la validità dei matrimoni e di garantire che vengano rispettate le norme canoniche in materia. In conclusione, i tribunali ecclesiastici svolgono un ruolo fondamentale nella Chiesa cattolica, garantendo la giustizia e la tutela dei diritti dei fedeli. Sono composti da giudici competenti, dal Promotore di giustizia e dal Difensore del vincolo, che lavorano insieme per assicurare che le norme del diritto canonico vengano applicate correttamente.

Il giudiziario è affidato, a livello locale, al vescovo, che può esercitarlo direttamente o delegarlo ad altri soggetti. I giudici dei tribunali ecclesiastici diocesani devono essere chierici. Tuttavia le Conferenze Episcopali possono permettere che, in caso di necessità, anche dei laici siano nominati giudici.

Il Promotore di giustizia deve essere costituito come ufficio presso ogni tribunale ecclesiastico per svolgere il suo compito di tutela del bene pubblico. Il suo compito nelle cause di nullità matrimoniale è alquanto modesto, consistendo nel potere-dovere di iniziare la causa di nullità.

Di capitale importanza e rilievo è invece nel processo di nullità matrimoniale la figura del Difensore del vincolo. Questo deve essere nominato presso ogni tribunale ecclesiastico ed intervenire nelle cause in cui si discute della nullità dell'ordinazione sacerdotale o

della nullità o dello scioglimento di un matrimonio. In tale contesto egli deve proporre e manifestare tutto ciò che può razionalmente addursi contro la nullità o lo scioglimento. Comuni sono i requisiti per essere nominati all'ufficio di promotore di giustizia e di difensore del vincolo: essere di integra fama, dottore o almeno licenziato in diritto canonico e distinto per prudenza ed amore della giustizia. Vi possono accedere sia i chierici ed i religiosi come i laici, sia gli uomini come le donne. Ultima figura, la cui presenza è indispensabile presso i tribunali ecclesiastici di ogni tipo e grado è quella del notarius, o funzionario del tribunale che redige i verbali delle udienze processuali e dà a questi documenti fede pubblica in diritto canonico. 2.3.) Avvocati e procuratori. Come nel diritto civile, così nel diritto canonico si distingue la figura del procuratore, che rappresenta la parte in giudizio, e dell'avvocato.

Che presta alla parte medesima la difesa tecnica. Per assumere l'incarico di procuratore presso i tribunali ecclesiastici non sono previsti particolari requisiti, tranne l'età maggiore e la buona fama; non è previsto neanche che si appartenga alla Chiesa cattolica. L'avvocato deve invece essere cattolico e deve essere dottore o, comunque, esperto in diritto canonico.

Particolari requisiti sono richiesti per la nomina ad avvocati presso i supremi organi giurisdizionali pontifici.

L'assistenza di un avvocato è obbligatoria in campo penale, non invece nel normale giudizio contenzioso, ivi compreso quello matrimoniale, anche se la norma al proposito non è del tutto chiara.

DIRITTO MATRIMONIALE

CAPO PRIMO (PARAGRAFI 1 - 9)

IL PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE.

1.) Il Foro competente.

Le cause di nullità matrimoniale dei battezzati ricadono sotto la competenza dei tribunali ecclesiastici, mentre quelle relative agli effetti civili e

Le questioni patrimoniali di questi matrimoni spettano ai giudici civili. Per quanto riguarda il foro ecclesiastico competente, è innanzi tutto da notare come, in via eccezionale, sia riservato, come diritto esclusivo, al Pontefice il giudicare le cause di nullità dei matrimoni canonici di coloro che esercitano la suprema autorità nell'ambito di uno Stato. La norma, che nel Codex del 1917 si estendeva a tutta la famiglia dei capi di stato, si riferisce oggi solo ai medesimi, siano essi monarchi o presidenti delle repubbliche; questi ultimi, ovviamente, finché svolgano tale funzione.

I casi normali di ripartizione di competenza tra i tribunali di prima e di seconda istanza fissati dal can. 1673 sono, invece, quattro, dandosi luogo a vari fori competenti. Di essi i primi due possono essere scelti liberamente dalla parte, mentre la facoltà di scelta degli ultimi due è subordinata al consenso di altri organi.

1) Il tribunale del luogo ove il matrimonio è stato

celebrato (forum contractus)

2) Il tribunale del luogo ove il convenuto ha il suo domicilio o quasi-domicilio (foro del convenuto). Ricordiamo che il domicilio in una parrocchia o diocesi si ottiene con la residenza attuale in tale parrocchia o diocesi con l'intenzione di permanervi per il futuro se nulla lo impedisce, ovvero con la residenza di fatto protratta per almeno un quinquennio. Il quasi-domicilio si acquista con una residenza stabile di almeno tre mesi, ovvero con la residenza di fatto in una parrocchia o diocesi con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi.

3) Il tribunale del luogo ove la parte attrice ha il domicilio.

4) Il tribunale del luogo ove di fatto sono da raccogliersi la maggioranza delle prove.

Dal punto di vista generale si ricordi che il tribunale competente a giudicare in prima istanza è il tribunale diocesano, composto da giudici, presieduto dal Vicario giudiziale o dal Vicario giudiziale aggiunto.

2.) La fase introduttiva del giudizio.

2.1.) Il

diritto di impugnare il matrimonio. Hanno diritto ad impugnare il matrimonio: i coniugi; il promotore di giustizia. È questo il c.d. jusaccusandi matrimonium. 2.2.) L'esercizio dello "jus accusandi matrimonium" (diritto di impugnare il matrimonio): il libello e la sua presentazione. Nel processo matrimoniale, in quanto causa contenziosa, vige il principio "nemo judex sine actore". Chi vuole convenire alcuno in giudizio, deve esibire al giudice competente un libello, in cui sia proposto l'oggetto della controversia e venga richiesto il ministero del giudice stesso. Nella prassi si richiede che al libello siano allegati una serie di documenti necessari, come la copia integrale dell'atto di matrimonio canonico, o facoltativi, come la lista dei testi indicati dall'attore. Il vicario giudiziale, prima di procedere alla valutazione sull'ammissione del libello, è tenuto a far convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la
  1. Costituzione del Tribunale giudicante ed ammissione o reiezione del libello

    1. La costituzione del Tribunale

      Per poter procedere all'ammissione o reiezione del libello occorrerà formare il Tribunale collegiale, composto da tre giudici, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Vicariogiudiziale che, ovviamente, potrà riservare a se stesso la Presidenza. Oltre a stabilirsi quale sia il Presidente del collegio ed a chi deve essere affidata l'istruttoria e la "ponenza", e cioè la redazione della futura sentenza, deve essere nominato, sempre nel medesimo decreto, il Difensore del vincolo e il notarius.

    2. Ammissione e reiezione del libello

      Il libello può essere ammesso in due modi, o con decreto del Presidente del Tribunale collegiale o "ipso iure" e cioè di diritto, per via del formarsi di una sorta di silenzio-assenso dello stesso Tribunale. La discrezionalità del Presidente,

invece, nel rigettare il libello con decreto è limitata a quattro casi. I primi due si hanno quando manchi la competenza del Tribunale, nonché la capacità di stare in giudizio dell'attore. In tale caso, però, il Presidente, anziché rigettare il libello, potrà nominare un curatore che lo assista ed indi ammettere il libello. Ovviamente, invece, in caso di incompetenza territoriale o funzionale del tribunale, non potrà esservi possibilità di ammissione. Il terzo caso riguarda i necessari requisiti del libello. Il quarto ed ultimo caso di possibile reiezione del libello si ha quando la domanda manca di fondamento. 4.) L'inizio e la prosecuzione dell'istanza. 4.1.) Il decreto di citazione in giudizio. È principio fondamentale del diritto processuale quello per cui colui contro il quale è promossa un'azione deve essere citato in giudizio per potersi difendere dalla richiesta dell'attore. Nel processo canonico,

A differenza di quello civile, la citazione non è l'atto con cui una parte chiama in giudizio l'altra davanti al giudice, ma l'atto con cui il giudice cita il convenuto, rendendolo noto anche all'attore e al difensore del vincolo.

Il decreto di citazione va notificato per posta. Se il convenuto si rifiuta di riceverla, la citazione si ha per effettuata.

Con la notifica della citazione si ha l'inizio ufficiale della causa, ovvero della sua pendenza. Inizial'istanza che si concluderà naturalmente con l'emissione della sentenza definitiva di primo grado.

La causa potrà interrompersi per morte della parte, salvo riassunzione della medesima da parte degli eredi o di chi ne ha interesse, per il venire a mancare del tutore o del curatore, che dovranno, perché la causa continui, essere sostituiti dal giudice, o quando, nel corso dell'istruzione della causa, emerga "il dubbio assai probabile che il matrimonio non sia"

stato consumato”. In tal c

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A.A. 2007-2008
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Stefanì Paolo.