INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE:
(cap. 1- schem. 1) :
SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO →
F : costituzione, riparto in competenze 1. Legislazione statale: competenza
ONTI INTERNE
esclusiva in materia di “ordinamento civile”comprendente la disciplina dei rapporti
intersoggettivi tra privati. 2. Legislazione regionale: competenza concorrente in materia di
“tutela e sicurezza del lavoro, riguardante la disciplina del collocamento e dei servizi per l’
impiego” . pronunciate dalla corte costituzionale.
→
F : trattato CE 1. Regolamenti: atti di portata generale, obbligatori in tutti
ONTI COMUNITARIE
gli elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri. 2. Direttive: atti che
vincolano lo stato cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo
restando la competenza degli organi nazionali in merito alle forme e ai mezzi di attuazione.
→
(Pronunciate in via pregiudiziale dalla corte di giustizia) 1. Efficacia diretta: ce l’hanno le
direttive che pur in mancanza del provvedimento nazionale di recepimento, abbiano
contenuto chiaro, preciso e incondizionato. 2. Efficacia indiretta: ce l’hanno le direttive
→l’ efficacia
condizionate dall’ emanazione del provvedimento nazionale di recepimento.
diretta si esplica solo nei confronti dello stato(efficacia diretta verticale), mentre è esclusa nei
rapporti tra privati(efficacia diretta orizzontale). Qualora la direttiva non abbia contenuto
chiaro, preciso e incondizionato, non potrà configurarsi alcuna efficacia diretta, cosicché l’
unico rimedio esperibile dal cittadino che subisce un danno per effetto del mancato
recepimento sarà l’azione di risarcimento nei confronti dello stato membro inadempiente.
F : OIL e trattati internazionali.
ONTI INTERNAZIONALI
→ primato del diritto comunitario sul diritto nazionale: in caso di contrasto tra la norma
interna e quella comunitaria, vale il principio generale secondo cui il diritto comunitario
prevale sul diritto interno degli stati ,membri a meno che non si tratti di principi fondamentali
costituzionalmente sanciti.
D : è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme
IRITTO SINDACALE
strumentali poste dallo stato e dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori ,
che nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica dei conflitti di interesse derivanti
→
dall’ ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi. O :
RIGINI DEL DIRITTO SINDACALE
Il diritto sindacale si sviluppa in parallelo alla storia del movimento operaio, è venuto a
svilupparsi a partire dalla seconda metà del xix secolo come manifestazione e
regolamentazione dei gruppi professionali. Il diritto sindacale costituisce un fenomeno
tipicamente moderno, si sono cerate analogie con il diritto autonomo dei gruppi
professionali, caratteristici del basso medioevo. Ma nelle corporazioni, che costituivano
coalizioni tra piccoli produttori artigiani o mercanti, non si riscontravano contrasti di
interessi. Caratteristica essenziale delle organizzazioni della vita produttiva è la presenza di
→
un conflitto di interesse tra lavoratori e imprenditori da cui essi dipendono. C
ONFLITTO
: con questa espressione viene designato il conflitto tra capitale e lavoro e tale
INDUSTRIALE
espressione può essere usata ance nei settori produttivi diverso da quello industriale. È
inquadrato come elemento della lotta di classe, tra chi ha la proprietà dei mezzi di
produzione e chi è obbligato a cedere ai primi la propria forza lavoro.
: gli studi del diritto sindacale hanno lo stesso oggetto
D
IRITTO SINDACALE E RELAZIONI INDUSTRIALI
di un’ altra disciplina sorta nei paesi anglosassoni, che ha preso il nome di relazione
industriale. Con questa si indica l’ insieme delle interrelazioni tra tre soggetti, gli imprenditori,
i prestatori di lavoro organizzati e i pubblici poteri, che agiscono in un ampio contest odi
variabili economiche, politiche e tecnologiche e normative.
: il diritto sindacale appartiene all’ ambito delle scienze
E FFETTIVITÀ DEL DIRITTO SINDACALE
giuridiche, il profilo della effettività della norma assume una rilevanza primaria. Può accadere
che l’ attuazione della norma formalmente valida, anziché essere oggetto delle attività delle
strutture proposte all’ applicazione del diritto, divenga oggetto di mediazione politica, e che
possa persino svolgersi sulla possibilità di dare applicazione o meno, non sempre la
disapplicazione di massa di un precetto ha come conseguenza la sanzione di massa. Il diritto
sindacale in conclusione poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e dell’
opera di mediazione politica, che contribuisce a dare stabilità e continuità.
R : dopo l’ abrogazione dell’ elemento corporativo e
UOLO DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA
l’ emanazione della costituzione del 1948, ha introdotto principi fondamentali, libertà
sindacale (art.39) e diritto di sciopero (art.40), in Italia il legislatore per lungo tempo si è
astenuto dall’ intervenire.
Legge 20 Maggio 1970 n 300: norma sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro.
Legge 12 Giugno 2990 n 146: norme sull’ esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali. Dove si riscontravano la mancanza di norme specifiche, dottrina e giurisprudenza
si sono avvalse di strumenti tecnici che erano a loro disposizione. Il sistema di relazioni
industriali è quella sezione del sistema sociale generale formato dalle interazioni tra
imprenditori, organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri. Le relazioni industriali
normalmente sono dotate di una certa stabilità e di una relativa autonomia da altri settori
della vita sociale, le relazioni industriali sono rette da un ordinamento che si è convenuto
→
chiamare intersindacale. : ci consente di leggere le costanti di
ORDINAMENTO INTERSINDACALE
comportamento tipiche di ciascun sistema di relazioni industriali come effetto dell’
applicazione di norme proprie di quest’ ultimo.
Può accadere che la stesa materia sia regolata sia da norme dell’ ordinamento statale sia da
norme dell’ ordinamento intersindacale, finché le due valutazioni coincidono, il problema è di
scarsa rilevanza, quando ciò non accade si crea un conflitto che rende in effettiva la norma
dell’ uno e dell’ altro ordinamento. Può accadere anche che valutazioni normative , anche se
diverse non siano in conflitto, ciò che per un ordinamento è completamente sbagliato, per un’
altro può rientrare nella mera sfera della libertà. La nozione di ordinamento intersindacale
assolve a una funzione conoscitiva, i canoni di valutazione di un ordinamento giuridico
diverso da quello statuale, possono esplicare una decisiva influenza sulla cultura e sulla
ideologia dell’ interprete, del legislatore e delle parti. L’ ordinamento intersindacale non è un
sistema chiuso, ma interagisce con l’ordinamento giuridico statale.
F : ha un’ importante ruolo nella formazione del diritto sindacale,
UNZIONE DELLA GIURISPRUDENZA
fu la giurisprudenza a costituire il complesso edificio di un diritto sindacale liberato dall’
impostazione pubblicistica del periodo corporativo e saldamente ancorato al diritto privato.
Diritto comunitario: i sistemi di relazioni industriali stentano ad avere una dimensione
sovrannazionale, pur in presenza di crescenti processi di integrazione economica. Ciò ha
portato a una sostanziale indifferenza del diritto comunitario per il diritto sindacale. Lì
integrazione economica tra i paesi dell’ unione europea si è spinta ad un punto tale che
difficilmente può fare ulteriori progressi, senza essere accompagnata da una piena
integrazione politica. Avvio di un processo verso il riconoscimento nel diritto comunitario di
un processo verso il riconoscimento di un catalogo di diritti fondamentali dell’ unione
europea , cui è stato attribuito un valore giuridico con il trattato di Lisbona del 13 Dicembre
2007 entrato in vigore nel 2009. Nel 2004 all’ unione europea sono stati ammessi 12 nuovi
paesi, tutti con sistemi economici più deboli e con sistemi normativi dei lavoratori deteriori
→
rispetto a quelli dei paesi che già ne facevano parte. (il 1 Dicembre 2009 è entrato in vigore
il trattato firmato a Lisbona il 13 Dicembre 2007 e ratificato da ciascuno dei 27 paesi dell’ UE.
La riforma istituzionale varata a Lisbona consiste nella modifica del trattato sull’ Unione
Europea e del trattato che istituisce la comunità europea , denominato trattato sul
funzionamento dell’ Unione europea. Le modifiche apportate hanno dato luogo a una versione
consolidata dei due documenti e a queste versioni si farà riferimento d’ora in poi.)
Nelle nostre relazioni industriali sono incerte e fragili le regole per l’ individuazione dei
soggetti legittimati alla trattativa, alla composizione delle controversie, alla proclamazione e
allo svolgimento degli scioperi. L’ esigenza di regole formalizzate non era molto avvertito
quando la rappresentanza dei lavoratori era in mano alle tre grandi confederazioni. L’
esigenza di rinnovare le ragioni di compattezza tra i lavoratori ha posto in primo piano due
problemi complementari: 1. È quello di rappresentanza, cioè del rapporto tra sindacato e
totalità del gruppo professionale di riferimento. 2. Riguarda i rapporti tra base e vertice, tra
aderenti e dirigenti. Il sindacalismo italiano presenta due posizioni di principio. Nella Cgl è
forte la tendenza a privilegiare l’ autonomia della base (sindacato-movimento) e ad
interpretare come base non solo quella composta dagli iscritti ma, l’ intero gruppo
professionale di riferimento, la Cisl è più orientata a privilegiare il gruppo organizzativo
(sindacato-associazione o istituzione).
LA LIBERTà SINDACALE:
(cap. 2- schem. 2)
Fonti: : la libertà sindacale è anche oggetto di numerose norme di diritto
1. I
NTERNAZIONALI →
internazionale. La convenzione Oil nn. 87/1948 e 98/1949. (l’ organizzazione
internazionale del lavoro è un’istituzione internazionale specializzata nella regolamentazione
della materia del lavoro. Fu fondata dopo la prima guerra mondiale con il trattato di Versailles
quale istituzione della società delle nazioni e poi modificata nel 1945 e nel 1946 in vista della
sua collocazione nell’ ONU. Il suo compito è quello di promuovere, sul piano internazionale , il
miglioramento delle condizioni dei lavoratori attraverso la predisposizione di particolari
accordi internazionali, che gli stati membri sono obbligati a sottoporre agli organi interni
competenti ad autorizzare a ratificare ed emanare le norme di esecuzione).
le convenzioni dell’Oil hanno ricevuto ratifica e ordine di esecuzione con la legge del 23 Marzo
1958, la convenzione n. 87 si intitola alla “libertà sindacale”, garantendola nei confronti dello
stato, la convenzione n. 98 al “diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva” la
convenzione n 87 dispone che i lavoratori e i datori di lavoro hanno diritto di costituire senza
preventiva autorizzazione dello stato, organizzazioni sindacali e di aderire ad esse. Esclude
inoltre che le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro possano essere sottoposte a
provvedimenti amministrativi di scioglimento o di sospensione. La convenzione n 98
stabilisce che i lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di
discriminazione antisindacale posto in essere dai datori di lavoro
: l’ordinamento dell’ Unione europea, che è un ordinamento distinto da quello
2. C
OMUNITARIE
degli stati membri, detta una normativa ampia e ricca in materia di rapporti economici e
commerciali, meno ampia ma comunque significativa quella sui rapporti di lavoro. La carta di
Nizza del 7 Dicembre 2000, contempla all’ art. 12 la libertà sindacale, ma come semplice
libertà di associazione.
3. I : costituzione art. 39 c.1 , è il principio giuridico fondamentale , dove si stabilisce che
NTERNE
“l’ organizzazione sindacale è libera”. Tale principio si contrappone a quello che fu proprio del
→
sistema corporativo fascista (l’ordinamento corporativo fu istituito dal regime fascista con la
legge 3 Aprile 1926, questa prevedeva il sindacato unico, “non può essere riconosciuta
legalmente per ciascuna categoria di lavoratori, datori di lavoro, artisti o professionisti, che una
sola associazione”. Il sindacato con il riconoscimento diveniva persona giuridica di diritto
pubblico e ciò consentiva un penetrante controllo dello stato. Il legislatore fascista configurò
come reato lo sciopero o la serrata, la legge attribuiva alla corte d’appello il potere di definire
con sentenze le nuove condizioni di lavoro).
Nel nostro ordinamento democratico, la facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi
che nascono dal lavorare in favore di un’ organizzazione altrui viene attribuita agli stessi
soggetti che ne sono portatori come esplicazione della loro posizione di libertà. Ad essi è
riconosciuta la facoltà di coalizzarsi al fine di provvedere alla tutela dei propri interessi,
scegliendo i mezzi a tal fine più congrui. Il diritto di coalizzarsi liberamente, sancito all’ art 39
si esplica come diritto soggettivo pubblico di libertà, inibendo allo stato di compiere atti lesivi
di tale libertà. Sarebbe incostituzionale una legge ordinaria che determinasse in modo
vincolante i fini e le forme organizzative del sistema sindacale.
O : il confronto dell’art 39 co. 1, con l’art 18 cost. consente alcune
RGANIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE
precisazioni sul contenuto della prima disposizione. Può osservarsi che il riconoscimento
della libertà di associazione contenuta nell’art. 18 non è incondizionato, esso viene meno
quando l’ associazione persegua fini vietati ai singoli dalla legge penale. Il fine sindacale è
tipizzato e riconosciuto come lecito dall’art. 39 e non può essere vietato da una legge penale
ordinaria. Una marcata differenza emerge nell’impiego nell’art. 39 del termine
“organizzazione” invece di quello di “associazione” all’ art. 18, esso implica una nozione più
ampia del fenomeno sindacale, tale da comprendere anche forme organizzative diverse da
quella associativa. Al termine “organizzazione” fa seguito il predicato sindacale, il suo
significato non può essere ricavato né da un’analisi lessicale della norma, né dal sistema
costituzionale, siamo quindi di fronte a un rinvio a nozioni di esperienza. Il predicato può
essere inteso sia in senso teleologico, sia in senso strutturale. Sotto il profilo teleologico, è
sindacale un atto o un’attività diretti all’ autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche
in cui sia dedotta l’ attività di lavoro. Sotto il profilo strutturale , la qualificazione strutturale
presuppone un’ aggregazione di soggetti, per taluni anche un singolo può svolgere un’ attività
sindacale, per altri è sempre necessaria una forma solidale. La fattispecie sindacale
contemplata nella costituzione è quella che si esprime in forma collettiva e coinvolge una
pluralità di soggetti organizzati in una coalizione; Ma non significa che il titolare della libertà
sindacale e in parallelo del diritto di sciopero sia solo il gruppo e non anche il singolo
individuo.
Statuto dei lavoratori artt. 14,15,16 e 17. La fonte ordinaria normativa interna di tutela della
libertà sindacale più incisiva è costituita dalla legge del 20 Maggio 1970 n. 300, lo statuto dei
lavoratori, il cui titolo II è espressamente intitolato alla libertà sindacale. Tale legge persegue
tre obbiettivi: il primo consiste nella tutela della libertà e dignità del lavoratore con
riferimento a situazioni repressive che possono verificarsi nell’ impresa. Essendo questa un’
organizzazione basata sul principio d’ autorità, in essa possono crearsi principi di
compressione della libertà e della dignità di chi lavora in posizione subordinata, era quindi
opportuno un intervento del legislatore per la salvaguardia di questi valori. Il secondo
obbiettivo mira a rafforzare l’ effettività del principio di libertà sindacale all’ interno dei
luoghi di lavoro ed è perseguito vietando all’ imprenditore di utilizzare i poteri che gli
derivano dal contratto di lavoro per ostacolare i lavoratori nell’ esercizio dell’ attività di
autotutela dei propri interessi. (artt. 15 e 16). Il terzo obbiettivo è quello di una politica di
sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il conflitto tra lavoratori e datori di
lavoro è un processo dinamico che richiede da parte dei protagonisti continue valutazioni di
fronte all’ incessante mutare delle situazioni concrete. All’ interno dell’ impresa opera un
potere capace di incidere in via immediata sulla condizione dei soggetti ad esso sottoposti.
L’art 14 dello statuto afferma che “il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di
svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’ interno dei luoghi di lavoro”. Tale
norma ribadisce il principio affermato nell’ art 39, sarebbe superfluo se non fosse chiara
enunciazione di garantire la libertà sindacale e di renderla effettiva soprattutto nei luoghi di
lavoro e nei confronti del datore di lavoro.
L’art 15 sancisce la nullità degli atti discriminatori riproducendo con oppo
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