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PARTE SETTIMA – TUTELA DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO.

Capitolo 59

L’incidenza del costo del lavoro sulla scelta delle tipologie contrattuali di assunzione o

di impiego del personale.

Il costo del lavoro è uno dei principali costi di produzione per l’impresa, è composto

solo in parte dalla retribuzione che il lavoratore percepisce in busta paga, perché ciò

che rileva per l’impresa è la retribuzione lorda (comprensiva dei contributi

previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali). Ex Art 2115 c.c.: la contribuzione

previdenziale ed assistenziale è obbligatoria, ed è nullo qualsiasi patto diretto ad

eludere gli obblighi relativi alla previdenza e all’assistenza. I contributi gravano

principalmente sul datore di lavoro, e in minor parte sul lavoratore. Il datore di lavoro

versa anche la parte a carico del lavoratore, trattenendo il relativo importo dalla

retribuzione. Le prestazioni finanziate dai contributi previdenziali ed assistenziali sono

corrispondenti ai diritti indicati dall’articolo 38 Cost, in funzione di solidarietà sociale,

come quelle pensionistiche, di disoccupazione, di malattia. Il datore di lavoro è

sostituto di imposta anche sul piano fiscale (si sostituisce al lavoratore nei rapporti

con l’amministrazione finanziaria, trattenendo dalla retribuzione quanto dovuto, con

aliquote variabili dal 23% al 45%).

Il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato è certamente la

forma comune di rapporto di lavoro, ma è anche quella più costosa per il datore di

lavoro, in quanto le tutele previdenziali ed assistenziali di cui godono i lavoratori

subordinati si ripercuotono sugli oneri contributivi a carico delle imprese. Accanto al

lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato sono state introdotte via via dal

legislatore ulteriori forme contrattuali flessibili, più convenienti dal punto di vista

contributivo, come le collaborazioni coordinate e continuative e i contratti di

formazione lavoro.

In un contesto caratterizzato dalla flessibilità associata ad un minor costo del lavoro

rispetto al contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e indeterminato, fanno

eccezione la somministrazione e il contratto a termine.

- la somministrazione risulta meno vantaggiosa in termini economici in quanto ai

normali costi del lavoro si somma il margine di profitto che deve realizzare l’agenzia

somministratrice. Ma le imprese sopportano volentieri il maggior costo del lavoro a

fronte dell’azzeramento del rischio di assenze e della possibilità di utilizzare

temporaneamente soggetti anche per periodi più lunghi rispetto al normale periodo di

prova

- Il contratto a tempo determinato deve il suo successo sempre alla temporaneità del

vincolo. A partire dal 2012 è divenuto sconveniente in termini contributivi rispetto al

lavoro a tempo indeterminato, a causa della contribuzione addizionale dell’1,4%

introdotta dalla legge Fornero. A ciò si aggiunga che con il decreto dignità è stato

previsto l’incremento pari allo 0,5% del contributo addizionale in occasione di ciascun

rinnovo del contratto a tempo determinato. Quindi, ad ogni rinnovo di contratto di

lavoro a termine, anche in somministrazione, l’incremento si sommerà a quanto

dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Sia nella somministrazione che nel contratto a tempo determinato: i maggiori costi

legati alla temporaneità del vincolo continuano ad essere compensati dalla possibilità

di bypassare la disciplina limitativa del licenziamento, penalizzanti per le imprese che

rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Tale

rigidità, attenuata nel 2012, viene eliminata con l’introduzione del contratto a tutele

crescenti del 2015.

L’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti da parte del dlgs

23/2015 si è rivelata molto vantaggiosa per le imprese per il drastico

ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo e per

il minor costo del lavoro associato a tale contratto. Infatti, sono predisposti una serie

di incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato. La legge di stabilità 2015 aveva

previsto l’esonero complessivo dei contributi previdenziali per un periodo massimo di

36 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015 genericamente riferito alle nuove assunzioni

a tempo indeterminato effettuate entro il dicembre 2015 (ma l’esonero contributivo

non comporta il mancato accredito dei contributi ai lavoratori, in quanto i contributi

sono accreditati ma il relativo onere è posto a carico della collettività generale).

Attualmente gli sgravi contributivi e gli incentivi sono limitati alle assunzioni a tempo

indeterminato di particolari categorie di soggetti:

-Studenti assunti entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio dal gennaio 2019

al dicembre 2019 (sgravi concessi nella misura del 100% nel primo anno e al 50% per

il secondo il terzo anno)

- Giovani fino a 29 anni non occupati e non impegnati in percorsi di formazione e

istruzione

- Giovani fino ai 35 anni di età o lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da

almeno sei mesi, assunti da datori di lavoro privati nelle regioni del sud e nelle isole,

nell’ambito del bonus occupazione sud

– Giovani con età inferiore a trent’anni che nel corso dell’anno 2019 abbiano

conseguito la laurea magistrale con la votazione di 110 e lode, i giovani con meno di

35 anni che abbiano conseguito il dottorato di ricerca

- Giovani di età inferiore a 35 anni che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro

a tempo indeterminato

- Disoccupati beneficiari dell’indennità di disoccupazione

- Lavoratori di età pari o superiore a cinquant’anni, disoccupati da più di 12 mesi, e

lavoratrici prive di impiego da oltre 24 mesi

- Percettori del reddito di cittadinanza

• Agevolazioni COVID: si prevede un esonero contributivo totale per un periodo di 6

mesi per le aziende che hanno assunto personale entro il 31 dicembre 2020. È

previsto uno sgravio contributivo per le aziende collocate nelle aree più svantaggiate

del paese introducendo uno sgravio del 30% (fino al 2029). È poi previsto un esonero

dei versamenti contributivi fino a 8 settimane per i datori di lavoro che non richiedono

trattamenti di integrazione salariale.

Il decreto sostegni bis ha introdotto per incentivare l’occupazione il contratto di

rioccupazione, a cui si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato, salvo specifiche disposizioni. Tra queste

disposizioni è prevista la definizione di un progetto individuale di inserimento che ha

una durata di 6 mesi; al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere

dal contratto (se si recede prima c’è licenziamento illegittimo). Se nessuna delle parti

recede il rapporto prosegue come rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato. Ai datori di lavoro privati inoltre è riconosciuto l’esonero dal

versamento di tutti i contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi. Esso

va restituito in caso di recesso al termine del periodo di inserimento, in caso di

licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento. In caso di

dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto comunque.

Ulteriore misura volta ad incentivare le assunzioni: deducibilità fiscale dei costi per il

personale. A partire dal gennaio 2015, il costo del personale dipendente assunto con

contratto a tempo indeterminato è totalmente deducibile ai fini dell’Irap.

Ulteriori misure favoriscono l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato di lavoratori precedentemente assunti con altre tipologie contrattuali.

L’assunzione dei collaboratori coordinati e continuativi con contratto a tempo

indeterminato, effettuata a decorrere dal 2016, comporta l’estinzione degli illeciti

amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di

lavoro. Tale procedura trova applicazione anche nei confronti dei titolari di partita Iva

(partita Iva : non una tipologia di rapporto, ma regime tributario cui ineriscono precisi

obblighi di carattere fiscale contabile). I titolari di partita Iva rappresentano un

insieme eterogeneo di soggetti che comprende sia gli iscritti agli albi professionali sia i

soggetti che esercitano con abitualità professioni ancora non riconosciute (e

comunque non organizzate in albi professionali) oppure soggetti che non svolgono la

professione e che sono chiamati dal committente ad aprire la partita Iva come

condizione per poter instaurare un rapporto di collaborazione.

Tali interventi, finalizzati alla promozione di forme di occupazione stabile, incentivano

le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e le rendono più convenienti

rispetto alle forme flessibili (laddove trova applicazione l’esonero contributivo).

Tuttavia gli incentivi possono avere una durata limitata nel tempo poiché hanno un

alto costo per la collettività (infatti gli ultimi interventi normativi sono concentrati su

alcune categorie, quelli a ridotto tasso di occupazione o reinserimento, come giovani,

donne, over 50, disoccupati).

In questo quadro, il titolo 2º del dlgs 150/2015 recante disposizioni per il riordino della

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, mira anche a un

riordino complessivo dei diversi incentivi al lavoro e all’occupazione. Incentivi

all’occupazione: benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in

relazione all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori (di tali incentivi è istituito

un repertorio nazionale che deve contenere un elenco di informazioni che valgano ad

identificarli e definirli). Inoltre sono dettati i principi generali sostanzialmente diretti ad

evitare comportamenti elusivi riguardanti le condizioni per la fruizione degli incentivi

(l’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in esecuzione di un obbligo

preesistente o se è operata in violazione di diritti di precedenza previsti dalla legge).

Capitolo 60

Le forme di tutela del reddito e dell’occupazione in costanza di rapporto.

Per ammortizzatori sociali si intende una serie di strumenti previdenziali di sostegno al

reddito del lavoratore, erogate in funzione indennitaria, rispetto a situazioni nelle quali

tale reddito viene a mancare.

Tali misure corrispondono a situazioni come la sospensione o l’estinzione di uno o più

rapporti di lavoro, e servono:

1) Come garanzia contro la disoccupazione involontaria: è una tutela del reddito

per coloro che hanno perso il posto di lavoro. Tra queste misure annoveriamo la

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A.A. 2023-2024
304 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessia99_9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Preteroti Antonio.