Introduzione
L'evoluzione del diritto del lavoro. Le prime fondamentali disposizioni che la Costituzione dedica al lavoro, riconoscendogli la rilevanza di attività socialmente utile, sono queste. Secondo l'articolo 4, comma 2 della Costituzione, è ogni attività o funzione diretta al progresso materiale e spirituale della società. Il lavoro previsto dall'articolo 4, comma 1 della Costituzione è riconosciuto a tutti i cittadini e allo scopo di renderlo effettivo, il diritto al lavoro è operativo. La Repubblica promuove tutte le condizioni opportune, eliminando gli ostacoli all'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; partecipazione prevista dall'articolo 3, comma 2 della Costituzione.
Due aspetti del lavoro
Il lavoro dell'uomo si presenta così sotto due aspetti, complementari:
- Un aspetto economico, nel quale il lavoro si designa come qualsiasi attività psicofisica materiale o intellettuale che comporti la spendita di energie e che sia idonea a soddisfare un bisogno individuale e collettivo mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi.
- Un aspetto giuridico, nel quale l'attività lavorativa si iscrive all'interno di un rapporto giuridico tra due soggetti: il lavoratore che presta la propria attività e il soggetto che si avvantaggia di tale prestazione per la soddisfazione dei propri interessi.
La materia del diritto del lavoro è la disciplina di questo rapporto al cui interno la contrapposizione delle parti traduce sul piano giuridico il contrasto di interessi diversi, ma di volta in volta bilanciati dal diritto. Il diritto del lavoro così inteso è però in realtà una conquista propria del moderno Stato sociale di diritto. Ebbe nell'Alto Medioevo con l'attività svolta dai lavoranti nelle botteghe una primordiale regolamentazione del rapporto di lavoro degli artigiani e nelle corporazioni dei mercanti.
La nascita del diritto del lavoro
Si può parlare di diritto del lavoro solamente però nell'età moderna con l'intensificarsi degli scambi e della formazione del diritto di commercio, anche se qui restava confinato il rapporto privato di lavoro e la relativa disciplina giuridica. La nascita del diritto del lavoro dev'essere collocata nel XIX secolo, quando l'emancipazione delle classi lavoratrici subalterne ha posto la necessità di regolamentare specificamente il rapporto tra datore di lavoro e prestatore di lavoro:
Nel 600 inizia a costituirsi una primitiva forma di capitalismo industriale da cui nasce la moderna borghesia capitalista... una classe di mercanti anticipa le materie prime e capitali diventando lavoratori a domicilio. Con lo sviluppo delle manifatture soprattutto in Inghilterra e Francia, pongono nel 700 quella che verrà poi definita la rivoluzione industriale. Nei primi dell'800, nuove correnti di pensiero da cui si svilupperanno il pensiero radicale e socialista, fondate sugli ideali di uguaglianza e benessere degli uomini, rivendicano normative a tutela dei lavoratori. Fondamentale è stata la filosofia marxista la quale pone le basi teorico-scientifiche per la diffusione della coscienza di classe e per il rafforzamento delle organizzazioni delle classi lavoratrici.
Marx definisce il lavoro come merce di scambio che viene venduta per un salario... se è vero che il capitalista paga un prezzo per la merce-lavoro che acquista, è anche vero che una parte del valore del lavoro contenuta nel prodotto non venga compensata. Valore non compensato, definito come plusvalore, consente al capitalista di arricchirsi in maniera ingiusta perché lo sottrae allo sfruttamento proletariato.
La legislazione sociale
Il nucleo costitutivo del diritto del lavoro è costituito dalla legislazione sociale, norme cioè caratterizzate da finalità prettamente protettive. Lo Stato interviene nell'ambito del diritto del lavoro, considerato come qualcosa di natura essenzialmente privata, dettando norme concernenti alcune tutele minime dei lavoratori in materia di infortuni sul lavoro, igiene, lavoro delle donne e dei fanciulli, orario di lavoro, ecc.
Da allora in poi, il diritto del lavoro si è sviluppato enormemente partendo dall'esigenza di mediare le contrapposte istanze della produzione con quelle di tutela dei lavoratori e giungendo a garantire, con apposite disposizioni inderogabili, la libertà e la dignità dei lavoratori. Alla realizzazione di questi obiettivi hanno concorso l'intervento della legislazione statale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori che, attraverso i movimenti di lotta, hanno via via ottenuto migliori condizioni economiche e sociali.
Definizione di diritto del lavoro
Il diritto del lavoro può essere definito come il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano, oltre che l'interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore. Norme che si applicano al rapporto di lavoro subordinato, in quanto storicamente è il tipo di rapporto dove prevale una rilevante disparità tra le parti che determina l'esigenza di tutelare la parte debole, cioè il lavoratore, dato il coinvolgimento della sua persona fisica e personalità morale, della sua libertà e dignità.
La formazione di un diritto con finalità protettive della classe lavoratrice riguarda solo il lavoro subordinato perché il lavoratore dipendente è parte debole, non solo contrattualmente ma anche socialmente ed economicamente. A monte della debolezza contrattuale del lavoratore subordinato vi è lo squilibrio permanente tra domanda di lavoro, proveniente dalle imprese, e offerta, proveniente da masse di lavoratori che economicamente dipendono da chi è in posizione di acquistare la prestazione di lavoro.
L'oggetto del diritto del lavoro
L'oggetto specifico del diritto del lavoro è la disciplina della relazione giuridica tra il datore di lavoro e il lavoratore; rapporto che trova la sua fonte in un contratto peculiare, perché mentre in un qualsiasi contratto di diritto comune i contraenti sono in posizione di parità effettiva, in questo vi è uno squilibrio di potere, perché dal punto di vista giuridico le parti operano sullo stesso piano di parità, nel senso che entrambi sono libere ed eguali; ma dal punto di vista economico, una delle parti, il lavoratore, si trova in una posizione di inferiorità che lo rende il contraente più debole (Santoro-Passarelli, Mazzoni).
L'attuale diritto del lavoro è espressione di uno Stato sociale che interviene per porre rimedio a tale situazione di disparità mediante la predisposizione di norme imperative a favore del contraente più debole, il lavoratore.
Contratti e norme
Nella generalità dei contratti pluralistici, le parti sono libere di determinare autonomamente il contenuto, mentre nel contratto di lavoro, il rapporto tra le parti è regolato pressoché interamente dalla legge mediante le suddette norme imperative, cioè vincolanti e inderogabili. Norme che tutelano il lavoratore, assicurando, nei rapporti contrattuali con il datore di lavoro, il rispetto e la promozione non solo delle condizioni economiche e quindi gli interessi patrimoniali, ma anche della sua libertà e personalità.
Alla tutela predisposta dallo Stato mediante la normativa imperativa, la cosiddetta eterotutela, si aggiunge anche la tutela che i lavoratori possono attuare mediante i sindacati, direttamente per sé stessi, autotutela.
Finalità del diritto del lavoro
Il fine del diritto del lavoro è quindi quello di attenuare gli effetti più deleteri della subordinazione, specie quelli che toccano la libertà, la dignità e la sicurezza umana del prestatore di lavoro. Il carattere fondamentale del diritto del lavoro è quindi la funzione di garanzia che esso svolge, e ciò spiega la presenza di una normativa inderogabile.
Distinzioni nel diritto del lavoro
Il diritto del lavoro si distingue in:
- Diritto del lavoro in senso stretto o diritto privato del lavoro; comprendente la materia oggetto del contratto e del rapporto individuale di lavoro.
- Diritto sindacale concernente la disciplina delle associazioni professionali, i rapporti sindacali, la contrattazione collettiva e lo sciopero.
- Legislazione sociale o diritto pubblico del lavoro; comprendente le norme che regolano i rapporti tra lo Stato e i datori e prestatori di lavoro, la cosiddetta disciplina amministrativa del lavoro, e le norme in materia di previdenza sociale.
Evoluzione del diritto del lavoro
Il fenomeno di maggior rilievo nell'evoluzione del diritto del lavoro è costituito dal passaggio dalla scarna disciplina del Codice Civile del 1865, che non prevedeva una disciplina del rapporto di lavoro ma solo agli articoli 1550 e seguenti, quella della locazione delle opere e dei servizi, a una diffusa e penetrante regolamentazione del rapporto di lavoro, inteso come rapporto fondamentale dello Stato democratico.
Nelle sue prime applicazioni, l'intervento del legislatore si è sviluppato sporadicamente e solamente ad alcune particolarità del diritto del lavoro, in particolare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro L.80/1898, tutela del riposo settimanale e festivo L.489/1907; la tutela delle mezze-forze, donne e minori con la L. 3657/1886 e L. 242/1902 integrate con la L. 818/1907. Nasce così un "insieme di norme speciali ed eccezionali rispetto al diritto privato comune" aventi una chiara finalità protettiva: è questa la prima fase del diritto del lavoro qualificata come prima legislazione sociale.
Il primo organico intervento legislativo si è avuto con la legge sull'impiego privato R.D.L. 1825 del 1924 con la quale viene predisposta la disciplina del rapporto di lavoro degli impiegati e che offre la prima definizione del contratto di lavoro subordinato.
Negli stessi anni, nel periodo corporativo fascista, un ulteriore fonte di diritto positivo, il contratto collettivo corporativo, concorre allo sviluppo della materia lavoristica, dotato di efficacia generale e inderogabile.
Con l'entrata in vigore del Codice Civile del 1942 si ha una sistemazione organica della materia del lavoro, cui è dedicata una disciplina unitamente a quella dell'impresa e della società nel Libro V, in particolare nei primi quattro articoli articoli 2060-2246. Questa è la fase che viene definita come quella dell'incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato e caratterizzata dal fatto che la materia lavoristica non viene più considerata come oggetto di disciplina speciale ma inserita nella codificazione unitaria del diritto privato, e riconosciuta come una delle tre fondamentali materie componenti l'intero diritto privato, assieme al diritto commerciale e civile.
La Costituzione Repubblicana
Un ulteriore momento di significativo sviluppo è coinciso con la Costituzione Repubblicana approvata il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio, che alla visione corporativista dello stato fascista, cui è ispirato il codice civile del 42, sostituisce quella democratica e sociale, fondando la Repubblica italiana sul lavoro (articolo 1 Cost.).
Inizia così una nuova stagione del diritto del lavoro intesa come fase della costituzionalizzazione, in quanto vi era la volontà di affiancare al tradizionale obiettivo della tutela della posizione contrattualmente debole quello della tutela della libertà e della dignità sociale del lavoratore; nei confronti dei quali lo Stato assume l'impegno non solo della protezione ma anche e soprattutto di una loro effettiva promozione. In particolare, la caratterizzazione maggiore di questo nuovo sviluppo è offerta dalla cosiddetta lettura costituzionale della materia del diritto del lavoro.
Con l'emanazione della Costituzione si è rafforzata così la tutela unilaterale e privilegiata degli interessi dei lavoratori, costituendo una disciplina inderogabile fortemente limitativa dei poteri del datore di lavoro; in concreto con la legge limitativa dei licenziamenti individuali L.604/1966 e lo Statuto dei Lavoratori L.20/05/1970 n.300.
Caratteristiche del diritto del lavoro
Le caratteristiche del diritto del lavoro sono frutto di una lunga evoluzione; il modello di riferimento tipizzato nel Codice Civile all'articolo 2094 è quello del lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto la subordinazione rappresenta la forma d'impiego dell'attività lavorativa umana storicamente prevalente rispetto al lavoro autonomo o imprenditoriale.
La seconda caratteristica fondamentale è che la disciplina del lavoro contenuta nel codice e nella legislazione sociale è inscindibile dal contratto di lavoro subordinato; si afferma che essa è infatti incorporata nel contratto di lavoro subordinato. Il complesso di garanzie e prerogative predisposte dal legislatore a protezione del prestatore di lavoro subordinato, il cosiddetto statuto protettivo del lavoratore, termine con il quale si fa riferimento proprio a quelle disposizioni che, nell'ambito della vastissima disciplina del lavoro subordinato, svolgono la menzionata funzione di tutela e garanzia della dignità della personalità morale e fisica del lavoratore; da non confondersi con lo Statuto dei Lavoratori che rappresenta solo una delle leggi che perseguono la suddetta finalità protettiva, non può essere applicato a discrezione delle parti.
L'autonomia delle parti è infatti subordinata all'osservanza di quanto stabilito da fonti esterne al singolo contratto di lavoro, quali le norme e le disposizioni collettive. Il contratto individuale non ha mai avuto quindi un ruolo rilevante nella regolamentazione del rapporto di lavoro, la cui disciplina è per lo più posta da fonti esterne. Il fatto che il corpo normativo del diritto del lavoro, inclusivo cioè di leggi e contratti collettivi, sia in massima parte inderogabile, consente la difesa dei lavoratori dalla loro posizione di debolezza contrattuale mediante l'imposizione di una disciplina garantista cui non è possibile derogare, se non per convenire clausole più favorevoli per il lavoratore.
Nuove sfide nel diritto del lavoro
La ragione storica dell'inderogabilità risiede nella semplice e fondamentale intuizione che se i diritti dei lavoratori appartenessero a un patrimonio disponibile, potrebbero facilmente divenire merce di scambio. Nella seconda metà degli anni Ottanta, l'introduzione e la progressiva espansione del settore terziario ha posto nuove esigenze e nuovi problemi da risolvere. In particolare, tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta, il problema della disoccupazione ha raggiunto dimensioni esplosive, per lo più causata proprio dalle profonde e complesse modificazioni del sistema economico e sociale.
Nell'ultimo decennio del XX secolo inoltre, la globalizzazione, cioè l'allargamento su scala planetaria della concorrenza tra le imprese, ha comportato un ripensamento totale delle strategie commerciali con una ricaduta sull'organizzazione della produzione e del lavoro: l'esigenza delle imprese di adattare la manodopera impiegata alle oscillazioni della domanda di mercato ha avuto come risposta il ricorso all'impiego flessibile della forza di lavoro. La flessibilità può riguardare diversi aspetti del rapporto di lavoro; in particolare, la flessibilità in entrata si realizza mediante la disponibilità per le imprese di tipologie contrattuali alternative alle assunzioni a tempo indeterminato; la flessibilità in uscita si realizza mediante una riduzione di limiti alla facoltà di licenziamento del datore di lavoro.
Le trasformazioni economiche hanno finito così, per incidere sui caratteri del diritto del lavoro, determinando:
- Una riduzione del lavoro subordinato a tempo indeterminato e la diffusione di tipologie lavorative flessibili come il rapporto a termine, ai contratti a contenuto formativo, lavoro temporaneo (somministrazione), ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto. Si è diffusa inoltre sempre più un'altra modalità con cui le imprese si procacciano prestazioni di lavoro, a confine tra il lavoro autonomo e quello subordinato; sono i rapporti di collaborazione funzionalmente integrati nell'attività del committente, denominati come parasubordinati.
- L'attenuazione dei vincoli e delle rigidità nella disciplina del rapporto di lavoro, per la cui definizione si accresce il ruolo dell'autonomia negoziale sia individuale che collettiva.
- La transizione da un sistema di norme fortemente caratterizzato dal principio del favor prestatoris, secondo il quale lo Stato può e deve intervenire sulle regole di mercato, ad un sistema in cui l'intervento pubblico non può sostituire le leggi del mercato nel ruolo di guida del processo economico, ma deve soltanto dettare regole al mercato per garantirgli maggiore efficienza e correttezza.
Il dibattito dottrinale, i mutamenti nell'organizzazione del lavoro e della produzione hanno determinato anche un cambiamento significativo all'interno della subordinazione; la maggioranza infatti dei lavoratori subordinati esegue ormai una prestazione i cui contenuti sono meno manipolativi e più cognitivi. Il moderno lavoratore subordinato è sicuramente più autonomo in quanto, oltre alla mera esecuzione di direttive e compiti, deve cooperare alla realizzazione degli obiettivi aziendali con un conseguente ampliamento delle sue sfere di responsabilità.
La diffusione inoltre dei rapporti di lavoro speciali ha messo in discussione la funzione ordinante e regolativa del modello tipico del lavoro a tempo pieno e indeterminato, causando una progressiva erosione della normativa vincolistica ad esso applicata. Il nostro diritto del lavoro appare così squilibrato ed inadeguato in quanto offre tutela a soggetti che pur essendo formalmente lavoratori subordinati, non si trovano in una posizione di debolezza economica; e perché non tutela adeguatamente coloro che prestano la loro attività al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato.
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