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L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
Il codice ci elenca una serie di attività (2192) che corrispondono all'imprenditore
commerciale: attività industriale nella produzione di beni o servizi; attività di
intermediazione nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, mare e aria,
attività bancaria e assicurativa e attività ausiliarie alle precedenti.
È una lista non completa, perché ci sono delle attività che restano fuori come ad
esempio l'attività estrattiva o le attività alberghiere. La dottrina prevalente ha quindi
detto che questo articolo ci da solo una lista indicativa di attività ma non le definisce.
Per individuare la nozione di imprenditore commerciale si deve andare ad esclusione
con le altre prima elencate. Successivamente è entrata in vigore la norma dell'82 , e la
dottrina ha specificato che l'attività commerciale non è definita dall'art 2195 perché
fornisce una lista indicativa di attività ma in realtà non le definisce.
GLI STATUTI
Gli statuti dell'imprenditore generale e di quello commerciale sono definiti in positivo
ma le fattispecie sono in negativo. Al contrario lo statuto dell'imprenditore agricolo e
del piccolo imprenditore sono definiti in negativo ma la fattispecie è definita in
positivo.
Art. 2082: imprenditore generale: nei contratti in cui una delle 2 parti è imprenditore le
clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica e generalmente nel luogo
ha sede l'impresa.
Art. 2084: la legge determina le caratteristiche che regolano le imprese in cui
l'esercizio è subordinato a concessioni o ad autorizzazioni amministrative.
Art: 2086: norma che dice che l'imprenditore è il capo dell'impresa
Il legislatore specifica inoltre che l'imprenditore che lavora in forma societaria o
collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi di impresa.
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Pubblicità: quando si parla di questo termine si fa riferimento a due cose; 1 il
marketing- concorrenza: il legislatore del marketing se ne occupa quando un
imprenditore fa pubblicità in maniera sleale (denigrando i prodotti altrui); 2 intesa in
termini solo giudici come attività volta a rendere noti a terzi gli atti giuridici, in tal
senso esiste:
1. PUBBLICITÀ NOTIZIA: pubblicità che ha una rilevanza statistica e non giuridica. È
imposta dalla legge ma non ha effetti giuridici. Esempio ne è quella che viene
attuata dallo stato civile.
2. PUBBLICITÀ DICHIARATIVA: pubblicità che serve a risolvere in maniera pratica
dei conflitti fra soggetti che potrebbero avere delle situazioni giuridiche
incompatibili fra loro.
3. PUBBLICITÀ COSTITUTIVA: è una pubblicità più rara, nella quale l'iscrizione ad un
registro ha efficienza costitutiva poiché nasce un diritto.
Il nostro ordinamento è un ordinamento che tende a respingere le novità. Il registro
delle imprese è stato previsto nel 92, arginato fino al 93 quando è stato attuato. Il
contesto in cui è stato attuato però era diverso da quello del 42, immaginato come
uno schedario cartaceo, poiché era arrivata l'informatica. Il legislatore del 42 aveva
previsto tanti registri delle imprese tante quante erano le cancellerie dei tribunali, il
legislatore del 93 invece ha creato tanti registri separati (come nel 42) ma ha previsto
che fossero interconnessi e che fosse tenuto dalla camera del commercio, questo
perché nel 93 i tribunali erano lontani dal mondo del “digitale” al contrario invece
della camera di commercio. I registri restano uno per ogni camera ma sono
interconnessi quindi se vado alla camera di trapani posso vedere sia quelle di Trapani
che ad esempio di Trieste, è inoltre possibile che un privato cittadino possa avere
accesso a questa rete, basta che paghi un abbonamento. Il codice civile aveva previso
che con la pubblicità dovesse essere iscritto solo l'imprenditore commerciale ( solo o
dichiarativa o ?), nel momento in cui però nel 93 si utilizza lo strumento informatico ci
si rende conto che la situazione cambia, il legislatore decise perciò di istituire una
pubblicità notizia sia per l'imprenditore agricolo che per il piccolo imprenditore.
Ad oggi l'imprenditore commerciale è soggetto ad una pubblicità dichiarativa o
costitutiva, mentre il piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo sono anche inseriti
nel registro delle imprese ma solo con mera pubblicità notizia. Ad oggi il sistema è più
complesso, sia perché il legislatore ha previsto una sezione generale che una speciale
del registro delle imprese. Il legislatore del 93 ha aggiunto delle sezioni speciali: una
per il piccolo imprenditore ma con effetti solo di pubblicità notizia; una dedicata solo
agli artigiani con effetti di pubblicità notizia per il diritto commerciale ma può avere
effetti di pubblicità costitutiva per alcune agevolazioni riguardo parte della legislazione
speciale; una per l'imprenditore agricolo con effetti di pubblicità notizia, nel 2008 però
poi il legislatore ha fatto una riforma della materia agricola si è reso conto che quando
una società di persone svolge una materia agricola ha bisogno di una pubblicità
costitutiva, si è quindi limitato a prevede che tutti gli imprenditori agricoli si devono
iscrivere alla sezione speciale e se sono persone fisiche resta solo la pubblicità notizia,
viceversa se sono società di persone possono giovare della pubblicità dichiarativa. Con
riguardo alle società di capitali e SRL hanno necessariamente bisogno della pubblicità
costitutiva.
Ad oggi “IMPRENDITORE SOGGETTO A REGISTRAZIONE” è una frase ambigua poiché si
può usare sia a i sensi del 42 che del 93.
Fallimento e procedure concorsuali
All'art 2221 si dice che l'imprenditore commerciale è soggetto alle procedure
concorsuali. Allora con procedura concorsuale si intendeva il fallimento, si chiamava
così perché era una procedura che coinvolgeva tutti i beni e tutti i creditori
dell'imprenditore che partecipavano al concorso o per meglio dire alla distribuzione dei
beni dell'imprenditore su una posizione di parità. La procedura consisteva nel vendere
all'asta i beni dell'imprenditore e il ricavato distribuito fra i vari creditori.
Precedentemente le procedure concorsuali venivano definite come FALLIMENTO
(procedura prevista per gli imprenditori che non erano in grado di pagare i creditori e
che comportava che l'imprenditore venisse messo “di lato” e a lui subentrava il
tribunale fallimentare. Il fallimento è considerato come la morte civile ad oggi è però
in realtà chiamato LIQUIDAZIONE CONCORSUALE.
Un’innovazione in materia si ebbe poiché questi soggetti possono essere sottoposti a
delle procedure volte alla esdebitamento (al fine di ridurre il fardello delle c.d.
procedure contro il sovraindebbitamento). In passato le procedure concorsuali erano
una cosa negativa, con una serie di riforme (soprattutto quella del 2019) le procedure
concorsuali vengono viste in un'ottica diversa.
Gli imprenditori agricoli che tradizionalmente sono sempre stati sottratti alle procedure
concorsuali hanno successivamente chiesto di aderire ad una procedura di
risanamento. Ad oggi l'imprenditore commerciale è l'unico soggetto sia alle procedure
di risanamento che di liquidazione, anche se alle procedure di risanamento possono
partecipare anche imprenditori agricoli e piccoli imprenditori.
Il legislatore non lo chiama più fallimento ma liquidazione giudiziari, per un maggiore
rispetto. Vengono poi introdotte delle procedure di risanamento che sono positive. Per
alcune categoria di soggetti il legislatore prevede la possibilità di non pagare tutti i
suoi creditori e di sdebitarsi, sono regole che derogano alla responsabilità patrimoniale
del debitore. Lo statuto dell'imprenditore commerciale prevede le procedure
concorsuali, di liquidamento e risanamento. L'imprenditore agricolo
liquidamento ?????????
L'IMPRESA
L'impresa è l'attività dell'imprenditore e non c'è nessuna norma che ne da una
definizione, ma questa si può ricavare dall'art 2082. L'imprenditore non è detto che sia
un persona fisica, ma può anche essere una società di persone che quindi non
possiede neanche la personalità giuridica, società di capitali o associazione
riconosciuta, fondazione
L'AZIENDA
Definita dal legislatore all'art 2055. L'azienda è quel complesso di beni che organizzato
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Anche in questo caso non vi è
corrispondenza con il linguaggio parlato. Nella norma non si fa riferimento al fatto che
i beni debbano essere di proprietà dell'imprenditore, oggi sempre più spesso gli
imprenditori fanno impresa senza essere proprietari dei beni che utilizzano, questo
avviene per diverse ragione come ad esempio la rapida obsolescenza dei beni, per
aumentare la leva finanziaria (ovvero l’ammontare dell'indebitamento su quello che è
il suo patrimonio; quindi l'imprenditore ha i soldi ma preferisce pagare a rate o
chiedere un muto, questo per varie ragioni in primis legate all'economia di scala, più io
sono in grado di produrre beni o servizi più sono in grado di guadagnare). Su questo
ultimo punto gli aziendalisti dicono che la leva finanziaria andrebbe aumentata però la
leva finanziaria ha anche dei rischi poiché rende l'imprenditore più vulnerabile. Se
confrontiamo questa norma con la definizione di imprenditore, è diversa sia
naturalmente nei contenuti che nella tecnica di come è stata scritta, poiché quella
dell'imprenditore è una definizione analitica, mentre la definizione di azienda viene
definita funzionale, ovvero ci descrive questo complesso di beni in funzione
dell'impresa, ci dice che un complesso di beni è azienda quando permette
all'imprenditore di utilizzare quei beni. Andando a vedere se i beni consentono
all'acquirente di svolgere la stessa attività di impresa ci consente di capire se questi
beni sono stati trasferiti oppure no.
La natura giuridica dell'azienda
In merito ci si chiede se questa sia un'universalità di beni o la somma di questi beni.
La risposta esatta è ne l'una ne l'altra perché si tr