I sindacati nell’ordinamento giuridico vigente
Il concetto di sindacato
definisce tanto i membri delle associazioni che le stesse associazioni sindacali dei
Il termine sindacato
lavoratori e, per analogia le similari organizzazioni dei datori di lavoro .
“sindacato è un’associazione temporanea o permanente
La legge inglese sui sindacati affermava che
intesa a regolare i rapporti fra lavoratori e datori di lavoro”.
“i sindacati o associazioni professionali sono associazioni
La legislazione francese affermava che
formate da persone che esercitano su una stessa professione hanno per oggetto la difesa degli
interessi economici”. può definirsi come
Nell’ordinamento italiano non esiste una definizione di sindacato, tuttavia esso
“l’associazione libera e spontanea di singoli individui nel particolare status di prestatori di lavoro
subordinato o in quello di datori di lavoro;
è un’associazione che rappresenta, attraverso i suoi organi elettivi interni, tutti gli individui che
decompongono nella loro qualità di soci;
è un’associazione che agisce collettivamente al fine di tutelare i comuni interessi professionali e
confronti degli stessi sciolti, delle associazioni, gli altri soggetti giuridici.
i sindacati si caratterizzano rispetto a tutte le altre associazioni per l’uso degli strumenti della
contrattazione collettiva e dell’autotutela. una collettività di individui che si
Il sindacato, strutturale, si presenta come un’associazione, cioè come
uniscono per il raggiungimento dello scopo . Tale istituto trova il suo fondamento normativo del generale
libertà di associazionismo 18 cost.
principio di sancito nell’articolo
Il sindacato è nato con un’associazione volontaria a cui aderiscono sia i presentatori di lavoro che i
datori “per ottenere la migliore realizzazione possibile dei rispettivi interessi collettivi o
professionali”.
La posizione del sindacato nella costituzione
L’articolo 39 cost . ha definito la posizione dell’organizzazione sindacale nell’ordinamento,
assicurandole la più ampia libertà , garantendole l’ immunità da controlli e riconoscendole la funzione di
protezione degli interessi collettivi legati all’attività lavorativa, di fronte ai quali l’ordinamento non può
.
restare indifferente
Tale articolo dopo aver sancito al 1 co il principio della libertà di organizzazione sindacale, stabilisce
che: 2° co : Le organizzazioni sindacali sono soggette esclusivamente all’obbligo della registrazione
o presso appositi uffici;
3° co : per ottenere la registrazione è necessario che gli statuti dei sindacati prevedono un
o ordinamento interno a base democratica;
4° co: a seguito della registrazione, il sindacato acquista personalità giuridica e la capacità di
o stipulare contratti collettivi validi per tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si
erga omnes
riferisce (cosiddetta efficacia , cioè verso tutti)
La stipulazione dei contratti collettivi con efficacia verso tutti è riconosciuta una
rappresentanza unitaria costituita da tutti i sindacati, in proporzione al numero di iscritti
(criterio proporzionale)
La disposizione contenuta nel 1° co dell’articolo 39 ha natura precettiva e quindi è
immediatamente e direttamente applicabile.
Viceversa le norme contenute nei commi successivi hanno natura programmatica, pertanto
necessitano di norme legislative di attuazione, le quali finora non sono ancora state emanate:
infatti non è mai stata emanata la legge ordinaria di attuazione che avrebbe dovuto definire le
modalità e i criteri per la registrazione; tutto ciò perché probabilmente
le organizzazioni sindacali hanno sempre avuto il timore di essere soggette a controlli
penetranti da parte dei pubblici poteri;
il co 4, consentendo ai sindacati registrati di stipulare contratti avrebbe rafforzato il
potere contrattuale del sindacato maggioritario a discapito di quello minoritario;
l’estensione in concreto del contratto collettivo anche soggetti che non fossero stati
parte della sua stipulazione, ha fatto sì che non fosse avvertita la necessità di una legge
attuativa.
La registrazione del sindacato costituisce
prevista dal 2° co non un obbligo in senso stretto ma
semplicemente un onere necessario per poter stipulare contratti collettivi aventi efficacia erga omnes
(cioè obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce).
Questa previsione si collega a quella successiva del co 3, secondo cui il sindacato deve dotarsi di un
gghgfhgfh
ordinamento interno a parte democratica, nel senso che deve osservare le regole fondamentali
dell’elezione a maggioranza dei dirigenti sindacali e del conferimento di determinati poteri all’assemblea
dei soci: attraverso la registrazione è possibile accertare se l’organizzazione sindacale abbia quella
base di democraticità tale da consentirle a seguito di registrazione, l’acquisizione della personalità
giuridica.
Il concetto di organizzazione e attività sindacale
La costituzione sancisce la libertà di organizzazione sindacale, ma nulla dice in merito al significato di
tale espressione, né vi provvede il legislatore. La dottrina ha cercato di sopperire a tali carenze
attraverso l’individuazione di alcuni criteri interpretati idonei ad attribuire carattere sindacale ad
un’organizzazione o ad un’attività.
Criterio teleologico: per stabilire la sindacalità di un’organizzazione, occorre verificare se
persegue il fine di garantire e proteggere un interesse collettivo connesso all’attività lavorativa.
Criterio strumentale:La prevalente dottrina, ritenendo insufficiente il precedente criterio, lo
integra con quello fondato sul tipo di attività svolta, sulle modalità di svolgimento e sugli
strumenti adoperati (ad esempio lo sciopero)
Criterio soggettivo: altri ritengono più corretto valorizzare il profilo soggettivo nel senso che,
per parlare di attività sindacale è indispensabile che ad esercitarla siano soggetti forniti di
un’investitura diretta e non mediata, dai lavoratori in quanto tali
Criterio strutturale: una parte della dottrina, partendo dalla norma costituzionale che parla di
organizzazione (articolo 39) afferma che la qualificazione di sindacale debba essere attribuita
solo ad un’aggregazione o coalizione di soggetti.
Il sistema attuale: i sindacati come associazioni non riconosciute
La mancata attuazione dei commi 2, 3,4 dell’art. 39, ha determinato due fondamentali conseguenze sulla
disciplina delle organizzazioni sindacali:
uno spiccato carattere privatistico
il loro inserimento nell’ambito delle associazioni non riconosciute
i sindacati sono dunque associazioni prive di personalità giuridica, ossia enti di fatto, la cui disciplina è
dettata dagli artt. 36,37 e 38, ed in particolare:
l’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati formalizzati
nell’atto costitutivo e dello statuto
i beni acquistati dal sindacato dei contributi dei soci costituiscono il fondo comune (esso non
può essere diviso finché dura l’associazione stessa, sicché i soci recedenti non hanno diritto alla
restituzione della quota, se non allo scioglimento dell’associazione;
il fondo appartiene a tutti i soci a titolo di comproprietà e costituisce un patrimonio vincolato
per destinazione;
autonomia patrimoniale
esso è dotato di in quanto, i creditori del sindacato non possono far
valere i loro diritti sul patrimonio dei singoli associati, ma solo sul fondo e a loro volta, i
creditori dei singoli soci non possono agire sul possesso.
Tale autonomia è imperfetta, in quanto delle obbligazioni assunte dal sindacato rispondono
anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto del
sindacato stesso, a differenza di quanto accade nelle associazioni riconosciute dove delle
obbligazioni assunte dall’associazione risponde sempre il fondo comune parlando si perciò di
autonomia patrimoniale perfetta).
Il sindacato può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali sono stati conferiti la
presidenza o la direzione
Sì è a lungo dibattuto sul problema se in mancanza dell’attuazione dell’articolo 39 Cost. , i sindacati, in
il riconoscimento verificandosi con associazioni
quanto associazioni, possono comunque ottenere
riconosciute acquistando quindi personalità giuridica.
In generale l’articolo 12 C.c. prevedeva che le associazioni potessero acquistare personalità giuridica
il riconoscimento che veniva concesso con decreto del presidente della Repubblica
mediante ; tuttavia
avrebbero sottoposto il sindacato
prevale la tesi per cui i controlli necessari ai fini del riconoscimento
ad un giudizio di merito sulle sue finalità e sulla congruità dei mezzi per realizzarl i , sarebbe stato in
palese contrasto con la libertà e la pluralità sindacale, prevedendo, per tale ragione, quindi il
controllo di legittimità.
costituente di imporre solo
La legittimazione in giudizio del sindacato ha negato la capacità del sindacato a stare in
Per lungo tempo la giurisprudenza del lavoro
giudizio e perfino ad intervenirvi.
A contraddire questa rigida posizione è stato lo stesso legislatore che, con lo statuto dei
lavoratori, ha riconosciuto i sindacati espressamente la legittimazione ad agire per la
tutela dei propri diritti, nel caso di condotta antisindacale posta in essere dal datore di
lavoro (articolo 28) un
In generale, in caso di controversia di lavoro, la disciplina del processo del lavoro riconosce
potere d’intervento il sindacato: l’associazione sindacale , indicata dalla parte ha facoltà di
rendere in giudizio informazioni che osservazioni orali e scritte. materia di sicurezza sul
L’intervento della partecipazione del sindacato è inoltre prevista in
lavo ro, nella facoltà di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento, di
indicare elementi di prova e di costituirsi parte civile
La giustizia interna dei sindacati
Un problema delicato è quello relativo alla tutela dell’associato all’interno delle organizzazioni
sindacali: infatti in caso di violazione degli obblighi associativi, gli statuti prevedono sanzioni piuttosto
gravi ma non garantiscono la legittimità del contraddittorio davanti agli organi giudicanti.
Ci si è chiesti se sia ammissibile un intervento giudiziario nelle vicende interne ai sindacati, e in
particolare se associato alla facoltà di proporre al giudice istanza di annullamento di delibere invalide
per contrarietà alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto.
La giurisprudenza ha un atteggiamento astensionistico; parte della dottrina perciò teme pericolose
degenerazioni del potere sindacale svincolato da qualsiasi controllo, mentre altri autori vedono in questi
interventi dei giudici un pericolo per i principi della libertà associativa.
Rappresentatività del sindacato
Nonostante il sindacato sia un’associazione priva di personalità giuridica, essi svolgono compiti che
investono le funzioni pubbliche, e in genere, la sfera del diritto pubblico.
Di qui la necessità di rinvenire, uno strumento tecnico-giuridico che selezionasse i sindacati chiamati a
partecipare in veste e con conferimento ufficiale a tali funzioni e che è stato individuato nella
rappresentatività. rappresentanza sindacale l’attitudine del sindacato a
Per una parte della dottrina, la indica in generale
svolgere attività di tutela degli interessi professionali . Già da tempo il concetto di rappresentanza
crisi
sindacale (intesa come rappresentanza volontaria) è andato in . In effetti, se si costruisce il
mandato con rappresentanza
rapporto tra sindacato e lavoratore come un , non si considera che
individuale non coincidere
l’interesse di cui è portatore il lavoratore può anche con l’interesse collettivo
di cui è portatore il sindacato.si
collettivo
Ebbene l’interesse è il risultato di una composizione dei diversi interessi dei membri del
gruppo; quest’ultimo poi non è dato dalla somma degli individui che lo compongono, ma ha una sua
autonomia
Per tale ragione il rapporto tra lavoratori e sindacato non va inquadrato in termini di rappresentanza,
rappresentatività la capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti dei
bensì di intensa come
lavoratori in modo che gli stessi operino non ciascuno secondo scelte proprie, ma appunto come gruppo.
B) Il criterio della maggiore rappresentatività
I ripetuti riferimenti legislativi ai sindacati maggiormente rappresentativi (a cui si riconosce l’importante
ruolo di integrare o derogare, mediante la contrattazione collettiva, alle disposizioni della legge), hanno
reso necessario individuare i criteri in base ai quali stabilire quanto il sindacato possa definirsi tale, essendo
pacifico che il richiamo al solo requisito numerico, ossia il numero degli iscritti, non poteva considerarsi
sufficiente ad attribuire al sindacato la patente di maggiore rappresentatività.
Partendo da tale considerazione, la dottrina e la giurisprudenza hanno messo in luce possibili elementi in
grado di evidenziare la maggiore rappresentatività del sindacato.
Indici rilevatori:
Presenza del sindacato in un ampio di categorie
- (requisito della pluricategorialità);così è da
escludersi, ad esempio, che possa assumere rilievo un’organizzazione che rappresenti una sola
categoria di lavoratori;
Presenza diffusa sul territorio nazionale;
- Effettivo svolgimento dell’azione sindacale;
- Capacità di interloquire con i pubblici poteri.
- non può effettuarsi in
Per stabilire se un sindacato è da ritenersi maggiormente rappresentativo,
giudizio comparativo fra diverse organizzazioni sindacali , ma maggiormente rappresentativa è soltanto
dotata della consistenza e delle caratteristiche delineate dalla giurisprudenza e
quella organizzazione
dalla dottrina prevalente.
La Corte Costituzionale ha precisato che l’adozione di sindacato maggiormente
rappresentativo implica una valutazione relativa ad un’effettiva ampiezza ed adeguatezza
della rappresentatività dell’organizzazione sindacale, che può essere raggiunta da qualsiasi
organizzazione sindacale per fatto proprio in base ai propri atti concreti, prescindendo da
giudizi di comparazione tra le varie confederazioni.
A fondamento della posizione di privilegio riconosciuto al sindacato maggiormente
rappresentativo, non vi è la volontà di discriminare o emarginare le associazioni sindacali
minori, ma l’esigenza delle moderne società democratiche economicamente avanzate di creare
altre soglie di consenso nei confronti del sistema politico-economico.
C) La crisi della rappresentatività sindacale molteplicità di nozioni
La dottrina ha finito, per riconoscere l’esistenza di una di maggiore
rappresentatività.
Tra questi, certamente il più importante è rappresentato dall’art. 19 Statuto dei lavoratori (L.
300/1970) che, nella sua originaria formulazione, riconosceva il diritto a istituire in azienda
aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentanze sindacali (R.S.A.) solo alle associazioni
rappresentative .
In tal modo si individuano i destinatari della legislazione di sostegno delle associazioni sindacali di
categoria affiliate alle tre confederazioni sindacali CGIL,CISL,UIL. Il criterio della maggiore
il Patto di unità d’azione del 1972,
rappresentatività ha funzionato fino a quando ha retto con il quale le
tre confederazioni si riconoscevano reciprocamente una pari (e maggiore) rappresentatività.
Senonché con il referendum popolare del giugno 1995, l’art. 19 Statuto dei lavoratori è stato
modificato: per la costituzione di RSA è sufficiente la sottoscrizione di un contratto collettivo, di
qualsiasi livello nazionale, provinciale o anche aziendale, purché effettivamente applicato all’unità
produttiva. non ha reso superfluo il concetto
A parere della dottrina e della giurisprudenza prevalente, la modifica
della maggiore rappresentatività. mutato il criterio per accertare la maggiore
Ma, è soltanto
rappresentatività, ’effettività dell’azione sindacale
da individuarsi ora nell , desumibile dalla
partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva. (sottoscrizione di un contratto
collettivo applicato all’unità produttiva).
Si privilegia così il sindacato forte in azienda in quanto firmatario del contratto collettivo applicato
nella stessa, anche se non necessariamente rappresentativo a livello nazionale. Viceversa, il sindacato
forte a livello nazionale, come numero di iscritti, ma debole in una determinata azienda, in quanto non
firmatario del contratto collettivo in essa applicato, di fatto non è legittimato alla costituzione di una
RSA e non potrà godere delle misure di carattere incentivante e promozionale previste dallo Statuto
dei lavoratori.
D) La rappresentatività comparata
L’esigenza di privilegiare, nel complesso panorama di sigle sindacali, quelle effettivamente
rappresentative, ha indotto il legislatore ad utilizzare, la nozione di sindacato comparativamente più
solo
rappresentativo considerando rappresentativi quei sindacati che, in seguito ad un procedimento di
comparazione, risultino dotati di maggiore rappresentatività. Non si fa riferimento ai sindacati che
hanno raggiunto una significativa diffusione e consistenza numerica, bensì a quelli più forte degli altri.
comparazione
La , deve essere effettuata ricorrendo
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