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AZIONI QUOTATE

La trasparenza degli assetti proprietari.

Il TUF impone una compiuta trasparenza degli assetti proprietari degli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come stato membro di origine, ossia delle società aventi sede in Italia con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altro stato membro della Comunità europea. Trasparenza non solo nei confronti della società quotata partecipata, ma anche nei confronti della Consob e del mercato.

Essenziale è la nozione di partecipazione.

Art. 1, comma 6-bis TUF: "Definizioni. Per 'partecipazioni' si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile."

Art. 2351, comma cc: "Diritto di voto. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su"

argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.

Il TUF ha affidato alla Consob il compito di fissare i criteri per il calcolo delle partecipazioni avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.

Art. 118, comma 1 Regolamento Emittenti: "Criteri di calcolo delle partecipazioni. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione, sono considerate partecipazioni le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è

attribuito a terzi ovvero è sospeso. Sono, altresì, considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

  1. il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario;
  2. il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente;
  3. il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
  4. il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

Il Regolamento Consob impone obblighi di comunicazione anche con riferimento alle partecipazioni potenziali, che il Regolamento individua nelle azioni che costituiscono il sottostante di

strumenti finanziari derivati elencati dall'art. 1, comma 3 TUF, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto, che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti.

La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, è effettuata senza indugio e comunque entro 5 giorni decorrenti dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo.

Art. 122 Regolamento Emittenti: "Modalità di pubblicazione delle informazioni. La Consob pubblica, in luogo degli emittenti azioni quotate, le informazioni acquisite entro i tre giorni di negoziazione successivi al ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I."

Il legislatore ha previsto, in caso di

omessa comunicazione, una sanzione amministrativa e una sanzione civile (sospensione del diritto di voto inerente alle azioni quotate o agli altri strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni).

La sanzione colpisce soltanto le azioni o gli strumenti finanziari eccedenti la soglia e non l'intera partecipazione o l'insieme degli strumenti finanziari, mentre per le variazioni in diminuzione dovrebbe colpire solo i titoli che hanno determinato il superamento della soglia che imponeva l'obbligo di comunicazione.

Art. 123-bis, comma 1 TUF: "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: 'Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari', informazioni dettagliate riguardanti:

  1. la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati
  2. Su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano; b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli; c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120; d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti; e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi.
    • f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
    • g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;
    • h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
    • i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del
    1. consiglio di gestione e di sorveglianza
    2. offerta pubblica di acquisto
    3. nomina e sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza
    4. modifica dello statuto
    5. deleghe per gli aumenti di capitale
    6. emissione di strumenti finanziari partecipativi
    7. acquisto di azioni proprie

    La disciplina delle partecipazioni reciproche.

    Le norme di diritto comune non pongono limiti alla partecipazione reciproca fra due società, se non nell'ipotesi in cui vi sia fra le stesse un consiglio di amministrazione comune o un controllo comune.

    rapporto di controllo. Il legislatore sottopone a vincoli l'acquisizione di partecipazioni reciproche quando le società coinvolte siano società aventi l'Italia come stato membro d'origine con azioni quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato membro della Comunità europea e tiene ferma la disposizione dell'art. 2659-bis cc quando fra le due società sussista già un rapporto di controllo.

    Il legislatore vieta le partecipazioni reciproche, che coinvolgono almeno una società quotata, quando superino, da entrambi i lati, la soglia prevista per l'obbligo di comunicazione.

    Una società quotata non può partecipare in un'altra società quotata in misura superiore al 3%, o al 5% se si tratta di PMI, del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto se, a sua volta, è partecipata da quest'ultima in misura superiore alla stessa soglia.

    Art. 121, comma 1 TUF: "Disciplina

    Delle partecipazioni reciproche. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo."

    La società che ha acquistato per seconda la partecipazione dovrà ridurre la stessa al di sotto del 3% o del 5% se PMI, se si tratta di una partecipazione illegittimamente assunta in una società quotata.

    Per stabilire quale dei due acquisti debba considerarsi precedente o successivo si dovrà far riferimento al momento del trasferimento delle azioni.

    Art. 121, comma 2 TUF: "Disciplina delle partecipazioni reciproche. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate."

    I limiti all'assunzione di partecipazioni reciproche potrebbero essere aggirati se gli stessi concernessero soltanto le acquisizioni dirette di una società in un'altra.

    Art. 121, comma 3 TUF: "Disciplina delle partecipazioni reciproche. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
216 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Malberti Corrado.