Introduzione
Negli ultimi anni, pur restando il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il rapporto più diffuso, stiamo assistendo alla diffusione di una serie di rapporti di lavoro sempre subordinati ma temporanei e flessibili, ma anche di rapporti di lavoro non subordinati ma autonomi o associativi. Le ragioni di tale fenomeno saranno illustrate tra breve. In primo luogo dobbiamo dire che il rapporto di lavoro è stato regolato per la prima volta dal codice civile del 1942 in base all’ideologia corporativa per la quale i prestatori di lavoro devono collaborare con l’imprenditore al fine di conseguire l’interesse superiore della produzione nazionale. Caduto il fascismo e l’ordinamento corporativo, è prevalso l’orientamento per cui il rapporto di lavoro ha origine nel contratto individuale di scambio.
Nonostante tale origine contrattuale del rapporto di lavoro, occorre dire che in esso le parti non hanno la stessa autonomia presente negli altri contratti e pertanto, per quanto riguarda il lavoro subordinato, esistono molte disposizioni di legge o dei contratti collettivi che sono inderogabili nel senso che non sono modificabili in peggio per il prestatore di lavoro, che è la parte più debole del contratto. L’art. 2077 cc permette infatti alle parti di pattuire solo condizioni più favorevoli per il lavoratore mentre l’art. 2113 cc stabilisce che al lavoratore non è consentito di disporre (e quindi di rinunciare) dei diritti a lui riconosciuti dalle disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi. Si tratta comunque di un divieto relativo in quanto è sanzionato non con la nullità, ma con l’annullabilità del relativo atto di disposizione.
Il contratto di lavoro si conclude con la sottoscrizione delle parti con la quale instaura il rapporto di lavoro. Nel lavoro subordinato lo scambio avviene di solito tra un bene (il denaro) e il lavoro umano, che non può essere considerato separatamente dalla persona del lavoratore e per questo motivo l’ordinamento prevede, a tutela del lavoratore, una serie di tutele e garanzie, garanzie che si sono accresciute nel corso degli anni e sono contenute nel titolo II del libro V del codice civile e in numerose leggi successive tra le quali citiamo lo statuto dei lavoratori che ha introdotto il sindacato in azienda limitando i poteri del datore di lavoro.
Caratteristiche del lavoro subordinato
I caratteri che permettono di distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo sono in primo luogo l’assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, il rispetto dell’orario di lavoro. La disciplina del lavoro subordinato fa registrare un progressivo irrigidimento delle tutele, in particolare in materia di licenziamento del lavoratore in quanto alcune leggi speciali hanno introdotto l’obbligo per il datore di lavoro della motivazione (giusta causa o giustificato motivo) e precise sanzioni in caso di licenziamento ingiustificato. Questo è uno dei motivi che hanno indotto i datori di lavoro ad utilizzare schemi diversi dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato privilegiando rapporti di lavoro temporanei o rapporti di lavoro autonomo continuativi.
Ci sono però altri motivi che scoraggiano l’imprenditore dall’uso del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In primo luogo l’internazionalizzazione e la globalizzazione dei mercati hanno esasperato la competizione dalle imprese facendo nascere l’esigenza di ridurre i costi di produzione e quindi anche del lavoro e di utilizzare forme di occupazione più flessibili in grado di assecondare le mutevoli esigenze della produzione.
In secondo luogo il progresso tecnologico e la competitività imposte dal mercato hanno prodotto un notevole decentramento produttivo per cui le imprese cedono importanti attività in appalto a soggetti terzi o si avvalgono di collaborazioni continuative. In terzo luogo il processo di integrazione europea ha imposto una spinta a favore delle privatizzazioni al fine di ottenere il rispetto della concorrenza vietando allo stato alcune forme di assistenzialismo considerate come aiuti di stato. Prevale quindi l’orientamento per cui lo stato non deve svolgere il ruolo di guida del mercato ma deve solo dettare le regole necessarie per garantire al mercato stesso il rispetto della concorrenza limitandosi a fornire un sostegno alle attività produttive solo in periodo di crisi.
Il codice civile tuttavia dedica uno spazio abbastanza modesto ai rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che sono considerati come rapporti speciali e quindi regolati da discipline proprie e ai quali si applica la normativa del codice civile solo se compatibile con la specialità del rapporto stesso. Per tale motivo dalla seconda metà degli anni 80 il legislatore è intervenuto a disciplinare una serie di forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato.
Fino agli anni 80 infatti il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato era la forma quasi esclusiva di occupazione dal momento che il legislatore permetteva il ricorso al contratto a tempo determinato solo in casi eccezionali e tassativamente predeterminati. A partire dal 2001 invece il legislatore ha stabilito che il contratto a tempo determinato è sempre ammesso a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo. Il legislatore ha anche ammesso e regolamentato il contratto di lavoro a tempo parziale.
A partire dal 2003 il legislatore ha abrogato la disciplina del lavoro interinale sostituendolo con la disciplina della somministrazione di mano d’opera che è una forma di affitto della manodopera oggi ammessa solo a tempo determinato. Il legislatore ha anche disciplinato i rapporti di lavoro associativo tra cui citiamo il rapporto del socio di cooperativa di lavoro, l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte dell’associato, e la possibilità per le spa di emettere strumenti finanziari a fronte di apporto di opera da parte di soci o di terzi.
Lavoro autonomo e collaborazioni
Nell’ambito del lavoro autonomo però il fenomeno più rilevante è costituito dalle collaborazioni continuative e coordinate. Tali collaborazioni in passato mascheravano dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato e quindi il legislatore ha stabilito che esse, per continuare ad esistere, devono essere riconducibili al nuovo tipo legale del lavoro a progetto. Tali collaborazioni possono essere di diverso tipo (es. pony express, consulente aziendale, operatrice di call center) e hanno in comune il reddito (in genere non superiore ai 20.000 euro annui) e l’autonomia dell’esecuzione della prestazione di lavoro in genere senza vincoli di orario.
La recente normativa ha riposto all’esigenza di garantire determinate tutele alle collaborazioni continuative e coordinate e tale processo ha prodotto una estensione dell’oggetto del diritto del lavoro fino ad ora coincidente con il solo lavoro subordinato. Il legislatore inoltre ha riconosciuto anche al lavoro autonomo le garanzie e i diritti irrinunciabili previsti dalla costituzione sia pure secondo il principio del bilanciamento degli interessi e quindi secondo ragionevolezza. Pertanto l’oggetto del diritto del lavoro, in una prospettiva costituzionale, non può essere limitato al lavoro subordinato ma si estende al lavoro in tutte le sue forme ad esclusione dell’impresa mediogrande la quale ha il suo fondamento costituzionale nell’art. 41 cost.
Parte I - Il lavoro subordinato
Capitolo I - Le fonti del rapporto di lavoro
Per quanto riguarda le fonti sovranazionali citiamo in primo luogo l’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) della quale fanno parte le nazioni membri dell’Onu, che emana una serie di raccomandazioni (che devono essere recepite da leggi interne agli stati). Per quanto riguarda l’Italia l’OIL ha però una influenza relativa in quanto il nostro ordinamento prevede livelli di tutela del lavoro più elevati rispetto a quelli predisposti dalla comunità internazionale.
Diversa è invece l’influenza della comunità europea attraverso i regolamenti e le decisioni che come è noto sono direttamente applicabili nei confronti degli stati e dei privati e prevalgono sulle norme interne in contrasto. Per quanto riguarda invece le direttive esse devono essere attuate da atti interni degli stati membri e in mancanza di tale attuazione possono avere solo efficacia verticale nei confronti degli stati qualora contengano disposizioni chiare e incondizionate ma non nei rapporti tra i privati. In altre parole se lo stato non attua la direttiva il privato, nei rapporti con altri privati, può ottenere solo il risarcimento del danno ma non l’applicazione immediata della direttiva stessa.
Le politiche comunitarie inoltre hanno in parte modificato la prospettiva originaria del trattato di Roma del 1957 in quanto tale trattato riconosceva agli interventi in materia di lavoro solo una funzione strumentale rispetto alla garanzia della libera circolazione dei beni, delle persone e della concorrenza tra le imprese mentre oggi è riconosciuta all’Unione europea una competenza autonoma in materia di tutela del lavoro. Anche la costituzione che già all’art. 1 riconosce al lavoro un valore fondante della repubblica contiene una serie di articoli (dal 35 al 40) che stabiliscono una serie di tutele in particolare retributiva e di sicurezza sociale anche attraverso il riconoscimento dell’autonomia collettiva (art. 39) e dello sciopero (art. 40) elevato a rango di diritto costituzionalmente garantito.
Con la legge costituzionale 3/2001 è stato modificato il titolo V cost. prevedendo un diverso riparto delle competenze legislative tra stato e regione. Per la materia in esame è stato indicato l’ordinamento civile tra le materie di competenza dello stato mentre la tutela e sicurezza del lavoro è stata indicata come materia soggetta a legislazione concorrente e quindi di competenza della regione ferma restando la riserva alla legge statale della individuazione dei principi fondamentali. Se l’ordinamento civile rientra tra le materie di competenza dello stato è fuori di dubbio che tra i rapporti tra i privati si può includere la disciplina del rapporto individuale di lavoro.
Resta però da stabilire il significato da attribuire all’espressione “tutela e sicurezza del lavoro”. A tale proposito una tesi sostiene che ogni istituto del diritto del lavoro sarebbe soggetto alla legislazione concorrente della regione. Tale tesi però non è condivisibile in quanto in tal modo vi potrebbe essere una differenziazione tra le tutele dei lavoratori nelle varie regioni. Una seconda tesi sostiene che lo stato dovrebbe stabilire i trattamenti minimi del rapporto di lavoro mentre la tutela e sicurezza del lavoro autorizzerebbe le regioni a intervenire su tutta la materia del lavoro con una legislazione migliorativa.
Anche tale tesi non è condivisibile in quanto la legislazione regionale è concorrente e come tale può essere sia migliorativa che peggiorativa. Una terza tesi, più condivisibile, sostiene che affida alla competenza legislativa concorrente regionale i provvedimenti diretti a promuovere l’occupazione e quindi la disciplina degli incentivi alle imprese, i provvedimenti per la formazione dei lavoratori. Questo criterio che possiamo definire per materia è sicuramente più realistico anche se pone problemi per le cosiddette materie di confine.
Il vero telaio della disciplina del rapporto di lavoro è costituito dalla legge statale e dalle fonti ad essa equivalenti, tra le quali ricordiamo il codice civile e lo statuto dei lavoratori. Per quanto riguarda gli usi distinguiamo gli usi normativi dagli usi aziendali. Gli usi normativi possono prevalere su norme dispositive di leggi se più favorevoli per il lavoratore ma non possono modificare le norme inderogabili del rapporto individuale di lavoro. Gli usi aziendali hanno efficacia in una singola unità produttiva.
Secondo un orientamento precedente gli usi aziendali integrano il contratto individuale di lavoro, prevalgono sulla disciplina collettiva e possono essere modificati solo con il consenso del lavoratore. Secondo l’orientamento oggi prevalente invece essi hanno la stessa efficacia del contratto collettivo e quindi possono essere modificati in base ad un accordo con il sindacato. Il rapporto di lavoro, oltre che dalle fonti di legge, è regolato anche da altre due fonti che sono il contratto collettivo e il contratto individuale di lavoro. Lo spazio maggiore è occupato ovviamente dalle disposizioni inderogabili del contratto collettivo e della legge ma è lasciato un certo spazio anche all’autonomia individuale dal momento che nel contratto individuale di lavoro le parti possono pattuire trattamenti più favorevoli rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo. Tali trattamenti più favorevoli, previsti a livello individuale, prevalgono sulle clausole del contratto collettivo anche successivo fino al riassorbimento e cioè fino a quando il trattamento previsto dal contratto individuale viene eguagliato dal contratto collettivo.
I trattamenti collettivi invece possono essere modificati anche in senso peggiorativo da contratti collettivi anche di livello inferiore (es. contratto aziendale rispetto a quello nazionale). Infatti la legge non pone una regola gerarchica e pertanto la giurisprudenza ha accolto il criterio della specialità per cui in caso di conflitto prevale il contratto aziendale su quello nazionale. Il contratto collettivo pertanto rimane pur sempre un atto di autonomia privata espressione della libertà sindacale ma opera come la legge, anche se in posizione ad esso subordinata e con efficacia soggettivamente limitata (per la mancata attuazione dell’art. 39 cost). Tra le fonti extra ordinem occorre citare anche gli accordi triangolari di concertazione tra le confederazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei datori di lavoro e del governo. Tali accordi si distinguono dai contratti collettivi in quanto sono trilaterali e non bilaterali e perseguono, oltre ad obiettivi economici, anche obiettivi politici quali la salvaguardia e l’incremento dell’occupazione. La concertazione presuppone il consenso di tutte le parti. Il governo di centro destra ha sostituito la concertazione con il dialogo sociale che invece non subordina l’iniziativa del governo al consenso di tutte le componenti sindacali.
Capitolo II - Le origini del contratto di lavoro subordinato
Nel codice civile del 1865 il contratto di lavoro non era né menzionato né regolato in quanto l’attività di lavoro era inquadrato nella locazione ed era distinto tra locatio operarum e locatio operis. Con il contratto di locatio operarum il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie che possono consistere in una prestazione di lavoro ma anche nello stare a disposizione del datore di lavoro. Questo contratto quindi può considerarsi come continuativo. Con il contratto di locatio operis invece l’adempimento del lavoratore non è quello dello svolgimento di una attività ma il compimento di un’opera e pertanto l’adempimento è istantaneo ed è soddisfatto nel momento in cui l’opera è ultimata e consegnata. Il prestatore d’opera quindi si impegna a svolgere una prestazione di lavoro qualificata da un risultato.
Con la nascita in Italia della grande industria alla fine dell’800 la tutela assicurata dal codice civile, attraverso il contratto di locatio operarum si rivela insufficiente e il vuoto viene colmato attraverso una serie di leggi sociali (legge sugli infortuni sul lavoro, o sul lavoro delle donne e dei bambini) e attraverso la costituzione nelle fabbriche di collegi di probviri chiamati a risolvere secondo equità le controversie tra industriali ed operai. Accanto alla tutela assicurata dalle leggi speciali e dai collegi di probviri operavano le norme raccolte dalle camere di commercio che tuttavia variavano da zona a zona. Inoltre tali norme pur assicurando al lavoratore un minimo di tutela non impedivano che la disciplina del rapporto rimanesse affidata all’autonomia privata in omaggio al principio in quel tempo dominante della intoccabilità della autonomia contrattuale delle parti. Per tale motivo venne impedita l’approvazione della legge Cocco-Ortu Baccelli del 1902 sul rapporto di lavoro. Si temeva infatti che una legge organica sul rapporto di lavoro invadesse un’area tradizionalmente riservata alla autonomia delle parti.
Nel 1924 fu emanato un decreto sull’impiego privato che regolava il lavoro intellettuale ad esclusione del lavoro manuale. Tale legge ha segnato un momento decisivo nella legificazione del rapporto di lavoro, continuato nel momento corporativo ed estesa dal codice del 1942 anche agli operai. Con tale legge viene da un lato confermato che l’oggetto del contratto è costituito dalla assunzione della attività professionale (e quindi delle operarum) e dall’altro viene affermato per la prima volta il collegamento del contratto di impiego privato con l’azienda dal momento che esso concorre alla costituzione della organizzazione aziendale.
Capitolo III - Il contratto di lavoro subordinato nell’impresa a tempo pieno ed indeterminato
Secondo l’art. 2094 cc. Il lavoratore subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare con l’impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Vediamo quindi come l’art 2094 allo stesso modo della legge sull’impiego privato del 1923 colleghi la collaborazione del prestatore di lavoro con l’organizzazione dell’imprenditore. Diversamente dalla legge del 1923 però l’art. 2094 ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. L’espressione “sotto la direzione” indica che l’imprenditore può determinare le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro affinché la stessa sia idonea a soddisfare il suo interesse. In questo modo l’art. 2094 riconosce al contratto di lavoro non solo la ordinaria funzione di scambio ma anche una funzione organizzativa in quanto l’imprenditore...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Santoro Passarelli Giuseppe, libro consigliato Diritto del lavoro e dell'…
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Preteroti Antonio, libro consigliato Diritto dei lavori e dell'occupazion…
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Preteroti Antonio, libro consigliato Diritto dei lavori e dell'occupazion…
-
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Santoro-Passarelli, libro consigliato Diritto Sindacale, Santoro Passarel…