DIRITTO DEL LAVORO
CAP. 1: LE FONTI DEL DIRITTO
Peculiarità del diritto del lavoro sono:
• art 2078 c.c. secondo il quale gli usi prevalgono sulle norme dispositive di legge se più favorevoli al
prestatore di lavoro.
• l’autonomia collettiva, cioè il potere di autoregolamento degli interessi dei gruppi o collettività
professionali: è produttiva non soltanto di effetti diretti e perciò rilevanti sul piano dell’autonomia
negoziale ma altresì di effetti indiretti rilevanti sul piano della formazione dell’ordinamento.
Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro italiano si possono distinguere tre fasi storiche per gran parte
sovrapposte: 1) la fase della prima legislazione sociale in cui le leggi in materia di lavoro si presentano
soprattutto come norme eccezionali rispetto al diritto privato comune; 2) la fase dell’incorporazione del
diritto del lavoro nel sistema del diritto privato caratterizzata dall’inserzione della disciplina delle leggi e dei
contratti collettivi nell’ambito della codificazione civile; 3) la fase della costituzionalizzazione del diritto del
lavoro i cui principi fondamentali vengono garantiti dalla Carta costituzionale.
In particolare con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 inizia una nuova fase
nell’evoluzione storica del diritto del lavoro, il quale si vede attribuita una rilevanza costituzionale: il
carattere prevalente della normativa è sempre quello della protezione del lavoratore come soggetto
contraente più debole, ma la differenza rispetto alle precedenti fasi storiche è che la protezione del lavoratore
è un principio non più in posizione eccezionale o speciale. Mentre la contrattazione collettiva ha provveduto
alla determinazione delle concrete condizioni di lavoro sul piano salariale e normativo prima ed
organizzativo e della libertà sindacale poi, il ruolo della legislazione è rivolto prevalentemente al
rafforzamento ed all’estensione della tutela dei diritti riconosciuti al lavoratore dalla Costituzione, dal codice
civile e dagli stessi contratti collettivi. Se si guarda all’evoluzione del diritto del lavoro nel periodo
successivo all’emanazione della Costituzione, è possibile distinguere due linee di politica del diritto. La
prima fase è rivolta soprattutto all’integrazione della disciplina codicistica e quindi al perfezionamento del
sistema di tutela cd. minimale del lavoratore come soggetto contrattualmente debole: esempi di questa prima
fase sono le leggi sul collocamento, sugli appalti di manodopera, sul contratto di lavoro a termine,
sull’apprendistato, il lavoro dome-stico e il lavoro a domicilio. Nella seconda fase ci si orienta verso una
tutela più ampia del lavoratore, considerato non più soltanto come contraente debole nell’ottica del rapporto
di scambio, ma anche nella sua duplice qualità di soggetto inserito in un rapporto di produzione e di soggetto
appartenente ad una classe o categoria socialmente sottoprotetta: la tutela non è più limitata quindi alle
condizioni minime di trattamento, ma si estende alla dignità sociale e alla persona del lavoratore,
specificandosi anche come tutela contro le discrimina-zioni e garanzia della parità di trattamento; esempi di
questo tipo sono la disciplina dei licenziamenti individuali e lo Statuto dei lavoratori del 1970.
Successivamente, a partire dal 1975 si può individuare una nuova fase della legislazione del lavoro. Si
parla al riguardo di diritto del lavoro della crisi, ed è una fase caratterizzata da interventi legislativi
originali e peculiari quali ad esempio l’introduzione dei contratti di lavoro con finalità formative o la
disciplina delle riconversioni industriali.. Gli interventi legislativi degli anni ’90 spingono verso nuovi
modelli di governo delle reazioni industriali ma anche verso flessibilizzazione e snellimento burocratico del
mercato del lavoro. Importante intervento di questo periodo è stato la riforma del pubblico impiego, con
l’obiettivo dell’unificazione normativa dei dipendenti pubblici e privati al fine di accrescere l’efficienza
dell’organizzazione amministrativa, sottoponendola alle norme del Codice civile e delle leggi speciali. Molta
parte dell’attività legislativa di questo decennio è stata inoltre influenzata dall’esigenza di adeguare
l’ordinamento nazionale ai vincoli e agli obiettivi derivanti dalla partecipazione all’UE: questo spiega come
forti vincoli economici in tema di inflazione, deficit di bilancio e debito pubblico abbiano fortemente
condizionato le politiche legislative soprattutto in materia di controllo della spesa sociale.
Restano comunque escluse dall’azione comunitaria alcune materie di rilievo di politica sociale, quali le
retribuzioni, il diritto di associazione, i diritto di sciopero e di serrata.
Le fonti del diritto del lavoro in senso stretto
Il sistema delle fonti di produzione del diritto del lavoro in senso stretto presenta aspetti di particolare
complessità e problematicità, in ragione del concorso di una molteplicità di atti. Le fonti che concorrono alla
produzione del diritto del lavoro possono essere suddivise nel modo che segue:
1
• fonti sovranazionali;
• fonti legislative;
• fonti contrattuali;
• usi.
LE FONTI SOVRANAZIONALI
Ricordato che a termini dell'art. 35, co. III, Cost., la Repubblica "promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", occorre precisare che nel
novero delle fonti sovranazionali od internazionali si distinguono due livelli di produzione normativa:
• il 1° relativo alla partecipazione dello Stato italiano alla Comunità internazionale;
• il 2° riguarda invece la partecipazione dello Stato italiano alla CEE.
Con riferimento al 1°livello, oltre ai vari trattati internazionali stipulati anche dall'Italia, rive-tono
fondamentale importanza alcuni atti ad efficacia esterna emanati dall'O.I.L. (Organizzazione Internazionale
del Lavoro, deputata a favorire il progresso delle classi lavoratrici nel mondo), e cioè:
• le Convenzioni, strutturate in articoli, aventi natura di veri e propri atti normativi, che assumono
valore di norme interne se sono rese esecutive con legge dello Stato;
• le Raccomandazioni, prive di valore impegnativo, con cui si auspica che gli Stati destinatari si
attivino per la risoluzione di un determinato problema.
Con riferimento al 2°livello, va ricordato che, a differenza delle norme del diritto internazionale, quelle del
diritto comunitario possono avere efficacia immediata e diretta all'interno degli ordinamenti giuridici degli
Stati membri: tali norme sono quelle contenute nei regola-menti e nelle direttive comunitarie.
LE FONTI LEGISLATIVE
In materia di diritto del lavoro, le fonti legislative sono le seguenti:
• la Costituzione, che si pone all'apice della gerarchia delle fonti;
• le leggi ordinarie e gli altri atti aventi forza di legge, collocati in posizione subordina-ta rispetto alla
Costituzione;
• i regolamenti di attuazione o di esecuzione degli atti summenzionati, emanati nella forma del dPR
dal Governo, ovvero dai ministri con proprio decreto, ovvero da altre autorità ove ciò sia previsto.
Tali regolamenti non possono modificare le leggi e gli altri atti aventi forza di legge, né derogare ad
essi.
La Costituzione. La nostra Carta costituzionale considera il rapporto di lavoro come il più im-portante
rapporto interprivato. Prova ne è che nella grande area delle garanzie costituzionali attinenti ai
rapporti tra privati, le garanzie relative al rapporto di lavoro sono di gran lunga prevalenti. Il
1
rilievo dato dalla Costituzione al lavoro si evince, innanzitutto, dall'art. 1 ai sensi del quale
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Vengono, quindi, dettati in altre norme
costituzionali, altri principi fondamentali volti a rendere più concreta la disposizione di cui all'art.
1
1 . In realtà, è necessario distinguere in proposito le norme della Costituzione sociale dalle norme
della Costituzione economica. Infatti la tutela del soggetto contraente debole rappresenta
indubbiamente la finalità delle norme dettate dalla Costituzione in materia di lavoro, ma non si
tratta più di una finalità esclusiva: si aggiunge ad essa la finalità ulteriore e più ampia della
garanzia dei diritti sociali. Al tradizionale obiettivo della tutela della posizione contrattuale
debole si affianca perciò l'obiettivo della tutela della libertà e dignità sociale del lavoratore. Gli
articoli della Costituzione sociale che vengono in rilievo sono:
• l'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità;
• l'art. 3, che sancisce il principio dell'eguaglianza giuridica e, dunque, implicitamente, il divieto, per il
legislatore, di discriminazione fra lavoratori;
• l'art. 4, che al co.I statuisce che La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, tipico
diritto sociale, finalizzato all'eliminazione delle disuguaglianze sostanziali; e al co.II sancisce il
dovere di svolgere un'attività o una funzione che contribuiscano al progresso materiale o spirituale
delle società, dovere non sanzionabile penalmente stante l'inammissibilità nel nostro ordinamento del
lavoro coatto.
Gli articoli della Costituzione economica relativi alla materia del lavoro sono:
2
• l'art. 35 che dispone che la Repubblica tutela il lavoro, la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori, promuove gli accordi e le organizzazioni internazionali volti ad affermare i diritti dei
lavoratori, riconosce la libertà di emigrazione;
• l'art. 36 che enuncia il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente nonché il
diritto irrinunciabile al riposo settimanale ed alle ferie, ponendo altresì il principio che la durata
massima della giornata lavorativa deve essere stabilita con legge;
• l'art. 37 relativo al lavoro femminile ed al lavoro minorile che stabilisce, tra l'altro, che alla donna
lavoratrice spetta, a parità di lavoro, parità di retribuzione rispetto ai lavoratori maschi;
• l'art. 38 in cui è prefigurato l'intervento assistenziale nonché quello previdenziale a favore dei
lavoratori subordinati in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria;
• l'art. 39 che tratta della libertà sindacale, del sindacato riconosciuto e del contratto collettivo;
• l'art. 40 che regola il diritto di sciopero.
I codici. Nell'ambito delle leggi ordinarie, una posizione preminente quale fonte del diritto del lavoro spetta
al Codice Civile ed in particolare al suo libro V che reca l'intestazione "Del lavoro". Tuttavia, non
tutte le norme in esso contenute afferiscono alla materia del lavoro, così come, per converso,
molte norme appartenenti al diritto del lavoro sono contenute in altri libri del codice.
Gli altri atti aventi forza di legge. Per legge deve intendersi anche ogni altro atto avente forza di legge, e
quindi: i decreti legislativi e i decreti-legge.
Le leggi speciali. Numerosissime sono le leggi speciali volte a tutelare il lavoratore, non solo in quanto
contraente debole, ma anche nella sua qualità di soggetto che impegna la propria persona in un
rapporto di scambio quale è appunto il rapporto di lavoro. Nella più recente legislazione si
registra la tendenza a tutelare, oltre all'integrità fisica del lavoratore, anche l'integrità morale dello
stesso. Si citano qui soltanto alcune delle più importanti leggi speciali, e cioè:
• L. 604/1966 sui licenziamenti individuali, modificata ed integrata dalla L. 108/1990;
• L. 300/1970, nota come Statuto dei lavoratori;
• L. 533/1973 sul processo del lavoro;
• L. 223/1991 sui licenziamenti collettivi;
• D.Lgs. 276/2003 attuativo della L. 30/2003 (cd “Riforma
Biagi”
)
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333.
LE FONTI CONTRATTUALI
Altra regolamentazione, che si aggiunge a quella generale, può essere rinvenuta:
• nel contratto collettivo, ossia il contratto stipulato tra il sindacato dei lavoratori e l'associazione
sindacale degli imprenditori, al fine di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di
lavoro a cui dovranno uniformarsi i singoli contratti individuali;
• e nel contratto individuale, consistente nell'accordo raggiunto direttamente tra singolo lavoratore e
singolo datore.
Il contratto collettivo viene stipulato a più livelli. Esso può essere:
• confederale, quando viene stipulato tra le confederazioni nazionali che rappresentano interi rami
delle attività economiche, ed è relativo ad istituti di generale applicazione;
• nazionale di categoria che è stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria, det-ta la disciplina
generale delle condizioni minime di trattamento della forza-lavoro;
• aziendale, è stipulato anche direttamente da parte del datore e, per i lavoratori, an-che dal solo
organismo sindacale aziendale, che detta la disciplina delle condizioni di trattamento dei dipendenti
all'interno dell'azienda.
Nelle ipotesi in cui i contratti di diverso livello predispongano discipline in contrasto fra loro, il criterio
risolutore del conflitto deve essere individuato nel criterio della specialità, ossia nella preferenza accordata
alla disciplina speciale rispetto a quella generale. Per quanto concerne i rapporti tra contratto collettivo e
contratto individuale, essi sono strettamente regolati nel nostro ordinamento dal meccanismo
3
dell'inderogabilità in peius; è invece possibile che il contratto individuale si discosti dal contratto collettivo
derogandolo in melius.
GLI USI
L'uso è costituito da un comportamento costante ed uniforme nel tempo ("diuturnitas"), accompagnato dalla
convinzione della conformità al diritto e della necessità giuridica del com-portamento stesso ("opinio iuris
ac necessitatis"). Nella loro qualità di fonti del diritto del lavoro, gli usi assumono una valenza peculiare:
essi si applicano solo in mancanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo e non possono derogare la
disciplina del contratto collettivo né prevalere su quella del contratto individuale.
CAP. 2: IL LAVORO SUBORDINATO
DIFFERENZE TRA LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO. Il Diritto del Lavoro si occupa
essenzialmente del lavoro subordinato. Contenuti e caratteristiche del contratto di lavoro subordinato. 1942:
emanazione del codice civile; è importante perché ci dice che le norme del codice civile sono norme che
risalgono al periodo fascista.
ART 2094: (fa riferimento all’ideologia fascista) Il contratto di lavoro subordinato è visto come un contratto
di collaborazione che è espressione dell’ideologia fascista basata sulla negazione del conflitto di interesse tra
datore di lavoro e lavoratore. Ci fa capire, quindi, che alla base non c’era spazio per il conflitto ma c’è
collaborazione in vista di un fine superiore (ideologia fascista)
Ma la corte costituzionale (diritto del lavoro post costituzionale) è importante perché ridefinisce una serie di
norme rispetto alla carta costituzionale e non più rispetto all’ideologia fascista. ( per esempio con la carta si
introduce il diritto allo sciopero, organizzazioni sindacali ecc). nell’opera della corte costituzionale si deve
reinterpretare l’art. 2074
Il rapporto di lavoro è regolato dagli artt. 2094 e ss del codice civile oltre che dalle leggi speciali. Il rapporto
di lavoro e quindi anche il contratto di lavoro subordinato si trova nel libro V del codice civile (lavoro e
impresa). La ragione di tale sistemazione è da ricercare nella prospettiva adottata dal codice civile del 1942
secondo cui il rapporto di lavoro, anche quando non sia inerente all’esercizio di un’impresa, viene tuttavia
modellato sulle esigenze tipiche di questa. Nello stesso libro V, infatti, sono collocate le norme concernenti i
rapporti di lavoro che si svolgono al di fuori dell’impresa : lavoro autonomo o lavoro domestico. Ma questo
non vuol dire che il lavoro subordinato riguarda solo gli imprenditori e le imprese ma anche organizzazioni
che non sono imprese come ad esempio i sindacati. È chiaro però che il lavoro subordinato più sviluppato in
assoluto è quello presente nell’impresa. L’interesse dell’imprenditore è diverso da quello del lavoratore il
quale non ha nessun interesse diretto allo scopo produttivo dell’impresa (realizzare l’interesse aziendale), lui
deve solo prestare la propria attività a favore dell’impresa secondo regole aziendali finalizzate alla
realizzazione dell’interesse dell’imprenditore.
La normativa codicistica rappresenta la prima disciplina organica del rapporto di lavoro introdotta
nell’ordinamento italiano: in passato il lavoro subordinato non trovava una specifica regolamentazione né nel
codice di commercio del 1882 né nel codice civile del 1865. Quest’ultimo disciplinava in generale la
locazione delle opere (contratto per cui una delle parti si obbligava a fare per l’altra una cosa mediante la
pattuita mercede), istituto nel quale erano ricompresi sia il lavoro subordinato (locatio operarum) che il
lavoro autonomo (locatio operis). La disciplina del contratto di locazione delle opere si occupava quasi
esclusivamente del lavoro autonomo. La distinzione tra locatio operis e locatio operarum assunse rilievo al
fine di stabilire la diversa imputazione e ripartizione tra le parti dei rischi inerenti alla realizzazione della
prestazione lavorativ
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