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Capitolo Nono - Rapporti speciali di lavoro
Introduzione. La specialità come differenza per l'attuazione di una diversa tutela del lavoratore
Accanto al modello normativo-tipo contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, esistono dei sottotipi qualificabili come rapporti "speciali" di lavoro. Bisogna tener presente, infatti, le differenti esigenze di tutela del lavoratore, attuate tramite i contratti o accordi collettivi che vanno a disciplinare queste forme speciali di lavoro, nonché da parte del legislatore, talune volte in sostituzione della stessa autonomia collettiva insufficiente o del tutto assente. Numerose discipline speciali, ultimamente, al fine di favorire l'occupazione, hanno introdotto rapporti lavorativi "flessibili o atipici", attenuando le tutele in materia di lavoro subordinato, proprio per salvaguardare interessi pubblici o collettivi.
SEZIONE A: RAPPORTI SPECIALI CARATTERIZZATI DALLA TIPICITA' DEGLI INTERESSI
PUBBLICI COINVOLTI
Rapporto di lavoro dei marittimi e della gente in aria
Primo rapporto di lavoro speciale che esaminiamo è quello inerente il personale addetto alla navigazione marittima e della gente dell'aria. Tale rapporto è disciplinato all'interno del Codice di navigazione, fonte esclusiva della disciplina dell'intera materia nautica e quindi anche per ciò che concerne i rapporti di lavoro. La disciplina speciale dedicata a questa categoria di lavoratori è dovuta a ragioni di interesse pubblico riguardanti la sicurezza e la regolarità della navigazione, nonché la conservazione del patrimonio navigante. Per il personale marittimo l'assunzione deve avvenire tramite atto pubblico dinanzi all'autorità marittima per il contratto di arruolamento, mentre per il personale di volo occorre solo la forma scritta del contratto di lavoro. Inoltre entrambe le categorie di lavoratori sono iscritte in appositi albi e registri.
Dai quali si evince la propria idoneità al servizio o abilitazione professionale. I crediti lavorativi dei lavoratori marittimi e dell'aria sono assistiti da privilegio speciale sulla nave o sull'aeromobile e nel loro caso la prescrizione non può decorrere in costanza del rapporto di lavoro. Inoltre i marittimi hanno diritto alla retribuzione in ogni caso di sospensione del servizio per malattia o lesione, oltre a dover essere mantenuti a bordo della nave se il proprio diritto di credito sia rimasto insoddisfatto, con la continuazione della stessa retribuzione. È prevista, inoltre, per queste due categorie speciali di lavoratori, una deroga alla L.300/1970 (statuto dei lavoratori), la quale afferma che pur essendo prevista un'applicazione generale dello Statuto, si rinvia alla contrattazione collettiva in materia (principio di cui è stato ridotto il rilievo dalla Corte costituzionale in materia di licenziamento e sanzioni disciplinari).
Pubblico impiego.
Origini storiche
Un altro esempio di rapporti di lavoro speciale ci viene offerto da quei particolari rapporti che intercorrono tra le amministrazione pubbliche (prima fra tutte lo Stato, nonché gli enti territoriali) ed i prestatori di lavoro. Tali rapporti, fino agli anni 90, venivano definiti come "di pubblico impiego". Originariamente tale figura nacque per disciplinare il lavoro dei c.d. funzionari, i quali rappresentavano l'amministrazione pubblica e dipendevano dal potere politico. L'impiegato pubblico intratteneva con l'amministrazione un duplice rapporto: uno organico, o d'ufficio, in base al quale egli era legittimato ad esercitare i poteri connessi al proprio ufficio, ed uno di servizio, dal quale dipendevano diritti ed obblighi tanto dell'amministrazione, quanto del lavoratore. Il rapporto organico, tuttavia, prevaleva notevolmente su quello di servizio, tanto che la materia era disciplinata dal diritto pubblico amministrativo, il
qualeimprimeva al rapporto una supremazia ed un carattere autoritario da cui scaturivano diverse conseguenze: Il rapporto non prevedeva contratto, ma solo un "provvedimento di nomina"; • Il rapporto era disciplinato interamente da leggi e regolamenti in tutti i suoi aspetti; • La subordinazione era gerarchica, connessa alla struttura degli uffici, e non tecnico-funzionale, ossia connessa all'adempimento della prestazione lavorativa; Il giudice competente era quello amministrativo (TAR in primo grado e Consiglio di Stato in appello). • Tale configurazione, col tempo, ha riguardato sempre più soggetti non investiti di una pubblica funzione(come invece avveniva per i funzionari) e si applicava anche ai dipendenti di "enti pubblici economici", ossia enti che svolgevano un'attività d'impresa in settori in seguito privatizzati (poste, banche, energia).Solo negli anni 70 la situazione è mutata, coinvolgendo ancheL'operato dei sindacati è stato attribuito rilevanza all'autonomia collettiva. La L.93/1983, definita come legge-quadro sul pubblico impiego, ha stravolto la materia, distinguendo il pubblico impiego dal lavoro privato, ma avvicinando notevolmente le due categorie.
Le due fasi della riforma del pubblico impiego e la contrattualizzazione del rapporto
Sono individuabili due fasi nel processo di riforma del pubblico impiego: una avviatasi con la L.421/1992, la quale ha conferito al Governo la delega per riformare la materia del pubblico impiego, cui sono seguiti interventi normativi notevoli; l'altra ripresa con la L. 59/1997, la quale ha riaperto il termine della delega per riformare il lavoro pubblico ed equipararlo maggiormente a quello privato, per giungere ad una riduzione degli sprechi gestionali e ad un recupero di efficienza nel settore pubblico.
La prima fase ha fatto in modo che venisse "contrattualizzato il rapporto di pubblico impiego", programmando un
abolizione della giurisdizione amministrativa in materia a favore del giudice ordinario per quanto riguardava le controversie di lavoro dei pubblici dipendenti. La L.421/1992 ha mantenuto la distinzione tra lavoro pubblico e privato, riservando al lavoro pubblico lo status di rapporto di lavoro speciale, anche se di natura privatistica. Inoltre, la legge suddetta ha lasciato alla sola disciplina di norme di legge e di regolamento ben sette materie, inerenti aspetti dell'organizzazione burocratica, organizzazione degli uffici, ruoli e dotazioni organiche, responsabilità giuridica dei singoli operatori.
La seconda fase, invece, ha previsto anzitutto una delega legislativa in tema di contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale nell'area del lavoro pubblico, nonché un'estensione completa al lavoro pubblico delle disposizioni del Codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa. Oltre a ciò, è stata disposta
Il completo trasferimento di competenza al giudice ordinario di tutte le controversie relative al rapporto di lavoro. Va sottolineato che sotto la disciplina del codice civile non rientrano alcune categorie: magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e forze di polizia, personale delle carriere diplomatiche e prefettizie.
Profili fondamentali di specialità del rapporto pubblico. Disciplina della dirigenza pubblica. La riforma del lavoro pubblico, pur avendo assoggettato il rapporto in questione all'autonomia privata individuale e collettiva, non ha eliminato i profili di specialità in riferimento alla prevalenza di un interesse pubblico. Analizziamoli nel dettaglio.
- Emerge una prima manifestazione di specialità per quanto concerne il "sistema delle fonti" di disciplina del lavoro pubblico: la contrattazione collettiva non deve essere continuamente modificata e stravolta da successivi interventi del legislatore. Per tal motivo i
Rapporti regolati contrattualmente, pur essendo modificabili da leggi e regolamenti, permangono in tale stato di modifica sino ad un nuovo intervento del contratto collettivo. Gli incrementi retributivi, inoltre, introdotti dal legislatore, sono in vigore sino a nuova disposizione dei contratti collettivi. Infine è previsto che la disciplina del lavoro pubblico sotto il profilo retributivo sia derogabile contrattualmente, ma nel rispetto di quanto previsto dai minimi retributivi imposti dalla contrattazione collettiva;
Un'altra forma di specialità si evince nella definizione della qualifica dirigenziale e delle relative responsabilità del dirigente. Egli ha sia una responsabilità di indirizzo politico, dovendo attenersi alle linee guida imposte dal potere politico, sia una responsabilità di direzione amministrativa, dovendo garantire l'efficienza della P.A. anche per quanto riguarda i rapporti di lavoro. L'organizzazione
dell'apparato a cui è preposto il dirigente e la gestione dei rapporti di lavoro dello stesso, sono di competenza del dirigente in questione: egli, oltre ad essere responsabile per l'attuazione dei programmi politici, deve far in modo che la macchina organizzativa funzioni e sia quanto più efficiente ed efficace. Il ruolo dirigenziale si presenta oggi articolato in due fasce: il passaggio dalla seconda alla prima fascia costituisce un premio ed un'incentivazione al lavoro svolto dal dirigente, in quanto egli, per potersi attuare il passaggio, deve aver ricoperto per almeno 3 anni un incarico di direzione di uffici generali, senza essere incorso in alcuna responsabilità dirigenziale. L'attribuzione di tali incarichi non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque. Benché il rapporto di lavoro dei dirigenti sia stato contrattualizzato, esso non individua le funzioni dirigenziali, le quali sono previste in un provvedimento.lavoro dei dirigenti pubblici è disciplinato dallo Statuto dei lavoratori, è altrettanto vero che il legislatore ha previsto alcune specificità per questo tipo di rapporto. Ad esempio, l'incarico dei dirigenti pubblici deve essere conferito attraverso un atto formale che ne specifica l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli altri dirigenti, invece, svolgono un ruolo di ricerca, consulenza e studio, oltre a funzioni ispettive o altre funzioni previste dalla legge. Per evitare il continuo avvicendarsi dei dirigenti in base ai cambiamenti politici, è previsto il sistema dello "spoilsystem", secondo il quale possono essere cambiati solo i vertici apicali dopo 90 giorni dalla fiducia data al nuovo governo. In questo modo, cessa l'incarico dei dirigenti uscenti, ma non il loro rapporto di lavoro. Un'altra caratteristica speciale del lavoro pubblico riguarda l'intervento del legislatore su alcuni istituti di particolare importanza relativi al rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici. Infatti, lo Statuto dei lavoratori si applica anche alle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal numero di dipendenti, ma sono previste alcune specificità per questo tipo di rapporto.oro pubblico avviene attraverso concorsi pubblici, che garantiscono la trasparenza e l'equità nella selezione dei candidati. Inoltre, il legislatore ha stabilito delle norme specifiche per la tutela dei lavoratori pubblici, come ad esempio la stabilità nell'impiego e la possibilità di ricorso in caso di licenziamento ingiustificato. I contratti collettivi, invece, regolano le condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici, come ad esempio la durata dell'orario di lavoro, le ferie e i permessi retribuiti. Questi contratti vengono negoziati tra le organizzazioni sindacali e le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. È importante sottolineare che il lavoro pubblico ha delle peculiarità rispetto al lavoro nel settore privato, in quanto è finalizzato al perseguimento dell'interesse generale e alla prestazione di servizi pubblici. Pertanto, le norme che disciplinano il lavoro pubblico sono volte a garantire l'efficienza e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica, nonché la tutela dei diritti dei cittadini. In conclusione, il lavoro pubblico è disciplinato da norme codicistiche e contratti collettivi, che garantiscono la trasparenza, l'equità e la tutela dei lavoratori pubblici. Il legislatore interviene regolarmente per aggiornare e migliorare tali norme, al fine di garantire un'adeguata regolamentazione del lavoro nel settore pubblico.