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La libertà sindacale

Principio costituzionale della libertà sindacale

L’articolo sancisce che l’organizzazione sindacale è libera, 39 Cost.; tale principio si contrappone a quello corporativo fascista che prevedeva un solo sindacato con rappresentanza legale di tutti i membri della categoria (efficacia erga omnes). Il diritto di organizzarsi liberamente si manifesta come diritto soggettivo pubblico di libertà, impedendo allo Stato di compiere atti (leggi ordinarie) che siano lesivi di tale libertà.

La libertà di organizzazione sindacale

Il riconoscimento della libertà di associazione con fine sindacale, è riconosciuto come lecito dall’articolo 39 e perciò non può essere vietato da una legge penale ordinaria. Per sindacale, s’intende un atto o un’attività diretti all’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche cui sia dedotta l’attività di lavoro. Un’aggregazione di soggetti almeno potenziale. La qualificazione sindacale presuppone.

La normativa comunitaria del 2000

La carta dei diritti fondamentali (Nizza) riconosce all’articolo 12 la libertà sindacale, e agli articoli 27 e 28 il diritto dell’informazione dei lavoratori e quello di negoziazione e azione collettiva. La libertà sindacale è stata riconosciuta come semplice libertà di associazione, inoltre tale carta non ha alcun valore giuridico. Numerose norme comunitarie riconoscono le organizzazioni sindacali e fanno riferimento diretto ai contratti collettivi.

La libertà sindacale nelle convenzioni internazionali

La convenzione dell’OIL numero 87 dispone il diritto di costituire organizzazione sindacale e di aderirvi. La convenzione numero 98 stabilisce che i lavoratori devono godere di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di discriminazione antisindacale. Altre convenzioni internazionali sono il patto internazionale sui diritti economici, sociali culturali (ONU), la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la carta sociale europea.

Il divieto di atti discriminatori

Lo Statuto dei lavoratori al titolo II regola la libertà sindacale, ponendosi tre obiettivi:

  • La tutela della libertà e della dignità dei lavoratori
  • L’effettiva libertà sindacale
  • Il sostegno all’organizzazione sindacale

L’articolo 14 (st.lav.) afferma che il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, ribadendo quanto già espresso dall’articolo 39 Cost. L’articolo 15 sancisce la nullità degli atti discriminatori, ricollegandosi alla convenzione OIL numero 98. Sostiene la nullità degli atti discriminatori nei casi relativi all’appartenenza o meno a sindacati (es: decisione su assunzioni, partecipazione ad uno sciopero), allarga la stessa disciplina anche alle discriminazioni di origine politico, religioso, prevedendo in alcuni casi anche sanzioni penali. Viene sancito anche il divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori, riconducibili anche ai casi in cui alcuni vengano premiati senza provocare danno ad altri (premio ai non scioperanti).

I sindacati di comodo

L’articolo 17 riaffermando il principio già sancito dalla convenzione numero 98, vieta la costituzione di sindacati di comodo, poiché tali forme hanno lo scopo di comprimere la libertà sindacale.

La libertà sindacale negativa

Tale libertà permette di non aderire a nessun sindacato, è riconosciuta dall’articolo 15, che dichiara, inoltre, illecita la discriminazione ai danni del lavoratore che non aderisca ad un’associazione sindacale.

L’organizzazione sindacale dei militari e della polizia

Vi è il divieto di costituire organizzazioni sindacali da parte dei militari in carriera, inoltre vengono posti alcuni limiti al diritto di sciopero. Al personale di polizia viene riconosciuto il diritto di associarsi in sindacati, solo in regime di separatezza; la legge prevede inoltre il divieto di sciopero per tale categoria.

La libertà sindacale degli imprenditori e dei lavoratori autonomi

Sorgono alcuni problemi visto che l’imprenditore, all’interno della contrattazione aziendale, può agire come singolo. Vi sono dei contrasti sul fatto che l’associazionismo degli imprenditori goda o no della tutela prevista dall’articolo 39 Cost., considerando che il titolo II dello Statuto si riferisce alla libertà sindacale dei lavoratori. Le opinioni divergono nei confronti dell’articolo 39 cost, non ci sono problemi di interpretazione sul fatto che tale libertà sindacale sia riconosciuta dagli articoli 18 e 41 della carta fondamentale dei diritti europei; tali articoli predispongono una tutela meno densa. È necessario ricordare che esiste un sindacalismo dei lavoratori autonomi.

Il sindacato: il fenomeno storico

I modelli organizzativi

Sindacato di mestiere: secondo questo modello, in ogni impresa operano più sindacati, tanti quanti sono le professionalità necessarie al processo produttivo.

Sindacato per ramo d’industria: secondo il tipo di attività produttiva esercitata dall’impresa organizza i lavoratori da cui dipendono; tale modello si affermò in Italia.

L’organizzazione

La struttura si articola in due linee organizzative: una orizzontale, secondo il dato territoriale, e l’altra verticale secondo la categoria. La struttura organizzativa delle maggiori organizzazioni può essere così schematizzata:

Sindacalismo unitario e pluralismo sindacale

Una variabile molto importante è quella relativa o al regime di unità o al pluralismo. In molti paesi esistono confederazioni che riuniscono tutti o quasi i sindacati esistenti (unità sindacale): è tipico della Gran Bretagna e della Germania. Le situazioni di pluralismo sono caratterizzate dalla coesistenza di confederazioni con diversa ispirazione ideologica, come in Italia e in Francia. Nel 1972, CGIL, CISL, UIL stipularono un patto con il quale fu creata la Federazione delle Federazioni, dove si riconobbero reciprocamente pari peso nelle decisioni. Nel 1984 si ha lo scioglimento della Federazione.

Le affiliazioni internazionali

A livello europeo si è formata la confederazione europea dei sindacati (CES), alla quale appartengono le tre Confederazioni italiane.

L’associazionismo sindacale degli imprenditori

Per essi l’esigenza di coalizzarsi nasce dalla necessità di contrastare la controparte, oltre che dall’interesse ad evitare che la concorrenza di altri imprenditori possa basarsi su costi minori della forza lavoro. Essi si raggruppano in confederazioni per grandi settori economici (confindustria, confagricoltura). A livello Europeo, gli imprenditori privati sono organizzati nell’unione delle confederazioni industriali e dei datori di lavoro.

L’organizzazione sindacale non organizzativa

La forma organizzativa prevalente è associativa, talvolta viene svolta da formazioni non stabili (comitati di agitazione): sono coalizioni provvisorie, che siano pur sempre idonee ad esprimere un’omogenea volontà collettiva.

La regolamentazione giuridica

Sindacato di categoria professionale e la libertà di scelta tra diversi modelli organizzativi

È necessario distinguere la categoria professionale tutelata dal sindacato (es.: macchinisti o tutti i ferrovieri). Ogni sindacato è libero di scegliere in piena autonomia i lavoratori da organizzare. Una categoria può essere contemporaneamente tutelata da più sindacati.

La mancata attuazione dell’articolo 39 cost.

Dal primo comma di tale articolo, si ricava l’autonomia del gruppo sindacale, essa è la libertà di scegliere il tipo di lavoratori da organizzare. Ai commi successivi è prevista la registrazione dei sindacati, a condizione che vi sia democraticità negli statuti. Essi, attraverso la registrazione acquistano la personalità giuridica, e, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi dotati di efficacia generale. Sul meccanismo delineato dai commi 2, 3, 4 (es: determinare uffici competenti alla registrazione), il legislatore non è mai intervenuto, e tali disposizioni sono rimaste lettera morta. Il mancato intervento è dovuto ad una scelta, per il timore che la registrazione diventasse uno strumento di intromissione dello Stato.

La scelta privatistica

Il diritto sindacale è stato ancorato al diritto privato, come accade in altri paesi occidentali, escludendolo dal diritto pubblico.

L’associazione non riconosciuta

Il sindacato è stato qualificato giuridicamente come un’associazione non riconosciuta, ai sensi dell’articolo 36 ss.c.c. quando assume natura associativa. La disciplina giuridica è presente agli articoli 36, 37, 38, dove si ricava che il fondo sociale costituisce un’unità, che va oltre i singoli individui facenti parte dell’associazione. Il fondo permane oltre la volontà del socio di mantenere in vita il rapporto giuridico, e si estingue soltanto con l’atto in cui i soci deliberano lo scioglimento dell’associazione. La responsabilità patrimoniale consiste nella congiunta e solidale responsabilità del fondo sociale e delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. L’associazione non riconosciuta anche se priva di personalità giuridica è soggetto di diritto, perché costituisce un centro autonomo di imputazioni giuridiche.

La disciplina delle forme organizzative non associative

L’organizzazione sindacale può assumere una veste diversa da quella associativa; anche in tal caso, la sua regolamentazione giuridica dovrà essere reperita nelle forme organizzative del diritto privato, in quanto compatibili con il principio fondamentale della libertà sindacale. Tali organizzazioni sono spesso coalizioni occasionali (es: comitati di sciopero…), che al termine del conflitto si sciolgono essendo esaurito il mandato.

Interessi collettivi, individuali e generali

L’interesse collettivo è quello di cui il sindacato è portatore, l’interesse generale è portato avanti dallo Stato, e acquista concretezza attraverso le procedure costituzionali, mentre l’interesse individuale è quello dei singoli lavoratori. Il carattere di indivisibilità dell’interesse collettivo porta all’estensione degli effetti dell’azione sindacale a tutti i lavoratori, perché funzionale alla difesa degli stessi iscritti. L’inadeguatezza del concetto di rappresentanza volontaria è tipica del diritto privato.

Rappresentanza e rappresentatività sindacale

Rappresentanza e rappresentatività

L’interesse collettivo è qualcosa di diverso dalla somma degli interessi individuali dei suoi membri, ciò impedisce di ricondurre il legame tra sindacato e lavoratori all’istituto del mandato con rappresentanza, infatti, il rappresentante agisce in nome e nell’interesse del soggetto rappresentato, mentre il sindacato agisce in nome proprio, perseguendo l’interesse collettivo di cui è titolare. La rappresentatività è la capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori, in modo che gli stessi operino non ciascuno secondo le proprie scelte, ma come gruppo.

Il sindacato maggiormente rappresentativo

Lo Statuto dei lavoratori ha definito il sindacato maggiormente rappresentativo come una legislazione di sostegno e promozione dell’attività sindacale, infatti ha riconosciuto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, diritti che favoriscono il rapporto tra l’organizzazione e i lavoratori rappresentati (diritto assemblea art.20). Vi sono altre norme che fanno riferimento a tale concetto, esse possono essere divise in due categorie, la prima riguarda il potere di designare rappresentanti dei lavoratori in organi collegiali espressivi degli interessi delle parti sociali, l’altra gli permette di stipulare particolari tipi di contratti collettivi.

La rappresentatività presunta

Il criterio della maggiore rappresentatività proviene da un dato storico, e quindi non si basa su indici quantitativi, perciò viene definita rappresentatività presunta.

Gli indici della maggiore rappresentatività

La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato alcuni indici:

  • Consistenza del numero degli iscritti
  • Equilibrata presenza in un ampio arco di settori (le opinioni in merito divergono)
  • Svolgimento di un’attività di contrattazione
  • Autotutela con caratteri di effettività, continuità, sistematicità

La crisi della maggiore rappresentatività

Questo metodo è entrato in crisi nella seconda metà degli anni ottanta e il referendum del 1995 ne è stato sintomo e aggravante. La capacità rappresentativa delle grandi confederazioni non poteva più essere presunta, ma doveva essere verificata, dopo questa verifica, la maggiore rappresentatività della CGIL, CISL, UIL, ne è uscita confermata e il peso dei sindacati autonomi ne è uscito ridimensionato.

L’art. 19 dello statuto e i referendum del 1995

L’articolo 19 ha individuato come soggetti titolari dei diritti sindacali, le rappresentanze sindacali aziendali che fossero costituite ad iniziativa dei lavoratori ed operassero nell’ambito delle:

  • Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
  • Associazioni non affiliate alle precedenti confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva. Il secondo criterio è residuale.

Questa norma è stata oggetto di due referendum abrogativi (1995), uno con esito negativo e l’altro con esito positivo. Quello con esito negativo, se avesse avuto esito positivo, i titolari dei diritti sindacali del titolo III Statuto sarebbero state tutte rappresentanze sindacali senza distinzione alcuna. È stato invece approvato il quesito referendario che si limitava ad investire la lettera a, e della lettera b, le parole nazionali o provinciali. Il risultato è che il titolo III trova applicazione solo per le rappresentanze che abbiano stipulato contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, qualsiasi sia il loro livello. Precedentemente (ai sensi dell’articolo 19) un sindacato per essere considerato rappresentativo, doveva svolgere la sua attività in una pluralità di imprese nell’ambito territoriale. L’abrogazione referendaria dei termini provinciale o nazionale, aumenta la possibilità di costituire r.s.a. Le conseguenze pratiche non sono di gran rilievo.

La giurisprudenza costituzionale sull’articolo 19 prima dei referendum

L’articolo 19 è stato più volte oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 39, 3 Cost.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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