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Cap.1 – Funzione e limiti dell'autonomia collettiva

L'autonomia collettiva è la potestà riconosciuta ai gruppi sociali di regolare liberamente i propri interessi collettivi. I sindacati sono i soggetti esponenziali dell'interesse collettivo che realizzano l'autonomia privata collettiva. I sindacati hanno il potere di determinare le condizioni dello scambio tra lavoro e retribuzione. La libertà riconosciuta ai sindacati dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro dà luogo al conflitto collettivo.

Il contratto collettivo è la principale manifestazione dell'autonomia collettiva e del conflitto. I sindacati associano i lavoratori e tendono a stipulare i contratti collettivi vincolanti sia per i datori di lavoro che per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria interessata, e ciò crea conflitti intersindacali. In Italia, il sindacato contratta direttamente con il governo. Si assiste così al fenomeno della concentrazione, che vede la dialettica tra interessi collettivi e interesse generale.

I sindacati sono libere associazioni non riconosciute e quindi i giudici devono stabilire se sono dotati delle caratteristiche di rappresentatività. L'integrazione dei sindacati nell'ordinamento e i munera pubblici devono conciliarsi con il loro riconoscimento e con la loro natura di enti privati. La contrattazione nel pubblico impiego privatizzato si basa su un correttivo, per cui la pubblica amministrazione può trattare solo con i sindacati che certificano la propria rappresentatività sulla base di un determinato numero di aderenti e di rappresentanti eletti.

I sindacati corporativi sono stati sostituiti dagli attuali liberi sindacati, i quali stipulano contratti collettivi che regolano quasi tutti i rapporti di lavoro. L'autonomia collettiva produce norme che hanno valore pubblicistico e i giuslavoristi discutono se interpretare le fonti collettive in modo legislativo o contrattuale.

Il ruolo del sindacato nella società industriale

Nella società industriale si è passati dalla proibizione dell'attività sindacale e dalla criminalizzazione dello sciopero alla libertà di sciopero e di associazione, per poi arrivare alla previsione costituzionale della funzione del sindacato e dello sciopero come diritto. Il sindacato si pone come esponenziale di interessi collettivi, che trovano nell'organizzazione sindacale il loro simbolico ruolo di riferimento.

Il sindacato, per essere controparte del potere imprenditoriale, deve necessariamente avere il requisito della rappresentatività, intesa come capacità di interpretare gli interessi dei lavoratori delle categorie produttive. Va distinta dalla rappresentanza, che attiene alla contrattazione in favore dei propri iscritti sul piano privatistico. Il sindacato è anche divenuto titolare di funzioni paranormative, poiché spesso la legge riconosce ai contratti collettivi funzione derogatoria o integratrice della normativa legale, comportando l'assunzione di un complessivo potere.

Proprio questo ruolo polivalente dà origine al carattere corporativo che caratterizza il sindacato italiano. Il miglior indice di rappresentatività è la capacità del sindacato di far cessare lo sciopero all'esito della firma di un accordo collettivo. La rappresentanza attiene invece al grado del consenso che l'azione sindacale consegue all'interno del gruppo professionale rappresentato. Il conflitto intersindacale, in Italia si svolge con azioni di sciopero che propongono di condizionare le scelte datoriali con azioni di autotutela che si inseriscono nel complesso rapporto tra imprese e pubblici poteri.

Il ruolo legislativo nel conflitto sindacale

Il legislatore ha attribuito la qualità di soggetti attivi solo a quei sindacati dotati di una effettiva capacità unificatrice del gruppo professionale. Il legislatore detta i criteri selettivi per individuare il sindacato da assumersi come referente per l'integrazione di procedure o fattispecie legali, nei casi in cui sia la legge a rinviare agli accordi collettivi al fine di perfezionare il dettato normativo. Nascono i concetti legali di sindacato maggiormente rappresentativo e di sindacato comparativamente rappresentativo, al fine di legittimare determinate categorie di sindacati a svolgere funzioni rivolte a garantire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico conformemente all'interesse dei lavoratori.

L'art. 39 Cost. descrive un sistema di rappresentanza legale, proporzionale al numero di iscritti, dei sindacati dei lavoratori che si confrontano con i datori di lavoro per produrre insieme i contratti collettivi, ossia le norme di carattere privato capaci di regolare il rapporto di lavoro per tutti gli aderenti ad una determinata categoria, con effetto erga omnes. Tali categorie erano stabilite su base merceologica e a ognuna di esse corrispondeva una sola associazione sindacale riconosciuta.

Il rapporto tra contrattazione collettiva e ordinamento giuridico

Era invece all'interno della corporazione che avveniva la contrattazione collettiva. Il divieto di sciopero era surrogato dal ricorso alla magistratura del lavoro, che rappresentava una sorta di arbitratore tra gli interessi contrapposti delle parti sociali. Questi contratti collettivi, insieme alle ordinanze corporative e agli accordi e contratti collettivi, costituivano le norme corporative. Il d.lg. 369/1944, con l'art. 43, ha abrogato tutte le norme che presupponevano l'ordinamento corporativo, lasciando però in vigore tutte le singole norme corporative; in sostanza ha abrogato le fonti di produzione conservando la vigenza degli atti.

L'idea fondamentale del corporativismo era quella di rendere il conflitto collettivo funzionale all'interesse della produzione nazionale, stabilendo un rapporto funzionale tra economia e politica. Nell'art. 39 Cost. troviamo insieme il principio di libertà sindacale e lo strumento della rappresentanza sindacale proporzionale agli iscritti, toni che legittimano l'efficacia erga omnes del contratto collettivo. Tale articolo prevede che i sindacati siano sottoposti alla registrazione; che condizione per la registrazione sia la democraticità degli statuti; che attraverso la registrazione acquistino la personalità giuridica e che i sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi dotati di efficacia generale. Tale assetto organizzativo non è mai stato attuato.

L'effetto è stato quello di consegnare l'esperienza sindacale alla logica del principio di libertà di organizzazione. La libertà sindacale ha consentito la nascita di complesse organizzazioni in concorrenza tra loro e di diversa ispirazione politica, presto protagonisti della politica nazionale, avviando la costruzione dell'ordinamento intersindacale. La seconda parte dell'articolo 39 è rimasta inattuata, per paura che i criteri di proporzionalità avrebbero ridato centralità alla Cgil, con l'ideologia rivoluzionaria, così che il fenomeno sindacale si è sviluppato in una sostanziale situazione di voluta deregolazione.

Nel dopoguerra le federazioni si erano associate in confederazioni ricomprendenti tutti i sindacati aventi lo stesso indirizzo ideologico. Secondo parte della dottrina, le confederazioni avrebbero una natura essenzialmente politica, occupandosi di rappresentare interessi generali più che collettivi. In realtà le confederazioni, firma dei contratti collettivi interconfederali e gli accordi economici interconfederali, pongono in essere norme collettive che riguardano tutti i lavoratori appartenenti a tutte le categorie professionali. Il complesso delle norme pattizie e i diversi regimi associativi dei sindacati concorrono a realizzare l'autonomia collettiva viene definito ordinamento intersindacale.

Libertà sindacale e organizzazione

La libertà sindacale è stata intesa come strumento per la soddisfazione di interessi privati collettivi. La costituzione garantisce la pluralità e la libertà delle organizzazioni sindacali; la nozione di organizzazione esprime un concetto dinamico idoneo a ricomprendere l'azione sindacale. Il gruppo sindacale realizza la difesa degli interessi collettivi professionali autorganizzandosi, determinando la forma di organizzazione più congeniale a qualsiasi livello e predisponendo forme di intervento nella vita sociale per partecipare ai problemi più rilevanti della vita politica.

La scelta di accogliere nel nostro ordinamento il principio di libertà sindacale dei lavoratori è solenne riconoscimento dell'esigenza di effettività coessenziale al principio lavoristico che percorre l'intera costituzione. La più importante espressione del principio di libertà sindacale è riferita ai sindacati dei lavoratori. Tale libertà postula il diritto del singolo, delle organizzazioni che derivano dalle iniziative dei singoli e le libertà delle stesse da interferenze da parte dei poteri pubblici. Lo statuto dei lavoratori ha rappresentato la concreta attuazione dei principi costituzionali nel mondo del lavoro e ha costruito la principale manifestazione della legislazione di sostegno al sindacato.

Effetti legislativi e sindacali

L’art. 39 comma 4 Cost. di onice e sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce, a seguito della loro registrazione e acquisizione della personalità giuridica. Questo articolo non è stato applicato e ciò è giustificabile dal momento che in realtà la sua attuazione avrebbe compromesso il comma 1: l'organizzazione sindacale è libera. Questa mancata attuazione ha spinto dottrina e giurisprudenza a cercare la spiegazione giuridica dell'efficacia normativa dei contratti collettivi, che ha sempre operato.

Secondo la teoria del mandato di Santoro Passarelli, gli effetti della contrattazione collettiva in capo al singolo si realizzano sul presupposto che l'iscritto all'associazione sindacale ha implicitamente conferito un mandato di appartenenza a regolare le proprie condizioni contrattuali di lavoro. Tale teoria ebbe effetti più generali e i contratti furono applicati dal datore di lavoro in quanto, ove avessero applicato le condizioni più favorevoli del contratto collettivo ai soli iscritti, avrebbero finito col favorire l'adesione al sindacato di tutti i lavoratori, rafforzando il sindacato. Quindi, per effetto indiretto, fu estesa l'efficacia del contratto collettivo di diritto comune a tutti i lavoratori, anche non iscritti al sindacato.

Paradossalmente i datori di lavoro applicano spontaneamente il contratto collettivo a tutti i lavoratori per evitare il rafforzamento del sindacato. L’art. 36 Cost. prevede il diritto del lavoratore ad una retribuzione sufficiente, ma è giurisprudenza costante va considerata sufficiente la retribuzione non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi. Il problema del rapporto tra iscritti e non iscritti non c'è posto fino a quando non vi è stata la contrattazione collettiva in peius. Quando la giurisprudenza ha riconosciuto natura dei contratti collettivi agli accordi aziendali sia posto il problema del concorso-conflitto tra contratti collettivi di diverso livello.

L'avvento dei sindacati di mestiere ha ulteriormente completato il quadro, sicché la teoria del mandato, già a metà degli anni 80 non appariva più in grado di spiegare l'efficacia del contratto collettivo a fronte della complessità del fenomeno del pluralismo sindacale. La giurisprudenza ha accolto prospettazioni diverse fino a recepire la teoria del rinvio del contratto individuale alla contrattazione collettiva, cosicché i lavoratori e i datori di lavoro congiuntamente rinviano alle regole dell'autonomia collettiva. Questa forma di integrazione del contratto individuale viene realizzata dagli accordi collettivi che risultano effettivi.

La legislazione di sostegno all'attività sindacale ha conferito alle libere associazioni poteri e prerogative di ordine pubblicistico che rappresentano una peculiarità del modello italiano. Per garantire l'efficacia generale dei contratti collettivi, il sistema ha trovato dei surrogati, visto che l'articolo 39 è rimasto inattuato. Nel 1959 il legislatore, per la prima volta delegò il governo a recepire in decreti legislativi i contratti collettivi, al fine di garantire i minimi inderogabili di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, conferendo loro efficacia generalizzata ed inderogabile. Tale legge Vigorelli diede spunto a un dibattito sul reparto di competenze normative tra la legge e l'autonomia collettiva.

Vi furono interventi legislativi che vietarono che i contratti collettivi potessero derogare in melius alla disciplina legale, ma autorizzando l'autonomia collettiva a derogare in peius la disciplina legale. Secondo il giudice delle leggi l'articolo 39 non contiene alcuna riserva normativa o contrattuale in favore dei sindacati per il regolamento dei rapporti di lavoro. L'intervento legislativo nella regolamentazione dei rapporti di lavoro è ammesso allorché si tratti di tutelare la persona del lavoratore o allorché la contrattazione collettiva possa contrastare con l'ordine pubblico economico.

La tutela legale muove da presupposti assolutamente diversi e contrapposti alla logica della rappresentanza degli interessi collettivi nel conflitto industriale. Peggiorativo o migliorativo non devono essere valutati con riferimento alla posizione del singolo, ma nell'interesse collettivo. La privatizzazione del pubblico impiego si è adottato il criterio di una progressiva delegificazione della materia a mano a mano che la disciplina veniva sostituita dai contratti collettivi di diritto privato. La legge tutela la persona umana anche all'interno del rapporto di lavoro, e tutela l'ordine pubblico economico, sicché può vietare accordi collettivi per esempio capaci di creare un incontrollato processo inflattivo.

In assenza di attuazione delle disposizioni dell'articolo 39, non può né si deve ipotizzare un conflitto fra attività normativa dei sindacati e attività legislativa del Parlamento. Il rapporto tra contrattazione e legge è un rapporto di libera concorrenza su materie regolabili da entrambe le fonti. La corte ha specificato che la potestà, propria della legge, al fine della tutela di superiori interessi generali di limitare l'ambito della contrattazione con norme da questa non derogabili, si spiega con il fatto che il legislatore ha inteso perseguire finalità di carattere pubblico.

Il concetto di rappresentatività sindacale

Come puoi ipotizzarsi un sindacato di tre persone, analogamente esiste una forma di rappresentanza sindacale che assume essere esponenziale dell'intera classe lavoratrice. I sindacati confederali non sono rappresentativi di interessi collettivi in senso tecnico, ma di interessi parapolitici, sono cioè portatori di interessi generali qualificati nel senso del riferimento al valore della classe lavoratrice. Da una parte abbiamo il governo, chiamato ad interpretare gli interessi tra le diverse componenti economiche del paese, dall'altra si contrappone il sindacato confederale che nella contrattazione con il governo concerta gli indirizzi di politica economica, ogni valutati dal Parlamento. Questa prassi è chiamata neocorporativismo.

Il potere di fatto che le considerazioni oppongono è quello della mobilitazione dei lavoratori e dello sciopero generale. Il concorso della legge con la contrattazione collettiva nel regolare gli interessi professionali, ha creato un complesso sistema nel quale si sono stratificate rigidità legislative difficilmente superabili. Nel 1983 il protocollo Scotti oltre a risolvere il problema della contingenza, ridisegnano il mercato del lavoro; nel 1993 il protocollo Giugni stabilì un'istituzionalizzazione del confronto periodico tra governo e parti sociali e nel quale fu previsto il tasso di inflazione programmato. In tale accordo venne ristrutturato il sistema contrattuale e prefigurata la disciplina delle r.s.u.

Il 22 dicembre 1998 fu firmato il patto sociale e il governo ottenne un ordine del giorno di approvazione da parte del Parlamento. Il 5 luglio 2002 fu sottoscritto il patto per l'Italia, alla quale non partecipò la Cgil. Per attuare nuove forme di lavoro flessibile bisognava consultare le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il concetto di maggiore rappresentatività è stato interpretato dalla giurisprudenza come una qualificazione riferibile ad un numero indefinito di sindacati a condizione che avessero una consistenza non limitata ad una sola categoria e fossero espressione di diverse categorie a livello nazionale.

I sindacati maggiormente rappresentativi lo erano rispetto ai sindacati minori presenti in una sola categoria, o comunque in un ambito limitato, non esponenziali di interessi minori ricollegabili all'intera classe lavoratrice. Si è passati ad una nuova concezione fatta propria dalla legislazione più recente che si riferisce ai sindacati comparativamente più rappresentativi, restringendo così i maggiori sindacati a quella sorta di delega per la funzione integrativa della legislazione. La connessione tra la legge e la contrattazione collettiva dà origine alla legislazione derogatoria che pone in essere una deregolamentazione relativa o contrattata. In questi casi solo il contratto stipulato da sindacati maggiormente rappresentativi veniva legittimato ad integrare il precetto legale. Questa situazione si evolverà sino al punto che il rinvio assumerà carattere costitutivo della fattispecie e si passerà dal contratto stipulato da sindacati maggiormente rappresentativi al riferimento ai sindacati comparativamente più rappresentativi. Questo concetto, oltre a presentare delle difficoltà esegetiche...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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