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Il diritto sindacale

Capitolo 1: Il diritto sindacale: oggetto e fonti

1. Diritto del lavoro e diritto sindacale

Diritto del lavoro è l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano il rapporto che nasce alla stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e regola le relazioni che si instaurano tra un datore di lavoro e il lavoratore. Il rapporto di lavoro è un rapporto obbligatorio vincolante che nasce da un contratto individuale di lavoro chiamato contratto di assunzione.

Il diritto del lavoro contiene le regole che disciplinano il lavoro subordinato, per la parte riguardante il lavoro subordinato soggetto al Codice Civile, alla legislazione del lavoro ed alla contrattazione collettiva. Come qualsiasi privato, il datore di lavoro e il lavoratore stipulano un contratto non tra imprenditori ma tra privati. Quindi il contratto di lavoro subordinato regola il rapporto di lavoro tra privati.

Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive ovvero uno si presta a prestare lavoro dietro compenso e l'altro pagare per ricevere lavoro. Ma nel contratto di lavoro subordinato non vi è la parità delle parti ma un assoggettamento di una parte del contratto ad un'altra e quindi una parte è in una posizione di supremazia e l'altra in una di assoggettamento; ciò è però necessario per immettere il lavoratore nell'organizzazione, infatti solo se il lavoratore che sottostà alle direttive del datore di lavoro può essere immesso nell'organizzazione (altrimenti si parlerebbe di lavoratore autonomo).

Occorrono quindi regole per disciplinare questa posizione di imparità e tutelare chi è in situazione di assoggettamento da chi è in condizione di supremazia. Nel diritto del lavoro non vi è solo un contraente debole ma anche un soggetto che presta un’attività lavorativa mettendo in gioco sé stesso (personalità dell'opera). Il lavoratore a causa dello strapotere del datore di lavoro può vedere lesi anche alcuni suoi diritti, infatti esso presta l’attività lavorativa con il suo corpo, la sua mente e la sua persona. Ed è per questo che il diritto del lavoro tutela sì il contraente debole ma anche il lavoratore come persona.

Diritto sindacale è una partizione del diritto del lavoro assieme al rapporto individuale di lavoro e la previdenza sociale. Esso è l'insieme delle norme giuridiche, statuali o contrattuali, che disciplinano l'organizzazione collettiva ed autonoma (sindacati) dei gruppi professionali (lavoratori e datori di lavoro) e gli strumenti della loro azione (attività sindacale, contrattazione e contratto collettivo, partecipazione, conflitto collettivo). Esso studia il sindacato sul lato della struttura organizzativa del sindacato, le funzioni che può svolgere e stima entro quali limiti si può muovere l’azione. Il sindacato è un soggetto collettivo, ovvero un insieme di soggetti ed è espressione delle categorie produttive e del lavoro.

Art. 39 della Costituzione. «L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.»

Il diritto sindacale si poggia sul primo comma dell'art. 39. Il primo comma dell’art. 39 sancisce la libertà di organizzazione sindacale per entrambi, datore di lavoro e lavoratori, fermo restando più di una differenza:

  • Storica: per essere stati i lavoratori a coalizzarsi, partendo da movimenti spontanei, mentre i datori lo hanno fatto solo di risposta, procedendo da accordi relativi al controllo dei mercati delle loro merci.
  • Pratica: per essere i lavoratori soggetti collettivi se considerati come gruppo, mentre i datori lo sono anche individualmente rispetto ai loro dipendenti, per cui en possono stipulare contratti collettivi.
  • Costituzionale: per essere pienamente legittima una politica legislativa promozionale riservata ai soli sindacati dei lavoratori.

Il principio della libertà sindacale non è però un principio scontato infatti quando è stata scritta la Costituzione nel 1948 si era appena concluso il regime fascista corporativo che aveva eliminato il pluralismo dei partiti e il pluralismo sindacale, mentre prima non veniva disciplinato affatto. Durante il regime fascista esisteva solo il sindacato che aveva ottenuto il riconoscimento giuridico da parte dello Stato e per far ciò doveva attenersi alle discipline del fascismo (il sindacato fascista). Vi era quindi un solo sindacato che rappresentava tutta la categoria e non fondava la sua capacità sulla base della rappresentanza, non era una rappresentanza volontaria e libera. Questo unico sindacato rappresentava tutta i datori di lavoro e tutti i lavoratori in forza del riconoscimento datagli dallo Stato. Per cui il sindacato sì esisteva, ma non vi era più un pluralismo, si trattava semplicemente di istituzioni pubbliche che disciplinavano un certo settore.

La libertà sindacale è sancita nel primo comma dell'art. 39 della Costituzione. Le fonti della libertà sindacale sono:

  • Convenzioni OIL n. 87 e 98
  • Artt. 12 e 28 Carta dei diritti fondamentali
  • Art. 39 comma 1, art. 40 e art. 46 della Costituzione
  • Legge n 300/1970 dello Statuto dei lavoratori, art. 15
  • L'art. 39 1° comma sancisce un'organizzazione sindacale libera definendo così che il sindacato può associarsi anche in maniera diversa da quella associativa.

Libertà sindacale significa libertà di organizzazione, ma anche di azione.

2. Le fonti del diritto sindacale

Le fonti del diritto sindacale sono:

  • Le fonti internazionali: le convenzioni e le raccomandazioni dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). L’esigenza di una organizzazione interstatuale in materia di lavoro ha portato nella nuova stagione di cooperazione pacifica apertasi alla fine della prima guerra mondiale alla costituzione, nel Trattato di Versailles del 1919, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) con sede a Ginevra, dotata di una competenza assai ampia almeno sulla carta: di indirizzo, di regolamentazione, assistenza tecnica, con la precisa finalità di contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative e sociali, nonché allo sviluppo di un ordine economico-sociale mondiale. Ha una struttura tripartita comporta da rappresentati degli stati membri e dotata di una Conferenza internazionale del lavoro, di un Consiglio di Amministrazione e di un Ufficio internazionale del lavoro (bit). La competenza regolativa è riservata alla Conferenza internazionale, che svolge tramite la convenzione (trattato che, una volta deliberato, ogni paese membro deve sottoporre all’organo competente per la ratifica, che lo incorporerà nel diritto interno, con conseguente obbligo di farlo applicare e di accettare controlli internazionali, sia generali sia specifici; fra le convenzioni più importanti vanno ricordate la n. 87/1948 sulla libertà di associazione e protezione del diritto all’azione sindacale e la n. 98/1949 sul diritto di organizzazione e azione sindacale) e la raccomandazione (è una direttiva che ciascun paese membro deve tener presente nell’elaborazione e gestione delle politiche del lavoro).
  • Le fonti comunitarie: il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali (artt. 27 e 28); i regolamenti; le direttive e la loro efficacia; la Corte di giustizia; il contratto collettivo europeo. Il Consiglio d’Europa è una organizzazione internazionale, costituita nel 1949, con sede a Strasburgo, per promuovere la democrazia, i diritti dell’uomo e l’identità culturale europea. Nel 1950 ha dato vita alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui l’UE ha aderito con il Trattato di Lisbona, la quale ha istituito nel 1959 la Corte Europea dei diritti dell’uomo che giudica sui ricorsi relativi alle violazioni della Convenzione. Lo stesso consiglio d’Europa nel 1961 ha adottato la Carta sociale europea che menziona diversi diritti in materia di lavoro, la cosiddetta Carta di Nizza. Il Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 ed entrato in vigore nel 2009 ha rivisto sia il Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957 sia il trattato di Maastricht del 1992. La Corte di Giustizia è costituita da un giudice per ciascuno Stato membro ha come funzione principale quella di garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’UE in tutti i Paesi membri. Le fonti comunitarie si dividono in primarie (che comprendono i Trattati TFUE e TUE, immediatamente e direttamente efficaci rispetto alle altre fonti della UE) e derivate (costituite dagli atti normativi fondati sui trattati ed emanati dalle istituzioni, regolamenti e direttive). Fra le fonti primarie, oltre ai Trattati c’è la Carta di Nizza che elenca tutta una serie di diritti relativi alla dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia. I regolamenti sono atti generali obbligatori nei confronti degli stati membri e dei privati, con effetti giuridici che prevalgono su tutti gli ordinamenti giuridici nazionali in termini simultanei, automatici e uniformi. Le direttive, una volta entrate in vigore, impegnano gli Stati membri a recepirle, entro un termine da sei mesi a due anni, scaduto il quale possono essere citati dalla Commissione di fronte alla Corte di Giustizia per inadempimento degli obblighi comunitari. Normalmente esse pongono solo un vincolo di risultato, lasciando agli Stati ampi margini di manovra circa gli atti con cui realizzarlo. La recezione delle direttive potrebbe avvenire, oltre che per legge, anche per tramite della contrattazione collettiva dello Stato membro, purchè questa sia in grado di assicurare una efficacia erga omnes, cosa impossibile per l’Italia per la mancata attuazione dell’art. 39 secondo comma e seguenti. Fondamentale per la conquista della dimensione sociale è stato l’Accordo sulla politica sociale (Aps) che ha ampliato la competenza in materia sociale e ha dato inizio a una particolare procedura definita dialogo sociale europeo che indica un’ampia gamma di relazioni intercorrenti sia trilaterali fra le istituzioni Ue e le parti sociali, sia bilaterali tra le stesse. La consultazione può sfociale nella conclusione di un contratto collettivo europeo di due tipi: accordo quadro (strumento di un coinvolgimento sindacale nel processo legislativo europeo) e accordo libero (è estraneo dal processo normativo dell’UE, sicchè può riguardare anche una materia estranea alle competenze della UE, restando un mero accordo a carattere politico-orientativo. La contrattazione collettiva europea ha una duplice difficoltà a causa dell’inesistenza di un vero e proprio diritto sindacale europeo e perchè o tre attori principali Confederazione europea dei sindacali, Unione delle industrie della comunità europea e Centro europeo delle imprese pubbliche restano a tutt’oggi privi di poteri di rappresentanza a pieno titolo loro conferiti dalle organizzazioni sindacali nazionali.
  • La fonte legislativa: l'inattuazione del disegno del Costituente; lo Statuto dei lavoratori. L’art. 1 della Costituzione dichiara essere la Repubblica fondata sul lavoro, l’art. 3 consacra dopo il principio di uguaglianza formale quello sostanziale, l’art. 4 sostiene che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. La nostra Costituzione è rigida, cioè sovra-ordinata, lei e le leggi approvate con l’apposita procedura rinforzata, alle leggi originarie. Bisogna arrivare al titolo III della prima parte, sui rapporti economici, per ritrovare il diritto sindacale prefigurato nella nostra Carta fondamentale. Aperto da quell’art. 35 che impegna la Repubblica alla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, continua con gli artt. 36, 37, 38 in materia di diritti dei singoli lavoratori subordinati, per approdare agli artt. 39 e 40. Il modello che ne può essere dedotto è stato battezzato di pluralismo istituzionalizzato. Lo Statuto di lavoratori del 1970 consiste nel garantire la cittadinanza nei luoghi di lavoro in primis alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  • Il contratto collettivo. I contratti collettivi lasciano spazio libero ad un regolamento autonomo del sistema contrattuale tramite appositi accordi interconfederali. Essi sono conclusi fra le parti sociale, con a far da guida quello tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, hanno riconosciuto una particolare fortuna, quando sono stati incorporati in Protocolli triangolari nel contesto di una concertazione attuata come uno scambio politico tra il governo e le stesse parti sociali, a partire dall’inizio del decennio ’80 per tutto il decennio ’90: esemplare resta a tutt’oggi il Protocollo del luglio 1993. Di massima, laddove la legge interviene in materia sindacale fissa solo la disciplina minimale che può esser migliorata dalla contrattazione collettiva, come per esempio per la regolamentazione dei diritti sindacali di cui al tit. III St. lav.
  • La giurisprudenza. Tradizionalmente con la parola giurisprudenza si indica l’attività decisionale svolta dalla Corte costituzionale, dalla magistratura amministrativa e dalla magistratura penale, infatti fondamentale nella formazione di un diritto sindacale difforme dal modello prefigurato dalla carta è stata la attività svolta dalla Corte costituzione.

Capitolo 2: L’evoluzione storica

Nel 1864 vi fu l'abolizione delle corporazioni (di arti e mestieri) nel Regno d'Italia. Nella seconda metà del 1800 nel nord Italia nacquero i primi grossi nuclei industriali ed agglomerati urbani con persone che vivono in stato di miseria e lavorano in condizioni penose. Le prime forme di sindacato nacquero proprio a fine '800 (1889) in Italia come fenomeno spontaneo di libera associazione tra i lavoratori. Sono le prime forme di organizzazione collettiva degli operai che si dotano anche di propri partiti (partito operaio italiano, partito dei lavoratori italiani, partito socialista italiano). Nel 1981 nascono anche le Camere di lavoro. Nascono le lotte sindacali e la stipula di concordato di tariffa. I contratti di tariffa sono contratti stipulati tra gruppi di operai e industriali su determinate norme perchè entrassero a far parte dei singoli contratti di lavoro e funzionassero come fonte del loro regolamento; furono chiamati di tariffa perchè in origine si limitavano a regolare collettivamente il prezzo, la tariffa appunto, del lavoro. CGIL, CISL, UIL nascono nel 1948. I sindacati dei datori di lavoro nacquero solo come risposta a quelli dei lavoratori.

1. L’età liberale: dalla repressione penale alla tolleranza

È una storia relativamente recente quella riferita alla regolamentazione della organizzazione e della attività sindacale perché tardiva è stata sia la nostra unificazione nazionale, realizzata nel 1861, sia la nostra rivoluzione industriale, decollata nella seconda metà dell’Ottocento. A fronte della prima embrionale formazione organizzativa della nuova classe proletaria in formazione, cioè quella della coalizione spontanea e precaria creata in vista di un’astensione dal lavoro, la risposta dello Stato liberalo monoclassista fu di massima repressione penale in quanto considerata capace di turbare la libera concorrenza sul mercato del lavoro, con un’equiparazione meramente formale fra datori e lavoratori. Il neonato Stato italiano si limitò ad estendere al paese riunificato il diritto del conquistatore, fra cui quel codice penale albertino del 1837, che prevedeva come rato ogni forma di coalizione tra i datori di lavoro e gli operai, rispettivamente, per indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuzione del salario e sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa. Il che non avrebbe impedito il continuo crescendo di un movimento rivendicativo spontaneo e rapsodico, facendo crescere il c.d. quarto stato. La formulazione di una crescente massa di manodopera ormai alla base dell’economia del paese ma condannata a condizioni di lavoro e di vita intollerabili, cominciò ad essere interpretata dalla parte più avveduta e sensibile della borghesia come la c.d. questione sociale. Da qui la preistoria del diritto del lavoro, come tutela delle condizioni di lavoro più intollerabili con una prima tappa costituita da una tutela minimale delle condizioni di lavoro delle c.d. mezze forze di lavoro (le donne e i fanciulli) e le categorie operanti in particolari realtà pericolose e/o insalubri; ed una seconda destinata a far da apripista al diritto della previdenza, rappresentata dall’istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il Codice penale Zanardelli del 1889 mette fine alla stagione della repressione penale, con l’eliminare il reato di coalizione di cui al codice albertino, conservando come punibili solo le violenze e le minacce lesive della libertà di lavoro eventualmente commesse in occasione di conflitto e apre quella tolleranza destinata a durare fino all’era fascista-corporativa. È a cavallo tra i due secoli consumatosi tra la costituzione del Partito socialista italiano (1892) e la fondazione della confederazione generale italiana del lavoro, CGIL (1906) che si radica il sindacato e si afferma il contratto collettivo a partire dall’ambito aziendale o locale.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angioletto92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Paci Natalia.
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