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DIRITTO COMUNE: RELEVANCE AND LEGAL NATURE
The collective contract of common law is entered into between associations of employers and workers, who have returned to being subjects of private law after the fall of the corporatist regime. It is the prevailing model in Italian trade union experience. It has a private legal nature and is classified as a contract. Its only regulation is that dictated by the civil code for contracts in general; the rules for corporative contracts do not apply.
NORMATIVE FUNCTION
From its origins, the clauses of the collective contract have contained minimums of economic and normative protection, attributable to its normative function. The collective contract is a normative contract that determines the contents of a future contract, the conditions under which the parties will engage in future contractual activities, and does not directly establish an act of exchange. This part of the collective contract predetermines the clauses of the
contratti individuali. È un particolare contratto normativo, in cui almeno una delle parti è un soggetto collettivo; infatti almeno per la parte dei lavoratori, sono sempre diversi il soggetto che stipula il contratto collettivo e quelli che stipulano i singoli contratti di lavoro.
Per alcuni il contratto collettivo è un contratto tipo, perché non predetermina in forma generale gli elementi cui si dovranno attenere i futuri contratti, ma li detta nella stessa maniera in cui saranno assunti dal contratto individuale. La differenza è che nel contratto tipo la predeterminazione non è vincolante perché è solo uno schema, che si perfeziona in contratto solo al momento della stipulazione e al quale le parti possono derogare, mentre il contratto normativo realizza un vincolo contrattuale e comporta l’obbligo per le parti di attenersi ai contenuti del testo concordato.
ALTRE FUNZIONI: ci sono clausole del contratto collettivo non riconducibili alla
normativa del contratto collettivo, che stabiliscono regole e norme di comportamento per le parti coinvolte. Il contratto collettivo ha quindi una duplice funzione: da un lato, regola i rapporti tra i gruppi professionali e le parti coinvolte, stabilendo diritti e doveri; dall'altro, svolge un ruolo di composizione dei conflitti d'interesse, attraverso procedure di conciliazione e negoziazione. Le clausole obbligatorie del contratto collettivo creano rapporti giuridici tra i soggetti collettivi, che possono essere le parti che hanno stipulato il contratto o le loro rappresentanze. Questi rapporti non riguardano direttamente le parti del rapporto individuale di lavoro, ma hanno un impatto sulle condizioni di lavoro e sulle relazioni tra le parti coinvolte. Alcune clausole del contratto collettivo possono essere qualificate come clausole di amministrazione, volte a regolare l'amministrazione del contratto stesso, come ad esempio le procedure conciliative. Altre clausole possono essere di natura istituzionale, creando organi e istituzioni bilaterali per la gestione del contratto collettivo. Infine, ci sono anche clausole che riguardano direttamente la funzione normativa del contratto collettivo, stabilendo regole e norme di comportamento per le parti coinvolte. Queste clausole sono fondamentali per garantire l'applicazione uniforme del contratto e la tutela dei diritti dei lavoratori.compositiva dei conflitti, che dispongonoin forma transattiva di situazioni giuridiche già formate.
EFFICACIA OGGETTIVA DELLA PARTE NORMATIVA:inderogabilità in peius, derogabilità in melius
INDEROGABILITA’ IN PEIUS: Il rapporto tra contrattocollettivo e individuale è regolato dal meccanismo dellainderogabilità in peius di natura reale: il contratto individualenon può contenere previsioni peggiorative per il lavoratore,rispetto al contratto collettivo, pena l’automatica sostituzionedelle clausole peggiorative con quelle più favorevoli delcontratto collettivo. L’inderogabilità ha natura reale, cioèautomatica, e non solo obbligatoria. Questo principio, cheper il contratto corporativo era fondato sull’art 2077 cc, èstato dibattuto a lungo per il contratto collettivo di dircomune, data l’assenza di previsioni legislative. La dottrinaspiega l’inderogabilità in peius in due modi:
soluzioni interne al dir civile. Per SANTORO PASSARELLI il contratto collettivo è espressione dell’autonomia collettiva, cioè è un fenomeno d’autonomia privata tra gruppi contrapposti, portatori dell’interesse collettivo degli iscritti a soddisfare un bene comune. L’interesse collettivo prevale su quello individuale e il contratto collettivo prevale su quello individuale. Questa prevalenza si esprime con gli art 1723 cc e 1726: irrevocabilità del mandato costituito non solo nell’interesse del mandante o conferito da più persone per un interesse comune. Di conseguenza i singoli datore e lavoratore non possono revocare il mandato, né sottrarsi dall’osservanza del contratto collettivo perché non possono anteporre l’interesse individuale dopo averlo subordinato a quello collettivo. Per altri l’inderogabilità in peius è individuata nell’adesione al sindacato che implica
L'assoggettamento del singolo all'associazione. Entrambe le spiegazioni non motivano il carattere reale dell'inderogabilità. Con soluzioni esterne al codice civile: a lungo si è fatto ricorso all'art. 2077, che però attiene ai contratti corporativi. Una definizione legislativa precisa del problema si è avuta nel 1973 con la modifica dell'art. 2113 cc in materia di rinunzie e transazioni: le rinunzie e transazioni di diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o contratti collettivi non sono valide.
LA DEROGABILITÀ IN MELIUS: è possibile che il contratto individuale deroghi in melius quello collettivo. La derogabilità in melius è indipendente da valutazioni sulle capacità emeriti del singolo lavoratore, al contrario della concezione del periodo corporativo. Non sempre è facile la comparazione tra trattamenti per stabilire quale sia il trattamento più favorevole per i lavoratori.
solo ai lavoratori che sono membri delle associazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo. Questo perché il contratto collettivo ha natura privatistica e si applica solo ai soggetti che hanno conferito all'associazione sindacale il potere di rappresentanza per la stipulazione del contratto collettivo, in generale. EFFICACIA OGGETTIVA: il contratto collettivo di diritto comune si applica a tutti i lavoratori appartenenti alla categoria professionale o settore di attività previsti dal contratto stesso, indipendentemente dall'adesione o meno alle associazioni sindacali. In questo caso, il contratto collettivo ha efficacia erga omnes, cioè si applica a tutti i lavoratori della categoria o settore interessato. In caso di divergenze tra il contratto collettivo e il contratto individuale, si applica il principio del conglobamento o del cumulo. La tesi del conglobamento prevede che si debbano confrontare i trattamenti complessivi previsti dai due contratti e applicare la regolamentazione globalmente più favorevole. La tesi del cumulo, invece, confronta le singole clausole dei due contratti e seleziona quelle più favorevoli, cumulandole tra loro. Esistono anche soluzioni mediane che non confrontano né i trattamenti globali né le singole clausole, ma analizzano ciascun istituto contrattuale singolarmente. Tuttavia, è importante sottolineare che alcuni contratti collettivi possono contenere clausole di inscindibilità, che stabiliscono che le disposizioni all'interno di ciascun istituto contrattuale sono inscindibili, cioè non possono essere separate o modificate singolarmente.Attraverso l'adesione all'associazione, anche se è possibile che l'adesione non comporti alcun mandato a stipulare contratti collettivi. L'art. 2070 cc, che individua l'area di applicazione del contratto collettivo corporativo in base all'attività esercitata dall'imprenditore, non è utilizzabile per il contratto collettivo di diritto comune, il cui ambito di applicazione è determinato dalle parti.
EFFICACIA SOGGETTIVA NELLA GIURISPRUDENZA: negli anni, legge e giurisprudenza hanno delineato una serie di meccanismi di estensione dell'ambito di applicazione dei contratti collettivi oltre gli aderenti alle associazioni stipulanti. Il datore aderente all'associazione firmataria di un contratto collettivo deve applicarlo nei confronti di tutti i dipendenti, anche non iscritti alle contrapposte organizzazioni stipulanti, che ne facciano richiesta. La giurisprudenza estende l'efficacia dei contratti collettivi anche nei
confronti di imprenditori non aderenti ad alcuna associazione sindacale, in vari modi. Senza dubbio il contratto collettivo si applica quando le parti lo richiamano. Un orientamento consolidato ritiene che il contratto collettivo sia vincolante anche nei confronti del datore che, anche se non tenuto, l'abbia spontaneamente applicato; la fonte dell'obbligo è il comportamento concludente. L'estensione dei contratti collettivi si deve soprattutto alla giurisprudenza che si richiama all'art 36 cost e 2099 cc. Infatti la giurisprudenza, ritenendo immediatamente precettivo l'art 36 cost (retribuzione proporzionata e sufficiente), ritiene che le clausole retributive dei contratti individuali contrastanti con questi principi siano nulle; questa nullità comporta la mancanza di un accordo sulla questione della retribuzione, che in base all'art 2099 cc, deve essere quindi determinata dal giudice secondo equità. Il giudice nel determinare la retribuzione.fa riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi che sono un punto di riferimento per il suo giudizio equitativo. Negli ultimi anni ci sono anche prassi contrarie: i giudici stabiliscono la giusta retribuzione discostandosi dai minimi collettivi, in base a un apprezzamento equitativo soggettivo. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA SOGGETTIVA NELLA LEGISLAZIONE: una operazione di estensione dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo è stata fatta dalla L 741/59. Altre leggi operano una estensione in relazione a situazioni specifiche. La L 300/70 prevede l'obbligo, per il beneficiario di agevolazioni finanziarie di stato e enti pubblici e per l'appaltatore di opere pubbliche, di applicare ai propri lavoratori condizioni non inferiori a quelle dei contratti collettivi della categoria e della zona, pena la revoca del beneficio o la esclusione dall'appalto. I lavoratori sono titolari di un diritto soggettivo nei confronti del datore. L 943/86: il trattamento degliextracomunitari non deve essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani nei contratti collettivi. Le riduzioni contributive per le imprese spettano a condizione che i lavoratori siano retribuiti secondo i livelli della contrattazione collettiva. LA PARTE OBBLIGATORIA: le clausole obbligatorie istituiscono obblighi direttamente tra chi stipula il contratto collettivo. Sono clausole obbligatorie quelle che impongono il dovere di influenza e quello di pace sindacale. Il dovere di influenza impegna l'associazione a influire sugli associati perché applichino la parte normativa del contratto collettivo; alla sua violazione non seguono azioni giudiziarie e nella pratica è solo un impegno politico. Il dovere di pace sindacale è un impegno.