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INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE:

(cap. 1- schem. 1) :

SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO →

F : costituzione, riparto in competenze 1. Legislazione statale: competenza

ONTI INTERNE

esclusiva in materia di “ordinamento civile”comprendente la disciplina dei rapporti

intersoggettivi tra privati. 2. Legislazione regionale: competenza concorrente in materia di

“tutela e sicurezza del lavoro, riguardante la disciplina del collocamento e dei servizi per l’

impiego” . pronunciate dalla corte costituzionale.

F : trattato CE 1. Regolamenti: atti di portata generale, obbligatori in tutti

ONTI COMUNITARIE

gli elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri. 2. Direttive: atti che

vincolano lo stato cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo

restando la competenza degli organi nazionali in merito alle forme e ai mezzi di attuazione.

(Pronunciate in via pregiudiziale dalla corte di giustizia) 1. Efficacia diretta: ce l’hanno le

direttive che pur in mancanza del provvedimento nazionale di recepimento, abbiano

contenuto chiaro, preciso e incondizionato. 2. Efficacia indiretta: ce l’hanno le direttive

→l’ efficacia

condizionate dall’ emanazione del provvedimento nazionale di recepimento.

diretta si esplica solo nei confronti dello stato(efficacia diretta verticale), mentre è esclusa nei

rapporti tra privati(efficacia diretta orizzontale). Qualora la direttiva non abbia contenuto

chiaro, preciso e incondizionato, non potrà configurarsi alcuna efficacia diretta, cosicché l’

unico rimedio esperibile dal cittadino che subisce un danno per effetto del mancato

recepimento sarà l’azione di risarcimento nei confronti dello stato membro inadempiente.

F : OIL e trattati internazionali.

ONTI INTERNAZIONALI

→ primato del diritto comunitario sul diritto nazionale: in caso di contrasto tra la norma

interna e quella comunitaria, vale il principio generale secondo cui il diritto comunitario

prevale sul diritto interno degli stati ,membri a meno che non si tratti di principi fondamentali

costituzionalmente sanciti.

D : è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme

IRITTO SINDACALE

strumentali poste dallo stato e dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori ,

che nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica dei conflitti di interesse derivanti

dall’ ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi. O :

RIGINI DEL DIRITTO SINDACALE

Il diritto sindacale si sviluppa in parallelo alla storia del movimento operaio, è venuto a

svilupparsi a partire dalla seconda metà del xix secolo come manifestazione e

regolamentazione dei gruppi professionali. Il diritto sindacale costituisce un fenomeno

tipicamente moderno, si sono cerate analogie con il diritto autonomo dei gruppi

professionali, caratteristici del basso medioevo. Ma nelle corporazioni, che costituivano

coalizioni tra piccoli produttori artigiani o mercanti, non si riscontravano contrasti di

interessi. Caratteristica essenziale delle organizzazioni della vita produttiva è la presenza di

un conflitto di interesse tra lavoratori e imprenditori da cui essi dipendono. C

ONFLITTO

: con questa espressione viene designato il conflitto tra capitale e lavoro e tale

INDUSTRIALE

espressione può essere usata ance nei settori produttivi diverso da quello industriale. È

inquadrato come elemento della lotta di classe, tra chi ha la proprietà dei mezzi di

produzione e chi è obbligato a cedere ai primi la propria forza lavoro.

: gli studi del diritto sindacale hanno lo stesso oggetto

D

IRITTO SINDACALE E RELAZIONI INDUSTRIALI

di un’ altra disciplina sorta nei paesi anglosassoni, che ha preso il nome di relazione

industriale. Con questa si indica l’ insieme delle interrelazioni tra tre soggetti, gli imprenditori,

i prestatori di lavoro organizzati e i pubblici poteri, che agiscono in un ampio contest odi

variabili economiche, politiche e tecnologiche e normative.

: il diritto sindacale appartiene all’ ambito delle scienze

E FFETTIVITÀ DEL DIRITTO SINDACALE

giuridiche, il profilo della effettività della norma assume una rilevanza primaria. Può accadere

che l’ attuazione della norma formalmente valida, anziché essere oggetto delle attività delle

strutture proposte all’ applicazione del diritto, divenga oggetto di mediazione politica, e che

possa persino svolgersi sulla possibilità di dare applicazione o meno, non sempre la

disapplicazione di massa di un precetto ha come conseguenza la sanzione di massa. Il diritto

sindacale in conclusione poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e dell’

opera di mediazione politica, che contribuisce a dare stabilità e continuità.

R : dopo l’ abrogazione dell’ elemento corporativo e

UOLO DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA

l’ emanazione della costituzione del 1948, ha introdotto principi fondamentali, libertà

sindacale (art.39) e diritto di sciopero (art.40), in Italia il legislatore per lungo tempo si è

astenuto dall’ intervenire.

Legge 20 Maggio 1970 n 300: norma sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della

libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Legge 12 Giugno 2990 n 146: norme sull’ esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali. Dove si riscontravano la mancanza di norme specifiche, dottrina e giurisprudenza

si sono avvalse di strumenti tecnici che erano a loro disposizione. Il sistema di relazioni

industriali è quella sezione del sistema sociale generale formato dalle interazioni tra

imprenditori, organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri. Le relazioni industriali

normalmente sono dotate di una certa stabilità e di una relativa autonomia da altri settori

della vita sociale, le relazioni industriali sono rette da un ordinamento che si è convenuto

chiamare intersindacale. : ci consente di leggere le costanti di

ORDINAMENTO INTERSINDACALE

comportamento tipiche di ciascun sistema di relazioni industriali come effetto dell’

applicazione di norme proprie di quest’ ultimo.

Può accadere che la stesa materia sia regolata sia da norme dell’ ordinamento statale sia da

norme dell’ ordinamento intersindacale, finché le due valutazioni coincidono, il problema è di

scarsa rilevanza, quando ciò non accade si crea un conflitto che rende in effettiva la norma

dell’ uno e dell’ altro ordinamento. Può accadere anche che valutazioni normative , anche se

diverse non siano in conflitto, ciò che per un ordinamento è completamente sbagliato, per un’

altro può rientrare nella mera sfera della libertà. La nozione di ordinamento intersindacale

assolve a una funzione conoscitiva, i canoni di valutazione di un ordinamento giuridico

diverso da quello statuale, possono esplicare una decisiva influenza sulla cultura e sulla

ideologia dell’ interprete, del legislatore e delle parti. L’ ordinamento intersindacale non è un

sistema chiuso, ma interagisce con l’ordinamento giuridico statale.

F : ha un’ importante ruolo nella formazione del diritto sindacale,

UNZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

fu la giurisprudenza a costituire il complesso edificio di un diritto sindacale liberato dall’

impostazione pubblicistica del periodo corporativo e saldamente ancorato al diritto privato.

Diritto comunitario: i sistemi di relazioni industriali stentano ad avere una dimensione

sovrannazionale, pur in presenza di crescenti processi di integrazione economica. Ciò ha

portato a una sostanziale indifferenza del diritto comunitario per il diritto sindacale. Lì

integrazione economica tra i paesi dell’ unione europea si è spinta ad un punto tale che

difficilmente può fare ulteriori progressi, senza essere accompagnata da una piena

integrazione politica. Avvio di un processo verso il riconoscimento nel diritto comunitario di

un processo verso il riconoscimento di un catalogo di diritti fondamentali dell’ unione

europea , cui è stato attribuito un valore giuridico con il trattato di Lisbona del 13 Dicembre

2007 entrato in vigore nel 2009. Nel 2004 all’ unione europea sono stati ammessi 12 nuovi

paesi, tutti con sistemi economici più deboli e con sistemi normativi dei lavoratori deteriori

rispetto a quelli dei paesi che già ne facevano parte. (il 1 Dicembre 2009 è entrato in vigore

il trattato firmato a Lisbona il 13 Dicembre 2007 e ratificato da ciascuno dei 27 paesi dell’ UE.

La riforma istituzionale varata a Lisbona consiste nella modifica del trattato sull’ Unione

Europea e del trattato che istituisce la comunità europea , denominato trattato sul

funzionamento dell’ Unione europea. Le modifiche apportate hanno dato luogo a una versione

consolidata dei due documenti e a queste versioni si farà riferimento d’ora in poi.)

Nelle nostre relazioni industriali sono incerte e fragili le regole per l’ individuazione dei

soggetti legittimati alla trattativa, alla composizione delle controversie, alla proclamazione e

allo svolgimento degli scioperi. L’ esigenza di regole formalizzate non era molto avvertito

quando la rappresentanza dei lavoratori era in mano alle tre grandi confederazioni. L’

esigenza di rinnovare le ragioni di compattezza tra i lavoratori ha posto in primo piano due

problemi complementari: 1. È quello di rappresentanza, cioè del rapporto tra sindacato e

totalità del gruppo professionale di riferimento. 2. Riguarda i rapporti tra base e vertice, tra

aderenti e dirigenti. Il sindacalismo italiano presenta due posizioni di principio. Nella Cgl è

forte la tendenza a privilegiare l’ autonomia della base (sindacato-movimento) e ad

interpretare come base non solo quella composta dagli iscritti ma, l’ intero gruppo

professionale di riferimento, la Cisl è più orientata a privilegiare il gruppo organizzativo

(sindacato-associazione o istituzione).

LA LIBERTà SINDACALE:

(cap. 2- schem. 2)

Fonti: : la libertà sindacale è anche oggetto di numerose norme di diritto

1. I

NTERNAZIONALI →

internazionale. La convenzione Oil nn. 87/1948 e 98/1949. (l’ organizzazione

internazionale del lavoro è un’istituzione internazionale specializzata nella regolamentazione

della materia del lavoro. Fu fondata dopo la prima guerra mondiale con il trattato di Versailles

quale istituzione della società delle nazioni e poi modificata nel 1945 e nel 1946 in vista della

sua collocazione nell’ ONU. Il suo compito è quello di promuovere, sul piano internazionale , il

miglioramento delle condizioni dei lavoratori attraverso la predisposizione di particolari

accordi internazionali, che gli stati membri sono obbligati a sottoporre agli organi interni

competenti ad autorizzare a ratificare ed emanare le norme di esecuzione).

le convenzioni dell’Oil hanno ricevuto ratifica e ordine di esecuzione con la legge del 23 Marzo

1958, la convenzione n. 87 si intitola alla “libertà sindacale”, garantendola nei confronti dello

stato, la convenzione n. 98 al “diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva” la

convenzione n 87 dispone che i lavoratori e i datori di lavoro hanno diritto di costituire senza

preventiva autorizzazione dello stato, organizzazioni sindacali e di aderire ad esse. Esclude

inoltre che le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro possano essere sottoposte a

provvedimenti amministrativi di scioglimento o di sospensione. La convenzione n 98

stabilisce che i lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di

discriminazione antisindacale posto in essere dai datori di lavoro

: l’ordinamento dell’ Unione europea, che è un ordinamento distinto da quello

2. C

OMUNITARIE

degli stati membri, detta una normativa ampia e ricca in materia di rapporti economici e

commerciali, meno ampia ma comunque significativa quella sui rapporti di lavoro. La carta di

Nizza del 7 Dicembre 2000, contempla all’ art. 12 la libertà sindacale, ma come semplice

libertà di associazione.

3. I : costituzione art. 39 c.1 , è il principio giuridico fondamentale , dove si stabilisce che

NTERNE

“l’ organizzazione sindacale è libera”. Tale principio si contrappone a quello che fu proprio del

sistema corporativo fascista (l’ordinamento corporativo fu istituito dal regime fascista con la

legge 3 Aprile 1926, questa prevedeva il sindacato unico, “non può essere riconosciuta

legalmente per ciascuna categoria di lavoratori, datori di lavoro, artisti o professionisti, che una

sola associazione”. Il sindacato con il riconoscimento diveniva persona giuridica di diritto

pubblico e ciò consentiva un penetrante controllo dello stato. Il legislatore fascista configurò

come reato lo sciopero o la serrata, la legge attribuiva alla corte d’appello il potere di definire

con sentenze le nuove condizioni di lavoro).

Nel nostro ordinamento democratico, la facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi

che nascono dal lavorare in favore di un’ organizzazione altrui viene attribuita agli stessi

soggetti che ne sono portatori come esplicazione della loro posizione di libertà. Ad essi è

riconosciuta la facoltà di coalizzarsi al fine di provvedere alla tutela dei propri interessi,

scegliendo i mezzi a tal fine più congrui. Il diritto di coalizzarsi liberamente, sancito all’ art 39

si esplica come diritto soggettivo pubblico di libertà, inibendo allo stato di compiere atti lesivi

di tale libertà. Sarebbe incostituzionale una legge ordinaria che determinasse in modo

vincolante i fini e le forme organizzative del sistema sindacale.

O : il confronto dell’art 39 co. 1, con l’art 18 cost. consente alcune

RGANIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE

precisazioni sul contenuto della prima disposizione. Può osservarsi che il riconoscimento

della libertà di associazione contenuta nell’art. 18 non è incondizionato, esso viene meno

quando l’ associazione persegua fini vietati ai singoli dalla legge penale. Il fine sindacale è

tipizzato e riconosciuto come lecito dall’art. 39 e non può essere vietato da una legge penale

ordinaria. Una marcata differenza emerge nell’impiego nell’art. 39 del termine

“organizzazione” invece di quello di “associazione” all’ art. 18, esso implica una nozione più

ampia del fenomeno sindacale, tale da comprendere anche forme organizzative diverse da

quella associativa. Al termine “organizzazione” fa seguito il predicato sindacale, il suo

significato non può essere ricavato né da un’analisi lessicale della norma, né dal sistema

costituzionale, siamo quindi di fronte a un rinvio a nozioni di esperienza. Il predicato può

essere inteso sia in senso teleologico, sia in senso strutturale. Sotto il profilo teleologico, è

sindacale un atto o un’attività diretti all’ autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche

in cui sia dedotta l’ attività di lavoro. Sotto il profilo strutturale , la qualificazione strutturale

presuppone un’ aggregazione di soggetti, per taluni anche un singolo può svolgere un’ attività

sindacale, per altri è sempre necessaria una forma solidale. La fattispecie sindacale

contemplata nella costituzione è quella che si esprime in forma collettiva e coinvolge una

pluralità di soggetti organizzati in una coalizione; Ma non significa che il titolare della libertà

sindacale e in parallelo del diritto di sciopero sia solo il gruppo e non anche il singolo

individuo.

Statuto dei lavoratori artt. 14,15,16 e 17. La fonte ordinaria normativa interna di tutela della

libertà sindacale più incisiva è costituita dalla legge del 20 Maggio 1970 n. 300, lo statuto dei

lavoratori, il cui titolo II è espressamente intitolato alla libertà sindacale. Tale legge persegue

tre obbiettivi: il primo consiste nella tutela della libertà e dignità del lavoratore con

riferimento a situazioni repressive che possono verificarsi nell’ impresa. Essendo questa un’

organizzazione basata sul principio d’ autorità, in essa possono crearsi principi di

compressione della libertà e della dignità di chi lavora in posizione subordinata, era quindi

opportuno un intervento del legislatore per la salvaguardia di questi valori. Il secondo

obbiettivo mira a rafforzare l’ effettività del principio di libertà sindacale all’ interno dei

luoghi di lavoro ed è perseguito vietando all’ imprenditore di utilizzare i poteri che gli

derivano dal contratto di lavoro per ostacolare i lavoratori nell’ esercizio dell’ attività di

autotutela dei propri interessi. (artt. 15 e 16). Il terzo obbiettivo è quello di una politica di

sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il conflitto tra lavoratori e datori di

lavoro è un processo dinamico che richiede da parte dei protagonisti continue valutazioni di

fronte all’ incessante mutare delle situazioni concrete. All’ interno dell’ impresa opera un

potere capace di incidere in via immediata sulla condizione dei soggetti ad esso sottoposti.

L’art 14 dello statuto afferma che “il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di

svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’ interno dei luoghi di lavoro”. Tale

norma ribadisce il principio affermato nell’ art 39, sarebbe superfluo se non fosse chiara

enunciazione di garantire la libertà sindacale e di renderla effettiva soprattutto nei luoghi di

lavoro e nei confronti del datore di lavoro.

L’art 15 sancisce la nullità degli atti discriminatori riproducendo con oppo

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Navilli Monica.
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