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GLI INDICI DI RILEVAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE NELL'ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE
1. consistenza numerica del sindacato
2. equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco delle categorie che la confederazione è istituzionalmente intesa a tutelare
3. significativa presenza territoriale distribuita sul territorio nazionale e non localizzata in una determinata area geografica
4. partecipazione a trattative sindacali e alla stipulazione di contratti collettivi
5. esercizio di un attività di contrattazione
6. la reale capacità di influenza sull'assetto economico e sociale del Paese
7. l'autonomia degli interessi perseguiti da una confederazione rispetto agli interessi perseguiti dalle altre.
SINDACATO RAPPRESENTATIVO
Partecipazione informale
Partecipazione all'attività legislativa e di istituzionale politica economica
all'attività della
generaleamministrativa rappresentativitàlegislativa DiffusioneConsistenza Equiparata territoriale inPartecipazione Partecipazioneconsistenzanumerica ambitoalla composizione alla contrattazioneintercategoriale nazionaledelle controversie collettivadi lavoro L’ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO.Capitolo quintoIL TITOLO // DELLO STATUTO DEI LAVORATORILo statuto dei lavoratori racchiude in sé una serie di norme volte a tutelare la libertà e l’attivitàsindacale nei luoghi di lavoro.La suddivisione in titoli dello Statuto non è però casuale:1. mentre il titolo // dello Statuto dei lavoratori è finalizzato a garantire l’effettività delprincipio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost., comma 1, nell’ambito dei rapportiinterprivati che si esplicano sul luogo di lavoro: rappresenta il cosiddetto zoccolo duro ditutela2. il titolo /// è prevalentemente dedicato alla promozione di
diritti e privilegi a favore dei sindacati maggiormente rappresentativi, che si esplicano nei diritti attribuiti alle rappresentanze sindacali aziendali da questi costituiti, interviene nel dettaglio sull'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, disciplinando le norme a favore delle rappresentanze sindacali in azienda.
Il particolare in questa sede vanno esaminate le norme di cui agli art del titolo // dello statuto e precisamente gli art 14, 15, 16, 17.
L'art 14 sancisce che il "diritto di costituire associazione sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro".
L'art 15: "è nullo qualsiasi patto o atto diretto a: subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non-aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di"
qualifiche o mansioni,- nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione allo sciopero: quindi divieto di discriminazione
L'art 16: divieto al datore di lavoro di concedere "trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art 15".
L'art 17 recita: "è fatto divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori".
IL TITOLO /// STATUTO DEI LAVORATORI: LA LEGISLAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE.
Tale statuto interviene a disciplinare quelli che sono i diritti attribuiti alle rappresentanze sindacali in azienda ed ai loro dirigenti, nonché la modalità di costituzione delle stesse, indicate per la precisione all'art 19.
Art 19:
- la RSA deve essere costituita
ad iniziativa dei lavoratori operanti nell'unità produttiva2. occorre che la RSA sia costituita nell'ambito delle associazioni sindacali
Il titolo // riceve un applicazione generalizzata, il titolo /// si estende entro i limiti rigorosi fissati dall'art 35 dello Statuto.
"per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo ///, ad eccezione del comma 1art 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti".
Quindi l'art 35 si applica esclusivamente alle imprese e non ai datori di lavoro non imprenditori (partiti, sindacati...)
Fra le imprese occorre distinguere:
- le imprese che constino di una sola unità produttiva: sono soggette applicazione del titolo /// se hanno almeno 16 dipendenti nella loro unità produttiva
- le imprese che abbiano più unità produttive: devono applicare il titolo /// solo nei
IL DIRITTO DI ASSEMBLEA E IL DIRITTO DI REFERENDUM.
Assemblea
L’art 20. dello Statuto dispone che i lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni sono indette, singolarmente e congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro (comma 2).
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Il datore di lavoro può
prendere parte all'assemblea solo se invitato.
Il potere di convocare l'assemblea spetta alle RSA.
Sono retribuite le assemblee che si svolgono durante l'orario di lavoro, nel limite di dieci ore annue.
Le assemblee effettuate oltre le dieci ore annue non sono retribuite.
Referendum
L'art 21 dello Statuto dispone che il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materiali inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata (comma 1).
LE TUTELE A FAVORE DEI DIRIGENTI DELLA RSA: IL TRASFERIMENTO. L'art 22 dello Statuto dei lavoratori disciplina il trasferimento del dirigente RSA. In particolare la norma appena richiamata, dispone che il trasferimento
dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Distinzione tra: 1. nozione di trasferimento 2. nozione di unità produttiva 1) il trasferimento è un provvedimento caratterizzato dalla definitività 2) si discute sul fatto che esista o meno una unità produttiva, valida per tutte le norme dello Statuto in cui si richiama il concetto di unità produttiva L'identificazione dei dirigenti delle RSA: l'art. 22 riguarda i dirigenti che hanno diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 23 dello Statuto. Il significato del nulla osta sindacale: l'unità giudiziaria può sindacare, in caso di contestazione, il contenuto del nulla osta concesso o negato e può anche stabilire, attraverso una valutazione ex post, se lo.spostamento del lavoratore dovesse o meno ritenersi compreso nell'ambito di applicazione della norma.
Lo Statuto dei lavoratori prevede una particolare tutela processuale, nell'ipotesi in cui il giudice ritenga non sufficientemente provate le ragioni del licenziamento.
Art 18: il giudice può disporre, con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro (comma 4).
Laddove poi il datore di lavoro non ottemperi all'ordine di reintegrazione emesso dal giudice, è tenuto anche per ogni giorno di ritardo al pagamento a favore del fondo pensionistico di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
I PERMESSI
Il titolo ///, riconosce a favore dei dirigenti di RSA il diritto a permessi retribuiti (art 23).
Il dirigente che intende usufruire dei permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali. Il diritto ai permessi retribuiti è un diritto soggettivo pieno ed incondizionato di natura potestativa. Il dirigente che ha presentato preventiva comunicazione scritta, può legittimamente astenersi dalla prestazione lavorativa. Hanno diritto a tali permessi: 1. un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata 2. un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata 3. un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la RSA nelle unità produttive di maggiore dimensione I permessi retribuiti non potranno essere inferiori alle 8 ore mensili per 2 e