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LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato a cui il datore e il lavoratore convengono di apporre un termine di scadenza, decorso cui si ha automaticamente l'estinzione del rapporto e non configura recesso del datore, prima della scadenza del termine le parti possono recedere solo per giusta causa.

Prima era previsto solo in ipotesi tassative, poi con la legge 300/1970 che sanzionava con la reintegrazione il licenziamento illegittimo, i datori si sono interessati via via sempre di più a forme di lavoro temporanee e contratti a tempo determinato. Il legislatore ha progressivamente liberalizzato l'uso del contratto a termine, legittimando il contratto collettivo a prevedere nuove ipotesi di apposizione del termine. La direttiva 99/70 ha posto come obiettivi:

  1. Rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato
  2. Prevenzione
degli abusi derivanti dall'uso di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato. La direttiva lascia agli Stati la libertà di stabilire le condizioni che legittimano l'apposizione del termine. Tuttavia, per raggiungere l'obiettivo antielusivo, impone alcune misure da introdurre negli Stati membri: 1. Previsione di ragioni obiettive per giustificare il rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato. 2. Limite di durata massima totale dei contratti successivi. 3. Limite al numero di rinnovi. Il d.lgs. 368/2001 ha segnato il passaggio dalle ipotesi tassative di apposizione del termine all'individuazione di una fattispecie generale, legittimando l'apposizione del termine per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive. Buona parte della giurisprudenza ha interpretato tale previsione in senso restrittivo, sostenendo che la ragione tecnica, produttiva (...) dovesse essere contraddistinta almeno dal requisito di.

temporaneità. abolendo il requisito

Il d.l. 34/2014 ha liberalizzato il ricorso al contratto a termine, delle ragioni giustificatrici. Tale impianto normativo è stato riprodotto dal d.lgs. 81/2015, in base a cui il contratto a termine poteva essere usato solo nel rispetto della disciplina dei divieti, dell'obbligo di forma scritta, dei limiti temporali e quantitativi.

Col decreto dignità (87/2018) si è avuto un irrigidimento della disciplina del contratto elevato l'ammontare dell'indennità dovuta dal datore in caso di a tempo determinato e ha licenziamento illegittimo. Non si applica ai contratti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, soggetti alla disciplina previgente (d.lgs. 81/2015); si applica ai contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto e per i rinnovi e proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018. Ha introdotto alcune novità:

Ragioni giustificatrici come requisito di legittimità

dei contratti stipulati per un periodo superiore a 12 mesi o in caso di rinnovo

Riduzione durata massima del contratto da 36 a 24 mesi

Diminuzione n° proroghe consentite da 5 a 4

Inasprimento del regime dei rinnovi, più costosi

disciplina a 2 livelli contratto ha durata fino a 12 mesi puòÈ stata introdotta una se ilessere acausale, altrimenti deve ricorrere una delle seguenti condizioni , e comunque non puòsuperare 24 mesi:

Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività

Esigenze di sostituzione di altri lavoratori

Esigenze connesse a incrementi temporanei non programmabili dell’attività ordinaria

Restano pressoché invariati gli altri requisiti di legittimità: l’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, limiti quantitativi (d.lgs. 81/2015 prevede che il n° complessivo dei contratti a termine non può superare il 20% del n° dei lavoratori a tempo indeterminato,

Il superamento comporta una sanzione amministrativa). Differimento della scadenza del termine e richiede il consenso del lavoratore. La proroga è un lavoratore, è liberamente negoziata se interviene nei primi 12 mesi di durata del contratto, altrimenti deve essere accompagnata dall'individuazione e specificazione delle esigenze oggettive e temporanee. Il contratto può essere prorogato solo se la durata iniziale non è superiore a 24 mesi, altrimenti si trasforma a tempo indeterminato. La continuazione di fatto del rapporto dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato comporta un periodo di tolleranza (30 o 50 gg a seconda della durata del contratto) durante cui il lavoratore ha d. a maggiorazioni retributive. Se il periodo va oltre tale limite il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza di tali termini. Stipula di un nuovo contratto a tempo determinato dopo la scadenza. Il rinnovo consiste nelladel termine del precedente.

tra di essi si devono rispettare intervalli minimi di 10 o 20 gg. Il rinnovo deve rispondere a esigenze oggettive e temporanee, anche se stipulato per un periodo inferiore a 12 mesi. In caso di violazione si ha a tempo indeterminato. La riduzione del periodo di durata massima da 36 a 24 mesi opera anche in ipotesi di successione di più contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore e lavoratori. In questi casi il limite si applica solo se i contratti sono stati conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Ai fini del computo di tale periodo si tiene anche conto dei periodi di missione svolti tra gli stessi soggetti. Se tali limiti non sono rispettati si ha la trasformazione a tempo indeterminato.

Ci sono 2 deroghe:

  1. Contr.coll. possono abbreviare o allungare la durata max. dei rapporti
  2. Stipulazione di un nuovo contratto oltre il limite di 24 mesi se la stipulazione avviene presto l'Ispettorato territoriale del lavoro e non è superiore a

12 mesi

In occasione di ogni rinnovo il contributo addizionale è incrementato di 0,5 (non dovuto in caso di proroga) punti percentuali.

Il d.lgs. 81/2015 elenca alcune fattispecie estranee al campo di applicazione del contratto a termine mentre deroghe sono previste per le assunzioni di lavoratori a termine impiegati in attività stagionali, a cui non si applica il limite di durata max in caso di successione di contratti a termine, obbligo di ragioni giustificatrici in caso di proroga o rinnovo…

Il lavoratore con anzianità superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte del datore nell’arco dei successivi 12 mesi per le stesse mansioni. Al lavoratore spetta lo stesso trattamento economico e normativo per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

Il lavoratore che intende far valere l’illegittimità del termine deve impugnare il contratto entro 180 giorni dalla cessazione del singolo rapporto. In caso di

Trasformazione del contratto: il giudice condanna il datore al risarcimento con un'indennità onnicomprensiva in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione globale di fatto secondo anzianità, condizioni economiche dell'impresa, comportamento delle parti.

La somministrazione e l'appalto

Nel nostro ordinamento è stata sempre vietata la dissociazione tra il soggetto che usa effettivamente il lavoro altrui e quello che assume e retribuisce il lavoratore formalmente. Ciò è stato progressivamente modificato, con la prima deroga alla legge del 1960 con quella contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo 196/1997: prevedeva il (lavoro in affitto) e consentiva alle imprese, in presenza di ragioni giustificatrici temporanee, di provvedere al fabbisogno di lavoratori senza assumerli direttamente. Il d.lgs. 276/2003 ha introdotto il contratto di somministrazione di lavoro e ha abrogato sia la legge del 1960 che quella del 1997.

Un'agenzia mette aIl contratto di somministrazione di lavoro è caratterizzato dal fatto chedisposizione di un utilizzatore 1 o + lavoratori i quali per l'intera durata del contratto svolgonola propria prestazione nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Lasomministrazione può essere effettuata solo da agenzie autorizzate e si caratterizza per unrapporto triangolare fondato su 2 contratti:

Contratto di somministrazione di lavoro

Contratto di lavoro subordinato, tratra agenzia e utilizzatore, di carattere lavoratore e agenziacommerciale

La somministrazione ha dei vantaggi:

  • Utilizzatore può avvalersi di una prestazione senza dover assumere il lavoratore
  • Il rischio delle assenze e della discontinuità della prestazione è azzerato perchè in caso di impossibilità di eseguire la prestazione l'agenzia invia un lavoratore in sostituzione
  • Un lavoratore può essere sperimentato

Anche per più di 6 mesi prima di assumerlo in un secondo momento. Ci sono 2 tipologie di somministrazione:

Somministrazione a tempo determinato, l'agenzia può inviare presso l'utilizzatore sia un lavoratore assunto a tempo determinato che indeterminato, non somministrati a tempo indeterminato solo i lavoratori assunti dall'agenzia a tempo indeterminato. Non possono essere subordinati a tempo più del 20% dei lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato non possono superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato senza intermediazione.

Il contratto di somministrazione deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve rispettare la soglia quantitativa massima fissata.

dal legislatore al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Vi sono dei limiti quantitativi: il decreto dignità ha introdotto una soglia percentuale massima di 30% dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o impiegati presso l'utilizzatore in regime di somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato presso l'utilizzatore. Se il contratto tra lavoratore e agenzia ha durata inferiore a 12 mesi, vale il regime della acausalità; se però si eccede tale limite temporale o in caso di rinnovo è necessario specificare le ragioni oggettive e temporanee. Il legislatore ha subordinato la legittimità del contratto a termine tra lavoratore e agenzia alla sussistenza di esigenze che riguardano il rapporto tra l'utilizzatore e il lavoratore.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
158 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _chiara25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Preteroti Antonio.