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I poteri contrattuali per la contrattazione di secondo livello
I poteri contrattuali per la contrattazione di secondo livello, sono attribuiti in via esclusiva alle RSU, essendo chiamati a tale funzione anche gli organismi locali dei sindacati firmatari del C.C.N.L.
Le elezioni sono valide se si realizza il quorum del 50% +1 degli elettori.
La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese
L'articolo 46 della Costituzione prevede il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell'impresa, ma è stata del tutto carente la pressione delle forze sociali e politiche per l'emanazione di una legge che vi desse attuazione. La partecipazione si è trasformata nel diritto delle rappresentanze dei lavoratori di essere preventivamente informata sulle decisioni che l'imprenditore intende prendere (esame congiunto), e di ricevere periodicamente informazioni complessive. Il protocollo IRI del 1984 ha rafforzato i diritti d'informazione e ha creato complesse procedure di consultazione del sindacato sulle scelte gestionali.
più importanti.
9. I comitati aziendali europei
La direttiva 45/1994 ha tutelato il diritto all'informazione e alla consultazione ma solo per le imprese di dimensioni comunitarie, cioè quelle che abbiano almeno 1000 lavoratori e 150 in almeno 2 stati. In queste imprese la direzione centrale deve negoziare con un delegazione speciale un'equivalente procedura di informazione e consultazione. Tale delegazione speciale è composta da almeno un componente per ogni Stato membro in cui opera l'impresa.
10. Le rappresentanze per la sicurezza
Una forma specializzata di rappresentanza dei lavoratori in azienda legalmente prevista è quella del rappresentante per la sicurezza, è disciplinata dalla legge 626 del 1994 in applicazione della direttiva comunitaria numero 391 del 1989. L'articolo 18 del decreto rende obbligatorio la formazione di questa rappresentanza in tutte le aziende o, se questa è articolata in più unità produttive,
in ciascuna di esse, senza alcun limite dimensionale. Il limite di 15 dipendenti ha rilevanza sulle modalità della formazione: fino a questo limite, infatti, il rappresentante è eletto direttamente dai lavoratori. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è individuato nell'ambito delle rappresentanze sindacali operanti in azienda (eletti o designati).
Il contratto collettivo:
A) Profili storici e tipologia
- La determinazione delle condizioni di lavoro è strettamente radicata all'interno del processo di rivoluzione industriale. Il movimento sindacale, sin dalle sue origini, ebbe tra i suoi fini primari quello di ottenere minimi di tutela economica e normativa della condizione di vita e di lavoro.
- Le prime riflessioni giuridiche sul contratto collettivo. Sul piano soggettivo, il problema dell'efficacia del contratto collettivo concerneva l'individuazione dei soggetti vincolati e veniva risolto nel senso che essi
coincidevano con gli aderenti alle associazioni sindacali firmatarie.
Sotto il profilo oggettivo, il problema era più complesso e consisteva nell'individuare i meccanismi mediante i quali questo contratto avrebbe vincolato i contratti individuali di lavoro, stipulati tra l'imprenditore e i singoli lavoratori (inderogabilità).
È necessario impedire l'accettazione, da parte dei singoli lavoratori, di condizioni di lavoro peggiorative rispetto a quelle proposte collettivamente.
La dottrina pre spiegando il rapporto tra aderenti e soggetto collettivo stipulante, in termini di rappresentanza, ma si esponeva alla critica di chi rilevava come le associazioni sindacali e datoriali agiscano in nome e per conto dei soci. Egli era consapevole che, in base al diritto comune delle obbligazioni, non si potesse affermare la prevalenza automatica delle clausole del contratto collettivo.
Su quelle difformi del contratto individuale, ma che fosse possibile assicurare al contratto collettivo una sanzione di natura obbligatoria.
3. Il contratto collettivo corporativo
La legislazione del 1926 istituiva l'ordinamento corporativo; tale legislazione prevedeva che ciascuna categoria di lavoratori e datori potesse essere riconosciuta legalmente da una sola organizzazione; tale organizzazione diveniva persona giuridica di diritto pubblico, ed ente ausiliario dello Stato, oltre ad essere sottoposta ai suoi controlli.
Il contratto collettivo corporativo era inderogabile in peius da parte del contratto individuale, questo valeva per tutti i soggetti (iscritti e non); tali contratti erano a livello nazionale.
La soppressione avvenne nel 1944, ma restarono in vigore, salvo le successive modifiche, tutti i contratti stipulati dalle associazioni sciolte. L'articolo 4. Il contratto collettivo e 39 Cost.
Dopo le corporazioni il contratto collettivo ritornò nell'autonomia privata.
L'assemblea costituente affrontò il problema del dibattito che portò alla redazione dell'articolo 39 comma 3. Secondo tale norma, i sindacati registrati, riuniti in rappresentanze unitarie, ciascuno con un peso proporzionale agli iscritti, hanno il potere di stipulare contratti collettivi con efficacia generale per tutta la categoria. (pag. 11 di "Appunti5. La legge 741/1959 (Vigorelli) (vedi presi in classe prima parte.doc")
L'esigenza era di dare applicazione ai contratti collettivi oltre lo stesso ambito degli iscritti alle associazioni stipulanti. Il legislatore nel 1959 escogitò la possibilità, tramite una legge delega, di attribuire al governo il potere di emanare decreti legislativi, aventi come contenuto la determinazione di condizioni minime di lavoro per ciascuna categoria. Il governo è vincolato nell'emanazione di tali decreti ad uniformarsi alle clausole dei contratti collettivi esistenti.
Dal punto di vista formale, il governo non dichiarava l'efficacia erga omnes, ma dettava direttamente una disciplina sui minimi di trattamento economico e normativo, pur restando vincolato ai contratti. L'entrata in vigore di quella legge ha portato all'emanazione di mille decreti. Tale disciplina era nata con caratteristiche di transitorietà ed eccezionalità, attraverso periodici rinvii, andava sovrapponendosi, di fatto, al procedimento previsto dalla costituzione.86. Alcuni principi costituzionali sul contratto collettivo
La tendenza venne arginata da una sentenza del 1962 (n.106) con la quale la Corte costituzionale respinse le eccezioni di incostituzionalità proposte contro la c.d. legge erga omnes. La legittimità della legge venne riconosciuta, ma solo per la sua transitorietà. La successiva estensione della delega, apriva la strada al superamento di fatto di questo requisito e ciò ha indotto la Corte a dichiararne l'illegittimità.
L'articolo 39 Cost., conferisce automaticamente efficacia erga omnes ai contratti collettivi quando gli stessi siano stipulati dai soggetti forniti dei requisiti ivi specificati e in base alla procedura prevista. Ogni legge che cercasse il medesimo risultato sarebbe illegittima. B) Il contratto di diritto comune 1. Rilevanza e natura giuridica è da collocarsi nell'area del diritto privato. Il contratto collettivo post-corporativo 2. La funzione normativa Al contratto collettivo deve essere riconosciuta un'incontrovertibile tipicità sociale. Deve essere collocato all'interno della categoria del contratto normativo, cioè quel tipo di contratto che invece di porre direttamente un atto di scambio, determina i contenuti di una futura produzione contrattuale; almeno una delle due parti deve essere un soggetto collettivo. Altri autori lo hanno inquadrato nella categoria del contratto tipo, perché esso non predetermina gli elementi cui sidovranno attenere i futuri contratti in forma generica, ma detta la veste stessa che dovranno assumere nel rapporto cui si riferisce, predisponendo una serie di clausole ordinatamente raccolte in uno schema. 3. Le altre funzioni La dottrina ha teorizzato una distinzione che deve effettuarsi tra le clausole del contratto, ricollegandole ad ulteriori due funzioni: 1. Funzione obbligatoria: instaura rapporti obbligatori non facenti capo alle parti del rapporto individuale di lavoro, bensì a soggetti collettivi. 2. Funzione compositiva dei conflitti giuridici: dispone di situazioni giuridiche già formatesi (transazioni, accordi). 4. Inderogabilità in peius Il contratto individuale non può disporre trattamenti economici e normativi peggiori di quanto previsto dal contratto collettivo: ciò comporta la sostituzione automatica delle clausole di contenuto peggiorativo. La sua inderogabilità nell'articolo Il contratto collettivo corporativo fondava, in passato,2077, per il contratto collettivo di diritto comune vi è l'assenza di un'esplicita previsione legislativa, l'affermazione del principio dell'inderogabilità ha costituito per anni un tema di acceso dibattito. La dottrina si è divisa in orientamenti: 1. Risolve il problema con soluzioni interne al sistema del diritto civile, ne è un esempio la tesi della irrevocabilità del mandato di Passatelli, con esplicito riferimento all'autonomia collettiva. Secondo tale tesi, pur essendo entrambi di interesse collettivo, prevale sull'individuale. 2. Tende a cercare soluzioni eteronome fondate su dati normativi estranei ai principi civilistici classici. Questi autori nell'attorità ritengono che il meccanismo di prevalenza del contratto individuale sul collettivo debba essere individuato nella necessariamente assoggettamento del.singolo al potere dell'associazione di adesione del singolo al sindacato, di dettare regole nella sua sfera di interessi. Hanno fatto riferimento all'articolo 2077,3. Altri autori e la giurisprudenza applicando un norma che si riferiva all'applicabilità dei contratti corporativi, ma la radicale diversità giuridica ne impedisce. Con la nuova formulazione dell'articolo il legislatore ha sancito l'invalidità degli atti con i quali il prestatore di lavoro 2113, modifica i propri diritti derivanti da contratti o accordi collettivi. La derogabilità in melius. È possibile che il contratto collettivo individuale si discosti dal contratto collettivo derogandolo in melius, questo principio è esplicato dall'articolo 2077c.c. Complessa e contrastata è stata la soluzione al problema della comparazione dei trattamenti derivanti da diverse fonti, infatti, non è agevole stabilire se il trattamento stabilito dal contratto.individuale sia peggiorativo o no; per effettuare tale comparazione esistono tre orientamenti:
- Te