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LO SCIOPERO: I PROTAGONISTI DELLA SUA REGOLAMENTAZIONE

II caso italiano: dal codice penale sardo al testo costituzionale

Sciopero: rifiuto collettivo di lavoro subordinato, astensione collettiva dal lavoro di lavoratori Sciopero come

dipendenti allo scopo di rivendicare diritti, per motivi salariali, per protesta o per solidarietà. Lo reato-libertà-di

ritto

sciopero è stato prima represso come «reato» (soggetto a pene detentive e pecuniarie) poi

tollerato come mera «libertà» (lasciato alle sole sanzioni disciplinari del datore) infine protetto, Dal codice

fino ad essere riconosciuto, come «diritto» (non passibile né di pene pubbliche né di sanzioni penale sardo

private). del 1859 al

codice penale sardo del 1859: prevede come reato lo sciopero, sempreché non giustificato da codice penale

• Zanardelli del

una ragionevole causa; 1889

codice penale Zanardelli del 1889: riconosce l’attività dello sciopero come attività lecita

• purché non venga svolto con violenza e con minaccia;

epoca fascista esclude la libertà di associazione e di auto-tutela, ma introduce il sindacato

• pubblico, unico per ogni categoria amministrativamente determinata, il contratto collettivo Il regime

con efficacia erga omnes, la magistratura del lavoro competente anche per la soluzione delle fascista

corporativo

controversie collettive d'interesse; nuovo codice penale del 1930: fattispecie di sciopero

vengono tipizzate come reati penali; Il periodo

D. 369/1944 soppressivo dell'ordinamento sindacale-corporativo, reintroduce la libertà di

• transitorio

sciopero. Frequente e diffuso ricorso allo sciopero, senza alcun seguito, non solo penale da successivo al

parte dello Stato, ma neanche disciplinare da parte del datore di lavoro. crollo del

fascismo

Art. 40 Cost.: consacra la non punibilità del fenomeno con il riconoscimento del diritto di

• sciopero, con il compromesso di far seguire il riconoscimento costituzionale del diritto di Il testo

sciopero da un rinvio al Parlamento per il regolamento legislativo del relativo esercizio “il costituzionale

l’art. 40

diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

Disciplina dello sciopero è tradizionalmente esclusa dal campo di intervento sia delle

convenzioni OIL sia delle direttive comunitarie. La c.d. 'Costituzione europea' riconosce, in capo La

Costituzione

ai lavoratori, ai datori e alle rispettive organizzazioni «il diritto di ricorrere, in caso di conflitti di europea

interessi, ad azioni collettive per la difesa dei Propri interessi, compreso lo sciopero».

I protagonisti nell'evoluzione della disciplina dello sciopero Il rinvio ad una

Parla mento: art. 40 Cost. contiene un rinvio al Parlamento per il varo di un testo legislativo legge

largamente discrezionale circa il tempo d'esercizio: se e quando ritenuto possibile ed opportuno.

Statuto dei lavoratori del 1970 parla dello sciopero, non direttamente per darne una

• regolamentazione, bensì indirettamente per offrirne una tutela rafforzata. 71

Legge concertata 146/1990: in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali attribuisce

• un rilievo prioritario agli accordi e ai contratti collettivi come fonte regolativa del conflitto;

istituisce una Commissione di garanzia, con competenza paragiurisdizionale, sull'attuazione

della legge; sopprime la vecchia sanzione penale per sostituirla con una nuova tipologia

sanzionatoria (civile e amministrativa) a carico di lavoratori, datori e sindacati; riforma la

precettazione ritagliando una disciplina speciale per le ipotesi riconducibili nell'ambito della

legge.

L. 83/2000: corregge i principali punti deboli della disciplina base, conservandone le

• caratteristiche di fondo (ritocca la strumentazione negoziale e gli obblighi delle parti, ricalca i

poteri della Commissione di garanzia, perfeziona il sistema sanzionatorio, estende le regole da

rispettare in caso di sciopero anche alle astensioni collettive di lavoratori non subordinati).

Dottrina e giurisprudenza

L'inerzia del Parlamento ha lasciato la strada aperta alla supplenza della dottrina e della

giurisprudenza, tempestiva e diffusa opera di supplenza sostanzialmente «creativa» di limiti

interni ed esterni al diritto di sciopero.

Corte Costituzionale

Rilancia la distinzione di limiti desumibili dallo stesso interprete, cioè «dal concetto stesso di L’’alta’

sciopero» («interni») oppure «dalla necessità di contemperare le esigenze della autotutela di supplenza della

Corte

categoria con altre discendenti da interessi generali i quali trovano protezione in principi Costituzionale

consacrati nella Costituzione» («esterni»), e di limiti ulteriori, introducibili solo dal legislatore.

Corte scarterà subito la via radicale di una soppressione aselettiva e totale della disciplina penale,

sceglierà la via gradualista di una soppressione selettiva e parziale, considerando tale disciplina

solo in parte incostituzionale.

Governo e la pubblica amministrazione

Protagonista importante è stato lo stesso potere esecutivo, nell'influire sul regolamento e

soprattutto sull'esercizio effettivo del diritto di sciopero.

Anche l'atteggiamento del Governo è venuto progressivamente mutando, da apertamente

repressivo, a neutrale, a promozionale.

Organizzazioni sindacali

Autoregolamentazione unilaterale o in senso stretto, posta dalla sola organizzazione sindacale; e,

quella bilaterale o regolamentazione pattizia, convenuta con la controparte datoriale (es. calusole

di tregua o pace sindacale).

Ben più rilevante, è il ruolo della regolamentazione bilaterale - nella veste di contratti collettivi -

scelta come referente privilegiato per individuare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero

effettuato nell’ambito dei servizi pubblici essenziali. L'esperienza applicativa della nuova legge

ha confermato il rilievo prioritario degli accordi sindacali come fonte regolativa dello sciopero e

il declino per il lavoro subordinato dei codici di autoregolamentazione.

Commissione di garanzia

Organo, concepito all'insegna della c.d. «terzietà», ha un ruolo centrale nella regolamentazione Commissione

dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. di garanzia

Riforma del 2000 rafforza i poteri della Commissione, sia nel sistema di produzione dei

'comandi' (specie medio tempore) sia rispetto al sistema sanzionatorio e all'istituto della

recitazione, con il rischio di un nuovo divario tra la competenza attribuita e il debole

rafforzamento delle sue strutture. 72

IL DIRITTO DI SCIOPERO E LE ALTRE FORME DI LOTTA

SCIOPERO

Il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione italiana e, con riferimento ai servizi di

pubblica utilità (come trasporti e sanità), è regolamentato dalla legge che stabilisce le modalità e

i tempi dello sciopero sanzionando eventuali violazioni. In alcuni servizi di interesse pubblico lo

sciopero può essere annullato di fatto tramite la precettazione da parte delle autorità di pubblica

sicurezza, dei Trasporti o della Sanità.

Lo sciopero, tradizionale mezzo di lotta sindacale, può considerarsi la principale forma di

autotutela dei lavoratori che si sostanzia in una astensione concertata (accordata tra le parti) dal

lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela di un interesse professionale collettivo.

Fondamento normativo dello sciopero è l’art. 40 Cost. che solennemente sancisce: il diritto di

sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Lo sciopero viene quindi ad essere considerato un diritto soggettivo fondamentale ed

irrinunciabile concesso al solo prestatore di lavoro (la Costituzione non prevede, infatti, un

analogo riconoscimento per i datori di lavoro).

Importante è che lo sciopero sia esercitato per tutelare un interesse collettivo, sono quindi

previste delle dichiarazioni di sciopero, l’astensione dal lavoro in se è considerata come una

violazione del contratto.

Manca una regolamentazione legislativa di tale istituto essendo la L. 146/1990 finalizzata alla

disciplina dello sciopero solo nell’ambito dei servizi pubblici essenziali.

Natura del diritto di sciopero secondo la dottrina:

diritto di uguaglianza: l’esercizio del diritto di sciopero tende a restituire al lavoratore,

• contraente debole, quella condizione di uguaglianza alterata dalla concertazione del possesso

degli strumenti produttivi;

diritto potestativo: diritto del lavoratore, connesso al rapporto di lavoro, che si esplica nel

• potere di sospensione dell’obbligazione della prestazione di lavoro, l’esercizio di tale diritto

sospende l'obbligazione lavorativa, con conseguente perdita della retribuzione; e rende

illegittimo qualsiasi atto o comportamento del datore sanzionatorio o discriminatorio con

riguardo all'abbandono del lavoro;

diritto di libertà: lo sciopero opera nei rapporti tra scioperanti e Stato; lo stato non può vietare

• o punire l’astensione collettiva dal lavoro;

diritto soggettivo: è un diritto che esplica i suoi effetti nei rapporti intersoggettivi privati, tra

• lavoratori scioperanti e datori di lavoro, consiste nel potere di tenere un certo comportamento

quale l'abbandono del lavoro, senza alcun costo aggiuntivo oltre a quello retributivo;

diritto della personalità: lo sciopero realizza una forma associativa in senso lato, una di quelle

• formazioni sociali dove si svolge la personalità umana;

potestà: lo scioperò è una potestà in quanto il suo esercizio appartiene alla sfera di libertà del

• singolo nei confronti dello Stato.

Effetto dello sciopero sul rapporto di lavoro : sospensione bilaterale delle due prestazioni

fondamentali del rapporto di lavoro e cioè della prestazione di lavoro dei lavoratori e dalla

corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro.

Titolarità del diritto secondo la dottrina prevalente Titolarità

Art. 40 non ci dice chi sono i titolari del diritto di sciopero, dice il meno possibile e ciò ha individuale ed

permesso di adeguarlo alla realtà sociale che ha sua rilevanza sociale e politica. esercizio

collettivo

Il singolo lavoratore (subordinato, apprendista, parasubordinato, a tempo determinato, lavoratori

73

autonomi che pero sono economicamente dipendenti da datori di lavoro, etc.) è titolare del

diritto, in quanto lo può esercitare senza autorizzazione sindacale; lo sciopero è un diritto a

titolarità individuale ed esercizio collettivo.

Il diritto di sciopero viene ricostruito come un diritto individuale quanto al titolare, ma collettivo

quanto all'

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Publisher
A.A. 2013-2014
87 pagine
27 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Tullini Patrizia.