Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 27
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Navilli, libro consigliato Diritto Sindacale, Giugni Pag. 1 Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Navilli, libro consigliato Diritto Sindacale, Giugni Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Navilli, libro consigliato Diritto Sindacale, Giugni Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Navilli, libro consigliato Diritto Sindacale, Giugni Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Navilli, libro consigliato Diritto Sindacale, Giugni Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Navilli, libro consigliato Diritto Sindacale, Giugni Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Navilli, libro consigliato Diritto Sindacale, Giugni Pag. 26
1 su 27
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIRITTO DI AFFISSIONE E DIRITTO ALL'USO DEI LOCALI

È possibile affiggere, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre spazi per l'affissione per ciascuna RSA. La giurisprudenza ha stabilito che è illegittimo negare uno spazio all'interno del sistema telematico aziendale. Il luogo scelto deve essere accessibile e non precluso al transito o a qualsiasi forma di insistenza sull'area. L'imprenditore non ha il potere di autorizzare preventivamente l'affissione, né può rimuovere testi affissi dalle RSA. La responsabilità per il contenuto delle affissioni ricade sulle persone che agiscono per conto delle RSA.

Di affissione trova un limite nel fatto che le comunicazioni e i documenti da affiggere devono attenere a materie di interesse sindacale e del lavoro, in giurisprudenza qualsiasi testo può essere considerato di interesse sindacale se il sindacato lo assume come tale. La politica di sostegno dell'attività sindacale ha trovato espressione anche nel riconoscimento alle RSA del diritto all'utilizzazione di un locale. L'art. 27 opera una distinzione tra unità produttiva con almeno 200 dipendenti e unità produttive minori. Per le prime si prevede a carico del datore di lavoro l'obbligo di porre permanentemente a disposizione delle RSA un idoneo locale, tale locale dovrà trovarsi all'interno dell'unità produttiva o, aggiunge la legge, nelle immediate vicinanze di essa. Per le unità produttive con meno di 200 dipendenti la norma non impone l'obbligo di destinare un locale in permanenza alle RSA, bensì

che ne debba essere posto a disposizione uno ogni volta che queste ne facciano richiesta per le riunioni. L'articolo 26, comma 1, riconosce ai lavoratori la libertà di svolgere opera di proselitismo (propaganda, orale o scritta, raccolta di contributi ed iscrizioni, ecc..) in favore delle proprie organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, ma senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. La legge riconosce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero anche all'interno degli stessi luoghi. Il limite del normale svolgimento dell'attività aziendale opera in via generale per tutte le attività che i lavoratori sono liberi di svolgere nei luoghi di lavoro; anche la libertà di manifestazione del pensiero deve svolgersi nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge. Ill pregiudizio alla

La normale attività produttiva deve essere valutata in concreto e non in astratto, dunque l'esercizio di tale diritto non sospende l'obbligazione lavorativa, i diritti che il contratto di lavoro attribuisce all'imprenditore non possono essere utilizzati per impedire o ostacolare l'esercizio dell'attività di proselitismo.

Un altro aspetto regolato dall'art. 26 è relativo ai contributi sindacali, cioè alle quote che ciascun iscritto è obbligato a versare all'associazione sindacale in esecuzione delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali, per costituire il fondo comune dell'associazione. Nel primo periodo di vita democratica, la riscossione avveniva mediante versamento diretto da parte del lavoratore al sindacato prescelto, tale sistema negli anni sessanta fu sostituito in forza di apposite clausole inserite nei contratti collettivi, dalla ritenuta sul

salario operata dall'imprenditore e da questi versata all'organizzazione sindacale indicata dal lavoratore in un'apposita delega. Il nuovo metodo di riscossione condusse a una notevole regolarizzazione delle finanze dei sindacati. La raccolta di contributi per le organizzazioni sindacali è pertanto oggetto di un diritto dei lavoratori, perché anche essa si svolga senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. Il secondo e il terzo comma prevedevano l'obbligo dei datori di lavoro di trattenere, dalla busta paga dei lavoratori che rilasciassero apposita delega, il contributo sindacale e versarlo all'organizzazione scelta dal lavoratore stesso. Queste norme sono state abrogate da un referendum svoltosi l'11 giugno 1995. Venuta meno la fonte legislativa dell'obbligo del datore di lavoro di effettuare la trattenuta, rimane la fonte contrattuale. La delega rilasciata dal lavoratore al sindacato.

Il testo dovrà essere ricostruita come cessione di credito. L'opinione non è pacifica perché si deve far ricorso alla delegazione di pagamento, nella prima ipotesi a differenza della seconda, il debitore ceduto non deve prestare il suo consenso. Il datore di lavoro dal canto suo potrà opporsi alla cessione solo se dimostri che l'operazione comporti per lui oneri eccessivamente gravosi e contrari alla buona fede.

I III: mentre le norme del titolo II si risolvono nel divieto dell'imprenditore di interferire nell'esercizio della libertà sindacale, quello del titolo III impongono allo stesso comportamenti positivi per rendere effettiva l'attività sindacale. Per quelle del secondo gruppo, proprio perché creano in capo all'imprenditore, obblighi che vanno oltre il mero rispetto della libertà sindacale, la sfera di applicazione è determinata dalla

libertà sindacale, la sfera di applicazione è determinata dalle valutazioni di opportunità compiute dal legislatore. Il legislatore ha individuato il campo di applicazione delle norme del titolo III facendo riferimento non all'impresa, bensì a una nozione diversa, quella di unità produttiva. L'art. 35 prescrive che le disposizioni del titolo III si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio e reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti, e l'espressione che riassume queste articolazioni dell'organizzazione d'impresa è appunto quella di unità produttiva. In dottrina è stato proposto di interpretare la norma nel senso che i diritti sindacali non esercitabili nell'unità produttiva con meno di 16 dipendenti possono essere esercitati aggregando quest'ultima con altre articolazioni organizzative dell'impresa, fino al raggiungimento del limite. L'

esistenza di una data unità produttiva di uncerto numero di dipendenti, come condizione perché in essa possano esercitarsi i diritti del titolo III, è del resto giustificata dalla necessità che il gruppo di lavoratori che esprime l'interesse collettivo tutelato sia dotato di un minimo di consistenza. L'art. 35 fa riferimento anche a un dato territoriale, alle unità produttive delle imprese; si è ritenuto che tale riferimento implicitamente escluda che le disposizioni del titolo III trovino applicazione ai datori di lavoro non imprenditori e tale esclusione è stata considerata legittima dalla corte costituzionale, con la sentenza n. 189/ 1975.: per i dipendenti dello stato e di altri enti pubblici, I DIRITTI SINDACALI NEL PUBBLICO IMPIEGO disponendo la privatizzazione del pubblico impiego, ha affermato che "i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle leggi sui rapporti di lavoro art."

42 c.1 e l'art. 51 c.2 dispongono che anche nelle pubbliche subordinato nell'impresa". L'amministrazioni la libertà e l'attività sindacale siano regolate secondo le disposizioni dellalegge n. 300/1970. Lo stesso art. 51 dispone che l'applicazione di questa legge non è soggetta alle limitazioni derivanti dal numero dei dipendenti. I diritti sindacali spettano alle diverse RSA in misura paritaria; invece per il settore pubblico il secondo comma dell'art. 42 dispone che i diritti ai permessi previsti dagli artt. 23, 24, e 30 dello statuto siano determinati nella loro misura complessiva e ripartiti tra i diversi sindacati in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuno di essi determinato ai sensi dell'art. 43. L'accordo quadro 7 Agosto 1998 per la costituzione delle RSU nelle pubbliche amministrazioni, disciplinando "icriteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti

La rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali" dopo aver ripartito i permessi tra RSU e organizzazioni sindacali, ha previsto che queste ultime operino nei luoghi di lavoro attraverso "terminali di tipo associativo".

REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE: l'art. 28 dello statuto, intitolato alla repressione della condotta antisindacale, costituisce uno strumento efficace per rendere effettivi il principio di effettività sindacale e tutte le posizioni giuridiche attive dei lavoratori esaminate in precedenza nelle relazioni industriali a livello di azienda. La mera esistenza di una norma giuridica non è ancora elemento sufficiente perché il dato reale sia seguito ad essa. Da tale condizione deriva che il mutevole equilibrio dei rapporti di forza condizioni la stessa effettività delle norme di condotta, ove le stesse non siano assistite da un adeguato apparato di norme secondarie.

Nell'organizzazione produttiva, la prevalente posizione di potere in cui opera il datore di lavoro, costituisce un dato strutturale e perciò appare elevata l'eventualità che la norma giuridica favorevole al soggetto più debole incontri ostacoli alla sua piena applicazione. L'art. 28 dispone che, di fronte ad un comportamento del datore di lavoro diretto ad impedire o a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, e del diritto di sciopero, gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse possano proporre ricorso al giudice del lavoro del tribunale per chiedere che quest'ultimo cessi e che i suoi effetti vengano rimossi. Il procedimento si svolge in due fasi, la prima è sommaria: il giudice entro i due giorni successivi al deposito del ricorso, convoca le parti ad assumere sommarie informazioni. Svolge una rapida e sommaria.

istruttoria nel contraddittorio tra le parti, qualora ritenga che il comportamento denunciato sia effettivamente antisindacale, con provvedimento motivato e imparziale.

Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
27 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Navilli Monica.