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COMPETENZA DEI TARI

I criteri generali di riparto della competenza dei TAR sono disciplinati dall'art. 13 c.p.a.:

  • In primo luogo è dato rilievo al criterio della sede dell'organo che ha emanato l'atto impugnato. Il TAR è competente per impugnare atti emessi da organi che hanno la sede nella sua circoscrizione.
  • In via subordinata, vi è il criterio di efficacia dell'atto, il che equivale a dire che è competente il TAR nella cui circoscrizione l'atto impugnato ha prodotto effetti diretti, anche se l'atto è stato emanato da organi dello stato o enti pubblici che hanno sede in altra circoscrizione.
  • Per i ricorsi proposti in materia di pubblico impiego dal personale in servizio, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del pubblico dipendente (c.d. foro del pubblico impiego).
  • Le regole sulla competenza hanno carattere inderogabile, la violazione può essere rilevata anche d'ufficio.

Dal TAR e può costituire motivo di appello. Quando il TAR dichiara la propria incompetenza lo fa con ordinanza in cui indica il TAR competente davanti al quale la causa deve essere tempestivamente riassunta (c.d. traslato iudici).

Da ricordare è semplicemente un aspetto, perché si parla spessissimo del Tar del Lazio? Perché il primo criterio è dato dalla sede dell'organo che ha emanato l'atto impugnato. Molti atti vengono emanati a Roma e quindi sono tutti diretti al TAR del Lazio.

Il secondo criterio è l'efficacia dell'atto, e anche questo criterio porta al TAR del Lazio perché tutti i criteri con efficacia nazionale sono emanati a Roma es. DPCM per la pandemia, se invece sono provvedimenti regionali si fa capo al TAR della regione interessata.

Per il pubblico impiego c'è il TAR per il pubblico impiego 111.

RICORSO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO principio della domanda,

Nel processo amministrativo vige il c.p.

Il giudice amministrativo può esercitare le sue funzioni soltanto in presenza di un ricorso di parte. In capo a chi vuole promuovere un ricorso al TAR devono sussistere due condizioni:

  • Legittimazione a ricorrere, intesa come titolarità di un interesse qualificativo che può essere un interesse legittimo o di un diritto soggettivo
  • Interesse a ricorrere, inteso quale interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un vantaggio personale, attuale e concreto

Il giudizio è introdotto con la notifica del ricorso alla PA che ha emanato il provvedimento e almeno uno dei controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica, pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento (artt. 29 e 41 c.p.a.)

L'origine del ricorso entro 30 giorni dal compimento dell'ultima notifica, deve essere depositato presso la segreteria del TAR adito. Con il deposito del ricorso, il ricorrente si costituisce in giudizio.

Il giudice non agisce d'ufficio, è il cittadino che porta

avvocato o si può presentare direttamente al giudice. Il ricorso deve contenere una descrizione dettagliata dei fatti, delle ragioni e delle prove a sostegno della richiesta. Inoltre, è necessario indicare il provvedimento impugnato e specificare i motivi per cui si ritiene che esso sia illegittimo o lesivo dei propri diritti. Il ricorso deve essere presentato entro i termini di legge e deve essere accompagnato da eventuali documenti o allegati utili alla sua valutazione.

avvocato il scuola predispone il ricorso dove si indicano i vizi di legittimità e successivamente notifica il ricorso alla pubblica amministrazione entro i 60gg in cui il cittadino ha la conoscenza del provvedimento lesivo. Il ricorso successivamente viene depositato al TAR.

es. il prof interroga e da un voto che non corrisponde alla preparazione. Si fa ricorso, in qualche modo lo si impugna e si ipotizza un eccesso di potere. Il ricorso viene notificato all’amministrazione e lo si depone al TAR.

112. e 113.LE AZIONI ESPERIBILI DAL PRIVATO CONTRO LA PA

- azione di annullamento, trattasi di azione avente carattere generale, sempre ammessa ogni volta in cui venga in rilevo un provvedimento della PA che il privato pensi essere lesivo di un proprio interesse legittimo ed è volta ad ottenere tipicamente l’annullamento del provvedimento impugnato.

- Azione di mero accertamento, il codice non prevede espressamente un’azione generale di accertamento ma

l'ammissibilità di tale azione, con riferimento ai diritti soggettivi (nelle materie di giurisdizione esclusiva) si ricava dai principi generali.
  1. Azione di condanna: consente al giudice amministrativo di pronunciare sentenze di condanna al risarcimento del danno per equivalente economico, oltreché di condanna al risarcimento informativa specifica. La domanda risarcitoria, ad oggi, è autonoma rispetto all'azione di annullamento. Cioè può essere proposta per risarcimento di un interesse legittimo anche se non è stato chiesto al contempo l'annullamento del provvedimento lesivo.
  2. Azione per declaratoria della nullità: il codice prevede una specifica azione per l'accertamento della nullità di un provvedimento o di un atto amministrativo in tutti i casi in cui la competenza sia del giudice amministrativo. Il relativo ricorso deve essere proposto entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla notifica/pubblicazione o
conoscenza del provvedimento.- Azione avverso il silenzio della PA, non prevede l'impugnazione di un provvedimento ma presuppone comunque la lesione di un interesse legittimo del privato dato dal fatto che la PA avrebbe dovuto provvedere. Tale azione può essere proposta finché la PA resta inadempiente, purché entro un anno dalla scadenza del termine per ultimare il procedimento. Il giudizio verte in primis sul dovere della PA di provvedere e sul suo inadempimento ma il giudice può anche pronunciarsi sul merito della pretesa.- Azione a tutela del diritto di accesso, se la PA nega l'accesso a un documento al cittadino o non risponde, questi può fare ricorso al TAR entro il breve termine 30gg a pena di decadenza. Le controversie in tema di accesso sono devolute dal Codice alla giurisdizione esclusiva, hanno quindi ad oggetto un diritto. 114. IMPUGNAZIONE IN GENERALE Nei confronti delle sentenze del giudice amministrativo sono previsti vari mezzi di impugnazione.

impugnazione.- nei confronti delle sentenze dei TAR è ammesso appello al consiglio di stato (o al consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia).- Nei confronti delle sentenze del C.d.s. è ammesso il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.- Nei confronti delle sentenze dei TAR e del C.d.s. sono ammessi poi la revocazione e l'opposizione di terzo.

Il termine per proporre le impugnazioni può essere pari a 60gg dalla notifica della sentenza (breve) oppure di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza se non è stata notificata (termine lungo).

L'impugnazione si propone con un ricorso che deve essere notificato a controparte nei termini perentori su indicati. Il deposito del ricorso deve poi essere effettuato, presso la cancelleria del giudice adito, entro 30gg dall'ultima notifica.

116.LA TUTELA CAUTELARE

Nel processo amministrativo la tutela cautelare ha sempre carattere di strumentalità, realizza l'esigenza di

Per evitare che la durata del giudizio renda inutile per il ricorrente la decisione finale del ricorso, spetta alla parte interessata (ricorrente) chiedere al giudice la concessione di una misura cautelare, in quanto la presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

La concessione della misura cautelare presuppone l'accertamento della sussistenza di due requisiti:

  1. il fumus bonus iuris che impone al giudice di operare una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, valutando quindi sommariamente il merito della pretesa fatta valere,
  2. il periculum in mora che va identificato nella possibilità per il ricorrente di subire un pregiudizio grave e irreparabile dal provvedimento impugnato durante il tempo necessario a decidere il ricorso.

La tutela cautelare, non si risolve più solo nella tipica figura della sospensione del provvedimento ma si attua anche con altre misure di contenuto atipico modellate sul caso concreto.

Tutela cautelare, es.

se sussistono i requisiti per una pronuncia anticipata e per la sospensione del provvedimento amministrativo.

Due requisiti fondamentali per il ricorso sono:

  1. Valenza apparente: il giudice valuterà se il ricorso ha una validità evidente.
  2. Periculum in mora: il ricorso deve dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile.

Il giudizio di ottemperanza riguarda l'esecuzione delle sentenze emesse dal giudice amministrativo. Spesso, per eseguire tali sentenze, le amministrazioni coinvolte devono adottare provvedimenti amministrativi. Nel caso in cui la PA non adempia al dovere di eseguire la sentenza, è possibile presentare un ricorso per ottemperanza al giudice amministrativo.

Il ricorso per ottemperanza può essere presentato indipendentemente dal fatto che le sentenze siano passate in giudicato o siano solo esecutive. Inoltre, non importa se l'inadempiente è una PA o una parte privata. Il ricorso è esperibile anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e dei giudici speciali per i quali non è previsto un giudizio di ottemperanza. L'articolo 134 comma 1 lett.a c.p.a. conferma questa possibilità.

Il giudice amministrativo nel giudizio di ottemperanza
Dettagli
A.A. 2020-2021
106 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittoriavesentini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Iuav di Venezia o del prof Gualandi Federico.