Introduzione
Diritto del lavoro e diritto sindacale
Diritto del lavoro disciplina giuridica del lavoro subordinato: partizioni del disciplina del rapporto individuale del lavoro: regola diritti e obblighi del singolo lavoratore diritto del lavoro contrapposto al singolo datore.
Diritto sindacale: riflette vicende ed interessi collettivi o di gruppo, particolarmente rilevanti nel mondo del lavoro.
Diritto della previdenza sociale: disciplina l'erogazione di beni o servizi in favore di coloro che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno.
Protagonisti collettivi: le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, lo Stato o le istituzioni pubbliche.
Ordinamento statale e autonomia collettiva
Il diritto sindacale si presenta come un sistema di norme di diversa matrice: norme statali e norme autonome prodotte dalle stesse parti collettive (sindacati e imprenditori), soprattutto attraverso la contrattazione, ma anche su base unilaterale (statuti, regolamenti che disciplinano i rapporti interni alle organizzazioni). Diritto fattuale che si basa sui fatti, in gran parte non scritto, si basa sui rapporti di forza che esistono in un dato momento nel paese non sulle leggi.
Le fonti del diritto sindacale
Le fonti del diritto sindacale sono quelle proprie del diritto generale.
- Fonti internazionali: facenti capo all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Convenzioni sono trattati destinati ad essere ratificati dagli stati membri, diventando così vincolanti nel diritto interno; raccomandazioni non sono destinate alla ratifica e hanno valore non normativo, ma di modello o di indirizzo rispetto alle politiche nazionali del lavoro.
- Fonti comunitarie: l'attività degli organi comunitari, ha una produzione normativa che esprime un ordinamento giuridico proprio, di dimensioni e rilevanza crescenti in ordine a tutti i punti critici del diritto sindacale. L'attività normativa dell'Unione Europea si attua in due forme prevalenti, ad opera del Consiglio e della Commissione:
- Regolamenti: atti generali obbligatori, di applicazione diretta nel diritto dei paesi membri;
- Direttive: fonti giuridiche che vincolano gli stati membri ad adeguarsi nei risultati.
- Contratto collettivo europeo: espressione del c.d. dialogo sociale, è stato riconosciuto, a partire da Maastricht, in una doppia veste:
- Accordo "per la concertazione legislativa" (o "accordo quadro"): strumento concertativo a livello europeo, volto a prefigurare il contenuto di successivi atti normativi comunitari, da cui viene debitamente recepito, assumendo efficacia vincolante nei confronti di tutti gli Stati membri.
- Accordo "libero": avulso dalla produzione normativa dell'Unione, può essere stipulato anche al di fuori delle competenze sociali di questa, secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri.
- Fonti interne:
- Costituzione: articoli in tema di diritto sindacale. La Carta costituzionale:
- Art. 39: libertà di organizzazione sindacale e contrattazione collettiva;
- Art. 40: il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano;
- Art. 46: ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende (partecipazione dei lavoratori nell'impresa).
- Legislazione: il diritto sindacale italiano si caratterizza per l'esiguità degli interventi legislativi e per la mancata attuazione delle disposizioni costituzionali sulla registrazione dei sindacati e sul contratto collettivo con efficacia generale (art. 39, commi 2°-4°, Cost.) nonché sulla regolamentazione del diritto di sciopero (art. 40 Cost.). Ciò ha indotto a parlare di formazione extralegislativa delle regole del diritto sindacale, affidate alla autonomia collettiva, agli orientamenti giurisprudenziali, alle prassi e alla affermazione di un ordinamento di fatto fondato sulle categorie civilistiche dell'associazione non riconosciuta e del contratto.
- Statuto dei lavoratori L. 300/1970: disciplina di sostegno dell'attività sindacale in azienda, che ha lasciato privi di regolamentazione eteronoma conflitto, soggetti sindacali e contrattazione collettiva in quanto tali, legittimando la situazione sindacale di fatto;
- Sciopero nei servizi pubblici essenziali L. 146/1990 (L. 83/2000): legislazione direttamente regolativa del conflitto, che, valorizza al massimo la contrattazione collettiva di tipo pluriordinamentale;
- Testo unico del pubblico impiego D.Lgs. 165/2001: riformato il rapporto di pubblico impiego, assoggettandolo alle medesime fonti del lavoro privato, in primis al contratto, individuale e collettivo di lavoro.
- Costituzione: articoli in tema di diritto sindacale. La Carta costituzionale:
La contrattazione collettiva riveste un ruolo centrale in ambito lavoristico. Nella gerarchia delle fonti, il modello prevalente è quello che vede la legge quale disciplina minimale, mentre i contratti collettivi possono migliorare tale disciplina in senso più favorevole a lavoratori e sindacato.
La giurisprudenza riveste in ogni paese occidentale un'importanza decisiva nella formazione ed applicazione del diritto sindacale, particolare importanza riveste la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha tracciato le direttive principali del nostro ordinamento sindacale, sia effettuando scelte sue proprie sia confortando scelte del Parlamento.
Azione di supplenza a completamento delle scarse indicazioni legislative è stata svolta dalla giurisprudenza non costituzionale, cioè prodotta dalla magistratura amministrativa ed ordinaria, penale e civile, di legittimità e di merito. Passaggio di giurisdizione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, cui sono devolute oggi tutte le controversie collettive, relative sia ai comportamenti antisindacali delle pp.aa., sia alle procedure di contrattazione collettiva.
Capitolo primo
Il diritto sindacale: attori ed evoluzione storica
L'evoluzione storica dei rapporti tra gli attori
In ogni ordinamento sindacale operano tipicamente tre attori:
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- Organizzazioni imprenditoriali (e gli stessi imprenditori singoli);
- Stato (istituzioni pubbliche).
Le origini
Repressione del fenomeno sindacale: in Italia, come in gran parte dei paesi occidentali, i rapporti collettivi sono stati caratterizzati all'origine da forti conflitti e interventi repressivi dello Stato nei confronti dell'organizzazione sindacale e dello sciopero. L'ordinamento negava ai lavoratori e agli imprenditori la libertà di organizzarsi collettivamente. Il codice penale sardo (1859), prevedeva come reato ogni forma di coalizione tra i datori di lavoro e gli operai.
Periodo della tolleranza penale: nella fase successiva lo Stato provvide a rimuovere i divieti penali al conflitto e all'organizzazione sindacale, sancendo la libertà di coalizione. Nel 1889, il Codice Zanardelli non puniva più sciopero e serrata, ancora parificati nel settore privato, ma solo le violenze e le minacce lesive della libertà di lavoro eventualmente commesse in occasione di conflitto. Lo sciopero poteva essere considerato come inadempimento dell'obbligazione di lavorare, sanzionabile con il licenziamento.
Periodo corporativo: con l’avvento del fascismo creazione di un sistema sindacale e contrattuale pubblicistico, completamente controllato dallo Stato. Legge ammetteva formalmente la libertà sindacale; tuttavia, solo un sindacato di lavoratori e datori per ogni categoria produttiva poteva ottenere il riconoscimento legale dal Governo con attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico. Di qui la possibilità per lo Stato di esercitare un controllo penetrante.
Sindacati trasformati in enti pubblici ai quali si è automaticamente iscritti. I sindacati riconosciuti avevano ex lege la rappresentanza di tutti i componenti della categoria, a prescindere dall'affiliazione, e i contratti collettivi da questi conclusi assumevano efficacia per l'intera categoria (erga omnes), con effetti simili alle norme di legge.
Codice penale Rocco: repressione penale del conflitto come reato contro l'economia nazionale. Il sistema venne completato con l’istituzione delle Corporazioni con la funzione di regolare i rapporti collettivi di lavoro nell'interesse superiore della produzione nazionale.
Fase transitoria (1943-1947)
Dopo la caduta del fascismo (25 luglio 1943) uno dei primi atti del Governo Badoglio fu quello di abrogare le corporazioni e le istituzioni tipiche della fase corporativa del regime. Le organizzazioni sindacali di diritto pubblico non furono sciolte subito, ma poste sotto gestione commissariale. I contratti collettivi corporativi furono mantenuti in vigore "salvo successive modifiche", al fine di garantire un minimo di protezione economica e normativa.
Costituzione
Il modello costituzionale si fonda sulla valorizzazione del lavoro come criterio ordinatore generale dei rapporti tra Stato e società e come fondamento di una (maggiore) partecipazione dei lavoratori alla vita produttiva e sociale.
Art. 39 sancisce tre principi fondamentali:
- La libertà e pluralità sindacale come fondamento delle relazioni industriali;
- La registrazione del sindacato e il riconoscimento della personalità giuridica come presupposto per acquisire la capacità di stipulare contratti collettivi (nazionali) efficaci «per tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce»;
- Attribuzione di tale capacità contrattuale direttamente a rappresentanze unitarie dei sindacati registrati, costituite in proporzione ai loro iscritti.
L'unica condizione prevista esplicitamente dall'art. 39 per la registrazione è l'esistenza di «uno statuto a base democratica». Altro requisito è stato di regola individuato in un minimo di consistenza numerica; pur non previsto esplicitamente, esso è richiesto al fine di evitare la registrazione di organizzazioni del tutto inadeguate o fittizie. È una norma che in qualche modo rimanda al diritto corporativo, al sistema delle corporazioni tipico del periodo fascista (ventennio): concezione corporativa, da un lato, che intende «il sindacato quale ente di diritto pubblico giuridicamente riconosciuto dallo Stato e sottoposto al controllo delle autorità tutorie» e concezione liberale dall'altro, secondo la quale il sindacato non ha rapporti giuridici con lo Stato e non riceve da questo alcun sostegno. La «valorizzazione» del sindacato è rafforzata dal riconoscimento dello sciopero (art. 40), posto in posizione privilegiata rispetto alla serrata.
Crisi del modello costituzionale
L'art. 39, II parte, Cost. non ha mai ricevuto attuazione e pertanto la disciplina di riferimento dell'ordinamento sindacale è il diritto privato. Il sindacato assume la sua natura di associazione non riconosciuta, soggetta solo alle scarne norme degli artt. 36 ss. codice civile e per il resto demandata alle regole poste dagli statuti, lo stesso contratto collettivo viene assoggettato alle norme del codice civile sul contratto in generale.
Statuto dei lavoratori
Approvato nel biennio 1968-1970, durante le lotte operaie, mira a rafforzare la presenza del sindacato nei confronti della controparte imprenditoriale. Interviene a sostegno delle associazioni sindacali in azienda senza disciplinarne direttamente l'attività contrattuale ed il conflitto. Lo Statuto riprende l'ispirazione fondamentale della Costituzione di valorizzare il sindacato come agente di trasformazione sociale e di eguaglianza sostanziale confermando la scelta privatistica dei decenni precedenti.
L'impostazione dello Statuto configura un sostegno al sindacato in azienda riconoscendolo titolare non solo di posizioni di libertà, ma anche di pretesa, ciò facilita l'adesione di tutti i sindacati, e delle maggiori forze politiche, alla legge. La legge è limitata alla realtà della fabbrica, nelle piccole unità permane una situazione di non tutela dell’iniziativa sindacale.
Concertazione sociale e intervento pubblico
La linea astensionistica è destinata ad incrinarsi nel corso degli stessi anni 60, con l'incalzare della crisi e dell'innovazione tecnologica. Si innestano così interventi che erodono il modello conflittuale privatistico, lasciando sempre maggior spazio a tendenze di segno partecipativo, confluite nel modello delle trattative triangolari (o neocorporativismo o neocontrattualismo: Protocolli del gennaio 1983 e del febbraio 1984) ed della concertazione (Protocollo del 23 luglio 1993; Patto del 26 settembre 1996; l'atto di Natale del 22 dicembre 1998, Patto per l'Italia del 5 luglio 2002).
Lo scambio politico nell’emergenza degli anni '70: nel corso degli anni '70 l'autogoverno delle parti sociali si rivela inidoneo rispetto alle urgenti esigenze economiche poste dalla sopravvenuta crisi nazionale e internazionale. Da mediatore che cerca di garantire le regole del gioco, lo Stato diviene un elemento fondamentale delle dinamiche delle relazioni industriali e vi interviene quale ulteriore contraente, gestore di proprie risorse per influenzare i rapporti sindacali attraverso la legislazione di sostegno al sindacato e misure legislative e amministrative a favore dei lavoratori (es. agevolazioni di vario genere). Di contro lo Stato richiede ai sindacati comportamenti di moderazione specie salariale e di contribuire a uno svolgimento ordinato dei rapporti sociali; ai datori di lavoro il mantenimento di un tasso elevato, o almeno regolare, di investimento e una riduzione dell’orario di lavoro. Tra i tre attori delle relazioni industriali si realizza in questo modo uno "scambio politico".
Concertazione (accordo tra le parti) sociale e stabilizzazione economica negli anni '90: gli anni '90 sono dominati, dai problemi del risanamento e della stabilizzazione economica, aggravati dal peso del debito pubblico, dall'inflazione e dalla fragile competitività del nostro sistema. La concertazione sociale si dimostra uno strumento essenziale per sostenere col consenso il difficile perseguimento degli obbiettivi europei, e si traduce in una serie di accordi triangolari che percorrono tutto il periodo.
Accordo (Protocollo) del 23 luglio 1993: prima "costituzione" delle relazioni industriali italiane, che istituzionalizza il metodo della concertazione, sancendo la partecipazione dei sindacati confederali alle decisioni macroeconomiche dell'esecutivo. Oltre a sostituire il meccanismo automatico della scala mobile con quello della politica dei redditi, affronta importanti aspetti di razionalizzazione delle relazioni industriali. Al posto della vecchia indennità di contingenza si introduce una nuova «indennità di vacanza contrattuale» e si prevede un adeguamento biennale del salario contrattuale definito a livello nazionale.
Governo ha un peso più che mai incisivo sulla concertazione centralizzata, il suo intervento non si esprime nel sostegno economico alle parti, bensì soprattutto in attività di direzione e controllo rispetto alle parti sociali.
Accordo del 24 settembre 1996 Patto per il lavoro: nel tentativo di rispondere all'esigenza di risanare i conti pubblici in vista degli impegni assunti a Maastricht, si concentra sulle tematiche occupazionali. L'accordo predispone una vasta strumentazione (introduzione del lavoro interinale; riforma del part-time; riforma della disciplina dei lavori socialmente utili), che ispirerà le importanti innovazioni operate dalla L. 196/1997 (Pacchetto Treu). L'accordo dedica notevole attenzione al sistema formativo. attraverso l'istituzione di percorsi di formazione permanente e la revisione delle tipologie contrattuali formative (apprendistato e contratto di Formazione e lavoro).
Accordo sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998 Patto di Natale: l'accordo riconosce una priorità di iniziativa alle parti sociali nella regolazione delle materie di lavoro, nel caso in cui queste raggiungano un accordo, il governo assume l'impegno, salvo per le tematiche di rilevanza finanziaria, di trasferire i contenuti dell'intesa e di sostenerne l'approvazione nelle competenti sedi parlamentari (procedura c.d. di legislazione negoziata).
Prospettive della concertazione
Patto per l'Italia del 5 luglio 2002, sottoscritto da CISL, UIL, Confindustria e altre sigle sindacali, con la forte opposizione della CGIL. L'obiettivo prioritario è l'incremento del tasso di occupazione, in conformità agli obiettivi europei sanciti a Barcellona e Lisbona. Il termine "concertazione" viene sostituito dallo strumento mutuato dal diritto comunitario del "dialogo sociale": il "dialogo sociale" si contraddistingue per la decisione unilaterale dell'esecutivo di intervenire su determinate e specifiche materie e per la possibilità di assumere l'iniziativa legislativa sulle questioni così individuate, anche in mancanza di accordo o di unanime consenso del fronte sindacale, fermo restando, la consultazione e la negoziazione con le parti sociali entro tempi certi e predefiniti.
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