Capitolo 1: introduzione al diritto sindacale
Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali, poste dallo stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, che, nelle economie di mercato, disciplinano la dinamica del conflitto d’interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi. Il diritto sindacale è parallelo alla storia del movimento operaio e si è sviluppato, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, come manifestazione e insieme regolamentazione dell’autonomia dei gruppi professionali. È fenomeno tipicamente moderno.
Conflitto industriale = anche nei settori produttivi diversi da quello industriale. È elemento della lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di produzione e chi, non avendola, è obbligato a cedere ai primi la sua forza-lavoro. Si realizza sia nei rapporti di lavoro subordinato che in quelli autonomi (es. agenti e rappresentanti di commercio) o di società (cooperative di produzione e lavoro).
Relazioni industriali = insieme delle interrelazioni tra 3 soggetti (imprenditori, prestatori di lavoro organizzati e organi pubblici) che agiscono in un contesto di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative il cui risultato è, a sua volta, un sistema di norme dirette a regolare il sistema produttivo. Il diritto sindacale appartiene all’ambito della scienza giuridica. Il profilo dell’effettività delle norme ha rilevanza primaria: può accadere infatti che norme formalmente valide debbano sottostare a mediazione politica e consenso sociale (analogia con il diritto internazionale: modo di operare delle organizzazioni internazionali nei conflitti tra Stati).
Dopo l’emanazione della Costituzione del 1948 il legislatore italiano per un lungo periodo si è astenuto dall’intervenire in materia di rapporti sindacali. Solo dopo un ventennio: L. 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori), raccolta di norme sulla libertà e dignità dei lavoratori, e sulla libertà dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro). A tale mancanza ventennale supplivano la giurisprudenza e la dottrina, riadattando le norme del c.c.
Ad ogni istituzione corrisponde un ordinamento giuridico, e viceversa: le relazioni industriali sono rette da un ordinamento detto intersindacale. Può accadere che la stessa materia sia regolata da norme dell’ordinamento statale e di quello intersindacale. Se queste non coincidono, è necessario rendere in effettiva una delle 2 norme, nonostante la validità per l’ordinamento cui appartiene. Può inoltre accadere che le 2 valutazioni normative, anche se diverse, non siano in conflitto: es. un comportamento per un ordinamento è obbligo, per l’altro facoltà. L’ordinamento intersindacale non è chiuso, ma interagisce con quello statale, spesso operando come fattore di rinnovamento di quest’ultimo.
Ruolo molto importante è svolto dalla giurisprudenza. Pur non essendo il nostro Paese di common law, comunque però ha un ruolo importante anche per colmare le lacune legislative, soprattutto prima dell’entrata in vigore dello Statuto. Tale carenza di regole del conflitto era prima risolta dalla posizione egemonica delle 3 grandi confederazioni generali dei lavoratori. Tuttavia oggi tale ruolo è venuto meno, per la nascita di sindacati autonomi e per la scomparsa dei conflitti ideologici, fondamento delle forme più intransigenti del conflitto di classe. Oggi 2 problemi: 1a) individuare la rappresentatività effettiva, ossia il rapporto tra il sindacato e la totalità del gruppo professionale di riferimento b) i rapporti tra base e vertice, tra aderenti e dirigenti: dilemma tra democrazia rappresentativa (elezione dei dirigenti) e democrazia diretta (assemblee, referendum…).
Importante contributo per risolvere tale situazione è stato dato dall’accordo del 23 luglio 1993, che ha individuato con precisione i soggetti titolari dei poteri di rappresentanza, e l’architettura del sistema di contrattazione collettiva.
Capitolo 2: la libertà sindacale
Primo comma art.39 Cost. “L’organizzazione sindacale è libera”. Tale principio si contrappone a quello che fu proprio del corporativismo fascista (1926-1944) il quale, inquadrando le organizzazioni sindacali nello stato e sottoponendole a un penetrante controllo, prevedeva un sistema di composizione degli interessi collettivi estraneo ad una libera, diretta ed attiva partecipazione dei soggetti interessato. Nel nostro ordinamento invece la facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi che nascono dal lavorare in favore di un’organizzazione altrui viene attribuita agli stessi soggetti che ne sono portatori. Il diritto di organizzarsi liberamente si esplica in primo luogo come diritto soggettivo pubblico di libertà, inibendo allo stato di compiere atti che risultino lesivi di tale libertà.
Confrontando l’art.39 con l’art.18 Cost., si nota che il riconoscimento della libertà di associazione contenuto nell’art.18 non è incondizionato (viene meno quando siano perseguiti fini vietati dalla legge), il fine sindacale invece è tipizzato e riconosciuto come lecito dalla Cost., e non può essere vietato da una legge penale ordinaria. Inoltre nell’art.39 è usato il termine “organizzazione” anziché “associazione”, che indica una nozione più ampia del fenomeno, che comprende forme organizzative diverse da quella associativa, purché sindacali. Per sindacale si intende, sotto il profilo teleologico, un atto o un’attività diretti all’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro; sotto il profilo strutturale, si presuppone un’aggregazione di soggetti, almeno potenziale (per alcuni anche il singolo può svolgere attività sindacale; per altri è necessaria una forma solidale). Dunque la fattispecie sindacale contemplata dalla Cost. è quella che si esprime in forma collettiva e coinvolge una pluralità di soggetti organizzati in una coalizione. Non significa tuttavia che titolare della libertà sindacale sia solo il gruppo e non anche il singolo.
In ambito europeo vi una normativa ampia e ricca in materia di rapporti economici e commerciali, meno ampia ma comunque significativa sui rapporti di lavoro. È invece gravemente insufficiente la materia dei rapporti collettivi di lavoro: la libertà sindacale è solo libertà di associazione, inoltre la Carta dei diritti fondamentali, anche se solenne, in ogni caso non ha valore giuridico, ma solo politico. Il problema sembrava risolto con la stipulazione del trattato per la costituzione europea, che però al momento appare bloccato.
Per ora vige l’art.137.6 CE che esclude espressamente dalla competenza normativa comunitaria la libertà sindacale, le retribuzioni, il diritto di sciopero e la serrata (anche se poi numerose norme comunitarie stanno andando sempre più verso il riconoscimento delle organizzazioni sindacali). Tuttavia ricomporre queste norme specifiche in un quadro complessivo generale di garanzia della libertà sindacale e dell’autonomia collettiva è davvero problematico. La mancata normativa circa la libertà sindacale è derivata da una cattiva applicazione del principio di sussidiarietà: “La comunità interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario”.
È stato cioè ritenuto che il riconoscimento della libertà sindacale contenuto negli ordinamenti degli stati membri fosse sufficiente. Ma ciò ha effetto solo indiretto nell’ordinamento comunitario, e di conseguenza la libertà sindacale è riconosciuta solo indirettamente. Per quanto riguarda il diritto internazionale, dobbiamo menzionare le convenzioni dell’OIL (organizzazione internazionale del lavoro) nn.87 e 98. La prima si intitola “alla libertà sindacale” garantendola nei confronti dello stato, la seconda al “diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva”, garantendola anche nei rapporti interprivati.
La n.87 sancisce che i lavoratori e i datori senza discriminazioni di sorta, hanno diritto di costituire senza autorizzazione preventiva dello stato organizzazioni sindacali e di aderire ad esse. La n.98 stabilisce che i lavoratori debbano godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di discriminazione antisindacale posto in essere dai datori di lavoro. Idem per le organizzazioni sindacali.
Divieto di atti discriminatori
Titolo II Statuto dei Lavoratori, intitolato alla libertà sindacale. In tale legge concorsero 3 obiettivi: tutelare la libertà e la dignità del lavoratore da situazioni repressive all’interno dell’impresa, rafforzare l’effettività del principio di libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, creare una politica di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. L’art.14 afferma: il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro (è imposta l’effettività dell’art.39 nei luoghi di lavoro).
L’art.15 sancisce la nullità degli atti discriminatori (riproduce convenzione n.98 OIL). Nullo ogni patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non ad un’associazione sindacale, o che cessi di farne parte e nullo ogni patto o atto diretto a licenziare un lavoratore, a discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o a recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale, ovvero a causa della partecipazione ad uno sciopero. La discriminazione di carattere sindacale può avvenire non solo privando il lavoratore di particolari benefici o arrecandogli danno, ma anche attribuendo particolari benefici ai lavoratori che tengono un determinato comportamento.
Infatti l’art.16 vieta di concedere trattamenti economici di maggiore favore ad una pluralità di persone. Altrimenti si incorre nella sanzione al pagamento a favore del fondo pensioni dell’Inps, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo di anno (ma i lavoratori che promuovono l’azione non ne traggono beneficio… norma inutile).
I sindacati di comodo (gialli)
L’art.17 vieta la costituzione di sindacati di comodo, ossia costituiti e sostenuti dai datori di lavoro o dalle loro associazioni. Il modo attraverso cui è possibile fornire sostegno al sindacato non sono tipizzati (finanziamento, ma anche comportamenti più sottili di solito difficilmente valutabili dal giudice). In caso di violazione, il giudice dovrà interdire al datore di lavoro l’azione di sostegno, ma non potrà ordinare lo scioglimento dell’associazione.
La libertà sindacale negativa
Libertà del lavoratore di non aderire a nessuna organizzazione sindacale. Le fonti comunitarie ed internazionali sono ambigue, poiché alcune tradizioni sindacali straniere sono caratterizzata da clausole di questo tipo. In Italia la questione non si è mai posta realmente. Riferimento esplicito è comunque contenuto nell’art.15 che dichiara illecita la discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un’associazione sindacale. È garantito il diritto al dissenso. Tra le discriminazioni vietate non va però annoverata la pratica dei cosiddetti benefici riservati, che riserva in tutto o in parte i vantaggi della contrattazione collettiva ai soli lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti. Concessione illecita solo quando è frutto di iniziativa unilaterale dell’imprenditore.
L’organizzazione sindacale dei militari e della polizia
Per i militari di carriera vi è il limite al diritto di sciopero e di costituzione o adesione ad associazioni sindacali. Ai militari infatti spettano i diritti della Cost., ma per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. Al contrario i militari in servizio di leva e quelli richiamati in servizio temporaneo possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma è loro vietato svolgere attività sindacale quando si trovino in certe condizioni (es. in uniforme o in servizio).
Per il personale della polizia di stato, nel 1981 è stato smilitarizzato ed è ad esso riconosciuto il diritto di associarsi in sindacati, ma in regime di separatezza. Tali sindacati non possono inoltre affiliarsi a più ampie organizzazioni (ma divieto di dubbia legittimità costituzionale per violazione art.39 Cost. in quanto l’affiliazione è anch’essa espressione di libertà sindacale). La legge prevedere inoltre il divieto di sciopero.
Libertà sindacale degli imprenditori e dei lavoratori autonomi
Problema sorge perché mentre l’attività sindacale dei lavoratori è sempre riferita ad un termine collettivo, e perciò organizzata, l’imprenditore può agire come singolo, ad esempio nella contrattazione aziendale o nella serrata. L’associazionismo degli imprenditori non godrebbe della tutela ex art.39 Cost., ma sarebbe invece tutelato dall’art. 18 in combinato disposto con l’art.41 Cost. l’attività di queste organizzazioni perciò potrebbe essere soggetta ai limiti che in generale attengono all’iniziativa economica.
Inoltre il titolo II dello statuto dei lavoratori intestato alla libertà sindacale attiene solo a quella dei lavoratori. Tale interpretazione non nega che anche gli imprenditori godano della libertà di organizzarsi ai fini sindacali, ma indica come suo fondamento non l’art. 39 Cost. ma gli artt.18 e 41 Cost., i quali predispongono una tutela meno intensa, ma comunque coerente con la menzionata normativa internazionale. Per quanto riguarda la riferibilità del principio di libertà sindacale alle organizzazioni di lavoratori autonomi, questa è possibile nel caso dei lavoratori parasubordinati. Al contrario, quando non emergano gli indici rivelatori di condizioni di squilibrio economico-sociale, si rientrerà nel campo delle comuni garanzie di libertà associativa, non qualificabile in senso giuridico come attività sindacale.
Capitolo 3: il sindacato
Il fenomeno storico
Le forme di organizzazione dei gruppi per la difesa degli interessi professionali sono varie. La prima ha assunto il mestiere esercitato dai lavoratori a criterio individuante il gruppo professionale: è il sindacato di mestiere (craft union): in ogni impresa operano più sindacati, tanti quante sono le professionalità necessarie al processo produttivo. Successivamente nasce invece il sindacato per rami d’industria, che organizza i lavoratori in base al tipo di attività produttiva esercitata dall’impresa cui dipendono (e questo si afferma poi in Italia).
Negli anni più recenti tuttavia è iniziato un processo di sperimentazione di nuovi modelli di rappresentanza diversi dal sindacalismo industriale:
- La fusione di organizzazioni di categoria preesistenti (le federazioni di Cgil, Cisl e Uil)
- Creando strutture di rappresentanza ad hoc per i lavoratori occupati con particolari tipologie contrattuali (es. gli “atipici”)
La struttura si articola in due linee organizzative: una orizzontale, secondo il dato territoriale, e l’altra verticale secondo la categoria. La struttura organizzativa delle maggiori organizzazioni, può essere così schematizzata: Una variabile importante dell’organizzazione sindacale è quella relativa alla situazione di unità o di pluralità sindacale. In molti Paesi (Gran Bretagna, Germania, Svezia) esistono confederazioni che raggruppano tutti, o quasi, i sindacati esistenti. Situazioni di pluralità si hanno invece in Francia, Spagna e Portogallo.
In Italia nel 1944 tramite il Patto di Roma si creò un’unica confederazione, la Cgil. nel 1948 però la corrente democratico - cristiana si divise, e l’anno dopo stessa sorte toccò anche a quella social democratica e a quella repubblicana. E ancora oggi queste sono le 3 maggiori organizzazioni sindacali italiane.
Nel 1972 stipularono un patto con il quale fu creata la federazione delle confederazioni, denominata confederazione Cgil, Cisl e Uil. Tale equilibrio resse fino alla rottura del 1984. Successivamente la reciproca convivenza impose la ripresa di una prassi unitaria, anche se in netta separazione tra le organizzazioni e i loro livelli decisionali. Oltre a queste 3 vi sono altre organizzazioni cosiddette autonome, essenzialmente concentrate nei servizi (e in particolare nei trasporti): es. i Cobas. L’elevata frammentazione fa sì che simili organizzazioni, se talvolta sono in grado di farsi portatrici di dissenso e malcontento rispetto alla linea politica dei sindacati maggiori, in ogni caso con difficoltà riescono ad assurgere al ruolo di parti del processo negoziale.
Per quanto riguarda il sindacalismo degli imprenditori, vi è una maggiore frammentazione delle strutture associative, che non svolgono solo funzioni sindacali, ma anche economiche. In Italia i datori si raggruppano in confederazioni che si distinguono per grandi settori economici (es. Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura…).
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