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Diritto sindacale

Nozione ed origine del diritto sindacale

Diritto sindacale è il diritto che regola l'attività e l'organizzazione dei sindacati: le tradizionali associazioni volontarie dei lavoratori e dei datori di lavoro che si caratterizzano per la loro peculiare attività consistente nella stipulazione del contratto collettivo e, per il sindacato dei lavoratori, anche nella proclamazione dello sciopero e di altre forme di lotta sindacale. Il diritto sindacale è stato definito un “diritto senza nome” per la circostanza che, ad eccezione per il sindacalismo dei pubblici dipendenti, manca una disciplina legislativa, non avendo il legislatore ordinario dato ancora attuazione ai principi espressi dagli artt. 39 e 40 cost.

Art. 39 cost. “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica; possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

Art. 40 cost. A conferma del fatto che il fenomeno sindacale sia rimasto senza disciplina legislativa è anche il rilievo che la l. n. 300/1970, detta anche Statuto dei diritti dei lavoratori, non può essere considerata una legge sindacale, in quanto non regola l’organizzazione sindacale, ma soltanto la sostiene. Ecco allora che le regole applicabili all’azione sindacale sono elusivamente quelle desumibili dalla giurisprudenza.

La legislazione dell'800 nemmeno prevedeva una disciplina propria del contratto di lavoro. Il codice civile di allora si limitava a vietare l’assunzione dell’obbligo di lavorare senza termine; mentre al fenomeno del lavoro subordinato erano tradizionalmente applicate, per analogia, le disposizioni dettate per il contratto di locazione, ad una specie del quale, la locazione di opere, veniva appunto ricondotto il contratto di lavoro. Tuttavia il crescente fenomeno dell’industrializzazione rendeva sempre più acuto il conflitto tra gli interessi inevitabilmente contrapposti di chi detiene i mezzi di produzione e di chi, invece, deve lavorare per vivere.

In questa situazione l’ordinamento giuridico mancò di assolvere a qualsiasi funzione equilibratrice. I problemi sociali erano, certo, avvertiti, ma si riteneva sufficiente alla loro soluzione un riconoscimento formale della parità di diritti tra le parti del rapporto di lavoro. Anche la prima legislazione speciale della materia, definita di polizia del lavoro, era volta più a realizzare l’interesse pubblico che a tutelare l’interesse dei lavoratori, limitandosi a porre limiti in tema di occupazione delle donne e dei fanciulli e di orario di lavoro.

Ecco che la tutela degli interessi essenziali di quanti traevano dal lavoro l’unico mezzo di sostentamento fu realizzata mediante la spontanea coalizione degli stessi interessati e, cioè, mediante l’associazionismo operaio: i lavoratori, infatti, si resero conto che la debolezza economica e sociale (data la loro inevitabile dipendenza dal lavoro) di ognuno di loro nei confronti del proprio datore di lavoro poteva essere superata esclusivamente con un’azione collettiva. Nacque, così, il sindacato: che è appunto la volontaria, e per ciò libera, associazione dei lavoratori alla quale è affidata la tutela degli interessi collettivi di questi.

L’associazionismo operaio fu, peraltro, osteggiato a lungo dallo Stato sia per la sua connessione con movimenti politici ritenuti eversivi dell’ordine pubblico, sia per l’idea che l’azione coalizzata dei lavoratori potesse impedire lo spontaneo equilibrio del mercato. A fronte di un tale atteggiamento, il sindacato italiano si trovò allora nella posizione di dover imporre il suo riconoscimento alla controparte, cioè ai datori di lavoro, mediante lo sciopero (tipico mezzo di lotta sindacale). Infatti solo l’arresto della produzione conseguente all’astensione collettiva dal lavoro poteva indurre gli imprenditori almeno a riconoscere nel sindacato il rappresentante dei lavoratori e, soprattutto, a trattare con lui le condizioni del lavoro.

Peraltro lo sciopero, inizialmente, fu considerato un delitto e i lavoratori scioperanti perseguiti penalmente. Solo in un secondo momento, quando il movimento sindacale si era maggiormente diffuso, lo sciopero venne tollerato. Tuttavia, l’astensione dal lavoro continuò ad essere considerata un inadempimento dell’obbligazione di lavorare, da reprimere a livello aziendale con varie forme di intimidazione e di rappresaglie. D’altra parte, l’azione sindacale, se pure realizzava momenti di lotta, tendeva, però, essenzialmente e di necessità alla stipulazione del contratto collettivo, il quale era strumento nuovo né previsto né regolato dalla legge.

E proprio per tali ragioni, fu impossibile estendere l’efficacia del contratto collettivo al di là dei singoli lavoratori iscritti al sindacato stipulante e, soprattutto, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che si fossero rifiutati di sottoscriverlo o di aderire alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro che, nel frattempo, erano state istituite, parallelamente a quelle dei prestatori di lavoro. Ed infatti, rispetto ai datori di lavoro non iscritti ai sindacati stipulanti, il contratto collettivo non era idoneo a produrre effetti giuridici, secondo la regola generale per cui il contratto ha effetto soltanto per i soggetti che ne sono parti.

Il fascismo utilizzò il sindacato come strumento per realizzare la sua politica di ordine pubblico e, con l’instaurazione dell’ordinamento corporativo, lo inserì nell’organizzazione stessa dello Stato. L’ideologia corporativa negava l’inevitabilità del conflitto di interessi tra datori e prestatori di lavoro, volta ad eliminare tale conflitto riconducendo, per legge, gli opposti interessi, del lavoro e del capitale, a un mitico interesse comune: l’interesse pubblico dell’economia. L’organizzazione sindacale corporativa aveva come presupposto il concetto di categoria professionale: configurata come l’insieme, indeterminato e variabile, di tutti i soggetti (datori e prestatori di lavoro) che operano nello stesso settore della produzione.

Le categorie professionali erano individuate e definite per legge e ciò avvenne secondo criteri che facevano riferimento alle categorie merceologiche della produzione. Tutti i soggetti che appartenevano alla stessa categoria professionale erano considerati dalla legge titolari dello stesso interesse collettivo professionale, corrispondente alla somma di uguali interessi individuali professionali. Per ogni categoria professionale era ammesso il riconoscimento giuridico di una sola associazione sindacale sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. I sindacati riconosciuti, e cioè i sindacati corporativi, avevano:

  • La personalità giuridica di diritto pubblico (la personalità giuridica consiste nell’avere il diritto all’esercizio della capacità giuridica, conseguendo l’idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive).
  • La rappresentanza legale della categoria professionale e, cioè, di tutti i soggetti che in essa operavano. Ciò ebbe l’effetto che anche gli impiegati, fino ad allora estranei al movimento sindacale degli operai, furono sindacalizzati.

Il contratto collettivo corporativo, in quanto destinato a perseguire interessi pubblici, era annoverato tra le fonti di diritto (art. 1 disp. prel. c.c.) e, come tale, era inderogabile se non a favore dei lavoratori. Peraltro, lo Stato, onde garantire il perseguimento dei fini pubblici affidato ai sindacati corporativi, si riservava il potere di revocare i dirigenti sindacali ed esercitava poteri di vigilanza e di tutela sull’attività delle associazioni sindacali corporative.

Il sindacato dei datori di lavoro e quello contrapposto dei prestatori di lavoro costituivano, poi, la “corporazione”: organo chiamato a realizzare l’organizzazione unitaria delle forze di produzione. Inoltre, il sistema corporativo prevedeva una magistratura del lavoro in sede collettiva, chiamata a decidere sia le controversie giuridiche collettive, sia i conflitti economici collettivi che concernevano quelle richieste di nuove condizioni di lavoro sulle quali si era reso impossibile l’accordo in sede sindacale. La previsione di tale competenza giurisdizionale consentì di ritenere sanzionabili penalmente sia lo sciopero dei lavoratori sia la serrata dei datori di lavoro.

I tradizionali mezzi di lotta sindacale, infatti, costituivano, nella concezione e organizzazione corporativa, un attentato all’interesse pubblico dell’economia e dovevano ambedue essere considerati esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alle persone (art. 393 c.p.). Caduto il regime fascista, vennero soppresse le corporazioni e i sindacati corporativi. Vennero costituiti i nuovi sindacati, libera espressione degli interessi dei lavoratori, si ebbe la spontanea ripresa della contrattazione collettiva e si tornò ad esercitare lo sciopero. Ma i sindacati si trovarono ad operare mancando una specifica disciplina legislativa che li riguardasse, in una situazione analoga a quella che aveva caratterizzato il periodo precorporativo.

La costituzione repubblicana, entrata in vigore nel 1948, contiene due disposizioni specificatamente relative alla materia sindacale: artt. 39 e 40 cost.

L'organizzazione sindacale del lavoro privato

Libertà sindacale: il principio portante dell’intero diritto sindacale italiano è quello della libertà dell’organizzazione sindacale: il principio della libertà sindacale è solennemente consacrato dall’art. 39 cost. L’art. 39 1° c. cost. dispone infatti che: “l’organizzazione sindacale è libera”. Principio che è stato ritenuto di immediata applicazione, indipendentemente da un intervento del legislatore ordinario. Questo principio sta a significare che, al contrario di quanto avveniva durante l’ordinamento corporativo, l’organizzazione sindacale è portatrice esclusivamente di interessi privati, sia pur collettivi, e non già di interessi pubblici.

Conseguenze e implicazioni del principio della libertà sindacale

Il riconoscimento della libertà dell’organizzazione sindacale postula il riconoscimento della legittimità dei fini perseguiti da quell’organizzazione e la valutazione a priori della idoneità di quest’ultima al loro perseguimento. Viene riconosciuta anche la realtà e attualità ineliminabile del “conflitto industriale” (del conflitto tra gli interessi del capitale e gli interessi del lavoro), è viene perciò prevista e garantita sia la libertà di iniziativa privata economica (art. 41 cost.) sia, appunto, la libertà dell’organizzazione sindacale (art. 39 cost.).

La libertà sindacale significa, inoltre, libertà dei singoli lavoratori e datori di lavoro, rispetto allo Stato, di costituire organizzazioni sindacali all’interno di una medesima categoria professionale, o meglio di uno stesso settore della produzione. Significa, ancora, libertà di definire e di modificare l’ambito di applicazione del contratto collettivo, anche se questo non coincide con un settore merceologico o con una parte di esso, attenuando così il disposto rigoroso, ormai sussidiario e residuale, dell’art. 2070 c.c.

La categoria professionale, pertanto, non può più essere intesa come serie aperta di tutti coloro che svolgono la medesima attività o professione e, quindi, come un’entità naturale preesistente al sindacato. Per contro si ritiene che, per effetto della libertà di cui trattasi, i lavoratori, proprio dando vita ad una loro organizzazione sindacale, determinano, con ciò stesso, la rilevanza sul piano giuridico formale del loro interesse, costituendo al tempo stesso lo strumento per la sua realizzazione.

La libertà sindacale deve essere intesa anche come libertà dei singoli di scegliere la organizzazione sindacale alla quale aderire e perfino come libertà di non aderire ad alcuna associazione. Onde, nel nostro ordinamento, non sarebbero valide quelle clausole, diffuse negli ordinamenti anglosassoni, che subordinano la costituzione (closed shop) o la risoluzione (union shop) del rapporto di lavoro all’iscrizione al sindacato presente in azienda. Ciò accadeva per le imprese a prevalente partecipazione statale che non potevano aderire alle associazioni degli altri datori di lavoro (divieto abrogato con referendum popolare nel 1993) e accade ancora oggi per gli appartenenti alla Polizia di Stato e per i militari i quali “non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali”.

Infine la legge tutela la libertà sindacale sui luoghi di lavoro: garantendo a tutti i lavoratori, compresi quelli dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (art. 42 d. lgs. n. 165/2001), il “diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale” (art. 13 l. n. 300/1970); riconoscendo il diritto ai lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva (art. 19 l. n. 300/1970); vietando gli atti discriminatori per ragioni sindacali.

Mentre in riferimento al 2°, 3° e 4° comma dell’art. 39 cost. si rivela la non attuazione di quanto disposto dai medesimi. La preoccupazione è stata quella che la registrazione del sindacato, che l’art. 39 prescrive, potesse costituire un attentato alla libertà dell’organizzazione sindacale, visto che tale registrazione è comunque condizionata ad un controllo dell’autorità governativa, o amministrativa, sull’esistenza dell’unica condizione richiesta dalla disposizione costituzionale: un ordinamento interno a base democratica. Tale controllo venne considerato con sospetto dai sindacati sia perché consideravano la possibilità di un controllo di merito, e non solo di legittimità, sia perché temevano che lo stesso controllo di legittimità, per la difficoltà di individuare i criteri di valutazione e per l’uso che ne poteva esser fatto, potesse comunque consentire agli organi pubblici preposti alla loro registrazione ingerenze limitatrici della loro libertà.

Inoltre il sistema delineato dall’art. 39 cost. prevedeva, in omaggio al pluralismo sindacale, che i sindacati registrati, “rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti”, avrebbero potuto stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes. Ma, ove si fosse verificato un dissenso tra i sindacati registrati con riguardo alla congruità o no del contratto collettivo da stipulare, due erano le possibili soluzioni: o si adottava il metodo della maggioranza o quello dell’unanimità. Nel primo caso si ritenne che sarebbe stata attentata la libertà del sindacato registrato dissenziente, anche se minoritario; nel secondo caso si sarebbe resa impossibile, di fatto, la stipulazione del contratto collettivo.

Teoria dell’interesse collettivo l’azione e l’organizzazione sindacale si sono sviluppate intorno alla nozione di interesse collettivo, la tutela del quale è dalla legge affidata al sindacato e che trova soddisfazione soprattutto nella stipulazione del contratto collettivo, ma anche nella proclamazione del diritto di sciopero. Dalla dottrina del periodo precorporativo, il contratto collettivo fu concepito come un atto unico destinato a tutelare l’interesse del gruppo e non già una serie o somma di contratti individuali di lavoro destinati soltanto a tutelare l’interesse dei singoli lavoratori.

Quell’interesse di gruppo diverrà, nell’ordinamento corporativo, l’interesse della categoria professionale, individuato e soddisfatto, per legge, con l’esercizio di un’autonomia che aveva connotati pubblicistici. Travolto l’ordinamento corporativo e venuta meno la sua funzione pubblicista (art. 39 cost.), il contratto collettivo, espressione della libertà sindacale, viene ricondotto al diritto privato, al quale va ricondotto anche il fenomeno sindacale. E l’interesso collettivo viene visto come sintesi e non come somma di interessi individuali, da quest’ultimi distinto e, come tale, riferibile ai singoli soltanto uti universi “giacché è indivisibile, non diversamente dall’interesse generale”. È indivisibile perché non può essere soddisfatto soltanto per alcuni e non per tutti i componenti del gruppo.

Da ciò, quindi, si ricavano 2 importanti aspetti dell’interesse collettivo:

  • L’indivisibilità.
  • L’essere sintesi di interessi finali e individuali e non mero e semplice interesse comune a più soggetti.

L’interesse collettivo che assume rilevanza nell’azione e organizzazione sindacale è l’interesse riferibile al gruppo dei lavoratori, che non si trova in simmetria con gli interessi espressi dall’organizzazione sindacale dei datori di lavoro. Ecco che per tale ragione, l’ordinamento accoglie al riguardo una diversa valutazione: L’interesse che si riconosce in capo ai datori di lavoro è l’interesse al profitto, corrispondente all’esercizio della libertà di iniziativa economica.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santoro-Passarelli Giuseppe.
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