Brevario di diritto del lavoro (A. Vallebona)
I principi costituzionali
Il lavoro nei principi fondamentali
Il lavoro occupa una posizione centrale nella Costituzione repubblicana, che gli dedica alcuni dei preliminari principi fondamentali. In base all’art. 1 l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, tutelato in tutte le sue forme come detto nell’art. 35. Il diritto del lavoro storicamente nasce da disuguaglianze sostanziali, definite dalla Costituzione, secondo l’art. 3 la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impedendo così l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Inoltre l’art. 4 considera il lavoro come un dovere di ogni cittadino e ne fornisce un’ampia definizione, considerandolo come un’attività o una funzione che concorre al progresso materiale o spirituale della società, senza alcuna distinzione del tipo di lavoro svolto. Il cittadino è infatti libero di adempiere al dovere del lavoro, attraverso l’attività che meglio crede, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte. Dall’art. 4 ne consegue quindi un principio di pari dignità sociale ad ogni forma di lavoro. L’obiettivo che, quindi, la Costituzione si pone è quello di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto di lavoro, impegnandosi quindi contro la disoccupazione. I tempi e i modi per la graduale realizzazione di quello che è il programma costituzionale è affidata al legislatore e orientata dal complesso e mutevole quadro economico del Paese.
Tutela del lavoro, retribuzione, riposi, protezione di donne e minori
Il titolo III della Costituzione è dedicato ai rapporti economici e si occupa di tutelare il lavoro. In particolare, l’art. 35 rileva importanti questioni: in base ad esso, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, curando la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, e promuovendo le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Inoltre, riconosce la libertà di emigrazione, impegnandosi a tutelare l’italiano che lavora all’estero.
L’art. 36 riconosce il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione che sia proporzionale alla quantità e qualità del lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia una vita libera e dignitosa. Nei commi seguenti detta dei limiti massimi irrinunciabili sull’orario di lavoro, sul riposo settimanale e sulle ferie annuali retribuite.
L’art. 37 concerne le donne e i minori: prevede che la donna lavoratrice abbia gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino un’adeguata protezione. Inoltre, la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce loro, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Previdenza e assistenza
Per quanto riguarda l’art. 38, questo si occupa degli aspetti previdenziali e di assistenza al lavoratore, che vengono affidati, dalla stessa norma al comma 4, agli organi e istituti previsti dallo Stato. Secondo tale articolo ogni cittadino inabile e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Inoltre, spetta al lavoratore il diritto di avere assicurati e preveduti i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, qualora venga a mancare definitivamente o temporaneamente il reddito da lavoro, come nei casi di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia o disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
La differenza tra previdenza e assistenza non riguarda solo i beneficiari delle prestazioni e il sistema di finanziamento, ma anche l’entità delle prestazioni medesime, non potendosi ignorare lo scarto tra il mero “mantenimento assistenziale” e i “mezzi adeguati alle esigenze di vita”, i quali implicano un rapporto determinato dal legislatore ordinario con il livello retributivo goduto durante il lavoro. Il sistema pensionistico è gestito male, dal momento che le pensioni vengono erogate in modo dissennato e per questo è stato necessario definire una riforma per rendere economicamente sostenibile il sistema legge 214/2011, intervenuta sull’età pensionabile e sulla misura delle prestazioni previdenziali.
Libertà sindacale, contratto collettivo e sciopero
La più profonda differenza della Costituzione repubblicana rispetto all’ordinamento corporativo sta nel riconoscimento della libertà sindacale (art 39) e del diritto di sciopero (art 40), con una scelta per il modello pluralistico in cui il bene comune è identificato con la libera competizione tra gruppi privati, i cui costi, in termini di disordini sociali, sono ritenuti minori di quelli, in termini di libertà, connessi ad una organizzazione pubblicistica funzionale alla risoluzione burocratica delle contrapposizioni di interessi economici presenti nella società civile. Il miglior modo per realizzare l’interesse generale è di lasciare normalmente spazio all’autonomia privata collettiva. Questa scelta si accompagna ad un accordo della politica economica e delle condizioni di lavoro tra governo e sindacati, concertazione sociale o neocorporativa o scambio politico.
L’art. 39 stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera; ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. Affinché tale registrazione possa avvenire, gli statuti dei sindacati devono sancire un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica: possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Esso è stato in buona parte inattuato, non è stato infatti predisposto un sistema di registrazione dei sindacati. Le ragioni della mancata attuazione sono da ricercare nella volontà dei sindacati di sottrarsi ad un rigido controllo dello Stato, nel rifiuto dei sindacati minori di ritrovarsi, con la registrazione e con la conta degli iscritti, in una situazione di formale inferiorità rispetto ai sindacati maggiori, e in una obiettiva difficoltà di istituire un'anagrafe sindacale.
Al posto dell'art. 39 Cost. la disciplina di riferimento sono:
- Art. 36 cod. civ. "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non-riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati." Si parla di associazioni non riconosciute poiché, non essendovi la registrazione i sindacati non hanno personalità giuridica, ma operano come associazioni non riconosciute. Anche se privi della personalità giuridica, i sindacati possono operare senza alcuna limitazione, come se avessero la personalità giuridica, con la sola esclusione del potere di stipulare contratti collettivi con efficacia generale;
- Art. 37 cod. civ. "In quanto associazioni non riconosciute, i sindacati hanno un proprio fondo comune";
- Art. 38 cod. civ. "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione." Perciò i sindacati hanno un'autonomia patrimoniale perfetta per cui i membri rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali assunte.
Secondo l’art. 40, il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano e lo sciopero non è configurabile né come illecito penale né come illecito civile contrattuale.
Libertà d’impresa e partecipazione dei lavoratori
Presupposto indispensabile del pluralismo competitivo è il riconoscimento che l’iniziativa economica privata è libera, nonostante l’esistenza di alcuni limiti. In particolare, secondo l’art 41, l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana del lavoratore. A ciò deve aggiungersi che la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Con riferimento alla partecipazione dei lavoratori, l’art 46 prevede che ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. In attuazione di questo articolo, la legge 350/2003 aveva istituito un Fondo per incentivare la partecipazione dei lavoratori alle scelte gestionali dell’impresa, ma la corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge per la mancata previsione di qualsiasi strumento di leale cooperazione tra Stato e Regioni. Sono state adottate successivamente altre misure legislative atte a favorire la partecipazione dei lavoratori e soprattutto a salvaguardare la conservazione delle organizzazioni datoriali. Tra queste misure, la legge n. 148/2011 sui contratti di prossimità, in cui si parla di adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, e la legge 92 del 2012 che ha stabilito principi e criteri direttivi sulla cui base saranno emanati decreti legislativi atti a rafforzare la partecipazione dei lavoratori alle scelte dell’impresa.
Il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione
Il lavoro alle dipendenze delle PA deve fare i conti con i principi del buon andamento e dell’imparzialità che permettono a determinati aspetti del lavoro pubblico di restare diversi rispetto a quello privato. La privatizzazione dei rapporti di lavoro con le PA del 1993 comporta: la costituzione del rapporto mediante contratto individuale, l’applicazione della disciplina del lavoro con i privati, la stipulazione di contratti collettivi con efficacia diretta sui rapporti regolati, e così via.
Tuttavia gli atti di macrorganizzazione spettano alla legge o alla PA, si accede al lavoro pubblico mediante concorso, la contrattazione collettiva deve tener conto della finanza pubblica, sono esclusi promozioni automatiche per lo svolgimento di mansioni superiori e la conversione automatica in rapporti a tempo indeterminato dei contratti precari illegittimi. Permane una diffusa inefficienza della PA, da imputarsi allo strapotere sindacale ed alle ingerenze politiche.
Capitolo 1: La libertà e l’attività sindacale
La libertà sindacale
Fonti interne e internazionali
La libertà sindacale è regolata da fonti interne (art 39) e da fonti internazionali (convenzioni OIL del 1948 e 1948, la convenzione europea per i diritti dell’uomo del 1950 e il patto internazionale ONU del 1966). Manca, però, una norma vincolante nell’ambito dell’Unione europea.
Nozione e titolarità
Libertà sindacale vuole dire facoltà di coalizione e di azione per la difesa di interessi collettivi professionali e riguarda la posizione dei singoli nella loro facoltà di scelta, adesione e partecipazione all’attività della coalizione. In questo senso è tutelata sia la libertà positiva di costituire o aderire ad un sindacato sia la libertà negativa di non affiliarsi ad un sindacato. Quest’ultima sarebbe violata se fossero ammesse delle clausole di closed shop con cui imporre all’imprenditore di assumere lavoratori solo se aderenti al sindacato.
Questa libertà è riconosciuta ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, specie se parasubordinati, e ai dipendenti degli enti pubblici non economici dello Stato. È esclusa solo per i militari, per l’incompatibilità con l’assolvimento dei compiti propri delle forze armate, mentre è concesso alla Polizia di Stato di avere un sindacato, che sia solo per la categoria e che non abbia collegamenti con altri sindacati, al fine di evitare inammissibili condizionamenti dell’attività di tutela delle persone e del patrimonio, tanto essenziale da escludere anche il diritto di sciopero.
Interesse collettivo professionale e pluralismo sindacale
L’interesse collettivo non è la semplice somma degli interessi individuali, ma costituisce una sintesi nella quale ciascun componente del gruppo sacrifica una parte del proprio specifico interesse. Perciò è corretto affermare l’indivisibilità dell’interesse collettivo, nel senso che l’interesse collettivo non si può dividere e scomporre in tanti interessi individuali. L’interesse collettivo resta pur sempre interesse di un gruppo particolare; da qui la possibilità di costituire sindacati per ramo di industria, per la tutela di tutti i dipendenti di un determinato tipo di aziende oppure sindacati di mestiere (per la tutela dei soli dipendenti addetti a determinate mansioni). Da ciò è derivato il pluralismo sindacale, ossia la possibilità di costituire diversi sindacati, in concorrenza tra loro, per la stessa categoria professionale.
La libertà sindacale nei confronti dello Stato
La libertà sindacale è riconosciuta nei confronti dello Stato, che non può vietare od ostacolare la formazione di sindacati e le loro attività, oltre a non poterli assorbire nella propria organizzazione. Libertà sindacale implica il riconoscimento dell’autonomia privata collettiva, cioè del potere dei sindacati, in quanto liberi soggetti di diritto privato, di creare regole sia per la disciplina interna (con gli statuti sindacali), sia per la disciplina dei rapporti con la controparte e dei rapporti individuali di lavoro, che costituisce il fine essenziale del fenomeno sindacale.
Il complesso di queste regole (statuti sindacali, clausole dei contratti collettivi) ha dato vita all’ordinamento intersindacale, ossia un’organizzazione autonoma delle relazioni tra imprenditori, sindacati e pubblici poteri. In mancanza di norme specificamente dettate per la libertà sindacale, trovano applicazione norme civilistiche relative alle associazioni non riconosciute ed al contratto.
La libertà sindacale nei confronti del datore di lavoro
In forza delle disposizioni del titolo II dello “Statuto dei lavoratori”, la libertà sindacale opera anche nei confronti del datore di lavoro. Infatti la art 15 stat. lav. vieta al datore atti discriminatori che colpiscano un lavoratore per motivi sindacali, sia che questi avvengano in fase di assunzione sia che avvengano durante il rapporto di lavoro, travolgendo con la nullità qualunque atto o patto diretto a pregiudicare il lavoratore a causa della sua affiliazione o attività con un sindacato o alla sua partecipazione ad uno sciopero. La libertà sindacale è tutelata non solo esternamente, ma anche all’interno dei luoghi di lavoro, salvo che l’esercizio di questa non pregiudichi il normale svolgimento dell’attività aziendale, sacrificata solo in caso di sciopero.
Il divieto di discriminazioni collettive di favore e del sostegno al sindacato giurisdizionale
Per garantire un leale svolgimento della dialettica sindacale, è fatto divieto al datore di lavoro di erogare trattamenti economici collettivi discriminatori di maggior favore ai dipendenti che si astengano dall’affiliazione o dall’azione sindacale. La sanzione consiste nella cessazione del comportamento illecito in sede di repressione di condotta antisindacale, nonché la condanna del datore, su richiesta di lavoratori discriminati o dai sindacati mandatari, a pagare al fondo pensioni INPS una somma pari all’importo di maggior favore illegittimamente corrisposto nel periodo massimo di un anno.
Altro divieto, imposto al datore di lavoro, è quello di costruire o sostenere con mezzi finanziari sindacati di lavoratori, detti sindacati di comodo, ossia i sindacati che hanno un atteggiamento benevolo verso i datori di lavoro. In questo caso l’unica azione di repressione della condotta antisindacale è la possibilità per gli altri sindacati, detti genuini, di richiedere la cessazione del sostegno illegittimo. Non è prevista alcuna sanzione per il sindacato di comodo, ma i suoi atti non potranno essere considerati sindacali.
Il sindacato come associazione non riconosciuta
L’art 39 Cost. prevede che al sindacato venga riconosciuta personalità giuridica in seguito ad una registrazione, la cui unica condizione è l’ordinamento interno a base democratica, e in seguito a tale registrazione la possibilità per i sindacati, rappresentati in proporzione ai loro iscritti, di stipulare contratti collettivi con efficacia generale.
La differenza con le associazioni riconosciute sta nel fatto che queste hanno autonomia patrimoniale perfetta, mentre per le obbligazioni assunte, le associazioni non riconosciute rispondono sia con il fondo comune sia personalmente e solidalmente le persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Ma per il sindacato, il cui scopo è la tutela dei lavoratori, che non comporta grandi impegni economici, questo è sufficiente.
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