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DIRITTO DEL LAVORO

CAP. 1: LE FONTI DEL DIRITTO

Peculiarità del diritto del lavoro sono:

• art 2078 c.c. secondo il quale gli usi prevalgono sulle norme dispositive di legge se più favorevoli al

prestatore di lavoro.

• l’autonomia collettiva, cioè il potere di autoregolamento degli interessi dei gruppi o collettività

professionali: è produttiva non soltanto di effetti diretti e perciò rilevanti sul piano dell’autonomia

negoziale ma altresì di effetti indiretti rilevanti sul piano della formazione dell’ordinamento.

Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro italiano si possono distinguere tre fasi storiche per gran parte

sovrapposte: 1) la fase della prima legislazione sociale in cui le leggi in materia di lavoro si presentano

soprattutto come norme eccezionali rispetto al diritto privato comune; 2) la fase dell’incorporazione del

diritto del lavoro nel sistema del diritto privato caratterizzata dall’inserzione della disciplina delle leggi e dei

contratti collettivi nell’ambito della codificazione civile; 3) la fase della costituzionalizzazione del diritto del

lavoro i cui principi fondamentali vengono garantiti dalla Carta costituzionale.

In particolare con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 inizia una nuova fase

nell’evoluzione storica del diritto del lavoro, il quale si vede attribuita una rilevanza costituzionale: il

carattere prevalente della normativa è sempre quello della protezione del lavoratore come soggetto

contraente più debole, ma la differenza rispetto alle precedenti fasi storiche è che la protezione del lavoratore

è un principio non più in posizione eccezionale o speciale. Mentre la contrattazione collettiva ha provveduto

alla determinazione delle concrete condizioni di lavoro sul piano salariale e normativo prima ed

organizzativo e della libertà sindacale poi, il ruolo della legislazione è rivolto prevalentemente al

rafforzamento ed all’estensione della tutela dei diritti riconosciuti al lavoratore dalla Costituzione, dal codice

civile e dagli stessi contratti collettivi. Se si guarda all’evoluzione del diritto del lavoro nel periodo

successivo all’emanazione della Costituzione, è possibile distinguere due linee di politica del diritto. La

prima fase è rivolta soprattutto all’integrazione della disciplina codicistica e quindi al perfezionamento del

sistema di tutela cd. minimale del lavoratore come soggetto contrattualmente debole: esempi di questa prima

fase sono le leggi sul collocamento, sugli appalti di manodopera, sul contratto di lavoro a termine,

sull’apprendistato, il lavoro dome-stico e il lavoro a domicilio. Nella seconda fase ci si orienta verso una

tutela più ampia del lavoratore, considerato non più soltanto come contraente debole nell’ottica del rapporto

di scambio, ma anche nella sua duplice qualità di soggetto inserito in un rapporto di produzione e di soggetto

appartenente ad una classe o categoria socialmente sottoprotetta: la tutela non è più limitata quindi alle

condizioni minime di trattamento, ma si estende alla dignità sociale e alla persona del lavoratore,

specificandosi anche come tutela contro le discrimina-zioni e garanzia della parità di trattamento; esempi di

questo tipo sono la disciplina dei licenziamenti individuali e lo Statuto dei lavoratori del 1970.

Successivamente, a partire dal 1975 si può individuare una nuova fase della legislazione del lavoro. Si

parla al riguardo di diritto del lavoro della crisi, ed è una fase caratterizzata da interventi legislativi

originali e peculiari quali ad esempio l’introduzione dei contratti di lavoro con finalità formative o la

disciplina delle riconversioni industriali.. Gli interventi legislativi degli anni ’90 spingono verso nuovi

modelli di governo delle reazioni industriali ma anche verso flessibilizzazione e snellimento burocratico del

mercato del lavoro. Importante intervento di questo periodo è stato la riforma del pubblico impiego, con

l’obiettivo dell’unificazione normativa dei dipendenti pubblici e privati al fine di accrescere l’efficienza

dell’organizzazione amministrativa, sottoponendola alle norme del Codice civile e delle leggi speciali. Molta

parte dell’attività legislativa di questo decennio è stata inoltre influenzata dall’esigenza di adeguare

l’ordinamento nazionale ai vincoli e agli obiettivi derivanti dalla partecipazione all’UE: questo spiega come

forti vincoli economici in tema di inflazione, deficit di bilancio e debito pubblico abbiano fortemente

condizionato le politiche legislative soprattutto in materia di controllo della spesa sociale.

Restano comunque escluse dall’azione comunitaria alcune materie di rilievo di politica sociale, quali le

retribuzioni, il diritto di associazione, i diritto di sciopero e di serrata.

Le fonti del diritto del lavoro in senso stretto

Il sistema delle fonti di produzione del diritto del lavoro in senso stretto presenta aspetti di particolare

complessità e problematicità, in ragione del concorso di una molteplicità di atti. Le fonti che concorrono alla

produzione del diritto del lavoro possono essere suddivise nel modo che segue:

1

• fonti sovranazionali;

• fonti legislative;

• fonti contrattuali;

• usi.

LE FONTI SOVRANAZIONALI

Ricordato che a termini dell'art. 35, co. III, Cost., la Repubblica "promuove e favorisce gli accordi e le

organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", occorre precisare che nel

novero delle fonti sovranazionali od internazionali si distinguono due livelli di produzione normativa:

• il 1° relativo alla partecipazione dello Stato italiano alla Comunità internazionale;

• il 2° riguarda invece la partecipazione dello Stato italiano alla CEE.

Con riferimento al 1°livello, oltre ai vari trattati internazionali stipulati anche dall'Italia, rive-tono

fondamentale importanza alcuni atti ad efficacia esterna emanati dall'O.I.L. (Organizzazione Internazionale

del Lavoro, deputata a favorire il progresso delle classi lavoratrici nel mondo), e cioè:

• le Convenzioni, strutturate in articoli, aventi natura di veri e propri atti normativi, che assumono

valore di norme interne se sono rese esecutive con legge dello Stato;

• le Raccomandazioni, prive di valore impegnativo, con cui si auspica che gli Stati destinatari si

attivino per la risoluzione di un determinato problema.

Con riferimento al 2°livello, va ricordato che, a differenza delle norme del diritto internazionale, quelle del

diritto comunitario possono avere efficacia immediata e diretta all'interno degli ordinamenti giuridici degli

Stati membri: tali norme sono quelle contenute nei regola-menti e nelle direttive comunitarie.

LE FONTI LEGISLATIVE

In materia di diritto del lavoro, le fonti legislative sono le seguenti:

• la Costituzione, che si pone all'apice della gerarchia delle fonti;

• le leggi ordinarie e gli altri atti aventi forza di legge, collocati in posizione subordina-ta rispetto alla

Costituzione;

• i regolamenti di attuazione o di esecuzione degli atti summenzionati, emanati nella forma del dPR

dal Governo, ovvero dai ministri con proprio decreto, ovvero da altre autorità ove ciò sia previsto.

Tali regolamenti non possono modificare le leggi e gli altri atti aventi forza di legge, né derogare ad

essi.

La Costituzione. La nostra Carta costituzionale considera il rapporto di lavoro come il più im-portante

rapporto interprivato. Prova ne è che nella grande area delle garanzie costituzionali attinenti ai

rapporti tra privati, le garanzie relative al rapporto di lavoro sono di gran lunga prevalenti. Il

1

rilievo dato dalla Costituzione al lavoro si evince, innanzitutto, dall'art. 1 ai sensi del quale

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Vengono, quindi, dettati in altre norme

costituzionali, altri principi fondamentali volti a rendere più concreta la disposizione di cui all'art.

1

1 . In realtà, è necessario distinguere in proposito le norme della Costituzione sociale dalle norme

della Costituzione economica. Infatti la tutela del soggetto contraente debole rappresenta

indubbiamente la finalità delle norme dettate dalla Costituzione in materia di lavoro, ma non si

tratta più di una finalità esclusiva: si aggiunge ad essa la finalità ulteriore e più ampia della

garanzia dei diritti sociali. Al tradizionale obiettivo della tutela della posizione contrattuale

debole si affianca perciò l'obiettivo della tutela della libertà e dignità sociale del lavoratore. Gli

articoli della Costituzione sociale che vengono in rilievo sono:

• l'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni

sociali ove si svolge la sua personalità;

• l'art. 3, che sancisce il principio dell'eguaglianza giuridica e, dunque, implicitamente, il divieto, per il

legislatore, di discriminazione fra lavoratori;

• l'art. 4, che al co.I statuisce che La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, tipico

diritto sociale, finalizzato all'eliminazione delle disuguaglianze sostanziali; e al co.II sancisce il

dovere di svolgere un'attività o una funzione che contribuiscano al progresso materiale o spirituale

delle società, dovere non sanzionabile penalmente stante l'inammissibilità nel nostro ordinamento del

lavoro coatto.

Gli articoli della Costituzione economica relativi alla materia del lavoro sono:

2

• l'art. 35 che dispone che la Repubblica tutela il lavoro, la formazione e l'elevazione professionale dei

lavoratori, promuove gli accordi e le organizzazioni internazionali volti ad affermare i diritti dei

lavoratori, riconosce la libertà di emigrazione;

• l'art. 36 che enuncia il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata e sufficiente nonché il

diritto irrinunciabile al riposo settimanale ed alle ferie, ponendo altresì il principio che la durata

massima della giornata lavorativa deve essere stabilita con legge;

• l'art. 37 relativo al lavoro femminile ed al lavoro minorile che stabilisce, tra l'altro, che alla donna

lavoratrice spetta, a parità di lavoro, parità di retribuzione rispetto ai lavoratori maschi;

• l'art. 38 in cui è prefigurato l'intervento assistenziale nonché quello previdenziale a favore dei

lavoratori subordinati in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione

involontaria;

• l'art. 39 che tratta della libertà sindacale, del sindacato riconosciuto e del contratto collettivo;

• l'art. 40 che regola il diritto di sciopero.

I codici. Nell'ambito delle leggi ordinarie, una posizione preminente quale fonte del diritto del lavoro spetta

al Codice Civile ed in particolare al suo libro V che reca l'intestazione "Del lavoro". Tuttavia, non

tutte le norme in esso contenute afferiscono alla materia del lavoro, così come, per converso,

molte norme appartenenti al diritto del lavoro sono contenute in altri libri del codice.

Gli altri atti aventi forza di legge. Per legge deve intendersi anche ogni altro atto avente forza di legge, e

quindi: i decreti legislativi e i decreti-legge.

Le leggi speciali. Numerosissime sono le leggi speciali volte a tutelare il lavoratore, non solo in quanto

contraente debole, ma anche nella sua qualità di soggetto che impegna la propria persona in un

rapporto di scambio quale è appunto il rapporto di lavoro. Nella più recente legislazione si

registra la tendenza a tutelare, oltre all'integrità fisica del lavoratore, anche l'integrità morale dello

stesso. Si citano qui soltanto alcune delle più importanti leggi speciali, e cioè:

• L. 604/1966 sui licenziamenti individuali, modificata ed integrata dalla L. 108/1990;

• L. 300/1970, nota come Statuto dei lavoratori;

• L. 533/1973 sul processo del lavoro;

• L. 223/1991 sui licenziamenti collettivi;

• D.Lgs. 276/2003 attuativo della L. 30/2003 (cd “Riforma

Biagi”

)

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

33333333333333333333333.

LE FONTI CONTRATTUALI

Altra regolamentazione, che si aggiunge a quella generale, può essere rinvenuta:

• nel contratto collettivo, ossia il contratto stipulato tra il sindacato dei lavoratori e l'associazione

sindacale degli imprenditori, al fine di stabilire il trattamento minimo garantito e le condizioni di

lavoro a cui dovranno uniformarsi i singoli contratti individuali;

• e nel contratto individuale, consistente nell'accordo raggiunto direttamente tra singolo lavoratore e

singolo datore.

Il contratto collettivo viene stipulato a più livelli. Esso può essere:

• confederale, quando viene stipulato tra le confederazioni nazionali che rappresentano interi rami

delle attività economiche, ed è relativo ad istituti di generale applicazione;

• nazionale di categoria che è stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria, det-ta la disciplina

generale delle condizioni minime di trattamento della forza-lavoro;

• aziendale, è stipulato anche direttamente da parte del datore e, per i lavoratori, an-che dal solo

organismo sindacale aziendale, che detta la disciplina delle condizioni di trattamento dei dipendenti

all'interno dell'azienda.

Nelle ipotesi in cui i contratti di diverso livello predispongano discipline in contrasto fra loro, il criterio

risolutore del conflitto deve essere individuato nel criterio della specialità, ossia nella preferenza accordata

alla disciplina speciale rispetto a quella generale. Per quanto concerne i rapporti tra contratto collettivo e

contratto individuale, essi sono strettamente regolati nel nostro ordinamento dal meccanismo

3

dell'inderogabilità in peius; è invece possibile che il contratto individuale si discosti dal contratto collettivo

derogandolo in melius.

GLI USI

L'uso è costituito da un comportamento costante ed uniforme nel tempo ("diuturnitas"), accompagnato dalla

convinzione della conformità al diritto e della necessità giuridica del com-portamento stesso ("opinio iuris

ac necessitatis"). Nella loro qualità di fonti del diritto del lavoro, gli usi assumono una valenza peculiare:

essi si applicano solo in mancanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo e non possono derogare la

disciplina del contratto collettivo né prevalere su quella del contratto individuale.

CAP. 2: IL LAVORO SUBORDINATO

DIFFERENZE TRA LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO. Il Diritto del Lavoro si occupa

essenzialmente del lavoro subordinato. Contenuti e caratteristiche del contratto di lavoro subordinato. 1942:

emanazione del codice civile; è importante perché ci dice che le norme del codice civile sono norme che

risalgono al periodo fascista.

ART 2094: (fa riferimento all’ideologia fascista) Il contratto di lavoro subordinato è visto come un contratto

di collaborazione che è espressione dell’ideologia fascista basata sulla negazione del conflitto di interesse tra

datore di lavoro e lavoratore. Ci fa capire, quindi, che alla base non c’era spazio per il conflitto ma c’è

collaborazione in vista di un fine superiore (ideologia fascista)

Ma la corte costituzionale (diritto del lavoro post costituzionale) è importante perché ridefinisce una serie di

norme rispetto alla carta costituzionale e non più rispetto all’ideologia fascista. ( per esempio con la carta si

introduce il diritto allo sciopero, organizzazioni sindacali ecc). nell’opera della corte costituzionale si deve

reinterpretare l’art. 2074

Il rapporto di lavoro è regolato dagli artt. 2094 e ss del codice civile oltre che dalle leggi speciali. Il rapporto

di lavoro e quindi anche il contratto di lavoro subordinato si trova nel libro V del codice civile (lavoro e

impresa). La ragione di tale sistemazione è da ricercare nella prospettiva adottata dal codice civile del 1942

secondo cui il rapporto di lavoro, anche quando non sia inerente all’esercizio di un’impresa, viene tuttavia

modellato sulle esigenze tipiche di questa. Nello stesso libro V, infatti, sono collocate le norme concernenti i

rapporti di lavoro che si svolgono al di fuori dell’impresa : lavoro autonomo o lavoro domestico. Ma questo

non vuol dire che il lavoro subordinato riguarda solo gli imprenditori e le imprese ma anche organizzazioni

che non sono imprese come ad esempio i sindacati. È chiaro però che il lavoro subordinato più sviluppato in

assoluto è quello presente nell’impresa. L’interesse dell’imprenditore è diverso da quello del lavoratore il

quale non ha nessun interesse diretto allo scopo produttivo dell’impresa (realizzare l’interesse aziendale), lui

deve solo prestare la propria attività a favore dell’impresa secondo regole aziendali finalizzate alla

realizzazione dell’interesse dell’imprenditore.

La normativa codicistica rappresenta la prima disciplina organica del rapporto di lavoro introdotta

nell’ordinamento italiano: in passato il lavoro subordinato non trovava una specifica regolamentazione né nel

codice di commercio del 1882 né nel codice civile del 1865. Quest’ultimo disciplinava in generale la

locazione delle opere (contratto per cui una delle parti si obbligava a fare per l’altra una cosa mediante la

pattuita mercede), istituto nel quale erano ricompresi sia il lavoro subordinato (locatio operarum) che il

lavoro autonomo (locatio operis). La disciplina del contratto di locazione delle opere si occupava quasi

esclusivamente del lavoro autonomo. La distinzione tra locatio operis e locatio operarum assunse rilievo al

fine di stabilire la diversa imputazione e ripartizione tra le parti dei rischi inerenti alla realizzazione della

prestazione lavorativ

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marilindag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Chieco Pasquale.
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