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Capitolo IV
Si è visto quindi come il rapporto tra lavoratore e sindacato non sia un mandato con rappresentanza dal momento che in questo la part agisce in nome e per conto del mandante, mentre nel nostro caso il soggetto agisce in nome proprio per perseguire l'interesse collettivo. Nonostante ciò è pur esso qualificato come rapporto di rappresentanza legato però al grado di consenso che l'azione sindacale consegue all'interno del gruppo professionale rappresentato. La rappresentatività è invece la capacità dell'organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori in modo che essi operino come gruppo e non per le singole scelte/interessi. Le scelte così indicate verranno attribuite solo ai sindacati quindi che siano soggetti reali della dinamica. Sezione A La ratio della decisione di dare alle organizzazioni maggiormente rappresentative diritti che favoriscono il rapporto tra l'organizzazione e i lavoratori.Il compito del dirigente è quello di favorire l'attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. L'articolo 19 individua come soggetti le rappresentanze sindacali aziendali operanti nell'ambito:
- delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative; si parla di rappresentatività storica o presunta. La nozione di sindacato maggiormente rappresentativo svolge una duplice funzione: stabilire chi sia effettivamente soggetto delle relazioni industriali e favorire le forme di organizzazione più ampie e più capaci quindi di mettere da parte gli interessi individuali dei singoli. Le confederazioni maggiormente rappresentative sono quelle con maggior numero di iscritti, maggiore diversità di ambiti e territori degli iscritti e svolgimento di un'attività di contrattazione.
- delle associazioni che siano firmatarie di contratti collettivi.
Aziendali applicati all'unità produttiva; questo criterio è residuale rispetto al primo per includere anche quelle associazioni che seppur non siano tra le maggiori hanno comunque potere decisionale in ambito di contrattazione.
L'art.19 è stato sottoposto al vaglio di costituzionalità:
- In relazione all'art.39 cost. con la sentenza 54/1974 si sostiene che l'art.19 non dia limitazioni al diritto inviolabile di sciopero, bensì conferisca dei poteri o diritti aggiuntivi.
- In relazione all'art.3 cost. si analizza la differenza di trattamento che però viene violata solo nel caso esso sia ingiustificato o senza criteri di ragionevolezza, caratteristiche che la Corte Costituzionale invece trova nell'articolo preso in considerazione.
Ci sono stati due referendum abrogativi l'11 giugno 1995 e il primo, volto ad abrogare entrambi i criteri selettivi, ha avuto esito negativo. Mentre il secondo ha avuto esito positivo.
E grazie ad esso è stata abrogata la prima lettera dell'art.19 e le parole 'nazionali e provinciali' della lettera b) dell'art. citato. Il criterio selettivo è dunque oggi unico e le RSA devono essere costituite all'interno di un sindacato non più necessariamente confederale, ma che abbia concluso un contratto collettivo applicato all'unità produttiva. Togliendo le parole 'nazionali e provinciali' il contratto non deve più essere concluso in una pluralità di aziende comprese in un ambito provinciale o nazionale, bensì basta che lo stipuli con una sola di esse.
Le conseguenze pratiche di questa abrogazione sono il sostenimento e l'agevolazione della contrattazione collettiva; mentre la conseguenza sistematica sta nell'abolizione della rappresentatività presunta (dal momento che paradossalmente una confederazione non può accedere ai diritti
sindacalise non ha stipulato un contratto collettivo applicato all'unità produttiva) che viene sostituita con un criterio di rappresentatività fondato su di un elemento di fatto accertabile. Sono state proposte censure anche dopo l'abrogazione referendaria, ma sono state respinte (con riferimento agli art.3 e 39 cost.) con sentenza della Corte n. 244 del 1996. Queste proposte sostenevano che se così fosse rimasto sarebbe stato dato troppo potere al datore di lavoro a cui spettava la decisione di stipulare o meno il contratto. La Corte ha però precisato che a questo articolo spetta un'interpretazione rigorosa, ossia: la sottoscrizione del contratto deve essere espressione di un ruolo attivo del sindacato come controparte, di qui la non possibilità di adesione a contratti stipulati da altri; deve essere un contratto collettivo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro (anche se può fare riferimento a contratti provinciali o nazionali),
di qui l'esclusione a questi fini della rilevanza del contratto gestionale.- quelle che attribuiscono il potere di designare i rappresentanti dei lavoratori in organi collegiali espressivi degli interessi delle parti sociali (es. Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro) solo ad alcuni sindacati e non ad altri in base alla loro maggiore rappresentatività;
- quelle che permettono solo ad alcuni sindacati di stipulare particolari contratti collettivi o contratti collettivi che abbiano particolari effetti. Esempio classico di questo tipo è sicuramente la contrattazione collettiva delle pubbliche amministrazioni.
chi supera la soglia del 5% è considerata uguale a tutti gli altri, ma il riconoscimento proporzionale viene comunque fatto: l'Arannon può sottoscrivere contratti nazionali che non abbiano avuto il consenso del 51% calcolato su media tra dato associativo e dato elettorale e del 60% calcolando solo il dato elettorale. Viene così definitivamente superata la rappresentatività presunta per dar luogo alla sua misurazione.
Sezione C (sintesi e conclusione del capitolo)
La legge ha l'esigenza di non affidare certi diritti e certi poteri a tutti i sindacati, perciò essi necessitano di una selezione (vedi art.19). La sentenza n.54/1974 ha riconosciuto al legittimità costituzionale dell'articolo citato pur che si tratti di poteri e diritti che vadano oltre a quello riconosciuto dall'art.39 cost. e che la selezione tra i sindacati sia fatta ragionevolmente (art.3 costituzione). i criteri di selezione sono affidati alla discrezionalità.
del giudice, con l'importante eccezione nel campo della pubblica amministrazione, quindi si conferma il principio della maggiore rappresentatività presunta. Questo però negli anni 80 è stato messo in crisi con la nascita dei sindacati autonomi anch'essi possibilità titolari di diritti e poteri sindacali. La sentenza 30/1990 richiedeva dunque il superamento anche nel settore privato dei criteri dell'art.19, ma questa esigenza non ha avuto ancora risposta in campo legislativo. CAPITOLO V La rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro può essere: - a doppio canale: in cui coesistono due organismi uno elettivo (con funzione di consultazione e partecipazione) e uno associativo (con funzione negoziale) - a canale unico: la struttura di rappresentanza è sindacale/associativa sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro In Italia vi è una mediazione tra le due tipologie. In origine l'organizzazione delmovimento operaio era di tipo territoriale, quindi mancava un'adeguata organizzazione interna all'azienda. A questa esigenza si rispose con dei canali di rappresentanza che furono ben diversi e separati da quelli dei sindacati esterni. Le commissioni interne (CI) furono le prime; soppresse nel periodo fascista e ripristinate durante il governo Badoglio, a cui venne affidata in questo periodo la funzione negoziale a livello aziendale. Durante la liberazione venne fatta una limitazione delle loro funzioni, ridimensionate così a meri organi di controllo sull'applicazione di certe discipline collettive e di composizione delle controversie aziendali, individuali e collettive. Questa limitazione era dovuta alla sua distinzione dall'attività sindacale e alla mancanza di presenza al suo interno della differenziazione degli interessi dei lavoratori. Si introducono idealmente all'interno dell'azienda intorno al '68-'69 le sezioni sindacali aziendali (SAS) cheerano un'articolazione interna alle aziende del sindacato esterno, dico idealmente perché di fatto vennero attuate solo in poche aziende (in cui infatti c'era un sistema di canale doppio). Le strutture affermate in questi anni erano invece quella dei delegati e dei consigli di fabbrica. Il delegato era eletto direttamente dai lavoratori appartenenti ad un gruppo omogeneo e quindi rappresentante di un'omogeneità di interessi. Il gruppo di delegati andava a formare il consiglio di fabbrica. Le prime strutture di questo tipo sorsero in polemica con le tre grandi confederazioni che però, attuando una tattica politica, strinsero un patto federativo con esse, riconoscendole quali organismi di base della propria struttura all'interno dell'azienda. Questa forma rappresentativa era un compromesso tra il canale doppio e quello unico del primo condivide la duplicità di criteri costitutivi e del secondo mutua l'unicità della struttura di.rappresen