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62.5 MATERNITÀ, PATERNITÀ E MATRIMONIO
La lavoratrice madre, oltre alla tutela contro il licenziamento, gode di una serie di protezioni a garanzia
della propria salute e del figlio, ma anche della funzione della maternità. Le norme di tutela fisica, con la
conseguente responsabilità del datore di lavoro, operano solo dopo la presentazione del certificato medico
di gravidanza.
A tutela della maternità e della paternità, è prevista l’astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro. Circa
l’astensione obbligatoria, il datore, sotto sanzione penale, non può far lavorare la madre nel periodo da 2
mesi prima del parto a 3 mesi dopo di esso; la madre può scegliere di astenersi da un mese prima a 4 mesi
dopo il parto, ma solo se ciò non reca pregiudizio alla salute. Anche il padre ha diritto di astenersi dal lavoro
nel primi 3 mesi dalla nascita del figlio in mancanza della madre, con il medesimo trattamento che sarebbe
spettato alla madre. Durante l’astensione obbligatoria, il genitore ha diritto all’80% della retribuzione. Circa
l’astensione facoltativa (congedo parentale), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per i primi
8 anni di vita del bambino, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, con il limite
complessivo di 10 mesi, mentre se vi è solo un genitore, questi ha diritto ad una astensione di 10 mesi.
Durante l’astensione facoltativa, il genitore ha diritto al 30% della retribuzione, fino al terzo anno di vita
del bambino, mentre dopo tale anno, le astensioni facoltative non sono retribuite, fatta eccezione per il
lavoratori con reddito più basso. È anche previsto il diritto dei coniugi ad un congedo in occasione del
matrimonio, utilizzabile anche non subito dopo il matrimonio, purché vi sia collegamento con esso.
Vanno anche riportate le novità introdotte dal Jobs Act (legge delega 183/2014 e successivi decreti attuativi
del 2015) in tema di maternità: le novità normative ampliano le possibilità per i genitori di beneficiare dei
congedi parentali, ossia assenze giustificate dal luogo di lavoro per badare ai figli in tenera età, trattandosi
di novità che riguardano i congedi parentali facoltativi, ossia quelli per i quali i genitori possono scegliere
se beneficiarne o meno. Se decidono di avvalersene, la retribuzione fino ad un certo periodo è ridotta,
(congedi retribuiti) e oltre un certo periodo temporale viene azzerata (congedi non retribuiti), fermo
restando che l’assenza dal lavoro si considera giustificata.
Nel dettaglio, circa i congedi retribuiti, passa da 3 ai 6 anni del bambino il diritto di fruire del congedo
parentale per le madri e i padri lavoratori, con una retribuzione parziale pari al 30%. Questo beneficio
può estendersi fino agli 8 anni di età del figlio, per le famiglie economicamente disagiate o nelle ipotesi di
adozione e affidamento. Per quanto riguarda il congedo parentale non retribuito, esso può durare per 6
mesi (salvo eccezioni), fino ai 12 anni di vita del bambino. L’estensione si applica pure per adozioni e
affidamenti. Altra novità prevista in tema di congedi parentali, sono i congedi part-time al 50%, nel senso
che il genitore, anziché scegliere giorni interi di congedo, può prendere soltanto delle ore di congedo,
fino alla metà dell’orario lavorativo giornaliero (ore che non possono essere cumulate con i permessi ad
ore).
Importanti novità sono state introdotte anche per i congedi di paternità: di tali congedi possono ora
beneficiare tutte le categorie di lavoratori, mentre prima della riforma ne potevano godere solo i lavoratori
dipendenti. Le suddette novità sui congedi parentali sono state introdotte per valere, a titolo sperimentale,
solo per l’anno 2015, mentre per gli anni successivi occorrerà verificare se vi sono le coperture finanziarie
e, in caso positivo, saranno necessari nuovi decreti per rinnovare le misure, che altrimenti perderanno
efficacia. È stato, inoltre, introdotto l’istituto della automaticità delle prestazioni anche in tema di congedi
lOMoAR cPSD| 2755043
parentali: in base a tale istituto, la madre ha diritto alla erogazione dell’indennità di maternità anche in
caso di mancato versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro. Ciò anche per i lavoratori
iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 e non iscritti ad altre forme obbligatorie.
I dipendenti pubblici con figli minori fino a 3 anni possono ottenere l'assegnazione provvisoria ad una sede
prossima al luogo di lavoro dell'altro genitore.
62.6 IL SERVIZIO MILITARE
Durante il servizio di leva, ormai abrogato, il lavoratore conservava il diritto al posto, ma senza
retribuzione, mentre per il richiamo alle armi è previsto, oltre alla conservazione del posto, il diritto alla
retribuzione ed al computo del periodo come periodo di anzianità del servizio.
Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, il lavoratore può essere licenziato solo per giusta causa
o per cessazione totale dell’attività aziendale. Alla fine del servizio di leva o del richiamo alle armi, il
lavoratore deve riprendere il servizio entro i brevi termini fissati dalla legge; se questo non accade, il
rapporto si ri tiene risolto o il lavoratore è considerato dimissionario.
62.7 LE FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
In base all’art. 51 Cost. comma 3, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e conservare il posto di lavoro. Ai membri del Parlamento
nazionale, del Parlamento europeo e delle assemblee regionali è riconosciuta la facoltà di richiedere una
aspettativa non retribuita per tutta o parte della durata del mandato. L'assenza di retribuzione,
compensata dall'indennità di carica, non impedisce che tale periodo sia considerato utile, mediante
contribuzione figurativa (per il riconoscimento della pensione). Per le funzioni pubbliche elettive nelle
amministrazioni locali il lavoratore può scegliere tra l'aspettativa ed una serie di permessi retribuiti e non.
L’aspettativa non è retribuita e solo ad alcuni amministratori locali (sindaci, presidenti di provincia) è
garantita la posizione previdenziale.
62.8 LE FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI
I giorni di partecipazione al seggio da parte del lavoratore sono equiparati a tutti gli effetti ai giorni di
attività lavorativa. Il datore di lavoro ha l'obbligo di concedere riposi compensativi oppure di pagare una
retribuzione aggiuntiva in relazione ai giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di
svolgimento delle operazioni elettorali.
62.9 LA CASSA INTEGRAZIONE
Il lavoratore può essere sospeso, in tutto o in parte, dal lavoro e ricevere la cassa integrazione ordinaria
(per eventi transitori non imputabili al datore o per situazioni temporanee di mercato) o straordinaria (per
crisi economiche settoriali, per riorganizzazioni o conversioni industriali).
Per disporre la cassa integrazione, occorre prima una procedura sindacale e poi il provvedimento
amministrativo che la concede, scegliendo i lavoratori, senza discriminazioni, ma con meccanismi di
rotazione. L'individuazione dei lavoratori da sospendere deve avvenire secondo criteri oggetto della
procedura sindacale, con meccanismi di rotazione, senza discriminazioni e in modo ragionevole e coerente
rispetto alle finalità dell'istituto. Le lavoratrici madri possono essere sospese solo se è sospesa l'attività
dell'intera azienda o del reparto di adibizione.
Se il provvedimento di concessione è illegittimo o manca, il datore deve versare al lavoratore una
retribuzione ordinaria, anche se le prestazioni sono state in tutto o in parte non eseguite. La riduzione
dell’orario di lavoro può derivare anche da contratti di solidarietà, volti ad incentivare l’occupazione con
sgravi fiscali e contributivi.
62.10 ALTRE IPOTESI DI SOSPENSIONE
I lavoratori studenti, anche universitari, hanno diritto a permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli
esami, producendo, a richiesta del datore, le necessarie certificazioni. I lavoratori con almeno 5 anni di
anzianità di servizio presso lo stesso datore possono richiedere, con almeno 30 giorni di preavviso, congedi
non retribuiti per 11 mesi complessivi nell'arco dell'intera vita lavorativa per fini di studio, anche
universitario, o per partecipare ad attività formative estranee al datore (la richiesta può essere respinta o
differita per esigenze organizzative).
Varie leggi speciali prevedono altre ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, ad esempio per la
donazione di sangue (diritto ad una giornata di riposo retribuito in coincidenza con la donazione, attestata
dal centro di raccolta al datore di lavoro, che ha diritto al rimborso di quanto pagato da parte dell'ente
previdenziale cui è iscritto il lavoratore per la tutela contro la malattia) o per ragioni familiari. Tra le ragioni
familiari, c'è l’assistenza a portatori di handicap: il familiare che lo assiste, se dista oltre 150 km
dall’assistito, ha diritto a 3 giorni al mese di permesso coperti da contribuzione figurativa e da indennità
previdenziale. In alternativa, uno solo dei familiari ha diritto, entro 60 giorni dalla richiesta, ad un congedo
continuativo o frazionato non superiore a 2 anni complessivi nell'arco della vita lavorativa, coperto da
indennità previdenziale e contribuzione figurativa. Inoltre, il lavoratore ha diritto a 3 giorni all’anno di
permesso retribuito in caso di morte o grave infermità di un familiare.
I dirigenti pubblici possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni, salvo preminenti
esigenze organizzative dell'amministrazione di appartenenza, per svolgere attività o incarichi presso
soggetti pubblici o privati, che garantiscano la posizione previdenziale. Il periodo massimo è di 12 mesi.
Sono, infine, previste importanti ipotesi di sospensione del rapporto in merito al diritto sindacale (sciopero,
serrata, assemblea, permessi sindacali).
63. IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA DISPOSIZIONI
DI RIFERIMENTO:
artt. 2556 e seg., cod. civ.;- art. 2112 cod. civ.;
- art. 47, l. n. 428 del 1990 (come modificato dall'art. 32, D.lgs. n.
- →
276 del 2003 legge Biagi). "Per trasferimento d'azienda si intende
qualsiasi operazione (vendita, fusione, affidamento coattivo, e anche
a trasferimenti temporanei come affitto e usufrutto, ecc) che comporti
il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la
propria identità." (art. 32, d. lgs. 428/1990)
La funzione dell'art. 2112 cod. civ. è tutelare il lavoratore in una vicenda per lui