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Il codice del lavoro

Il codice del lavoro è una raccolta delle principali regole dei rapporti di lavoro, rapporti collettivi, relazioni sindacali (diritto sindacale) e le regole che riguardano la sicurezza sociale (diritto della sicurezza sociale). Vengono ricomprese, nel codice di lavoro, le norme fondamentali in queste tre articolazioni del diritto del lavoro.

Diritto del lavoro in senso stretto

Il diritto del lavoro in senso stretto è quella parte della materia che si occupa della disciplina del rapporto individuale, che intercorre tra il singolo datore di lavoro e il singolo lavoratore. Il diritto del lavoro è quella parte della materia che disciplina il contratto di lavoro. Quando dico rapporto di lavoro, faccio riferimento a una dimensione giuridica di diritti, doveri, comportamenti, più ampia del contratto di lavoro, sia perché quando parlano di rapporto posso parlare di relazioni giuridicamente rilevanti che non hanno una precisa connotazione in termini di contratto. Contratto è un istituto giuridico ben preciso, il rapporto è più ampio e generico.

Il diritto sindacale

C’è poi il diritto sindacale, che è una branca del diritto del lavoro, è pienamente parte del diritto del lavoro. Si può dire che il vero e proprio diritto del lavoro esiste quando emerge anche quando c’è la dimensione del diritto sindacale, che si occupa delle relazioni sindacali. Al centro non c’è più il rapporto individuale ma ci sono soggetti collettivi, aggregazioni sindacali, che hanno una loro configurazione giuridica sia in quanto soggetti che titolari di alcuni strumenti giuridici per contribuire alla regolazione dei rapporti di lavoro, primo di tutti il contratto collettivo. Le regole che riguardano i due tipi di contratto sono molto diversi. Abbiamo questa consuetudine di distinguere il diritto di lavoro dal diritto sindacale, ma sono intrecciati.

Diritto della sicurezza sociale

Che cos’è il diritto della sicurezza sociale? Il cuore di quest’altra materia non è né il contratto individuale né collettivo di lavoro. Il centro del diritto della sicurezza sociale ha a che fare con il ruolo dello stato, welfare state, e sul ruolo dello stato che pian piano ha acquisito nel garantire situazioni di benessere ai lavoratori, ma anche ai non lavoratori. E i mezzi di sussistenza che lo stato garantisce ai lavoratori e ai cittadini. Generalmente il welfare state si è sviluppato nei paesi industriali soprattutto tenendo in considerazione i lavoratori, però a differenza del diritto del lavoro, il welfare state al centro ha una diversa relazione giuridica, che riguarda il rapporto tra il cittadino, il lavoratore e lo stato, e poi il rapporto tra lo stato e il datore di lavoro del cittadino. Per come viene ricostruito questo rapporto alla base del diritto della sicurezza sociale c’è un rapporto di tipo triangolare, tengono insieme stato, lavoratore e datore di lavoro.

Pensioni e contributi

La pensione viene pagata come una prestazione monetaria che spetta al lavoratore al termine del suo rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia i requisiti d’età, un rapporto obbligatorio che intercorre tra un ente pubblico statale e lavoratore. Però se ci chiediamo da dove si prendono i soldi per pagare le pensioni, dobbiamo guardare una situazione giuridica più complessa, perché i contributi per costruire i fondi pensionistici vengono erogati dalle imprese e dai lavoratori durante i rapporti di lavoro.

Fonte di cognizione

Il codice di lavoro non è una fonte di produzione del diritto, ma una fonte di cognizione. Essendo fonte di cognizione non c'è un unico codice del lavoro, sono raccolte tutte quelle regole che riguardano i rapporti di lavoro. Non c’è un’autorità pubblica ufficiale che decide il contenuto del codice del lavoro. Nel codice del lavoro possiamo trovare norme di vario genere. Spesso nei codici fatti bene oltre alle norme di legge e di regolamento, troviamo anche contratti collettivi.

Principi della retribuzione

Nell’articolo 36 troviamo una norma importante, ci sono dei principi della retribuzione, che è definita da ciascun contratto collettivo. Questi sono vincolanti per le parti individuali almeno per quanto riguarda le retribuzioni minime. I contratti collettivi nazionali oggi sono la bellezza di 1000. Ci sono anche altri tipi di regolazione collettiva, più generale, non di tipo legislativo, in cui c’è un protocollo di base nazionale. Questi tipi di regole generale le troviamo nel codice del lavoro.

Fonti del diritto del lavoro

C’è poi una parte del codice del lavoro più o meno standard, anche se non c’è formalizzazione, ci sono delle fonti principali che troviamo sempre.

La costituzione

La costituzione è da collocare in cima al sistema delle fonti di tutte le branche del diritto, in particolare la nostra ha una robusta anima sociale. L'articolo 38 in materia di welfare state eleva a livello costituzionale i diritti collegati alla sfera sociale. La costituzione è indefinibilmente presente in un codice del lavoro, una fonte gerarchicamente sovraordinata per quanto riguarda l’orientamento nazionale.

Codice civile

Subito dopo la costituzione, il testo che non può mai mancare in un codice di lavoro è il codice civile, in particolare quelle del libro V. Oltre al codice civile vengono riportati anche estratti del codice penale e di procedura civile, solo per una piccola parte norme di procedura penale. Anche nell’ambito dei rapporti sociali economici e civili ci sono dei reati, che possono essere rilevabili nelle relazioni di lavoro. Per esempio, la violazione di alcune norme in materia di sicurezza sul lavoro è configurata come reato.

Codice penale

Il codice penale approvato nel 1930 dal regime fascista, il codice Rocco, conteneva una serie di norme che riguardavano molto dettagliatamente l’esercizio dello sciopero, un istituto cruciale del diritto sindacale. Articolo 40 della costituzione.

Leggi speciali

Poi ci sono le leggi speciali. Le leggi sui licenziamenti, legge sull’istituto dei lavoratori n.300 del 1970. Il diritto del lavoro oggi non è più, e non lo è mai stato, una materia tra i confini rigorosamente limitati allo stato italiano. Gli intrecci con l’ordinamento sovranazionale sono cresciuti e riguardano in maniera abbastanza significativa anche il sistema delle fonti nella misura in cui le fonti di derivazione significativa sono in grado di condizionare l’interpretazione delle norme nazionali o di prevalere su quelle nazionali. Questo riguarda soprattutto il diritto dell’Unione europea.

Fonti giurisprudenziali

Nel codice del lavoro troviamo le cose di base, estratti dei trattati. È importante menzionare la rilevanza delle fonti giurisprudenziali. Non esiste la certezza della norma, ogni norma ha un margine di interpretazione più o meno ampia. In questa interpretazione si inserisce una giurisprudenza variegata. L'ordinamento tende a far consolidare una certa interpretazione un orientamento prevalente. In particolare, la cassazione a sezioni unite ha questo scopo, quando nell'ordinamento rimangano determinati orientamenti, si tende ad avere un'interpretazione della cassazione a sezioni unite, che è quella più solida.

Il lavoro di ricucitura, nel far coesistere tutte queste norme insieme, l’ha svolto la giurisprudenza e in particolare la corte costituzionale. Nel codice del lavoro non c’è la giurisprudenza costituzionale, però troviamo un'infinità di annotazioni su tutte quelle norme.

Storia del diritto del lavoro

Questi 150/200 anni di storia fanno ancora parte del diritto del lavoro attuale. Ci sono nodi della disciplina che venuti ad emersione verso l’inizio del 300 non sono ancora stati risolti. Il diritto del lavoro non è una disciplina molto antica. Come mai non è coevo con il diritto civile? Il diritto del lavoro nasce come diritto del lavoro subordinato, prestato, nell’ambito di organizzazioni diverse dal soggetto che eroga la prestazione lavorativa su una base di una libera scelta.

Nasce con l’emergere del lavoro salariato prestato in organizzazioni produttive che svolgono la loro attività per destinatari indeterminati, per il mercato. Non nasce da un progetto regolativo, astratto, nasce mano mano che dall’evoluzione dei rapporti sociali ed economici vengono fuori dei bisogni che richiedono delle nuove regole, di nuovi sistemi di decisioni delle controversie. Nasce con la rivoluzione industriale, una data di nascita molto diffusa, per il diritto del lavoro.

Rivoluzione industriale

Però questo non è un evento di tipo giuridico, neanche nel senso politico del termine, è una rivoluzione, nel senso di uno stravolgimento di rapporti sociali ed economici. Il dato che caratterizza la rivoluzione industriale è l’emersione della produzione industriale manifatturiera che ha destinatari indeterminati nel mercato (come istituzione economica). Si caratterista, la rivoluzione, perché l’intera economia viene ripensata in funzione di una produzione di mercato, che può offrire, in rapporto alla domanda indeterminata del bene, un servizio.

Il sistema capitalistico, dove al centro dell’economia c’è l’impresa che produce per il mercato e la sua finalità è massimizzare il suo profitto, mercato globale. Non si è mai pensato all'economia nei confini nazionali. Chi teorizza l’economia di mercato dice che le imprese producono in un regime di libera concorrenza se funziona la concorrenza sul mercato l’impresa che persegue il suo interesse ha un profitto maggiore.

Il diritto del lavoro si occupa del lavoro che sta dentro questo fenomeno, questa emersione del sistema di produzione capitalistico incentrato sull’economia di mercato, l’impresa capitalistica utilizza il lavoro umano in misura essenziale, ineliminabile, ma anche dell’evoluzione tecnologica per cui il mix tra lavoro concreto ed energie si è andato modificando nel corso dei secoli. Ma all'inizio l’impresa ha bisogno di tanto lavoro umano da acquisire nei luoghi dove è più utile concentrare le produzioni.

Concentrazione e urbanizzazione

La nascita dell’impresa capitalistica comporta una forte concentrazione e urbanizzazione nelle città. Per fare ciò, il capitalismo, il sistema di produzione di mercato, senza che ci sia bisogno di un disegno complessivo, produce un sistema sociale enorme, migrazione, urbanizzazione, il tutto basato sul fatto che l’impresa manifatturiera impegna i lavoratori che decidono di andare a lavorare presso le imprese. E rompe tutti i vincoli che impedivano la circolazione, i vincoli connaturati al sistema medievale.

Mercato del lavoro

Grazie alla rivoluzione industriale nasce il mercato del lavoro inteso anche qui come ambito istituzionale, in cui i soggetti possono offrire la forza lavoro sul mercato in cambio di un salario, con l’impresa capitalistica nasce anche il lavoro salariato. Su questo si basa il diritto del lavoro. In alcuni paesi la rivoluzione industriale è iniziata nel 600/700, in altri paesi nel 800, in altri molto più tardi.

In Europa e in Italia la rivoluzione industriale si afferma dalla fine del 600 a metà 900. In questo tempo di circa 200 anni un po’ tutti i paesi europei conoscono la rivoluzione industriale. Alcuni più all’avanguardia, l’Inghilterra, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, il nord Europa, l’Italia non è tra gli ultimi paesi, anche se nasce tardi. La rivoluzione industriale italiana si innesta nella grande questione dell’unità socioeconomica, possiamo dire che di una storia industriale italiana se ne può iniziare a parlare dalla seconda metà del 800. (Nascita dello stato unitario).

Interesse dell'imprenditore

L’imprenditore sinceramente non fa l’interesse del lavoratore, perché cerca sempre di disdire il salario. Basato sul principio di libertà del lavoratore, diritto che entra con la rivoluzione industriale. Questo fenomeno è un fenomeno che stravolge gli assetti sociali, economici, civili e ha delle ripercussioni sul piano della vita delle persone. Tutto quello che accade su questo versante va sotto l’etichetta della “questione sociale”.

Questione sociale

Cioè andiamo a guardare cosa succede alle persone. La rivoluzione quando assume una dimensione così diffusa e significativa comporta benefici per alcune classi sociali, ma ci sono anche altre classi che traggono svantaggi. C’è uno stravolgimento dei radicamenti sociali, città e campagna, in contesti meno liberi esistevano degli assestamenti nel livello di sostenibilità dell’esistenza. Si passa dalla campagna alla città, sguarnendo le campagne, privandole di determinati soggetti fondamentali, si indeboliscono le comunità originali, con tante conseguenze e poi appresso a quelli che cercavano lavoro nelle città e lo trovavano ce n’erano tanti a cui non succedeva.

Movimenti sociali e politici

Il fenomeno della questione sociale è molto visibile di grande sofferenza e disagi, e sulla questione sociale emergono una serie di nuove aggregazioni politiche, di movimenti sociali, i partiti socialisti, quella fetta del mondo culturale, religioso che dentro di sé ha antiche relazioni con le classi dominanti. Nell’ambito della chiesa c’è anche una capacità di vedere.

Contratto di lavoro

Il contratto di lavoro non era previsto nel codice. C’era solo una norma nel codice civile che vietava di stipulare contratti di locazione con oggetti energia lavorativa a tempo indeterminato. Aveva il senso di vietare contratti simili alla servitù.

Norme giuridiche e legislazione

L’ordinamento si presenta con un approccio inadeguato a questa fenomenologia economica, sociale. Perché il nostro ordinamento ha un codice civile, ricalcato sul code Napoleone, risalente ad almeno mezzo secolo prima, dove dentro c’è quella norma che vieta l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato. Una norma che può andar bene per una fase in cui la rivoluzione industriale richiede meno vincoli ma non va più bene per la fase sociale, economica, politica che non è più garantire la libertà dei lavoratori. La libertà del lavoratore significa vendere la propria forza di lavoro sul mercato dove il prezzo lo fa l’imprenditore, e il codice tratta la libertà lavorativa e quella d’impresa nello stesso modo, quando non è così.

Composizione del quadro politico

Per la composizione del quadro politico dell'Italia unita, monarchia con il graduale inserimento del parlamento non proprio a suffragio universale, c’è il presupposto di far arrivare un’eco della società al parlamento.

I socialisti della cattedra

I socialisti della cattedra: professori, studiosi, soprattutto di diritto ed economia, che cominciano a rilevare come i bisogni che vengono dalla società sono molto lontani dall’essere accolti e soddisfatti dal quadro giuridico esistente, possiamo dire che gli interessi a cui viene accordata rilevanza giuridica non riflettono gli interessi sociali. (Integrità psicofisica, donne con figli che vanno a lavorare, non ci sono limiti alla giornata lavorativa, ferie, pensioni, livelli retributivi garantiti).

Codice di commercio

C’era solo un settore in cui qualche norma di tutela dei lavoratori c’era: il codice di commercio riguardante il mare, gli armatori. (Umberto Romagnoli: il diritto del lavoro è nato sul mare). Alcune norme che dicevano che l’armatore doveva garantire la salute, la turnazione, la pulizia della nave. Dove si coglie il fatto che il legislatore si rende conto che almeno in certe circostanze il coinvolgimento della persona del lavoratore degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto è così forte che il lavoratore consegna la sua esistenza ad un altro soggetto.

Si coglie, in queste norme, una peculiarità che il codice Napoleone cancellava stipulando un contratto di lavoro: le questioni che pone il contratto di lavoro sono questioni che vanno al di là della mera libertà. Il legislatore non può essere indifferente ai contenuti che caratterizzano il rapporto giuridico che nasce da quell’incontro di volontà. C’è il momento della scelta, c’è un negozio, un contratto a fondamento del rapporto di lavoro, ma poi c’è un’altra fase in cui c’è questo coinvolgimento del debitore di una prestazione con la persona del debitore stesso, caratteristica che non si riscontra in altri contratti del diritto civile.

Sviluppo del diritto del lavoro

Quella fase di sviluppo del diritto del lavoro, fase liberista, che va dalla metà dell’800 fino al periodo corporativo, fascista, 1925/26, caratterizza da una scarsa attenzione da parte delle fonti principali del nostro ordinamento, non ci sono norme nei codici. C’è una sorta di partenza in cui questo grande fenomeno che riguarda tanti cittadini non ha un punto di immersione nell’ordinamento, dura per anni, ma non dura in modo grezzo perché conosce un’evoluzione, anche impegnativa sotto il profilo culturale, tecnico, politico.

Legislazione "crocerossina"

Ci sono due filoni: una legislazione che potremmo definire “crocerossina”, Romagnoli intende dire che il nostro legislatore, reso più sensibile da questa situazione sociale, mano mano interviene con delle leggi specifiche che sono dirette ad almeno mitigare i problemi sociali più allarmanti, gli svantaggi più rilevanti, si inseriscono le prime norme a tutela delle mezze forze di lavoro: i bambini e le donne, i più fragili.

Questo prefigura una regolamentazione per legge di quelli che sono alcuni dei contenuti dei contratti di lavoro, durata della prestazione, ferie. L’altra caratteristica delle legislazioni crocerossina non è diretta a regolare un certo tipo contrattuale, sia individuale delle caratteristiche generali. Un altro tipo di legislazione, che può essere fatta rientrare in quel filone.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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