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AMBIENTE DI LAVORO E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

Il tema della responsabilità sociale delle imprese rappresenta un argomento dibattuto, inserito di recente tra gli obiettivi strategici della politica europea. È con il Libro Verde del 2001 e con la successiva Comunicazione del luglio 2002 che la Commissione Europea ha avviato il dibattito sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI), nella dimensione sia esterna, sia interna. Infatti, in linea con la definizione di RSI, intesa come "l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate". La Commissione ha proposto "forme complementari" di promozione di questi diritti, per farne "un criterio di selezione per l'acquisto di prodotti e servizi presso altre imprese e un elemento di marketing per la vendita dei propri prodotti e servizi". Anche.attraverso queste misure volontarie, che integrano le attività legislative e di controllo delle autorità pubbliche, si intende sviluppare una cultura della prevenzione, e, quindi, "un miglior livello di sicurezza e di protezione della salute sul luogo di lavoro". L'importanza di questi temi è sottolineata proprio dalla tendenza a inserire una pluralità di criteri di salute e di sicurezza, sia nei programmi di certificazione e di etichettatura di prodotti o di attrezzature, sia nella regolarizzazione di regimi generali nelle gare d'appalto da parte di imprese e di organizzazioni. Il rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza, oltre a interpretarsi come un indicatore di RSI favorisce una maggiore competitività delle imprese sul mercato internazionale. L'adesione del nostro Paese alla politica comunitaria e la condivisione degli obiettivi del Libro Verde è stata ripresa del Libro Bianco sul mercato del lavoro.

Che ha inserito la responsabilità sociale dell'impresa tra le regole e gli strumenti per promuovere una società attiva e un lavoro di qualità. Secondo il Libro Bianco, la responsabilità sociale può rappresentare una scelta strategica vincente per l'impresa, nel senso di migliorare il rendimento dei dipendenti, generando maggiori profitti, ed allo stesso tempo destando una crescente attenzione nei consumatori e negli investigatori. In questa prospettiva, il Governo ha sollecitato tutti gli attori a prestare attenzione al tema della responsabilità sociale delle imprese, sperimentando anche attraverso "codici di condotta" volontari, che permettono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di valutare la politica delle risorse umane delle organizzazioni. Uno dei terreni sui quali promuovere lo sviluppo di queste iniziative volontarie è proprio quello della tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza nel lavoro.

Dopo il recente tentativo del legislatore di varare un Testo Unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, gli obiettivi sanciti dal Libro Bianco avrebbero corso il rischio di restare solo sulla "carta". Il legislatore, ha individuato tra le finalità quella primaria dell'innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche attraverso la definizione di una strategia prevenzionistica imperniata su obiettivi sostanziali e non solo su regole formali. Da un lato, però, nell'interno corpus del decreto non è concretamente individuabile alcuna disposizione per dare effettiva attuazione ai propositi indicati nella norma prima citata. La sollecitazione del Libro Bianco sembra essersi tradotta di recente in un progetto governativo, che rappresenterebbe il contributo italiano alla diffusione della CSR in Europa. Questo progetto introduce un nuovo strumento: il social statement, che hal'obiettivo di garantire maggior chiarezza e trasparenza sulle prestazioni in ambito di CSR. Si tratta di uno strumento volontario, pensato proprio per guidare le imprese nel miglioramento dei propri comportamenti sociali, favorendo un processo di standardizzazione delle modalità e delle procedure di rilevazione, misurazione e comunicazione delle performance di CSR. Anche in questo progetto, il tema della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro occupa una posizione rilevante, in quanto inserito tra le voci dell'indicatore "Risorse umane", sotto il duplice aspetto degli infortuni e delle malattie professionali e dei progetti. L'indicatore punta a misurare l'impegno dell'azienda nel minimizzare il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, riferendosi al calcolo dell'indice di frequenza e di gravità come determinato dall'INAIL, ai progetti avviati per ridurre gli infortuni. La validazione CSR ottenuta non ha

alcun valore presuntivo dicorrettezza e di adeguatezza normativa: essa rappresenta uno strumento per sensibilizzare il mondoeconomico sulla rilevanza delle questioni etiche, sociali e ambientali, al di là dell'adempimento normativo. La reale vocazione sociale dell'impresa può essere dimostrata non solo attraverso strumenti di natura pubblicistica, ma anche mediante strumenti di natura privatistica: in tale ambito, tra le fonti normative volontaristiche, è interessante far riferimento alla certificazione SA 8000, con la quale si sono formalizzati alcuni standards internazionali per misurare il grado etico e la responsabilità sociale di un'impresa. Si tratta di una norma internazionale ad adesione volontaria, emanata nel 1997 e aggiornata nel 2001, con cui si sono specificati alcuni requisiti sulla responsabilità sociale. La norma individua una pluralità di criteri etici, improntati al rispetto dei diritti umani nel mondo del lavoro,

tra cui quello di "prevedere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, con relativi servizi" specificando requisiti da cui si può desumere l'eticità dell'impresa in materia. Nonostante la genericità prescritta della formulazione della SA 8000 dedicata alla salute e alla sicurezza da cui si desume la grande distanza tra l'approccio volontaristico della norma e la disciplina cogente del nostro ordinamento in materia. Il sintetico riferimento allo schema di certificazione è servito come ulteriore conferma della rilevanza della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per valutare come socialmente responsabile il comportamento di un'impresa. B) Il quadro normativo sulla sicurezza sul lavoro: profili di responsabilità sociale dell'impresa Non si può affrontare il tema della RSI se non lo si inserisce nel sistema di norme che, nel nostro ordinamento giuridico, disciplina l'esercizio dell'impresa.

La prima norma di riferimento è l'art.41 Cost., che riconosce la libertà di iniziativa economica privata, ma aggiunge un'importante precisazione tale da condizionarne le modalità di svolgimento: essa non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana. Se quella sancita dall'art.41,1° co, Cost. è la libertà di organizzare e gestire l'impresa, non c'è dubbio che tale libertà non garantisca un qualsiasi profitto e possa essere anche incisivamente sottoposta a limiti anche per evitarne il contrasto con la sicurezza, la libertà, la dignità umana. La salvaguardia della sicurezza, libertà e dignità umana si pone come un obiettivo di tutela, per il raggiungimento del quale il legislatore può apporre limiti alla libertà imprenditoriale. La descritta norma racchiude il concetto giuridico di RSI, nel senso che non si

Può esercitare un'impresa senza divenire socialmente responsabili delle situazioni giuridiche attive e passive che questo esercizio genera su tutti i soggetti coinvolti, sia esterni sia interni.

L'art.32 Cost. sancisce un diritto inviolabile dell'uomo, ovvero i diritti volti ad assicurare uno stato di benessere all'individuo. Dalla lettura del combinato disposto, di cui agli artt 32 e 41 Cost. emerge una chiara opzione del Costituente in termini di priorità delle esigenze protettive rispetto a quelle produttive: queste ultime non possono mai rappresentare un limite al diritto alla salute. Assoluto, primario, e inviolabile, è, invece, il diritto alla salute, che, in caso di possibile conflitto con i diritti soggettivi connessi con l'esercizio dell'attività d'impresa, apparirà "gerarchicamente sovraordinato", per cui non ne può essere disposto né "il sacrificio", né

“la limitazione”, a confronto con altre situazioni di vantaggio, pur costituzionalmente riconosciute e tutelate. Accanto agli artt.32 e 41 Cost. vi sono nel nostro ordinamento giuridico altre disposizioni legali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con cui si attribuisce rilevanza ai fini di una RSI nei confronti sia della collettività, sia dei lavoratori. L’art.2087 c.c. è una norma che, esaltata nel suo ruolo di principio generale dell’ordinamento e di norma di chiusura del sistema di sicurezza, si è confermata quale strumento prezioso nelle mani della giurisprudenza, che ne ha saputo apprezzare “l’indole versatile e polifunzionale”, facendone una vera e propria norma di chiusura anche del sistema penale. La disposizione codicistica, per un verso, fornisce le coordinate sulle quali si innesta la legislazione speciale “tecnica”; per un altro, rappresenta un punto di arrivo, in quanto destinata “a riempire

i vuoti o a sanare le fratture del sistema”. Inoltre, sottolinea con forza l’implicazione della persona nella prestazione lavorativa; ciò emerge sia dalla finalità, dai quali deriva l’obbligo non solo di rispettare condizioni e limiti imposti da leggi e regolamenti per la prevenzione degli infortuni, ma anche quello di introdurre e di provvedere alla manutenzione di tutte le misure necessarie, rispetto alle concrete condizioni aziendali, a prevenire infortuni e situazioni di pericolo presenti nell’ambiente di lavoro. L’art.2087 c.c. è importante anche per l’aggettivo “necessarie”, utilizzato dal legislatore, l’imprenditore è tenuto ad attuare non solo le misure fissate dalla legislazione vigente, ma anche quelle necessarie per quella specifica impresa secondo i paramenti dell’esperienza e della tecnica. La ratio è individuabile nel principio cuius comoda eius incommoda, per effetto del quale si ha il

diritto di perseguire unprofitto, ma non a danno dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. In virtù delle finalità perseguitedall'art.2087c.c., essa si inserisce in una posizione di rilievo nell'ambito della RSI. Nell'alveo dello stessoorientamento di politica legislativa si collocano alcune importanti dis

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A.A. 2010-2011
60 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Montuschi Luigi.