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I sindacati nell’ordinamento giuridico vigente

Il concetto di sindacato

definisce tanto i membri delle associazioni che le stesse associazioni sindacali dei

Il termine sindacato

lavoratori e, per analogia le similari organizzazioni dei datori di lavoro .

“sindacato è un’associazione temporanea o permanente

La legge inglese sui sindacati affermava che

intesa a regolare i rapporti fra lavoratori e datori di lavoro”.

“i sindacati o associazioni professionali sono associazioni

La legislazione francese affermava che

formate da persone che esercitano su una stessa professione hanno per oggetto la difesa degli

interessi economici”. può definirsi come

Nell’ordinamento italiano non esiste una definizione di sindacato, tuttavia esso

“l’associazione libera e spontanea di singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro

subordinato o in quello di datori di lavoro;

è un’associazione che rappresenta, attraverso i suoi organi elettivi interni, tutti gli individui che

decompongono nella loro qualità di soci;

è un’associazione che agisce collettivamente al fine di tutelare i comuni interessi professionali e

confronti degli stessi sciolti, delle associazioni, gli altri soggetti giuridici.

i sindacati si caratterizzano rispetto a tutte le altre associazioni per l’uso degli strumenti della

contrattazione collettiva e dell’autotutela. una collettività di individui che si

Il sindacato, strutturale, si presenta come un’associazione, cioè come

uniscono per il raggiungimento dello scopo . Tale istituto trova il suo fondamento normativo del generale

libertà di associazionismo 18 cost.

principio di sancito nell’articolo

Il sindacato è nato con un’associazione volontaria a cui aderiscono sia i presentatori di lavoro che i

datori “per ottenere la migliore realizzazione possibile dei rispettivi interessi collettivi o

professionali”.

La posizione del sindacato nella costituzione

L’articolo 39 cost . ha definito la posizione dell’organizzazione sindacale nell’ordinamento,

assicurandole la più ampia libertà , garantendole l’ immunità da controlli e riconoscendole la funzione di

protezione degli interessi collettivi legati all’attività lavorativa, di fronte ai quali l’ordinamento non può

.

restare indifferente

Tale articolo dopo aver sancito al 1 co il principio della libertà di organizzazione sindacale, stabilisce

che: 2° co : Le organizzazioni sindacali sono soggette esclusivamente all’obbligo della registrazione

o presso appositi uffici;

3° co : per ottenere la registrazione è necessario che gli statuti dei sindacati prevedono un

o ordinamento interno a base democratica;

4° co: a seguito della registrazione, il sindacato acquista personalità giuridica e la capacità di

o stipulare contratti collettivi validi per tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si

erga omnes

riferisce (cosiddetta efficacia , cioè verso tutti)

La stipulazione dei contratti collettivi con efficacia verso tutti è riconosciuta una

rappresentanza unitaria costituita da tutti i sindacati, in proporzione al numero di iscritti

(criterio proporzionale)

La disposizione contenuta nel 1° co dell’articolo 39 ha natura precettiva e quindi è

immediatamente e direttamente applicabile.

Viceversa le norme contenute nei commi successivi hanno natura programmatica, pertanto

necessitano di norme legislative di attuazione, le quali finora non sono ancora state emanate:

infatti non è mai stata emanata la legge ordinaria di attuazione che avrebbe dovuto definire le

modalità e i criteri per la registrazione; tutto ciò perché probabilmente

 le organizzazioni sindacali hanno sempre avuto il timore di essere soggette a controlli

penetranti da parte dei pubblici poteri;

 il co 4, consentendo ai sindacati registrati di stipulare contratti avrebbe rafforzato il

potere contrattuale del sindacato maggioritario a discapito di quello minoritario;

 l’estensione in concreto del contratto collettivo anche soggetti che non fossero stati

parte della sua stipulazione, ha fatto sì che non fosse avvertita la necessità di una legge

attuativa.

La registrazione del sindacato costituisce

prevista dal 2° co non un obbligo in senso stretto ma

semplicemente un onere necessario per poter stipulare contratti collettivi aventi efficacia erga omnes

(cioè obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce).

Questa previsione si collega a quella successiva del co 3, secondo cui il sindacato deve dotarsi di un

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ordinamento interno a parte democratica, nel senso che deve osservare le regole fondamentali

dell’elezione a maggioranza dei dirigenti sindacali e del conferimento di determinati poteri all’assemblea

dei soci: attraverso la registrazione è possibile accertare se l’organizzazione sindacale abbia quella

base di democraticità tale da consentirle a seguito di registrazione, l’acquisizione della personalità

giuridica.

Il concetto di organizzazione e attività sindacale

La costituzione sancisce la libertà di organizzazione sindacale, ma nulla dice in merito al significato di

tale espressione, né vi provvede il legislatore. La dottrina ha cercato di sopperire a tali carenze

attraverso l’individuazione di alcuni criteri interpretati idonei ad attribuire carattere sindacale ad

un’organizzazione o ad un’attività.

Criterio teleologico: per stabilire la sindacalità di un’organizzazione, occorre verificare se

 persegue il fine di garantire e proteggere un interesse collettivo connesso all’attività lavorativa.

Criterio strumentale:La prevalente dottrina, ritenendo insufficiente il precedente criterio, lo

 integra con quello fondato sul tipo di attività svolta, sulle modalità di svolgimento e sugli

strumenti adoperati (ad esempio lo sciopero)

Criterio soggettivo: altri ritengono più corretto valorizzare il profilo soggettivo nel senso che,

 per parlare di attività sindacale è indispensabile che ad esercitarla siano soggetti forniti di

un’investitura diretta e non mediata, dai lavoratori in quanto tali

Criterio strutturale: una parte della dottrina, partendo dalla norma costituzionale che parla di

 organizzazione (articolo 39) afferma che la qualificazione di sindacale debba essere attribuita

solo ad un’aggregazione o coalizione di soggetti.

Il sistema attuale: i sindacati come associazioni non riconosciute

La mancata attuazione dei commi 2, 3,4 dell’art. 39, ha determinato due fondamentali conseguenze sulla

disciplina delle organizzazioni sindacali:

uno spiccato carattere privatistico

 il loro inserimento nell’ambito delle associazioni non riconosciute

i sindacati sono dunque associazioni prive di personalità giuridica, ossia enti di fatto, la cui disciplina è

dettata dagli artt. 36,37 e 38, ed in particolare:

l’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati formalizzati

 nell’atto costitutivo e dello statuto

i beni acquistati dal sindacato dei contributi dei soci costituiscono il fondo comune (esso non

 può essere diviso finché dura l’associazione stessa, sicché i soci recedenti non hanno diritto alla

restituzione della quota, se non allo scioglimento dell’associazione;

il fondo appartiene a tutti i soci a titolo di comproprietà e costituisce un patrimonio vincolato

per destinazione;

autonomia patrimoniale

esso è dotato di in quanto, i creditori del sindacato non possono far

valere i loro diritti sul patrimonio dei singoli associati, ma solo sul fondo e a loro volta, i

creditori dei singoli soci non possono agire sul possesso.

Tale autonomia è imperfetta, in quanto delle obbligazioni assunte dal sindacato rispondono

anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto del

sindacato stesso, a differenza di quanto accade nelle associazioni riconosciute dove delle

obbligazioni assunte dall’associazione risponde sempre il fondo comune parlando si perciò di

autonomia patrimoniale perfetta).

Il sindacato può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali sono stati conferiti la

 presidenza o la direzione

Sì è a lungo dibattuto sul problema se in mancanza dell’attuazione dell’articolo 39 Cost. , i sindacati, in

il riconoscimento verificandosi con associazioni

quanto associazioni, possono comunque ottenere

riconosciute acquistando quindi personalità giuridica.

In generale l’articolo 12 C.c. prevedeva che le associazioni potessero acquistare personalità giuridica

il riconoscimento che veniva concesso con decreto del presidente della Repubblica

mediante ; tuttavia

avrebbero sottoposto il sindacato

prevale la tesi per cui i controlli necessari ai fini del riconoscimento

ad un giudizio di merito sulle sue finalità e sulla congruità dei mezzi per realizzarl i , sarebbe stato in

palese contrasto con la libertà e la pluralità sindacale, prevedendo, per tale ragione, quindi il

controllo di legittimità.

costituente di imporre solo

La legittimazione in giudizio del sindacato ha negato la capacità del sindacato a stare in

Per lungo tempo la giurisprudenza del lavoro

giudizio e perfino ad intervenirvi.

A contraddire questa rigida posizione è stato lo stesso legislatore che, con lo statuto dei

lavoratori, ha riconosciuto i sindacati espressamente la legittimazione ad agire per la

tutela dei propri diritti, nel caso di condotta antisindacale posta in essere dal datore di

lavoro (articolo 28) un

In generale, in caso di controversia di lavoro, la disciplina del processo del lavoro riconosce

potere d’intervento il sindacato: l’associazione sindacale , indicata dalla parte ha facoltà di

rendere in giudizio informazioni che osservazioni orali e scritte. materia di sicurezza sul

L’intervento della partecipazione del sindacato è inoltre prevista in

lavo ro, nella facoltà di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento, di

indicare elementi di prova e di costituirsi parte civile

La giustizia interna dei sindacati

Un problema delicato è quello relativo alla tutela dell’associato all’interno delle organizzazioni

sindacali: infatti in caso di violazione degli obblighi associativi, gli statuti prevedono sanzioni piuttosto

gravi ma non garantiscono la legittimità del contraddittorio davanti agli organi giudicanti.

Ci si è chiesti se sia ammissibile un intervento giudiziario nelle vicende interne ai sindacati, e in

particolare se associato alla facoltà di proporre al giudice istanza di annullamento di delibere invalide

per contrarietà alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto.

La giurisprudenza ha un atteggiamento astensionistico; parte della dottrina perciò teme pericolose

degenerazioni del potere sindacale svincolato da qualsiasi controllo, mentre altri autori vedono in questi

interventi dei giudici un pericolo per i principi della libertà associativa.

Rappresentatività del sindacato

Nonostante il sindacato sia un’associazione priva di personalità giuridica, essi svolgono compiti che

investono le funzioni pubbliche, e in genere, la sfera del diritto pubblico.

Di qui la necessità di rinvenire, uno strumento tecnico-giuridico che selezionasse i sindacati chiamati a

partecipare in veste e con conferimento ufficiale a tali funzioni e che è stato individuato nella

rappresentatività. rappresentanza sindacale l’attitudine del sindacato a

Per una parte della dottrina, la indica in generale

svolgere attività di tutela degli interessi professionali . Già da tempo il concetto di rappresentanza

crisi

sindacale (intesa come rappresentanza volontaria) è andato in . In effetti, se si costruisce il

mandato con rappresentanza

rapporto tra sindacato e lavoratore come un , non si considera che

individuale non coincidere

l’interesse di cui è portatore il lavoratore può anche con l’interesse collettivo

di cui è portatore il sindacato.si

collettivo

Ebbene l’interesse è il risultato di una composizione dei diversi interessi dei membri del

gruppo; quest’ultimo poi non è dato dalla somma degli individui che lo compongono, ma ha una sua

autonomia

Per tale ragione il rapporto tra lavoratori e sindacato non va inquadrato in termini di rappresentanza,

rappresentatività la capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti dei

bensì di intensa come

lavoratori in modo che gli stessi operino non ciascuno secondo scelte proprie, ma appunto come gruppo.

B) Il criterio della maggiore rappresentatività

I ripetuti riferimenti legislativi ai sindacati maggiormente rappresentativi (a cui si riconosce l’importante

ruolo di integrare o derogare, mediante la contrattazione collettiva, alle disposizioni della legge), hanno

reso necessario individuare i criteri in base ai quali stabilire quanto il sindacato possa definirsi tale, essendo

pacifico che il richiamo al solo requisito numerico, ossia il numero degli iscritti, non poteva considerarsi

sufficiente ad attribuire al sindacato la patente di maggiore rappresentatività.

Partendo da tale considerazione, la dottrina e la giurisprudenza hanno messo in luce possibili elementi in

grado di evidenziare la maggiore rappresentatività del sindacato.

Indici rilevatori:

Presenza del sindacato in un ampio di categorie

- (requisito della pluricategorialità);così è da

escludersi, ad esempio, che possa assumere rilievo un’organizzazione che rappresenti una sola

categoria di lavoratori;

Presenza diffusa sul territorio nazionale;

- Effettivo svolgimento dell’azione sindacale;

- Capacità di interloquire con i pubblici poteri.

- non può effettuarsi in

Per stabilire se un sindacato è da ritenersi maggiormente rappresentativo,

giudizio comparativo fra diverse organizzazioni sindacali , ma maggiormente rappresentativa è soltanto

dotata della consistenza e delle caratteristiche delineate dalla giurisprudenza e

quella organizzazione

dalla dottrina prevalente.

La Corte Costituzionale ha precisato che l’adozione di sindacato maggiormente

rappresentativo implica una valutazione relativa ad un’effettiva ampiezza ed adeguatezza

della rappresentatività dell’organizzazione sindacale, che può essere raggiunta da qualsiasi

organizzazione sindacale per fatto proprio in base ai propri atti concreti, prescindendo da

giudizi di comparazione tra le varie confederazioni.

A fondamento della posizione di privilegio riconosciuto al sindacato maggiormente

rappresentativo, non vi è la volontà di discriminare o emarginare le associazioni sindacali

minori, ma l’esigenza delle moderne società democratiche economicamente avanzate di creare

altre soglie di consenso nei confronti del sistema politico-economico.

C) La crisi della rappresentatività sindacale molteplicità di nozioni

La dottrina ha finito, per riconoscere l’esistenza di una di maggiore

rappresentatività.

Tra questi, certamente il più importante è rappresentato dall’art. 19 Statuto dei lavoratori (L.

300/1970) che, nella sua originaria formulazione, riconosceva il diritto a istituire in azienda

aderenti alle confederazioni maggiormente

rappresentanze sindacali (R.S.A.) solo alle associazioni

rappresentative .

In tal modo si individuano i destinatari della legislazione di sostegno delle associazioni sindacali di

categoria affiliate alle tre confederazioni sindacali CGIL,CISL,UIL. Il criterio della maggiore

il Patto di unità d’azione del 1972,

rappresentatività ha funzionato fino a quando ha retto con il quale le

tre confederazioni si riconoscevano reciprocamente una pari (e maggiore) rappresentatività.

Senonché con il referendum popolare del giugno 1995, l’art. 19 Statuto dei lavoratori è stato

modificato: per la costituzione di RSA è sufficiente la sottoscrizione di un contratto collettivo, di

qualsiasi livello nazionale, provinciale o anche aziendale, purché effettivamente applicato all’unità

produttiva. non ha reso superfluo il concetto

A parere della dottrina e della giurisprudenza prevalente, la modifica

della maggiore rappresentatività. mutato il criterio per accertare la maggiore

Ma, è soltanto

rappresentatività, ’effettività dell’azione sindacale

da individuarsi ora nell , desumibile dalla

partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva. (sottoscrizione di un contratto

collettivo applicato all’unità produttiva).

Si privilegia così il sindacato forte in azienda in quanto firmatario del contratto collettivo applicato

nella stessa, anche se non necessariamente rappresentativo a livello nazionale. Viceversa, il sindacato

forte a livello nazionale, come numero di iscritti, ma debole in una determinata azienda, in quanto non

firmatario del contratto collettivo in essa applicato, di fatto non è legittimato alla costituzione di una

RSA e non potrà godere delle misure di carattere incentivante e promozionale previste dallo Statuto

dei lavoratori.

D) La rappresentatività comparata

L’esigenza di privilegiare, nel complesso panorama di sigle sindacali, quelle effettivamente

rappresentative, ha indotto il legislatore ad utilizzare, la nozione di sindacato comparativamente più

solo

rappresentativo considerando rappresentativi quei sindacati che, in seguito ad un procedimento di

comparazione, risultino dotati di maggiore rappresentatività. Non si fa riferimento ai sindacati che

hanno raggiunto una significativa diffusione e consistenza numerica, bensì a quelli più forte degli altri.

comparazione

La , deve essere effettuata ricorrendo

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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