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VICENDE DELLA PUNIBILITÀ
CAPITOLO 1: CAUSE ESTINTIVE DELLA PENA
Estinzione del reato e della pena: disposizioni comuni
Nelle vicende della punibilità si fanno rientrare le cause di esclusione, di estinzione nonché condizioni obiettive
di punibilità e talvolta anche le immunità. Considerando che il codice Rocco annovera queste figure assieme,
bisognerà ordinare la materia. La locuzione cause di non punibilità abbraccia “tutti i motivi per cui un
determinato fatto non può ricadere sotto la sanzione penale”.
• cause di non punibilità in senso lato:
a) le cause di esclusione della pena che incidono sull’elisione di un elemento strutturale del reato (quale
l’antigiuridicità penale nel caso di giustificanti; non punibilità in senso stretto per le scriminanti).
b) le condizioni obiettive di punibilità invece costituiscono limiti edittali alla punibilità, incidendo sul profilo
dell’offesa del fatto tipico.
c) immunità, essendo situazioni giuridiche soggettive che non fanno nemmeno sorgere il rapporto giuridico
penale in quanto ai destinatari del precetto non può attribuirsi pena.
• cause di non punibilità in senso stretto:
a) cause di estinzione del reato (morte del reo prima della condanna, amnistia, remissione di querela,
prescrizione, oblazione nelle contravvenzioni, sospensione condizionale e perdono giudiziale)
b) cause di estinzione della pena (morte del reo dopo la condanna, prescrizione pena, indulto, grazia,
liberazione condizionale, riabilitazione, la non menzione di condanna nel casellario giudiziale)
Un criterio definitivo per distinguere le due categorie è sicuramente quello temporale: le cause di non
punibilità in senso stretto sopravvengono dopo la commissione del fatto o dopo la condanna definitiva,
potendo intervenire su un reato completo dei suoi elementi strutturali. La non punibilità in senso lato invece è
conseguenza di una fattispecie di reato imperfetta riguardando la “meritevolezza” della pena; quelle in senso
stretto riguarderanno il “bisogno di pena”.
Tradizionalmente si credeva che la differenza tra le cause di estinzione del reato e della pena consisteva nel
fatto che le prime intervenivano precedentemente alla sentenza di condanna estinguendo la punibilità in
astratto, mentre le seconde la punibilità concreto. In realtà questa suddivisione è inesatta: basti pensare
all’amnistia da cui consegue l’estinzione del reato anche nel caso in cui fosse stata già erogata una condanna
definitiva per il reo. La reale differenza quindi atterrà l’ampiezza degli effetti.
!! Il codice Rocco attribuisce alla non punibilità in senso stretto natura giuridica di tipo sostanziale e non
processuale (a differenza del codice Zanardelli);
!! l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione;
l’estinzione della pena impedisce invece l’applicazione delle misure di sicurezza eccetto quelle per le quali la
legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, non impedendo altresì l’esecuzione delle misure di
sicurezza già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione
superiore ai 10 anni;
!! Quando un reato è il presupposto di un altro reato la causa che lo estingue non si estende all’altro reato; la
causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso non si
estende al reato complesso; l’estinzione di taluno fra il più reati connessi non esclude per gli altri
l’aggravamento di pena derivante dalla connessione (operano solo per l’estinzione del reato perché non
avrebbe senso per la pena)
!! la non punibilità in senso stretto è personale dunque si applica soltanto per coloro ai quali la causa di
estinzione si riferisce, operando nel momento in cui interviene
!! Nell’ipotesi di concorso di cause di non punibilità: fra cause istintive della pena e del reato prevalgono
sempre le seconde, fra cause dello stesso tipo prevale quella intervenuta per prima, fra cause contemporanee
opera la più favorevole
1 morte del reo: causa di estinzione sia del reato che della pena nel caso in cui sopraggiunga prima della
sentenza di condanna o successivamente alla condanna stessa. Questo istituto fonda le proprie ragioni sul
principio costituzionalmente garantito del carattere strettamente personale della pena. Nel caso dunque di
morte si andranno ad estinguere i reati nella loro essenza, comprendenti di rapporti di diritto penale
sostanziale e processuale. La morte tuttavia non estingue ne i provvedimenti giudiziari (come la confisca) né
conseguenze civili e il pagamento delle spese processuali in quanto atti attinenti al patrimonio del reo.
La dichiarazione di morte presunta determina l’estinzione del reato? Sì, ma qualora venga accertata
l’esistenza del reo successivamente alla dichiarazione di morte presunta nulla impedirebbe l’esercizio
dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se la morte dell’imputato è stata
erroneamente dichiarata.
Qualora vi sia già una sentenza di condanna, si prevede l’estinzione della pena (siano pena principale, sia le
pene accessorie, le misure di sicurezza e tutti gli effetti penali all’esito della sentenza di condanna.
Rimangono esclusi i provvedimenti giudiziari, le spese giudiziali e gli effetti delle obbligazioni civili nascenti dal
reato che permangono in capo agli eredi).
2 provvedimenti clemenziali: amnistia, indulto e grazia
L’amnistia, assieme alla prescrizione, è quella che in tempi recenti ha influito in modo più esteso sulla
concreta punizione dei fatti di reato lasciando nell’immaginario collettivo la rinuncia da parte dello Stato alla
potestà punitiva. gli strumenti di clemenza vengono considerati non sense rispetto alle finalità tradizionali
della pena, nell’ottica retributiva i provvedimenti di credenziali spezzano il rapporto di corrispettivamente
rappresentato dall’inflazione della pena rispetto al male commesso.
L’amnistia, come l’indulto, è un provvedimento clemenziale generale ed astratto con il quale lo Stato rinuncia
all’applicazione della pena per un determinato numero di reati (inizialmente era eccezionale, nell’ultimo secolo
utilizzo massiccio). L’art 79 cost (riformato nel 1992) stabilisce che l’amnistia e l’indulto sono concessi con la
legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale). Pur essendo un istituto unitario, un orientamento dottrinale denomina come propria quella
che interviene prima della sentenza di condanna (volta a distinguere il reato) e come impropria quella che
segue la condanna facendo cessare l’esecuzione e le pene accessorie ma NON gli effetti penali. Non sembra
condivisibile la posizione espressa in dottrina che imputa ad una svista legislativa il fatto di non aver previsto
l’amnistia impropria, poiché effettivamente essa secondo Mezzetti non ha natura di causa estintiva della pena.
L’amnistia e l’indulto estinguono le pene accessorie solo nel caso in cui il decreto lo disponga espressamente,
altrimenti queste due cause estintive non influiscono sugli effetti penali della condanna.
I reati da amnistiare sono individuati dal provvedimento generale attraverso tre principali criteri selettivi: la
numerazione della disposizione, il nomen iuris del reato e il tetto di pena superato il quale non è concedibile il
beneficio.
*amnistia causa estinzione del reato, indulto causa estinzione della pena (in quest’ultimo caso lo Stato
condona la pena inflitta senza cancellare gli effetti della condanna)
Esistono forme di preclusione oggettiva riguardo alla possibilità di concedere l’amnistia per alcune categorie di
reati? La corte ha dichiarato che l’amnistia non può essere concessa con riferimento a crimini di guerra,
contro l’umanità e genocidio.
Nel caso di concorso di più reati l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa. Dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell’estendere questa regola ai casi di reato continuato (andranno esclusi i
criteri che si riferiscono all’unità reale del reato continuato). Quanto alla disciplina dell’amnistia nei reati
circostanziati si pensa che l’amnistia opererà per entrambi ossia per il reato base e quello circostanziato.
Quanto al delitto tentato, è concesso.
Invece forme di preclusione soggettiva? Per quanto concerne i requisiti soggettivi, se l’atto di clemenza non
prevede altri altrimenti non potranno giovare del beneficio i recidivi (aggravati e reiterati) e i delinquenti
abituali, professionali o per tendenza. Esiste anche l’ipotesi di amnistia condizionata, consentendo la fruizione
solamente adempiendo a particolari obblighi o condizioni.
Poiché l’amnistia potrebbe in linea astratta pregiudicare l’ assoluzione nel merito dell’imputato la corte
costituzionale ha dichiarato legittimità costituzionale (per violazione del diritto di difesa) la disposizione
penale laddove non prevedeva la possibilità dell’imputato di rinunciare al beneficio. Rinunciando all’amnistia,
la giurisprudenza ritiene inammissibile la revoca della stessa.
Gli effetti dell’amnistia propria si riferiscono alla pena principale, alle pene accessorie ed anche alle misure di
sicurezza ma non si estendono alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Sono molte le analogie fra amnistia e indulto: la prima fondamentale differenza riguarda la natura giuridica
dell’indulto, che costituisce una causa di estinzione della pena. È bene ricordare che gli effetti estintivi
dell’indulto riguardano le pene principali e non quelli accessorie salvo che provvedimento disponga
diversamente. Presupponendo una sentenza di condanna, l’impossibilità di rinunciare al beneficio non è in
grado di pregiudicare il diritto ad una difesa nel merito. Questo presupposto non sta a significare che la
commutazione in altra specie o il condono totale o parziale della pena inflitta debbano intervenire
esclusivamente nella fase esecutiva, ben potendo essere applicato dal giudice della cognizione (indulto
improprio).
È ammissibile la contestuale applicazione dell’indulto e della sospensione condizionale della pena?
Le sezioni unite hanno stabilito che non è ammissibile dal punto di vista logico la contestuale applicazione
dell’indulto e della sospensione condizionale privilegiando a livello applicativo la causa di estinzione del reato.
Un altro punto di divergenza fra amnistia e indulto e il concorso di reati: in questa circostanza l’indulto dovrà
essere applicato una s