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DEI POTERI DATORIALI

art. 1 Diritto dei lavoratori di manifestare liberamente, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali o di

fede religiosa, il proprio pensiero nei luoghi di lavoro

 Divieto di interferenze o proibizioni del datore di lavoro

 Divieto di controllo dell’attività lavorativa mediante guardie private

art. 2  Le guardie giurate possono essere impiegate solo per la tutela del patrimonio aziendale

 Le guardie giurate non possono accedere ai locali di lavorazione, se non per esigenze eccezionali

art. 3 Dovere di comunicare preventivamente ai lavoratori i nominativi e le specifiche mansioni del personale

di vigilanza del lavoro

art. 4 Divieto della sorveglianza a distanza dei lavoratori, cioè mediante apparecchiature installate in modo

tale da controllare l’attività lavorativa

 L’impiego di tali strumenti è consentito solo per comprovate esigenze organizzative e produttive o per

motivi di sicurezza

 L’installazione dev’essere proceduta da un accordo con le RSA o RSU o da autorizzazione della DTL

 In ogni caso sono illeciti i controllo che ledono beni costituzionalmente protetti

art. 5 Divieto di accertamenti sanitari sulla idoneità fisica del lavoratore

 Sono ammessi solo in determinate ipotesi e devono essere effettuati da un soggetti pubblico

 I controlli sullo stato di malattia o infortunio del lavoratore assente dal lavoro possono avvenire solo

attraverso i servizi pubblici competenti, cioè i medici del Servizio sanitario nazionale

art. 6 Divieto di controlli sulla persona fisica del lavoratore o sulle sue pertinenze, perquisizioni

 Sono ammessi solo per la tutela del patrimonio aziendale

 eseguiti in maniera casuale e solo all’uscita dei luoghi di lavoro

Devono essere

 Limiti all’esercizio del potere disciplinare

art. 7 

art. 8 Divieto di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del

lavoratore

 il lavoratore sia nella fase propedeutica all’instaurazione del rapporto di lavoro sia durante il suo

Tutela

svolgimento

La forma di manifestazione di tali poteri è del tutto libera: essa può essere sia orale che scritta, in caso di emanazioni di circolari o

ordini di servizio.

I poteri specifici del datore di lavoro sono quindi individuati nel:

1. Potere direttivo : formula comprensiva del potere gerarchico e conformativo

In senso stretto si configura come potere organizzativo diretto a conformare l’attività utile di ciascun lavoratore alle esigenze

dell’impresa stessa; si traduce sul piano concreto nelle istruzioni che il datore di lavoro ed i suoi collaboratori impartiscono per

l’esecuzione e la disciplina del lavoro art. 2104 c.c..

Ricomprende: = designa la posizione di supremazia del datore di lavoro quale capo dell’impresa dal quale dipendono

- Potere gerarchico

gerarchicamente i suoi collaboratori, art. 2086 c.c.; è un potere che emerge dallo Statuto dei Lavoratori e che è da ritenersi

ammissibile solo in quanto funzionalmente necessario ai fini della prestazione lavorativa, senza ingerenza alla cura nella

sfera privata e personale del lavoratore e nel rispetto della sua libertà e dignità.

indica il potere di specificazione dell’attività

- Potere conformativo = lavorativa, che consiste nella concreta determinazione

delle modalità per l’esecuzione del lavoro preordinando le singole prestazioni lavorative, qualifica per qualifica, reparto

per reparto. Una delle applicazioni più significative è costituita dallo ius variandi, riconosciuto al datore di lavoro che

consente, nei limiti previsti, la possibilità di modificare le mansioni del lavoratore.

consiste nell’emanazione delle disposizioni concernenti l’organizzazione del lavoro,

- Potere direttivo in senso stretto =

stabilendo una determinata disciplina tecnica del lavoro, come orari, turni etc; nello specifico si individua nella stessa

previsione dell’art. 2104 c.c. che consente al datore di lavoro di impartire istruzioni per l’esecuzione – il cosiddetto potere

conformativo- e la disciplina del lavoro, cioè il potere direttivo in senso stretto.

Lo Statuto dei Lavoratori e la contrattazione collettiva hanno introdotto significativi limiti al potere direttivo del datore di lavoro;

in proposito, occorre sottolineare che nelle imprese dove l’organizzazione sindacale è più consistente, le scelte relative

all’organizzazione del personale, le ristrutturazioni e le trasformazioni tecnologiche sono preventivamente discusse con le

rappresentanze sindacali interne RSA o RSU, e speso anche con l’intervento di quelle esterne.

2. Potere di vigilanza e di controllo l’esecuzione dell’attività lavorativa venga effettuata

È un potere strettamente connesso al potere direttivo, ed è diretto a verificare che

secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro. A tal potere lo Statuto dei Lavoratori ha posto dei limiti per garantire la libertà e

la dignità del lavoratore, prevedendo, in particolare, una serie di divieti diretti a salvaguardare la personalità fisica e morale del

dipendente; in particolare:

- I limiti alla vigilanza privata artt. 2, 3 St. Lav.

L’art. 2 fa assoluto divieto di servirsi per il controllo dell’attività lavorativa, di guardie giurate utilizzabili solo per la tutela

del patrimonio aziendale; ad esse viene conseguentemente precluso l’accesso nei locali di lavorazione, se non per motivate

esigenze attinente alla salvaguardia dei beni aziendali. L’inosservanza del divieto può comportare la sospensione da parte

del Questore o, nei casi più gravi, la revoca dal servizio da parte del Prefetto, nonché per il datore di lavoro la responsabilità

penale prevista all’art. 38 dello Statuto

L’art. 3 rafforza la tutela prevista dall’art. 2 imponendo l’obbligo di comunicare preventivamente ai lavoratori, i nominativi

e le specifiche mansioni del personale di vigilanza sul lavoro.

Le due norme, in effetti, mirano ad evitare tutte quelle forme di controllo occulto, aventi carattere di polizia privata,

mediante le quali il datore di lavoro potrebbe ottenere subdolamente elementi da utilizzare a scopi disciplinari o

antisindacali.

- Il divieto di controlli a distanza art.4 St. Lav.

L’art. 4 pone il divieto di effettuare controllo mediante impianti audiovisivi, come ad esempio televisioni a circuito chiuso,

o altre apparecchiature automatiche atte a sorvegliare a distanza l’attività dei lavoratori. L’inosservanza a tale divieto è

sanzionata dall’art. 38 dello Statuto con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, nei casi di maggiore gravità, con

l’arresto congiunto all’ammenda.

Si tratta dei cosiddetti controlli intenzionali, diretti a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal

rapporto di lavoro; l’impiego di questi strumenti è consentito, quindi, solo per comprovate esigenze organizzative e

produttive, o per motivi di sicurezza, come ad esempio per controllare il traffico telefonico per contenere i costi aziendali,

ma sempre e comunque previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali RSA o RSU che ne autorizzano

l’installazione; in tal caso si parla di controlli preterintenzionali. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo con le

rappresentanze e datore di lavoro, questo può rivolgersi alla DTL, Direzione Territoriale del Lavoro.

Limiti al potere di accertare l’idoneità fisica e lo stato di malattia del lavoratore art. 5 St. Lav.

- L’art. 5 vieta gli accertamenti sanitari sul lavoratore, compiuti dal datore di lavoro, direttamente o tramite un medico

è sanzionata penalmente dall’art. 38 St. Lav. Esplica la sua efficacia sua verso gli

privato; la norma, la cui violazione

accertamenti sanitari sull’idoneità fisica del lavoratore alla mansione, sia sui controlli sul suo stato di malattia o infortunato

nel caso si assenti dal luogo di lavoro. –

La finalità della norma è di tutelare la dignità del lavoratore, ponendo innanzitutto un obbligo negativo il divieto di

– l’affidamento ai soggetti pubblici- l’oggettività

accertamenti sanitari- e garantendo, mediante una previsione positiva

degli stessi in tutti i casi in cui essi siano leciti.

- Divieto di controlli sulla persona del lavoratore art. 6 St. Lav.

L’art. 6 –

pone il divieto delle visite personali di controllo perquisizioni- sulla persona del lavoratore e sulle sue immediate

pertinenze borse, etc-, salvo quelle che risultino indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale, in ragione della

qualità delle materie prime lavoratore o del valore intrinseco degli strumenti di lavoro.

In ogni caso, le visite personali di controllo sono sottoposte a determinate modalità volte a salvaguardare la dignità e la

riservatezza del lavoratore: sono effettuabili solo all’uscita dei luoghi di lavoro e con sistemi di selezione automatica o a

sorte dei soggetti in modo da perdere una qualsiasi valenza di controllo individuale e da assumere piuttosto una funzione

preventiva. Anche in questo caso, come per l’installazione degli impianti audiovisivi, le modalità di controllo devono essere

concordate con le rappresentanze o in mancanza con le commissioni interne, ovvero previa autorizzazione dei servizi

ispettivi della DTL.

- Divieto di interferenze e indagini sulle opinioni del lavoratore art.1 e 8 St. Lav.

L’art. 1 e l’art. 8 sono le due norme fondamentali poste a carattere del principio di libertà del lavoratore e per tale via

operanti come limite di carattere generale ai poteri del lavoratore.

L’art. 1 riconosce il diritto ai lavoratori di manifestare liberamente, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di

fede religiosa, il proprio pensiero nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto dei

Lavoratori.

L’art. 8 completa il principio posto dall’art. 1, vietando al datore di lavoro ai fini dell’assunzione e nel corso del rapporto,

di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non

rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale. La norma in sostanza il principio di libertà e di non

discriminazione del lavoratore, esprimendo la tendenza della cosiddetta spersonalizzazione del rapporto di lavoro a

vantaggio di una funzionalizzazione degli obblighi delle parti.

3. Potere disciplinare art. 2106 c.c. e 7 St. Lav.

Indica la facoltà del datore di lavoro di irrogare sanzioni al lavoratore che venga meno ai suoi doveri contrattuali.

Il riconoscimento, unilateralmente al datore di lavoro, di un potere punitivo privato, costituisce sicuramen

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
168 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ophelia_SP di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Schiavolin Roberto.