Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Mangano Renato, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Campobasso  Pag. 1 Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Mangano Renato, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Campobasso  Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Mangano Renato, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Campobasso  Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Mangano Renato, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , Campobasso  Pag. 11
1 su 11
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L’IMPRENDITORE COMMERCIALE

Il codice ci elenca una serie di attività (2192) che corrispondono all'imprenditore

commerciale: attività industriale nella produzione di beni o servizi; attività di

intermediazione nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, mare e aria,

attività bancaria e assicurativa e attività ausiliarie alle precedenti.

È una lista non completa, perché ci sono delle attività che restano fuori come ad

esempio l'attività estrattiva o le attività alberghiere. La dottrina prevalente ha quindi

detto che questo articolo ci da solo una lista indicativa di attività ma non le definisce.

Per individuare la nozione di imprenditore commerciale si deve andare ad esclusione

con le altre prima elencate. Successivamente è entrata in vigore la norma dell'82 , e la

dottrina ha specificato che l'attività commerciale non è definita dall'art 2195 perché

fornisce una lista indicativa di attività ma in realtà non le definisce.

GLI STATUTI

Gli statuti dell'imprenditore generale e di quello commerciale sono definiti in positivo

ma le fattispecie sono in negativo. Al contrario lo statuto dell'imprenditore agricolo e

del piccolo imprenditore sono definiti in negativo ma la fattispecie è definita in

positivo.

Art. 2082: imprenditore generale: nei contratti in cui una delle 2 parti è imprenditore le

clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica e generalmente nel luogo

ha sede l'impresa.

Art. 2084: la legge determina le caratteristiche che regolano le imprese in cui

l'esercizio è subordinato a concessioni o ad autorizzazioni amministrative.

Art: 2086: norma che dice che l'imprenditore è il capo dell'impresa

Il legislatore specifica inoltre che l'imprenditore che lavora in forma societaria o

collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della

crisi di impresa.

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Pubblicità: quando si parla di questo termine si fa riferimento a due cose; 1 il

marketing- concorrenza: il legislatore del marketing se ne occupa quando un

imprenditore fa pubblicità in maniera sleale (denigrando i prodotti altrui); 2 intesa in

termini solo giudici come attività volta a rendere noti a terzi gli atti giuridici, in tal

senso esiste:

1. PUBBLICITÀ NOTIZIA: pubblicità che ha una rilevanza statistica e non giuridica. È

imposta dalla legge ma non ha effetti giuridici. Esempio ne è quella che viene

attuata dallo stato civile.

2. PUBBLICITÀ DICHIARATIVA: pubblicità che serve a risolvere in maniera pratica

dei conflitti fra soggetti che potrebbero avere delle situazioni giuridiche

incompatibili fra loro.

3. PUBBLICITÀ COSTITUTIVA: è una pubblicità più rara, nella quale l'iscrizione ad un

registro ha efficienza costitutiva poiché nasce un diritto.

Il nostro ordinamento è un ordinamento che tende a respingere le novità. Il registro

delle imprese è stato previsto nel 92, arginato fino al 93 quando è stato attuato. Il

contesto in cui è stato attuato però era diverso da quello del 42, immaginato come

uno schedario cartaceo, poiché era arrivata l'informatica. Il legislatore del 42 aveva

previsto tanti registri delle imprese tante quante erano le cancellerie dei tribunali, il

legislatore del 93 invece ha creato tanti registri separati (come nel 42) ma ha previsto

che fossero interconnessi e che fosse tenuto dalla camera del commercio, questo

perché nel 93 i tribunali erano lontani dal mondo del “digitale” al contrario invece

della camera di commercio. I registri restano uno per ogni camera ma sono

interconnessi quindi se vado alla camera di trapani posso vedere sia quelle di Trapani

che ad esempio di Trieste, è inoltre possibile che un privato cittadino possa avere

accesso a questa rete, basta che paghi un abbonamento. Il codice civile aveva previso

che con la pubblicità dovesse essere iscritto solo l'imprenditore commerciale ( solo o

dichiarativa o ?), nel momento in cui però nel 93 si utilizza lo strumento informatico ci

si rende conto che la situazione cambia, il legislatore decise perciò di istituire una

pubblicità notizia sia per l'imprenditore agricolo che per il piccolo imprenditore.

Ad oggi l'imprenditore commerciale è soggetto ad una pubblicità dichiarativa o

costitutiva, mentre il piccolo imprenditore e l'imprenditore agricolo sono anche inseriti

nel registro delle imprese ma solo con mera pubblicità notizia. Ad oggi il sistema è più

complesso, sia perché il legislatore ha previsto una sezione generale che una speciale

del registro delle imprese. Il legislatore del 93 ha aggiunto delle sezioni speciali: una

per il piccolo imprenditore ma con effetti solo di pubblicità notizia; una dedicata solo

agli artigiani con effetti di pubblicità notizia per il diritto commerciale ma può avere

effetti di pubblicità costitutiva per alcune agevolazioni riguardo parte della legislazione

speciale; una per l'imprenditore agricolo con effetti di pubblicità notizia, nel 2008 però

poi il legislatore ha fatto una riforma della materia agricola si è reso conto che quando

una società di persone svolge una materia agricola ha bisogno di una pubblicità

costitutiva, si è quindi limitato a prevede che tutti gli imprenditori agricoli si devono

iscrivere alla sezione speciale e se sono persone fisiche resta solo la pubblicità notizia,

viceversa se sono società di persone possono giovare della pubblicità dichiarativa. Con

riguardo alle società di capitali e SRL hanno necessariamente bisogno della pubblicità

costitutiva.

Ad oggi “IMPRENDITORE SOGGETTO A REGISTRAZIONE” è una frase ambigua poiché si

può usare sia a i sensi del 42 che del 93.

Fallimento e procedure concorsuali

All'art 2221 si dice che l'imprenditore commerciale è soggetto alle procedure

concorsuali. Allora con procedura concorsuale si intendeva il fallimento, si chiamava

così perché era una procedura che coinvolgeva tutti i beni e tutti i creditori

dell'imprenditore che partecipavano al concorso o per meglio dire alla distribuzione dei

beni dell'imprenditore su una posizione di parità. La procedura consisteva nel vendere

all'asta i beni dell'imprenditore e il ricavato distribuito fra i vari creditori.

Precedentemente le procedure concorsuali venivano definite come FALLIMENTO

(procedura prevista per gli imprenditori che non erano in grado di pagare i creditori e

che comportava che l'imprenditore venisse messo “di lato” e a lui subentrava il

tribunale fallimentare. Il fallimento è considerato come la morte civile ad oggi è però

in realtà chiamato LIQUIDAZIONE CONCORSUALE.

Un’innovazione in materia si ebbe poiché questi soggetti possono essere sottoposti a

delle procedure volte alla esdebitamento (al fine di ridurre il fardello delle c.d.

procedure contro il sovraindebbitamento). In passato le procedure concorsuali erano

una cosa negativa, con una serie di riforme (soprattutto quella del 2019) le procedure

concorsuali vengono viste in un'ottica diversa.

Gli imprenditori agricoli che tradizionalmente sono sempre stati sottratti alle procedure

concorsuali hanno successivamente chiesto di aderire ad una procedura di

risanamento. Ad oggi l'imprenditore commerciale è l'unico soggetto sia alle procedure

di risanamento che di liquidazione, anche se alle procedure di risanamento possono

partecipare anche imprenditori agricoli e piccoli imprenditori.

Il legislatore non lo chiama più fallimento ma liquidazione giudiziari, per un maggiore

rispetto. Vengono poi introdotte delle procedure di risanamento che sono positive. Per

alcune categoria di soggetti il legislatore prevede la possibilità di non pagare tutti i

suoi creditori e di sdebitarsi, sono regole che derogano alla responsabilità patrimoniale

del debitore. Lo statuto dell'imprenditore commerciale prevede le procedure

concorsuali, di liquidamento e risanamento. L'imprenditore agricolo

liquidamento ?????????

L'IMPRESA

L'impresa è l'attività dell'imprenditore e non c'è nessuna norma che ne da una

definizione, ma questa si può ricavare dall'art 2082. L'imprenditore non è detto che sia

un persona fisica, ma può anche essere una società di persone che quindi non

possiede neanche la personalità giuridica, società di capitali o associazione

riconosciuta, fondazione

L'AZIENDA

Definita dal legislatore all'art 2055. L'azienda è quel complesso di beni che organizzato

dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Anche in questo caso non vi è

corrispondenza con il linguaggio parlato. Nella norma non si fa riferimento al fatto che

i beni debbano essere di proprietà dell'imprenditore, oggi sempre più spesso gli

imprenditori fanno impresa senza essere proprietari dei beni che utilizzano, questo

avviene per diverse ragione come ad esempio la rapida obsolescenza dei beni, per

aumentare la leva finanziaria (ovvero l’ammontare dell'indebitamento su quello che è

il suo patrimonio; quindi l'imprenditore ha i soldi ma preferisce pagare a rate o

chiedere un muto, questo per varie ragioni in primis legate all'economia di scala, più io

sono in grado di produrre beni o servizi più sono in grado di guadagnare). Su questo

ultimo punto gli aziendalisti dicono che la leva finanziaria andrebbe aumentata però la

leva finanziaria ha anche dei rischi poiché rende l'imprenditore più vulnerabile. Se

confrontiamo questa norma con la definizione di imprenditore, è diversa sia

naturalmente nei contenuti che nella tecnica di come è stata scritta, poiché quella

dell'imprenditore è una definizione analitica, mentre la definizione di azienda viene

definita funzionale, ovvero ci descrive questo complesso di beni in funzione

dell'impresa, ci dice che un complesso di beni è azienda quando permette

all'imprenditore di utilizzare quei beni. Andando a vedere se i beni consentono

all'acquirente di svolgere la stessa attività di impresa ci consente di capire se questi

beni sono stati trasferiti oppure no.

La natura giuridica dell'azienda

In merito ci si chiede se questa sia un'universalità di beni o la somma di questi beni.

La risposta esatta è ne l'una ne l'altra perché si tr

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ccppermo2827 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Mangano Renato.