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Diritto del lavoro

Capitolo uno

Lavoratore subordinato

Esistono due fattispecie di lavoratore subordinato. La prima fattispecie è quella generale e recita che: Il lavoratore subordinato è colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando la propria opera intellettuale e manuale alle dipendenza e sotto la direzione dell’imprenditore.

La seconda fattispecie è quella particolare, in questo caso abbiamo quindi due tipi distinti di lavoratore subordinato:

  • Il lavoratore a domicilio
  • Il lavoratore sportivo, questi è tenuto a svolgere delle attività di allenamento le cui prestazioni superino le 8 ore settimanali o 5 giorni al mese o 30 giorni l’anno

Abbiamo anche una definizione dottrinale unitaria che dichiara che: la prestazione lavorativa è subordinata, quando è destinata ad essere inserita in una organizzazione sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di controllo e ad essere utilizzata secondo le direttive del datore di lavoro, per uno scopo il quale conseguimento il lavoratore non ha alcun interesse giuridicamente tutelato.

Qualificazione del lavoro subordinato

Esistono quindi due metodi secondo il quale esiste la qualificazione del lavoro subordinato. Il primo metodo è quello sussuntivo, secondo questo metodo la qualificazione del lavoro subordinato avviene secondo la fattispecie legislativa. Il secondo metodo è quello tipologico, secondo questo metodo la qualificazione avviene tramite l’approssimazione alla fattispecie legislativa. Abbiamo anche dei criteri giurisprudenziali che definiscono il lavoro subordinato.

Criteri del lavoro subordinato

Esistono anche qui due tipi di criteri.

  • Criteri essenziali che comprendono:
    • Subordinazione di tipo tout court
    • Eterodeterminazione: cioè che gli ordini di lavoro devono essere impartiti da una persona esterna al lavoratore stesso (cioè devono arrivare dal datore di lavoro)
    • Potere di controllo e disciplinare
    • Inserimento del lavoratore nell’impresa
  • Criteri residuali che comprendono:
    • Continuità giuridica o materiale del lavoro
    • Retribuzione a tempo
    • Vincolo di orario
    • Assenza di rischio per il lavoratore
    • Oggetto della prestazione: si ha una obbligazione di mezzi e non di risultato
    • Esclusività di dipendenza da un solo datore di lavoro
    • Mancanza di organizzazione in capo al lavoratore
    • Garanzia della retribuzione

Lavoro associato e subordinazione

L’associazione a partecipazione è un contratto tramite il quale un associante attribuisce all’associato la partecipazione agli utili dell’impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto che posso consistere anche in una prestazione di lavoro.

Differenza c’è con il lavoro in cooperativa. Il lavoro in cooperativa fino a qualche decennio fa era ritenuto un lavoro contrario a quello subordinato in quanto il lavoratore andava a soddisfare, con la propria opera, un proprio interesse. Negli ultimi decenni, però, sono state estese al lavoro in cooperativa alcuni istituti tipici del lavoro subordinato.

Il cumulo delle posizioni di socio o amministratore e lavoratore subordinato

Il diritto prevede che un lavoratore subordinato possa anche essere socio dell’impresa per cui lavora (anche nel caso in cui si tratti di una società di persone) a patto che la sua prestazione costituisca l’oggetto del conferimento e che quindi sia un adempimento, da parte del socio, del contratto sociale, inoltre il controllo dell’attività svolta dovrà essere effettuato da un altro socio.

Lavoro gratuito familiare e volontariato

Essendo l’onerosità del lavoro uno dei principi fondamentali del lavoro subordinato, è sempre esistito un problema di ammissibilità del lavoro gratuito.

I giudici distinguono quindi due casi, il primo è definito da una prestazione gratuita svolta a titolo di cortesia, abbiamo quindi in questo caso la legittimità del titolo gratuito si ha quando ricorrono determinate circostanze oggettive o soggettive.

Esistono poi alcuni ambiti in cui il diritto ha sempre riconosciuto la liceità della gratuità del servizio. Si parla in questi casi di lavoro familiare (coniuge o parenti entro il 3o grado o affini entro il 2o grado). Al lavoro familiare si equipara quello religioso, sempre per quanto riguarda la presunzione di gratuità della prestazione, in questo caso si ritiene quindi che il titolo gratuito sia ragionevolmente correlato a una particolare natura del vincolo.

Per ultimo abbiamo il volontariato. Per quanto riguarda il volontariato si ammette la presunzione della gratuità della prestazione, però una organizzazione per essere riconosciuta come “di volontariato” deve avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazione personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Il lavoro a progetto

Il lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e che quindi richiede la presenza di uno o più progetti specifici che vengono determinati dal committente, inoltre il collaboratore si deve poter gestire in maniera autonoma tenendo conto però del coordinamento dell’organizzazione del committente.

Esistono però alcune eccezioni, infatti in alcuni ambiti non è possibile stipulare dei contratti a progetto, queste eccezioni sono:

  • Le pubbliche amministrazioni, dove è ancora previsto il contratto co.co.co
  • Il lavoro occasionale
  • Per i professionisti intellettuali iscritti all’albo, o per collaborazioni a favore di società sportive etc.

La forma di questo contratto è uguale a qualsiasi altro contratto, infatti è prevista la forma scritta. Questa è prevista in quanto costituisce la prova di alcuni elementi tra cui la sussistenza del progetto o del programma di lavoro e il termine.

Abbiamo anche in questo caso degli obblighi del lavoratore a progetto che consistono nell’obbligo di riservatezza e il divieto di concorrenza. Di contro agli obblighi abbiamo i diritti che sono:

  • Proporzionalità del corrispettivo
  • Riconoscimento delle invenzioni del collaboratore
  • Diritto alla sospensione del lavoro
  • Diritto al processo di lavoro
  • Tutela alla salute

La cessazione di un rapporto di lavoro a progetto può avvenire per l’avvenuta realizzazione del progetto, per la scadenza sopraggiunta del termine, per giusta causa o per altre cause che vengono determinate precedentemente in fase di stipulazione del contratto.

Esistono anche delle sanzioni al committente nel caso in cui vi sia l’assenza del progetto e la mancata conversione del contratto a progetto in contratto di lavoro subordinato, oppure nel caso di presenza di indici di subordinazione la conversione in rapporto di lavoro subordinato secondo la tipologia prescelta.

Capitolo due

I soggetti del contratto

Il lavoratore è implicato del rapporti di lavoro già nella sua fase di costituzione, ne deriva quindi che vi siano alcune regole che questi deve seguire, come il divieto di infungibilità soggettiva della prestazione di lavoro, cioè il lavoratore non può far svolgere a qualcun altro il lavoro che lui stesso dovrebbe svolgere.

Capacità giuridiche

Bisogna parlare poi delle capacità giuridiche. Abbiamo due capacità la prima è la capacità giuridica speciale, questa capacità coincide con la capacità al lavoro, uno dei requisiti fondamentali sarà quindi l’età minima per poter contrarre un contratto di lavoro che è attualmente disposta ai 15 anni di età. I 15 anni di età coincidono con la conclusione del periodo di istruzione obbligatorio. Pertanto gli adolescenti (ci si riferisce ai lavoratori tra i 15 e i 18 anni di età) possono contrarre un contratto di lavoro regolare. Se il datore di lavoro stipula un contratto con una persona che non ha raggiunto l’età minima lavorativa, allora il contratto darà nullo.

La seconda capacità è la capacità d’agire, cioè la capacità giuridica di poter stipulare un contratto di lavoro da parte del lavoratore che ha raggiunta l’età minima di ammissione al lavoro. Il difetto della capacità d’agire comporta l’annullabilità del contratto.

Minori e lavoro

Esistono tre principi fondamentali:

  • Il primo definisce l’età minima per l’ammissione al lavoro
  • Il secondo istituzionalizza la tutela speciale per il lavoro minorile distinguendolo dal lavoro femminile
  • Il terzo stabilisce che i minori debbano essere ricompensati per il loro lavoro esattamente come un lavoratore adulto

Il datore di lavoro

Esiste una distinzione tra imprenditore e non imprenditore. È definito non imprenditore colui che è titolare di una impresa con fini non lucrativi, molte volte in questi ambiti c’è l’esclusione di importanti normative riguardanti la tutela del lavoratore subordinato. Ci sono state molte evoluzioni, in questo senso, anche nell’ambito delle amministrazioni pubbliche. Sono stati legittimati, infatti, gli utilizzi di determinati moduli privatistici. Molta importanza la prende anche la dimensione dell’impresa, infatti ci sono numerose ipotesi in cui la legge condizione l’applicazione di determinate norme di tutela al superamento di una determinata soglia di occupazione.

La formazione del contratto

La forma del contratto di lavoro per quanto riguarda i contratti collettivi del settore privato, è prevista la forma scritta, ma la mancanza di questa non vizia la validità del negozio. Diverso è per il contratto collettivo del settore pubblico, in questo caso è prevista la forma scritta obbligatoria, la mancanza di un contratto scritto porta all’annullamento del contratto.

Esistono quindi 2 tipi di vincoli di forma:

  • Ad substantiam: in questo caso la forma scritta del contratto è vincolante e la mancanza di questa forma porta all’annullamento del contratto stesso
  • Ad probationem: è richiesta la forma scritta, ma nel caso non ci sia il contratto sarà comunque valido, nel caso però ci siano delle contestazioni da parte del lavoratore, questi non potrà fornire una prova del contratto, a meno che questi non sia stato perso senza sua colpa.

Consenso, vizi del consenso e simulazione

L’articolo 1321 del codice civile definisce il contratto: “il contratto è l’accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Normalmente però la proposta di lavoro viene dal datore di lavoro e il potere contrattuale del lavoratore è molto basso, a meno che questi non sia un professionista.

Una grande rilevanza ha, sul piano del contratto di lavoro, la mancanza di coordinazione tra la volontà effettiva delle parti e le dichiarazioni nel contratto. Possiamo avere quindi tre casi:

  • Viene simulato un contratto di lavoro in cui vi sia la mancanza di volontà di dar vita a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, in questo caso, quindi, il contratto non produce effetti tra le parti.
  • Viene simulato un contratto diverso da quello che realmente le parti vogliono mettere in atto, in questo caso, quindi, il problema viene risolto stipulando un nuovo contratto con il reale negozio che si vuole mettere in atto
  • Viene simulato un contratto di lavoro subordinato il quale in realtà nasconde un altro tipo di contratto

Clausola di prova

Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza un obbligo di preavviso. La forma obbligatoria è quella scritta, è quindi prevista la forma scritta ad substantiam, oltre alla forma scritta è previsto dall’ordinamento che la durata del periodo di prova sia predeterminato e scritto nel contratto. Questa clausola serve al datore di lavoro per verificare la reale preparazione del lavoratore in relazione alle mansioni che gli sono state affidate.

Capitolo tre

L'intervento pubblico nei mercati del lavoro struttura organizzativa e funzioni

Nel 1997 fu introdotta una nuova disciplina che ha imposta una sostanziale rinnovazione della struttura dell’organizzazione amministrativa. È stata quindi prevista una delega alle Regioni e alle provincie di compiti riguardanti il collocamento e le politiche riguardanti il lavoro, con la creazione di servizi regionali e provinciali per l’impiego.

L’intervento pubblico è stato, in questo ambito, su due fronti; da un lato è stato caratterizzato da un ruolo di coordinamento della Regione determinata ad incrementare l’occupazione e promuovere l’incontro tra domanda e offerta. Dall’altro lato invece lo stato ha avuto un ruolo di gestione ed erogazione dei servizi per l’impiego che sono stati affidati alle regioni. I servizi regionali per l’impiego si articolano sostanzialmente in 2 organi, uno tecnico-politico e uno collegiale detto anche partecipato data la presenza degli organi sociali.

Le agenzie per il lavoro

Esistono 4 tipi di attività che svolgono le agenzie:

  • Somministrazione: svolge una attività di fornitura professionale di manodopera
  • Intermediazione: svolge una attività di mediazione per favorire l’incontro tra domanda e offerta
  • Ricerca e selezione del personale: svolge una attività di consulenza determinata alla risoluzione di una specifica esigenza del committente attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative
  • Supporto alla ricollocazione professionale: svolge una attività su specifica richiesta del committente finalizzata alla riallocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori

Esistono poi 5 tipi di agenzie:

  • Agenzie di somministrazione del lavoro generaliste: sono abilitate a svolgere tutte le attività citate sopra
  • Agenzie di somministrazione del lavoro specialistiche: in origine erano abilitate solo somministrazioni a tempo indeterminato, ma con l’abrogazione di queste ultime questo ora svolgono una esclusiva attività di somministrazione a tempo determinato
  • Agenzie di intermediazione
  • Agenzie di ricerca e selezione del personale
  • Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale

Per svolgere una attività di questo tipo servono delle autorizzazioni da parte del Ministero del lavoro, se si vuole operare a livello nazionale, o della Regione, se si vuole operare a livello territoriale regionale. Per ottenere l’autorizzazione è poi necessario che i soggetti interessati a svolgere una attività di questo tipo, si impegnino a trasmettere costantemente i dati alla Banca Nazionale per il Lavoro. È necessario poi che le agenzie per il lavoro abbiano una forma societaria (es: società di capitali, cooperativa, etc.) ed è anche necessario che abbiano una certa stabilità per quanto riguarda il piano finanziario, organizzativo, professionale e sociale.

Le prestazioni che vengono svolte dalle agenzie per il lavoro sono gratuite solo per i lavoratori che intendono trovare un lavoro, sono invece a pagamento per le aziende che vogliono effettuare una ricerca di personale qualificato. Altre regole molto importanti che devono seguire le agenzie per il lavoro sono:

  • La tutela della privacy: devono quindi rispettare la riservatezza nella raccolta e nella memorizzazione delle informazioni personali
  • Divieto di discriminazioni: vi è il divieto di ogni pratica discriminatoria

I controlli su queste attività sono esclusivamente del Ministero del Lavoro, su ambito nazionale, e delle Regioni su ambito territoriale.

Il collocamento ordinario

Attualmente, dopo una liberalizzazione, abbiamo l’assunzione diretta, cioè il datore di lavoro può scegliere in totale libertà il lavoratore con cui voler instaurare un rapporto di lavoro senza dover per forza passare per degli uffici pubblici e a prescindere da liste e graduatorie.

Esistono solo alcune eccezioni che prevedono delle precedenze. Le precedenze possono essere previste dalla legge e sono:

  • A favore dei lavoratori licenziati e messi in mobilità, rispetto alle loro imprese entro 6 mesi dal licenziamento
  • A favore dei lavoratori che rimangono disoccupati per trasferimento d’azienda rispetto all’acquirente che effettuino l’assunzione entro 1 anno dal trasferimento
  • A favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per svolgere attività stagionali per assunzioni a tempo indeterminato
  • A favore di lavoratori part-time trasformati, in caso di assunzioni a tempo pieno da parte dello stesso datore di lavoro

Le precedenze possono essere anche previste dalla contrattazione individuale e sono a favore del lavoratore a tempo parziale rispetto alle loro stesse aziende che procedano a nuove assunzioni a tempo pieno.

È necessario per l’assunzione che al lavoratore venga consegnato un contratto in forma scritta all’atto dell’assunzione e che venga informato sui dati essenziali del contratto di lavoro, altrimenti vi è una pena determinata da una sanzione amministrativa. Sempre per l’assunzione l’azienda deve comunicare agli uffici competenti il contratto di lavoro (per via telematica), i dati anagrafici del lavoratore e i dati essenziali del contratto, tutto questo deve essere comunicato entro le 24h antecedenti il giorno dell’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.

Il collocamento dei disabili

I soggetti beneficiari sono i disabili che possono essere riconosciuti come:

  • Persone in età lavorativa che sono affette da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali che comportino una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 45%
  • Persone invalide del lavoro con un grado di disabilità pari almeno al 33% e accertate dall’INAIL
  • Persone non vedenti o sordomute
  • Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra

Le agevolazioni per i disabili sono estese anche ad alcuni non portatori di handicap e quindi normodotati.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.u.zanaboni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Occhino Antonella.
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