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Diritto del lavoro

Capitolo primo

Verso la fine del diciannovesimo secolo si verificano fenomeni sociali ed economici prima sconosciuti. Portano a tensioni e figure nuove:

  • Prestatore di lavoro: vende il proprio tempo e le proprie energie a favore di chi le utilizza come strumento per la produzione di beni o l'offerta di servizi.

Il lavoro subordinato

Il diritto del lavoro riguarda il lavoro subordinato. Quello dove si producono sbilanciamenti dei rapporti di forza tra le parti e quindi la necessità di un intervento correttivo esterno che impedisca abusi.

Cos'è il lavoro subordinato? Cosa lo distingue dalle altre forme di lavoro?

La distinzione tra il lavoro subordinato e le altre forme di lavoro non si può fondare su precisi elementi di fatto, non esistono tipi di lavoro che possono solo e necessariamente essere autonomi oppure subordinati. Così il lavoro dell'avvocato è di regola un lavoro autonomo come quello del medico, dell'idraulico o del calzolaio. Ma questa riflessione non è certo una verità giuridica: si può essere idraulici e nel contempo lavoratori dipendenti (si pensi ad una società operante nel settore delle riparazioni a domicilio che abbia una squadra di questi tecnici da inviare a richiesta).

Per effettuare una corretta qualificazione del rapporto serve un'attenta analisi di come quel lavoro è stato reso. L'art. 2094 c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

L'art. 2222 c.c definisce il lavoratore autonomo come colui che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Elementi distintivi: natura dell'obbligazione

  • Assunzioni del rischio
  • Subordinazione

La subordinazione consiste nella eterodirezione, vale a dire nel fatto che il lavoratore subordinato debba osservare scrupolosamente le direttive impartite dal suo datore di lavoro, creditore della prestazione, con l'ulteriore precisazione che detto assoggettamento debba essere continuativo, cioè dilatarsi nel tempo con l'effetto di rendere il prestatore di lavoro disponibile in ogni momento a seguire le istruzioni che il datore di lavoro gli impartisce nel corso del rapporto.

Il lavoro parasubordinato

Nel 1973, la legge n. 533: equiparazione del lavoro subordinato con altre forme di lavoro autonomo. L'art. 409 c.p.c.: nel definire l'area di applicazione oggettiva delle regole processuali, ne ha disposto l'estensione anche a rapporti diversi da quelli subordinati, creando una sorta di ulteriore categoria, quella del lavoro cosiddetto parasubordinato. Rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Questi sono lavori autonomi, ma di un'autonomia affievolita, che merita l'estensione di una minima parte delle garanzie che la legge attribuisce al dipendente:

  • Quella processuale
  • Quella in tema di rinunce e transazioni

Collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto

Prestazioni, che pur se svolte senza vincolo di subordinazione, sono altresì rese in modo coordinato e continuativo, prevalentemente personale.

Negli anni '90, il legislatore costituisce una sorta di statuto delle co.co.co.:

  • Creazione di una sede separata presso l'INPS, destinata a riconoscere ai collaboratori una minima tutela previdenziale
  • Estensione della tutela INAIL per i casi di infortunio e malattia professionale
  • Obbligo di apertura della posizione assicurativa ed iscrizione del collaboratore a libro matricola
  • Tutele in caso di maternità e di malattia con ricovero ospedaliero
  • Assegni per il nucleo familiare
  • Pagamento dei compensi tramite prospetto paga

Tuttavia, ancora lontani dai livelli di protezione del lavoro subordinato. Con la cosiddetta "riforma Biagi" o d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, queste figure ammissibili solo nel caso in cui si abbia la riconducibilità di esse: "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa".

Scompaiono le vecchie co.co.co che vengono sostituite dai "lavori a progetto".

Lavoro a progetto

  • Va stipulato per iscritto ad probationem e deve contenere gli elementi essenziali del rapporto
  • Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato
  • La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo
  • In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni

Lavoro subordinato e figure affini

  • Lavoro in società di persone
  • Lavoro in società di capitali
  • Lavoro reso in società cooperativa
  • Lavoro reso all'associato in partecipazione
  • Lavoro reso dal partecipante all'impresa familiare
  • Lavoro gratuito

La certificazione dei contratti di lavoro

Introdotta al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro (art 5).

Lavoro Lavoro subordinato Parasubordinato Autonomo
Art 2094 c.c Art 409 c.p.c Art 2222 c.c
Prestazione di attività lavorativa Prestazione di opera continuata e coordinata Realizzazione di opera o servizio
Personalità della prestazione lavorativa Prevalente personalità della prestazione Prevalente personalità della prestazione lavorativa
Eterodirezione (alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore) A carattere coordinato e continuativo anche se non subordinato Senza vincolo di subordinazione
Retribuzione Corrispettivo Corrispettivo
Controversie di competenza del giudice del lavoro Controversie di competenza del giudice del lavoro Controversie di competenza del giudice del lavoro

Capitolo secondo

I principi costituzionali e i principi generali del diritto

Fonti da cui si trae la disciplina protettiva

  • La costituzione
  • Le fonti internazionali
  • Le fonti comunitarie
  • La legge
  • I contratti collettivi
  • I contratti individuali
  • Gli usi

a) La carta costituzionale attribuisce al lavoro una valenza fondamentale. Esso costituisce il valore su cui si fonda la Repubblica (art 1). Che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendo le condizioni che lo rendono effettivo. Il lavoro è anche un dovere del cittadino, da adempiere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, svolgendo attività o funzioni che concorrano al progresso materiale o spirituale della società (art 4).

Il lavoro subordinato gode di un complesso di garanzie specifiche, che ne rendono particolarmente intensa la rilevanza nei confronti dello Stato e negli stessi rapporti intersoggettivi. L'interesse al conseguimento del posto di lavoro è strettamente connessa con le garanzie previste dai disposti degli articoli 36, 37 e 38 Cost.

Art 36. Diritto alla retribuzione sufficiente per un'esistenza libera e dignitosa, il diritto irrinunciabile ai riposi settimanali e alle ferie.

Art 37. Il principio di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro.

Art 38. Prevede strutture di assistenza sociale per ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, strutture di previdenza sociale per i lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e assicura agli inabili e ai minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Le fonti internazionali

Le fonti comunitarie si distinguono in:

  • Norme di diritto primario: contenute nel Trattato istitutivo della Comunità Europea e nel Trattato sull'Unione Europea.
  • Norme di diritto derivato: da fare riferimento all'art 249 del trattato della Comunità Europea il quale attribuisce alle istituzioni il potere di emanare i seguenti atti con diversa efficacia:
  • Regolamenti: hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili negli stati membri.
  • Direttive: va recepita all'interno del singolo Stato membro per produrre effetto. L'efficacia è solo verticale e non orizzontale. Sono invocabili dai singoli contro lo Stato, mentre non possono produrre i loro effetti nei rapporti interprivati.
  • Decisioni: hanno valenza individuale, sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari in esse designati, che possono essere Stati, individui o imprese.
  • Raccomandazioni e pareri: non sono vincolanti. Le prime emanate dal Consiglio e dalla Commissione di propria iniziativa, i secondi presuppongono una richiesta agli organi comunitari da parte dei soggetti interessati.

La Costituzione europea modificherà l'assetto delle norme di diritto derivato, distinguendo tra:

  • Atti legislativi:
    • Legge europea applicabile a tutti gli stati membri attuale regolamento
    • Legge quadro europea la quale vincola gli stati membri circa i risultati da raggiungere
  • Atti non legislativi:
    • Regolamento europeo che ha portata generale ed è volto all'attuazione degli atti legislativi di alcune disposizioni della costituzione
    • Decisione obbligatoria in tutti i suoi elementi e nei confronti dei destinatari
    • Raccomandazioni e pareri che non hanno efficacia vincolante

La legislazione statale e la legislazione regionale

Il nuovo art 117 Cost attribuisce:

  • Alla legislazione esclusiva dello Stato "l'ordinamento civile" e la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".
  • Alla competenza concorrente Stato-Regioni "la tutela e la sicurezza del lavoro".
  • Alla competenza esclusiva delle regioni la materia dell'istituzione e formazione professionale.

Per quanto riguarda il punto numero 2, per tutela e sicurezza del lavoro si intende fare riferimento all'attività di gestione amministrativa del mercato del lavoro.

La legge, il contratto collettivo e il contratto individuale

La contrattazione collettiva può considerarsi espressione del principio di libertà sindacale e dunque trae la propria legittimazione dall'art 39 della costituzione. La funzione del contratto collettivo è proprio quello di stabilire minimi di trattamento economico e normativo migliorativi rispetto a quelli fissati dalla legge e non derogabili da parte del contratto individuale del lavoro. Il diritto del lavoro intende garantire al lavoratore una tutela minima coattiva che è inderogabile in peius da parte del contratto collettivo o individuale di lavoro. Queste ultime fonti, invece, ad eccezione che per limitate ipotesi, sono abilitate a derogare in melius alle norme protettive dei lavoratori.

Il principio del favore quale criterio ordinatore della gerarchia delle fonti

Il principio generale del favore verso il lavoratore: la norma di grado superiore cede a quella di grado inferiore più favorevole al lavoratore, col solo limite delle leggi assolutamente inderogabili. Costituisce uno sviluppo e un superamento del principio di protezione. Differenziazione di situazioni giuridiche oltre tale tutela che si intende già soddisfatta e si riallaccia ai principi costituzionali.

Gli usi e le prassi aziendali

Gli usi sono gli usi normativi caratterizzati dalla reiterazione costante ed uniforme di un comportamento da parte di una generalità di soggetti, accompagnata dal convincimento dell'obbligatorietà della condotta stessa. Nella categoria degli usi normativi non rientrano gli usi o prassi aziendali. Questi ultimi, anche se tipici di un solo datore di lavoro, sono considerati usi negoziali da ritenersi inseriti nel contratto individuale ai sensi dell'art 1340 c.c.

Fonti

  • Principi generali del diritto
  • Norme costituzionali

La libertà sindacale e l'organizzazione sindacale

Capitolo terzo

Fonti internazionali

  • Trattative internazionali
  • Convenzioni OIL

Il principio di libertà sindacale

Fonti sovranazionali: è sancito dal nostro ordinamento dall'art 39, comma 1, Cost., nel quale si afferma che l'organizzazione sindacale è libera, principio ripreso nel titolo II della legge 20 maggio 1970, n. 300, nota come Statuto dei Lavoratori, nel quale si riconosce tale libertà anche all'interno dei luoghi di lavoro. Il concetto di libertà si traduce in ulteriori prerogative:

  • Libertà per i singoli o per i gruppi di promuovere la costituzione di organizzazioni sindacali (esclusa la categoria dei militari)
  • Libertà dei singoli di aderire o non aderire ad un'organizzazione sindacale. Si tratta di libertà cosiddetta positiva (adesione) o negativa (non adesione).
  • Libertà delle organizzazioni nei confronti dello Stato: autonomia sindacale
  • Libertà di attività sindacale. Contratto collettivo: diritto di sciopero e autotutela.

La posizione giuridica dei sindacati

È delineata dai commi 2,3,4, dell'art 39 Cost. i quali prevedono la figura del sindacato cosiddetto registrato. Tali commi però non sono stati attuati per timore da parte delle stesse organizzazioni sindacali di un controllo pubblico sul loro operato, così come era avvenuto nel periodo corporativo. I sindacati si presentano quindi, attualmente, come associazioni prive di riconoscimento regolate dagli schemi civilistici degli artt. 36 ss. c.c.

L'organizzazione sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro

A seconda del modello organizzativo adottato possono identificarsi:

  • Sindacati di mestiere: organizzazioni che rappresentano diversi mestieri rilevabili nel processo produttivo (mondo anglosassone)
  • Sindacati per ramo di industria: che fanno riferimento all'attività produttiva delle imprese in cui i lavoratori operano (realtà italiana)

L'organizzazione dei lavoratori nella unità produttiva

  • Commissioni interne
  • Sezioni sindacali aziendali
  • Consiglio dei delegati (insieme dei delegati di reparto)
  • Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese

Può articolarsi in quattro gradi progressivi, consistenti nel riconoscimento a favore dei lavoratori:

  • Di un diritto di informazione: si attribuisce ai dipendenti il diritto di essere informati su una certa questione.
  • Di un diritto di consultazione: si consente ai lavoratori di esprimere la propria opinione.
  • Di un diritto di controllo: si ammette una verifica dei lavoratori in ordine alla veridicità delle informazioni ricevute dal datore di lavoro ovvero in ordine alla congruità delle decisioni assunte dal datore di lavoro medesimo a seguito della avvenuta consultazione.
  • Di un diritto alla cogestione o condecisione: di 2 tipi: positiva: accordo tra imprenditore e lavoratori; e negativa: il datore adotta unilateralmente una determinata decisione, che i lavoratori se non sono d'accordo possono paralizzare, attraverso l'esercizio di un apposito diritto di veto.

Singoli

  • Libertà di promuovere la costituzione di organizzazioni sindacali

Gruppi

  • Libertà positiva e negativa

Libertà sindacale

  • Libertà delle organizzazioni sindacali nei confronti dello Stato
  • Contrattazione collettiva
  • Libertà di attività sindacale
  • Sciopero

Natura giuridica del sindacato

Art. 39 Cost.

  • Sindacato registrato
  • Ordinamento interno a base democratica
  • Presso uffici locali o centrali a norma di legge
  • Registrazione
  • Personalità giuridica
  • Stipula contratti collettivi efficaci erga omnes
  • Timori di controllo da parte dello Stato
  • Resistenza dei sindacati minori
  • Mancata attuazione
  • Drammatizzazione dell'efficacia erga omnes
  • Associazione non riconosciuta

La rappresentatività sindacale

Capitolo quarto

Le nozioni di sindacato maggiormente rappresentativo e comparativamente più rappresentativo

Il sindacato ha progressivamente acquisito nel corso del tempo una serie di prerogative che gli conferiscono uno status giuridico diverso dalle altre organizzazioni, in particolare con riferimento ai suoi rapporti esterni. Tali prerogative vengono concesse alle rappresentazioni sindacali ritenute maggiormente rappresentative.

Le prerogative esterne del sindacato maggiormente rappresentativo

Compiti attribuiti ai sindacati maggiormente rappresentativi, al di là delle funzioni tipiche di contrattazione e conflitto:

  • Partecipazione istituzionale all'attività legislativa e di governo: riguarda il formale inserimento di rappresentanti sindacali in organi collegiali pubblici, la partecipazione esterna a carattere consultivo dei sindacati all'attività decisionale di organismi pubblici; la delega legislativa al sindacato del potere di regolamentazione di determinati istituti giuslavoristici o del potere di introdurre deroghe anche in senso peggiorativo alla disciplina legale.
  • Partecipazione istituzionale all'attività amministrativa: inserimento di rappresentanti sindacali all'interno di organi delle istituzioni.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Galantino Luisa.
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