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LO SCIOPERO: I PROTAGONISTI DELLA SUA REGOLAMENTAZIONE
II caso italiano: dal codice penale sardo al testo costituzionale
Sciopero: rifiuto collettivo di lavoro subordinato, astensione collettiva dal lavoro di lavoratori Sciopero come
dipendenti allo scopo di rivendicare diritti, per motivi salariali, per protesta o per solidarietà. Lo reato-libertà-di
ritto
sciopero è stato prima represso come «reato» (soggetto a pene detentive e pecuniarie) poi
tollerato come mera «libertà» (lasciato alle sole sanzioni disciplinari del datore) infine protetto, Dal codice
fino ad essere riconosciuto, come «diritto» (non passibile né di pene pubbliche né di sanzioni penale sardo
private). del 1859 al
codice penale sardo del 1859: prevede come reato lo sciopero, sempreché non giustificato da codice penale
• Zanardelli del
una ragionevole causa; 1889
codice penale Zanardelli del 1889: riconosce l’attività dello sciopero come attività lecita
• purché non venga svolto con violenza e con minaccia;
epoca fascista esclude la libertà di associazione e di auto-tutela, ma introduce il sindacato
• pubblico, unico per ogni categoria amministrativamente determinata, il contratto collettivo Il regime
con efficacia erga omnes, la magistratura del lavoro competente anche per la soluzione delle fascista
corporativo
controversie collettive d'interesse; nuovo codice penale del 1930: fattispecie di sciopero
vengono tipizzate come reati penali; Il periodo
D. 369/1944 soppressivo dell'ordinamento sindacale-corporativo, reintroduce la libertà di
• transitorio
sciopero. Frequente e diffuso ricorso allo sciopero, senza alcun seguito, non solo penale da successivo al
parte dello Stato, ma neanche disciplinare da parte del datore di lavoro. crollo del
fascismo
Art. 40 Cost.: consacra la non punibilità del fenomeno con il riconoscimento del diritto di
• sciopero, con il compromesso di far seguire il riconoscimento costituzionale del diritto di Il testo
sciopero da un rinvio al Parlamento per il regolamento legislativo del relativo esercizio “il costituzionale
l’art. 40
diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Disciplina dello sciopero è tradizionalmente esclusa dal campo di intervento sia delle
convenzioni OIL sia delle direttive comunitarie. La c.d. 'Costituzione europea' riconosce, in capo La
Costituzione
ai lavoratori, ai datori e alle rispettive organizzazioni «il diritto di ricorrere, in caso di conflitti di europea
interessi, ad azioni collettive per la difesa dei Propri interessi, compreso lo sciopero».
I protagonisti nell'evoluzione della disciplina dello sciopero Il rinvio ad una
Parla mento: art. 40 Cost. contiene un rinvio al Parlamento per il varo di un testo legislativo legge
largamente discrezionale circa il tempo d'esercizio: se e quando ritenuto possibile ed opportuno.
Statuto dei lavoratori del 1970 parla dello sciopero, non direttamente per darne una
• regolamentazione, bensì indirettamente per offrirne una tutela rafforzata. 71
Legge concertata 146/1990: in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali attribuisce
• un rilievo prioritario agli accordi e ai contratti collettivi come fonte regolativa del conflitto;
istituisce una Commissione di garanzia, con competenza paragiurisdizionale, sull'attuazione
della legge; sopprime la vecchia sanzione penale per sostituirla con una nuova tipologia
sanzionatoria (civile e amministrativa) a carico di lavoratori, datori e sindacati; riforma la
precettazione ritagliando una disciplina speciale per le ipotesi riconducibili nell'ambito della
legge.
L. 83/2000: corregge i principali punti deboli della disciplina base, conservandone le
• caratteristiche di fondo (ritocca la strumentazione negoziale e gli obblighi delle parti, ricalca i
poteri della Commissione di garanzia, perfeziona il sistema sanzionatorio, estende le regole da
rispettare in caso di sciopero anche alle astensioni collettive di lavoratori non subordinati).
Dottrina e giurisprudenza
L'inerzia del Parlamento ha lasciato la strada aperta alla supplenza della dottrina e della
giurisprudenza, tempestiva e diffusa opera di supplenza sostanzialmente «creativa» di limiti
interni ed esterni al diritto di sciopero.
Corte Costituzionale
Rilancia la distinzione di limiti desumibili dallo stesso interprete, cioè «dal concetto stesso di L’’alta’
sciopero» («interni») oppure «dalla necessità di contemperare le esigenze della autotutela di supplenza della
Corte
categoria con altre discendenti da interessi generali i quali trovano protezione in principi Costituzionale
consacrati nella Costituzione» («esterni»), e di limiti ulteriori, introducibili solo dal legislatore.
Corte scarterà subito la via radicale di una soppressione aselettiva e totale della disciplina penale,
sceglierà la via gradualista di una soppressione selettiva e parziale, considerando tale disciplina
solo in parte incostituzionale.
Governo e la pubblica amministrazione
Protagonista importante è stato lo stesso potere esecutivo, nell'influire sul regolamento e
soprattutto sull'esercizio effettivo del diritto di sciopero.
Anche l'atteggiamento del Governo è venuto progressivamente mutando, da apertamente
repressivo, a neutrale, a promozionale.
Organizzazioni sindacali
Autoregolamentazione unilaterale o in senso stretto, posta dalla sola organizzazione sindacale; e,
quella bilaterale o regolamentazione pattizia, convenuta con la controparte datoriale (es. calusole
di tregua o pace sindacale).
Ben più rilevante, è il ruolo della regolamentazione bilaterale - nella veste di contratti collettivi -
scelta come referente privilegiato per individuare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero
effettuato nell’ambito dei servizi pubblici essenziali. L'esperienza applicativa della nuova legge
ha confermato il rilievo prioritario degli accordi sindacali come fonte regolativa dello sciopero e
il declino per il lavoro subordinato dei codici di autoregolamentazione.
Commissione di garanzia
Organo, concepito all'insegna della c.d. «terzietà», ha un ruolo centrale nella regolamentazione Commissione
dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. di garanzia
Riforma del 2000 rafforza i poteri della Commissione, sia nel sistema di produzione dei
'comandi' (specie medio tempore) sia rispetto al sistema sanzionatorio e all'istituto della
recitazione, con il rischio di un nuovo divario tra la competenza attribuita e il debole
rafforzamento delle sue strutture. 72
IL DIRITTO DI SCIOPERO E LE ALTRE FORME DI LOTTA
SCIOPERO
Il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione italiana e, con riferimento ai servizi di
pubblica utilità (come trasporti e sanità), è regolamentato dalla legge che stabilisce le modalità e
i tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni. In alcuni servizi di interesse pubblico lo
sciopero può essere annullato di fatto tramite la precettazione da parte delle autorità di pubblica
sicurezza, dei Trasporti o della Sanità.
Lo sciopero, tradizionale mezzo di lotta sindacale, può considerarsi la principale forma di
autotutela dei lavoratori che si sostanzia in una astensione concertata (accordata tra le parti) dal
lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela di un interesse professionale collettivo.
Fondamento normativo dello sciopero è l’art. 40 Cost. che solennemente sancisce: il diritto di
sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Lo sciopero viene quindi ad essere considerato un diritto soggettivo fondamentale ed
irrinunciabile concesso al solo prestatore di lavoro (la Costituzione non prevede, infatti, un
analogo riconoscimento per i datori di lavoro).
Importante è che lo sciopero sia esercitato per tutelare un interesse collettivo, sono quindi
previste delle dichiarazioni di sciopero, l’astensione dal lavoro in se è considerata come una
violazione del contratto.
Manca una regolamentazione legislativa di tale istituto essendo la L. 146/1990 finalizzata alla
disciplina dello sciopero solo nell’ambito dei servizi pubblici essenziali.
Natura del diritto di sciopero secondo la dottrina:
diritto di uguaglianza: l’esercizio del diritto di sciopero tende a restituire al lavoratore,
• contraente debole, quella condizione di uguaglianza alterata dalla concertazione del possesso
degli strumenti produttivi;
diritto potestativo: diritto del lavoratore, connesso al rapporto di lavoro, che si esplica nel
• potere di sospensione dell’obbligazione della prestazione di lavoro, l’esercizio di tale diritto
sospende l'obbligazione lavorativa, con conseguente perdita della retribuzione; e rende
illegittimo qualsiasi atto o comportamento del datore sanzionatorio o discriminatorio con
riguardo all'abbandono del lavoro;
diritto di libertà: lo sciopero opera nei rapporti tra scioperanti e Stato; lo stato non può vietare
• o punire l’astensione collettiva dal lavoro;
diritto soggettivo: è un diritto che esplica i suoi effetti nei rapporti intersoggettivi privati, tra
• lavoratori scioperanti e datori di lavoro, consiste nel potere di tenere un certo comportamento
quale l'abbandono del lavoro, senza alcun costo aggiuntivo oltre a quello retributivo;
diritto della personalità: lo sciopero realizza una forma associativa in senso lato, una di quelle
• formazioni sociali dove si svolge la personalità umana;
potestà: lo scioperò è una potestà in quanto il suo esercizio appartiene alla sfera di libertà del
• singolo nei confronti dello Stato.
Effetto dello sciopero sul rapporto di lavoro : sospensione bilaterale delle due prestazioni
fondamentali del rapporto di lavoro e cioè della prestazione di lavoro dei lavoratori e dalla
corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro.
Titolarità del diritto secondo la dottrina prevalente Titolarità
Art. 40 non ci dice chi sono i titolari del diritto di sciopero, dice il meno possibile e ciò ha individuale ed
permesso di adeguarlo alla realtà sociale che ha sua rilevanza sociale e politica. esercizio
collettivo
Il singolo lavoratore (subordinato, apprendista, parasubordinato, a tempo determinato, lavoratori
73
autonomi che pero sono economicamente dipendenti da datori di lavoro, etc.) è titolare del
diritto, in quanto lo può esercitare senza autorizzazione sindacale; lo sciopero è un diritto a
titolarità individuale ed esercizio collettivo.
Il diritto di sciopero viene ricostruito come un diritto individuale quanto al titolare, ma collettivo
quanto all'