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Scelta delle categorie di azioni da emettere
Anche la scelta delle categorie di azioni da emettere deve essere indicata nello statuto o dall'assemblea straordinaria; in mancanza, si può pensare che la scelta spetti all'organo amministrativo o che questo possa emettere solo azioni ordinarie. Anche perché, si ritiene che l'emissione di azioni diverse debba essere approvata dall'assemblea speciale degli azionisti della categoria interessata.
Con la delega si dà modo agli amministratori di procedere all'emissione nel momento in cui la situazione del mercato finanziario pare più favorevole, o anche di non procedervi affatto: detto potere può essere esercitato solo entro 5 anni dalla costituzione della società o dalla modifica dello statuto. La delibera dev'essere redatta da un notaio ed iscritta nel registro delle imprese.
Diritto di opzione. Il diritto di opzione fa sì che i vecchi azionisti debbano essere preferiti nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.
Proporzione al numero delle azioni già possedute. Per l'esercizio dell'opzione dev'essere concesso un termine di 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese. Per agevolare il collocamento delle azioni, l'assemblea straordinaria, può decidere che esse vengano sottoscritte da banche o da enti finanziari soggetti al controllo della Consob, che assumono l'obbligo di offrirle in opzione (c. d. opzione indiretta) agli azionisti. Almeno tre giorni prima della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione, il socio deve versare le somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione; se il versamento non avviene, il diritto di opzione, deve essere alienato per loro conto a mezzo di una banca o di una società di intermediazione mobiliare. Può accadere che per una parte dei titoli l'opzione non venga esercitata: in tale ipotesi, chi ha già esercitato l'opzione e né ha fatto contestuale
richiesta ha un (ulteriore) diritto di prelazione sui titoli non optati. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato:- quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in natura
- quando lo esige l'interesse della società (la delibera di esclusione deve essere approvata da oltre la metà del capitale sociale)
- quando l'assemblea straordinaria delibera di offrire le nuove azioni ai dipendenti della società, ma limitatamente ad un quarto, o oltre, delle azioni di nuova emissione.
La differenza tra il prezzo di emissione delle azioni ed il loro valore nominale viene denominata sovrapprezzo. Il sovrapprezzo deve essere versato integralmente. Quanto ottenuto dalla società come sovrapprezzo deve essere destinato alla riserva legale: solo quando questa ha raggiunto il quinto del nuovo ammontare del capitale sociale, il sovrapprezzo può essere distribuito tra i soci.
Sottoscrizione parziale: se l'aumento non è sottoscritto integralmente entro il termine prescritto, i sottoscrittori restano vincolati nei limiti della somma sottoscritta, solo se così è stato espressamente disposto nella stessa deliberazione di aumento (inscindibilità dell'aumento), perché, invece, se l'aumento è scindibile, si potrà avere un aumento in misura minore.
Warrants in ipotesi di esclusione del diritto di opzione, può accadere che la società emittente rilasci agli stessi azionisti particolari "buoni".
I detti warrants, documenti che attribuiscono il diritto di sottoscrivere o di acquistare, entro un periodo di tempo e ad un prezzo predeterminati, le azioni di nuova emissione (c.d. azioni di compendio).
I warrants sono titoli liberamente trasferibili, con conseguente trasferimento, a chiunque ne diventi portatore, del diritto di acquisire le azioni di compendio.
Avvenuta la sottoscrizione, entro 30 giorni gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese, un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito: solo dopo l'iscrizione nel registro di tale attestato, la nuova cifra del capitale può essere indicata negli atti sociali.
I warrants sono un'altra forma di sottoscrizione indiretta.
Aumento gratuito Si ha aumento gratuito, e quindi aumento del capitale senza contemporaneo aumento del patrimonio, quando nel capitale vengono computati valori che già fanno parte del patrimonio della società (ad es., si imputano a capitale
le riserve volontarie, statutarie o facoltative. All'imputazione a capitale di detti valori vi si procede allo scopo di rendere quei valori indisponibili (indisponibili, nel senso che non possono più essere distribuiti tra gli azionisti se prima non si adotta una nuova deliberazione di riduzione del capitale). L'aumento gratuito di capitale può attuarsi in due modi: 1. si emettono nuove azioni, assegnandole agli azionisti in proporzione di quelle già possedute o 2. si aumenta proporzionalmente il valore nominale delle vecchie azioni, senza aumentarne il numero. 1. Riduzione del capitale sociale Riduzione facoltativa. Quando il patrimonio appare eccessivo, gli amministratori possono convocare l'assemblea straordinaria indicando le ragioni per cui propongono la riduzione del capitale (nell'avviso di convocazione devono anche indicare le modalità della riduzione). Detta riduzione è effettiva, nel senso che diminuisce il patrimonio dellasocietà. Se la maggioranza degli azionisti è d'accordo, l'assemblea può deliberare la riduzione, liberando la società, per la parte in esubero, dal corrispondente vincolo di indisponibilità. La società può deliberare di eseguire la riduzione in diversi modi: 1. libera i soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti 2. restituisce a tutti i soci parte dei conferimenti In entrambe le ipotesi occorrerà o diminuire il numero delle azioni in circolazione o ritirarle tutte emettendo altre azioni di valore nominale inferiore. 3. acquista una parte delle proprie azioni, e le annulla 4. sorteggia numero di azioni corrispondente all'ammontare della riduzione, e ne rimborsa il valore nominale ai titolari ritirando i titoli ed annullandoli (ma in quest'ultimo caso, derivandone la cessazione del rapporto sociale, si ritiene che la delibera debba essere adottata all'unanimità). Il capitale non può esserecapitale sociale. L'importo delle perdite viene detratto dal capitale sociale, riducendolo di conseguenza. Riduzione per altre ragioni. Oltre alle riduzioni per perdite, il capitale sociale può essere ridotto anche per altre ragioni, come ad esempio la volontà degli azionisti di ridurre l'investimento nella società. Anche in questo caso, la riduzione del capitale è nominale e non comporta una riduzione effettiva del capitale sociale. La riduzione del capitale sociale deve essere deliberata dall'assemblea degli azionisti e deve essere iscritta nel registro delle imprese. Come già detto, l'esecuzione della riduzione può avvenire solo dopo 3 mesi dall'iscrizione della delibera, a condizione che nessun creditore sociale abbia fatto opposizione o che l'opposizione sia stata autorizzata dal tribunale. È importante sottolineare che la riduzione del capitale sociale non può avvenire se il capitale sociale risulta già ridotto al di sotto del minimo legale, che in Italia è di 120 mila euro. In questo caso, è necessario procedere ad un aumento del capitale sociale per riportarlo almeno al minimo legale. La riduzione del capitale sociale è un'operazione complessa che richiede l'osservanza di precise norme di legge. È quindi consigliabile rivolgersi ad un professionista del settore, come un commercialista o un avvocato, per ottenere una corretta assistenza nella gestione di questa operazione.patrimonio della società, ma soltanto adeguamento dell'uno all'altro valore. La riduzione, è obbligatoria se il valore del patrimonio è inferiore a quello del capitale di oltre un terzo. Gli amministratori devono convocare l'assemblea, sottoponendole una relazione sullo stato patrimoniale della società corredata dalle osservazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione. Se l'assemblea giudica la situazione irrimediabile, deve deliberare la riduzione del capitale per adeguarlo a livello del patrimonio sociale. Se invece l'assemblea prevede un miglioramento, può rinviare ogni decisione all'esercizio successivo. Qualora alla fine di quest'altro esercizio sociale la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza ha l'obbligo di deliberare la riduzione del capitale in proporzione delle perdite.
accertate. Se la società rifiuta di deliberare la riduzione, su richiesta degli amministratori e dei sindaci, viene disposta dal tribunale con un decreto che deve essere iscritto nel registro delle imprese. Il ricorso al tribunale non occorre quando le azioni sono prive dell'indicazione del valore nominale, e lo statuto consente che in tale ipotesi la riduzione obbligatoria del capitale per perdite possa essere disposta direttamente dagli amministratori con una delibera pubblicata nel registro delle imprese. Se poi, sempre per le perdite, si è al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve deliberare: - la riduzione del capitale, aumentandolo contestualmente fino a 120 mila euro o - lo scioglimento della società ovvero - la trasformazione in un tipo diverso. Una ipotesi particolare è quella in cui il capitale appare interamente perduto. In questa ipotesi, secondo un orientamento dottrinale, si dovrebbe avere lo scioglimento della società edeventualmente la costituzione di una nuova società, invece la giurisprudenza riconosce alla maggioranza dell'assemblea straordinaria il potere di deliberare la riduzione a zero del capitale, disponendone contestualmente la reintegrazione mediante aumento. 102. Il diritto di recesso Poiché nella società per azioni la modifica del contratto sociale può avvenire per decisione della sola maggioranza si è dovuto tutelare l'interesse degli azionisti di minoranza a non subire mutamenti del contratto che non modifichino in modo radicale quei punti che secondo il legislatore è possibile che essi abbiano considerato essenziali per la loro partecipazione alla società. È stato perciò riconosciuto agli azionisti contrari a determinate modificazioni il diritto di recedere dalla società, la quale dovrà rimborsargli una somma corrispondente al valore della loro quota di partecipazione, o di parte di essa. Le principali modificazioni,I diritti di recesso, a cui consegue il diritto di recesso, sono:
Inderogabili:
- il cambiamento significativo dell'oggetto sociale
- trasformazione del tipo della società