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Diritto del lavoro: il diritto sindacale

Capitolo I

Il diritto sindacale è una parte del diritto del lavoro che riguarda l'insieme delle norme che disciplinano la dinamica del conflitto di interessi derivante dalla ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi. Esso nasce con la storia del movimento operaio, ossia a metà del secolo XIX. Il conflitto di interessi nasce poiché gli imprenditori dispongono dei mezzi di produzione e così conseguentemente del potere di decisione, hanno così una supremazia nei confronti dei lavoratori. Per contenere questa preminenza sorge l'organizzazione sindacale.

Il conflitto industriale è il conflitto tra capitale e lavoro, nasce dunque tra chi è proprietario dei mezzi e chi offre la propria forza-lavoro. Questo conflitto non è connesso al titolo di proprietà che può essere sia privato che pubblico, ma all'organizzazione della produzione nella quale ad ogni posizione di potere corrisponde una posizione di subalternità.

Il diritto sindacale non tratta solamente del lavoro subordinato, ma anche di quello autonomo e di società. Gli studi di diritto sindacale hanno lo stesso oggetto di un'altra disciplina che è quella delle relazioni industriali. Il sistema di relazioni industriali è un sottosistema del sistema sociale ed ha per oggetto il contesto normativo dei rapporti tra interessi organizzati, sia nei loro aspetti formali che nei loro effetti politici, economici e sociali.

L'effettività del diritto sindacale è spesso oggetto di una mediazione politica: si decide in base ai fini politici se dare o meno applicabilità ad una determinata norma. Inoltre spesso anche nuove leggi sono il frutto di una negoziazione tra i soggetti del sistema di relazioni industriali: si vuole essere sicuri che una determinata norma sarà accettata e seguita dalla popolazione (preventivo consenso). Il diritto sindacale poggia dunque la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e dell'opera di mediazione politica.

Per molti anni la sezione relativa al lavoro non è stata affrontata legislativamente se non con la costituzione (art.39 e 40), nel 1970 con lo statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) e la legge 12 giugno 1990 n.146 relativa allo sciopero dei servizi pubblici essenziali. Giurisprudenza e dottrina dunque hanno avuto un grande ruolo per quanto riguarda quei settori che non sono stati disciplinati da leggi specifiche. Esse cercarono di colmare le lacune attraverso un'opera di interpretazione del codice e della costituzione; la metodologia interpretativa ebbe dunque una grande importanza: in base a valutazioni di carattere generali si arrivava ad una serie di opzioni (politica del diritto).

Il sistema di relazioni industriali (formato dalle interazioni tra imprenditori, organizzazioni di lavoratori e pubblici poteri) può essere visto da più prospettive tra cui quella giuridico-normativa. Da questo punto di vista questo sistema è un'istituzione, quindi dotata di relativa stabilità e autonomia e a cui corrisponde per forza di cose un ordinamento che viene chiamato intersindacale ed è indipendente dall'ordinamento statale. Se le norme che regolano la stessa materia dei due ordinamenti sono in contrasto, va a finire che una delle due sarà inefficace nonostante la sua validità interna, oppure può capitare che siano diverse ma non in contrasto (es. accordi triangolari capitolo 10 sez. A). L'ordinamento intersindacale ha una funzione conoscitiva per l'ordinamento statale; senza il primo, infatti, il secondo non potrebbe conoscere tutti i problemi che sorgono di fatto. L'ordinamento intersindacale è una fonte di rinnovamento per il codice civile.

Il ruolo della giurisprudenza, come già detto, è stato molto importante perché ha creato degli indirizzi interpretativi che hanno costituito una componente fondamentale del diritto sindacale.

L'art. 135.5 TFUE sancisce formalmente l'esclusione del diritto comunitario da alcuni argomenti tra cui il diritto di associazione, lo sciopero e la serrata che sono di esclusiva competenza statale. Nell'UE si è venuta a creare una concorrenza al ribasso (dumping sociale) data dalla differente condizione lavorativa dei paesi europei, che ha fatto scattare delle critiche da parte di alcuni paesi, critiche alle quali la Corte di Giustizia ha risposto sostenendo che nel bilanciamento tra i diritti fondamentali e le libertà economiche si debba dare prevalenza a queste ultime. Ci si sta trovando in un momento di transizione tra libertà di impresa e azione sindacale.

È forte il problema della formalizzazione delle regole per l'individuazione dei soggetti legittimati alle trattative, soprattutto da quando le tre grandi confederazioni (CGIL, CISL e UIL) si sono divise e sono sorti i sindacati autonomi (i Cobas) negli anni 70-90. Le tre grandi confederazioni appaiono sempre meno diverse, ma centri di mediazione tra interessi di gruppi sempre più diversi e competitivi a volte. Sorgono quindi due problemi: la rappresentanza e i rapporti tra base e vertice; che si intrecciano a loro volta con la scelta tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Nella CGIL è forte la tendenza a privilegiare quest'ultima (sindacato-movimento), la CISL è più orientata a privilegiare il dato organizzativo (sindacato-associazione).

La linea di mediazione tra questi principi contrastanti può essere trovata nel dare la risposta ad un problema generale: rendere efficace la circolazione democratica sia all'interno che verso la controparte.

Capitolo II

Art.39.1 "la libertà sindacale è libera." Che sostituisce il diritto corporativo fascista in cui era preminente il controllo statale, il contratto collettivo aveva efficacia erga omnes, il principio supremo era quello della produttività. Ora questa libertà è riconosciuta a tutti i singoli lavoratori. Nei confronti dello Stato l'art.39 è un diritto soggettivo pubblico di libertà, mentre nei rapporti intersoggettivi esso viene attuato mediante la legge n.300/1970.

L'art.39.1 a confronto con l'art.18 non può essere limitato se fatto per fini vietati e inoltre la differenza sta nel fatto che il primo riguarda qualsiasi tipo di organizzazione, il secondo invece solo quelle in forma associativa. Il sostantivo "sindacale" riferito a organizzazione può essere visto dal punto di vista:

  • Teleologico, è sindacale un atto diretto all'autotutela dei interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l'attività di lavoro;
  • Strutturale, esso presuppone un'organizzazione di soggetti almeno potenziale. L'organizzazione sindacale presuppone dunque più soggetti, è l'attività sindacale che è invece un diritto di ogni lavoratore.

L'UE, con la carta dei diritti fondamentali, in materia di rapporti economici e commerciali e di rapporto di lavoro detta una disciplina sufficiente se non ricca. Mentre nel settore dei contratti collettivi vi è una grave insufficienza, nonostante comunque vi siano dei rinvii al contratto collettivo sociale e degli accenni su altri aspetti legati ai rapporti di lavoro. In questo settore c'è una cattiva applicazione dunque del principio di sussidiarietà tipico della Comunità Europea, la valenza delle norme dei singoli stati richiamate da quest'ultima incide sulla stessa quindi solo in modo indiretto.

Le convenzioni 87 e 98 dell'OIL (le convenzioni sono degli atti vincolanti per i Paesi singoli e differenza delle raccomandazioni che invece sono usate per richiamare l'attenzione) riguardano la libertà sindacale vista dal primo in relazione allo Stato e dal secondo nei rapporti interprivati. Ci sono poi altre convenzioni come: il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU); la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU); la carta sociale europea.

Lo Statuto dei Lavoratori persegue tre obiettivi:

  • Tutela della libertà e della dignità del lavoratore in riferimento a situazioni repressive che possono verificarsi nell'impresa (riguardano il lavoratore in sé quindi si esamineranno al cap.6)
  • Effettività dell'attività sindacale da parte del lavoratore
  • Politica di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, unici soggetti in grado di seguire direttamente ed efficacemente gli sviluppi di questo settore (supplendo alla rigidità della legge).

L'art.14 dello Statuto dei Lavoratori dà effettività al principio costituzionale della libertà sindacale e lo rende effettivo specialmente nei rapporti intersoggettivi. L'art.15 riproduce le disposizioni della convenzione n.98 dell'OIL e nel punto a) rende nulli gli atti discriminatori derivanti dall'iscrizione o non iscrizione ad un determinato partito (con sanzioni penali); nel punto b) invece rende nulli gli atti discriminatori che concernino lavoratori iscritti ad un'organizzazione sindacale o che hanno partecipato ad uno sciopero. Quello di questi atti è un elenco aperto, non prevedibile al quale si ricollegano anche gli atti descritti all'art.16, ossia quelli che danno benefici economici (dati in qualunque forma) a lavoratori a causa della loro iscrizione ad una determinata organizzazione o per un'astensione da uno sciopero. Gli atti discriminatori perseguiti sono anche a causa di altri motivi, però non si è riusciti ad organizzarli tutti in un unico settore normativo.

L'art.17 (confermando la conv.98 dell'OIL) vieta gli atti del datore di lavoro, o della sua associazione, volti a sostenere i sindacati di comodo (o gialli), ossia quei sindacati costituiti e sostenuti dai datori di lavoro o dalle sue associazioni. Questi sindacati sono infatti visti come limitazione indiretta della libertà sindacale. Vige un principio di atipicità di questi atti.

La libertà sindacale negativa è quella libertà data al lavoratore di non iscriversi ad un'organizzazione sindacale. In Inghilterra questa libertà viene limitata con il closed shop (non assunzione se non si è iscritti) e union shop (obbligo di iscrizione a pena di licenziamento). Questi due istituti sono considerati dalla corte europea illegittimi. In Italia l'art.15 richiama questa libertà e la rende effettiva andando contro alle due prassi inglesi perché utilizza il termine occupazione e non assunzione. Sono permessi i cosiddetti benefici riservati, ossia quei diritti che spettano esclusivamente agli iscritti.

Per i lavoratori pubblici c'è una disciplina diversa e precisamente:

  • Per i militari c'è una forte limitazione dei diritti sindacali (sancita dalla l.382/1978 e confermata dalla corte cost. con la sentenza 449/1999) anche se viene permessa loro l'elezione di organi rappresentativi che partecipano al procedimento di determinazione del trattamento economico e normativo.
  • Per la polizia dello stato la l.121/1981 dice che essi possono partecipare a sindacati composti da solo personale dello Stato anche se nella prassi vengono permessi rapporti privilegiati con una grande Confederazione sindacale. Anche al corpo forestale viene applicata questa legge, che non vale invece per la polizia penitenziaria.

Per l'imprenditore non vale l'art.39, ma solo l'art.18 e l'art.41 cost. perché la libertà sindacale è presa principalmente come libertà collettiva, mentre l'imprenditore è singolo e inoltre il sindacato dell'imprenditore è visto come risposta a quello dei lavoratori subordinati. Il titolo II dello statuto dei lavoratori riguarda solo i lavoratori subordinati.

Anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi vale lo stesso principio, che cambia invece nel caso di lavoratori parasubordinati, ossia svolgono un'attività contrattuale collettiva a fronte di una controparte (es. agenti e rappresentanti di commercio).

Capitolo III: Sezione A

La composizione qualitativa e quantitativa della forza lavoro permette di fare una divisione tra i modelli di organizzazione sindacale:

  • Sindacato di mestiere, emerge nei paesi a più antico sviluppo e in settori dove è forte la presenza di operai specializzati. In ogni impresa dunque operano tanti sindacati quante sono le professionalità.
  • Sindacato per ramo di industria, si sviluppa posteriormente con la diffusione dell'industria a produzione di massa in cui non ci sono più operai specializzati. Il sindacato organizza così i lavoratori per settore produttivo.

In Italia inizialmente si utilizzò il primo dei due, ma poi venne sostituito con il secondo poiché permetteva di organizzare una solidarietà più ampia nei lavoratori. Questa evoluzione non ha però riguardato né i dirigenti di azienda né i lavoratori con professionalità elevate. Questi ultimi, intorno agli anni 70, dato che non si vedevano riconosciuti i loro diritti nelle tre grandi Confederazioni che tendevano a tutelare professionalità medio-basse, hanno costituito numerose organizzazioni sindacali 'autonome'. È emersa così una variante del sindacato di mestiere che è il sindacato occupazionale.

Ora si sta superando anche questo secondo modello molto utilizzato attraverso due metodi: la fusione con la creazione di sindacati multi-industriali o conglomerati e la creazione di strutture di rappresentanza ad hoc per pensionati e lavoratori atipici.

L'organizzazione delle maggiori confederazioni sindacali si articola in due linee organizzative: una verticale basata sul criterio della categoria produttiva e l'unità di base sono gli iscritti e una orizzontale basata sul criterio territoriale formata da strutture territoriali, provinciali e regionali intercategoriali. La confederazione è formata dalle strutture orizzontali regionali e le federazioni nazionali di categoria. Lo strumento maggiore della prima linea organizzativa è la contrattazione collettiva.

  • CGIL => camera del lavoro
  • CISL => unione sindacale
  • UIL => camera sindacale

L'unità sindacale è presente in paesi come la Gran Bretagna, la Germania e la Svezia. In Italia invece c'è una pluralità sindacale. Nel 1944 la democrazia cristiana, il partito comunista e il partito socialista stipularono un accordo creando una confederazione unitaria. Tra 48 e 49 le tre correnti si dividono di nuovo e quindi il sindacato unitario si scioglie anche se l'unità di azione rimane tra gli obiettivi delle tre confederazioni che si vengono a creare. A questo scopo infatti nel 1972 viene creata la federazione delle confederazioni che resse fino al 1984 anno dello scioglimento della stessa. I governi di centro-destra finora hanno puntato a sfruttare questa divisione a loro favore. A fianco di queste grandi confederazioni ci sono le già citate organizzazioni statali autonome tra cui va citata la Ugl, la Cida, lo Snals, la Cub e la Cobas che però raramente riescono a prendere parte a decisioni in tema di contratto collettivo.

A livello europeo c'è la sempre maggiore influenza dell'UE e nel 1973 è stata costituita la Confederazione europea dei sindacati (ces) a cui aderiscono tutte e tre le maggiori confederazioni nazionali. Tra le organizzazioni internazionali di categoria è da ricordare quella dei Segretari professionali internazionali.

Le strutture associative dal punto di vista dell'imprenditore sono più frammentate. Gli imprenditori si raggruppano in genere in confederazioni che si distinguono per grandi settori economici. Confindustria, Confcommercio e Confagricoltura sono le maggiori organizzazioni. L'Aran ha la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni quali datrici di lavoro. Vi sono poi organizzazioni concorrenti come la Confapi, la Confesercenti e la Coldiretti o la CIA. In passato è stata di notevole importanza la distinzione tra imprese private e pubbliche, essa è venuta meno dal momento della privatizzazione. A livello europeo i dirigenti privati sono rappresentati dal Business Europe, mentre quelli pubblici dal CEEP. La struttura di associazione non è obbligatoria, contratti collettivi e scioperi possono essere fatti anche da organizzazioni non a struttura associativa.

Sezione B

Vi sono vari tipi di organizzazioni ed è compito dello studioso di relazioni industriali capire le motivazioni per cui si scelga un tipo piuttosto che un altro di modo che si riescano meglio ad individuare gli obiettivi. La scelta dei criteri può essere eteronoma, come nel caso del periodo fascista, oppure autonoma come lo è ora. Per questo motivo c'è la possibilità che uno stesso gruppo abbia più criteri di organizzazione e nasce così il conflitto organizzativo che è uno dei problemi maggiori delle organizzazioni sindacali.

L'art.39 è il risultato di un compromesso tra varie ideologie diverse tra loro che da un lato volevano mantenere l'intervento statale e dall'altro invece volevano abolirlo. Il comma uno dell'art citato è subito efficace e sancisce il principio cardine del diritto sindacale. Gli altri tre commi invece necessitano di specificazioni da parte della legge ordinaria, che però non sono mai avvenute. Questo non per una dimenticanza, ma è stato frutto di una scelta spinta da tre motivi:

  • Timore che il processo di registrazione diventasse una sorta di modo dello Stato di controllare le organizzazioni;
  • La Cisl all'ora in minoranza si oppose perché in fase di contrattazione non avrebbe avuto l'importanza che voleva avere;
  • Per la dottrina.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marta.pezzera di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Imberti Lucio.
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