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(DISCOLL)

8

L’art attribuisce agli iscritti alla gestione separata INPS non percettori di pensione il

diritto ad un trattamento economico per il congedo parentale pari a sei mesi complessivi.

13

L’art sancisce il diritto delle lavoratrici autonome a percepire dall’INPS l’indennità di

maternità per i due mesi antecedenti e tre mesi successivi al parto a prescindere

dall’effettiva astensione dall’attività in tale periodo.

14

L’art prevede, in caso di malattia o infortunio gravi che obblighino il lavoratore alla

sospensione del rapporto per oltre 60 gg, che il versamento dei contributi previdenziali e

dei premi assicurativi sia automaticamente sospeso fino ad un massimo di 2 anni.

Trascorso tale periodo il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati in un

numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.

8

L’art dispone la deducibilità integrale di alcune spese correlate all’adempimento della

prestazione se addebitate analiticamente in capo al committente.

9

L’art consente l’integrale deducibilità delle spese per l’aggiornamento professionale fino a

10.000 euro, delle spese utili alla ricollocazione professionale, fino a 5.000 euro e degli

oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro

autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

10

L’art crea uno sportello dedicato in ogni centro per l’impiego. A tal fine è possibile

convenzionarsi a titolo gratuito con enti esponenziali di categorie sindacali rappresentativi

iscritti nell’elenco tenuto dall’ANPAL. Gli sportelli raccolgono le domande dei lavoratori e

rilasciano informazione relative a occasioni di lavoro e agevolazioni pubbliche.

12

L’art infine promuove la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per

la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca.

La norma riconosce anche la possibilità di costituire reti di professionisti come consorzi

stabili professionali o associazioni temporanee professionali.

48. I rapporti di collaborazione: dall’art. 409 c.p.c. del 1973 al lavoro a progetto del

2003

artt. 2222 c.c. ss.

Gli non contemplano la continuità della prestazione ai fini

dell’adempimento, che si realizza istantaneamente con il compimento dell’opus, ma ai fini

dell’esecuzione dell’obbligazione.

L’apposizione di un termine al contratto d’opera serve a stabilire la durata massima per

l’esecuzione dell’opus e la maggiore o minore durata della prestazione non comporta una

variazione della controprestazione che è invece commisurata al risultato. Il prestatore è

infatti adempiente quando consegna l’opus perfectum.

Dunque il contratto d’opera non può essere annoverato tra i contratti di durata salvo che

preveda l’esecuzione di più opere o servizi tra loro collegati da un nesso di continuità.

Mancano quindi nel titolo III del libro V la fattispecie e la disciplina del lavoro autonomo

continuativo, in cui non è il risultato ma il lavoro in sè per sè considerato ad essere dedotto

in obbligazione.

Il contratto di agenzia unico fra quelli di lavoro autonomo ad essere tutelato anche da una

1742-1753

copiosa disciplina collettiva viene regolato nel libro IV delle obbligazioni (artt.

c.c.) tra le altre forme di lavoro autonomo come per esempio il mandato, la commissione, la

spedizione, la mediazione. direttiva 86/653/CEE

Al livello comunitario è stata emanata la per armonizzare le

legislazioni degli Stati membri di tutela degli agenti commerciali indipendenti. 141

Le modifiche apportate dai decreti di attuazione della direttiva alla disciplina originaria del

codice hanno accentuato la tutela dell’agente ma non hanno alterato lo schema del

contratto di agenzia.

Lo schema di questo contratto presenta delle analogie con quello del mandato.

Certamente le istruzioni che il preponente o il mandante impartiscono non sono assimilabili

alle direttive che il datore di lavoro impartisce al prestatore di lavoro subordinato perché

queste ultime presuppongono la continuità della disponibilità da parte del datore del

comportamento del lavoratore.

Nel contratto di agenzia invece le istruzioni presuppongono soltanto la continuità della

prestazione dell’agente rivolta a soddisfare un interesse durevole del preponente e dunque

non implicano una forma di controllo del tempo di lavoro dell’agente.

Invece il controllo del preponente sullo svolgimento della prestazione dell’agente è più

incisivo di quello del prestatore d’opera perché quest ultimo non è un contratto di durata.

legge n 204 del 1985

La ha istituito il ruolo degli agenti con lo scopo di tutelare gli

interessi della categoria. l’iscrizione a ruolo assolve ad una funzione di pubblicità e di

accertamento dei requisiti anche in relazione al carattere fiduciario dell’attività svolta.

La Corte di Giustizia ha però affermato che l’iscrizione non può essere un requisito di

validità perché la direttiva non lo prevede.

Dunque le conseguenze di questa violazione non rimangono circoscritte alla sfera

dell’agente perché la normativa italiana viene disapplicata e dunque si estendono alla sorte

del contratto riguardando l’atto tra privati. Ciò finisce per attribuire alla direttiva

un’efficacia più ampia di quella verticale.

Il contratto di agenzia può essere annoverato tra i contratti di durata e può pertanto essere

fonte di un rapporto di lavoro autonomo continuativo che presenta tutti i caratteri

409 n 3 c.p.c.

richiamati dall’art quando la prestazione sia prevalentemente personale ma

non quando assumano prevalenza il capitale e le prestazioni dei collaboratori.

legge n. 533 del 1973

Dopo la legge Vigorelli è la che accende i riflettori sulla categoria dei

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La categoria di questi rapporti talvolta richiamata con espressioni quali “parasubordinato"

o “coordinato” o “co.co.co” non è identificativa di una fattispecie contrattuale tipica ma

indica le concrete modalità di svolgimento della prestazione di lavoro comuni ad una serie

di rapporti.

409 n3 c.p.c.

L’art non ha dunque introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo

contrattuale ma si è limitato a descrivere caratteristiche concrete della prestazione

lavorativa.

I tratti fisionomici dei rapporti di collaborazione sono:

a) La continuatività, riferita all’opera fa si che gli si possa assegnare non solo il significato

di opus latino nel senso di risultato ma di operae dunque di prestazione di attività.

Pertanto la prestazione di opera continuativa può riferirsi anche all’esecuzione di più

opera ovvero di risultati collegati. In questi casi la soddisfazione dell’interesse delle

parti è durevole. Dunque i co.co.co possono essere collocati nella categoria di rapporti di

durata in senso tecnico (distinte dal contratto d’opera che è istantaneo o prolungato ma

non di durata).

.

b) La coordinazione , che mette in evidenza il profilo organizzativo del rapporto nel senso

che indica il collegamento funzionale tra l’attività del prestatore d’opera e quella del

committente e postula che la prima sia svolta in connessione con la seconda per il

raggiungimento della finalità cui mira il committente. (Ciò nel lavoro subordinato si

realizza con il potere direttivo del datore). la differenza poi con il lavoro autonomo è che

il lavoratore autonomo può determinare nei limiti del contratto le modalità di 142

esecuzione mentre il lavoratore coordinato si obbliga secondo le modalità di luogo e

tempo pattuite nel contratto con il committente.

.

c) Il carattere prevalentemente personale della prestazione, costituisce il criterio

principale. Infatti il prestatore d’opera può avvalersi di collaboratori ma l’apporto degli

stessi deve risultare suvvalente rispetto allo svolgimento personale della prestazione.

Infatti il giudice deve tener conto non solo del numero di collaboratori ma anche della

natura meramente esecutiva e secondaria delle prestazioni di questi ultimi.

2225 c.c.

E’ applicabile il disposto dell’art in materia di lavoro autonomo, secondo il quale il

corrispettivo se non è convenuto dalle parti è stabilito dal giudice in relazione al risultato

ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

409

Tra i rapporti indicati dall’art la giurisprudenza ha incluso quelli intercorrenti tra

gestioni di impianti di carburante e compagnie petrolifere, i consulenti del marketing, gli

operatori informatici di software, degli amministratori di condominii e spesso anche i

rapporti tra socio d’opera e società di persone.

In mancanza di una fattispecie di riferimento le co.co.co. sono divenute identificative di un

tipo di operazione economica che ha ricevuto la sua tipizzazione sul piano sociale, dove le

collaborazioni hanno creato una fattispecie equivalente al lavoro subordinato ma senza

costi e senza diritti. Esse hanno rappresentato una via di fuga dalle rigidità del diritto del

lavoro subordinato alle quali si tentava di sfuggire attraverso il lavoro formalmente

autonomo ma in realtà sostanzialmente subordinato.

Il legislatore del 2003 dunque per contrastare l’abuso delle co.co.co aveva realizzato una

profonda riforma incentrata sull’introduzione di un nuovo contratto: il contratto di lavoro a

progetto che avrebbe dovuto delimitare con certezza i confini del lavoro autonomo genuino

e favorire la riconduzione a lavoro subordinato di tutte le false collaborazioni.

Tutte le co.co.co salvo alcuni casi infatti venivano forzosamente ricondotte al nuovo tipo

legale di lavoro a progetto, mentre quelle che non presentavano i requisiti venivano

convertite in un rapporto di lavoro subordinato.

La disciplina del contratto di lavoro a progetto ( che è stata abrogata nel 2015) aveva

sollevato numerosi problemi interpretativi che il legislatore aveva tentato di superare

senza successo. legge

In questo contesto si inserisce l’ultima riforma del mercato del lavoro delineata dalla

delega n.183 del 2014 il c.d. Jobs Act nella quale è maturato il proposito di superare le

co.co.co anche a progetto, eliminando a tal fine tutta la disciplina.

52 artt. 61-69bis del d.lgs. n 276 del 2003

L’art in particolare, abroga espressamente gli

che rimangono in vita solo per regolare i contratti già esistenti.

Invece non è stato realizzato l’obiettivo di superare le co.co.co come possibili modalità

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A.A. 2022-2023
167 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Biss_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santoro Passarelli Giuseppe.