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A) Le commissioni interne
Gli interessi collettivi dei lavoratori in ambito aziendale sono stati rappresentati per lungo tempo (dal
1906 al 1960) dalla commissione interna.
(la politica delle tre maggiori Confederazioni ha provveduto ad una sorta di congelamento delle
commissioni interne attribuendovi poteri piuttosto marginali. Peraltro gli avvenimenti storici degli anni
60 resero di fatto le commissioni interne incapaci di rispondere all’enorme domanda di partecipazione e
di mobilitazione richiesta dai lavoratori.)
Le commissioni interne erano costituite da tutti i lavoratori dell’azienda e rappresentano la naturale
conseguenza dell’esigenza di partecipazione dei lavoratori alla formulazione delle disposizioni relative al
personale.
Differenze La commissione interna è:
Strutturalmente
- diversa dal sindacato, perché, diversamente da questo, non è costituita su
elettivamente da tutti i lavoratori dell’azienda
base associativa, ma ;
forma rappresentativa unitaria e necessaria,
- È una mentre il sindacato è una forma associativa
volontaria e pertanto potenzialmente pluralistica.
B) Le rappresentanze sindacali aziendali (Rinvio)
Le commissioni interne, hanno rappresentato, fino agli anni 60, le strutture portanti del conflitto
vengono sostituite da nuove strutture
interno delle aziende, ma a decorrere dagli anni 1968-1969 esse,
rappresentative unitarie , quali:
- Le sezioni sindacali aziendali sorte per rispondere all’esigenza di avere una presenza in
azienda, in grado di fronteggiare il forte dinamismo caratterizzante i luoghi di lavoro.
- I delegati: rappresentano un determinato numero di lavoratori individuati da una data
collocazione nel processo produttivo (i lavoratori di uno stesso reparto, di una stessa catena di
montaggio, di uno stesso ufficio); il delegato è chiamato a rappresentare i lavoratori.
tutti i delegati di una fabbrica
- Il consiglio di fabbrica (CdF): è formato da .
- L’assemblea: in essa si riuniscono tutti i lavoratori, iscritti o meno ai sindacati, per discutere ed
piattaforme
approvare le linee rivendicative generali(cd. ) e per ratificare gli accordi raggiunti.
Il legislatore si riferisce ad essa con la definizione, contenuta nello statuto dei lavoratori, di
rappresentanze sindacali aziendali (RSA), successivamente sostituite dalle rappresentanze sindacali
unitarie (RSU).
La rappresentanza dei lavoratori nelle imprese di dimensioni europee: i comitati aziendali
europei (CAE)
Le RSA o RSU sono titolari di una serie di diritti e di poteri che riguardano l’attività sindacale nel luogo
transnazionale
di lavoro è evidente che la dimensione di un’impresa può rendere più complesso
l’esercizio di tali prerogative da parte dei rappresentanti dei lavoratori dislocati nei vari Stati in cui
l’impresa ha sede.
Pertanto, la dir. Europea prevede la costituzione dei comitati aziendali europei (CAE), cioè organismi di
finalizzati a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nei
rappresentanza
gruppi e nelle imprese di dimensione europee (cd. multinazionali).
L’iniziativa per la costituzione del CAE è assunta dalla direzione autonomamente o su richiesta scritta
almeno 100 lavoratori almeno due imprese
di , o dei loro rappresentanti, di o stabilimenti situati in
due Stati membri organizzazioni sindacali
numero di diversi o previa richiesta delle .
delegazione speciale di negoziazione
Può essere istituita inoltre un i cui membri sono designati dalle
organizzazioni sindacali. Tale delegazione ha il compito di determinare, il campo d’azione, la
composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del CAE, ovvero le modalità di attuazione della
procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori.
La libertà sindacale
L’articolo 39 cost. , al 1° co , sancisce: “l’organizzazione sindacale è libera”.
Con questa norma di carattere .(cioè di immediata applicazione indipendentemente da un ulteriore
intervento del legislatore ordinario), la costituzione ha voluto affermare che, alla parte
dell’organizzazione, vi è la libertà intesa con un diritto soggettivo assoluto.
L’unica limitazione di carattere generale posta alla libertà di organizzazione sindacale è prevista
dall’articolo 17 dello statuto dei lavoratori concernente il divieto di costituire i cosiddetti sindacati di
comodo.
La libertà sindacale e vista anche come un diritto sociale” in quanto l’organizzazione sindacale è uno
strumento di effettivi tra dell’auto tutela dei lavoratori” e un diritto politico “in quanto i lavoratori
attraverso i sindacati, partecipano alla determinazione delle linee di politica economica e sociale del
paese”. regime di tolleranza
l’articolo 39, costituisce il punto d’arrivo di un processo evolutivo , passato da un a
riconoscimento principio di
quello di della libertà di associazione per giungere, infine, a quello del
libertà sindacale.
La norma usa il termine ”organizzazione” e non “associazione sindacale”: per fruire della libertà sancita
dalla costituzione è necessaria una struttura di tipo associativo. L’unica qualificazione in posta al gruppo
organizzato è di essere sindacale, di mirare cioè alla tutela degli interessi di gruppi attinenti alle
condizioni di lavoro.
L’affermazione organizzazione sindacale è libera sancisce il principio giuridico fondamentale sul quale
poggia il nostro sistema di diritto sindacale, in forza del quale, il legislatore non può determinare le
forme organizzative dell’azione sindacale, né limitare il pluralismo sindacale.
La libertà sindacale e il diritto di associazione
L’articolo 18 Cost. sancisce al 1° co. Il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, anche senza
autorizzazione, per fini che non siano vietati dalla legge penale.
L’articolo 39 Cost. prevede che la libertà sindacale, non ammette ingerenze statali nè
nell’organizzazione interna nè nell’azione esterna, tanto che il legislatore afferma non potersi imporre
al sindacato altro obbligo se non quello della registrazione.
Il diritto di associazione invece, deve sottostare alle limitazioni fissate dalle leggi ordinarie; deve
genere e specie
quindi negarsi l’esistenza di una relazione di (associazione) (associazione/
organizzazioni sindacali) perché ragionando diversamente si sarebbe dovuto considerare superfluo
l’articolo 39.
L’articolo 39 presenta un duplice contenuto:
- Da un lato, riconosce al cittadino il diritto di associarsi liberamente con altri cittadini per fini
di tutela sindacale degli interessi comuni (in questo senso può guardarsi di esplicazione
ulteriore della libertà di associazione sancita dall’articolo 18);
- Dall’altro riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a svolgere liberamente la propria
l’articolo 39 è autonomo
attività (e in questo senso rispetto all’articolo 18, perché il termine
implica una nozione più ampia della forma associativa,
organizzazione al posto di associazione
comprendendo qualsiasi forma di aggregazione, anche contingente e non stabilmente
strutturato di lavoratori.
Contenuto della libertà sindacale
L’articolo 39 postula una libertà sindacale positiva, in quanto riconosce ai singoli individui la facoltà di
“costituire un sindacato, aderirvi, fare gara di proselitismo, raccogliere contributi sindacali, riunirsi in
assemblea”.
Pluralismo sindacale
Affermata la libertà sindacale, ne è conseguita la necessità di garantire anche il pluralismo sindacale:
la libertà sindacale è in particolare, libertà di scelta tra più sindacati, e come tale, urta contro l’unicità
sindacale, cioè il sindacato unico, non già contro l’unità, se quest’ultimo comunque nasce da 1:00 scelta
strategica delle organizzazioni sindacali.
pluralismo quindi significa garantire a tutte le organizzazioni sindacali non solo le stesse libertà e gli
stessi diritti, ma anche le stesse possibilità di influire sulle scelte politiche.
Libertà sindacale negativa: Consiste nel diritto del lavoratore di non aderire ad alcuna
organizzazione sindacale o alle attività da esse promosse;
l’articolo 15 St. Lav. 1° co. “dichiara che è nullo qualsiasi fatto o atto diretto subordinare l’occupazione
di un lavoratore alle condizioni che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale”.
A livello internazionale non è riconosciuta la libertà sindacale negativa ,ma nel nostro ordinamento, non
possono trovare applicazione le clausole di cosiddetta “sicurezza sindacale”, diffuse nei paesi
anglosassoni:
Closed shop , che subordina l’assunzione del lavoratore all’iscrizione ad un sindacato
Union shop , con la quale il datore di lavoro si obbliga ad assumere solo lavoratori iscritti al
sindacato contraente e si impegna licenziarli qualora volessero interrompere tale iscrizione.
Limiti soggettivi al diritto di libertà sindacale
Una questione molto discussa riguarda l’ambito di titolarità della libertà sindacale, cioè se il relativo
diritto ammeta dei limiti soggettivi nei confronti di particolari categorie:
A. Datori di lavoro: non esistono dubbi circa la possibilità di un sindacalismo datoriale, però si
discute se tale attività sia da inquadrare nell’ambito della tutela di cui all’art 39 co1 cost o in
quello della libertà di associazione e di iniziativa economica di cui ai rispettivi art. 18 e 41
costituzione.
Il problema nasce dal fatto che, mentre l’attività sindacale è un’attività organizzata riferita ad
un fenomeno collettivo, il sindacalismo imprenditoriale è essenzialmente un sindacalismo di
risposta, che sorge per opporsi e resistere alle richieste delle organizzazioni dei lavoratori; la
libertà e quindi vista come libertà collettiva anche quando il suo esercizio è individuale, mentre
la libertà sindacale dell’imprenditore, anche se si connota di aspetti collettivi, resta pur sempre
una proiezione dell’iniziativa economica privata, che non perde la caratteristica di libertà
individuale.
La dottrina dominante è comunque dell’avviso che i due fenomeni associativi hanno quasi sempre
una comune considerazione di base: l’articolo 39 la libertà
la corte costituzionale si è espressa in linea con questo indirizzo affermando che
sindacale non è esclusivamente riferibile alla categoria dei prestatori d’ope